Atto di convenzione professionale
Atto di convenzione professionale
per il patrocinio legale del Comune di Irgoli L’anno il giorno …………. del mese di nella Residenza
Municipale di Irgoli, sono presenti il Sindaco del Comune di Irgoli, Xxxxxxxx Xxxxx
e
L’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Nuoro il 04/01/1977, con studio in Nuoro, nella Via Oggiano n.15
PREMESSO
- Che l’art. 110 comma VI del D.lgs 267/2000 autorizza i Comuni a stipulare convenzioni con soggetti esterni all’Amministrazione per lo svolgimento di compiti di alta professionalità;
- che questo Comune avverte la necessità, anche al fine di ridurre al minimo le spese per il contenzioso giudiziario, di poter usufruire del patrocinio legale in materia civile, penale ed amministrativa di un avvocato di propria fiducia il quale proprio in virtù di questo accordo ha manifestato la propria disponibilità a contenere le proprie competenze all’importo stabilito nella presente convenzione;
- che negli scorsi anni questo Ente ha usufruito proficuamente dell’apporto legale dell’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx del Foro di Nuoro con il quale si è instaurato un rapporto di reciproca stima professionale;
- che il Responsabile del servizio Affari Legali del rag. Xxxxxx Xxxxxx ha espresso parere favorevole sulla scelta dell’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx;
- che l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx ha espresso la propria disponibilità per la stipula della convenzione;
- lo schema di accordo che segue contiene le modalità di svolgimento dell’attività professionale e i reciproci impegni delle parti.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 OGGETTO
Il Comune di Irgoli, in persona del Sindaco in carica, Xxxxxxxx Xxxxx, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxx 0, c.f. e p.iva 00200620912, conferisce incarico di patrocinio legale comunale, con rappresentanza in giudizio su mandato sindacale, relativamente al contenzioso civile, amministrativo e penale, all’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Nuoro, il giorno 04 gennaio 1977, c.f. mssfnc77a04f979h, P.iva 00099108888 con Studio in Nuoro alla Xxx Xxxxxxx x. 00
Xx impegna a fornire, nelle materie oggetto dell’incarico, attività di supporto “consultiva” a tutti gli Organi e Servizi del Comune, al fine di salvaguardare e legittimare l’azione amministrativa; si impegna altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo,
senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali,
circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziaria da tenere da parte del Comune.
Art. 2 CONTENUTO
L’Avvocato assicurerà il patrocinio e la rappresentanza processuale mediante il mandato ad litem conferito dal Sindaco.
L’Avvocato incaricato dovrà notiziare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa; dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura ed in merito alla utilità per il Comune nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione nella causa. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza e l’attività di recupero spese di soccombenza a carico della controparte, e fornire i pareri legali richiesti dagli uffici. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l’Avvocato assicura la propria presenza presso gli Uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all’attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l’incarico principale. L’Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l’Avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione. 2
Nello spirito della maggiore economicità dei giudizi, qualora l’Avvocato incaricato ritenga che l’atto impugnato sia illegittimo lo farà presente all’Amministrazione per la eventuale revoca, riforma, modifica o annullamento; qualora, invece, il predetto Avvocato ritenga che il ricorso sia palesemente infondato valuterà con il Comune l’opportunità e convenienza della costituzione.
L’Avvocato incaricato produrrà documentazione relativa ad una adeguata assicurazione responsabilità civile professionale dell’avvocato.
Art. 4 DURATA
L’incarico di patrocinio decorre dalla data della stipula della convenzione ed avrà la durata di 1 anno.
Le attività professionali da assicurare si riferiscono a tutto il contenzioso pendente e a quello che potrebbe maturare durante il periodo di vigenza dell’incarico. L’Avvocato incaricato s’impegna a proseguire l’attività di patrocinio fino alla conclusione dei giudizi anche oltre la naturale scadenza della convenzione e senza ulteriori oneri oltre il compenso forfettario.
Art. 5 COMPENSO
Il compenso per le prestazioni professionali di che trattasi, è fissato in modo forfettario e complessivo in € 6.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenza e salve le eventuali spese vive della procedura (contributi unificati, marche da bollo e diritti di cancelleria), che l’Avvocato provvederà ad anticipare per conto del Comune e che verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa.
Il compenso sarà erogato, sempre a presentazione di fattura, in un'unica soluzione.
A seguito dell’avvenuto recupero delle spese di giudizio a carico della controparte soccombente, all’Avvocato sarà riconosciuto, a titolo di compenso accessorio da erogarsi a presentazione di apposita fattura, un importo pari al 50% delle spese giudiziali effettivamente introitate dall’Ente.
In cause di particolare complessità l’Avvocato di concerto con L’Ente potrà concordare un compenso accessorio che appunto tenga in considerazione il lavoro aggiuntivo e il pregio dell’attività svolta.
Art. 6 MODALITA’
Per ciascun procedimento in cui il Comune è parte il relativo incarico formale verrà affidato con specifico atto deliberativo con richiamo alla presente convenzione, direttamente dal Sindaco cui spetta la rappresentanza legale dell’Ente il quale munirà l’Avvocato designato della prescritta procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si riterrà opportuno per la migliore difesa degli interessi del Comune, nonché di farsi sostituire da legali di fiducia, salva ed impregiudicata la possibilità del Comune di conferire l’incarico di patrocinio ad altro legale esterno che venisse individuato nelle ipotesi di costituzione o azione in giudizio innanzi alle Magistrature superiori (Consiglio di Stato, Cassazione) o per assicurare la continuità di altro patrocinio affidato in precedente grado di giudizio, o per altre ragioni di opportunità.
L’Amministrazione metterà a disposizione dell’Avvocato la documentazione necessaria per la definizione della controversia. L’Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l’originale, nel qual caso dovrà rendere dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile.
L’Avvocato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03.
Art. 7 VERIFICA DI COMPATIBILITA’
L’Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l’insorgere di condizioni di incompatibilità in caso di pregressi rapporti nelle vicende oggetto di contenzioso per conto della controparte o di terzi, di comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale e/o relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti dei giudizi d cui assumere la difesa per conto dell’Ente, e
qualora ricorrano altre situazioni di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.
Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1453 e ss. Del C.C.
Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 916 e succ., informa l’Avvocato il quale ne prende atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso – che i dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.
Art. 9 EFFETTI DELLA CONVENZIONE
La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamento dell’incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini della formale comunicazione di conferimento dell’incarico.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.
Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi della tariffa (allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131) in quanto negozio soggetto all’imposta IVA.
Irgoli, lì
L’Avvocato Il Sindaco
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx