Città Metropolitana di Genova
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OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE NELLA DISPONIBILITA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
OGGETTO | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE NELLA DISPONIBILITA’ CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA |
COMMITTENTE | Città Metropolitana di Genova |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI GARA | Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxxx |
Sommario
Articolo 1 Tipologia ed oggetto del Contratto Articolo 2 Durata ed ammontare dell’accordo quadro Articolo 3 Descrizione delle prestazioni
Articolo 4 Termini e modalità per l’espletamento delle prestazioni dei singoli contratti derivati Articolo 5 Termini e modalità per l’espletamento delle prestazioni dei singoli contratti derivati Articolo 6 Duvri
Articolo 7 Responsabilità e proprietà degli elaborati
Articolo 8 Penali
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
ARTICOLO 1
TIPOLOGIA ED OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto relativo ai servizi di cui all’oggetto avrà la forma dell’ACCORDO QUADRO (art.54 del D. Lgs 50/2016) con un unico operatore economico.
Durante il periodo contrattuale l’Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, mediante contratti derivati.
Il contratto ha per oggetto l’incarico di verifica e supporto alla validazione degli elaborati progettuali relativi ad interventi la cui progettazione sia stata svolta internamente all’ Amministrazione o da altri professionisti su incarico esterno ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
Gli interventi per i quali sia richiesto lo svolgimento del servizio saranno indicati successivamente, secondo le esigenze dell’Amministrazione, nel corso degli affidamenti specifici.
ARTICOLO 2
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e cesserà dopo 36 mesi o al raggiungimento dell’importo contrattuale.
Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Città Metropolitana di Genova.
Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati contratti derivati, essendo consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti derivati sono stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l’ultimazione dei servizi richiesti. La protrazione dei termini non darà all’affidatario alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti derivati saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti con contratto derivato, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.
L’Accordo quadro cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sarà stato raggiunto l’importo massimo di spesa, senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere per questa eventualità.
L’Accordo Quadro si svilupperà attraverso successivi contratti derivati, discendenti da apposita determinazione dirigenziale che approva la spesa, riportante il CIG dell’affidamento specifico (CIG derivato).
L’importo massimale dei contratti derivati è pari a euro 700.000,00 (IVA esclusa) e deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste nell’oggetto del contratto.
ARTICOLO 3
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
La verifica e supporto alla validazione dei progetti in tutte le fasi progettuali di cui all’art. 23 del Codice è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché nelle altre le leggi e norme di settore e in particolare nelle Linee guida n. 1 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 così come rettificate con Delibera del 16/1/2016 e Delibera numero 417 del 15/05/2019 e dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario, eventualmente anche in itinere, sulla totalità dei documenti progettuali (e non solamente quelli minimi previsti dal D.P.R. 207/2010) con riferimento a tutte le opere che compongono l’intervento e non “a campione”. Ciò dovrà risultare chiaramente dai verbali di verifica che verranno prodotti dall’Incaricato.
La verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza delle soluzioni progettuali alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche previste e, laddove presenti, contenute nelle fasi progettuali precedenti, nonché la loro conformità alla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà inoltre verificare la rispondenza degli elaborati progettuali alle prescrizioni contrattuali contenute all’interno dei disciplinari d’incarico dei progettisti e del capitolato d’oneri.
Nei casi in cui sia consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario deve avere luogo prima dell'inizio dei lavori, come previsto dalla normativa vigente.
L’Aggiudicatario deve altresì valutare ed esplicitare le possibili ipotesi che potrebbero comportare l’inadempimento, parziale o totale, dell’Appaltatore dei lavori, con indicazione per ogni ipotesi delle possibili cause e delle azioni preventive attuabili da parte della Committente per evitare o contenere i relativi pregiudizi.
Il/la professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra il Progettista e la Committente dovrà, oltre a possedere l’esperienza necessaria per svolgere le
funzioni affidategli e l’abilitazione prescritta dalla normativa vigente, risultare in possesso dei requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni attinenti a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.
Nell’oggetto dell’accordo quadro sono altresì comprese le attività di seguito specificate:
o proporre al competente Responsabile del Procedimento l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per la redazione dei successivi livelli di progettazione e conclusione della progettazione esecutiva;
o proporre al/alla competente Responsabile del Procedimento i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto;
o analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attività di realizzazione dell’opera.
Il Verificatore è obbligato a
o relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Committente; i relativi verbali/relazioni saranno trasmessi al/la Responsabile Unico/a del Procedimento;
o partecipare a riunioni collegiali indette dalla Committente per l’illustrazione delle attività svolte, a semplice richiesta della Committente.
ARTICOLO 4
TERMINI E MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI DERIVATI
TERMINI E CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
I termini per l’espletamento delle prestazioni sono così determinati:
a) verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e assistenza durante tutto il periodo di redazione del progetto, compresa la partecipazione agli incontri con la Committente ed i progettisti;
b) supporto al RUP per la validazione del progetto.
Le attività in oggetto dell’accordo quadro relative al supporto alla validazione ed alla verifica del progetto nei successivi livelli di progettazione potranno essere affidate all’Aggiudicatario anche per livello singolo, senza che sussista alcun vincolo in merito alla verifica dello stesso progetto nei livelli di progettazione precedenti o successivi l’incarico del singolo affidamento.
Il servizio di verifica/supporto al RUP inizierà con ordine di servizio del RUP ed il suo svolgimento, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, deve essere documentato attraverso la redazione di appositi rapporti di verifica, in contraddittorio con il progettista.
Per quanto concerne i tempi della prestazione, essi sono determinati sulla base della seguente tabella esemplificativa:
Importo dei lavori (i) | Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica [gg] | Verifica del progetto definitivo [gg] | Verifica del progetto esecutivo [gg] | Supporto alla validazione [gg] | Totale [gg] |
i ≤ soglia Art. 35 DL 50/16 | 10 | 15 | 15 | 5 | 45 |
i > soglia Art. 35 DL 50/16 | 15 | 20 | 20 | 5 | 60 |
Tali termini – in caso di sopravvenuta urgenza da parte dell’Amministrazione, incluso tra gli altri il rischio di perdita di finanziamenti – possono essere ridotti, a discrezione del RUP, fino alla metà della durata regolarmente prevista per lo svolgimento della prestazione, di cui alla tabella soprastante.
L’affidatario sarà responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico del soggetto Aggiudicatario.
Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, il Committente si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica dei progetti anche prima della loro conclusione.
A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto attuativo, al soggetto Aggiudicatario potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti.
Il verificatore dovrà accertare:
a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice (D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.);
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi d’introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.
Le verifiche devono essere condotte sulla documentazione progettuale e su quanto riportato nel presente capitolato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) affidabilità;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità; intendendosi per:
a) affidabilità;
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza;
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
3. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto da esaminare; verifica dell'esaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità;
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
2.1 inserimento ambientale;
2.2 impatto ambientale
2.2 funzionalità e fruibilità;
2.3 stabilità delle strutture;
2.4 topografia e fotogrammetria;
2.5 sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.6 igiene, salute e benessere delle persone;
2.7 superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.8 sicurezza antincendio;
2.9 inquinamento;
2.10 durata e manutenibilità;
2.11 coerenza dei tempi e dei costi;
2.12 sicurezza ed organizzazione del cantiere.
La verifica da parte del soggetto preposto al controllo va effettuata sui documenti progettuali previsti dal D.P.R. 207/2010 nella:
o Parte II, Titolo II, Capo I Sezione II - Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare)
o Parte II, Titolo II, Capo I Sezione III - Progetto definitivo
o Parte II, Titolo II, Capo I Sezione IV - Progetto esecutivo
o eventuali altri elaborati, anche se non previsti dalla normativa vigente per la fase progettuale di riferimento, indicati dal D. lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC, nonché dalle normative sui documenti frutto di specifiche prestazionali per la redazione della documentazione posta a carico del progettista.
A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:
A) per le relazioni generali:
1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
B) per le relazioni di calcolo:
1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
C) per le relazioni specialistiche:
verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1. le necessità operative della Committente;
2. le norme cogenti
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di buona progettazione;
D) per gli elaborati grafici:
1. verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione degli elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
E) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto:
1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;
2. verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole di contratto, del capitolato prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti;
F) per la documentazione di stima economica:
verificare che:
1. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dal prezziario Regionale ufficiale vigente;
2. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
3. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
4. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
5. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
6. le misure delle opere computate siano corrette, per tutte le voci;
7.gli importi del computo metrico definiscano in maniera coerente le categorie prevalenti dell’accordo quadro, ovvero quelle secondarie;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo ed il Capitolato dell’accordo quadro individuino la categoria prevalente e le categorie scorporabili e subappaltabili;
10. vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici, gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e le prescrizioni capitolari;
F) per il piano di sicurezza e coordinamento:
1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e le relative interferenze e in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08.
G) Documenti su cui effettuare la verifica:
I servizi di verifica richiesti riguardano la documentazione completa del progetto che sarà consegnata all’operatore economico selezionato su supporto informatico.
È da considerarsi inclusa nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato predisposto per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio pareri VV.FF., deposito e autorizzazione sismica presso Genio Civile, nulla osta S.B.A.A. per interventi in zone archeologiche, Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, … ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché per garantire l’ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo statico, certificato di agibilità, ecc.).
Sono incluse nei servizi da affidare le attività di verifica per tutta la documentazione riguardante le verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a determinare eventuali interventi di tipo strutturale e sulla documentazione inerente agli interventi strutturali.
Qualora anche dopo le approvazioni dei progetti, venissero richieste dagli Enti a qualunque titolo interessati, modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d’impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, l’Affidatario è tenuto a verificare i nuovi elaborati resisi necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati con la Committente.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Con apposti “ordini di servizio” saranno attivate le attività di verifica oggetto dell’Accordo Quadro secondo quanto previsto nelle condizioni generali .
L’affidatario dell’Accordo Quadro potrà essere destinatario di più ordini di servizio, tenuto conto del numero minimo di 4 (quattro) servizi da garantire contemporaneamente e dell’offerta tecnica presentata.
Il servizio di verifica inizierà con ordine di servizio del RUP dell’Accordo Quadro; lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. Verbali e rapporti devono essere celermente trasmessi al Committente entro i termini fissati.
Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato del servizio deve riportare le risultanze dell’attività svolta.
Dovranno essere consegnate n. 2 (due) copie su supporto cartaceo timbrate e firmate in originale, oltre a n. 1 (una) copia su supporto elettronico in PDF firmata digitalmente o similare, stampabile, ma non modificabile, di tutta la documentazione prodotta.
VERIFICA DEL PROGETTO
A conclusione del procedimento di verifica di ciascun livello progettuale dovrà essere redatto da parte del Verificatore un documento riportante l’esito delle attività di verifica, che potrà essere:
- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa.
Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.
La conclusione “positiva” della verifica comporterà l’approvazione senza commenti del progetto e dei relativi elaborati e documenti.
La conclusione “positiva con prescrizione” dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto o parti di esso, ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra per il superamento positivo della verifica.
La conclusione “negativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte del Progettista di rielaborare il progetto nel suo complesso ovvero di modificarlo secondo le indicazioni contenute nel documento di cui sopra. Il progetto subirà una revisione integrale da parte del Progettista, reiterabile finché la verifica non sarà superata con esito positivo.
L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del servizio da parte del Committente.
PRESTAZIONI ACCESSORIE ED EVENTUALI
È onere del Verificatore, qualora il progettista incaricato xxxxxx di interfacciarsi con i rappresentanti del Committente, fornire il relativo supporto al RUP nella procedura inerente la progettazione.
Il Verificatore s’impegna inoltre ad interfacciarsi, senza maggiori oneri per la Committente, con gli Organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati all’approvazione del progetto, al rilascio di pareri o nulla osta, per acquisire e/o recepire le eventuali indicazioni, istruzioni, modalità e circolari utili ad effettuare le verifiche necessarie.
Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, o per le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione e pertanto sono da intendersi comprese nell’importo offerto dal
Concorrente tutte le successive verifiche di tutti o parte degli elaborati non ritenuti adeguati alla prima verifica.
Qualora, anche dopo le approvazioni di cui al precedente periodo, e comunque prima dell’approvazione dei progetti da parte dell’Amministrazione vengano richieste dalla Committente modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d’impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, il Concorrente è tenuto a verificare i nuovi elaborati resisi necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti con criteri di proporzionalità
Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, il Verificatore dovrà tenerne conto in sede di offerta.
ARTICOLO 5
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
L’importo dei corrispettivi (Onorario e Spese) di ciascun Contratto Derivato, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, è calcolato utilizzando le vigenti tabelle di cui al DM 17/06/2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), a cui è da applicarsi lo sconto offerto dal/dalla professionista. Vengono, dunque, richiamati i parametri delle prestazioni a cui si fa riferimento per le attività propedeutiche alla progettazione previste dall’Accordo quadro:
QbI.20 | verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica |
QbII.27 | verifica della progettazione definitiva |
QbIII.09 | verifica della progettazione esecutiva |
QbIII.11 | Supporto al RUP: per la validazione del progetto |
L’importo dei lavori alla base del calcolo della prestazione sarà quello derivante dagli elaborati progettuali da verificare (ossia da stime e computi metrici).
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso
qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle prestazioni di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali e gli oneri per la sicurezza.
L’affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.
L’affidatario deve consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
ARTICOLO 6 DUVRI
Il presente accordo quadro non comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza poiché trattasi di servizi di natura intellettuale.
ARTICOLO 7
RESPONSABILITA’ e PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
L’Incaricato/a è responsabile verso la Committente dei danni subiti in conseguenza di errori o di omissioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dovuti a carenze nell’attività di verifica progettuale, e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato nel bando di gara.
L’Incaricato/a è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel bando, nel presente capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.
L’Incaricato/a dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.
L’Incaricato/a è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico.
Tutti i documenti elaborati durante l’incarico resteranno di piena ed esclusiva proprietà del committente, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione.
ARTICOLO 8
PENALI
Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le casistiche di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale:
- Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni contrattuali la Città Metropolitana applica una penale pari all’1/000 (uno per mille) dell’onorario stimato per l’incarico, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
- Ritardata presentazione della documentazione rispetto ai termini contrattuali; a tal fine è considerato ritardo anche la presentazione di documentazione errata, incompleta e comunque non conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente capitolato; la Città Metropolitana applica una penale pari all’1/000 (uno per mille) dell’onorario stimato per l’incarico, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
- Per ogni episodio rilevato di mancato rispetto di quanto dichiarato all’interno della propria Offerta Tecnica e Matematica, la Città Metropolitana applica una penale pari all’0,50 (zero/50) per mille dell’importo contrattuale netto.
Qualora l’Appaltatore, preventivamente invitato e informato, non partecipi agli incontri per la presentazione delle attività svolte, la Città Metropolitana applicherà una penale di € 500,00.
Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dal Committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
La penale massima applicabile è fissata al 10% dell’importo del servizio attivato. Al raggiungimento di tale soglia la Committente ha facoltà di risolvere il singolo affidamento (attivato con ordine di servizio) ovvero l’intero Accordo Quadro.
Le penali sono cumulabili. Il Committente ha altresì facoltà di risolvere l’Accordo Quadro in danno all’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 c.c., laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi ordini di servizio raggiunga il 10% dell’Accordo Quadro.
L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Committente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Verificatore né esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.