CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO
CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO
Cologna Veneta (VR)
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI
SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA
Adottato con Xxxxxxxx dell’Assemblea consortile n. 6 in data 17 settembre 2013
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi e oggetto
1. Il presente Regolamento, in ottemperanza al principio comunitario di proporzionalità, contemperando altresì l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa con i principi comunitari della massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, disciplina le procedure per l’acquisizione in economia di “servizi”, “forniture” e “lavori”, da disporsi a cura del Consorzio (di seguito denominato “Stazione appaltante”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., nel rispetto di quanto previsto dallo stesso D. lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss. mm.
ii. (di seguito rispettivamente indicati come “Codice” e “Regolamento”).
2. I principi di cui al precedente comma 1 costituiscono criteri per l’interpretazione e l’applicazione del presente Regolamento.
3. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:
a) amministrazione diretta;
b) cottimo fiduciario;
c) sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
Art. 2
Limiti di importo e limiti di frazionamento
1. Le acquisizioni in economia di servizi, forniture e lavori disciplinate dal presente Regolamento sono ammesse:
a) per importi non superiori a € 200.000,00, quanto a lavori;
b) per importi inferiori a € 200.000,00, quanto a servizi e forniture;
c) per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 si procede secondo la disciplina generale del presente Titolo e con quanto successivamente specificato al Titolo II e al Titolo III.
2. Per quanto riguarda i servizi e le forniture, i limiti di importo di cui al comma 1 variano in relazione alle modifiche degli importi delle soglie di cui all'art. 28 del
Xxxxxx, con la stessa procedura di adeguamento prevista dal successivo art. 248 del
Codice.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.
4. Tutti gli importi di cui al presente Regolamento, comprensivi degli eventuali costi della sicurezza, devono intendersi al netto dell’I.V.A. e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali. Tali importi possono essere riferiti anche a lotti funzionali, qualora possibile ed economicamente conveniente ai sensi del comma 1 bis dell’art. 2 del Codice.
5. Le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, di importo superiore alle soglie per gli affidamenti in economia, non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina del presente Regolamento, sottraendole alle ordinarie procedure di scelta del contraente.
Art. 3
Responsabile del procedimento
1. Per ogni acquisizione in economia la Stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal Codice e dal Regolamento; in particolare, e con rinvio a quanto dettagliatamente specificato dai successivi Xxxxxx XX e III del presente Regolamento, egli provvede in relazione alle attività di istruttoria, scelta del criterio di selezione, rapporti con l’AVCP, indagini di mercato, lettere di invito, attestazioni inerenti la regolare esecuzione della prestazione, oltre a tutti gli altri adempimenti complementari previsti.
3. Le spese in economia previste dal presente Regolamento vengono disposte con Determinazione del Direttore.
Art. 4
Criteri generali in materia di procedure e criteri di scelta del contraente
1. Le acquisizioni mediante procedura di cottimo fiduciario sono disposte:
a) direttamente;
b) con ricorso a sondaggio o indagine di mercato;
c) avvalendosi di elenchi di operatori economici,
secondo le indicazioni operative contenute nei Xxxxxx XX e III del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 1: la scelta degli operatori economici da consultare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa, applicando il principio della rotazione.
2. Gli affidamenti in economia sono disposti mediante il ricorso ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso;
b) all’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Nella procedura di cottimo fiduciario la fase relativa all’apertura delle buste contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica, deve essere svolta pubblicamente, previa comunicazione agli operatori economici partecipanti del giorno e dell’ora predeterminati.
4. Il controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 48 del Codice, dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di acquisizione, viene effettuato a conclusione della procedura stessa.
5. Il Direttore provvede ad informare trimestralmente il Consiglio di Amministrazione, per presa d’atto, circa gli affidamenti diretti di servizi, forniture o lavori.
6. Gli operatori economici da consultare ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. C) e dell’art. 17, comma 2, vengono individuati sentito in merito il Consiglio di Amministrazione. Il Direttore provvede, in occasione della seduta immediatamente successiva, ad informare il Consiglio di Amministrazione, per presa d’atto, circa gli affidamenti disposti ai sensi del presente comma.
7. L’affidamento di servizi relativi ad incarichi professionali, vengono disposti dal Direttore di intesa con il Presidente del Consorzio.
Art. 5
Requisiti dell’operatore economico
1. Gli operatori economici a cui vengono affidate le acquisizioni in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 38 del Codice.
2. I requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa sono prescritti come segue:
a) per i lavori, con riferimento all’art. 40 del Codice, avuto riguardo alle prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
b) per servizi e forniture con riferimento agli articoli 41 e 42 del Codice vengono predeterminati i requisiti tecnici ed economici solo per acquisizioni in economia pari o superiori ad €. 40.000,00.
Il requisito economico di fatturato complessivo non può essere superiore ad una volta e mezzo l’importo stimato d’affidamento; mentre il requisito economico di fatturato specifico non può essere superiore alla metà dell’importo stimato d’affidamento.
Art. 6
Criteri generali in materia di garanzie
1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’art. 1, c. 1 del presente Regolamento:
a) la cauzione provvisoria non è richiesta per le acquisizioni in economia che avvengono con affidamento diretto;
b) la cauzione definitiva non è richiesta per gli affidamenti in economia in cui si preveda che il pagamento del corrispettivo avvenga in un’unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari.
2. La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell’importo su cui si acquisisce l’offerta, mentre la cauzione definitiva è prevista nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La misura può essere ridotta nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 75, comma 7 del Codice.
3. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva vengono costituite nella forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, o altra garanzia idonea, e devono prevedere espressamente:
a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
4. La mancata costituzione della cauzione definitiva, ove richiesta, determina la decadenza dell’affidamento.
5. La cauzione definitiva, ove richiesta, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione inerente la regolare esecuzione della prestazione.
Art. 7
Stipulazione del contratto
1. Le acquisizioni di importo non superiore ad € 40.000,00 possono essere disposte mediante contratto concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; i contratti per le acquisizioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00 sono stipulati con la forma del contratto per scrittura privata.
2. In entrambi i casi, lo schema di lettera d’ordine o scrittura privata predisposta dalla
Stazione appaltante deve contenere i seguenti elementi:
▪ codice identificativo della prestazione (CIG semplificato), attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai il codice unico di progetto (CUP);
▪ l’elenco dei lavori, delle forniture o dei servizi;
▪ le modalità e le condizioni di esecuzione;
▪ il termine di adempimento delle prestazioni;
▪ le modalità di pagamento;
▪ le penali in caso di ritardo o errato adempimento;
▪ la possibilità di risolvere il contratto in danno, previa denuncia scritta della stazione appaltante, in caso di inadempimento;
▪ salvo i casi di servizi e forniture ai quali venga allegato il documento di valutazione dei rischi delle interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in tutti gli altri casi la lettera d’ordine o la scrittura privata devono contenere le indicazioni relative ai costi previsti per la sicurezza.
3. L’affidatario deve disporre almeno di un recapito telefonico e/o di un fax e/o di una casella di posta elettronica, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del responsabile del procedimento o suo incaricato.
4. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell’affidatario della prestazione.
5. La Stazione appaltante, prima dell’esecuzione della prestazione, deve altresì richiedere all’operatore economico affidatario quanto segue:
▪ idonea garanzia definitiva nei casi previsti al precedente art. 6;
▪ indicazione, ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, degli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati alle transazioni finanziarie, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
▪ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine al rispetto dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del Codice e al possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico – finanziaria di cui al precedente art. 5.
Art. 8
Criteri generali in materia di esecuzione del contratto
1. Le prestazioni del contratto in economia devono essere eseguite direttamente dall’affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie o delle forniture di materiale necessario all’esecuzione della prestazione.
2. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell’avviso o nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento, autorizzabile nel rispetto delle norme che disciplinano la materia del subappalto, con le eccezioni da esse previste.
3. In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione o di inadempimento contrattuale imputabile all’affidatario della prestazione in economia, il responsabile del procedimento applica le penali previste, previa contestazione scritta degli addebiti mossi al contraente affidatario.
4. Qualora la controparte non adempia in modo ritenuto grave o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto, il responsabile del procedimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, avvia il procedimento di risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
TITOLO II
DISCIPLINA SPECIFICA PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 9
Tipologie delle forniture e dei servizi acquisibili in economia
1. Sono acquisibili in economia le seguenti forniture e servizi:
a) forniture dei materiali di ogni specie, degli utensili e altri oggetti necessari per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione e per la redazione di progetti, nonché forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
b) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di mobili ed arredi, di apparecchi di registrazione acustica o visiva, di materiale hardware e software, di telefonia mobile, nonché di accessori e parti di ricambio;
c) locazioni per breve tempo d'immobili con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali di proprietà;
d) riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia;
e) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli, di automezzi ed altri mezzi meccanici, anche operativi, necessari per la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica ed irrigazione, dei relativi accessori e pezzi di ricambio, compreso lo smaltimento dei rifiuti;
f) pagamento della tassa di circolazione e del premio di assicurazione R.C., acquisto di carburanti e lubrificanti;
g) divulgazioni dei bandi di concorso, degli avvisi di gara e di aggiudicazione, a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
h) spese per illuminazione e riscaldamento, fornitura d’acqua, gas ed energia elettrica per gli immobili consortili;
i) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici al servizio degli immobili consorziali, quali impianti elettrici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione ed idrosanitari;
j) spese postali, telefoniche e telegrafiche, forniture di generi di cancelleria e stampati, supporti meccanografici e affini, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
k) spese di registro e contrattuali;
l) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici di aggiornamento professionale del personale, servizi fotografici, servizi di pubblicazione dati e pubblicitari, servizi di comunicazione;
m) spese di rappresentanza e per la partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento, organizzazione e partecipazione a convegni,
conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, su temi di specifico interesse per il Consorzio, del personale e degli amministratori;
n) alienazione di materiale dichiarato fuori uso;
o) acquisto di indumenti, dispositivi di protezione individuale, degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise per il personale che ne ha diritto a norma di regolamenti contrattuali, acquisto di materiali ed attrezzature antinfortunistiche,accertamenti sanitari nei confronti del personale e per attività e consulenze correlate alla normativa sulla sicurezza;
p) rilascio concessioni e relativi canoni da parte di Enti terzi;
q) polizze assicurative a tutela del patrimonio, degli Amministratori, del personale e convenzioni per servizio di vigilanza ed allarme;
r) consulenze, incarichi di collaudo, studi, indagini, elaborazioni, ricerche ed assistenza specialistiche, anche informatiche, con esclusione degli arbitrati e patrocini legali, con limitazione alle soglie disciplinate da specifica normativa per i servizi di architettura ed ingegneria;
s) materiale per la pulizia degli immobili consortili e servizi di pulizia dei medesimi;
t) acquisto di buoni pasto e convenzioni per il pasto del personale quale servizio sostitutivo di mensa;
u) servizi finanziari;
v) servizio di Tesoreria.
Art. 10
Altre tipologie di acquisizioni in economia
1. Il ricorso alle acquisizioni in economia, fuori dai casi elencati dal precedente articolo 9, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi eccezionali:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o utile per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 11
Criteri di affidamento - Congruità dei prezzi
1. Per l’acquisizione di forniture e servizi disciplinati dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato, e/o prezzi indicati nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai fini della determinazione dei prezzi-base di trattativa, della valutazione della congruità o dell’anomalia dei prezzi offerti.
Art. 12
Modalità di affidamento
1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’art. 1, comma 1 del presente Regolamento:
a) le forniture di importo inferiore ad € 3.000,00, e i servizi di importo inferiore ad € 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico;
b) le forniture di importo pari o superiore ad € 3.000,00 e inferiore ad € 40.000,00 e i servizi di importo pari o superiore ad € 10.000,00 e inferiore ad € 40.000,00, sono affidati mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto idoneo (a titolo di esempio: telefono, e-mail, fax, confronto fra listini-prezzo);
c) per acquisizioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e sino ad € 200.000,00 la procedura negoziata del cottimo fiduciario viene svolta tra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati ricorrendo ad una indagine di mercato o ad elenchi di operatori economici.
2. L’indagine di mercato di cui al comma 1, lett. c) avviene con qualsiasi strumento disponibile, procedendo almeno a mezzo telefax, telefono, internet, e-mail, consultazione di cataloghi elettronici tipo M.E.P.A. .
3. Individuati gli operatori economici da invitare nella procedura negoziata del cottimo fiduciario, la lettera d’invito può essere inoltrata anche a mezzo fax o e-mail, con nota individuale, contestualmente a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine, e deve contenere:
▪ l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell'I.V.A.;
▪ il termine di presentazione dell’offerta;
▪ il periodo in giorni di validità dell’offerta stessa;
▪ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
▪ il criterio di aggiudicazione prescelto;
▪ gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
▪ l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
▪ la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice;
▪ l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
▪ l'indicazione dei termini di pagamento e l’eventuale cauzione di cui all’art. 4;
▪ i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
▪ l’indicazione della data, ora e sede in cui si darà luogo all’apertura pubblica delle buste pervenute.
4. Acquisite le offerte, il responsabile del procedimento, in presenza di due testimoni che lo assisteranno nella valutazione delle offerte, procede in seduta aperta al pubblico all’apertura delle buste; nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede in successiva seduta riservata alla valutazione delle stesse offerte. Dell’esame delle offerte e dei conseguenti risultati verrà redatto succinto verbale. Il Direttore, preso atto dei risultati della procedura di cottimo fiduciario, provvederà ad approvare l’aggiudicazione e a stipulare il contratto secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Regolamento.
6. L’affidatario è pienamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell’eseguire la prestazione.
Art. 13
Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati secondo le modalità disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio, previo accertamento della regolarità contabile della fattura e verifica se, per quantità e qualità, la prestazione svolta corrisponda alle condizioni di esecuzione e agli accordi convenuti.
TITOLO III
DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORI IN ECONOMIA
Art. 14
Oggetto
1 Il presente Titolo ha per oggetto le procedure per l’individuazione, l’affidamento, l’esecuzione, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori acquisibili in economia.
Art. 15
Individuazione dei lavori eseguibili in economia
1. I lavori che possono essere affidati ed eseguiti in economia, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, riguardano le seguenti tipologie di intervento:
a) difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei canali e dei corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio, lavori di riparazione e costruzione degli argini e sgombro delle foci dei canali di scolo e di irrigazione;
b) pulizia e sfalcio degli argini e canali di bonifica e l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti ed impianti, comprese opere di ampliamento o completamento;
d) lavori necessari per la redazione di studi e progetti (a titolo di esempio: sondaggi, saggi, prove su materiali ed impianti, caratterizzazioni);
e) ripresa di frane delle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi;
f) riparazione e sostituzione di tubazioni irrigue;
g) manutenzione, riparazione ed adeguamento degli immobili consortili, dei relativi impianti, infissi e manufatti, anche sotto il profilo della sicurezza;
h) consolidamento e demolizione dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché rimozione dei materiali rovinati;
i) riparazioni meccaniche, elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche di impianti di bonifica ed irrigazione ed adeguamenti in materia di sicurezza;
j) sostituzione di apparecchiature deteriorate di impianti o immobili consortili;
k) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
l) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
m) lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di compiere i lavori;
n) interventi dichiarati d’urgenza e di somma urgenza.
Art. 16
Modalità di esecuzione
1 . I lavori in economia si eseguono:
▪ in amministrazione diretta, impiegando materiali, attrezzature e mezzi d’opera della Stazione appaltante, oppure appositamente acquistati o noleggiati, e personale dipendente dalla Stazione appaltante stessa, oppure assunto per l’occasione sotto la direzione del responsabile del procedimento;
▪ mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con affidamento a terzi;
▪ con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo, quando lo rendono necessario motivi tecnici.
2. In caso di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza e cura l’esecuzione del lavoro e provvede agli acquisti, ai noleggi e alle assunzioni necessarie, nel rispetto del presente Regolamento.
3. In caso di lavori per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento individua le modalità di affidamento, esecuzione, contabilizzazione e liquidazione, in conformità alle indicazioni del presente Regolamento.
Art. 17
Procedure per l’affidamento di lavori in economia
1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’art. 1, comma 1:
a) i lavori di importo inferiore a € 20.000,00 sono affidati direttamente ad una determinata ditta;
b) i lavori di importo pari o superiori a € 20.000,00 e inferiori a € 40.000,00 sono affidati dopo aver espletato comparazione tra almeno tre preventivi di spesa; la richiesta di preventivo è avanzata, anche a mezzo telefax o posta elettronica, simultaneamente e per iscritto alle ditte individuate, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
2. Per lavori di importo superiore ad € 40.000,00 e non superiore a € 200.000,00 si procede all’affidamento in economia a mezzo di procedura negoziata di cottimo fiduciario esperendo confronto concorrenziale fra almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero ditte idonee. Le ditte sono individuate sulla base di indagini di mercato oppure tramite elenchi aperti predisposti, previo avviso pubblico, con le modalità di cui al Titolo I, art. 4.
Art. 18
Garanzie per l’esecuzione dei lavori
1. La ditta selezionata mediante procedura di cottimo fiduciario è tenuta a presentare garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, ovvero altra percentuale maggiorata, ai sensi dell’art 113 del Codice.
2. La polizza specifica “all risks” prevista dall’art 129 del Codice, può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa, purché sia allegata postilla dell’assicurazione che preveda la copertura assicurativa esplicitamente per l’oggetto dell’appalto da garantire.
Art. 19
Stipulazione del contratto
1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 7, i contratti per l’affidamento di lavori di importo non superiore ad € 20.000,00 assumono la forma di lettera commerciale.
2. I contratti di importo superiore ad € 20.000,00 sono stipulati con scrittura privata che deve indicare:
▪ l’elenco dei lavori e delle forniture;
▪ i prezzi unitari per i lavori e le forniture a misura;
▪ l’importo degli interventi affidati a corpo;
▪ le modalità e le condizioni di esecuzione;
▪ il termine per l’ultimazione dei lavori;
▪ le modalità di pagamento;
▪ le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento della ditta contraente ai sensi dell’articolo 137 del Codice;
▪ le garanzie richieste all’esecutore.
3. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico della ditta contraente.
Art. 20
Esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti e collabora, a tale scopo, con il direttore dei lavori.
2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e del risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno, previa diffida.
3. I lavori sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione.
Art. 21
Contabilità dei lavori
1. Per lavori in economia di importo pari o superiore a € 20.000,00 la Stazione appaltante ha l’obbligo di tenere:
a) per lavori in amministrazione diretta:
▪ liste settimanali per la manodopera impiegata, per le provviste in fornitura e per i noli a cui si è fatto ricorso;
▪ rendiconto finale della spesa complessiva sostenuta, con allegata documentazione (liste, fatture quietanzate, note delle spese minute, ecc.);
b) per lavori affidati mediante procedura di cottimo fiduciario :
▪ libretto delle misure;
▪ registro di contabilità;
▪ stati d’avanzamento;
▪ certificati di pagamento;
▪ rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento.
2. Per lavori di importo inferiore ad € 20.000,00 si prescinde dalla compilazione dei predetti documenti e si rinvia al successivo art. 24.
3. Qualora la contabilità sia tenuta con strumenti informatici, non è necessaria la preventiva vidimazione del registro.
Art. 22
Liquidazione delle spese
1. Le spese sono liquidate dal responsabile del procedimento su presentazione della documentazione prevista nel precedente art. 21.
2. Effettuata l’ultima liquidazione, il responsabile del procedimento cura la redazione del rendiconto finale e provvede a svincolare l’eventuale cauzione prestata dalla ditta contraente.
Art. 23
Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati secondo le modalità disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio.
Art. 24
Contabilità in forma semplificata per lavori di importo inferiore a € 20.000,00
1. Per lavori di importo inferiore ad € 20.000,00 si prescinde dalla compilazione dei documenti contabili previsti dal Regolamento. Il responsabile del procedimento deve attestare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo i patti contrattuali.
2. In tal caso si prescinde altresì dalla redazione degli stati d’avanzamento, dei certificati di pagamento e dello stato finale.
3. I pagamenti, previo accertamento della regolarità contabile della fattura, sono disposti con appositi mandati.
Art. 25
Interventi d’urgenza
1. Il responsabile del procedimento può ordinare l’immediata esecuzione di lavori in deroga alle procedure precedentemente indicate, qualora ciò si renda necessario per motivi di urgenza, anche per prevenire danni a persone e/o a cose, oppure alla Stazione appaltante.
2. Le motivazioni dell’urgenza devono peraltro risultare da un apposito verbale compilato dal responsabile del procedimento; tale verbale deve essere trasmesso unitamente ad una perizia estimativa di spesa alla Stazione appaltante per la copertura della spesa e per l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori.
Art. 26
Interventi di somma urgenza
1. Il responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisizione di forniture per motivi di somma urgenza, quando le circostanze riscontrate non consentono alcun indugio nel rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per la salute pubblica.
2. L’esecuzione di lavori o forniture può essere affidata, previa compilazione di un verbale di somma urgenza, con affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico che per primo si è recato sul posto, concordando il prezzo delle prestazioni oppure, in mancanza del consenso, ingiungendo l’esecuzione dei lavori e delle forniture sulla base dei prezzi proposti dalla Stazione appaltante.
3. Il responsabile del procedimento cura la redazione di una perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione e trasmette tale perizia alla Stazione appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura della spesa per l’approvazione dei lavori e delle forniture.
4. Qualora la Stazione appaltante non approvi la perizia trasmessa, il responsabile del procedimento procede comunque alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Disposizioni finali
Le soglie indicate dal presente Regolamento relative ai limiti economici di servizi, forniture e lavori, si intenderanno automaticamente adeguate in relazione ad intervenute modificazioni normative in materia.
Gli affidamenti sono soggetti alle comunicazioni e pubblicazioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, fatte salve le norme del Regolamento concernente il servizio di economato, si applica la vigente legislazione in materia.
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi e oggetto
Art. 2
Limiti di importo e limiti di frazionamento
Art. 3
Responsabile del procedimento
Art. 4
Criteri generali in materia di procedure e criteri di scelta del contraente
Art. 5
Requisiti dell’operatore economico
Art. 6
Criteri generali in materia di garanzie
Art. 7
Stipulazione del contratto
Art. 8
Criteri generali in materia di esecuzione del contratto
TITOLO II
DISCIPLINA SPECIFICA PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 9
Tipologie delle forniture e dei servizi acquisibili in economia
Art. 10
Altre tipologie di acquisizioni in economia
Art. 11
Criteri di affidamento - Congruità dei prezzi
Art. 12
Modalità di affidamento
Art. 13 Pagamenti TITOLO III
DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORI IN ECONOMIA
Art. 14
Oggetto
Art. 15
Individuazione dei lavori eseguibili in economia
Art. 16
Modalità di esecuzione
Art. 17
Procedure per l’affidamento di lavori in economia
Art. 18
Garanzie per l’esecuzione dei lavori
Art. 19
Stipulazione del contratto
Art. 20
Esecuzione del contratto
Art. 21
Contabilità dei lavori
Art. 22
Liquidazione delle spese
Art. 23 Pagamenti Art. 24
Contabilità in forma semplificata per lavori di importo inferiore a € 20.000,00
Art. 25
Interventi d’urgenza
Art. 26
Interventi di somma urgenza
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27