DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Contratto n.
DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
I N D I C E
1. Informazioni su Banor SIM S.p.A. e i suoi servizi
2. Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai Clienti
3. Informazioni sugli strumenti finanziari e sui servizi di investimento proposti
4. Informazioni sulla Classificazione e sintesi delle principali regole di condotta ai sensi della Direttiva XXXXX XX
5. Descrizione sintetica della politica seguita da Banor SIM S.p.A. in materia di conflitti di interesse - c.d. policy sui conflitti di interesse
6. Disclosure sugli incentivi
7. Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata da Banor SIM S.p.A.
8. Informazioni sulla trattazione dei reclami e sulle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
9. Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti
10. Clausole dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento
11. Informazioni su commissioni, costi ed oneri
12. Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Premesse
Il presente documento di informativa precontrattuale (di seguito il "Documento Informativo" ) si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (di seguito anche “Cliente” o "Investitore") di Banor SIM S.p.A. (di seguito, anche “SIM" o “Società" o “Intermediario”) informazioni appropriate affinché questi possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e accessori e degli strumenti finanziari proposti dalla SIM, nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le decisioni di investimenti in modo consapevole.
Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel Documento Informativo verrà comunicata al Cliente.
1. Informazioni su Banor SIM S.p.A. e i suoi servizi
II nome e l'indirizzo della SIM e i relativi recapiti
Banor SIM S.p.A. ha sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 00, Codice Fiscale e Partita IVA 06130120154, REA Milano 1073114.
SEDE XXXXXX Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Tel. x00.00.0000000 Fax x00.00.000000000 |
FILIALE XXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Tel. x00.000.0000000 Fax x00.000.0000000 |
Le lingue nelle quali il Cliente può comunicare con la SIM e ricevere da questa documenti e altre informazioni
Il Cliente ha facoltà di comunicare con la SIM in lingua italiana o inglese.
I documenti e le informazioni inerenti alla prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, nonché ogni comunicazione o rendiconto fornito al Cliente dalla SIM è redatto in lingua Italiana.
I metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SIM e il Cliente anche per l'invio e la ricezione di ordini
Le comunicazioni tra la SIM e il Cliente, ivi compresi gli ordini e le istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni sono effettuate di regola per iscritto a mezzo posta o a mano, oppure, qualora il Cliente lo richieda, possono essere effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza quali fax, posta elettronica e telefono.
Tenuto conto delle caratteristiche operative e dei rischi connessi all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, la SIM è tenuta a registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente e a mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dallo stesso.
Le modalità di comunicazione, ivi comprese quelle di invio e ricezione delle disposizioni, tra la SIM e il Cliente in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti.
Dichiarazione che la SIM è autorizzata e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzata
Banor, iscritta al n. 31 dell’Albo delle SIM tenuto dalla Consob, è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi:
- negoziazione per conto proprio (Delibera n. 11761 del 22/12/1998);
- esecuzione di ordini per conto dei clienti (Delibera n.
11761 del 22/12/1998);
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente (Delibera n. 11761 del 22/12/1998);
- gestione di portafogli (Delibera n. 11761 del 22/12/1998);
- ricezione e trasmissione di ordini (Delibera n. 15204 del 25/10/2005);
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.
Per effetto del Decreto Legislativo n. 164 del 17 Settembre 2007, la SIM è altresì autorizzata al servizio di consulenza in materia di investimenti.
L’autorità competente che ha autorizzato Banor è Consob, Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX - tel. 00 00 00000
(centralino), fax 00 00 0000000. Sede secondaria operativa:
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX - tel. 00 00 000000
(centralino), fax 00 00 00000000. E-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx - web: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
Servizi offerti
La SIM offre alla propria clientela i seguenti servizi:
• Ricezione e trasmissione di ordini: la SIM riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad altro intermediario abilitato alla negoziazione/esecuzione con le modalità descritte nel documento di “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”.
• Negoziazione per conto proprio: servizio attraverso il quale la SIM negozia in contropartita diretta con i Clienti.
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti: servizio attraverso il quale la SIM esegue gli ordini dei clienti mediante l’accesso diretto a una o più sedi di esecuzione (alla data della presente informativa la SIM non accede al alcuna sede di esecuzione).
• Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e denaro: si tratta di un servizio accessorio finalizzato alla custodia e amministrazione degli strumenti finanziari per conto dei Clienti. Con questo servizio la SIM cura la custodia degli strumenti finanziari ed assolve alle incombenze amministrative e contabili legate ad essi. Ciò significa che la SIM custodisce e amministra per conto del Cliente strumenti finanziari e titoli, generalmente in regime di dematerializzazione (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) mantenendone la registrazione contabile, curando l’incasso degli interessi e dei dividendi, verificando i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso dal capitale e procedendo, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la SIM, su autorizzazione dal Cliente medesimo, può sub depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. La SIM deposita le disponibilità liquide ricevute dalla clientela presso una banca in conti intestati alla SIM stessa con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
I servizi di ricezione e trasmissione nonché mediazione, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e custodia e amministrazione sono complessivamente definiti come "Servizi Amministrati"
• Collocamento e distribuzione: la SIM svolge il servizio di collocamento dei propri servizi di investimento e accessori nonché degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari di società terze. Il collocamento avviene anche fuori sede per il tramite di consulenti finanziari. Il servizio consiste nella attività di offerta, anche fuori sede, al Cliente dei propri servizi, degli strumenti e dei prodotti finanziari tempo per tempo offerti, promossi o collocati dall’Intermediario laddove sia stato stipulato un contratto di collocamento e/o di distribuzione di strumenti e prodotti finanziari con la società emittente, offerente o con il responsabile del collocamento (c.d. Società Prodotto). Il servizio prevede anche un’attività di assistenza operativa alla clientela nel periodo successivo al collocamento (c.d. post vendita). Il servizio di collocamento viene prestato dalla SIM sempre in abbinamento al servizio di consulenza su base NON indipendente.
• Gestione di portafogli: servizio mediante il quale la SIM, si obbliga, verso corrispettivo, a gestire il patrimonio affidatole dal Cliente tramite operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. A tal fine la SIM può avvalersi dell’esercizio della delega di gestione, affidando a soggetti terzi l'attività di gestione.
• Consulenza in materia di investimenti: la prestazione del servizio di consulenza in materia di Investimenti è condizionata alla conclusione di un apposito contratto scritto tra la SIM e il Cliente. La SIM, su richiesta del Cliente o di propria iniziativa, presta raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
La SIM può prestare il servizio di consulenza, anche nei confronti dello stesso Xxxxxxx, sia su base indipendente sia su base NON indipendente. La SIM ha predisposto adeguati requisiti organizzativi per assicurare che i due tipi di servizi di consulenza siano chiaramente distinti l’uno dall’altro, primo fra tutti il fatto che essi sono prestati da due strutture diverse e separate. Il servizio di consulenza è prestato con i seguenti ambiti e differenze:
a) Consulenza su base NON indipendente. La SIM presta la consulenza su base non indipendente solo ed esclusivamente con riferimento ai prodotti ed agli strumenti oggetto del servizio di collocamento. Questo significa che le raccomandazioni personalizzate formulate dalla SIM al Cliente possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la SIM ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la SIM ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. Tali incentivi rappresentano la remunerazione indiretta del servizio di consulenza. Gli strumenti e i prodotti finanziari sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò sia nell’interesse del cliente e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi. In merito alla gamma di strumenti finanziari che la SIM potrebbe raccomandare nell’ambito della consulenza NON indipendente, incluso il rapporto con i relativi emittenti, si precisa quanto segue:
− quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR), aperti e chiusi, italiani ed esteri, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (OICVM, Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) o rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA, Fondi di investimento alternativi); tali strumenti potranno
essere emessi o gestiti da società del gruppo o partecipate dalla SIM o nelle quali alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti della SIM detengono una partecipazione o ricoprono incarichi rilevanti;
− strumenti finanziari, italiani ed esteri, collocati nell’ambito di offerte di sottoscrizione o vendita rivolte al pubblico o a specifiche categorie di investitori.
In entrambi i casi la SIM potrà stipulare con gli emittenti o i distributori degli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione contratti di collocamento e/o distribuzione, in relazione ai quali potrà percepire incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento.
b) Consulenza su base indipendente. La SIM può prestare il servizio di consulenza su base indipendente esclusivamente con riferimento a prodotti o strumenti che non siano oggetto del servizio di collocamento e con i cui emittenti o distributori la SIM e i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti non intrattengano stretti legami o rapporti. Nell’ambito degli strumenti offerti in consulenza indipendente, infatti, la SIM, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti non intrattengono legami, rapporti legali, economici contrattuali con nessuno degli emittenti o dei distributori degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni. Qualora, nel corso del rapporto, la SIM dovesse intrattenere tali legami, né sarà fornita informativa al Cliente contestualmente alla comunicazione della raccomandazione.
La SIM, nell’ambito della consulenza indipendente, ha il
divieto di ricevere o trattenere incentivi; ne consegue che il corrispettivo per la prestazione del servizio è direttamente a carico del Cliente. La consulenza prestata è basata su di un’analisi ampia delle varie tipologie di strumenti finanziari. A tal fine la SIM valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del Cliente siano opportunamente soddisfatti. Più precisamente, la consulenza potrà avere ad oggetto:
− azioni negoziate in sedi di esecuzione italiane e estere
(mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione), denominate in euro o in valute diverse dall’euro;
− obbligazioni governative e societarie negoziate in sedi di esecuzione italiane e estere, comprese quelle emesse da emittenti non quotati, denominate in euro o in valute diverse dall’euro;
− quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aperti e chiusi, italiani ed esteri, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (OICVM, Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) o rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA, Fondi di investimento alternativi), diversi dal quelli che sono oggetto del servizio di collocamento prestato in abbinamento al servizio di consulenza su base NON indipendente;
− derivati negoziati in sedi di esecuzione italiane e estere, denominati in euro o in valute diverse dall’euro.
Per una descrizione delle caratteristiche dei tipi di strumenti finanziari che possono essere oggetto di raccomandazione si rinvia alla apposita sezione del presente documento.
Nel processo di selezione adottato per raccomandare gli strumenti finanziari, la SIM prende in considerazione i seguenti fattori: i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari.
La SIM offre al Cliente la possibilità di usufruire anche dei servizi di corporate finance e di family office.
! Corporate finance: è un servizio accessorio di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. L'attività di consulenza svolta dalla SIM si concentra in particolare sullo studio della struttura finanziaria dell’impresa, sull’assistenza ad operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, fusioni e ristrutturazione del passivo aziendale) e in relazione a processi di ristrutturazione o piani di sviluppo.
! Family Office: è un servizio che la SIM offre alle famiglie per assisterle nella pianificazione, gestione, amministrazione e riorganizzazione dei propri patrimoni nel settore societario ed immobiliare, nell’ambito dei riassetti e delle divisioni ereditarie e degli investimenti. La SIM offre assistenza alle famiglie nel settore finanziario e in particolare svolge attività di consulenza e selezione dei gestori a cui affidare la gestione dei portafogli d’investimento e in generale dei fornitori di servizi d’investimento.
Offerta fuori sede
Nell’attività di offerta svolta fuori dalla propria sede legale o dalla propria Filiale di Torino (l’”Offerta Fuori Sede”) di strumenti o prodotti finanziari e di servizi di investimento, la SIM, nel rapporto diretto con il Cliente, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti ad apposito Albo (di seguito “consulenti finanziari”).
La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta
Nella prestazione dei Servizi Amministrati e nel Servizio di collocamento, l’Intermediario fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. L’Intermediario invia al Cliente un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se l’Intermediario deve ricevere la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
L’Intermediario non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso dal medesimo Intermediario.
L’Intermediario fornisce al Cliente, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.
Nel caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, l’Intermediario ha facoltà di fornire al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all’esecuzione dell’ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma.
L’avviso di conferma dell’ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Inoltre l’Intermediario potrà fornire un rendiconto periodico dei Servizi Amministrati solo su specifica richiesta del Cliente col quale verrà pattuita anche la relativa periodicità.
Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM invia con cadenza trimestrale al Cliente un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto.
Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra sono basate sulla data di negoziazione e sulla data di regolamento.
In ogni caso, con il rendiconto di fine anno, la SIM invia al Cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli.
Nell’ambito del Servizio di Gestione di Portafogli, salvo diversa richiesta del Cliente o diversi obblighi di legge, la Società invia con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, la SIM gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulta già a carico di un terzo. In queste ipotesi la SIM fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi ovvero con cadenza trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari derivati.
Nell'ipotesi in cui il contratto tra la SIM e il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, la SIM fornirà il rendiconto periodico con cadenza almeno mensile.
Il rendiconto di fine anno del servizio di gestione è comprensivo di una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del Cliente, nonché del rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione del servizio, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. La SIM comunicherà altresì al Cliente: i) quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo; ii) nel caso in cui nel portafoglio gestito siano presenti posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo
Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM riepiloga la situazione di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente all’interno dei rendiconti periodici.
Nell’ambito del Servizio di Consulenza in materia di Investimenti la SIM, al momento dell’erogazione delle raccomandazioni, rilascerà al Cliente su supporto durevole un’attestazione contenente gli elementi essenziali nonché l’esito della raccomandazione oggetto della consulenza stessa ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
La SIM, in aggiunta a tale attestazione, rilascerà al cliente un rendiconto annuale riepilogativo delle raccomandazioni fornite, contenente anche le informazioni in forma personalizzata in merito ai costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.
Informazioni aggiuntive relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli
a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente
Gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio gestito sono valorizzati quotidianamente sulla base dei seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo preso a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Rientrano in tale categoria gli strumenti finanziari azionari, i derivati quotati ed i titoli di stato italiani. Tuttavia, qualora strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato registrino prezzi maggiormente significativi su altre sedi di esecuzione, il prezzo utilizzato per la valorizzazione sarà quello ivi rilevato. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
b) per gli strumenti finanziari negoziati in sedi di
esecuzione diverse dai mercati regolamentati (ovvero i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più sedi, il prezzo preso a riferimento è quello della sede su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera c);
c) per gli strumenti finanziari non negoziati nelle sedi di cui alle lettere a) e b), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'Intermediario, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. OTC) la valutazione viene effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market"). Qualora non sia possibile effettuare una valorizzazione
significativa dello strumento finanziario, lo stesso sarà valorizzato al costo di acquisto;
d) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
e) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
f) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'Intermediario. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
g) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione (NAV – Net Asset Value) rilevata nel periodo di riferimento;
h) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di valorizzazione. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
i) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo viene attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell’ampiezza della delega
A seconda della tipologia di gestione di cui alla linea di gestione prescelta dal Cliente, la SIM potrà conferire ad intermediari terzi autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento deleghe gestionali inerenti la linea di gestione stessa, riguardanti sia la totalità del patrimonio sia uno o più settori o comparti componenti la linea stessa. La delega potrà essere conferita ad intermediari comunitari o anche extracomunitari autorizzati secondo i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. La delega in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità di Banor anche con riferimento alle operazioni compiute dall’intermediario delegato. Sarà cura della SIM comunicare prontamente per iscritto al Cliente gli estremi identificativi dell’intermediario delegato, nonché l’ambito cui la delega si riferisce, prima dell’inizio dell’operatività dello stesso delegato ed in caso di successive variazioni.
c) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente
Il parametro oggettivo di riferimento al quale raffrontare il rendimento della gestione (il cd. Benchmark) è indicato espressamente nelle descrizione delle linee di gestione allegata al Contratto a cui si rimanda e la cui copia è resa disponibile su richiesta del Cliente.
Si avverte la clientela che il Benchmark rappresenta un mero riferimento indicativo, costruito sulla base di indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla linea di gestione, e che lo stesso non comporta per Banor alcun obbligo di ottenere od assicurare un rendimento minimo o comunque garantito. La SIM è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il
risultato della gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.
d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti
e) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità
Le informazioni sulla tipologia di strumenti finanziari, sugli obiettivi di gestione e sul livello di rischio vengono fornite da Banor con riguardo alla singola linea di gestione le cui specifiche caratteristiche sono illustrate nel Contratto a cui si rimanda e la cui copia è resa disponibile su richiesta del Cliente.
Si informa il Cliente che, con riguardo alla linea di gestione “personalizzata”, i contenuti della linea stessa e, in particolare, gli obiettivi di gestione, il profilo di rischio e le categorie di strumenti finanziari che potranno essere inclusi nel portafoglio saranno individuati e definiti di volta in volta col singolo cliente.
Per tutte le linee di gestione valgono in ogni caso le seguenti caratteristiche comuni:
Categorie di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente
Gli strumenti finanziari potranno appartenere alle seguenti categorie:
! titoli di debito;
! titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
! quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
! strumenti finanziari derivati (principalmente futures ed opzioni su indici e titoli);
! titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).
La SIM potrà includere nel portafoglio del Cliente anche strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili.
La SIM potrà includere nel portafoglio del Cliente anche strumenti finanziari “complessi”, allorquando tale operatività sia valutata conforme al mandato ricevuto e al profilo di rischio del Cliente.
Tipologia delle operazioni
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli la SIM potrà liberamente compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari e su valute: compravendite a pronti, compravendite a termine, prestito titoli e riporti, pronti contro termine, vendita allo scoperto. In caso di operazioni svolte su mercati esteri sarà anche consentito alla SIM di coprire il rischio di cambio e di tassi con operazioni a termine o similari, anche su valute. Banor potrà inoltre acquistare, vendere, sottoscrivere, permutare e riscattare strumenti finanziari, selezionandoli in qualità e quantità secondo proprie scelte; incassare tutti i proventi di negoziazione degli strumenti finanziari nonché i proventi e frutti maturati e spettanti al Cliente (in via esemplificativa: interessi, dividendi, rimborsi di capitale, rimborsi di titolo alla scadenza, riparti da liquidazione finale, ecc...). Potrà inoltre sottoscrivere aumenti di capitale sociale, sottoscrivere e convertire obbligazioni e chiederne il rimborso; acquistare, esercitare o alienare i diritti inerenti ai titoli aderire alle offerte pubbliche su strumenti finanziari. La SIM potrà concludere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati al di fuori di un mercato regolamentato e/o di un sistema multilaterale di negoziazione.
2. Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai Clienti
Descrizione sintetica delle misure adottate dalla SIM che detiene strumenti finanziari o somme di denaro di Clienti, per assicurare la tutela
Nell’ambito dello svolgimento dei servizi prestati dalla SIM la liquidità e gli strumenti finanziari del Cliente, nonché la liquidità e gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dall'attività di investimento e/o gestione svolta dalla Società per conto del Cliente, sono depositati su conti e depositi intestati alla Società stessa esplicitamente rubricati come conti di terzi. I depositari o sub-depositari sono scelti dalla SIM sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. I conti intestati alla SIM per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della Società stessa. Per tali conti non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub- depositari nei confronti della Società.
La Società predispone presso la propria sede specifiche evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti per conto dei Clienti.
Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicano il depositario (o sub-depositario) dei beni medesimi.
Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento e con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono inoltre regolarmente riconciliate - anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere - con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti dai depositari (o sub-depositari).
Nelle evidenze della SIM sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.
La SIM evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro che in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, la SIM presterà particolare cura affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relative ad operazioni poste in essere per conto di differenti Clienti o per proprio conto.
La SIM monitora periodicamente l'attività svolta dai depositari e sub-depositari al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio da questi prestato.
II sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione generale delle modalità di copertura dello stesso
La SIM aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela degli investitori. L’organizzazione e il funzionamento del "Fondo" sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo”. Copia dello Statuto e del Regolamento operativo sono disponibili consultando il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del Decreto del
Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nei confronti degli Intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli Intermediari medesimi. A norma dell’art. 5 del decreto ministeriale citato, l’indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all’importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 Euro. Ai fini del rispetto del predetto limite, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un’associazione, ai fini del calcolo del limite previsto, l’investimento si considera effettuato da un unico investitore. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.
Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo approvato con i decreti del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2007, l'investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Fondo stesso.
La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti.
3. Informazioni sugli strumenti finanziari e sui servizi di investimento proposti
Introduzione
Si fornisce una descrizione generale delle caratteristiche, della natura e dei rischi dei principali strumenti finanziari che la SIM, nell’ambito dei servizi d’investimento prestati, mette a disposizione dei clienti e dei potenziali clienti.
Le tipologie di strumenti finanziari
Gli strumenti o prodotti finanziari trattati dalla SIM nell’ambito dei servizi e attività d’investimento dalla stessa prestati sono:
• le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
• le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, comprese le obbligazioni convertibili ed i titoli di debito con una componente derivativa (c.d. obbligazioni strutturate);
• quote o azioni di OICR (fondi comuni di investimento, Sicav, Exchange Traded Fund - ETF), aperti e chiusi, italiani ed esteri, sia rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (OICVM, Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sia rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA, Fondi di investimento alternativi);
• i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
• qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati;
• i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
• i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps);
• i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
• i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici;
• le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.
La SIM considera “prodotti finanziari complessi” le seguenti tipologie di strumenti o prodotti finanziari:
i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”));
iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
iv. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
vi. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv;
vii. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
viii. obbligazioni perpetue;
ix. OICR c.d. alternative;
x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
xii. UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.
La Consob ritiene che, tra le tipologie di prodotti a complessità molto elevata incluse nell’elenco che precede, quelle di cui ai punti da i. a v. non siano normalmente adatte alla clientela al dettaglio (c.d. retail) e raccomanda, pertanto, che tali tipologie di prodotti non siano consigliate né distribuite in via diretta (nell’ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza) alla clientela retail. Pertanto la SIM, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, si è adeguata alle raccomandazioni formulate dell’Autorità.
Azioni
L'azione è l'unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale di una società per azioni, in accomandita per azioni, di società cooperative o a responsabilità limitata.
Tutte le azioni di una società sono caratterizzate da uguale valore nominale e da diritti garantiti ai detentori, indivisibilità, autonomia e circolazione. L'azionista titolare di più azioni può disporne separatamente e autonomamente (ad esempio, può vendere alcune azioni e rimanere proprietario delle altre, oppure può esercitare il diritto di voto con alcune azioni e non esercitarlo con le altre).
Esistono diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:
• ai diritti che incorporano:
− Azioni ordinarie
− Azioni di risparmio
− Azioni privilegiate
− Azioni a voto limitato
• al regime di circolazione:
− Azioni nominative
− Azioni al portatore
• alla capitalizzazione dell'emittente:
− Blue chips
− Small caps
• altre tipologie:
− Azioni di compendio
− Recovery shares
− Azioni quotate
Obbligazioni
Sono titoli di credito rappresentativi di un prestito emesso da una società privata oppure da un soggetto della pubblica amministrazione per finanziare parte del proprio fabbisogno finanziario.
Un'obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un'operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza.
Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono:
• il tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell'obbligazione, oppure variabile (predeterminato oppure indicizzato);
• la durata;
• la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate;
• la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
• il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile. L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose.
Obbligazioni convertibili
Le obbligazioni convertibili sono titoli che si trovano in posizione intermedia tra i titoli obbligazionari e i titoli azionari. Il loro possessore ha la facoltà di decidere se rimanere creditore della società emittente per tutta la durata del prestito, oppure se, in determinati periodi, convertire il proprio status da creditore a socio (azionista) sulla base di un rapporto di cambio predeterminato (nel regolamento di emissione).
Gli elementi caratteristici di tale obbligazione sono:
• il metodo di conversione: diretto (qualora le azioni di compendio siano dello stesso emittente delle obbligazioni), o indiretto (qualora le azioni di compendio siano emesse da una società diversa dall'emittente delle obbligazioni);
• il prezzo di conversione (o rapporto di conversione), che esprime il numero di azioni ottenibili per ogni obbligazione;
• il periodo di conversione, che rappresenta il periodo (o i periodi) a partire dal quale è possibile chiedere la conversione.
La facoltà di conversione rappresenta un'opzione che viene implicitamente venduta dall'emittente al sottoscrittore; a fronte di ciò l'obbligazionista percepisce un rendimento calcolato in funzione di un tasso nominale inferiore a quello di un'obbligazione ordinaria di pari caratteristiche, poiché tale differenza risulta essere il premio dell'opzione.
Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse a un prezzo inferiore al valore nominale e devono essere offerte in opzione ai soci.
Obbligazioni strutturate
Sono titoli obbligazionari che incorporano all'interno di uno strumento di debito di tipo tradizionale un contratto derivato, solitamente di tipo opzionale.
Le obbligazioni strutturate sono strumenti finanziari a rendimento variabile che nascono dalla combinazione di un'obbligazione ordinaria con uno o più contratti derivati.
La componente obbligazionaria garantisce il rimborso del capitale a scadenza (per l'intero valore nominale) più eventuali cedole periodiche, mentre la componente derivata determina la variabilità del rendimento.
La componente derivata può consistere in una opzione, in tal caso il possessore percepirà una cedola premio di importo variabile contestualmente al rimborso del capitale, oppure in uno swap, in tal caso il possessore percepirà cedole periodiche di importo variabile.
Le obbligazioni strutturate possono essere classificate in funzione:
• del tipo di attività sottostante la componente derivata: equity linked, index linked, basket linked, floater, reverse floater;
• della struttura di indicizzazione (o del tipo di strumento derivato incorporato nel titolo): plain vanilla, average, cliquet, reverse cliquet, rainbow, digital, ecc.
Fondo Comune di Investimento
I fondi comuni di investimento rientrano nella categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e sono veicoli di investimento che svolgono la funzione di riunire le risorse finanziarie di una pluralità di risparmiatori in un unico patrimonio indifferenziato che viene investito in attività finanziarie.
Il D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, TUF) all'art.1 definisce il fondo comune di investimento come un "patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte".
Il patrimonio di un fondo comune è costituito dal complesso di beni (strumenti finanziari, crediti, liquidità o altri beni) conferiti dai partecipanti; è autonomo poiché è un'entità giuridicamente distinta sia dai patrimoni dei singoli partecipanti, sia dal patrimonio del gestore (separazione patrimoniale).
La partecipazione a un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso. Tali quote incorporano uguali diritti e sono tutte di uguale valore. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una parte del patrimonio, proporzionale al proprio conferimento. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.
Il valore di ogni quota, calcolato periodicamente, è determinato come il rapporto tra il valore netto del patrimonio del fondo (ossia il controvalore di tutte le attività presenti in portafoglio al netto di eventuali oneri) ed il numero delle quote in circolazione.
Il patrimonio del fondo deve essere gestito in monte nel rispetto di una serie di regole finalizzate a ridurre i rischi degli investimenti e a produrre un rendimento. Ciò determina l'impossibilità, da parte del singolo partecipante, di influire sulle modalità di gestione del fondo e sulle scelte di investimento.
I fondi comuni di investimento si distinguono in diverse categorie, in funzione di alcune caratteristiche rilevanti:
• in base alla variabilità del patrimonio i fondi comuni possono essere aperti o chiusi;
• in base al regime di commercializzazione delle quote i fondi comuni possono essere armonizzati o non armonizzati; soltanto per i primi è prevista la possibilità di
vendere le quote in qualsiasi paese dell'Unione Europea senza dover richiedere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza di ogni stato membro (regime del mutuo riconoscimento);
• in base agli obiettivi strategici e alle attività oggetto di investimento si distingue tra fondi mobiliari, fondi immobiliari e fondi pensione;
• in base alla modalità nella distribuzione dei proventi possono essere fondi ad accumulazione dei proventi (non distribuiscono i risultati di gestione agli investitori, ma essi vengono automaticamente reinvestiti nel fondo e progressivamente capitalizzati) o fondi a distribuzione dei proventi (consentono al risparmiatore di scegliere tra l'incasso della cedola o il suo reinvestimento immediato).
I fondi mobiliari e i fondi pensione possono essere di tipo aperto o chiuso, mentre i fondi immobiliari rientrano tra le diverse categorie di fondi chiusi.
SICAV
Le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), introdotte in Italia nel 1992, rientrano negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) insieme ai fondi comuni d’investimento. La peculiarità delle SICAV, che rappresenta anche la differenza rispetto ai fondi comuni, è che l’investitore diventa azionista della società e, quindi, acquisisce una serie di diritti patrimoniali (diritto agli utili e al rimborso del capitale a seguito della richiesta di riscatto) e amministrativi. Analogamente ai fondi comuni, il capitale di una SICAV non è fisso, ma varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e delle richieste di rimborso. Le SICAV sono organismi di tipo “aperto”: un investitore può sempre sottoscrivere nuove azioni e chiedere il rimborso delle stesse. Da ciò si evince anche la differenza principale rispetto alle società per azioni: il capitale sociale non è fisso, ma è pari al patrimonio netto, che varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e dei rimborsi. Le azioni rappresentative del capitale devono essere interamente liberate all’atto della loro emissione ed i conferimenti possono essere effettuati solo in denaro.
Analogamente ai fondi comuni anche le SICAV possono
prevedere più comparti (SICAV multicomparto) per ognuno dei quali viene emessa una categoria a se stante di azioni; in tal caso ogni comparto costituisce un patrimonio autonomo e distinto.
Le azioni possono essere nominative o al portatore. Queste ultime attribuiscono un solo voto per ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute. Il valore di ogni azione è determinato dal rapporto tra il patrimonio netto della SICAV (NAV) ed il numero di azioni emesse.
ETF
Gli exchange traded fund rappresentano una tipologia di fondi comuni o SICAV a gestione passiva negoziati in borsa come un comune titolo azionario.
Gli exchange traded fund (ETF) sono fondi comuni a gestione passiva. Gli ETF si distinguono dai normali fondi indicizzati per il fatto di essere negoziati in borsa, come un titolo azionario. Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche proprie di un fondo e di un’azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti:
• diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi;
• flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo. Gli ETF si prestano infatti a diverse modalità di impiego:
− investimento di medio-lungo termine (gli ETF non hanno una scadenza);
− trading di breve periodo (anche intraday) al fine di cogliere i momenti di rialzo dell'indice benchmark
(attraverso un acquisto e la successiva immediata vendita dell'ETF);
− vendita allo scoperto ("short selling"), con la finalità di assumere una posizione "ribassista" sull'indice benchmark (se il servizio è offerto dal proprio intermediario).
Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell'investitore. Ciò deriva tipicamente dalla gestione passiva, atta a replicare esattamente l'indice benchmark, che implica un intervento minimo dell'asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti (caratteristico di un portafoglio indicizzato). Le commissioni annue sono applicate proporzionalmente al periodo di detenzione degli ETF e i prezzi di acquisto e di vendita sul mercato sono già al netto di tali commissioni.
Il loro innovativo meccanismo di funzionamento consente al prezzo che si forma in borsa di non discostarsi dal valore del patrimonio netto del fondo (NAV); inoltre per ogni ETF è calcolato in continua il valore indicativo del NAV del fondo.
Future
È un contratto a termine standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare una certa attività (finanziaria o reale) a un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura.
Il future è un contratto derivato negoziato su mercati regolamentati mediante il quale acquirente e venditore si impegnano a scambiarsi una determinata quantità di una certa attività finanziaria o reale (detta attività sottostante o underlying asset) a un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura prestabilita. È un contratto simmetrico in quanto entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza.
L'operatore che acquista il future (che si impegna, cioè, ad acquistare a scadenza il sottostante) assume una posizione lunga (long), mentre l'operatore che vende il future assume una posizione corta (short).
Nella maggior parte dei casi i future non si concludono con la consegna fisica del bene sottostante, infatti gli operatori preferiscono "chiudere" le posizioni aperte rivendendo un contratto future precedentemente acquistato o acquistando il contratto future precedentemente venduto; ciò consente di risparmiare sui costi di consegna. Al contrario, se il future giunge a scadenza, potrà essere liquidato per cash settlement (calcolandone il controvalore monetario) oppure potrà avvenire la consegna fisica dell'attività sottostante. In quest'ultimo caso l'esatta quantità e qualità dei beni consegnabili sono fissate dal mercato in cui tale contratto viene scambiato.
L'attività sottostante (underlying asset) di un future può
essere un'azione, un'obbligazione, un tasso di interesse a lungo termine, un tasso a breve, una valuta, un indice azionario o una merce (commodity).
La dimensione del contratto definisce l'ammontare che il venditore dovrà consegnare al compratore per ogni contratto stipulato.
Swap
È un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.
Uno swap è un contratto derivato simmetrico con il quale due soggetti si impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Il capitale nozionale, invece, è oggetto di scambio tra le parti soltanto in alcune tipologie di swap. Lo swap è uno strumento molto simile al forward rate
agreement con la differenza che il contratto non prevede un unico scambio, bensì una serie di pagamenti futuri.
Gli swap non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma vengono di volta in volta stipulati mediante accordi bilaterali tra le parti interessate (mercato over the counter - OTC). Tali strumenti vengono utilizzati con diverse finalità: per trasformare la natura di un'attività o una passività (ad esempio una posizione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa), per motivi di copertura oppure con finalità speculative.
In base al tipo di parametro o variabile di mercato si possono distinguere:
• swap su tassi di interesse (interest rate swap);
• swap su valute (currency swap);
• swap su merci (commodity swap);
• swap sul rischio di credito.
In base alla metodologia di calcolo delle somme che le parti si impegnano a scambiare si possono distinguere:
• fixed to fixed swap;
• fixed to floating swap;
• floating to floating swap;
• plain vanilla swap;
• total rate of return swap.
Contratti a termine (forward)
Contratto derivato con cui due parti si accordano per scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.
Il forward è un contratto di compravendita a termine negoziato OTC (over the counter) avente come sottostante un bene reale oppure un'attività finanziaria. E' un contratto derivato simmetrico poiché entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza. La parte che assume la posizione lunga si impegna ad acquistare l'attività sottostante alla data pattuita pagando il prezzo concordato; al contrario la controparte che assume la posizione corta si impegna a vendere tale attività alla medesima data e al medesimo prezzo.
Il prezzo concordato viene detto prezzo di consegna (o delivery price) e viene concordato all'atto della stipula del forward in modo tale che il valore iniziale del contratto sia nullo. Pertanto, l'assunzione di una posizione, lunga o corta, in forward non comporta alcun esborso monetario immediato.
Il contratto forward può essere utilizzato con finalità di speculazione, di copertura e di arbitraggio.
Opzioni
Le opzioni sono contratti derivati che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare o vendere un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data a un prezzo prefissato.
Le opzioni sono contratti derivati asimmetrici in quanto soltanto il venditore è obbligato a soddisfare le volontà del compratore; quest'ultimo, invece, detiene il diritto di decidere se esercitare o meno la facoltà implicita nel contratto.
Gli elementi caratteristici di una opzione sono:
• il sottostante (o underlying): esso può essere un titolo azionario, un indice, una valuta estera (o un tasso di cambio) un contratto future, una merce (commodity) oppure una qualsiasi attività finanziaria o reale. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una "serie".
• la facoltà: le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costituiscono una "classe".
• la scadenza: le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che
coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane.
• il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price) rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione call oppure put può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.
Il soggetto che acquista una opzione assume una posizione lunga (long), mentre la controparte, che vende l'opzione, assume una posizione corta (short). Esistono pertanto quattro tipi di posizioni sulle opzioni:
− una posizione lunga su una call (diritto di acquistare a termine il sottostante);
− una posizione lunga su una put (diritto di vendere a termine il sottostante);
− una posizione corta su una call (obbligo di vendere a termine il sottostante se la controparte ne fa richiesta);
− una posizione corta su una put (obbligo di acquistare a termine il sottostante se la controparte ne fa richiesta).
Dato che le opzioni conferiscono al loro possessore una facoltà e non un obbligo, potranno assumere un valore positivo (nel caso in cui risulti conveniente esercitare la facoltà) o, al massimo, nullo.
In corrispondenza della data di scadenza il valore di un'opzione coincide con il suo valore intrinseco, mentre in un qualsiasi momento precedente la scadenza il valore di una opzione è dato dalla somma tra il valore intrinseco ed il valore temporale. Quest'ultimo dipende dalla probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco aumenti. Pertanto, i fattori che influenzano il prezzo di un'opzione prima della data di scadenza, oltre al prezzo spot del sottostante e allo strike price, sono: la durata residua, la volatilità del prezzo del sottostante, il livello dei tassi di interesse e la presenza o meno di redditi periodici (quali ad esempio i dividendi di una azione).
A causa della asimmetria tra i diritti ed i doveri
dell'acquirente e del compratore, l'acquisto di un'opzione richiede sempre l'esborso di una somma di denaro denominata premio.
Le opzioni vengono impiegate dagli operatori con finalità di speculazione, copertura o arbitraggio.
L’elenco degli strumenti potrà essere oggetto di modifiche in relazione alle scelte commerciali di tempo in tempo effettuate della SIM.
I rischi connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento
Nei paragrafi che seguono si forniscono informazioni in merito ai rischi connessi ai servizi d’investimento prestati dalla SIM e agli strumenti finanziari nei quali il patrimonio del Cliente può essere investito (nel servizio di Gestione) o che sono raccomandabili (nel servizio di Consulenza) o che possono essere oggetto di investimento (nei Servizi Amministrati).
Quanto di seguito riportato ha la finalità di fornire alcune informazioni di base non esaustive sui rischi connessi ai servizi ed agli investimenti in strumenti finanziari, con particolare riferimento ai rischi connessi ai servizi di Gestione di Portafogli e di Consulenza in materia di Investimenti.
PARTE A
La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
! la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
! la liquidità dello strumento finanziario;
! la divisa in cui è denominato lo strumento finanziario;
! gli altri fattori fonte di rischi generali.
1) La variabilità del prezzo dello strumento finanziario
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
! acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
! acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4 in merito) si origina dalle fluttuazioni dei tassi
d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) II rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono, in ogni momento, una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’Investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso ed in particolare, il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4) II rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza.
Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell’8,6%.
È dunque importante per l'Investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia
risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L’Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'Investimento a Capitale Variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori nelle diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di un’insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) La liquidità dello strumento finanziario
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'Investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3) La divisa in cui è denominato lo strumento finanziario
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’Investitore, tipicamente l’Euro per l'Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L’Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali 4.1) Denaro e valori depositati
L’Investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di
insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei Paesi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’Investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’Intermediario. Le remunerazioni spettanti all’Intermediario ovvero i criteri oggettivi per la loro determinazione devono essere riportate nel contratto di gestione di portafogli. L’Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite (fanno eccezione le commissioni calcolate sulle performance delle Linee di Gestione che non vengono percepite dalla SIM in caso di rendimenti negativi).
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’Investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di conferire istruzioni particolari relative a operazioni su tali mercati, l'Investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’Autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti in tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l’Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’Investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediano circa le limitazioni di responsabilità suddette, connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare eseguiti o meno secondo le modalità specificate dall'Investitore nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’Intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio; in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
PARTE B
La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E’ quindi necessario che l’Investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’Investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può comportare operazioni non adeguate che non possono essere eseguite dalla SIM.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’Investitore e l’Intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l’Investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d’investimento e alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1) I futures
1.1) L'effetto «leva»
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosi detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’Intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’Investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini, finalizzate a ridurre le perdite entro ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1) L'acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l’acquisto del premio, più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un’opzione, l’Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L’esercizio dell’opzione può comportare il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L’Investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
2.2) La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali, l’Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini e condizioni contrattuali
L’Investitore deve informarsi presso il proprio Intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di liquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali es. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non emergere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’Investitore (tipicamente l’Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’Intermediario a cui si rivolge l’Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo nonché valutare l’effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’Investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1) Contratti di swap
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l’Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro dì riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, l’Investitore può essere chiamato dall'Intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’Intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
PARTE C
La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata
Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.
L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.
La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve
concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.
1) La rischiosità di una linea di gestione
L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.
1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
1.2) La leva finanziaria
Nel contratto di Gestione di Portafogli (o di consulenza, se del caso) deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria utilizzabile; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.
Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione (o di consulenza).
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte può essere incrementato il controvalore degli strumenti finanziari in portafoglio rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della Linea di gestione patrimoniale (o di consulenza).
L’Intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dal contratto).
Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l'Intermediario l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto, nel caso del Servizio di Gestione di Portafogli, la soglia delle perdite al raggiungimento
della quale l’Intermediario è tenuto a dame informazione al Cliente stesso;
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi, perdite anche eccedenti il patrimonio iniziale e che pertanto l’Investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’Intermediario (nel caso del Servizio di Gestione di Portafogli).
2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli
2.1) Richiamo
Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.
2.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione, l'investitore deve considerare che la modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.
PARTE D
Le regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (BRRD)
Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento.
L’apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
Fra le misure di risoluzione di cui alla lettera b) rientra il
c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail–in tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.
In caso di bail-in, l’ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d’urgenza, da Banca d’Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/201513, la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente:
i) gli azionisti;
ii) ii) i detentori di altri titoli di capitale;
iii) gli altri creditori subordinati;
iv) i creditori chirografari (ad esempio i sottoscrittori di obbligazioni senior);
v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail- in al posto dei depositanti protetti.
Sono espressamente escluse dal bail-in le seguenti passività:
− depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
− le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite (covered bonds) e gli altri strumenti garantiti;
− qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti (come ad esempio gli strumenti finanziari detenuti in un conto apposito), inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
− qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
− passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
− passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
− passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d’Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.
La riduzione/conversione degli strumenti di capitale è applicabile dal 16 novembre 2015; le ulteriori misure di risoluzione tra cui il bail-in sono applicabili dal 1° gennaio 2016. La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.
1) Gli strumenti finanziari interessati dalla BRRD
Gli strumenti finanziari assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in sono i seguenti:
! titoli emessi (e contratti derivati stipulati) da:
− banche e SIM aventi sede legale in Italia;
− società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
− società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
− società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
! titoli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell’Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell’Unione medesima.
Le imprese di investimento, anche non appartenenti a gruppi bancari, sono ricomprese nell’ambito di applicazione della normativa in esame se autorizzate a uno o più dei seguenti servizi: a) negoziazione in conto proprio, b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, c) gestione di MTF
2) L’investimento negli strumenti finanziari oggetto della BRRD
Nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti, la SIM potrà includere o raccomandare nel portafoglio del Cliente anche gli strumenti finanziari di cui al paragrafo precedente, assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, allorquando tale operatività sia valutata conforme al mandato ricevuto e al profilo di rischio del Cliente.
Nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, la SIM potrà effettuare, su istruzione del Cliente e fatta salva la valutazione di appropriatezza, operazioni aventi a oggetto gli strumenti della specie descritta.
4. Informazioni sulla Classificazione e sintesi delle principali regole di condotta ai sensi della Direttiva XXXXX XX
Nell’ambito delle regole previste dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. Xxxxx XX) e dalla relativa regolamentazione di attuazione in tema di protezione degli investitori la SIM deve comunicare ai clienti la loro classificazione secondo tre categorie specifiche di cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata. Nella prestazione dei servizi d’investimento la SIM è tenuta a osservare regole di condotta distinte a seconda delle specificità di ciascuna delle tre categorie, con un regime di tutela del cliente più elevato con riferimento alla categoria dei clienti al dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria dei clienti professionali e delle controparti qualificate.
Le vigenti disposizioni in materia di classificazione della clientela consentono agli intermediari di distinguere le seguenti categorie:
! clienti al dettaglio;
! clienti professionali;
! controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono una categoria residuale, essendo definiti come tutti coloro che non sono né clienti professionali, né controparti qualificate.
Il cliente professionale può essere privato o pubblico1.
Il cliente professionale privato è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I clienti professionali si suddividono in:
! clienti professionali di diritto;
! clienti professionali “su richiesta”.
In particolare, rientrano nella categoria di clienti professionali di diritto:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, SIM/imprese di investimento, società fiduciarie dinamiche, Divisione Banco Posta di Poste Italiane S.p.A., altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati (società ex art. 107 Tub), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali (società ex art. 106 e 113 Tub), agenti di cambio, società ex art. 18 Tub, istituti di moneta elettronica, fondazioni bancarie, altri soggetti che siano qualificati come controparti qualificate in base all’ordinamento dello stato comunitario in cui hanno sede;
(2) le imprese di grandi dimensione che presentano a livello
di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: Euro 20.000.000;
- fatturato netto: Euro 40.000.000;
- fondi propri: Euro 2.000.000.
(3) governi nazionali e i corrispondenti uffici, inclusi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico;
(4) le altre eventuali categorie di clienti professionali pubblici individuati con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
(5) le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali come la Banca Mondiale, il FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
(6) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
La categoria dei clienti professionali “su richiesta” individua clienti, diversi da quelli precedentemente elencati, che possiedono le conoscenze, l’esperienza e le competenze
1 L’art. 6, comma 2-sexies del TUF demanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Banca d’Italia e Consob, l’emanazione di un regolamento di attuazione che individui i clienti professionali pubblici “di diritto” nonché i criteri in forza dei quali i soggetti pubblici possono richiedere di essere trattati come clienti professionali.
necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Un cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, l’Intermediario non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l’esperienza di mercato del cliente.
Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:
(a) richiesta scritta di up-grading da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il cliente comunica di voler essere trattato come cliente professionale;
(b) avvertimento per iscritto dell’Intermediario al cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di up-grading;
(c) dichiarazione scritta del cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
(d) valutazione da parte dell’Intermediario della capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, l’esperienza e le conoscenze del cliente.
Ai fini della valutazione, l’Intermediario può fare riferimento al "test di competenza” applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario.
Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
! il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
! il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare
500.000 Euro;
! il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
(e) accertamento da parte dell’Intermediario, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da esso stesso adottate, che il cliente che chiede di essere trattato come cliente professionale possegga i requisiti di cui alla precedente lettera d);
(f) accettazione o meno della richiesta di up-grading da parte dell’Intermediario.
Le controparti qualificate sono clienti professionali di diritto nei cui confronti l’intermediario che presta i servizi di esecuzione degli ordini per conto terzi, negoziazione per conto proprio e/o di ricezione/trasmissione ordini, non è tenuto, salvo un diverso accordo con il cliente, all’osservanza delle regole generali di condotta che impongono agli intermediari, tra gli altri, obblighi di informativa precontrattuale, obblighi di valutazione di appropriatezza nella prestazione del servizio di investimento, obblighi di best execution e gestione degli ordini nonché di rendicontazione, ad eccezione della pubblicazione degli ordini con limite di prezzo e fermo restando quanto previsto dalla normativa di riferimento sull’informativa relativa alla classificazione.
Qualora invece, nei confronti dei predetti soggetti siano
prestati servizi altri da quelli sopra indicati, le controparti qualificate saranno trattate alla stregua di “clienti professionali” e dunque, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di
portafogli nonché collocamento, l’intermediario sarà tenuto ad osservare le medesime regole di comportamento applicabili agli investitori professionali come individuate nel successivo paragrafo inerente la clientela professionale.
Ai sensi della normativa di riferimento, il cliente classificato “controparte qualificata” ha la facoltà di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere classificato diversamente, come cliente professionale o, in via espressa, come cliente al dettaglio, con conseguente applicazione di un differente livello di protezione rispetto a quello attuale. La richiesta è soggetta al consenso dell’intermediario.
La qualificazione come cliente professionale determina per gli intermediari:
! la disapplicazione di alcune norme di tutela tra cui:
− la norma che stabilisce di condurre la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini in ragione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all’esecuzione;
− la disposizione che prevede di comunicare eventuali difficoltà che potrebbero influire sull’esecuzione degli ordini non appena l’intermediario ne viene a conoscenza;
− gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione portafogli o le operazioni con passività potenziali;
− le disposizioni sull’offerta fuori sede;
! la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, in particolare:
− con riguardo ai clienti professionali, sussiste una presunzione in merito alle conoscenze ed esperienze degli stessi, sia nell’ambito della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza;
− con specifico riferimento ai clienti professionali di diritto, sussiste inoltre, nell’ambito della valutazione di adeguatezza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati.
5. Descrizione sintetica della politica seguita da Banor SIM S.p.A. in materia di conflitti di interesse – c.d. policy sui conflitti di interessi
La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM è illustrata nel documento “Sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse di Banor SIM S.p.A.” (Allegato A).
Il documento è inoltre disponibile per la consultazione all’indirizzo http:// xxx.Xxxxx.xx ed è messo a disposizione, mediante copia asportabile, presso la sede e la filiale della SIM.
La SIM fornisce inoltre - nell’ambito della prestazione dei singoli servizi - informazioni sulla natura e/o sulle fonti di eventuali conflitti relativi allo strumento, al prodotto finanziario sottoscritto nonché al servizio prestato.
6. Disclosure sugli incentivi
Nel seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa comunitaria ed italiana sugli incentivi (c.d. inducements) affinché sia garantito che gli intermediari che prestano servizi di investimento, tra i quali rientra anche la SIM, agiscano in modo onesto, equo e professionale ed adempiano alle regole stabilite per le diverse ipotesi di remunerazioni (monetarie e non) ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi di investimento o accessori resi ai clienti.
Informativa generale sui benefici non monetari di minore entità percepiti nell’ambito dei servizi di gestione e di consulenza su base indipendente
Si precisa che, con riferimento ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, la SIM non percepisce alcun tipo di incentivo al di fuori delle commissioni pagate dal Cliente e non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo la normativa di riferimento. Più in particolare la SIM può accettare benefici non monetari di minore entità quali:
a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento della SIM in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.
Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli la SIM può percepire le commissioni che le vengono retrocesse dagli OICR target inseriti nei patrimoni gestiti; tali commisioni vengono integralmente riaccreditate al Cliente.
Informativa generale sugli incentivi percepiti o pagati nei servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente.
La SIM al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa riguardo agli incentivi che la stessa paga a o riceve da soggetti terzi, diversi dai clienti a cui il servizio è prestato, nell’ambito di servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente, informa il Cliente che:
− la SIM riceve da società terze con le quali siano in essere accordi di collocamento le commissioni di collocamento e di mantenimento a remunerazione dell’attività di collocamento svolta, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi o promossi da tali società (quali, a titolo esemplificativo, quote di OICR o strumenti finanziari collocati nell’ambito di offerte di sottoscrizione o vendita). Nel caso del collocamento avente ad oggetto quote o azioni di OICR, le commissioni di mantenimento variano fino ad un massimo del 90% della commissione di gestione dell'OICR collocato. Il pagamento di tale remunerazione permette al Cliente l’accesso ad un’ampia gamma di strumenti o prodotti finanziari e remunera l’attività di assistenza successiva prestata da Banor in favore del Cliente medesimo. Banor abbina altresì al servizio di collocamento il servizio di consulenza non indipendente, in modo da raccomandare al cliente al dettaglio e professionale “su richiesta” scelte di investimento adeguate; tali incentivi rappresentano la remunerazione indiretta del servizio di consulenza non indipendente svolto a favore del Cliente;
− nell’ambito del servizio di gestione di portafogli la SIM
può percepire le commissioni che le vengono retrocesse dagli OICR target inseriti nei patrimoni gestiti. La SIM riaccredita al Cliente le commissioni percepite.
L’Intermediario assolverà i propri obblighi informativi ex ante ed ex post attraverso l’invio di più analitiche comunicazioni relative agli accordi aventi per oggetto i suddetti compensi, utilità o benefici, come previsto dalle norme regolamentari vigenti.
La SIM si impegna su base continuativa a verificare la validità di quanto descritto. Qualora percepisse e/o corrispondesse incentivi in relazione ai servizi prestati si impegna a verificare che tali remunerazioni non contrastino con gli interessi dei propri clienti ma consentano di mantenere e migliorare il livello qualitativo dei servizi di investimento prestati dalla SIM stessa.
7. Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata da Banor SIM S.p.A.
Le informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SIM nell’ambito dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e gestione di portafogli è riportata nel documento “Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di Banor SIM S.p.A.” predisposto dalla SIM e allegato al presente Documento Informativo che viene consegnato ai Clienti (Allegato B).
Il documento è comunque disponibile per la consultazione all'indirizzo http:// xxx.Xxxxx.xx ed è messo a disposizione, mediante copia asportabile, presso la sede e la filiale di Torino della SIM.
8. Informazioni sulla trattazione dei reclami e sulle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il cliente o potenziale cliente può inviare eventuali reclami per iscritto all’Ufficio reclami della SIM con le seguenti modalità:
• con raccomandata A/R all’indirizzo: Banor SIM S.p.A.
Xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxxxx
c.a. Ufficio Reclami
• con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi:
xxxxxxx@xxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La SIM ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio.
La SIM provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. La SIM annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. La SIM procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto all’investitore l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se la SIM concorda con il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo.
In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del
T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina
attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.
Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
9. Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti
Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario:
! deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
! deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
! nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui Regolamento Intermediari, emanato dalla Consob in attuazione della Direttiva XxXXX XX;
! con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutarne l’adeguatezza. In particolare il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria;
c) gli obiettivi di investimento;
e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a),
b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
! con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
! non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
! deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di
sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
! deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
! può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
! nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
! non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
! non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.
10. Clausole dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento
L’Intermediario fornisce nel documento “Clausole dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento” allegato al presente Documento Informativo (Allegato C) copia delle Condizioni Generali di Contratto che regolano la prestazione dei servizi di:
− ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini e
custodia e amministrazione di strumenti finanziari e denaro del cliente (c.d. Servizi Amministrati);
− gestione di portafogli;
− consulenza indipendente in materia di investimenti;
− collocamento in abbinamento alla consulenza non indipendente.
11. Informazioni su commissioni, costi e oneri
Le informazioni ex ante riguardanti i costi e gli oneri “standard” connessi allo svolgimento dei servizi d’investimento sono riportati nel documento “Informativa ex ante su commissioni, costi ed oneri inerenti i servizi prestati da Banor SIM S.p.A.” predisposto dalla SIM e allegato al presente Documento Informativo che viene consegnato ai Clienti (Allegato D).
Il documento è inoltre disponibile per la consultazione all’indirizzo https:// xxx.Xxxxx.xx ed è messo a disposizione, mediante copia asportabile, presso la sede e la filiale della SIM.
Per quanto non espressamente previsto nell’allegato “Informazioni su commissioni, costi ed oneri inerenti i servizi prestati da Banor SIM S.p.A.”, costi ed oneri sono comunicati al Cliente in sede di attivazione dei servizi o secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla normativa di riferimento in merito all’informativa ex ante ed ex post su costi ed oneri.
12. Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Le informazioni a clienti e potenziali clienti relative al trattamento dei dati personali sono riportate nel documento “Informazioni alla clientela relative al trattamento dei dati personali da parte di Banor SIM S.p.A.” predisposto dalla SIM e allegato al presente Documento Informativo che viene consegnato ai Clienti (Allegato E).
Il documento è inoltre disponibile per la consultazione all’indirizzo https:// xxx.Xxxxx.xx ed è messo a disposizione, mediante copia asportabile, presso la sede e la filiale della SIM.
ALLEGATO A
Sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse di Banor SIM S.p.A.
1. Premessa
Gli intermediari hanno l’obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
La normativa di riferimento ha inoltre ampliato, rispetto al passato, i soggetti (Soggetti Rilevanti in relazione all’intermediario) in capo ai quali può insorgere una potenziale situazione di conflitto rispetto all’interesse del cliente nella prestazione dei servizi o attività di investimento o dei servizi accessori.
La Società si è dotata di un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse (di seguito anche “Policy”), adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della SIM nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività. È responsabilità della SIM applicare e mantenere adeguata la propria politica di gestione dei conflitti di interesse.
Nell’ambito di tale Policy è previsto che la SIM provveda:
− ad effettuare preventive analisi della documentazione attinente le attività rilevanti nell’ambito della Policy, anche al fine di porre in essere i presidi descritti nei successivi paragrafi;
− ad individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati dalla SIM, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse a danno di uno o più clienti;
− a censire le situazioni di conflitto di interesse (effettivo e potenziale) mediante la predisposizione della mappatura dei conflitti di interesse e ad aggiornare il documento stesso;
− a valutare l’adeguatezza delle procedure e delle misure adottate per gestire tali conflitti;
− a istituire e gestire il registro dei conflitti nel quale devono essere riportate, per ciascun servizio e attività, le situazioni che possono dare origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti;
− a diffondere la politica di gestione a tutti i Soggetti Rilevanti coinvolti e a verificare l’applicazione della procedura di gestione dei conflitti;
− a monitorare la normativa attinente i conflitti di interesse;
− a valutare l’impatto dell’evolversi dell’operatività aziendale sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società.
2. Obiettivi della Policy
Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento la Società è tenuta ad adottare una organizzazione volta ad assicurare una gestione indipendente, sana e prudente, il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la salvaguardia dei diritti dei clienti sui beni affidati, nonché ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti e nell’interesse degli investitori. La Società ha inteso definire la propria politica di gestione dei conflitti di interesse nel rispetto di tali principi.
In conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente gli obiettivi della Policy sono:
1) identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti di interesse tali da rappresentare un rischio effettivo o potenziale in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti (identificazione dei conflitti di interesse);
2) descrivere le modalità attraverso le quali la Società monitora e registra su base continuativa l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse potenziale o effettivo (monitoraggio dei conflitti di interesse);
3) descrivere i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Società al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto (gestione dei conflitti di interesse);
4) prevedere i necessari meccanismi di “disclosure” nei confronti dei clienti e/o dell’Organo Amministrativo qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse non siano tali da escludere il rischio di nuocere gli interessi dei clienti (disclosure).
3. Identificazione dei conflitti di interesse
Sulla base dei servizi e delle attività prestati, dei rapporti partecipativi e d’affari nonché della struttura organizzativa e di governance, la SIM ha identificato in via generale le seguenti quattro macro-aree di insorgenza dei conflitti di interesse:
1) conflitti da rapporti societari: tale categoria comprende i conflitti di interesse che potrebbero derivare da investimenti in strumenti finanziari emessi dalla SIM o emessi da emittenti con riferimento ai quali la Società detiene partecipazioni rilevanti o ha in essere rapporti d’affari;
2) conflitti connessi ai Soggetti Rilevanti della SIM: tale categoria comprende i conflitti di interesse che potrebbero derivare da investimenti in strumenti finanziari di emittenti con riferimento ai quali i Soggetti Rilevanti: i) ricoprono un incarico o detengono partecipazioni rilevanti o sono in possesso di informazioni riservate o confidenziali o ii) ricoprono un incarico o detengono partecipazioni rilevanti in società che prestano servizi di investimento o servizi accessori a favore di detti emittenti;
3) conflitti tra diversi servizi o attività di investimento o servizi accessori ovvero tra diversi clienti: tale categoria comprende i conflitti derivanti dalla non uniformità di trattamento dei clienti ovvero dalla volontà di favorire un servizio a scapito di altri;
4) conflitti connessi alla percezione di utilità/incentivi (inducements) da parte della SIM o dei Soggetti Rilevanti (a questo fine non sono ricompresi tra gli inducements piccoli doni o manifestazioni di ospitalità di valore inferiore a 1.000 euro).
La SIM mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale vengono riportate le tipologie di attività svolte per le quali sia sorto, o nel caso di un’attività in corso di svolgimento, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia effettivamente di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.
4. Gestione dei conflitti di interesse
Al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse individuate, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Società ha adottato adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo. Tali presidi disciplinano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché i comportamenti che i Soggetti Rilevanti devono tenere.
5. Disclosure alla clientela
La Società rende ai clienti e ai potenziali clienti una descrizione sintetica della politica dalla stessa seguita in materia di conflitti di interesse. A tal fine la SIM fornisce ai predetti soggetti in sede di informativa precontrattuale un documento di sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse. Qualora il cliente lo richieda la SIM fornisce al cliente maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse. La Società comunica altresì al cliente, su supporto duraturo (o tramite sito internet), qualsiasi modifica rilevante alle informazioni fornite.
Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, la SIM informa chiaramente i clienti, su supporto duraturo, della natura generale e delle fonti di tali conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.
Alla data di redazione della Policy, le principali fattispecie di conflitti di interesse rilevate e delle quali si ritiene opportuno fornire preventiva comunicazione al Cliente sono relative a:
! investimento dei portafogli gestiti, da parte della SIM, in strumenti/prodotti finanziari emessi e/o gestiti da società del gruppo o partecipate dalla SIM o nelle quali alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti della SIM detengono una partecipazione o ricoprono incarichi rilevanti;
! utilizzo dell’unità di negoziazione interna alla Società per la trasmissione o l’esecuzione degli ordini per conto dei portafogli gestiti.
Con riferimento alla prima fattispecie individuata, oltre alle misure di gestione del conflitto derivanti dalle modalità di svolgimento del processo di investimento e dalla valutazione di adeguatezza delle operazioni realizzate, la SIM ha adottato misure di gestione specifiche che includono la previsione di limiti operativi all’utilizzo degli strumenti in parola nei portafogli gestiti nonché il monitoraggio, da parte del Consiglio di amministrazione, del rispetto di tali limiti e dell’andamento degli investimenti, anche confrontato all’andamento di strumenti/prodotti simili.
Con riferimento alla seconda fattispecie individuata, la SIM monitora che le commissioni applicate dall’unità interna siano inferiori o in linea con quelle applicate dal mercato di riferimento per strumenti e servizi analoghi. Inoltre, al fine di attenuare il conflitto, la SIM ha adottato specifiche misure che includono la previsione di un limite percentuale massimo all’incidenza annua delle commissioni di negoziazione sulla giacenza media dei portafogli gestiti.
ALLEGATO B
Sintesi della Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di Banor SIM S.p.A.
1. Premessa
Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli e ricezione e trasmissione di ordini la SIM deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché esegue o trasmette ordini, il miglior risultato possibile per i suoi clienti, avendo riguardo, ai sensi dell’art. 27 della Direttiva UE 2014/65 (“Mifid II”), al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente.
A tal fine BANOR ha adottato, ai sensi di quanto previsto dalla Xxxxx XX e dalla relativa disciplina di attuazione (Regolamento Delegato UE n. 2017/565), una Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini (la “Policy”) finalizzata ad ottenere, nella prestazione dei servizi sopra citati, il miglior risultato possibile per i propri Clienti (Best Execution) in sede di esecuzione degli ordini stessi.
Con riferimento all’esecuzione di ordini per conto dei clienti (inclusa l’ipotesi della negoziazione per conto proprio), la Policy è
inter alia finalizzata a:
a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;
b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).
Con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la Policy è finalizzata a identificare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti (“controparti”, “intermediari negoziatori” o “broker”) a cui gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.
2. Fattori di esecuzione considerati per la Best Execution ed importanza relativa degli stessi
Nell’ambito dell’esecuzione e della trasmissione degli ordini, i fattori di esecuzione che la SIM ha identificato per la scelta delle sedi di esecuzione ovvero degli intermediari negoziatori più adeguati, al fine di ottenere “il miglior risultato possibile” per il cliente, in modo duraturo e continuativo, sono:
! Total Consideration (c.d. corrispettivo totale). Ai sensi dell’art. 27, comma 1, secondo capoverso, della XxXXX XX è data dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all’esecuzione dell’ordine; essa include:
− prezzo: è il prezzo dello strumento finanziario;
− costo di esecuzione: comprende tutte le spese direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra commissione riconosciuta a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine (ad esempio, la commissione riconosciuta all’intermediario negoziatore per il servizio offerto);
− costo di regolamento: è il costo di settlement (regolamento bancario) sostenuto per l’operazione.
! Natura e dimensione dell’ordine. Nella scelta della sede di esecuzione o dell’intermediario negoziatore occorre tenere in considerazione la dimensione dell’ordine in relazione alla natura ed ai volumi di scambio medi giornalieri dello strumento finanziario. Ad esempio, per un ordine di dimensione rilevante o avente ad oggetto uno strumento finanziario poco liquido risulta cruciale, al fine di ricercare il miglior risultato possibile per il cliente, la liquidità della sede di esecuzione ovvero l’abilità del negoziatore nella “cura” dell’ordine.
! Probabilità di esecuzione e regolamento. Per alcuni mercati e/o strumenti finanziari la probabilità di esecuzione dell’ordine costituisce un fattore non trascurabile nella scelta della sede di esecuzione o dell’intermediario negoziatore: negoziatori attenti al monitoraggio dell’iter operativo di un ordine (nel post-trade) garantiscono una maggiore probabilità di esecuzione e regolamento.
! Velocità di esecuzione. Questo fattore può rappresentare un elemento cruciale per alcune tipologie di strumenti finanziari, soprattutto in determinate condizioni di mercato.
! Altri fattori rilevanti per l’esecuzione dell’ordine. A titolo di esempio: lo standing della controparte; la tecnologia utilizzata nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti; il grado di articolazione degli accessi ai mercati e/o ai sistemi multilaterali di negoziazione; le modalità di esecuzione degli ordini; la capacità di esprimere i prezzi indicativi delle condizioni di mercato; ecc.
Per stabilire l’importanza relativa dei fattori sopra elencati, BANOR considera, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del Regolamento Delegato UE n. 565/2017, i seguenti criteri:
− le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
− le caratteristiche dell’ordine;
− le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
− le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
In particolare, nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per la clientela retail, XXXXX ritiene che il corrispettivo totale (dato dalla somma del prezzo dello strumento finanziario e dei costi di esecuzione; nel caso di gestione di portafogli i costi di esecuzione includono altresì le commissioni applicate dal servizio interno di ricezione e trasmissione di ordini – v. infra) rappresenti di norma il criterio più rilevante. Come anticipato, il corrispettivo totale è considerato quale fattore prevalente anche per i clienti professionali, purché specifiche circostanze non attribuiscano una rilevanza maggiore ad altri fattori per il raggiungimento del miglior risultato possibile.
La SIM potrebbe in via eccezionale dare priorità ad altri fattori oltre prezzo e costo qualora ciò si renda necessario per tutelare gli interessi dei clienti. A tale proposito, gli altri fattori di esecuzione riportati supra, dovrebbero essere considerati solo se rilevanti e sempre in via di eccezione quantomeno per i clienti al dettaglio, in particolare qualora i prezzi e i costi siano compresi in un intervallo ristretto.
Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche in merito all’esecuzione di un ordine, l’ordine viene eseguito attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Ciò potrebbe impedire l’applicazione della propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione, pregiudicando il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la SIM è sollevata dalla normativa di riferimento dall’obbligo di garantire la best execution per il cliente. Si precisa inoltre che, nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, l’ordine viene eseguito secondo tali istruzioni, applicando la Strategia di Esecuzione e Trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.
In particolare, fermo restando che il fattore della c.d. total consideration resta il principale a prescindere dallo strumento finanziario trattato, BANOR ha definito - a seconda della tipologia dell’ordine e delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti - la rilevanza dei fattori di esecuzione sia per la clientela retail che per quella professionale nei seguenti termini:
− ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari azionari quotati su mercati regolamentati: trattandosi di strumenti finanziari negoziati prevalentemente o unicamente su mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, viene attribuita pregnante importanza alla considerazione del corrispettivo totale;
− ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari obbligazionari: nel caso di obbligazioni quotate su merctai regolamentati, si applica il medesimo ordine di fattori previsto per gli strumenti finanziari azionari (ovvero viene attribuita importanza pregnante alla considerazione del corrispettivo totale); nel caso di obbligazioni non quotate o quotate su sedi di esecuzione illiquide o prevalentemente trattate over the counter, si ritiene che il miglior risultato possibile si raggiunga eseguendo gli ordini al miglior corrispettivo totale, compatibilmente con la necessità di eseguire l’intero ordine (dimensione) in un lasso di tempo ragionevole (probabilità di esecuzione);
− ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati quotati: trattandosi di strumenti finanziari negoziati prevalentemente o unicamente su mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, viene attribuita pregnante importanza alla considerazione del corrispettivo totale, compatibilmente con la necessità di eseguire l’ordine nel più breve tempo possibile;
− ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati: trattandosi di strumenti negoziati over the counter, si ritiene che il miglior risultato possibile per i clienti si raggiunga eseguendo gli ordini al miglior corrispettivo totale, compatibilmente con la necessità di eseguire l’intero ordine (dimensione) in un lasso di tempo ragionevole (probabilità di esecuzione);
− ordini aventi ad oggetto quote di ETF: in considerazione delle caratteristiche di tali strumenti, che sono quotati su mercati regolamentati, si applica il medesimo ordine di fattori previsto per gli strumenti finanziari azionari; in caso di ordini di dimensioni rilevanti si ritiene che il miglior risultato possibile si raggiunga eseguendo gli ordini al miglior corrispettivo totale, compatibilmente con la necessità di eseguire l’intero ordine (dimensione dell’ordine) in un lasso di tempo ragionevole (probabilità di esecuzione);
− ordini aventi ad oggetto quote di OICR: salvo il caso in cui siano quotati, per cui si applica il medesimo ordine di fattori previsto per gli strumenti finanziari azionari, gli ordini di sottoscrizione e rimborso si ritiene debbano essere eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione o dalla Sicav. Tali ordini possono essere trasmessi per l’esecuzione sia alla società di gestione/Sicav pertinente ovvero a società collocatrici sia a piattaforme di distribuzione di fondi di terzi.
3. Esecuzione degli ordini
Alla data di stesura della presente Policy la SIM, con riferimento alla operatività prevalente avente ad oggetto strumenti finanziari obbligazionari ed ETF, accede in via diretta al sistema multilaterale di negoziazione gestito da Bloomberg (Bloomberg Trading Facility Limited).
Gli ordini relativi agli strumenti finanziari obbligazionari e agli ETF possono essere eseguiti direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione Bloomberg solo qualora, per la dimensione dell’ordine o per altri fattori, ciò realizzi meglio l’interesse del Cliente rispetto alla trasmissione degli ordini ad un intermediario negoziatore. Nei casi che precedono la SIM, nella determinazione del prezzo per concludere la transazione, prenderà a riferimento i migliori prezzi esposti dagli aderenti alla sede di esecuzione Xxxxxxxxx con i quali la SIM abbia in essere rapporti di negoziazione.
Inoltre, la SIM può eseguire in contropartita diretta (c.d. negoziazione per conto proprio) gli ordini relativi a strumenti finanziari obbligazionari provenienti da clientela professionale sempre qualora ciò realizzi al meglio l’interesse del cliente.
4. Trasmissione degli ordini
Sulla base dei fattori di esecuzione indicati al precedente paragrafo 2, BANOR ha selezionato una lista di intermediari negoziatori che provvedono all’esecuzione degli ordini e che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti.
La SIM seleziona gli intermediari negoziatori:
− la cui strategia di esecuzione e, nello specifico, i cui fattori di esecuzione prescelti siano coerenti con l’ordine di importanza dei fattori predisposto dalla SIM per ciascuno strumento finanziario trattato ai sensi del paragrafo che precede; la strategia di esecuzione degli intermediari deve in primis garantire che gli ordini trasmessi per conto dei clienti al dettaglio siano eseguiti nel rispetto della normativa sul corrispettivo totale di cui al primo comma, secondo capoverso, dell’art. 27 della XxXXX XX;
nonché tenendo conto:
− della loro solvibilità finanziaria, dell’onorabilità e della reputazione;
− della comprovata competenza e professionalità nel negoziare specifici strumenti sui mercati finanziari;
− della trasparenza in termini di informazioni finanziarie storiche, di correlazione e valutazione connesse allo strumento;
− della struttura organizzativa e gestione dei conflitti di interesse;
− della disponibilità di adeguati dispositivi organizzativi e informatici;
− dell’accesso ai mercati primari;
− della disponibilità di risorse sufficienti per assicurare il regolamento delle operazioni;
− della qualità ed efficienza dei servizi forniti (ad esempio puntualità e correttezza nel settlement, minimizzazione dei costi di negoziazione, ecc.).
Nel caso in cui, sulla base dei fattori sopra esposti, per una specifica operazione siano contemporaneamente disponibili più broker tra quelli preventivamente autorizzati, la scelta di BANOR sarà indirizzata verso l‘intermediario che possa meglio garantire il rispetto prioritario dei criteri sopraindicati, in funzione delle caratteristiche dell’ordine.
In calce è fornita la lista degli intermediari negoziatori individuati per ciascuna categoria di strumento finanziario.
5. Trasmissione degli ordini nell’ambito del servizio di gestione di portafogli
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli gli addetti alla gestione trasmettono gli ordini relativi ai portafogli gestiti all’unità interna della Società che si occupa di ricezione e trasmissione e di esecuzione di ordini, nel miglior interesse del cliente. In tale evenienza: (i) saranno considerate nel calcolo del c.d. corrispettivo totale anche le commissioni e i costi applicati da tale struttura; (ii) tale unità dovrà, in ogni caso, garantire il rispetto delle norme dettate in materia di best execution dalla Policy.
La scelta di rivolgersi alla struttura interna di negoziazione è motivata dalla attenzione che la stessa presta nella trasmissione/esecuzione degli ordini, anche grazie alla disponibilità di evoluti sistemi elettronici e alla individuazione di una pluralità di controparti, selezionate di volta in volta in funzione della specializzazione sui diversi mercati e coerentemente con l’importanza attribuita ai diversi fattori di esecuzione per le varie categorie di strumenti finanziari. In particolare:
− per l’operatività avente ad oggetto strumenti finanziari obbligazionari negoziati prevalentemente al di fuori di mercati regolamentati, la struttura interna ricerca la “best execution dinamica” eseguendo gli ordini sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Xxxxxxxxx e selezionando la controparte che offre le migliori condizioni (compatibilmente con la necessità di eseguire l’intero ordine in un lasso di tempo ragionevole);
− per l’operatività avete ad oggetto ETF, in caso di ordini di grandi dimensioni, la struttura interna ricerca la “best execution dinamica” eseguendo gli ordini sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Xxxxxxxxx e selezionando la controparte che offre le migliori condizioni (compatibilmente con la necessità di eseguire l’intero ordine in un lasso di tempo ragionevole);
− per l’operatività avente ad oggetto strumenti finanziari di tipo azionario e strumenti finanziari derivati italiani, la struttura interna utilizza evoluti sistemi di accesso elettronico diretto (DMA – Direct Market Access) che consentono la “cura” degli ordini secondo le modalità di volta in volta ritenute più opportune in funzione delle condizioni di mercato, della liquidità dello strumento, ecc.
In relazione a ciò, la SIM, annoverando tale operatività tra le fattispecie di conflitto di interessi, ha adottato una serie di misure per la gestione del conflitto, che si sostanziano nelle seguenti:
− il monitoraggio che le commissioni applicate dall’unità interna siano inferiori o in linea con quelle applicate dal mercato di riferimento per strumenti e servizi analoghi;
la previsione di un limite percentuale massimo all’incidenza annua delle commissioni di negoziazione sulla giacenza media dei portafogli gestiti.
6. Verifica e aggiornamento della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini
BANOR controlla l’efficacia della Strategia di Esecuzione e Trasmissione adottata al fine di identificare e correggere eventuali carenze. BANOR riesamina la propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale, ed al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sull’idoneità della Policy di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.
7. Valutazione periodica dei broker
Nell’ambito della trasmissione degli ordini, la SIM, al fine di verificare che siano ottenuti i migliori risultati per i clienti, riesamina periodicamente la scelta dell’affidamento dell’incarico di negoziatore analizzando il rispetto dei criteri che hanno condotto alla scelta e la qualità dell’esecuzione ottenuta. In particolare, viene verificato:
− la Funzione di Compliance della SIM verifica il mantenimento della coerenza della strategia di esecuzione del negoziatore con l’ordine di importanza dei fattori definito dalla SIM;
− la Funzione di Risk Management, anche avvalendosi delle funzionalità offerte da appositi tool informatici provvede periodicamente al monitoraggio della qualità dei servizi di esecuzione prestati dagli intermediari negoziatori, avuto riguardo al prezzo e alla tempestività di esecuzione nonché ad altri fattori ritenuti significativi.
Gli obblighi di riesame e di valutazione della qualità dell’esecuzione ottenuta dettati dal presente paragrafo trovano applicazione anche con riferimento agli ordini che siano stati trasmessi, nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, per il tramite dell’unità interna della SIM che si occupa del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e, in tale ambito, con riguardo all’operato di tale unità.
8. Riepilogo della politica di trasmissione e di esecuzione degli ordini per i clienti al dettaglio
La SIM adotta una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini ricevuti da clienti al dettaglio volta ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela. Come visto, il miglior risultato possibile, in caso di clientela al dettaglio, è determinato considerando prioritario, tra i fattori di esecuzione, il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. corrispettivo totale). I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.
Considerata la rilevanza del corrispettivo totale, si riportano di seguito i costi di negoziazione totali massimi cui i clienti al dettaglio sono soggetti nell’esecuzione di ordini aventi ad oggetto i seguenti strumenti finanziari. La commissione applicata dal negoziatore non è addebitata separatamente al cliente ma è inclusa nella commissione applicata dalla SIM e sotto indicata.
Categoria dello strumento finanziario | Commissione massima |
Azioni | 4 per mille (minimo 35 Euro o importo equivalente espresso in valuta estera) |
Obbligazioni | 3 per mille (minimo 25 Euro) |
Derivati | 20 Euro per contratto (o importo equivalente espresso in valuta estera) |
La SIM, con cadenza annuale e per ciascuna classe di strumento finanziario, rende disponibili in apposita pagina dell'area riservata del proprio sito internet le seguenti informazioni:
− i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali ha trasmesso o presso i quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente (ovvero il minor numero di negoziatori effettivamente utilizzato per ciascuna classe di strumento finanziario);
− informazioni sulla qualità dell’esecuzione ottenuta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
Lista degli intermediari negoziatori
Si fornisce la lista degli intermediari negoziatori individuati per ciascuna categoria di strumento finanziario.
Categoria dello strumento finanziario | Intermediari negoziatori |
Azioni e ETF* | Banca Akros Banca IMI BNP Paribas Exane Integrae SIM Knight Capital Group Xxxxxx Cheuvreux UBS |
Obbligazioni* | ABN Amro Banca Akros Banca IMI Banca Profilo Banco Santander BayernLB BBVA Citic Citigroup Commerzbank Crédit Agricole Daiwa Danske Bank Deutsche Bank DZ Bank ED&F Man Capital Markets Goldman Sachs HVB XXX Xxxxxxxxx JP Morgan Lloyds Millenium Monte Paschi Xxxxxx Xxxxxxx MUFG Securities Natixis Natwest Markets (RBS) Xxxxxx XXXX Rabobank Société Générale Sumitomo Sumridge Toronto Dominion UBS Unica SIM Xxxxx Fargo |
Derivati quotati | Banca Akros, Banca IMI |
Derivati non quotati (forward su divise) | Banco di Desio e della Brianza |
*Qualora per la dimensione dell’ordine o per altri fattori ciò realizzi meglio l’interesse del Cliente, gli ordini relativi a tali tipologie di strumenti finanziari possono essere eseguiti direttamente sul sistema multilaterale di negoziazione Bloomberg (cfr. paragrafo 3 della Policy).
ALLEGATO C
Clausole dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI
Articolo 1. Premesse ed Allegati
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto come di seguito definito e delle pattuizioni nello stesso contenute.
Articolo 2. Definizioni
Oltre a quanto già previsto nel Contratto, il Cliente e Banor SIM S.p.A. intendono attribuire alle seguenti espressioni i significati corrispondenti:
! con l’espressione “Banor” o “SIM” o “Intermediario” si intende Banor SIM S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 00;
! con l’espressione “Cliente” si intende in forma riassuntiva l’intestatario e/o i cointestatari del contratto;
! con l’espressione “Modulo di Richiesta dei Servizi Amministrati” o “Proposta contrattuale” si intende il modulo di richiesta dei servizi amministrati recante l’attestazione del Cliente di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni Generali e gli Allegati, tra cui il Documento Informativo sui servizi d’investimento;
! con l’espressione “Contratto” si intende il presente contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, custodia e amministrazione di strumenti finanziari (c.d. Servizi Amministrati), composto dal Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A., dalla Proposta contrattuale, dalle Condizioni Generali e dagli Allegati, tra cui il Documento Informativo sui servizi d’investimento;
! con l’espressione “Allegati” si intende il Documento Informativo sui servizi d’investimento, le Condizioni Economiche, l’Elenco dei depositari e sub depositari, l’Accordo per l’uso di tecniche di comunicazione a distanza (eventuale) e il Modulo di procura (eventuale);
! con l’espressione “Servizio/i” o “Servizio/i Amministrato/i” si intende, singolarmente o globalmente considerati, i servizi di ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, custodia e amministrazione di strumenti finanziari prestati dall’Intermediario;
! con l’espressione “Condizioni Generali” si intendono le norme generali e specifiche per lo svolgimento dei Servizi, di cui alla Parte II, riportate nel presente documento;
! con l’espressione “Documento Informativo sui servizi d’investimento” o “Documento Informativo” si intende il documento informativo predisposto ai sensi della Normativa di riferimento e consegnato al Cliente, in tempo utile, prima della sottoscrizione del presente Contratto, a titolo di informativa precontrattuale;
! con l’espressione “Modulo apertura dei rapporti con Banor SIM S.p.A” si intende il modulo contenente i dati anagrafici, l’adeguata verifica e la valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la classificazione della clientela, la scheda informativa sul cliente ai fini della valutazione di appropriatezza e adeguatezza, la disciplina sull’identificazione degli azionisti e sulla sollecitazione di deleghe di voto, l’autocertificazione fiscale e la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, che forma parte integrante e sostanziale del Contratto;
! con l’espressione “Questionario Mifid” si intende il questionario sottoposto al Cliente relativo alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e ai sui suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, con il quale Xxxxx, utilizzando un apposito algoritmo di calcolo, determina il Profilo di rischio finanziario del Cliente;
! con l’espressione “Scheda informativa sul cliente ai fini della valutazione di appropriatezza e adeguatezza” o “Scheda Informativa sull’appropriatezza” si intende, ai fini della valutazione di appropriatezza, il modulo con il quale il Cliente è informato del Profilo di rischio finanziario assegnatogli da Banor sulla base delle risposte fornite nel Questionario Mifid, e che contiene le avvertenze sul mancato rilascio delle informazioni richieste;
! con l’espressione “Soggetto di riferimento” si intende il soggetto rispetto al quale, in un rapporto con più intestatari, Banor effettua la valutazione di appropriatezza. Soggetto di riferimento è l’intestatario avente il profilo di rischio minore;
! con l’espressione “Accordo” si intende l’accordo sull’utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica che, se sottoscritto dal Cliente, forma parte integrante del presente Contratto;
! con l’espressione “Parti/e” si intende Banor SIM S.p.A. e/o il Cliente;
! con l’espressione “Normativa di riferimento” si intende la normativa sia di carattere primario che di carattere secondario che disciplina lo svolgimento dei servizi e attività di investimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Direttiva 2014/65/UE (cd. Mifid II) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 (Mifir) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (cd. IDD) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, i Regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione,, il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni), la normativa in tema di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni, nonché tutti i provvedimenti di attuazione, ivi compresi i provvedimenti degli Organi di Vigilanza;
! con l’espressione “Consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta a cui si applicano le disposizioni del Codice del Consumo.
Articolo 3. Struttura e natura del Contratto
1. Il Contratto ha la struttura di un contratto unico e la natura di un accordo quadro che impegna l’Intermediario a prestare a favore del Cliente i Servizi alle condizioni regolate dalle disposizioni generali applicabili a tutti i Servizi e dalle disposizioni specifiche applicabili a ciascun Servizio.
2. Il Contratto si struttura nelle seguenti Sezioni:
− disposizioni generali applicabili a tutti i Servizi (Sezione I);
− disposizioni specifiche che regolano i servizi di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti (Sezione II);
− disposizioni specifiche che regolano i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti su strumenti finanziari derivati - c.d. Operatività in derivati (Sezione III);
− disposizioni specifiche che regolano il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (Sezione IV).
Articolo 4. Ambito di applicazione del Contratto
1. Sottoscrivendo il Modulo di Richiesta dei Servizi Amministrati (di seguito anche, per brevità, “Modulo di Richiesta”) è possibile richiedere all’Intermediario l’accesso a diverse tipologie di Servizi, precisamente, alla ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari (c.d. Servizi Amministrati) che consentiranno al Cliente di acquistare, vendere, sottoscrivere e, più in generale, effettuare investimenti in strumenti e prodotti finanziari.
2. Le tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati dall’Intermediario nell’ambito dei Servizi Amministrati sono:
! le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
! le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, comprese le obbligazioni convertibili ed i
titoli di debito con una componente derivativa (c.d. obbligazioni strutturate);
! quote o azioni di OICR (fondi comuni di investimento, Sicav, Exchange Traded Fund - ETF);
! i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
! qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati;
! i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
! i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps);
! i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
! i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti punti e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici;
! le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.
3. L’Intermediario valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende pertanto atto che l’Intermediario potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la SIM o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la SIM o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
Articolo 5. Analisi e ricerche generalizzate
1. L’Intermediario nell’ambito della prestazione dei Servizi Amministrati e senza che questo comporti la prestazione di alcuna raccomandazione personalizzata e, quindi, di consulenza in materia di investimenti, potrà fornire al Cliente, di volta in volta, a discrezione dell’Intermediario, indicazioni o informazioni di carattere generale, sui mercati, sugli emittenti o su alcuni prodotti o strumenti finanziari.
2. Il Cliente viene informato del fatto che tali indicazioni o informazioni di carattere generale non tengono conto del profilo personale del Cliente e, come tali, saranno da intendersi come un’indicazione fornita dall’Intermediario in modo del tutto generico e non personalizzato e, comunque, senza assumere alcuna obbligazione verso lo stesso Cliente.
Articolo 6. Rappresentanza
Nello svolgimento dei Servizi l’Intermediario è espressamente autorizzato dal Cliente ad agire, a propria discrezione, in nome proprio e per conto dello stesso Xxxxxxx.
Articolo 7. Sottoscrizione ed efficacia del Contratto
1. Il Cliente prende atto che il presente Xxxxxxxxx si intende concluso alla data indicata nella Proposta Contrattuale sottoscritta dal Cliente stesso, mediante il rilascio al Cliente di una copia debitamente sottoscritta dal/i soggetto/i abilitato/i a rappresentare l’Intermediario. Qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte dell’Intermediario, il Contratto si intenderà concluso con il ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione di Banor. In tal caso, l’accettazione dell’Intermediario dovrà essere comunicata al Cliente mediante raccomandata a/r o consegnata a mano. Una copia del presente Xxxxxxxxx verrà comunque consegnata al Cliente al momento della sua sottoscrizione.
2. Il Cliente prende atto che l’efficacia del contratto concluso fuori sede mediante consulenti finanziari è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo mediante lettera raccomandata a/r indirizzata a Banor SIM S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 00, oppure al suo consulente finanziario. L’eventuale recesso così comunicato non comporta a carico del Cliente corrispettivi, spese, penalità ed oneri di alcun genere.
3. In ogni caso l’Intermediario si riserva di respingere la documentazione contrattuale non debitamente compilata od incompleta, o recante abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti, ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore.
Articolo 8. Classificazione del Cliente
1. L’Intermediario ha comunicato al Cliente la classificazione assegnatagli ai sensi della Normativa di riferimento come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.
2. È onere del Cliente informare l’Intermediario di eventuali cambiamenti che possono incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto dell’Intermediario stesso di modificare la classificazione iniziale qualora il Cliente non rispetti più i requisiti prescritti per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnatagli.
3. L’Intermediario informa il Cliente che ha il diritto di richiedere per iscritto una diversa classificazione e lo avverte delle conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Qualora il Cliente formuli espressa richiesta di essere classificato come “cliente professionale”, il Cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. L’Intermediario ne valuta le caratteristiche e l’idoneità e comunica al Cliente l’accettazione o meno della richiesta. Qualora il Cliente formuli espressa richiesta di essere classificato come “cliente al dettaglio”, l’Intermediario ne valuta la richiesta e ne comunica al Cliente l’accettazione o meno.
4. La classificazione come “controparte qualificata” non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un “cliente professionale” ovvero, in via espressa, come un “cliente al dettaglio”. La richiesta è soggetta al consenso dell’Intermediario.
5. Qualora il Cliente classificato come "cliente al dettaglio" o come "cliente professionale" oppure come “controparte qualificata” richieda di essere considerato, rispettivamente, quale "cliente professionale" o quale "cliente al dettaglio" oppure come “cliente professionale o cliente al dettaglio”, l’Intermediario si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato i Servizi e di recedere dal presente Contratto.
Articolo 9. Valutazione di appropriatezza
1. Nell’ambito dei Servizi Amministrati l’Intermediario valuta che i servizi, le operazioni e gli strumenti finanziari richiesti dal Cliente siano per lui appropriati.
2. Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei Servizi prestati e nell’ottica di agire secondo il miglior interesse del Cliente, l’Intermediario valuta che le specifiche operazioni richieste o proposte nell’ambito dei Servizi siano di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti allo strumento o all’operazione richiesti o proposti.
3. Ai fini della valutazione dell’appropriatezza, il Cliente fornisce sotto la propria responsabilità all’Intermediario, mediante la compilazione del “Questionario Mifid”, informazioni accurate, veritiere e corrette e comunica ogni ulteriore e successiva informazione che possa incidere sul profilo di rischio attribuitogli in funzione della stessa.
4. Qualora l'ordine impartito dal Cliente risulti non appropriato l’Intermediario avverte il Cliente per iscritto oppure telefonicamente (su linea registrata) di tale circostanza. In tale caso l’Intermediario procederà ad eseguire l'ordine solo a fronte di specifica ed espressa autorizzazione scritta del Cliente, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto che una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente stesso ed a sue spese, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione.
5. Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al Questionario Mifid o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’Intermediario avverte il Cliente che tale scelta impedirà alla stessa di determinare se il Servizio, l’operazione o lo specifico strumento finanziario sia per il Cliente appropriato.
6. Quando il Cliente comunica all’Intermediario variazioni delle informazioni precedentemente fornite, lo stesso valuta l’incidenza delle variazioni comunicate sul profilo del Cliente e procede, se del caso, alla determinazione di un nuovo profilo, nonché ad una nuova valutazione di appropriatezza.
7. Nel caso in cui i Servizi siano prestati nei confronti di un Cliente qualificato come cliente professionale, l’Intermediario può presumere, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale Cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, che egli abbia un livello necessario di esperienza e conoscenza per comprendere i rischi che lo strumento o l’operazione richiesti comportano.
8. In caso di rapporto con più intestatari, l’Intermediario farà sottoscrivere a ciascuno di essi un esemplare del “questionario Mifid” per acquisire le informazioni in merito alla loro esperienza e conoscenza. Ai fini della valutazione di appropriatezza il Cliente è informato e consapevole che l’Intermediario prenderà in considerazione il profilo di rischio dell’intestatario avente il profilo meno rischioso (c.d. Soggetto di Riferimento).
9. In caso di rapporti delegati e fiduciari, l’Intermediario effettua la valutazione di appropriatezza con riguardo al soggetto delegante o al fiduciante.
10. Nel caso di rapporto intestato a persona giuridica o quando il Cliente persona fisica è legalmente rappresentato da un'altra persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, minorenne, etc.), la valutazione di conoscenza ed esperienza verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona fisica autorizzata a rappresentare il Cliente ed a impartire gli ordini o istruzioni nell’ambito del presente contratto.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al cliente al dettaglio o al cliente professionale “su richiesta” qualora l’ordine del Cliente sia stato oggetto di raccomandazione nell’ambito del separato contratto di consulenza in materia di investimenti sottoscritto dal Cliente con l’Intermediario.
Articolo 10. Best execution e gestione degli ordini
1. L’Intermediario ha fornito separatamente al Cliente, nel Documento Informativo, un estratto della propria procedura interna riguardante la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della clientela (cosiddetta “Execution and Transmission Policy”) in relazione alla quale il Cliente ha prestato il proprio consenso. In esecuzione dei Servizi Amministrati l’Intermediario evaderà gli ordini del Cliente conformemente a tale strategia (e successive modifiche).
2. In ogni momento il Cliente può richiedere le informazioni relative alla predetta Execution and Transmission Policy nella versione tempo per tempo vigente. In ogni caso, in forza della sottoscrizione del Contratto, nonché del relativo Documento Informativo (che contiene le informazioni relative alla Execution and Transmission Policy), l’Intermediario riterrà che qualsiasi richiesta di eseguire un ordine sia fatta in conoscenza ed accettazione della predetta Execution and Transmission Policy.
3. Il Cliente che usufruisce dei Servizi Amministrati è consapevole che l’operatività sui mercati, sui sistemi multilaterali di negoziazione ovvero sulle altre sedi di esecuzione può comportare il rischio che un’operazione venga rinviata o non effettuata per cause al di fuori del controllo dell’Intermediario.
4. Il Cliente ha sempre facoltà di impartire all’Intermediario specifiche istruzioni in ordine alle operazioni da compiere. In tal caso l’Intermediario, ferme le necessarie valutazioni di appropriatezza, sarà tenuto ad eseguire l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. A tale riguardo il Cliente è informato e consapevole che le sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione e trasmissione, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, rimanendo l’Intermediario sollevato da ogni responsabilità in merito.
5. Salve diverse disposizioni scritte del Cliente, l’accettazione delle presenti Condizioni Generali verrà intesa dall’Intermediario come generale ed esplicito consenso dello stesso Cliente all’esecuzione dei suoi ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
6. In caso di ricezione di ordini da parte dell’Intermediario con limite di prezzo su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, di dimensioni inferiori ai limiti specificati dalla normativa, che non possano essere eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, l’Intermediario o gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto del cliente possono valutare se, nel miglior interesse del Cliente, risulti appropriato rendere pubblici gli ordini in questione al fine di renderli facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca per iscritto istruzioni diverse.
7. Benché l’Intermediario eserciti ogni ragionevole cura nella scelta delle controparti, agenti, sub-depositari, depositari e sistemi di compensazione, con l’accettazione del presente Contratto il Cliente è consapevole che tutte le operazioni o gli strumenti finanziari depositati presso terzi saranno a suo rischio e l’Intermediario non sarà responsabile per nessuna delle loro azioni o omissioni né per le eventuali perdite subite dal Cliente.
8. Quanto alla strategia di gestione degli ordini, si informa il Cliente che l’Intermediario non cumula gli ordini del Cliente con quelli di altri clienti.
9. L’Intermediario informerà, non appena possibile, il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini.
Articolo 11. Conflitti di interesse
1. L’Intermediario dispone di misure per la gestione dei conflitti di interesse tra se stesso ed i propri clienti e tra differenti clienti fra loro.
2. L’Intermediario opera conformemente ad una politica sui conflitti d’interesse che ha elaborato a tale proposito, nell’ambito della quale ha identificato le situazioni che possono generare un conflitto di interesse e, per ciascuna di esse, le misure adottate per gestirle. La suddetta politica sui conflitti di interesse è sintetizzata nel Documento Informativo consegnato al Cliente prima della conclusione del Contratto.
3. Qualora le misure adottate nella politica sui conflitti d’interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gravemente agli interessi del Cliente sia evitato, l’Intermediario informa chiaramente il Cliente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tale rischio, affinché il Cliente stesso possa assumere una decisione informata sul Servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
4. Il Cliente è consapevole del fatto che quando l’Intermediario gli fornisce un’informazione generalizzata su un emittente, un prodotto o uno strumento finanziario, l’Intermediario potrebbe avere un interesse.
5. In alcuni casi l’Intermediario potrà creare delle barriere per limitare il movimento delle informazioni all’interno della propria organizzazione.
6. Ciò posto, rimossa sin d’ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile, l’Intermediario è autorizzato dal Cliente ad eseguire qualsiasi operazione di investimento e/o di disinvestimento nella quale lo stesso sia controparte diretta o indiretta del Cliente, avvalendosi non solo dei Servizi di investimento o accessori offerti dall’Intermediario stesso ma anche da società legate a quest’ultimo da rapporti d’affari.
Articolo 12. Informativa su costi, oneri ed eventuali incentivi in relazione a tutti i Servizi Amministrati
1. In relazione alla prestazione dei Servizi Amministrati, l’Intermediario non potrà versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari se non entro i limiti e secondo le condizioni previste dalla Normativa di riferimento.
2. A tal fine l’Intermediario consegna al Cliente apposita informativa ex ante riguardante l’esistenza, la natura e il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti dalla SIM.
3. La SIM comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
4. La SIM invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, in forma personalizzata la rendicontazione dei costi dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, riportando i costi e gli oneri in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, in merito ai servizi di investimento prestati e agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla SIM, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
5. Nel caso in cui i Servizi Amministrati siano prestati in abbinamento al Servizio di Consulenza Indipendente, la SIM non percepisce alcuna forma di incentivo se non nei limiti consentiti dalla Normativa di riferimento in relazione ai benefici non monetari di minore entità descritti nel Documento Informativo
Articolo 13. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
1. Il Cliente prende atto che il rapporto dedotto in Contratto non potrà essere intestato congiuntamente senza facoltà disgiunta.
2. Nel rapporto intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente - ivi inclusa la facoltà di estinguere il rapporto impartendo all’Intermediario tutte le relative istruzioni - ciascuna di esse singolarmente potrà disporre degli strumenti/prodotti finanziari e delle disponibilità liquide anche in proprio favore, con piena liberazione dell’Intermediario anche nei confronti degli altri cointestatari, in conformità al principio di solidarietà attiva di cui all’art. 1292 c.c.
3. Resta inteso che i cointestatari del rapporto si danno reciproco mandato disgiunto a impartire con firma singola ogni disposizione senza limite di quantitativo o comunque a disporre dei titoli in custodia. L’Intermediario può pertanto dar corso alle disposizioni e istruzioni che gli venissero impartite, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli in custodia e può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, disgiuntamente, le relative somme di denaro e gli strumenti finanziari e ciò con pieno esonero dell’Intermediario da ogni responsabilità a riguardo.
4. Quanto precede non comporta alcun obbligo per l’Intermediario di dare alcuna comunicazione delle disposizioni o istruzioni agli altri intestatari del rapporto, con impegno da parte di ciascun cointestatario del rapporto di tenere indenne e manlevato l’Intermediario da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivargli.
5. Le comunicazioni effettuate dall’Intermediario nei confronti di uno degli intestatari si considerano effettuate nei confronti di ciascuno di essi. In particolare, le comunicazioni, le consegne, i rendiconti e le notifiche sono validamente effettuate anche ai sensi della Normativa di Riferimento da Banor al recapito indicato nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” dal primo intestatario del
Contratto o se diverso, presso il domicilio eletto nel “Modulo di Richiesta” e salve le limitazioni ivi previste e saranno operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.
6. Gli strumenti finanziari nominativi acquisiti tramite l’intermediario in esecuzione del Contratto sono registrati a nome del primo intestatario del Contratto, salvo diversa istruzione scritta del Cliente.
7. In assenza di specifiche istruzioni scritte del Cliente all’Intermediario, sarà onere dei cointestatari definire tra loro, e rendere opponibili a terzi, le rispettive quote di proprietà del patrimonio oggetto dei Servizi Amministrati, con ogni più ampia manleva a favore dell’Intermediario.
Articolo 14. Deposito delle firme e poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto nell’apposito modulo le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Il rappresentante si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione ex articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.
2. Il Cliente è tenuto a depositare l’originale della firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario (specimen di firma).
3. Il Cliente prende atto che l’Intermediario considera “specimen di firma” la firma resa dallo stesso in sede di sottoscrizione del Contratto.
4. Il Cliente prende altresì atto che le predette firme assumeranno valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni effettuate nel corso del rapporto.
5. Il Cliente e le persone di cui al comma 1 sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con l’Intermediario, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le Parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica) e rese operative dall’Intermediario, quali successivamente comunicate al Cliente.
6. Qualora l’atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.
7. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili all‘Intermediario finché questi non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure la stessa sia stata presentata alla dipendenza o alla filale dell’Intermediario presso la quale è intrattenuto il rapporto e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore a
10 giorni lavorativi, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
8. Salvo disposizione contraria, le ulteriori autorizzazioni a disporre sul rapporto non determinano la revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
9. Nel caso di contestazione del rapporto i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza e/o della suddetta autorizzazione potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri del procuratore dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedenti.
10. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all’Intermediario sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Articolo 15. Invio di comunicazioni
1. Ove non diversamente e specificatamente previsto, ogni dichiarazione, comunicazione, notifica e consegna anche ai sensi della Normativa di riferimento sarà validamente effettuata dal Cliente all’Intermediario e viceversa ai recapiti indicati, rispettivamente, nel Documento Informativo sui servizi d’investimento per l’intermediario e nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” per il Cliente, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera semplice o telegramma o a mano, tramite consegna al consulente finanziario incaricato oppure a mezzo fax, posta elettronica oppure telefonicamente.
2. In particolare, il Cliente riconosce che il recapito riportato nel “Modulo di Xxxxxxxxx dei Servizi Amministrati” costituisce elezione di domicilio, salve le limitazioni di elezione ivi previste. In particolare, il domicilio eletto non ha valore in relazione all’invio di eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per la notifica dei quali resta fermo l’indirizzo di residenza del Cliente.
3. Il Cliente prende atto che ogni comunicazione, notifica e consegna, comprese quelle previste dalla Normativa di riferimento, anche in caso di cointestazione, sarà validamente eseguita dall’Intermediario ai recapiti di corrispondenza indicati nel “Modulo apertura rapporti con
Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” dal primo intestatario del Contratto o se diverso, presso il domicilio eletto nel “Modulo di Xxxxxxxxx” e salve le limitazioni ivi previste e sarà operante a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.
4. Le eventuali successive modifiche dei recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all’altra Parte per iscritto. Nel caso in cui la modifica riguardi il Cliente la comunicazione dovrà recare la sottoscrizione dell’intestatario e, nel caso di contratto cointestato, di tutti gli intestatari.
5. Affinché l’Intermediario sia legittimato ad utilizzare l’indirizzo elettronico, il numero di fax e di telefono del Cliente, lo stesso dovrà comunicare per iscritto all’Intermediario il proprio indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono compilando apposito campo del “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” e/o del “Modulo di Richiesta dei Servizi Amministrati” nell’ipotesi di domicilio eletto, segnalandone tempestivamente e sempre per iscritto eventuali variazioni.
6. Ove il cliente opti per l’invio di ordini e revoche via posta elettronica (mediante apposito Accordo), l’Intermediario potrà adempiere ai propri obblighi informativi relativi all’esecuzione degli ordini/revoche tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato dal Cliente.
7. Il Cliente potrà, dietro richiesta pervenuta all’Intermediario, rinunciare per qualunque ragione all’utilizzo della posta elettronica, telefono e fax.
8. Il Cliente autorizza espressamente sin d’ora l’Intermediario a predisporre un sistema di registrazione e a registrare, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in via continuativa le conversazioni telefoniche e a mantenere evidenza delle comunicazioni di posta elettronica che intercorrono tra il Cliente e l’Intermediario stesso per lo svolgimento dei Servizi. Le registrazioni telefoniche ed elettroniche effettuate, di proprietà dell’Intermediario, saranno conservate per un periodo di almeno cinque anni. Il Cliente prende atto che una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente stesso ed a sue spese, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione. Resta inteso che tali registrazioni e la documentazione conservata faranno piena prova delle comunicazioni trasmesse o ricevute dal Cliente. Il Cliente si dichiara informato di detta circostanza e vi acconsente.
9. L’Intermediario non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente e per le eventuali discordanze tra le comunicazioni ricevute e quelle trasmesse, riconoscendo pieno valore probatorio al testo registrato elettronicamente dall’Intermediario. II Cliente rinuncia ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all’originale o l’asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa.
10. L’Intermediario non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione e/o esecuzione delle comunicazioni dovuta a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche od attacchi vandalici e terroristici o per scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta, anche elettronica ed Internet ed ogni altra motivazione non direttamente riconducibile a volontà o atti posti in essere dall’Intermediario.
Articolo 16. Compensazione
Qualora il Cliente usufruisca di più Servizi di Investimento o accessori o altre operazioni con l’Intermediario, nella misura in cui queste possano essere compensate, l’Intermediario è sin d’ora autorizzato ad effettuare la compensazione tra le diverse posizioni e liquidare l’eventuale saldo residuo al Cliente. Qualunque prestito, debito o altra obbligazione che abbia generato una passività del Cliente nei confronti dell’Intermediario dovranno essere tenuti in considerazione a tale proposito.
Articolo 17. Modifiche al Contratto
1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle Parti.
2. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice al Consumo, a condizione che sussista un giustificato motivo, le clausole che regolano il Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti, all’ultimo recapito indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, decorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine senza penalità. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le precedenti condizioni del Contratto.
3. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e a condizione che, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice al Consumo, vi sia un giustificato motivo, le condizioni economiche applicate al Contratto anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti, all’ultimo recapito indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le modifiche entreranno in vigore dalla data indicata nella comunicazione e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di dette modifiche, il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, e lo abbia comunicato a Banor entro tale termine mediante posta elettronica o raccomandata a/r. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente otterrà in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni economiche precedentemente praticate.
4. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto e le disposizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato la modifica stessa. L’Intermediario provvederà in ogni caso ad informare il Cliente delle modifiche apportate.
Articolo 18. Xxxxxx e recesso dal Contratto
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto in ogni momento senza alcun preavviso e senza che gli venga addebitata alcuna penalità, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti o recandosi personalmente presso la sede dell’Intermediario.
3. Laddove ricorra una giusta causa o un giustificato motivo l’Intermediario ha facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica, ove previsto, o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti all’ultimo recapito indicato dal Cliente. Qualora non sussista una giusta causa o un giustificato motivo l’Intermediario ha facoltà di recedere dal Contratto a mezzo posta elettronica, ove previsto, o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti con un preavviso non inferiore a 10 giorni.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l’Intermediario provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo le disposizioni dallo stesso impartite - previo soddisfacimento da parte dell’Intermediario di tutti i diritti vantati dallo stesso in connessione ai Servizi, per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti - presso la propria sede ed entro gli stretti tempi tecnici necessari il denaro e gli strumenti finanziari depositati e/o detenuti per conto del Cliente. Ciò salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso a tale data e salvo il compimento degli atti necessari alla conservazione delle disponibilità del Cliente. Qualora gli strumenti finanziari del Cliente fossero sub-depositati, l’obbligo dell’Intermediario si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
5. L’invio di titoli o assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
6. In caso di mancate istruzioni scritte del Cliente entro 30 giorni dal recesso, l’Intermediario potrà liquidare i prodotti e gli strumenti finanziari del Cliente detenendoli per il ritiro. Ove le istruzioni del Cliente fossero di compensare in tutto o in parte i titoli depositati per suo conto ad altro intermediario, ciò avverrà nel limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
7. L’Intermediario invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che il Cliente dovrà far pervenire a Banor entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ipotesi in cui il Cliente chieda per iscritto la restituzione o il trasferimento totale dei valori depositati e/o detenuti per suo conto.
9. Un ordine di rimborso totale dei degli strumenti/prodotti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente verrà inteso quale recesso dello stesso Cliente, salvo indicazione contraria.
10. In particolare il Cliente potrà chiedere in qualunque momento di ritirare tutti o una parte dei titoli, delle quote di organismi di investimento collettivi o degli altri beni depositati per suo conto, salva la facoltà dell’Intermediario di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo presente o futuro che il Cliente potrà avere nei confronti dello stesso Intermediario.
11. L’Intermediario avvisa il Cliente che la liquidazione di prodotti e/o strumenti di ingente entità, o una liquidazione di determinati strumenti finanziari effettuata da più parti contemporaneamente, potrebbe influire negativamente sul prezzo di vendita dei titoli o altri
beni, soprattutto se la liquidità del mercato di riferimento fosse limitata. Data la loro natura, alcuni tipi di prodotti/strumenti (come ad esempio i fondi di investimento che consentono la liquidazione solo in alcuni periodi) sono cedibili solamente in alcuni periodi ed in tal caso la loro liquidazione dovrà essere rinviata fino al momento in cui non potranno essere venduti o ceduti.
12. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o trasferimento totale dei valori del Cliente non comporta alcuna penalità per lo stesso Cliente, il quale è tenuto a rimborsare a Banor esclusivamente le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.
Articolo 18-bis. Decesso o sopravvenuta incapacità di agire dell’intestatario unico o del cointestatario del Contratto
1. Nel caso di decesso dell’intestatario del Contratto i suoi eredi/legatari sono tenuti a darne comunicazione all’Intermediario attraverso l’esibizione del certificato di morte (la “Comunicazione”). Se il Contratto è intestato a più persone e una di esse è deceduta sono tenuti ad effettuare la Comunicazione i cointestatari superstiti o gli eredi/legatari anche disgiuntamente tra loro.
Tutti gli atti compiuti dall’Intermediario in esecuzione del Contratto prima della conoscenza della Comunicazione da parte dello stesso ai sensi di legge sono validi ed opponibili nei confronti del Cliente, dei cointestatari superstiti, degli eredi/legatari e dei terzi.
2. Gli eredi/legatari che hanno dimostrato (i) il decesso del de cuius attraverso la Comunicazione di cui al precedente comma 1, nonché (ii) la loro legittimazione in forza di apposito atto notorio, potranno richiedere all’Intermediario informazioni relative al Contratto, ivi inclusa la dichiarazione circa la consistenza e la composizione del Patrimonio alla data del decesso del de cuius.
3. In tutti i casi di cui al comma 1, l’esercizio dei diritti verso l’Intermediario è subordinato alla conoscenza ai sensi di legge, da parte dell’Intermediario, della prova scritta circa l’avvenuto assolvimento degli adempimenti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di successioni nei rapporti amministrati.
Nei casi di cui al comma successivo l’esercizio dei diritti è altresì subordinato alla conoscenza ai sensi di legge, da parte dell’Intermediario, dell’atto di divisione consensuale o del provvedimento giudiziale.
Sino ai predetti termini l’Intermediario è tenuto ad assoggettare il Patrimonio a vincolo di indisponibilità. Fermo tale vincolo di indisponibilità, l’Intermediario, anche in caso di rapporto cointestato, è espressamente autorizzato ad eseguire eventuali operazioni in corso alla data in cui sia venuto a conoscenza della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di più eredi/legatari, l’Intermediario non può procedere autonomamente alla divisione dell’asse ereditario ma deve tenere conto:
(i) di quanto disposto dal testatore, o,
(ii) della volontà di tutti gli eredi/legatari aventi diritto, o,
(iii) dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria eventualmente richiesti da uno degli eredi/legatari.
Gli eredi/legatari sono tenuti a consegnare all’Intermediario:
- nel caso sub (i), l’atto di disposizione del testatore;
- nel caso sub (ii), l’atto di divisione ereditaria redatto dal notaio o la scrittura privata autenticata;
- nel caso sub (iii), la sentenza in copia autentica.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, nel caso di decesso di uno dei cointestatari di un rapporto cointestato, ciascuno dei cointestatari superstiti conserverà il diritto di disporre separatamente del rapporto, mentre gli eredi/legatari conserveranno il diritto di disporre congiuntamente dello stesso. In altre parole, opera il principio di solidarietà attiva di cui all’art. 13 del Contratto, in forza del quale l’Intermediario è liberato con l’adempimento nei confronti di uno solo dei cointestatari del rapporto, ovvero nei confronti degli eredi/legatari.
Nel caso di opposizione notificata tempestivamente e per iscritto all’Intermediario da uno dei cointestatari e/o dagli eredi/legatari congiuntamente tra loro, la SIM non esegue gli eventuali ordini/istruzioni ricevuti e relativi al trasferimento/liquidazione/ripartizione dei beni registrati/contabilizzati presso di sé (liquidità e strumenti finanziari), se non in presenza di un apposito accordo sottoscritto sia da tutti i cointestatari superstiti, sia da tutti gli eredi/legatari o, in alternativa, di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria in copia autentica.
6. Assolti gli adempimenti previsti dai precedenti commi, l’Intermediario provvederà ad eseguire le formalità di chiusura del rapporto rimettendo agli eredi/legatari la liquidità e gli strumenti finanziari del de cuius secondo quanto previsto dal presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione giudiziale di sopravvenuta incapacità di agire totale o parziale dell’intestatario unico ovvero del cointestatario. Gli eredi/legatari, ovvero ciascuno dei cointestatari è tenuto a darne comunicazione all’Intermediario attraverso la notifica della sentenza dichiarativa dello stato di interdizione o inabilitazione.
In tali casi, fermo il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, l’Intermediario provvederà all’adempimento degli obblighi su di sé gravanti nei confronti del tutore o del curatore.
Articolo 18-ter. Rappresentanza in caso di decesso o sopravvenuta incapacità di agire del Cliente
1. Qualora l’intestatario unico abbia conferito ad una o più persone apposita procura a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario, la procura si estingue con la morte dello stesso ovvero con la sopravvenuta incapacità di agire dello stesso.
2. La cessazione del potere di rappresentanza non è opponibile all’Intermediario fino a quando questi non ne abbia notizia ai sensi di legge attraverso la Comunicazione di cui al precedente art. 18-bis ovvero attraverso la notifica della sentenza dichiarativa dello stato di interdizione o inabilitazione.
3. Dal momento di cui al precedente comma 2, l’Intermediario non potrà accettare disposizioni da parte del procuratore.
4. Nel caso di rapporti cointestati, nell’ipotesi di morte di uno dei cointestatari, la procura non si estingue, in quanto conferita dai cointestatari congiuntamente tra loro.
Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 18-bis anche nei confronti del procuratore (ad esempio rispetto al vincolo di indisponibilità).
5. In aggiunta a quanto disposto dal precedente art. 18-bis, nel caso di cui al comma precedente, l’Intermediario dovrà pretendere il consenso di tutti gli eredi/legatari, qualora da uno di essi gli sia stata notificata opposizione alla procura ai sensi di legge. Nel caso di interdizione/inabilitazione l’Intermediario farà riferimento al tutore/curatore.
6. Nel caso di morte di uno o più rappresentanti i relativi poteri di rappresentanza conferiti con la procura si estinguono. L’intestatario o i cointestatari sono tenuti a fornire all’Intermediario comunicazione della morte del procuratore. Tutti gli atti compiuti dall’Intermediario in esecuzione del Contratto prima della conoscenza della comunicazione da parte del Cliente ai sensi di legge sono validi ed opponibili nei confronti del Cliente stesso, dei cointestatari superstiti, degli eredi/legatari e dei terzi.
Articolo 19. Interpretazione del Contratto
Il Cliente riconosce che qualunque disposizione del presente Contratto, recante la disciplina specifica di un particolare prodotto, strumento finanziario o servizio d’investimento o accessorio, non sarà intesa come una limitazione alla generalità delle altre disposizioni, ed i relativi diritti dell’Intermediario saranno cumulativi. Inoltre, qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia dichiarata inapplicabile da un Tribunale, le altre disposizioni rimarranno valide ed il Contratto sarà interpretato come se non comprendesse la disposizione in questione.
Articolo 20. Responsabilità dell’Intermediario
1. L’Intermediario avverte il Cliente che non potrà garantire i prodotti o gli strumenti finanziari acquistati o detenuti per suo conto in relazione ai Servizi di Investimento e/o accessori. Allo stesso modo l’Intermediario non sarà soggetto ad alcun obbligo in relazione a tali prodotti o strumenti finanziari, salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto.
2. In ogni caso nessuna delle disposizioni del presente Contratto potrà escludere o limitare, nella misura in cui ciò sia proibito dalle norme di legge o regolamentari vigenti, qualunque eventuale obbligo o responsabilità dell’Intermediario nei confronti del Cliente.
Articolo 21. Diritti dell’Intermediario e invalidità o inefficacia parziale del Contratto
1. Il Cliente riconosce che qualunque ritardo nell’esercizio di uno dei diritti dell’Intermediario in virtù del presente Xxxxxxxxx non sarà considerato come una rinuncia dell’Intermediario ad avvalersi degli stessi.
2. Una rinuncia in tal senso sarà valida esclusivamente se comunicata a mezzo documento scritto, sottoscritto dell’Intermediario.
3. I diritti concessi all’Intermediario in virtù del presente Contratto si aggiungono a quelli previsti dalla legge o dagli altri accordi stipulati tra il Cliente e l’Intermediario.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di qualunque disposizione o clausola del presente Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia dell’intero Contratto.
Articolo 22. Costi ed oneri dei Servizi di Investimento
1. I costi e gli oneri connessi ai servizi di investimento ed accessori di cui il Cliente usufruisce si aggiungeranno agli eventuali compensi, commissioni di intermediazione e cambio, imposte di bollo ed altri costi relativi all’acquisto di prodotti o strumenti finanziari che l’Intermediario effettuerà per conto del Cliente.
2. A tal fine il Cliente si impegna a corrispondere all’Intermediario costi ed oneri dovuti all’Intermediario stesso (o a terzi), in relazione a tutti i servizi di investimento ed accessori fruiti dal medesimo Cliente e regolati dal presente Contratto.
3. In ogni caso la determinazione analitica dei Costi ed Oneri dovuti dal Cliente in relazione ai servizi di Investimento ed accessori di cui usufruisce è contenuta nei moduli Condizioni Economiche allegati al Contratto.
4. Come corrispettivo per i Servizi prestati, il Cliente deve corrispondere all’Intermediario le commissioni previste nei moduli Condizioni Economiche, salvo diverso accordo scritto con il Cliente.
5. Le spese di qualunque genere, che l’Intermediario avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
6. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso e rimborso spese potrà avvenire per cassa o mediante addebito diretto sul conto di pertinenza del Cliente. A tal fine il Cliente autorizza l’Intermediario, in via permanente e per tutta la durata del Contratto, a prelevare dalle disponibilità liquide depositate per suo conto le somme necessarie al pagamento del compenso e del rimborso spese di cui sopra.
7. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati all’Intermediario. Il Cliente prende atto che i consulenti finanziari dell’Intermediario non hanno il potere di rilasciare quietanze per conto dello stesso.
8. Il Cliente può effettuare i versamenti dovuti (iniziale e successivo) con le seguenti modalità:
− per le somme di danaro: (i) tramite assegno bancario o assegno circolare (in tal caso accompagnato da apposita distinta da cui si evinca la provenienza della disponibilità da un conto intestato al Cliente), in entrambi i casi non trasferibile, emesso dal o all’ordine del Cliente, intestato all’Intermediario; entro il giorno successivo alla loro ricezione, l’Intermediario deposita le somme presso una banca, in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario; (ii) tramite bonifico bancario su un apposito conto corrente intestato all’Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario stesso;
− per gli strumenti finanziari: mediante trasferimento all’Intermediario, esclusivamente tramite altro intermediario autorizzato.
9. Nel caso in cui il Cliente effettui i versamenti per il tramite di un consulente finanziario, si applicano le limitazioni previste dalla Normativa di riferimento e descritte nel Documento Informativo. In particolare, nel caso in cui il Cliente consegni al consulente finanziario denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito non conformi a quelli prescritti, l’Intermediario non risponde delle conseguenze derivanti da disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
10. L’estinzione delle obbligazioni di pagamento verso l’Intermediario avverrà solo all’effettivo ricevimento dei relativi importi o del loro controvalore da parte di quest’ultimo.
Articolo 23. Imposte
1. Gli interessi, i dividendi, gli altri utili e le plusvalenze derivanti dagli investimenti che l’Intermediario effettua per conto del Cliente in relazione ai servizi di investimento o accessori potranno essere soggetti a tassazione, ivi incluse le ritenute d’imposta. A tal fine il Cliente autorizza espressamente l’Intermediario a trattenere l’ammontare di tali imposte dai pagamenti che questi deve versare al Cliente o per suo conto.
2. Qualora le somme liquide depositate dall’Intermediario per conto del Cliente non dovessero risultare sufficienti a coprire i suddetti debiti d’imposta, il Cliente si impegna a fornire all’Intermediario stesso ulteriori fondi su semplice richiesta di quest’ultimo.
3. Per quanto concerne i servizi, il Cliente autorizza l’Intermediario a dedurre l’importo versato direttamente dalle somme depositate per suo conto dall’Intermediario.
4. Ferme restando le responsabilità dell’Intermediario ove esso agisca quale sostituto di imposta, il Cliente riconosce che, in assenza di mezzi per adempiere, la responsabilità patrimoniale del mancato pagamento di tasse, imposte o il mancato rimborso delle ritenute relative ai servizi di investimento o accessori o derivanti dall’acquisto o dalla vendita di prodotti o strumenti finanziari e dovuti secondo la normativa fiscale tempo per tempo vigente in Italia, incombe unicamente sullo stesso Cliente.
5. Il Cliente è, inoltre, responsabile per qualunque imposta di bollo, imposta indiretta o tassa di successione dovuta in relazione ai Servizi di Investimento e accessori.
6. Il Cliente è informato e consapevole che l’Intermediario non ha l’obbligo di reclamare o agire per suo conto in relazione a qualunque ritenuta eventualmente versata in eccesso.
Articolo 24. Procedura per i reclami
1. Nel caso in cui il cliente al dettaglio non sia soddisfatto dei Servizi erogati nell’ambito del presente Contratto, può sporgere un reclamo scritto da inviare con le seguenti modalità:
• con raccomandata A/R all’indirizzo: Banor SIM S.p.A.
Xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxxxx
c.a. Ufficio Reclami
• con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi:
xxxxxxx@xxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. Banor provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. L’Intermediario annota in apposito registro gli estremi essenziali del reclamo presentato dal cliente al dettaglio. Banor procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto al cliente al dettaglio l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se l’Intermediario concorda con il reclamo del Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto.
Articolo 25. Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo precedente, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.
2. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare
– singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
Articolo 26. Legge applicabile al Contratto e foro competente
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la SIM in relazione al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO I SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI NONCHE’ MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
Articolo 27. Caratteristiche dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini nonché mediazione, negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti
1. L’Intermediario svolge le attività inerenti i servizi di ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione, negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti secondo le modalità previste dalla Normativa di riferimento.
2. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini viene svolto dall’Intermediario in qualità di mandatario del Cliente, passando tempestivamente gli ordini stessi alla struttura di negoziazione interna o ad altro intermediario, italiano od estero, autorizzato alla negoziazione/esecuzione di ordini, secondo quanto previsto dalla propria “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”.
3. Nello svolgimento dell’attività di mediazione l’Intermediario mette in contatto due o più Clienti per la conclusione tra loro di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell’esecuzione dell’incarico l’Intermediario comunica a ciascun Cliente le circostanze ad esso note
relative alle caratteristiche dell'operazione. A titolo di corrispettivo per l’attività di mediazione prestata a suo favore, indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione, ciascun Cliente è tenuto a corrispondere all’Intermediario le relative commissioni. È altresì ammessa la cosiddetta mediazione unilaterale su incarico del Cliente.
4. Nello svolgimento del servizio di negoziazione per conto proprio l’Intermediario si pone in contropartita del Cliente nella compravendita di strumenti finanziari. L’Intermediario comunicherà al Cliente all’atto della ricezione dell’ordine il prezzo al quale è disposto ad acquistare e/o vendere gli strumenti finanziari di interesse del Cliente, senza applicare commissioni alla relativa operazione.
5. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell’attività con cui la SIM, su richiesta del Cliente, acquista o vende strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione, compresa la conclusione di accordi di sottoscrizione o compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.
6. Il Cliente accetta che eventuali propri ordini possano trovare esecuzione anche mediante contropartita diretta con l’Intermediario il quale potrà agire come parte venditore o parte acquirente ovvero, anche fuori mercato, come controparte nella pattuizione di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.
7. Nella esecuzione e trasmissione degli ordini impartiti dal Cliente, l’Intermediario si attiene alle istruzioni del Cliente, senza discrezionalità alcuna in merito all’oggetto e alla tipologia di investimento decisi dal Cliente stesso.
Articolo 28. Modalità di conferimento, revoca e attestazione degli ordini
1. Gli ordini del Cliente potranno essere conferiti all’Intermediario presso la sede legale o la sede della filale dell’Intermediario stesso per iscritto a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano. Gli ordini del Cliente non potranno essere conferiti per il tramite del consulente finanziario.
2. In linea di principio l’Intermediario non esegue gli ordini e/o le istruzioni specifiche ricevute dal Cliente in altra forma o con altro mezzo di comunicazione. Tuttavia, il Cliente potrà richiedere all’Intermediario di impartire gli ordini e/o le istruzioni specifiche tramite fax, telefono e posta elettronica. L’utilizzo di tecniche di comunicazioni a distanza verrà regolato da apposito Accordo.
3. È facoltà dell’Intermediario richiedere al Cliente la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
4. L’Intermediario potrà rifiutarsi di accettare qualunque ordine non ritenga conforme, indipendentemente dal fatto che sia stata inviato per iscritto, comunicato per telefono, via fax o altra tecnica di comunicazione a distanza (ivi incluso il sistema di posta elettronica), finché non sarà stato svolto l’opportuno processo di convalida, che potrà anche comprendere una telefonata per chiedere al Cliente di riconfermare l’ordine.
5. L’Intermediario registrerà su supporto magnetico ovvero su altro supporto equivalente, gli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente e terrà evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dal Cliente.
6. Il Cliente autorizza espressamente sin d’ora l’Intermediario a predisporre un sistema di registrazione e a registrare, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in via continuativa, le conversazioni telefoniche che intercorrono tra il Cliente e l’Intermediario stesso per lo svolgimento dei Servizi. Le registrazioni effettuate, di proprietà dell’Intermediario, saranno conservate per un periodo di almeno cinque anni.
7. In ogni caso, forma piena prova degli ordini conferiti il rilascio di apposita attestazione contenente il nome del Cliente medesimo, l’ora e la data di ricevimento dell’ordine, gli elementi identificativi dell’ordine e le eventuali istruzioni dallo stesso conferite, ovvero la registrazione su supporto magnetico o su altro supporto equivalente.
8. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche o revoche degli ordini disposte dal Cliente.
9. Gli ordini impartiti possono essere modificati o revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l’esecuzione, ovvero non siano stati già eseguiti in contropartita diretta, anche in parte, dall’Intermediario.
10. Il Cliente riconosce che l’Intermediario potrà agire sulla base di qualunque istruzione disposta dal Cliente stesso in cui non sia specificato che si tratta semplicemente di una conferma di istruzioni precedenti. Se il Cliente vuole inviare la conferma di un’istruzione precedente, deve indicare chiaramente che si tratta di una “Conferma di istruzioni precedenti”.
11. È facoltà dell’Intermediario rifiutare un ordine impartito dal Cliente, dandone tempestiva comunicazione al Cliente stesso.
12. L’Intermediario si riserva il diritto di rifiutare un’istruzione o un ordine, un ordine di trasferimento di fondi, un ordine di pagamento o una richiesta di modifica o cancellazione qualora, a proprio giudizio, sia ragionevole agire in tal modo. Se a parere dell’Intermediario le istruzioni o l’ordine del Cliente non sono chiari o sono in conflitto, l’Intermediario potrà decidere di non eseguirli finché non sarà convinto
che l’ambiguità o il conflitto siano stati risolti. L’intermediario potrà rifiutarsi di agire in base ad istruzioni ed ordini che riterrà contrari o non esplicitamente consentiti dalla legge, norme amministrative o altre disposizioni applicabili.
13. Il Cliente è consapevole del fatto che l’Intermediario eseguirà le istruzioni o gli ordini ricevuti solamente nei giorni lavorativi e durante il normale orario operativo bancario. L’Intermediario potrà, inoltre, eseguire le istruzioni o gli ordini che coinvolgono un soggetto straniero solamente nei giorni in cui le banche o gli altri intermediari del mercato finanziario in questione saranno aperti per le operazioni nel Paese interessato.
14. Ove l’adempimento degli ordini non risulti possibile per mancanza di provvista, l’Intermediario comunica al Cliente la circostanza e trasmette l’ordine solo nel momento in cui il Cliente mette a disposizione la provvista necessaria, diversamente essendo sollevata da qualsiasi responsabilità.
15. Il Servizio può comportare la necessità di integrare l’ordine e/o la sua esecuzione, in applicazione della vigente Normativa di riferimento, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una od entrambe le Parti.
16. L’Intermediario, anche nell’interesse del Cliente, potrà non dare corso all’ordine conferito in ipotesi di gravi e fondati motivi di sospetto in ordine alla regolarità della richiesta. In ogni caso, qualora le circostanze lo facciano ritenere opportuno, l’Intermediario ha facoltà di richiedere al Cliente, prima di dare corso all’ordine, ulteriori precisazioni (quali ad esempio una conferma scritta, notizie, informazioni, ecc.). È altresì facoltà dell’Intermediario porre o modificare i limiti operativi (ad esempio, limiti di importo) alle disposizioni consentite con i mezzi di comunicazione a distanza.
17. L’Intermediario non sarà responsabile per nessuna omissione o ritardo nell’esecuzione di un’istruzione od ordine che siano causati da circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo: le cause di forza maggiore, gli incendi, gli scioperi, gli atti di terrorismo, l’intervento delle società di gestione delle sedi di negoziazione o delle autorità competenti, gli ordini del tribunale, i guasti o gli errori di qualunque apparecchiatura elettronica, mezzo di telecomunicazione, intermediario, sistema multilaterale di negoziazione, mercato regolamentato, controparte o altro intermediario.
18. Il Cliente autorizza l’Intermediario ad eseguire le istruzioni o gli ordini da lui impartiti o a trasferire fondi al destinatario con qualunque mezzo convenzionale sia reputato adeguato dall’Intermediario, ivi incluso il sistema di trasferimento di fondi manuale o elettronico, il servizio postale, il servizio di corriere o i servizi di telecomunicazioni ed altri metodi. Il Cliente riconosce che l’Intermediario potrà usufruire, senza darne un preavviso, dei servizi di qualunque intermediario, società di gestione di mercati regolamentati o banca corrispondente per eseguire le suddette istruzioni. Il Cliente accetta di essere vincolato dalle norme e dai regolamenti applicabili che disciplinano le sedi di negoziazione ed i sistemi di clearing per il trasferimento elettronico dei pagamenti e ne accetta il normale costo. Il Cliente riconosce altresì che nessuno dei suddetti sistemi potrà essere considerato come un agente dell’Intermediario e che quest’ultimo non sarà responsabile per nessuna delle loro azioni o omissioni.
Articolo 29. Rendicontazione
1. Il Cliente riceve dall’Intermediario il rendiconto dei servizi prestati, comprensivo, se del caso, dei costi delle operazioni e dei servizi prestati per suo conto.
2. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti l’Intermediario fornisce:
a) prontamente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;
b) un avviso, su supporto durevole che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’Intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Tale comunicazione non è prevista, tuttavia, nei casi in cui la conferma contenga le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. L’avviso contiene le indicazione previste dalla Normativa di riferimento.
3. Ai fini dell’informazione sul prezzo unitario, quando l’ordine è eseguito in tranche, l’Intermediario può fornire al Cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, l’Intermediario informa il Cliente, qualora classificato quale al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche.
4. L’avviso potrà anche essere redatto dall’Intermediario utilizzando codici standard per ciascuna informazione. In tale evenienza l’Intermediario fornisce una spiegazione in merito ai codici utilizzati.
5. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, in aggiunta alle informazioni sull’esecuzione dell’ordine, l’Intermediario è tenuto a fornire informazioni circa lo stato dell’ordine non ancora eseguito.
6. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente l’Intermediario può inviare al Cliente, in luogo dell’avviso di cui al comma 2, lett. b) che precede, un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.
7. Nel caso in cui il Cliente detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la SIM informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
8. Inoltre l’Intermediario potrà fornire un rendiconto periodico dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti solo su specifica richiesta del Cliente col quale verrà pattuita anche la relativa periodicità.
9. Non sarà necessaria alcuna accettazione dell’avviso di conferma da parte del Cliente, salvo in caso di disaccordo di questi rispetto ai dati dell’operazione riscontrati nell’avviso di conferma stesso.
10. Si avverte il Cliente che l’Intermediario si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito all’avviso di conferma entro due (2) giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del Codice Civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
11. L’Intermediario avrà il diritto di ritenere come corrette ed approvate tutte le comunicazioni e le conferme per le quali non avrà ricevuto alcuna contestazione entro 48 ore dalla ricezione, ed avrà il diritto di ritenere corretti ed approvati tutti i rendiconti periodici e gli avvisi di conferma cumulativi su base semestrale per i quali non avrà ricevuto alcuna contestazione scritta entro 60 giorni dalla loro ricezione da parte del Cliente.
Articolo 30. Versamento di provvista o margini di garanzia
1. Il Cliente è consapevole che l’esecuzione delle operazioni disposte dallo stesso o da un delegato sono subordinate all’obbligo di versamento all’Intermediario, preventivamente al rilascio dell’ordine, di provvista o margini di garanzia indicati dall’Intermediario per l’operazione disposta.
2. Ove l’andamento del valore di mercato dei titoli oggetto dell’incarico evidenzi in seguito una variazione negativa rispetto al prezzo di acquisto, tale da comportare necessità di adeguamento dei margini di garanzia, il Cliente è tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti.
3. L‘Intermediario informerà il Cliente degli importi dovuti per l’esecuzione delle operazioni ordinate. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tali richieste, provvedendo tempestivamente all’effettuazione dei rispettivi versamenti. Qualora le somme inizialmente versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, l’Intermediario informerà immediatamente il Cliente e richiederà il versamento di somme aggiuntive. Il Cliente prende atto che le somme richieste dall’Intermediario a titolo di provvista o garanzia, inclusi i margini, potranno eccedere quelle richieste per gli strumenti finanziari in posizione dai regolamenti dei mercati in cui gli stessi sono negoziati o dai regolamenti dei relativi sistemi di compensazione e garanzia.
4. Qualora il Cliente non fornisca all’Intermediario secondo le modalità previste dalla Normativa di riferimento o richieste dal mercato in cui viene eseguita l’operazione o richieste dall’Intermediario secondo la sua discrezionalità, la provvista, i depositi, le garanzie ed i margini richiesti o nel caso di effettuazione irregolare dei versamenti di cui sopra, l’Intermediario può rifiutarsi di eseguire l’ordine ovvero chiudere coattivamente l’operazione già avviata o le posizioni in essere, utilizzando a copertura di eventuali perdite che dovessero verificarsi le disponibilità del Cliente in strumenti finanziari ed in liquidità di conto, che sono comunque costituite in garanzia a favore dell’Intermediario stesso, restando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta, inoltre, salva, la facoltà per l’Intermediario di recedere, senza ulteriore preavviso, dal Contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.
5. I margini iniziali e gli altri margini di garanzia, qualora costituiti in titoli, potranno essere soggetti all’eventuale scarto di garanzia determinato dall’Intermediario sul valore nominale dei titoli posti in garanzia.
6. La costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia per le operazioni disposte deve avvenire secondo le seguenti modalità:
− per le somme di danaro: (i) tramite assegno bancario o assegno circolare (in tal caso accompagnato da apposita distinta da cui si evinca la provenienza della disponibilità da un conto intestato al Cliente), in entrambi i casi non trasferibile, emesso dal o all’ordine del Cliente, intestato all’Intermediario; entro il giorno
successivo alla loro ricezione, l’Intermediario deposita le somme presso una banca, in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario; (ii) tramite bonifico bancario su un apposito conto corrente intestato all’Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario stesso;
− per gli strumenti finanziari: mediante trasferimento all’Intermediario, esclusivamente tramite altro intermediario autorizzato.
7. Nel caso in cui il Cliente effettui i versamenti per il tramite di un consulente finanziario, si applicano le limitazioni previste dalla Normativa di riferimento e descritte nel Documento Informativo. In particolare, nel caso in cui il Cliente consegni al consulente finanziario denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito non conformi a quelli prescritti, l’Intermediario non risponde delle conseguenze derivanti da disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
Articolo 31. Rischi connessi agli investimenti oggetto dell’ordine
1. Il Cliente, oltre a quanto contenuto nel Documento Informativo, prende atto che l’attività di cui al Contratto medesimo non comporta, in ogni caso, obbligazioni di risultato e alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
2. In particolare, il Cliente ha preso atto ed è consapevole del fatto che per gli investimenti concernenti contratti a termine, anche uniformi, su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse, valute e merci, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e merci, ovvero altri tipi di operazioni a queste assimilabili e comunque aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lettere d, e), f), g), h),
i) e j) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
! il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
! l’investimento effettuato su tali contratti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili;
! l’Intermediario può dover versare, per conto dello stesso Cliente, i margini di garanzia previsti per l’operazione disposta, e, nel caso in cui il funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementari.
3. Il Cliente è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato gli investimenti in tali valori possono, tra l’altro, comportare:
! il rischio di non essere facilmente liquidabili;
! la carenza di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
! l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili.
Articolo 32. Caratteristiche convenzionali degli ordini del Cliente
In relazione agli ordini il Cliente riconosce ed autorizza espressamente quanto segue:
! se non è stato indicato alcun limite di prezzo, l’ordine verrà evaso “al meglio”;
! se non è stata indicata nessuna data o ora di scadenza, l’Intermediario considererà valido l’ordine solo per la giornata in cui è impartito;
! se i titoli che intende vendere non risultano depositati o se l’ordine non è stato adeguatamente ricevuto dall’Intermediario, l’Intermediario potrà rifiutarsi di effettuare la vendita;
! qualora un’operazione generi delle spezzature, l’Intermediario ricalcolerà l’importo dell’operazione in modo da avere un numero di azioni intero;
! l’Intermediario non sarà obbligato ad accettare istruzioni di “arrestare le perdite” e non sarà responsabile per gli ordini che non avrà potuto evadere per ragioni di mercato;
! quando il Cliente comunicherà un ordine con un limite di prezzo minimo o massimo per le azioni negoziate su un mercato regolamentato, salvo diverse istruzioni, l’Intermediario riterrà, se l’ordine non dovesse essere eseguito immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, di non aver l’obbligo di renderlo pubblico di modo che sia accessibile anche ad altri partecipanti del mercato.
Sezione III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO I SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Articolo 33. Operatività in derivati
1. Le disposizioni specifiche che regolano i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti su strumenti finanziari derivati di cui alla presente Sezione III (c.d. Operatività di derivati) vanno ad integrare le disposizioni specifiche che regolano i servizi di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti della Sezione II.
2. L’operatività in derivati ha ad oggetto gli strumenti specificamente indicati nel Modulo Condizioni Economiche - Commissioni.
3. Il Cliente prende atto che tutte le operazioni disposte su derivati si considerano concluse per finalità diverse da quelle di copertura.
4. Il Cliente è informato che le operazioni in strumenti finanziari derivati comportano sempre per il Cliente l’assunzione di rischi di posizione elevati e di perdite non previamente quantificabili. Per tale ragione, l’Intermediario invita il Cliente a leggere con attenzione tutto quanto di seguito riportato.
Articolo 34. Rischi e responsabilità
1. Il Cliente è informato e consapevole del fatto che (i) le operazioni che egli vorrà disporre ai sensi della presente Sezione III relativa all’Operatività in derivati ed in esecuzione del Contratto hanno comunque natura aleatoria e speculativa, nonché del fatto che (ii) in forza delle presenti disposizioni vengono conferiti all’Intermediario specifici diritti e garanzie ai sensi dei quali l’Intermediario medesimo può disporre dei depositi in danaro e dei titoli del Cliente per un controvalore almeno pari agli impegni assunti dallo stesso Cliente in ciascuna operazione.
2. Il Cliente riconosce che l’Operatività in derivati non comporta alcuna garanzia per lo stesso Cliente di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e comunque che:
! il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati è soggetto a notevoli variazioni;
! l’investimento effettuato su strumenti finanziari derivati comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili;
! l’Intermediario può dover versare, per conto dello stesso Cliente, i margini di garanzia con le modalità e nei termini previsti dalle presenti disposizioni per l’operazione disposta, e, nel caso in cui il funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementari.
3. Il Cliente è informato e pienamente consapevole che gli strumenti finanziari derivati non negoziati in mercati regolamentati possono, tra l’altro, comportare:
! il rischio di non essere facilmente liquidabili;
! la carenza di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
! l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e, comunque, non quantificabili.
4. Il funzionamento dei mercati di riferimento delle operazioni che il Cliente andrà a disporre può rendere improcrastinabile il versamento di margini di garanzia la cui disciplina è contenuta nei successivi articoli, pena la chiusura delle operazioni in corso.
5. Allo stesso modo, il funzionamento dei mercati di riferimento delle operazioni che il Cliente andrà a disporre potrà richiedere il pronto impiego di mezzi e strumenti finanziari liquidi, per la cui disponibilità il Cliente potrebbe trovarsi a debito e a garanzia verso l’Intermediario.
6. Il Cliente è informato che l'operatività in derivati presuppone una conoscenza ed esperienza approfondita dei mercati, degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni.
7. Il Cliente dichiara all’Intermediario di disporre di adeguati mezzi finanziari ed essere in grado di far fronte in ogni momento a tutti i rischi inerenti l’esecuzione del Contratto, rischi che non sono preventivamente quantificabili. A tale proposito, il Cliente accetta che, a garanzia dei crediti dell’Intermediario, quest’ultimo possa disporre dei depositi in danaro e/o dei titoli del Cliente, anche se non individuati alla data del Contratto e/o delle singole conferme.
8. Nessuna limitazione alle perdite sarà opponibile all’Intermediario che si limiterà a comunicare al Cliente la ”soglia delle perdite” indicata in Contratto.
9. L’Intermediario è autorizzato dal Cliente a servirsi, per l’esecuzione di ordini concernenti le operazioni, di altri intermediari e/o soggetti professionali autorizzati, in base alla locale disciplina legislativa applicabile al relativo mercato, ad operare sul mercato nel quale l’ordine deve essere eseguito.
10. L’Intermediario non risponde per la mancata esecuzione di istruzioni dovuta: (i) ad inadempimento del Cliente agli obblighi di cui al Contratto; (ii) a cause dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento del mercato su cui l’ordine deve essere eseguito; (iii) all’operato di altri intermediari; (iv) ai sistemi di comunicazione a distanza; (v) al proprio rifiuto di adempiere, e ciò anche quando il relativo ordine venga reiterato dal Cliente; (vi) al mancato rilascio delle disponibilità liquide o delle garanzie richieste dall’Intermediario.
11. L ’Intermediario non risponde altresì per ritardo nell’esecuzione di ordini dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi sistema di
comunicazione. In tali evenienze l’Intermediario avviserà il Cliente entro 24 ore e, salvo revoca dell’ordine comunicata dal Cliente medesimo con le stesse modalità adottate per il conferimento dell’ordine stesso entro le successive 24 ore, procederà all’esecuzione, alle medesime condizioni previste nel suddetto ordine, entro il primo giorno lavorativo nel quale sia ripristinata la normale operatività.
12. In particolare il Cliente è consapevole del fatto che, tenuto conto dei rischi connessi all’operatività in derivati (come sopra rappresentati):
i. l’Intermediario potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata in strumenti finanziari derivati, le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri e sulle relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate nei rapporti con il Cliente;
ii. l’Intermediario non sarà responsabile per nessuna omissione o ritardo nell’esecuzione di una disposizione che siano causati da circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo: i guasti o i ritardi della rete telefonica, i guasti o i ritardi delle reti telematiche (ad es. Internet), gli attacchi dei pirati informatici, gli atti di terrorismo, la mancanza di energia elettrica, l’intervento delle società di gestione di sedi di negoziazione, gli ordini delle Autorità, i guasti, i ritardi o gli errori di qualunque apparecchiatura elettronica, mezzo di telecomunicazione, sistema multilaterale di negoziazione, mercato regolamentato, controparte o altro intermediario.
13. In ogni caso il Cliente prende atto ed accetta che l’Intermediario possa non eseguire l’ordine conferito dal Cliente dandone comunicazione al Cliente.
Articolo 35. Margini di garanzia e chiusura delle posizioni
1. L’esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari derivati può essere subordinata alla costituzione di un deposito vincolato nei limiti richiesti dall’Intermediario ovvero disposti dalle norme regolamentari tempo per tempo vigenti.
2. Per gli ordini di compravendita aventi ad oggetto strumenti derivati (inclusi Warrant e Covered Warrant), il Cliente, contestualmente al conferimento dell’ordine, si impegna a versare all’Intermediario, a prima richiesta di quest’ultimo, i margini di garanzia previsti per le operazioni disposte. Il Cliente si impegna, altresì, a versare gli eventuali margini di variazione previsti in relazione alle operazioni disposte.
3. A tale fine il Cliente autorizza l’Intermediario ad addebitare i conti del Cliente connessi e strumentali all’esecuzione dei Servizi Amministrati (di seguito indicati come i “Conti”).
4. In ogni caso il Cliente dovrà rendere disponibile sui Conti, contestualmente al singolo ordine impartito, l’importo richiesto dall’Intermediario, denominato “margine iniziale”.
5. L'importo, richiesto a discrezione dall’Intermediario come versamento iniziale, potrà eccedere quello richiesto dai regolamenti dei mercati in cui gli strumenti finanziari interessati vengono trattati.
Il Cliente sarà tenuto a rendere disponibile sui Conti gli ulteriori importi che, nell’esecuzione delle operazioni dallo stesso disposte, l’Intermediario vorrà successivamente richiedere e/o utilizzare a titolo di margine di variazione.
6. Su richiesta dell’Intermediario il margine iniziale può aumentare in termini percentuali in particolari condizioni di mercato e il Cliente sarà obbligato a rendere disponibili i relativi importi.
7. In particolare, l’Intermediario potrà richiedere al Cliente di effettuare integrazioni del margine iniziale in funzione dell’andamento del mercato. Il margine iniziale verrà restituito al momento della chiusura dell’operazione in relazione alla quale lo stesso margine era stato versato.
8. I margini saranno restituiti al netto di ogni e qualsiasi variazione ed utilizzo che possa verificarsi durante l’esistenza dell’operazione specifica, ed al netto di eventuali spese e/o commissioni, anche di terzi, per l’esecuzione dell’operazione medesima, con valuta di accredito il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’operazione.
9. L’Intermediario ha facoltà di liquidare immediatamente ed in ogni momento le posizioni aperte, dandone immediata comunicazione al Cliente, qualora il margine iniziale e/o il margine di variazione non trovino capienza nelle disponibilità di cui al Conto, ed il Cliente non provveda ai versamenti integrativi necessari entro la fine della giornata, ovvero nel minor termine richiesto dall’Intermediario in ragione dell'andamento di mercato. A tale fine l’Intermediario è autorizzato ad utilizzare, a copertura delle eventuali perdite, le somme e/o gli strumenti finanziari depositati dallo stesso per la prestazione di servizi di investimento e/o accessori per conto del Cliente, salvo ogni ulteriore diritto dell’Intermediario nei confronti di quest'ultimo. Resta inteso che, a maggior garanzia dell’Intermediario in caso di mancato versamento dei margini, il Cliente autorizza sin d’ora Banor a
procedere alla compensazione di ogni saldo disponibile su qualsiasi conto che il medesimo Cliente intrattenga con l’Intermediario; allo stesso fine di garanzia, i titoli eventualmente rivenienti dalle operazioni, potranno essere ritenuti in garanzia dall’Intermediario.
10. L’Intermediario si riserva, inoltre, il diritto di sospendere o chiudere (anche in giornata), sempre senza preavviso, le operazioni in corso qualora il Cliente non effettui nei termini richiesti l’operazione di copertura della posizione (acquisto), al ricorrere di una giusta causa, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il venir meno delle garanzie patrimoniali che il Cliente deve sempre essere in grado di fornire all’Intermediario. In ogni caso l’Intermediario potrà non eseguire un ordine qualora le somme accantonate per margini di garanzia non siano ritenute sufficienti, fermo restando il diritto dello stesso di rifiutare comunque l’esecuzione delle operazioni disposte dal Cliente.
11. In tutte le operazioni su strumenti finanziari derivati, l’Intermediario si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento, anche in giornata e con operazioni a totale discrezione della stessa, la posizione del Cliente, e ciò anche senza preavviso purché in presenza di particolari e giustificabili esigenze di tutela patrimoniale, ovvero in ragione del funzionamento dei mercati e/o dei relativi sistemi di garanzia.
12. È facoltà dell‘Intermediario accettare, a titolo di margine iniziale, ovvero di margine di variazione, la consegna di strumenti finanziari. Tali strumenti finanziari (inclusi i premi incassati) resteranno indisponibili per il Cliente per tutta la durata dell’operazione, a garanzia della quale sono stati consegnati.
13. Allo stesso modo tutte le somme destinate al regolamento dei margini di garanzia, nonché tutte quelle versate sui Conti del Cliente saranno indisponibili per il Cliente per tutta la durata delle operazioni cui le stesse si riferiscono. Il Cliente, con riferimento alle somme da questi dovute all’Intermediario in funzione delle operazioni, o che comunque Banor sarà tenuta a versare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento per l’esecuzione delle operazioni stesse, autorizza espressamente l’Intermediario ad addebitare per il relativo controvalore i Conti, nonché gli ulteriori conti eventualmente attivati dall’Intermediario per conto dello stesso Cliente.
14. Qualora il Cliente non provveda, nei termini di cui ai precedenti commi, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, l’Intermediario non darà corso all’operazione ovvero procederà, in ogni caso, alla chiusura parziale/totale dell’operazione stessa utilizzando a copertura delle eventuali perdite le somme e/o gli strumenti finanziari dall’Intermediario stesso depositati per la prestazione dei servizi per conto del Cliente, salvo ogni ulteriore diritto dell’Intermediario verso il Cliente.
15. È tuttavia facoltà dell’Intermediario dare corso all’operazione disposta dal Cliente anche qualora le somme e/o gli strumenti finanziari dovuti dal Cliente a titolo di margini di garanzia per l’operazione medesima non siano ancora nella materiale disponibilità dell’Intermediario medesimo, purché l’Intermediario abbia potuto verificare l’esistenza delle suddette somme e/o strumenti finanziari ovvero, qualora il Cliente comunichi all’Intermediario che le somme e/o gli strumenti finanziari predetti verranno alla stessa accreditati da altro intermediario, purché l’Intermediario medesimo abbia potuto verificare, anche telefonicamente, l’accettazione nei propri confronti delle somme e/o degli strumenti finanziari da parte del suddetto intermediario.
Articolo 36. Garanzie e compensazione
1. Al verificarsi di eventi idonei ad incidere negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Cliente, o a porre in pericolo il recupero dei crediti vantati dall’Intermediario, e in ogni caso l’adempimento del presente Contratto ovvero dei contratti di cui all’operatività in derivati da parte del Cliente, l’Intermediario è autorizzato ad effettuare la compensazione di qualsiasi somma dovuta dall’Intermediario o dal Cliente in base al presente Contratto, alle singole conferme e/o alle operazioni di volta in volta poste in essere, rispettivamente con altre somme dovute dal Cliente o dall’Intermediario, anche se non liquide ed esigibili o derivanti da rapporti e titoli diversi, indipendentemente dalla valuta e dal luogo di pagamento delle rispettive obbligazioni. In ogni caso, l’Intermediario dovrà comunicare per iscritto al Cliente, l’avvenuta compensazione.
2. Ferma la previsione di cui al precedente comma, il Cliente e l’Intermediario concordano espressamente che se a ciascuna data – per qualsiasi ragione e titolo - sussistano obblighi di pagamento reciproci in relazione a qualsiasi operazione conclusa ai sensi del presente Contratto, a tale data ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento in capo ad una parte si intenderà automaticamente adempiuta mediante compensazione reciproca. Qualora, a seguito di siffatta compensazione, una parte continui ad essere debitrice nei confronti dell’altra, tale parte sarà tenuta ad adempiere immediatamente ai propri obblighi di pagamento.
Articolo 37. Omessa prestazione delle garanzie, chiusura d’ufficio delle operazioni in xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
0. In tutti i casi in cui il Cliente sia tenuto al versamento di margini e/o alla prestazione di adeguate garanzie, ai sensi del presente Contratto ovvero dei contratti di cui all’operatività in derivati, e non provveda a tale versamento e/o alla prestazione di idonea garanzia e/o, comunque, non sia provvisto di adeguati mezzi propri per adempiere alle proprie obbligazioni verso l’Intermediario, a seguito della relativa richiesta da parte dell’Intermediario in qualunque maniera eseguita, Xxxxx potrà risolvere il Contratto e/o comunque procedere alla liquidazione anticipata dell'operazione, impregiudicate le ulteriori facoltà e diritti previsti in Contratto.
2. E’ altresì facoltà dell’Intermediario risolvere tutti gli altri contratti e/o tutte le operazioni e/o tutte le altre posizioni in essere con il Cliente ai sensi del Contratto e, comunque, non dar corso alle operazioni disposte dal Cliente, anche avvalendosi dell’eccezione di inadempimento in relazione non solo alla singola operazione, ma a tutti i rapporti in corso di esecuzione, impregiudicate le ulteriori facoltà e diritti previsti in Contratto.
Articolo 38. Informazioni sulle perdite rilevanti
1. Il Cliente prende atto che le operazioni su derivati integrano operazioni con passività potenziali ai sensi della Normativa di riferimento.
2. Nel caso in cui il Cliente detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la SIM informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO IL
SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 39. Conferimenti iniziali e versamenti successivi
1. Il conferimento iniziale e i versamenti successivi saranno effettuati con le seguenti modalità:
− per le somme di danaro: (i) tramite assegno bancario o assegno circolare (in tal caso accompagnato da apposita distinta da cui si evinca la provenienza della disponibilità da un conto intestato al Cliente), in entrambi i casi non trasferibile, emesso dal o all’ordine del Cliente, intestato all’Intermediario; entro il giorno successivo alla loro ricezione, l’Intermediario deposita le somme presso una banca, in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario; (ii) tramite bonifico bancario su un apposito conto corrente intestato all’Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario stesso;
− per gli strumenti finanziari: mediante trasferimento all’Intermediario, esclusivamente tramite altro intermediario autorizzato.
2. L’Intermediario non accetta denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o in valuta estera. Qualsiasi consegna di titoli o valori mediante modalità differenti da quelle sopra indicate determina una responsabilità essenziale del Cliente per l’eventuale perdita o sottrazione dei propri beni.
3. L’Intermediario si riserva la facoltà di accettare un conferimento iniziale o un versamento successivo effettuato con modalità diverse da quelle sopra indicate.
4. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell’esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento versamenti successivi, con le medesime modalità previste per l’effettuazione del conferimento iniziale. È fatta comunque salva la facoltà di Banor di accettare modalità di versamento diverse da quelle indicate.
5. Banor non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di liquidità e di strumenti finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
6. Nel caso in cui il Cliente effettui i versamenti per il tramite di un consulente finanziario, si applicano le limitazioni previste dalla Normativa di riferimento e descritte nel Documento Informativo. In particolare, nel caso in cui il Cliente consegni al consulente finanziario denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito non conformi a quelli prescritti, l’Intermediario non risponde delle conseguenze derivanti da disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
Articolo 40. Deposito e subdeposito di strumenti finanziari e somme di denaro
1. Nello svolgimento del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari l’Intermediario è tenuto ed è espressamente autorizzato dal Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto:
! a depositare presso di sé con facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente, presso altri depositari abilitati e/o organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata;
! a depositare ogni importo liquido del Cliente presso banche autorizzate alla custodia, sia in Italia sia all’estero in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi.
2. I soggetti presso i quali sono depositate le disponibilità liquide e subdepositati gli strumenti finanziari del Cliente sono indicati nell’apposito Allegato “Depositari e subdepositari” con la specificazione della loro nazionalità. L’eventuale modifica dei soggetti depositari e sub-depositari è resa nota al Cliente per iscritto con apposita comunicazione oppure nell’ambito del rendiconto periodico a scelta discrezionale dell’Intermediario.
3. L’Intermediario è autorizzato dal Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, a ricorrere al deposito ed al sub deposito della liquidità e degli strumenti finanziari del Cliente in un “Conto Omnibus”.
4. Presso i subdepositari gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente potranno essere immessi in un “Conto Omnibus” intestato a Banor, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli strumenti finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli strumenti finanziari di altri clienti, fermo restando che Banor sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il gli strumenti finanziari di pertinenza del singolo Cliente, tenendo evidenza contabile degli strumenti finanziari del Cliente in conti individuali intestati allo stesso.
5. Le somme di denaro consegnate all’Intermediario per l’esecuzione delle operazioni di cui al Contratto sono depositate, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso la banca depositaria, i cui estremi sono indicati nell’apposito Allegato.
6. Il denaro viene depositato presso la banca in un apposito conto liquidità intestato all’Intermediario, ma distinto da quelli riguardanti valori di proprietà dello stesso, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. In caso di default della banca depositaria, è incondizionatamente esclusa la possibilità per il Cliente di rivalersi nei confronti della SIM.
7. Xxxxx provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza complessiva degli strumenti finanziari e del denaro con le risultanze degli estratti conto emessi dai depositari e dai subdepositari.
8. In relazione a quanto sopra l’Intermediario avrà cura di selezionare i terzi depositari e sub-depositari sulla base delle loro competenze e reputazione di mercato, tenendo nella dovuta considerazione le disposizioni di carattere legislativo, regolamentare ovvero le prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.
9. In relazione alle disponibilità liquide giacenti presso il depositario, l’Intermediario non corrisponderà al Cliente interessi sulle somme liquide connesse all’espletamento degli incarichi, ancorché percepite dal terzo depositario.
10. Gli strumenti finanziari del Cliente a qualunque titolo detenuti dall’Intermediario, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, devono risultare da apposite evidenze contabili.
11. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile del titolo a nome del Cliente presso l’Intermediario prende luogo alla consegna del titolo medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativi agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla Normativa di Riferimento, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
12. Le eventuali consegne di strumenti finanziari cartacei e certificati rappresentativi saranno effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione del Cliente, che dovrà essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, l’Intermediario si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione e la copertura assicurativa che più riterrà adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.
13. L’Intermediario, nell’esecuzione dell’incarico, è autorizzato ai sensi dell’art. 1717, comma 2, del Codice Civile a sostituire a sé altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitato. Fuori da quest’ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal Cliente, l’Intermediario risponde dell’operato del suo sostituto, a termine degli articoli 1228 e 2049 del Codice Civile.
14. Per i titoli esteri l’Intermediario è autorizzato a farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni, da un proprio corrispondente estero, depositando a tal fine presso lo stesso i titoli e, senza limitazione di quanto precede, accettando anche per conto del Cliente le relative Condizioni Generali.
Articolo 41. Custodia e amministrazione degli strumenti finanziari
1. L’Intermediario in esecuzione dell’incarico conferito custodisce e amministra gli strumenti finanziari del Cliente e, in generale, provvede alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari del Cliente. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossione per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole.
2. In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi di capitale sociale, l’Intermediario chiede in tempo utile istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto, ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti. In difetto di tempestive istruzioni, l’Intermediario cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente, ove previsto in base alla Normativa di Riferimento.
3. L’Intermediario non è organizzato per fornire al Cliente un servizio per rappresentarlo in sedi assembleari per l’esercizio dei diritti sociali inerenti gli strumenti finanziari di proprietà del medesimo Cliente ed in custodia presso lo stesso Intermediario.
4. Nell’ambito del Servizio, l’Intermediario è comunque esonerato dall’obbligo di informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli in custodia. Salvo specifica richiesta scritta del Cliente, l’Intermediario è altresì esonerato dal depositare i titoli o inviare la comunicazione per la partecipazione alle relative assemblee.
5. Salvo il caso in cui l’Intermediario sia delegato dal Cliente per la partecipazione all’assemblea, l’Intermediario è altresì esonerato dal depositare i titoli per la partecipazione stessa.
6. Il Cliente è tenuto ad osservare in proprio le disposizioni di legge riguardanti le comunicazioni di superamento delle soglie di partecipazione rilevanti in emittenti i cu titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. L’Intermediario non può conoscere l’esistenza di pacchetti azionari di titolarità del Cliente in misura superiore a quanto risulta in custodia presso lo stesso Intermediario. In ogni caso, salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, l’Intermediario assumerà che le operazioni del Cliente siano motivate da finalità di mero investimento senza alcun obiettivo di assumere partecipazioni rilevanti ovvero di esercitare una qualsiasi influenza sulle assemblee degli emittenti i cui titoli siano oggetto dei Servizi Amministrati.
7. L’Intermediario è autorizzato ad utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente dalla stessa detenuti, compresi quelli dematerializzati, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli e riporto che saranno stipulati con il Cliente. I contratti dovranno specificare, tra le altre cose, le caratteristiche delle operazioni, le garanzie fornite dall’Intermediario, la responsabilità delle parti coinvolte nell’operazione e la relativa remunerazione. L’Intermediario, inoltre, potrà utilizzare i prodotti e gli strumenti finanziari del Cliente nei confronti delle relative Casse di Compensazione, per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Cliente. Le responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia.
8. Resta salvo il divieto della SIM di concludere con il Cliente contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente.
Articolo 42. Parziale o totale ritiro dei beni in custodia e amministrazione
1. Su richiesta del Cliente, l’Intermediario provvederà alla restituzione parziale o totale delle liquidità e degli strumenti finanziari, salva la facoltà di Banor di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo presente o futuro che il Cliente potrà avere nei confronti della stessa Banor.
2. L’Intermediario provvederà a mettere a disposizione del Cliente, previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati da Banor in connessione ai servizi dalla stessa forniti, spese ed oneri sostenuti, il denaro e gli strumenti finanziari depositati e/o detenuti per conto del Cliente sul conto titoli e conto corrente da questi indicato. Il trasferimento o il ritiro delle liquidità o degli strumenti finanziari non comporta l’addebito di alcuna penalità per il Cliente.
3. A tale proposito si informa il Cliente che, salvo indicazione contraria, un ordine di rimborso totale dei beni del Cliente verrà inteso quale recesso dello stesso Cliente dal Contratto.
4. La richiesta di prelievo deve essere redatta per iscritto e controfirmata dal Cliente e trasmessa all’Intermediario. La richiesta di prelevamento sarà da ritenersi pienamente efficace dal momento della sua ricezione da parte dell’Intermediario.
5. In linea di principio l’Intermediario non accetta le richieste di prelievo parziale del Cliente in altra forma o con altro mezzo. Tuttavia, il Cliente potrà richiedere all’Intermediario prelievi parziali di liquidità e titoli tramite telefono, telefax e posta elettronica. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 28 l’utilizzo del telefono, del telefax e/o della posta elettronica verrà regolato da apposito Accordo.
6. L’Intermediario provvederà dunque a liquidare e mettere a disposizione del Cliente, conformemente alle istruzioni ricevute e nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli eventuali subdepositari, la liquidità, gli strumenti finanziari richiesti o i loro documenti sostitutivi.
7. La consegna degli strumenti finanziari e/o della liquidità sarà effettuata mediante trasmissione degli stessi a spese e rischio del Cliente sul conto deposito titoli e/o conto corrente da questi indicato.
8. Resta salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso alla data della richiesta e il compimento degli atti necessari alla conservazione dei beni del Cliente. Qualora gli strumenti finanziari del Cliente fossero sub-depositati presso terzi, l’obbligo di Banor, si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
9. L’invio di titoli o assegni al Cliente sarà effettuato da Banor in stretta conformità con le previsioni della normativa vigente, dovrà essere richiesto dallo stesso Cliente e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio. In ogni caso Banor si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta del Cliente.
10. Ove le istruzioni del Cliente fossero di compensare in tutto o in parte i titoli depositati per suo conto ad altro intermediario, ciò avverrà nel limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
11. Si avvisa, a tal fine, il Cliente che la liquidazione di prodotti e/o strumenti di ingente entità, o una liquidazione di determinati strumenti finanziari effettuata da più parti contemporaneamente, potrebbe influire negativamente sul prezzo che potrebbe ottenere nella vendita dei titoli o altri beni, soprattutto se la liquidità del mercato in questione fosse limitata.
12. Data la loro natura, alcuni tipi di prodotti/strumenti (come ad esempio i fondi di investimento che consentono la liquidazione solo in alcuni periodi) sono cedibili solamente in alcuni periodi ed in tal caso la loro liquidazione dovrà essere rinviata fino al momento in cui non potranno essere venduti o ceduti.
13. Il Cliente è informato del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultino obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri subdepositari all’estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal Cliente.
14. La richiesta di restituzione o trasferimento totale dei valori del Cliente non comporta alcuna penalità per lo stesso Cliente, il quale è tenuto a rimborsare a Banor esclusivamente le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.
Articolo 43. Estratti e comunicazioni relative al deposito titoli
1. L’Intermediario invierà al Cliente, con cadenza trimestrale, un rendiconto relativo alle disponibilità liquide e agli strumenti finanziari del Cliente, su supporto durevole. In particolare il rendiconto indicherà le informazioni previste dalla Normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall’Intermediario per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, tali informazioni possono essere basate sulla data di negoziazione e/o sulla data di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
2. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale rendiconto, senza che sia pervenuto all’Intermediario per iscritto reclamo specifico, la posizione si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata dal Cliente.
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DI PORTAFOGLI
Articolo 1. Premesse ed Allegati
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto come di seguito definito e delle pattuizioni nello stesso contenute.
Articolo 2. Definizioni
Oltre a quanto già previsto nel Contratto, il Cliente e Banor SIM S.p.A. intendono attribuire alle seguenti definizioni i significati corrispondenti:
! con l’espressione “Banor” o “SIM” o “Intermediario” si intende Banor SIM S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 00;
! con l’espressione “Cliente” si intende in forma riassuntiva l’intestatario e/o i cointestatari del contratto;
! con l’espressione “Modulo di Richiesta del servizio di gestione di portafogli” o “Proposta contrattuale” si intende il modulo di richiesta del servizio di gestione di portafogli recante l’attestazione del Cliente di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni Generali e gli Allegati, tra cui il Documento Informativo sui servizi d’investimento;
! con l’espressione “Contratto” si intende il presente contratto avente ad oggetto il servizio di gestione di portafogli di investimento, composto dal Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A., dalla Proposta contrattuale, dalle Condizioni Generali e dagli Allegati, tra cui il Documento Informativo sui servizi d’investimento;
! con l’espressione “Allegati” si intende il Documento Informativo sui servizi d’investimento, la descrizione delle Linee di gestione offerte, le Condizioni Economiche, l’Elenco dei Depositari e sub depositari, l’Accordo per l’uso di tecniche di comunicazione a distanza (eventuale) e il Modulo di procura (eventuale);
! con l’espressione “Servizio” si intende il servizio di gestione del portafoglio del Cliente prestato da Banor;
! con l’espressione “Patrimonio” o “Portafoglio” si intende la liquidità e gli strumenti finanziari di pertinenza e di proprietà del Cliente oggetto del Servizio;
! con l’espressione “Condizioni Generali” si intendono le disposizioni generali per lo svolgimento del Servizio, di cui alla Parte II, riportate nel presente documento;
! con l'espressione “Documento Informativo sui servizi d’investimento” o “Documento Informativo” si intende il documento informativo predisposto ai sensi della Normativa di riferimento e consegnato al Cliente, in tempo utile, prima della sottoscrizione del presente Contratto, a titolo di informativa precontrattuale;
! con l’espressione “Modulo apertura dei rapporti con Banor SIM S.p.A” si intende il modulo contenente i dati anagrafici, l’adeguata verifica e la valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la classificazione della clientela, la scheda informativa sul cliente ai fini della valutazione di appropriatezza e adeguatezza, la disciplina sull’identificazione degli azionisti e sulla sollecitazione di deleghe di voto, l’autocertificazione fiscale e la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, che forma parte integrante e sostanziale del Contratto;
! con l’espressione “Questionario Mifid” si intende il questionario sottoposto al Cliente relativo alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e ai sui suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, con il quale Xxxxx, utilizzando un apposito algoritmo di calcolo, determina il Profilo di rischio finanziario del Cliente;
! con l'espressione “Scheda informativa sul cliente ai fini della valutazione di appropriatezza e adeguatezza” o “Scheda informativa sull’adeguatezza” si intende, ai fini della valutazione di adeguatezza, il modulo con il quale il Cliente è informato del Profilo di rischio finanziario assegnatogli da Banor sulla base delle risposte fornite nel Questionario Mifid, e che contiene le avvertenze sul mancato rilascio delle informazioni richieste;
! con l’espressione “Linea di gestione” o “Linee di gestione” si intendono una o più linee di gestione riportate nel relativo Allegato;
! con l’espressione “Conto titoli” si intende il conto di custodia ed amministrazione connesso e strumentale all’esecuzione del Contratto avente ad oggetto gli strumenti finanziari su cui viene prestato il Servizio;
! con l’espressione “Conto liquidità” si intende il conto corrente connesso e strumentale all’esecuzione del Contratto avente ad oggetto la liquidità su cui viene prestato il Servizio;
! con l’espressione “Patrimonio” o “Portafoglio” si intende la liquidità e gli strumenti finanziari di pertinenza e di proprietà del Cliente oggetto del Servizio;
! con l’espressione “Accordo” si intende l’accordo sull’utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica che, se sottoscritto dal Cliente, forma parte integrante del presente Contratto;
! con l’espressione “Parti/e” si intende Banor SIM S.p.A. e/o il Cliente.
! con l’espressione “Normativa di riferimento” si intende la normativa sia di carattere primario che di carattere secondario che disciplina lo svolgimento dei servizi di investimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Direttiva 2014/65/UE (cd. Mifid
II) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 (Mifir) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, i Regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, , il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche), la normativa in tema di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la normativa in
tema di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni, nonché tutti i provvedimenti di attuazione, ivi compresi i provvedimenti degli Organi di Vigilanza;
! con l’espressione “Consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta a cui si applicano le disposizioni del Codice al Consumo.
Articolo 3. Rappresentanza
Nello svolgimento del Servizio l’Intermediario è espressamente autorizzato dal Cliente ad agire, a propria discrezione, in nome proprio e per conto dello stesso Cliente.
Articolo 4. Sottoscrizione ed efficacia del Contratto
1. Il Cliente prende atto che il presente Xxxxxxxxx si intende concluso alla data indicata nella Proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente stesso, mediante il rilascio al Cliente di una copia debitamente sottoscritta dal/i soggetto/i abilitato/i a rappresentare Banor. Qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte di Banor, il Contratto si intenderà concluso con il ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione di Banor. In tal caso, l’accettazione di Banor dovrà essere comunicata al Cliente mediante raccomandata a/r o consegnata a mano. Una copia del presente Xxxxxxxxx verrà comunque consegnata al Cliente al momento della sua sottoscrizione. Banor SIM S.p.A potrà, anche prima dell’accettazione, concludere il Contratto iniziando l’esecuzione del presente incarico di gestione di portafogli una volta che Banor avrà ricevuto con buona valuta la liquidità e/o gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente.
2. Il Cliente prende atto che l’efficacia del Contratto, se concluso fuori sede, è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo mediante lettera raccomandata a/r indirizzata a Banor SIM S.p.A, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxx x. 00 oppure al suo consulente finanziario o al soggetto incaricato del collocamento. L’eventuale recesso così comunicato non comporta a carico del cliente corrispettivi, spese, penalità ed oneri di alcun genere ed obbliga Banor alla restituzione del patrimonio affidato in gestione. In caso di mancata accettazione della Proposta contrattuale da parte di Banor ovvero di recesso nei 7 (sette) giorni da parte del Cliente, le somme liquide e gli strumenti finanziari affidati dal Cliente saranno tempestivamente restituiti allo stesso da Banor presso la propria sede o altrimenti secondo le disposizioni impartite dallo stesso Cliente entro i tempi tecnici necessari.
3. In ogni caso Banor si riserva di respingere la Proposta contrattuale ed i relativi Allegati, non debitamente compilati od incompleti, o recanti abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti, ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore. In caso di mancata accettazione della proposta contrattuale da parte di Banor SIM S.p.A., le somme liquide e gli strumenti finanziari affidati dal Cliente saranno tempestivamente restituiti allo stesso, fatti salvi gli eventuali tempi tecnici di smobilizzo delle attività finanziarie.
Articolo 5. Classificazione del Cliente
1. Banor ha comunicato al Cliente la classificazione assegnatagli ai sensi della Normativa di riferimento come cliente al dettaglio o cliente professionale.
2. È onere del Cliente informare Banor di eventuali cambiamenti che possono incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto di Banor di modificare la classificazione iniziale qualora il Cliente non rispetti più i requisiti prescritti per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnatagli.
3. Banor informa il Cliente che ha il diritto di richiedere per iscritto tramite posta elettronica o lettera raccomandata a/r una diversa classificazione e lo avverte delle conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Qualora il Cliente formuli espressa richiesta di essere classificato come cliente professionale, il Cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. Banor ne valuta le caratteristiche e l’idoneità e comunica al Cliente l’accettazione o meno della richiesta. Qualora il Cliente formuli espressa richiesta di essere classificato come cliente al dettaglio, Banor ne valuta la richiesta e ne comunica al Cliente l’accettazione o meno.
4. Qualora il Cliente classificato come "cliente al dettaglio" o come "cliente professionale" richieda di essere considerato, rispettivamente, quale "cliente professionale" o quale "cliente al dettaglio", Banor si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato il Servizio e di recedere dal presente Contratto.
Articolo 6. Valutazione di adeguatezza
1. Prima di dare esecuzione al presente Contratto, Banor valuta che il Servizio richiesto sia adeguato sulla base delle informazioni fornite dal Cliente nel “Questionario Mifid”.
2. Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del Servizio prestato e nell’ottica di agire secondo il miglior interesse del Cliente, Banor valuta che le specifiche operazioni realizzate nell’ambito del Servizio soddisfino i seguenti criteri:
a) siano adeguate rispetto agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) siano di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) siano di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla gestione del suo Patrimonio.
3. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza il Cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, a Banor, mediante la compilazione del ”Questionario Mifid”, informazioni accurate, veritiere e corrette e comunica ogni ulteriore e successiva informazione che possa incidere sul profilo di rischio attribuitogli in funzione della stessa.
4. Il Cliente è consapevole e informato che, qualora scelga di non fornire le informazioni necessarie o qualora tali informazioni siano insufficienti, l’Intermediario non può determinare se il servizio o lo strumento finanziario sia per lui adeguato e dunque deve astenersi dal prestare il Servizio richiesto.
5. Quando il Cliente comunica a Banor variazioni delle informazioni precedentemente fornite, Banor stessa valuta l’incidenza delle variazioni comunicate sul profilo del Cliente e procede, se del caso, alla determinazione di un nuovo profilo, nonché eventualmente ad una nuova valutazione di adeguatezza.
6. Ove la gestione di portafogli prestata risulti, alla luce della nuova valutazione di adeguatezza effettuata, non più adeguata al Cliente, Banor comunica al Cliente medesimo tale circostanza e lo invita a fornire tempestivamente apposite istruzioni, avvertendolo che, in mancanza di istruzioni entro un congruo termine, Banor dovrà rinunciare al mandato ai sensi dell’articolo 1727 del Codice Civile.
7. Nel caso in cui il Servizio sia prestato nei confronti di un Cliente qualificato come cliente professionale, Banor può presumere, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale Cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, che egli abbia un livello necessario di esperienza e conoscenza ai fini della valutazione di cui al precedente comma 2 lettera c).
8. In caso di rapporto con più intestatari Banor farà sottoscrivere a ciascuno di essi un esemplare del “Questionario Mifid” per acquisire le informazioni in merito alla loro esperienza e conoscenza, alla loro situazione finanziaria e ai loro obiettivi di investimento. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza gli intestatari sono informati e consapevoli che Banor prenderà in considerazione il profilo di rischio dell’intestatario avente il profilo meno rischioso. Ne consegue che le scelte di investimento effettuate nell’ambito del rapporto di gestione cointestato saranno coerenti con tale profilo meno rischioso, e potrebbero pertanto non corrispondere al profilo di rischio più aggressivo di altri cointestatari.
9. In caso di rapporti delegati e fiduciari, Banor effettua la valutazione di adeguatezza con riguardo al soggetto delegante o al fiduciante.
10. Nel caso di rapporto intestato a persona giuridica o quando il Cliente persona fisica è legalmente rappresentato da un'altra persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, minorenne, etc.), la valutazione su situazione finanziaria ed obiettivi di investimento verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona giuridica Cliente o, in relazione alla persona fisica, al Cliente sottostante, mentre la valutazione di conoscenza ed esperienza verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona fisica autorizzata a rappresentare il Cliente e ad impartire ordini o istruzioni nell’ambito del contratto di gestione.
Articolo 7. Patrimonio in gestione e regime del patrimonio in gestione
1. Il Patrimonio è costituito sia dagli strumenti finanziari e dalla liquidità conferiti inizialmente e nel perdurare dell’incarico, sia da quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, in ogni caso dedotti i prelievi e/o le riduzioni a qualunque titolo avvenuti.
2. Le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari facenti parte del Patrimonio costituiscono bene distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio dell’Intermediario e da quello degli altri clienti.
3. Sul Patrimonio del Cliente non sono ammesse azioni dei creditori di Banor o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del Patrimoni di proprietà di questi ultimi.
4. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legali e
giudiziali e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti di Banor o del depositario.
Articolo 8. Conferimenti iniziali e versamenti successivi
1. L’entità minima del conferimento iniziale di strumenti finanziari e/o di liquidità, laddove prevista, varia per ogni diversa Linea di gestione ed é indicata nella descrizione di ciascuna di esse.
2. È fatta comunque salva la facoltà di Banor di accettare conferimenti per importi inferiori a quelli eventualmente stabiliti. A tal proposito il Cliente prende atto che l’eventuale deroga ai conferimenti minimi indicati dalla Linea di gestione prescelta, laddove previsti, potrebbe rendere meno efficiente il relativo Portafoglio, con conseguenti minori potenzialità di performance.
3. Il conferimento iniziale e i versamenti successivi saranno effettuati con le seguenti modalità:
a) per le somme di danaro: (i) tramite assegno bancario o assegno circolare, (in tal caso accompagnato da apposita distinta da cui si evinca la provenienza della disponibilità da un conto intestato al Cliente), in entrambi i casi non trasferibile, emesso dal o all’ordine del Cliente, intestato all’Intermediario; entro il giorno successivo alla loro ricezione, l’Intermediario deposita le somme presso una banca, in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario; (ii) tramite bonifico bancario su un apposito conto corrente intestato all’Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario stesso;
b) per gli strumenti finanziari: mediante trasferimento all’Intermediario, esclusivamente tramite altro intermediario autorizzato.
4. L’Intermediario non accetta denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o in valuta estera. Qualsiasi consegna di titoli o valori mediante modalità differenti determina una responsabilità essenziale del Cliente per l’eventuale perdita o sottrazione dei propri beni.
5. L’Intermediario si riserva la facoltà di accettare un conferimento iniziale o un versamento successivo effettuato con modalità diverse da quelle sopra indicate.
6. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell’esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento versamenti successivi, con le medesime modalità previste per l’effettuazione del conferimento iniziale. Tali versamenti dovranno essere fatti affluire sui conti accessori al Servizio di gestione e, in assenza di specifiche istruzioni del Cliente, saranno investiti secondo la Linea di Gestione prescelta dal Cliente. È fatta comunque salva la facoltà di Banor di accettare modalità di versamento diverse da quelle indicate.
7. Banor non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di liquidità e di strumenti finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
8. Nel caso in cui il Cliente effettui i versamenti per il tramite di un consulente finanziario, si applicano le limitazioni previste dalla Normativa di riferimento e descritte nel Documento Informativo. In particolare, nel caso in cui il Cliente consegni al consulente finanziario denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito non conformi a quelli prescritti, l’Intermediario non risponde delle conseguenze derivanti da disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
9. L'investimento del Patrimonio conferito dal Cliente nella Linea di gestione prescelta sarà effettuato da Banor nel tempo ritenuto opportuno e profittevole per il Cliente stesso, compatibilmente con le condizioni dei mercati e nei tempi tecnici necessari.
Articolo 9. Deposito e subdeposito di strumenti finanziari e somme di denaro
1. Nell’esecuzione del Contratto l’Intermediario è tenuto ed è espressamente autorizzato dal Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto:
! a depositarie gli strumenti finanziari in gestione presso di sé con facoltà di sub-depositarli presso altri depositari abilitati e/o organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata;
! a depositare ogni importo liquido facente parte del Patrimonio, presso banche autorizzate alla custodia, sia in Italia sia all’estero in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi.
2. I soggetti presso i quali sono depositate le disponibilità liquide e subdepositati gli strumenti finanziari del Cliente sono indicati nell’apposito Allegato “Depositari e subdepositari” con la specificazione della loro nazionalità. L’eventuale modifica dei soggetti depositari e sub-depositari è resa nota al Cliente per iscritto con apposita comunicazione oppure nell’ambito del rendiconto periodico a scelta discrezionale di Banor.
3. Banor è autorizzata dal Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, a ricorrere al deposito degli strumenti finanziari del Cliente in un “Conto Omnibus”. Presso i subdepositari gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente potranno essere immessi in un “Conto Omnibus” intestato a Banor, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che il Patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri clienti, fermo restando che Banor sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il Patrimonio di pertinenza del singolo Cliente, tenendo evidenza contabile degli strumenti finanziari del Cliente in conti individuali intestati allo stesso.
4. Le somme di denaro consegnate all’Intermediario per l’esecuzione delle operazioni di cui al Contratto sono depositate, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso la banca depositaria, i cui estremi sono indicati nell’apposito Allegato.
5. Il denaro viene depositato presso la banca in un apposito conto liquidità intestato all’Intermediario, ma distinto da quelli riguardanti valori di proprietà dello stesso, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. In caso di default della banca depositaria, è incondizionatamente esclusa la possibilità per il Cliente di rivalersi nei confronti della SIM.
6. Banor provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza complessiva degli strumenti finanziari e del denaro con le risultanze degli estratti conto emessi dai depositari e dai subdepositari.
7. In relazione a quanto sopra l’Intermediario avrà cura di selezionare i terzi depositari e sub-depositari sulla base delle loro competenze e reputazione di mercato, tenendo nella dovuta considerazione, le disposizioni di carattere legislativo, regolamentare ovvero le prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.
8. La giacenza di liquidità del Patrimonio depositata dall’Intermediario presso terzi (terzo depositario) verrà remunerata a favore del Cliente alle seguenti condizioni (“soglia di remunerazione della liquidità”): infruttifera se la giacenza media liquida del Patrimonio presso il terzo depositario (base anno solare) è inferiore o uguale al 4% della media del Patrimonio stesso (base annuo solare); fruttifera mediante retrocessione al Cliente degli interessi corrisposti dal terzo depositario relativamente alla parte di liquidità eccedente il predetto 4%, al netto di spese e commissioni, nonché al lordo della fiscalità. Gli interessi in oggetto sono calcolati annualmente sul singolo Cliente e accreditati, sulla sua posizione individuale, con competenza 31 dicembre dell’anno a cui si riferiscono.
9. L’Intermediario fornirà al Cliente, all’interno del rendiconto periodico un resoconto delle sue disponibilità liquide e dei suoi strumenti finanziari. In particolare il rendiconto indicherà i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall’Intermediario per conto del Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, tali informazioni possono essere basate sulla data di negoziazione e/o sulla data di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
10. La SIM è autorizzata a utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti o prodotti finanziari del Cliente dallo stesso detenuti, anche presso un sub-depositario, in conformità a quanto stabilito dalla Normativa di riferimento per i casi in cui tali strumenti finanziari siano registrati in un conto aperto a nome della SIM presso un depositario abilitato insieme agli strumenti finanziari di altri clienti della Banca (conto omnibus).
11. Resta salvo il divieto della SIM di concludere con il Cliente contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente.
Articolo 10. Esecuzione dell’incarico e oneri collegati
1. L’esecuzione del presente incarico avrà inizio non appena il Contratto stesso avrà acquistato efficacia, come indicato nel precedente articolo 4.
2. Banor, nell’esecuzione del suo incarico, é autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717, secondo comma, Codice Civile, a sostituire a sé, nei soli casi in cui ciò sia necessario in ragione delle caratteristiche tecniche dell’operatività dei mercati esteri, e per l’esecuzione di singoli atti di investimento, altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati esteri, nonché per il compimento degli atti relativi ai titoli subdepositati.
3. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto, inerente agli strumenti finanziari in gestione, può essere conferita dal Cliente a Banor con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalla Normativa di riferimento. In particolare, Banor esercita il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari affidati in gestione, previo conferimento di apposita delega e di istruzioni scritte specifiche da parte del Cliente secondo il modulo predisposto da Banor e che il Cliente potrà richiedere alla stessa, che dovranno pervenire non oltre il quinto giorno anteriore alla data fissata per l’assemblea. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di
voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire a Banor almeno il giorno precedente a quello dell’assemblea. Banor può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all’ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi Banor deve dare immediata comunicazione al Cliente, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione del voto; tuttavia il Cliente può specificare nelle istruzioni che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quello indicato.
4. Resta inteso che Banor, nell’ambito del Servizio, è esonerata dall’obbligo di informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli presenti nel Portafoglio. Salvo il caso in cui Banor sia delegata dal Cliente per la partecipazione all’assemblea, Banor stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa.
5. Laddove nell’esercizio del Servizio siano acquisite o integrate, in seguito agli investimenti successivi al versamento iniziale, partecipazioni in misura superiore a quella stabilita come rilevante dalla Normativa di riferimento in società od enti sottoposti alla trasparenza della composizione del capitale, Banor ne dà immediata comunicazione al Cliente affinché possano essere inviate ai competenti organi di controllo le comunicazioni prescritte. Alla medesima comunicazione Banor è tenuta nel caso di ogni successiva variazione rilevante in aumento o in diminuzione delle suddette partecipazioni.
6. Resta inteso che Banor non ha l’obbligo di verificare le partecipazioni già detenute dal Cliente che, aggiunte a quelle acquisite nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, potrebbero determinare obblighi di comunicazione od autorizzazione.
7. Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, il Cliente è tenuto ad osservare in proprio le disposizioni di legge riguardanti le comunicazioni di superamento delle soglie di partecipazione rilevanti in emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
8. L’Intermediario non può conoscere l’esistenza di pacchetti azionari di titolarità del Cliente in misura superiore a quanto risulta in custodia presso lo stesso Intermediario.
9. In ogni caso, salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, l’Intermediario assumerà che le operazioni del Cliente siano motivati da finalità di mero investimento senza alcun obiettivo di assumere partecipazioni rilevanti ovvero di esercitare una qualsiasi influenza sulle assemblee degli emittenti i cui titoli siano oggetto del Servizio.
Articolo 11. Modalità di gestione del Patrimonio
1. Xxxxx potrà iniziare a prestare l’attività oggetto del Servizio solo dopo che il Patrimonio sia pervenuto nella sua piena ed effettiva disponibilità, tenendo altresì conto della data di valuta con cui tale disponibilità è acquisita.
2. Nell’esecuzione del suo incarico Banor, coerentemente con le caratteristiche della Linea di gestione prescelta, individua le scelte di investimento e compie ogni tipo di operazione inerente alla gestione, con piena discrezionalità ed autonomia operativa, senza la necessità del preventivo assenso del Cliente, attenendosi, se del caso, alle specifiche istruzioni impartite dal Cliente.
3. Resta inteso che i limiti indicati nella Linea di gestione scelta dal Cliente potranno essere superati esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del Portafoglio o all’esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti nel Portafoglio stesso. In ogni caso in cui la leva finanziaria sia uguale a uno, Banor non può contrarre obbligazioni che impegnino il Cliente oltre l’entità del Patrimonio affidato in gestione.
4. Il presente Contratto non prevede particolari restrizioni alle operazioni che l’Intermediario può compiere nell’ambito dell’attività di gestione del Portafoglio del Cliente. In ogni caso, il Cliente potrà sempre prescrivere per iscritto limitazioni attinenti l’attività di gestione, nonché revocare, anche solo in parte, le autorizzazioni dedotte in Contratto.
5. Il Cliente autorizza sin d’ora l’Intermediario a mantenere, a proprio insindacabile giudizio, il portafoglio in danaro nella percentuale che lo stesso Intermediario riterrà appropriata in ragione dell’andamento dei mercati e delle valute.
6. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza espressamente Banor ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente. Banor, inoltre, potrà utilizzare i prodotti e gli strumenti finanziari del Cliente nei confronti delle relative Casse di Compensazione, per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Cliente. Le responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia.
7. Resta salvo il divieto della SIM di concludere con il Cliente contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente.
8. Banor é inoltre espressamente autorizzata ad adempiere, anche in nome e per conto del Cliente, agli eventuali obblighi di deposito titoli, di copertura in contanti, di depositi di garanzia ed all’assolvimento dei margini di garanzia previsti dalla Normativa di riferimento per l’esecuzione delle operazioni disposte nell’ambito della gestione.
9. Con riferimento agli strumenti finanziari nominativi, il Cliente autorizza l’Intermediario ad apporvi la girata anche in nome e per conto del Cliente medesimo.
10. Nell’esecuzione del Contratto, Xxxxx non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, al di fuori del proprio controllo tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guasti o malfunzionamenti degli impianti telematici ed informatici od altrimenti utilizzati da Banor, dei sistemi telematici di contrattazione o dei mercati, interruzioni elettriche, controversie sindacali e scioperi, forza maggiore, che non possano essere evitati o superati da Banor con l’ordinaria diligenza. In tali casi Xxxxx informerà il Cliente e riprenderà l’attività gestoria o procederà a dare esecuzione alle istruzioni specifiche del Cliente, salvo non siano state nel frattempo revocate, non appena riprende l’operatività.
Articolo 12. Esecuzione, gestione e trasmissione degli ordini
1. Banor ha fornito separatamente al Cliente, nel Documento Informativo, un estratto della procedura interna riguardante la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della clientela (cosiddetta “Execution and Transmission Policy”) in relazione alla quale il Cliente ha prestato il proprio consenso. In esecuzione del Servizio l’Intermediario evaderà le decisioni di negoziare per conto del portafoglio del Cliente conformemente a tale strategia (e successive modifiche).
2. In ogni momento il Cliente può richiedere la predetta Execution and Transmission Policy nella versione tempo per tempo vigente. In ogni caso, in forza della sottoscrizione del presente Contratto, nonché del relativo Documento Informativo (che contiene la Execution and Transmission Policy), l’Intermediario riterrà che qualsiasi richiesta di eseguire un ordine sia fatta in conoscenza ed accettazione della predetta Execution and Transmission Policy.
3. Il Cliente ha sempre facoltà di impartire a Banor specifiche istruzioni in ordine alle operazioni da compiere. In tal caso l’Intermediario, ferme le necessarie valutazioni di adeguatezza, sarà tenuto ad eseguire l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. A tale riguardo il Cliente è informato e consapevole che le sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione e trasmissione, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, rimanendo Banor sollevata da ogni responsabilità in merito.
4. Salve diverse disposizioni scritte del Cliente, l’accettazione delle presenti Condizioni Generali verrà intesa dall’Intermediario come generale ed esplicito consenso dello stesso Cliente all’esecuzione delle decisioni di negoziare per conto del suo Portafoglio (e su prodotti e/o strumenti negoziati) al di fuori di una sede di negoziazione.
5. Benché l’Intermediario eserciti ogni ragionevole cura nella scelta delle controparti, agenti, sub-depositari, depositari e sistemi di compensazione, con l’accettazione del presente Contratto il Cliente è consapevole che tutte le operazioni o gli strumenti finanziari depositati presso terzi saranno a suo rischio e l’Intermediario non sarà responsabile per nessuna delle loro azioni o omissioni né per le eventuali perdite subite dal Cliente.
6. Quanto alla strategia di gestione degli ordini, si informa il Cliente che l’Intermediario potrà cumulare gli ordini del Cliente con quelli di altri Clienti, purché venga minimizzato il rischio che ciò vada a svantaggio del Cliente medesimo o di altri Clienti dell’Intermediario. Tuttavia, tale cumulo potrà comunque essere talvolta a vantaggio del Cliente e talvolta a suo svantaggio.
7. Banor nel caso di ordini trattati su istruzione specifica del Cliente, è tenuta ad informare il Cliente stesso della circostanza che l’effetto della aggregazione è suscettibile di determinare uno svantaggio relativamente al rendimento dell’operazione svolta sulla base di tale istruzione. Il Cliente si dichiara informato e consapevole che l’effetto dell’aggregazione dell’ordine oggetto di istruzione specifica potrebbe andare a suo discapito.
8. Banor stabilisce una strategia di assegnazione degli ordini che precisi una ripartizione degli ordini aggregati, atta a disciplinare il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
Articolo 13. Istruzioni del Cliente
1. Il Cliente ha facoltà, nell’ambito delle caratteristiche della Linea di gestione prescelta, di impartire in ogni tempo a Banor, esclusivamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, anche tramite consegna al consulente finanziario incaricato, istruzioni specifiche per l’esecuzione di singole operazioni da compiere. Con le medesime modalità il Cliente può portare a
conoscenza di Banor eventuali revoche alle istruzioni specifiche. Le revoche avranno effetto solo se Banor non ha intrapreso l’esecuzione dell’operazione oggetto di istruzione.
2. È facoltà di Banor inviare al Cliente una comunicazione attestante il ricevimento dell'istruzione specifica o della revoca dello stesso.
3. In tal caso Xxxxx è obbligata a conformarsi a tali istruzioni, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso.
4. In linea di principio Banor non esegue le istruzioni specifiche o le revoche ricevute dal Cliente in altra forma o con altro mezzo. Tuttavia, il Cliente potrà richiedere a Banor di impartire le istruzioni specifiche tramite telefono, fax o posta elettronica. L’utilizzo del telefono, del fax e/o della posta elettronica verrà regolato da apposito Accordo.
5. Ove il Cliente impartisca istruzioni specifiche per l’esecuzione di operazioni che risultino non adeguate ai sensi della Normativa di riferimento o non compatibili con la linea di gestione prescelta, Banor provvede ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui ritiene opportuno non procedere alla loro esecuzione. L’operazione ritenuta inadeguata non viene eseguita da Xxxxx, rimanendo la stessa sollevata da qualsiasi responsabilità, anche nel caso in cui il Cliente non sia contattato in tempo utile. In tali ipotesi Banor si riserva la facoltà di procedere ad una nuova profilatura e ad una conseguente valutazione di adeguatezza oppure, in caso di operazioni non conformi al mandato gestorio, ad una ridefinizione dello stesso coerentemente con gli obiettivi di investimento e le categorie di strumenti finanziari cui si riferiscono le istruzioni stesse, fermo restando il diritto di Banor di recedere dal mandato ai sensi dell'articolo 1727 del Codice Civile.
6. Banor valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende pertanto atto che l’Intermediario potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni impartite dal Cliente ed aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la SIM o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la SIM o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
7. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche adeguate o conformi al mandato gestorio Banor provvede a conformarsi a tali istruzioni specifiche, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso.
8. Resta fermo inoltre che, ove le istruzioni specifiche impartite dal Cliente si riferiscano ad operazioni in valuta, Banor potrà dare esecuzione alle stesse solo se le operazioni medesime risultino conformi alla normativa valutaria vigente.
9. Ove, per la consistenza del Patrimonio, l’adempimento di cui al comma 1 non risulti possibile, Banor comunica al Cliente la circostanza ed esegue l’operazione solo nel momento in cui il Cliente mette a disposizione i fondi necessari, diversamente essendo sollevata da qualsiasi responsabilità.
Articolo 14. Prelievi parziali
1. Il Cliente può chiedere in ogni tempo il prelievo parziale di liquidità e di strumenti/prodotti finanziari dal Patrimonio, salva la facoltà di Banor di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo del Cliente nei confronti della stessa Xxxxx.
2. La richiesta di prelievo deve essere redatta per iscritto controfirmata dal Cliente e trasmessa all’Intermediario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, anche tramite consegna al consulente finanziario incaricato. La richiesta di prelevamento sarà da ritenersi pienamente efficace dal momento della sua ricezione da parte dell’Intermediario.
3. Qualora il Patrimonio del Cliente, a seguito di prelevamenti parziali o per qualsiasi altra ragione o causa risulti inferiore all’eventuale importo minimo previsto per il conferimento iniziale eventualmente indicato per la Linea di gestione, Banor si riserva la facoltà di richiedere al Cliente che lo stesso venga prontamente ricostituito. Nel caso in cui il Cliente non provveda entro 30 giorni successivi alla comunicazione di Banor, quest’ultima potrà recedere dal Contratto senza preavviso.
4. In linea di principio Xxxxx non accetta le richieste di prelievo parziale del Cliente in altra forma o con altro mezzo. Tuttavia, il Cliente potrà richiedere a Banor prelievi parziali di liquidità e titoli tramite telefono, fax e posta elettronica. L’utilizzo del telefono, del fax e/o della posta elettronica verrà regolato da apposito Accordo.
5. Xxxxx provvederà dunque a liquidare e mettere a disposizione del Cliente, conformemente alle istruzioni ricevute e nei tempi tecnici necessari, la liquidità, i titoli richiesti o il loro documenti sostitutivi, con le modalità previste dall’articolo 31 del presente Contratto.
6. Ove le istruzioni del Cliente fossero di compensare in tutto o in parte i titoli depositati per suo conto ad altro intermediario, ciò avverrà nel
limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
7. Il Cliente può chiedere in qualunque momento di ritirare tutti o una parte dei titoli, delle quote di organismi di investimento collettivo o degli altri beni depositati per suo conto, salva la facoltà dell’Intermediario di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo presente o futuro che il Cliente potrà avere nei confronti dello stesso Intermediario.
8. Il Cliente si dichiara consapevole ed informato che la liquidazione di portafogli di ingente entità, o una liquidazione di determinati strumenti finanziari effettuata da più parti contemporaneamente, potrebbe influire negativamente sul prezzo che potrebbe ottenere nella vendita dei titoli o altri beni, soprattutto se la liquidità del mercato in questione fosse limitata.
9. Data la loro natura, alcuni tipi di beni (come ad esempio i fondi di investimento che consentono la liquidazione solo in alcuni periodi), sono cedibili solamente in alcuni periodi ed in tal caso, la loro liquidazione dovrà essere rinviata fino al momento in cui non potranno essere venduti o ceduti.
10. La richiesta di restituzione o trasferimento parziale del Patrimonio non comporta alcuna penalità a carico del Cliente.
Articolo 15. Variazione della Linea di gestione
1. Il Cliente può chiedere in ogni momento di variare la Linea di gestione prescelta, scegliendone un’altra fra quelle offerte da Banor. A tal fine il Cliente dovrà compilare, sottoscrivere ed inviare con lettera raccomandata A/R o fax o presentare presso la sede di Banor ovvero consegnare al consulente finanziario incaricato l’apposito modulo predisposto da Banor e che il Cliente potrà richiedere all’Intermediario.
2. In tal caso Xxxxx potrà adeguare la composizione del Portafoglio del Cliente alla nuova Linea di gestione nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni e profittevoli per il Cliente, compatibilmente con le condizioni dei mercati e nei tempi tecnici necessari.
3. La modifica delle caratteristiche della gestione non comporta effetti novativi del Contratto.
4. Banor sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e tenuto conto delle caratteristiche della nuova Linea di gestione prescelta, è tenuta a valutare l’adeguatezza dell’operazione di variazione.
Articolo 16. Deleghe di gestione
1. Il Cliente, in riferimento alla tipologia di gestione di cui alla Linea di gestione prescelta, autorizza Banor a conferire ad intermediari terzi autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento deleghe gestionali inerenti la Linea di gestione stessa, riguardanti sia la totalità del Patrimonio sia uno o più settori o comparti componenti la Linea stessa.
2. La delega può essere conferita ad intermediari comunitari o anche extracomunitari autorizzati secondo i limiti previsti dalla Normativa di riferimento.
3. La delega in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità di Banor anche con riferimento alle operazioni compiute dall’intermediario delegato.
4. Il Cliente autorizza inoltre Xxxxx a trasmettere all’intermediario delegato tutti i dati necessari all’esecuzione dell’incarico oggetto di delega.
5. Sarà cura di Xxxxx comunicare prontamente per iscritto al Cliente gli estremi identificativi dell’intermediario delegato, nonché l’ambito cui la delega si riferisce, prima dell’inizio dell’operatività dello stesso delegato ed in caso di successive variazioni.
Articolo 17. Conflitti di interesse
1. L’Intermediario dispone di misure per la gestione dei conflitti di interesse tra se stesso ed i propri clienti e tra differenti clienti fra loro.
2. L’Intermediario opera conformemente ad una politica sui conflitti d’interesse che ha elaborato a tale proposito, nell’ambito della quale ha identificato le situazioni che possono generare un conflitto di interesse e, per ciascuna di esse, le misure adottate per gestirle. La suddetta politica sui conflitti di interesse è sintetizzata nel Documento Informativo consegnato al Cliente prima della conclusione del Contratto.
3. Qualora le misure adottate nella politica sui conflitti d’interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gravemente agli interessi del Cliente sia evitato, l’Intermediario informa chiaramente il Cliente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tale rischio, affinché il Cliente stesso possa assumere una decisione informata sul Servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
4. Il Cliente è consapevole del fatto che quando l’Intermediario gli fornisce un’informazione generalizzata su un emittente, un prodotto o uno strumento finanziario, l’Intermediario potrebbe avere un interesse.
5. In alcuni casi l’Intermediario potrà creare delle barriere per limitare il movimento delle informazioni all’interno della propria organizzazione.
6. Ciò posto, rimossa sin d’ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile, l’Intermediario è autorizzato dal Cliente ad eseguire qualsiasi operazione di investimento e/o di disinvestimento nella quale lo stesso sia controparte diretta o indiretta del Cliente, avvalendosi non solo dei servizi di investimento o accessori offerti dall’Intermediario stesso ma anche da società legate a quest’ultimo da rapporti d’affari.
Articolo 18. Incentivi
1. In relazione alla prestazione del Servizio, Xxxxx non potrà versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari se non entro i limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa di riferimento.
2. A tal fine l’intermediario ha consegnato al Cliente apposita informativa contenuta nel Documento Informativo sui servizi d’investimento.
Articolo 19. Analisi e ricerche generalizzate
1. L’Intermediario nell’ambito della prestazione del Servizio di gestione di portafogli e senza che questo comporti la prestazione di alcuna raccomandazione personalizzata e, quindi, di consulenza in materia di investimenti, potrà fornire al Cliente di volta in volta, a discrezione dell’Intermediario, indicazioni o informazioni di carattere generale, sui mercati, sugli emittenti o su alcuni prodotti o strumenti finanziari.
2. Il Cliente viene informato del fatto che tali indicazioni o informazioni di carattere generale non tengono conto del profilo personale del Cliente e, come tali, saranno da intendersi come un’indicazione fornita dall’Intermediario in modo del tutto generico e non personalizzato e, comunque, senza assumere alcuna obbligazione verso lo stesso Cliente.
Articolo 20. Caratteristiche della gestione
Al momento del conferimento dell’incarico e nell’ambito della Linea di gestione prescelta dal Cliente vengono definite le caratteristiche del servizio di gestione ovvero:
a) le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il Patrimonio;
b) la tipologia delle operazioni che possono essere compiute su tali strumenti e gli eventuali limiti;
c) la misura massima della leva finanziaria che può essere utilizzata da Banor;
d) il metodo di valutazione dei risultati della gestione (c.d. benchmark);
e) gli obiettivi di investimento e il livello del rischio entro i quali Banor è tenuta ad esercitare la propria discrezionalità e relative restrizioni.
a) Categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il Patrimonio del Cliente
1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari:
a) titoli di debito;
b) titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
c) quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
d) strumenti finanziari derivati;
e) titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).
2. Nell’ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:
a) la valuta di denominazione;
b) la negoziazione in mercati regolamentati;
c) le aree geografiche di riferimento;
d) le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);
e) i settori industriali.
3. Costituiscono parametri specifici di differenziazione degli strumenti finanziari:
a) con riferimento ai titoli di debito:
1. la durata media finanziaria (duration);
2. il merito creditizio dell’emittente (rating) ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
b) con riferimento alle quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo: la conformità degli organismi stessi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria.
b) Tipi di operazioni realizzabili sugli strumenti finanziari inclusi nel Portafoglio del Cliente
1. Nella prestazione del Servizio Banor potrà liberamente compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari e su valute: compravendite a pronti, compravendite a termine, prestito titoli e riporti, pronti contro termine, vendita allo scoperto.
In caso di operazioni svolte su mercati esteri è anche consentito a Banor di coprire il rischio di cambio e di tassi con operazioni a termine o similari, anche su valute.
2. Banor potrà inoltre acquistare, vendere, sottoscrivere, permutare e riscattare strumenti finanziari, selezionandoli in qualità e quantità secondo proprie scelte; incassare tutti i proventi di negoziazione degli strumenti finanziari nonché i proventi e frutti maturati e spettanti al Cliente (in via esemplificativa: interessi, dividendi, rimborsi di capitale, rimborsi di titolo alla scadenza, riparti da liquidazione finale, ecc.). Potrà inoltre sottoscrivere aumenti di capitale sociale, sottoscrivere e convertire obbligazioni e chiederne il rimborso, acquistare, esercitare o alienare i diritti inerenti ai titoli, aderire alle offerte pubbliche su strumenti finanziari.
3. Banor è in ogni caso tenuta ad operare secondo le caratteristiche di gestione indicate nelle singole Linee di gestione.
4. Compatibilmente con la Linea di gestione prescelta dal Cliente e salvo sua disposizione contraria, il Cliente autorizza sin d’ora, con la sottoscrizione del presente Contratto, Banor a concludere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non negoziati in una sede di negoziazione, strumenti derivati, strumenti illiquidi o altamente volatili, secondo quanto previsto dalla Normativa di riferimento. Le relative operazioni sono concluse con intermediari autorizzati e soggetti a vigilanza e stabilità.
La SIM potrà inoltre includere nel portafoglio del Cliente anche strumenti finanziari “complessi”, allorquando tale operatività sia valutata conforme al mandato ricevuto e al profilo di rischio del Cliente.
5. Il Cliente riconosce che gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, ossia per finalità di investimento, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla Linea di gestione personalizzata.
6. Il Cliente prende atto che Banor, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, può dover versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo, addebitando i relativi importi sul conto di gestione di pertinenza dello stesso Cliente e accreditandoli in contropartita sull’apposito conto margini acceso per l’occorrenza.
c) Leva finanziaria
1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, per leva finanziaria si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del Patrimonio affidato in gestione, calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti.
2. La leva finanziaria massima consentita é uguale a 1 (uno) per tutte le linee di gestione standard.
3. Il Cliente tuttavia può indicare nel “Modulo di richiesta del servizio di gestione di portafogli” una leva finanziaria superiore all’unità nell’ambito della linea di gestione personalizzata. In questo modo il Cliente chiede a Xxxxx di contrarre obbligazioni per conto del Cliente che lo impegnano oltre il Patrimonio gestito.
d) Parametro di riferimento
1. Il parametro oggettivo di riferimento al quale commisurare il rendimento della gestione – cd. Benchmark – é indicato espressamente in ciascuna Linea di gestione standard.
2. Il Cliente prende atto che il Benchmark rappresenta un mero valore indicativo, costruito sulla base di indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla Linea di gestione e che lo stesso non rappresenta per Banor alcun obbligo contrattuale di ottenere od assicurare un rendimento minimo o comunque garantito.
3. Banor è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato della gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento. Il Cliente prende atto che il valore degli indici in cui è strutturato il parametro di riferimento della gestione è espresso al lordo perlomeno della fiscalità e delle commissioni per linea di gestione, mentre il rendimento periodico della gestione stessa è per definizione un valore netto.
4. Il Cliente prende altresì atto del fatto che Banor nell’esecuzione del Servizio non limiterà gli investimenti ai soli strumenti finanziari che sono presenti nell’indice di cui si compone il Benchmark, né potrà ritenersi vincolata, negli investimenti in strumenti finanziari presi in considerazione dal Benchmark, alle percentuali degli stessi strumenti finanziari ivi indicate per il calcolo dello stesso.
5. Banor è autorizzata a modificare il parametro di riferimento ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone comunicazione scritta al Cliente mediante posta elettronica o invio di una lettera raccomandata a/r con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. La
modifica si intenderà accettata dal Cliente qualora lo stesso non eserciti il proprio diritto di recesso, senza penalità, mediante posta elettronica o raccomandata a/r, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
e) obiettivi di investimento e livello del rischio entro i quali Banor è tenuta ad esercitare la propria discrezionalità e relative restrizioni Sono definiti nell’ambito della Linea di gestione prescelta dal Cliente e riportati nel relativo allegato.
Articolo 21. Valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel Patrimonio
1. L’intermediario ha fornito nel Documento Informativo sui servizi d’investimento apposita informativa circa il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente.
2. Con i medesimi criteri viene determinato il valore del Patrimonio ai fini dell’adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica da parte di Banor.
Articolo 22. Natura e implicazioni connesse alla gestione del Patrimonio
1. Il Cliente è consapevole che ogni operazione di gestione del Patrimonio è compiuta per suo conto ed a sue spese e si dichiara pienamente informato dei rischi connessi alle operazioni che l’Intermediario effettuerà in esecuzione del presente Contratto.
2. Il Cliente prende atto che il Servizio non comporta, per l’Intermediario, obbligazioni di risultato e il Cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del Patrimonio affidato in gestione, indipendentemente dalla misura di leva finanziaria fissata dal Cliente medesimo, ovvero dal parametro di riferimento eventualmente concordato. In particolare, per quanto occorrer possa, il Cliente prende atto ed è consapevole:
! dei rischi connessi al Servizio e, più in generale agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari di cui l’Intermediario abbia fornito una puntuale descrizione nel Documento Informativo;
! del fatto che, rispetto a quanto previsto nella Linea di Gestione, le eventuali percentuali massime di investimento in prodotti e strumenti finanziari possono essere superate in via transitoria per effetto di vicende connesse alla composizione del Patrimonio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, etc.) o da operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (a titolo esemplificativo: conversioni, esercizio di warrant, etc.);
! del rischio di perdita anche totale del Patrimonio;
! che l’uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il Patrimonio, con una possibile situazione di debito da parte del Cliente verso Banor;
! del fatto che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il Patrimonio potrà essere costituito;
! che, nell’ambito dell’attività di gestione, potrà trovarsi in condizione di dover assumere impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività superiori rispetto al costo di acquisto degli strumenti finanziari;
! che, ove il Patrimonio contenga attività denominate in valuta estera (tutte le valute diverse dall’euro) lo stesso è soggetto al rischio di cambio. Tale rischio, legato a variazioni dei prezzi della valuta estera nella quale si detiene una qualsiasi attività, è dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra duo o più valute in un dato periodo. Il rischio di cambio può comportare una perdita su cambi (se la variazione è negativa) o un utile su cambi (se la variazione è positiva).
Articolo 23. Rendiconto di Portafoglio
1. Salvo che il Cliente richieda all’Intermediario di ricevere le informazioni, volta per volta, sulle operazioni eseguite nell’ambito del Servizio, l’Intermediario assolverà i propri obblighi mediante l’invio su supporto cartaceo di un rendiconto con cadenza trimestrale, ovvero mensile qualora il Portafoglio risulti caratterizzato dall’effetto leva. Con cadenza annuale, insieme al rendiconto di fine anno, la SIM invia al Cliente una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del Cliente, nonché il rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione e deposito, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio.
2. Il rendiconto viene inviato da Banor al più tardi entro trenta giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare relativo al periodo di riferimento.
3. Il rendiconto include le informazioni seguenti, ove pertinenti:
! il nome dell’intermediario;
! il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente;
! il resoconto del contenuto e della valutazione del Portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del Portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
! l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
! un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente indicato nella Linea di gestione;
! l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente;
! per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, il giorno e l’orario di esecuzione, la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato e altro tipo specifico di ordine), l’identificativo della sede di esecuzione e dello strumento, l’indicatore acquisto/vendita, la natura dell’ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita, il quantitativo, il prezzo unitario e il corrispettivo totale, ove pertinenti.
4. Nel caso in cui il Cliente richieda, barrando in sede di sottoscrizione del Contratto la relativa casella nel “Modulo di richiesta del servizio di gestione di portafogli” oppure, successivamente, a mezzo posta elettronica o raccomandata a/r, di ricevere informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, all’atto dell’esecuzione di un’operazione l’Intermediario fornirà prontamente al Cliente, con l’addebito dei relativi costi, le informazioni essenziali dell’operazione su supporto duraturo. Qualora il Cliente interessato sia un Cliente al dettaglio, l’Intermediario gli invierà la comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le informazioni previste dalla Normativa di riferimento, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla esecuzione o, se Xxxxx riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.
5. L’Intermediario fornirà altresì il rendiconto periodico anche ai Clienti che hanno richiesto di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, almeno ogni 12 mesi (ovvero 3 mesi nel caso in cui il portafoglio sia interessato da operazioni su strumenti finanziari derivati).
6. Banor informa per iscritto il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
7. Nel caso in cui nel portafoglio gestito siano presenti posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo
8. L’Intermediario fornirà al Cliente, all’interno del rendiconto periodico un resoconto delle sue disponibilità liquide e dei suoi strumenti finanziari. In particolare il rendiconto indicherà i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall’Intermediario per conto del Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, tali informazioni possono essere basate sulla data di negoziazione e/o sulla data di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto
9. Il Cliente è informato e consapevole che l’Intermediario si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito al rendiconto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del Codice Civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
10. Xxxxx invierà al Cliente, su sua richiesta scritta a sue spese, copia dei rendiconti arretrati, relativi a periodi compresi nel quinquennio anteriore alla data della richiesta.
11. Il Cliente può richiedere che la rendicontazione periodica (e l’eventuale informativa volta per volta sulle operazioni eseguite) gli venga trasmessa a mezzo e-mail, in luogo del supporto cartaceo, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM
S.p.A. - Dati Anagrafici” ovvero riportato nel “Modulo di Richiesta del
servizio di gestione di portafogli” nel caso di domicilio eletto ovvero comunicato successivamente per iscritto.
Articolo 24. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
1. Il Cliente prende atto che il rapporto dedotto in Contratto non potrà essere intestato congiuntamente senza facoltà disgiunta.
2. Nel rapporto intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente - ivi inclusa la facoltà di estinguere il rapporto impartendo all’Intermediario tutte le relative istruzioni - ciascuna di esse singolarmente potrà disporre del Patrimonio, anche in proprio favore, con piena liberazione dell’Intermediario anche nei confronti degli altri cointestatari, in conformità al principio di solidarietà attiva di cui all’art. 1292 c.c.
3. Resta inteso che i cointestatari del rapporto si danno reciproco mandato disgiunto a impartire con firma singola ogni disposizione senza limite di quantitativo o comunque a disporre del Patrimonio. Banor può pertanto dar corso alle disposizioni e istruzioni che le venissero impartite, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo al Patrimonio e può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, disgiuntamente, le relative somme di denaro e gli strumenti finanziari che costituiscono il Patrimonio e ciò con pieno esonero di Banor da ogni responsabilità a riguardo.
4. Quanto precede non comporta alcun obbligo per Banor di dare alcuna comunicazione delle disposizioni o istruzioni agli altri intestatari del rapporto, con impegno da parte di ciascun cointestatario del rapporto di tenere indenne e manlevata Banor da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.
5. Le comunicazioni effettuate dall’Intermediario nei confronti di uno degli intestatari si considerano effettuate nei confronti di ciascuno di essi. In particolare, le comunicazioni, le consegne, i rendiconti e le notifiche sono validamente effettuate anche ai sensi della Normativa di Riferimento da Banor al recapito indicato nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” dal primo intestatario del Contratto o se diverso, presso il domicilio eletto nel “Modulo di Xxxxxxxxx” e salve le limitazioni ivi previste e saranno operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari
6. Gli strumenti finanziari nominativi acquisiti tramite l’intermediario in esecuzione del Contratto sono registrati a nome del primo intestatario del Contratto, salvo diversa istruzione scritta del Cliente.
7. In caso di conflitto tra le istruzioni ricevute dai cointestatari, l’Intermediario dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari.
Articolo 25. Deposito delle firme e poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Il rappresentante si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.
2. Il Cliente è tenuto a depositare l’originale della firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario (specimen di firma).
3. Il Cliente prende atto che l’Intermediario considera “specimen di firma” la firma resa dallo stesso in sede di sottoscrizione del Contratto.
4. Il Cliente prende altresì atto che le predette firme assumeranno valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni effettuate nel corso del rapporto.
5. Il Cliente e le persone di cui al comma 1 sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con l’Intermediario, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le Parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica) e rese operative dall’Intermediario, quali successivamente comunicate al Cliente.
6. Qualora l’atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.
7. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili all‘Intermediario finché questi non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata a.r., oppure la stessa sia stata presentata alla dipendenza o alla filale dell’Intermediario presso la quale è intrattenuto il rapporto e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore a 10 giorni lavorativi, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
8. Salvo disposizione contraria, le ulteriori autorizzazioni a disporre sul rapporto non determinano la revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
9. Nel caso di contestazione del rapporto i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza e/o della suddetta autorizzazione potrà essere effettuata anche da uno solo dei
xxxxxxxxxxxxx, mentre la modifica dei poteri del procuratore dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedenti.
10. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all’Intermediario sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Articolo 26. Costi e oneri del Servizio
1. L’Intermediario fornisce in tempo utile al Cliente, affinché questi possa assumere consapevoli decisioni di investimento, una comunicazione completa dei costi e oneri relativi al servizio di gestione fornito, nonché l’effetto complessivo dei costi sulla redditività del servizio di gestione.
2. A titolo di corrispettivo per il Servizio prestato a suo favore, il Cliente deve corrispondere all’Intermediario le commissioni, le spese e gli oneri previsti nell’Allegato “Condizioni Economiche”, salvo diverso accordo scritto con il Cliente.
3. In particolare il Cliente deve corrispondere all’Intermediario un compenso per l’attività di gestione e deve provvedere al rimborso delle spese documentate, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal Contratto e/o dall’esecuzione dello stesso.
4. Saranno a totale carico del Cliente le spese sostenute per tutte le operazioni sul Patrimonio gestito, le spese sostenute per il deposito e la custodia presso la banca depositaria del Patrimonio in gestione nonché quelle derivanti da ritardi nei versamenti e pagamenti.
5. Al Cliente saranno altresì addebitate le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate da Banor ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
6. Il compenso per l’attività descritta in Contratto è costituito da una commissione di gestione e da una commissione di performance, addebitate nella misura e con le modalità riportate nell’Allegato “Condizioni Economiche”.
7. I costi e gli oneri della gestione e della custodia e gli altri costi connessi al Servizio si aggiungeranno agli eventuali compensi, commissioni di intermediazione e cambio, imposte di bollo ed altri costi relativi all’acquisto di prodotti o strumenti finanziari che l’Intermediario effettuerà per conto del Cliente nell’ambito del Servizio prestato. In ogni caso la determinazione analitica dei Costi ed Oneri dovuti dal Cliente in relazione al Servizio è contenuta nell’Allegato “Condizioni Economiche”.
8. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso e rimborso spese potrà avvenire mediante prelievo diretto sul Patrimonio del Cliente. A tal fine il Cliente autorizza l’Intermediario, in via permanente e per tutta la durata del Contratto, a prelevare dalle disponibilità liquide del Patrimonio le somme necessarie al pagamento del compenso e del rimborso spese di cui sopra.Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati all’Intermediario.
9. Il Cliente prende atto che i consulenti finanziari dell’Intermediario non hanno il potere di rilasciare quietanze per conto dello stesso.
10. L’estinzione delle obbligazioni di pagamento verso l’Intermediario avverrà solo all’effettivo ricevimento dei relativi importi o del loro controvalore da parte di quest’ultimo.
11. Banor potrà prelevare dalle disponibilità liquide del Patrimonio gestito le somme necessarie al pagamento delle commissioni, spese ed oneri di cui sopra ed, occorrendo, creare liquidità mediante liquidazione di strumenti finanziari depositati per la gestione in modo da potersi soddisfare sulle somme rivenienti dalla liquidazione.
12. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, Banor potrà liberamente, anche ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 del Codice Civile, provvedere a realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati che sin da ora il Cliente dichiara essere costituito in garanzia di tutte le pretese creditorie di cui Banor risulti titolare in ragione del Contratto.
13. Le spese di qualunque genere, che Banor avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
Articolo 27. Imposte
1. Gli interessi, i dividendi, gli altri utili e le plusvalenze derivanti dagli investimenti che Banor effettua per conto del Cliente in relazione al Servizio potranno essere soggetti a tassazione, ivi incluse le ritenute d’imposta. A tal fine il Cliente autorizza espressamente l’Intermediario a trattenere l’ammontare di tali imposte dai pagamenti che questi deve versare al Cliente o per suo conto.
2. Qualora le somme depositate presso l’Intermediario non dovessero risultare sufficienti a coprire i suddetti debiti d’imposta, il Cliente si impegna a fornire all’Intermediario stesso ulteriori fondi su semplice richiesta di quest’ultimo.
3. Ferme restando le responsabilità dell’Intermediario ove esso agisca quale sostituto di imposta, il Cliente riconosce che, in assenza di mezzi
per adempiere, la responsabilità patrimoniale del mancato pagamento di tasse, imposte o il mancato rimborso delle ritenute relativi al Servizio e dovuti secondo la normativa fiscale tempo per tempo vigente in Italia, incombe unicamente sullo stesso Cliente.
4. Il Cliente è, inoltre, responsabile per qualunque imposta di bollo, imposta indiretta o tassa di successione dovuta in relazione al Servizio.
5. Per quanto concerne il Servizio, il Cliente autorizza l’Intermediario a dedurre l’importo versato direttamente dalle somme custodite per suo conto.
6. Il Cliente è informato e consapevole che l’Intermediario non ha l’obbligo di reclamare o agire per suo conto in relazione a qualunque ritenuta eventualmente versata in eccesso.
Articolo 28. Compensazione
Qualora il Cliente abbia attivato il Servizio o altre operazioni con l’Intermediario, nella misura in cui queste possano essere compensate, l’Intermediario è sin d’ora autorizzato ad effettuare la compensazione tra le diverse posizioni e liquidare l’eventuale saldo residuo al Cliente. Qualunque prestito, debito o altra obbligazione che abbia generato una passività del Cliente nei confronti dell’Intermediario dovranno essere tenuti in considerazione a tale proposito.
Articolo 29. Invio di comunicazioni
1. Ove non diversamente e specificatamente previsto, ogni dichiarazione, comunicazione, notifica e consegna anche ai sensi della Normativa di riferimento sarà validamente effettuata dal Cliente all’Intermediario e viceversa ai recapiti indicati, rispettivamente, nel Documento Informativo sui servizi d’investimento per l’intermediario e nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” per il Cliente, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera semplice o a mano, tramite consegna al consulente finanziario incaricato oppure a mezzo fax e posta elettronica oppure telefonicamente.
2. In particolare, il Cliente riconosce che il recapito riportato nel “Modulo di Richiesta del servizio di gestione di portafogli” costituisce elezione di domicilio, salve le limitazioni di elezione ivi previste. In particolare, il domicilio eletto non ha valore in relazione all’invio di eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per la notifica dei quali resta fermo l’indirizzo di residenza del Cliente.
3. Il Cliente prende atto che ogni comunicazione, notifica e consegna, comprese quelle previste dalla Normativa di riferimento, anche in caso di cointestazione, sarà validamente eseguita dall’Intermediario ai recapiti di corrispondenza indicati nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” dal primo intestatario del Contratto o se diverso, presso il domicilio eletto nel “Modulo di Xxxxxxxxx” e salve le limitazioni ivi previste e sarà operante a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.
4. Le eventuali successive modifiche dei recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all’altra Parte per iscritto. Nel caso in cui la modifica riguardi il Cliente la comunicazione dovrà recare la sottoscrizione dell’intestatario e, nel caso di contratto cointestato, di tutti gli intestatari.
5. Affinché l’Intermediario sia legittimato ad utilizzare l’indirizzo elettronico, il numero di fax e di telefono del Cliente, lo stesso dovrà comunicare per iscritto all’Intermediario il proprio indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono compilando apposito campo del “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” e/o del “Modulo di Richiesta del servizio di gestione di portafogli” nell’ipotesi di domicilio eletto, segnalandone tempestivamente e sempre per iscritto eventuali variazioni.
6. Il Cliente potrà, dietro richiesta pervenuta all’Intermediario, rinunciare per qualunque ragione all’utilizzo della posta elettronica, telefono e fax.
7. Il Cliente autorizza espressamente sin d’ora l’Intermediario a predisporre un sistema di registrazione e a registrare, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in via continuativa le conversazioni telefoniche e a mantenere evidenza delle comunicazioni di posta elettronica che intercorrono tra il Cliente e l’Intermediario stesso per lo svolgimento dei Servizi. Le registrazioni telefoniche ed elettroniche effettuate, di proprietà dell’Intermediario, saranno conservate per un periodo di almeno cinque anni dalla creazione e, per tale periodo una copia di tali registrazioni rimane disponibile per il Cliente, su sua richiesta ed a sue spese. Resta inteso che tali registrazioni e la documentazione conservata faranno piena prova delle comunicazioni trasmesse o ricevute dal Cliente. Il Cliente si dichiara informato di detta circostanza e vi acconsente.
8. L’Intermediario non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente e per le eventuali discordanze tra le comunicazioni ricevute e quelle trasmesse, riconoscendo pieno valore probatorio al testo registrato elettronicamente dall’Intermediario. II Cliente rinuncia ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all’originale o l’asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa.
9. L’Intermediario non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione e/o esecuzione delle comunicazioni dovuta a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche od attacchi vandalici e terroristici o per scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta, anche elettronica ed Internet ed ogni altra motivazione non direttamente riconducibile a volontà o atti posti in essere dall’ Intermediario.
Articolo 30. Modifiche al Contratto
1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento in base al consenso scritto delle Parti.
2. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice al Consumo, a condizione che sussista un giustificato motivo, le clausole che regolano il Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti all’ultimo recapito indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, decorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine senza penalità. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le precedenti condizioni del Contratto.
3. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e a condizione che, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice al Consumo, vi sia un giustificato motivo, le condizioni economiche applicate al Contratto anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti all’ultimo recapito indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le modifiche entreranno in vigore dalla data indicata nella comunicazione e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di dette modifiche, il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, e lo abbia comunicato a Banor entro tale termine mediante posta elettronica o raccomandata a/r. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente otterrà in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni economiche precedentemente praticate.
4. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto e le disposizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato la modifica stessa. L’Intermediario provvederà in ogni caso ad informare il Cliente delle modifiche apportate.
Articolo 31. Xxxxxx e recesso dal Contratto
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto in ogni momento senza alcun preavviso e senza che gli venga addebitata alcuna penalità, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti o recandosi personalmente presso la sede dell’Intermediario.
3. Laddove ricorra una giusta causa o un giustificato motivo l’Intermediario ha facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto mediante comunicazione inviata a mezzo posta , ove previsto, o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti all’ultimo recapito indicato dal Cliente. Qualora non sussista una giusta causa o un giustificato motivo l’Intermediario ha facoltà di recedere dal Contratto a mezzo posta elettronica ove previsto, o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti con un preavviso non inferiore a 10 giorni.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l’Intermediario provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo le disposizioni dallo stesso impartite - previo soddisfacimento da parte dell’Intermediario di tutti i diritti vantati dallo stesso in connessione al Servizio, per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti - presso la propria sede ed entro gli stretti tempi tecnici necessari il denaro e gli strumenti finanziari depositati e/o detenuti per conto del Cliente. Ciò salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso a tale data e salvo il compimento degli atti necessari alla conservazione delle disponibilità del Cliente. Qualora gli strumenti finanziari del Cliente fossero sub-depositati, l’obbligo dell’Intermediario si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
5. L’invio di titoli o assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
6. In caso di mancate istruzioni scritte del Cliente entro 30 giorni dal recesso, l’Intermediario potrà liquidare il Patrimonio del Cliente detenendolo per il ritiro. Ove le istruzioni del Cliente fossero di compensare in tutto o in parte i titoli facenti parte del Patrimonio ad altro intermediario, ciò avverrà nel limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
7. L’Intermediario invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che il Cliente dovrà far pervenire a Banor entro 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ipotesi in cui il Cliente chieda per iscritto la restituzione o il trasferimento totale del Patrimonio.
9. Un ordine di rimborso totale del Patrimonio verrà inteso quale recesso del Cliente, salvo indicazione contraria.
10. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o trasferimento totale del patrimonio non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare a Banor esclusivamente le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.
Articolo 31-bis. Decesso o sopravvenuta incapacità di agire dell’intestatario unico o del cointestatario del Contratto
1. Nel caso di decesso dell’intestatario del Contratto i suoi eredi/legatari sono tenuti a darne comunicazione all’Intermediario attraverso l’esibizione del certificato di morte (la “Comunicazione”). Se il Contratto è intestato a più persone e una di esse è deceduta sono tenuti ad effettuare la Comunicazione i cointestatari superstiti o gli eredi/legatari anche disgiuntamente tra loro.
Tutti gli atti compiuti dall’Intermediario in esecuzione del Contratto prima della conoscenza della Comunicazione da parte dello stesso ai sensi di legge sono validi ed opponibili nei confronti del Cliente, dei cointestatari superstiti, degli eredi/legatari e dei terzi.
2. Gli eredi/legatari che hanno dimostrato (i) il decesso del de cuius attraverso la Comunicazione di cui al precedente comma 1, nonché (ii) la loro legittimazione in forza di apposito atto notorio, potranno richiedere all’Intermediario informazioni relative al Contratto, ivi inclusa la dichiarazione circa la consistenza e la composizione del Patrimonio alla data del decesso del de cuius.
3. In tutti i casi di cui al comma 1, l’esercizio dei diritti verso l’Intermediario è subordinato alla conoscenza ai sensi di legge, da parte dell’Intermediario, della prova scritta circa l’avvenuto assolvimento degli adempimenti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di successioni nei rapporti di gestione di portafogli.
Nei casi di cui al comma successivo l’esercizio dei diritti è altresì subordinato alla conoscenza ai sensi di legge, da parte dell’Intermediario, dell’atto di divisione consensuale o del provvedimento giudiziale.
Sino ai predetti termini l’Intermediario è tenuto ad assoggettare il Patrimonio a vincolo di indisponibilità. Fermo tale vincolo di indisponibilità, l’Intermediario, anche in caso di rapporto cointestato, è espressamente autorizzato:
(a) ad eseguire eventuali operazioni in corso alla data in cui sia venuto a conoscenza della Comunicazione di cui al comma 1 e successivamente a tale data;
(b) a compiere tutti gli atti necessari alla conservazione delle disponibilità del Cliente.
4. Nel caso di più eredi/legatari, l’Intermediario non può procedere autonomamente alla divisione dell’asse ereditario ma deve tenere conto:
(i) di quanto disposto dal testatore, o,
(ii) della volontà di tutti gli eredi/legatari aventi diritto, o,
(iii) dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria eventualmente richiesti da uno degli eredi/legatari.
Gli eredi/legatari sono tenuti a consegnare all’Intermediario:
- nel caso sub (i), l’atto di disposizione del testatore;
- nel caso sub (ii), l’atto di divisione ereditaria redatto dal notaio o la scrittura privata autenticata;
- nel caso sub (iii), la sentenza in copia autentica.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, nel caso di decesso di uno dei cointestatari di un rapporto cointestato, ciascuno dei cointestatari superstiti conserverà il diritto di disporre separatamente del rapporto, mentre gli eredi/legatari conserveranno il diritto di disporre congiuntamente dello stesso. In altre parole, opera il principio di solidarietà attiva di cui all’art. 24 del Contratto, in forza del quale l’Intermediario è liberato con l’adempimento nei confronti di uno solo dei cointestatari del rapporto, ovvero nei confronti degli eredi/legatari. Nel caso di opposizione notificata tempestivamente e per iscritto all’Intermediario da uno dei cointestatari e/o dagli eredi/legatari congiuntamente tra loro, la SIM non esegue gli eventuali ordini/istruzioni ricevuti e relativi al trasferimento/ liquidazione/ripartizione dei beni registrati/contabilizzati presso di sé (liquidità e strumenti finanziari), se non in presenza di un apposito accordo sottoscritto sia da tutti i cointestatari superstiti, sia da tutti gli eredi/legatari o, in alternativa, di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria in copia autentica.
6. Assolti gli adempimenti previsti dai precedenti commi, l’Intermediario provvederà ad eseguire le formalità di chiusura del rapporto rimettendo agli eredi/legatari la liquidità e gli strumenti finanziari del de cuius secondo quanto previsto dal presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione giudiziale di sopravvenuta incapacità di agire totale o parziale dell’intestatario unico ovvero del cointestatario. Gli eredi/legatari, ovvero ciascuno dei cointestatari è tenuto a darne comunicazione all’Intermediario attraverso la notifica della sentenza dichiarativa dello stato di interdizione o inabilitazione.
In tali casi, fermo il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, l’Intermediario provvederà all’adempimento degli obblighi su di sé gravanti nei confronti del tutore o del curatore.
Articolo 31-ter. Rappresentanza in caso di decesso o sopravvenuta incapacità di agire del Cliente
1. Qualora l’intestatario unico abbia conferito ad una o più persone apposita procura a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario, la procura si estingue con la morte dello stesso ovvero con la sopravvenuta incapacità di agire dello stesso.
2. La cessazione del potere di rappresentanza non è opponibile all’Intermediario fino a quando questi non ne abbia notizia ai sensi di legge attraverso la Comunicazione di cui al precedente art. 31-bis ovvero attraverso la notifica della sentenza dichiarativa dello stato di interdizione o inabilitazione.
3. Dal momento di cui al precedente comma 2, l’Intermediario non potrà accettare disposizioni da parte del procuratore.
4. Nel caso di rapporti cointestati, nell’ipotesi di morte di uno dei cointestatari, la procura non si estingue, in quanto conferita dai cointestatari congiuntamente tra loro.
Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 31-bis anche nei confronti del procuratore (ad esempio rispetto al vincolo di indisponibilità).
5. In aggiunta a quanto disposto dal precedente art. 31-bis, nel caso di cui al comma precedente, l’Intermediario dovrà pretendere il consenso di tutti gli eredi/legatari, qualora da uno di essi gli sia stata notificata opposizione alla procura ai sensi di legge. Nel caso di interdizione/inabilitazione l’Intermediario farà riferimento al tutore/curatore.
6. Nel caso di morte di uno o più rappresentanti i relativi poteri di rappresentanza conferiti con la procura si estinguono. L’intestatario o i cointestatari sono tenuti a fornire all’Intermediario comunicazione della morte del procuratore. Tutti gli atti compiuti dall’Intermediario in esecuzione del Contratto prima della conoscenza della comunicazione da parte del Cliente ai sensi di legge sono validi ed opponibili nei confronti del Cliente stesso, dei cointestatari superstiti, degli eredi/legatari e dei terzi.
Articolo 32. Interpretazione del Contratto
Il Cliente riconosce che qualunque disposizione del presente Contratto, recante la disciplina specifica di un particolare prodotto, strumento finanziario o servizio d’investimento o accessorio, non sarà intesa come una limitazione alla generalità delle altre disposizioni, ed i relativi diritti dell’Intermediario saranno cumulativi. Inoltre, qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia dichiarata inapplicabile da un Tribunale, le altre disposizioni rimarranno valide ed il Contratto sarà interpretato come se non comprendesse la disposizione in questione.
Articolo 33. Responsabilità dell’Intermediario
1. L’Intermediario avverte il Cliente che non potrà garantire i prodotti o gli strumenti finanziari acquistati o detenuti per suo conto in relazione ai Servizi di Investimento e/o accessori. Allo stesso modo l’Intermediario non sarà soggetto ad alcun obbligo in relazione a tali prodotti o strumenti finanziari, salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto.
2. In ogni caso nessuna delle disposizioni del presente Contratto potrà escludere o limitare, nella misura in cui ciò sia proibito dalle norme di legge o regolamentari vigenti, qualunque eventuale obbligo o responsabilità dell’Intermediario nei confronti del Cliente.
Articolo 34. Diritti dell’Intermediario e invalidità o inefficacia parziale del Contratto
1. Il Cliente riconosce che qualunque ritardo nell’esercizio di uno dei diritti dell’Intermediario in virtù del presente Xxxxxxxxx non sarà considerato come una rinuncia dell’Intermediario ad avvalersi degli stessi.
2. Una rinuncia in tal senso sarà valida esclusivamente se comunicata a mezzo documento scritto, sottoscritto dell’Intermediario.
3. I diritti concessi all’Intermediario in virtù del presente Contratto si aggiungono a quelli previsti dalla legge o dagli altri accordi stipulati tra il Cliente e l’Intermediario.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di qualunque disposizione o clausola del presente Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia dell’intero Contratto.
Articolo 35. Procedura per i reclami
1. Nel caso in cui il cliente al dettaglio non sia soddisfatto dei Servizi erogati nell’ambito del presente Contratto, può sporgere un reclamo scritto da inviare con le seguenti modalità:
• con raccomandata A/R all’indirizzo: Banor SIM S.p.A.
Xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxxxx
c.a. Ufficio Reclami
• con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi:
xxxxxxx@xxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. Banor provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. L’Intermediario annota in apposito registro gli estremi essenziali del reclamo presentato dal cliente al dettaglio. Banor procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto al cliente al dettaglio l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se l’Intermediario concorda con il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto.
Articolo 36. Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo precedente, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.
2 Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare
– singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale
Articolo 37. Legge applicabile al Contratto e foro competente
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la SIM in relazione al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 1. Premesse ed Allegati
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto come di seguito definito e delle pattuizioni nello stesso contenute.
Articolo 2. Definizioni
Oltre a quanto già previsto nel Contratto, il Cliente e Banor SIM S.p.A. intendono attribuire alle seguenti espressioni i significati corrispondenti:
! con l’espressione “Banor” o “SIM” o “Intermediario” si intende Banor SIM S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 00;
! con l’espressione “Cliente” si intende in forma riassuntiva l’intestatario e/o i cointestatari del contratto;
! con l’espressione “Modulo di Richiesta del servizio di consulenza in materia di investimenti” o “Proposta contrattuale” si intende il modulo di richiesta del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui alle Parte I recante l’attestazione del Cliente di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni Generali e gli Allegati, tra cui il Documento Informativo sui servizi d’investimento;
! con l’espressione “Contratto” si intende il presente contratto avente ad oggetto il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, composto dal Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A., dalla Proposta contrattuale, dalle Condizioni Generali e dagli Allegati, tra cui il Documento Informativo sui servizi d’investimento;
! con l’espressione “Allegati” si intende il Documento Informativo sui servizi d’investimento, le Caratteristiche dalla Consulenza Indipendente, le Condizioni Economiche e il Modulo procura (eventuale);
! con l’espressione “Condizioni Generali” si intendono le norme generali per lo svolgimento del Servizio di cui alla Parte II, riportate nel presente documento;
! con l’espressione “Servizio” si intende il servizio di Consulenza Indipendente prestato da Banor;
! con l'espressione “Consulenza in materia di investimenti” o “Consulenza Indipendente” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa di Banor, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione;
! con l'espressione “Documento Informativo sui servizi d’investimento” si intende il documento informativo predisposto ai sensi della Normativa di riferimento e consegnato al Cliente, in tempo utile, prima della sottoscrizione del presente Contratto, a titolo di informativa precontrattuale;
! con l’espressione “Modulo apertura dei rapporti con Banor SIM S.p.A.” si intende il modulo contenente i dati anagrafici, l’adeguata verifica e la valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la classificazione della clientela, la scheda informativa sul cliente ai fini della valutazione di appropriatezza e adeguatezza e la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, che forma parte integrante e sostanziale del Contratto;
! con l’espressione “Questionario Mifid” si intende il questionario sottoposto al Cliente relativo alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e ai sui suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, con il quale Banor, utilizzando un apposito algoritmo di calcolo, determina il Profilo di rischio finanziario del Cliente;
! con l'espressione “Scheda Informativa sul cliente ai fini della valutazione di appropriatezza e adeguatezza” o “Scheda Informativa sull’adeguatezza” si intende, ai fini della valutazione di adeguatezza, il modulo con il quale il Cliente è informato del Profilo di rischio finanziario assegnatogli da Banor sulla base delle risposte fornite nel Questionario Mifid, e che contiene le avvertenze sul mancato rilascio delle informazioni richieste;
! con l’espressione “Parti/e” si intende Banor SIM S.p.A. e/o il Cliente;
! con l’espressione “Patrimonio” o “Portafoglio” si intende la liquidità e gli strumenti finanziari di pertinenza e di proprietà del Cliente oggetto del Servizio;
! con l’espressione “Normativa di riferimento” si intende la normativa sia di carattere primario che di carattere secondario che disciplina lo svolgimento dei servizi di investimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Direttiva 2014/65/UE (cd. Mifid
II) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 (Mifir) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, i Regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, , il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche), la normativa in tema di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti di attuazione, ivi compresi i provvedimenti degli Organi di Vigilanza;
! con l’espressione “Consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta a cui si applicano le disposizioni del Codice al Consumo.
Articolo 3. Ambito di applicazione
1. Sottoscrivendo il Modulo di Richiesta del servizio di consulenza in materia di Investimenti è possibile richiedere all’Intermediario l’accesso al servizio di consulenza in materia di Investimenti su base indipendente, come definito dall’art. 24-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 come di volta in volta modificato ed integrato (di seguito “TUF”).
2. La SIM presta il servizio di consulenza su base indipendente esclusivamente con riferimento a prodotti o strumenti che non siano oggetto del servizio di collocamento. Nell’ambito degli strumenti offerti in Consulenza Indipendente, infatti, la SIM non intrattiene legami, rapporti legali, economici contrattuali con nessuno degli emittenti o dei distributori degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni. Qualora, nel corso del rapporto, la SIM dovesse intrattenere tali legami, né sarà fornita informativa al Cliente contestualmente alla comunicazione della raccomandazione.
3. La SIM, nell’ambito della Consulenza Indipendente, ha il divieto di ricevere o trattenere incentivi; ne consegue che il corrispettivo per la prestazione del servizio è direttamente a carico del Cliente. La Consulenza Indipendente prestata è basata su di un’analisi ampia delle varie tipologie di strumenti finanziari. A tal fine la SIM valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del Cliente siano opportunamente soddisfatti. Per ulteriori indicazioni si rinvia al Documento informativo sui servizi di investimento”.
4. La Consulenza Indipendente consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa di Banor, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
5. Per raccomandazione personalizzata si deve intendere una raccomandazione presentata come adatta per il Cliente a cui è rivolta ovvero in alternativa basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente, così come note allo stesso Intermediario in forza del ”Questionario Mifid” sottoposto al Cliente all’apertura dei rapporti con Banor SIM S.p.A.
6. Resta inteso che una raccomandazione non è personalizzata (e quindi non costituisce consulenza ai sensi della Normativa di riferimento e del presente Contratto) se non è basata sulle caratteristiche del Cliente, ma è costituita da un’analisi generalizzata su mercati e/o emittenti il cui andamento può essere ricavato, e comunque ragionevolmente desunto in ogni momento, da indici, analisi e ricerche pubblicate, articoli di stampa e altri indicatori pubblici (es. rating, market list, ecc.).
7. Una volta sottoscritto il Contratto, il Servizio può essere fruito dal Cliente sia dietro sua richiesta sia per iniziativa dell’Intermediario e, comunque, nel rispetto dei limiti pattuiti per iscritto tra le Parti.
8. Quale Avvertenza di portata generale, si avvisa il Cliente che, fermo restando i limiti posti dall’Allegato “Caratteristiche della Consulenza Indipendente” inerenti la strategia di consulenza scelta tra le Parti e dalla “Scheda Informativa sull’adeguatezza” le presenti Condizioni Generali non prevedono particolari restrizioni alle operazioni che l’Intermediario può raccomandare nel prestare il Servizio. Il Cliente può ulteriormente limitare la discrezionalità dell’Intermediario, in qualsiasi momento. Per tale evenienza, ogni comunicazione all’Intermediario dovrà essere fatta per iscritto e comunicata a mezzo posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno, valendo per l’effetto delle istruzioni la data di ricevimento da parte dell’Intermediario.
Articolo 4. Oggetto del Contratto
1. Il Contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio di Consulenza Indipendente da parte di Banor su richiesta del Cliente o per iniziativa dell’Intermediario stesso, secondo le caratteristiche e le modalità indicate nel successivo articolo 9.
2. Il Servizio consiste in raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Le operazioni oggetto delle raccomandazioni appartengono ad una delle seguenti categorie:
a. comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzia nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento;
b. esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
3. Le operazioni nell’ambito del Servizio possono avere ad oggetto tutti gli strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2, del TUF.
Articolo 5. Sottoscrizione ed efficacia del Contratto
1. Il Cliente prende atto che il presente Xxxxxxxxx si intende concluso alla data indicata nella Proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente stesso, mediante il rilascio al Cliente di una copia debitamente sottoscritta dal/i soggetto/i abilitato/i a rappresentare Banor. Qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte di Banor, il Contratto si
intenderà concluso con il ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione di Banor. In tal caso, l’accettazione di Banor dovrà essere comunicata al Cliente mediante raccomandata a/r o consegnata a mano. Una copia del presente Xxxxxxxxx verrà comunque consegnata al Cliente al momento della sua sottoscrizione. Banor SIM S.p.A. potrà anche prima dell’accettazione, concludere il Contratto iniziando l’esecuzione del presente incarico di Consulenza Indipendente.
2. In ogni caso Banor si riserva di respingere la Proposta contrattuale ed i relativi Allegati, non debitamente compilati od incompleti, o recanti abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti, ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore.
Articolo 6. Patrimonio oggetto di Consulenza Indipendente
1. Il Patrimonio oggetto di Consulenza Indipendente è quello indicato dal Cliente nel Modulo di richiesta del Servizio; nel caso in cui il Patrimonio non sia depositato presso Banor, il Cliente è tenuto a informare Banor di eventuali modifiche successivamente intervenute nella composizione dello stesso.
2. Resta inteso che l’Intermediario non assume alcun obbligo in merito alle informazioni sulle operazioni eseguite e sui rendiconti periodici elaborati da intermediari terzi incaricati dal Cliente dell’esecuzione delle proprie disposizioni e che l’Intermediario riceve ai soli fini della Consulenza Indipendente.
3. L’intermediario non è responsabile in alcun modo della salvaguardia del Patrimonio oggetto di Consulenza Indipendente che non sia ad esso esplicitamente affidato in soluzione di deposito, nell’ambito della prestazione di altri servizi.
Articolo 7. Classificazione del Cliente
1. Banor ha comunicato al Cliente la classificazione assegnatagli ai sensi della Normativa di riferimento come cliente al dettaglio o cliente professionale.
2. È onere del Cliente informare Banor di eventuali cambiamenti che possono incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto di Banor di modificare la classificazione iniziale qualora il Cliente non rispetti più i requisiti prescritti per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnatagli.
3. Banor ha informato il Cliente che ha il diritto di richiedere per iscritto una diversa classificazione e lo avverte delle conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Qualora il Cliente formuli espressa richiesta di essere classificato come “cliente professionale”, il Cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. Banor ne valuta le caratteristiche e l’idoneità e comunica al Cliente l’accettazione o meno della richiesta. Qualora il Cliente formuli espressa richiesta di essere classificato come “cliente al dettaglio”, Banor ne valuta la richiesta e ne comunica al Cliente l’accettazione o meno.
4. Qualora il Cliente classificato come "cliente al dettaglio" o come "cliente professionale" richieda di essere considerato, rispettivamente, quale "cliente professionale" o quale "cliente al dettaglio", Banor si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato il Servizio e di recedere dal presente Contratto.
Articolo 8. Valutazione di adeguatezza
3. Prima di dare esecuzione al presente Contratto, Banor valuta che il Servizio richiesto sia adeguato sulla base delle informazioni fornite dal Cliente nel “Questionario Mifid”.
4. Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del Servizio prestato, Banor valuta che le specifiche operazioni consigliate nell’ambito del Servizio soddisfino i seguenti criteri:
d) siano adeguate rispetto agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
e) siano di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
f) siano di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o al servizio consigliato.
3. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza il Cliente fornisce sotto la propria responsabilità a Banor, mediante la compilazione del ”Questionario Mifid”, informazioni accurate, veritiere e corrette e comunica ogni ulteriore e successiva informazione che possa incidere sul profilo di rischio attribuitogli in funzione della stessa.
4. La SIM, insieme a ciascuna raccomandazione fornisce al Cliente su supporto durevole una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
5. Il Cliente è consapevole ed informato che, qualora scelga di non fornire le informazioni necessarie o qualora tali informazioni siano insufficienti, l’Intermediario non può determinare se il servizio o lo strumento finanziario sia per lui adeguato e dunque deve astenersi dal prestare il Servizio richiesto.
6. Quando il Cliente comunica a Banor variazioni delle informazioni precedentemente fornite o un cambiamento nella composizione del Portafoglio, Banor stessa valuta l’incidenza delle variazioni comunicate sul profilo e sulla posizione del Cliente e procede, se del caso, alla determinazione di un nuovo profilo o posizione, nonché eventualmente ad una nuova valutazione di adeguatezza, nei tempi tecnici necessari.
7. Nel caso in cui il Servizio sia prestato nei confronti di un Cliente qualificato come “cliente professionale”, Banor può presumere, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale Cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, che egli abbia un livello necessario di esperienza e conoscenza ai fini della valutazione di cui al precedente comma 2 lettera c). Qualora il Cliente qualificato come cliente professionale ritenga di non possedere tali conoscenze ed esperienze, dovrà comunicarlo all’Intermediario in tempo utile prima dell’erogazione del Servizio. Sarà inoltre cura del Cliente fornire all’Intermediario, per iscritto, qualunque informazione possa ragionevolmente dimostrare che la supposizione di cui sopra debba essere cambiata.
8. Nel caso in cui il Servizio sia prestato nei confronti di un Cliente qualificato “cliente professionale di diritto”, Banor può presumere, ai fini del comma 2, lettera b), che egli sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile coi propri obiettivi di investimento.
9. In caso di rapporto con più intestatari Banor farà sottoscrivere a ciascuno di essi un esemplare del “Questionario Mifid” per acquisire le informazioni in merito alla loro esperienza e conoscenza, alla loro situazione finanziaria e ai loro obiettivi di investimento. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza gli intestatari sono informati e consapevoli che Banor prenderà in considerazione il profilo di rischio dell’intestatario avente il profilo meno rischioso. Ne consegue che le scelte di investimento effettuate nell’ambito del rapporto di gestione cointestato saranno coerenti con tale profilo meno rischioso, e potrebbero pertanto non corrispondere al profilo di rischio più aggressivo di altri cointestatari.
10. In caso di rapporti delegati e fiduciari, Banor effettua la valutazione di adeguatezza con riguardo al soggetto delegante o al fiduciante.
11. Nel caso di rapporto intestato a persona giuridica o quando il Cliente persona fisica è legalmente rappresentato da un'altra persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, minorenne, etc.), la valutazione su situazione finanziaria ed obiettivi di investimento verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona giuridica Cliente o, in relazione alla persona fisica, al Cliente sottostante, mentre la valutazione di conoscenza ed esperienza verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona fisica autorizzata a rappresentare il Cliente ed a ricevere le raccomandazioni nell’ambito del contratto di Consulenza Indipendente.
Articolo 9. Contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento del Servizio
Contenuti e caratteristiche del Servizio
1. L’Intermediario fornirà le raccomandazioni personalizzate con la diligenza professionale prevista dall’art. 1176, secondo comma, del Codice Civile, con trasparenza e nell’interesse del Cliente.
2. La Consulenza Indipendente viene prestata dall’Intermediario sulla base (i) delle informazioni rilasciate dal Cliente nel “Questionario Mifid” circa la propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la propria situazione finanziaria e i propri obiettivi di investimento, (ii) delle esigenze eventualmente manifestate dal Cliente (di seguito per brevità le “Esigenze” rappresentate nel paragrafo 3 “Eventuali informazioni integrative sul Cliente e/o restrizioni del servizio” del Modulo di richiesta del servizio), (iii) della composizione del Portafoglio oggetto di Consulenza Indipendente ovvero dello stato degli investimenti del Cliente, degli investimenti in strumenti finanziari in essere al momento della Consulenza Indipendente e detenuti dal Cliente presso la SIM oppure presso intermediari terzi come risultanti esclusivamente dalla documentazione e dalle informazioni a disposizione della SIM (qualora il Portafoglio sia depositato presso la SIM) o messe a disposizione della SIM dal Cliente stesso (qualora il Portafoglio sia depositato presso altri intermediari), (iv) nonché di ogni altra ulteriore informazione ritenuta necessaria dall’Intermediario ai fini dell’assolvimento delle prestazioni di cui al presente Contratto.
3. Il Servizio prestato dall’Intermediario comprende le attività di valutazione del Portafoglio e predisposizione, nell’ambito della Strategia di Consulenza Indipendente prescelta dal Cliente di cui all’Allegato “Caratteristiche della Consulenza Indipendente”, di un portafoglio ideale sul quale basare le raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative a specifici strumenti finanziari (di seguito anche “Portafoglio Personalizzato”).
4. La Consulenza Indipendente prestata dalla SIM, comprende oltre alle attività di cui al comma 3 che precede anche il monitoraggio del
Portafoglio del Cliente ovvero il controllo costante dell’andamento degli investimenti raccomandati. L’Intermediario potrà rivedere, aggiornare e/o modificare le raccomandazioni originariamente prestate, tenendo periodicamente informato il Cliente.
5. In particolare, il controllo del Portafoglio è finalizzato a verificare che gli investimenti effettuati dal Cliente mantengano nel tempo adeguati requisiti qualitativi e rimangono coerenti con le raccomandazioni fornite. Il Cliente prende atto che nel caso in cui gli investimenti dallo stesso posti in essere risultino non adeguati e/o non coerenti con le raccomandazioni proposte dalla SIM, il Portafoglio Personalizzato decade e il Cliente sarà tenuto ad aggiornare e/o riformulare le informazioni fornite a Banor, che procederà ad una nuova valutazione di adeguatezza e predisposizione di un nuovo Portafoglio Personalizzato, salvo comunque la facoltà di quest’ultima di recedere dal Contratto ai sensi del successivo articolo 21 comma 4.
6. Qualora il Patrimonio oggetto di Consulenza Indipendente non sia affidato all’Intermediario in soluzione di deposito (nell’ambito della prestazione di altri servizi), il Cliente si impegna a mantenere aggiornato l’Intermediario circa la composizione del Patrimonio e lo stato delle operazioni effettuate. Il Cliente è edotto che ritardi o lacune nelle suddette comunicazioni potranno impedire a Xxxxx di adempiere correttamente alle obbligazioni di cui al Contratto. Il Cliente e l’Intermediario potranno concordare frequenza, contenuto e modalità di acquisizione di tali informazioni, anche attivando apposite convenzioni o manleve per lo scambio di flussi informativi con le banche depositarie presso cui il Patrimonio oggetto di Consulenza Indipendente è depositato.
7. Resta inteso che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza per il Cliente a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, l’intempestiva esecuzione da parte del Cliente dei relativi ordini non potrà in alcun modo essere imputata all’Intermediario.
8. Le analisi, le elaborazioni e le raccomandazioni della SIM saranno limitate ai prodotti e agli strumenti finanziari sui quali la stessa disponga di informazioni e dati idonei all’esecuzione delle attività inerenti il Servizio. Sarà onere dell’Intermediario, in sede di individuazione della composizione del Portafoglio, indicare per iscritto al Cliente i prodotti e gli strumenti finanziari presenti nel Portafoglio del Cliente per i quali non è possibile effettuare la valutazione degli investimenti. In tale ipotesi, il Cliente potrà rinunciare alla prestazione della Consulenza Indipendente per quello specifico strumento senza che gli sia addebitato dalla SIM alcun corrispettivo.
9. Dietro autorizzazione comunicata dal Cliente l’Intermediario potrà di volta in volta consigliare anche operazioni che non rientrino nella strategia di Consulenza Indipendente prescelta, fermo restando che tali operazioni dovranno comunque rispettare i principi di adeguatezza stabiliti dalla Normativa di riferimento.
10. Le tipologie di strumenti finanziari potenzialmente oggetto delle raccomandazioni personalizzate sono stabilite nelle strategia di Consulenza Indipendente di cui all’Allegato ”Caratteristiche della Consulenza Indipendente”. Le tipologie di strumenti finanziari oggetto di raccomandazioni personalizzate potranno essere variate solo in via transitoria e a seguito di circostanze sopravvenute.
11. Per determinate strategie di Consulenza Indipendente specificate nell’Allegato ”Caratteristiche della Consulenza Indipendente” l’Intermediario potrà consigliare l’acquisto di strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, di derivati o di strumenti illiquidi o altamente volatili, oppure vendite allo scoperto, acquisti tramite somma di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi altra operazione che implichi pagamento di margini, deposito di garanzie o assunzione di leva finanziaria o di rischio di cambio. Inoltre, la SIM potrà includere nelle proprie raccomandazioni anche strumenti finanziari “complessi”, allorquando tali strumenti rientrino nel perimetro del Servizio e siano valutati conformi al profilo di rischio del Cliente.
Modalità di svolgimento del Servizio
12. La prestazione della Consulenza Indipendente avverrà (A) nel corso di incontri presso la sede dell’Intermediario, (B) mediante telefonata registrata, oppure (C) per iscritto a mezzo posta, fax ed e mail.
13. Il Servizio è fornito esclusivamente da personale autorizzato dall’Intermediario (di seguito anche il “Consulente” o i “Consulenti”). La SIM non presta la Consulenza Indipendente per il tramite dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
A) Incontri con l’Intermediario
Il Cliente potrà richiedere che la prestazione del Servizio avvenga nel corso di incontri con l’Intermediario. Gli incontri si terranno presso la sede dell’Intermediario o presso una sua filiale. Delle raccomandazioni rese l’Intermediario redigerà per iscritto un verbale (di seguito anche “Verbale di Consulenza”), consegnato a mano all’esito degli incontri, oppure inviato successivamente all’indirizzo indicato dal Cliente.
B) Consulenza telefonica
Il Cliente potrà richiedere che la prestazione del Servizio avvenga mediante comunicazioni telefoniche. La possibilità di utilizzare tale modalità è subordinata alla disponibilità presso l’Intermediario di un impianto per la registrazione delle telefonate. Tutte le telefonate durante le quali verrà resa la Consulenza Indipendente saranno debitamente registrate dall’Intermediario. Il Cliente prende atto che una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente stesso ed a sue spese, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione.
La Consulenza Indipendente mediante comunicazioni telefoniche potrà essere resa istantaneamente solo in caso di presenza del Consulente di riferimento, altrimenti dovrà essere concordata con almeno 3 giorni di anticipo.
C) Consulenza scritta a mezzo posta, fax ed e mail
Il Cliente potrà richiedere che la prestazione della Consulenza Indipendente avvenga per iscritto con l’invio di memorandum, note scritte o report da inviare a mezzo posta, fax o e mail all’indirizzo indicato dal Cliente.
Articolo 10. Analisi e ricerche generalizzate
1. L’Intermediario potrà comunicare al Cliente ricerche generalizzate e/o analisi emesse dallo stesso Intermediario sui mercati, sugli emittenti o su alcuni prodotti o strumenti finanziari inviando al Cliente lettere o circolari, ovvero contattando lo stesso personalmente, fermo restando che, salvo esplicite indicazioni contrarie dell’Intermediario, siffatte comunicazioni non saranno da intendersi quali raccomandazioni personalizzate e non costituiranno una Consulenza Indipendente o un parere sul merito di una particolare operazione o strategia di investimento con riguardo al profilo del singolo Cliente.
2. Il Cliente è informato e consapevole del fatto che tali analisi e ricerche generalizzate non saranno basate su una valutazione di adeguatezza e non terranno conto del profilo personale del Cliente e, come tale, saranno da intendersi come un’indicazione fornita dall’Intermediario in modo del tutto generico e non personalizzato, e comunque senza assumere alcuna obbligazione di mezzo o di risultato verso lo stesso Cliente.
Articolo 11. Partecipazioni rilevanti in emittenti quotati
1. Il Cliente è tenuto ad osservare in proprio le disposizioni di legge riguardanti le comunicazioni di superamento delle soglie di partecipazione rilevanti in emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. L’Intermediario non avrà l’obbligo di verificare se, per effetto dell’esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del presente Contratto, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di cui comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.
3. In ogni caso, salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, l’Intermediario fornisce raccomandazioni al Cliente presumendo finalità di mero investimento senza alcun obiettivo di assumere partecipazioni rilevanti ovvero di esercitare una qualsiasi influenza sulle assemblee degli emittenti i cui titoli siano oggetto del Servizio.
Articolo 12. Rendiconti della Consulenza Indipendente
1. L’intermediario invierà al Cliente, con cadenza annuale, a mano o a mezzo raccomandata a/r, fax o posta elettronica, un rendiconto del servizio prestato comprendente:
− le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del servizio e degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli;.
− un riepilogo delle raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento.
2. I rendiconti trasmessi si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di comunicazione scritta che dovrà essere trasmessa a Banor con raccomandata a/r entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.
Articolo 13. Conflitti di interesse
1. L’Intermediario dispone di misure per la gestione dei conflitti di interesse tra se stesso ed i propri clienti e tra differenti clienti fra loro.
2. L’Intermediario opera conformemente ad una politica sui conflitti d’interesse che ha elaborato a tale proposito, nell’ambito della quale ha identificato le situazioni che possono generare un conflitto di interesse e, per ciascuna di esse, le misure adottate per gestirlo. La suddetta politica
sui conflitti di interesse è sintetizzata nel Documento Informativo consegnato al Cliente prima della conclusione del Contratto.
3. Qualora le misure adottate nella politica sui conflitti d’interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gravemente agli interessi del Cliente sia evitato, l’Intermediario informa chiaramente il Cliente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tale rischio, affinché il Cliente stesso possa assumere una decisione informata sul Servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
Articolo 14. Incentivi
1. In relazione alla prestazione del Servizio, Xxxxx non potrà versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari se non entro i limiti e secondo le condizioni previste dalla Normativa di riferimento.
2. A tal fine l’intermediario ha consegnato al Cliente apposita informativa contenuta nel Documento Informativo sui servizi d’investimento.
Articolo 15. Costi ed oneri del Servizio
1. La SIM fornisce in tempo utile al Cliente, affinché questi possa assumere consapevoli decisioni di investimento, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del servizio e degli strumenti finanziari raccomandati, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli investimenti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Qualora la raccomandazione avesse ad oggetto un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIPs) la SIM consegna al Cliente in tempo utile il documento contenente le informazioni chiave (KID) che riporta l’informativa completa e dettagliata dei costi del prodotto.
1-bis. Il compenso per la prestazione del Servizio, che il Cliente è tenuto a corrispondere all’Intermediario, stante la natura fortemente “personalizzata” del Servizio, sarà meglio specificato nell’apposito allegato “Condizioni Economiche”, e potrà essere determinato secondo una delle seguenti modalità:
• un corrispettivo fisso, da corrispondersi in occasione di ogni raccomandazione o consiglio prestato nell’ambito del Contratto ovvero con cadenza predeterminata;
• un corrispettivo variabile calcolato sull’entità del Patrimonio oggetto di Consulenza Indipendente nel periodo di riferimento, da corrispondersi periodicamente.
2. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere anche le spese documentate.
3. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso all’Intermediario di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento del Servizio.
4. Il Cliente è tenuto a corrispondere a Banor il compenso per il Servizio entro 20 giorni dal ricevimento della fattura che verrà spedita tramite posta. Le modalità di pagamento accettate da Banor sono le seguenti:
− assegni bancari o circolari intestati a "Banor S.p.A.", muniti della clausola di non trasferibilità;
− ordini di bonifico disposti a valere sul conto corrente intestato a Banor.
Qualora il Portafoglio del Cliente sia depositato presso la SIM il Cliente autorizza l’intermediario stesso a regolare i pagamenti inerenti il Servizio a mezzo addebito diretto sul conto del Cliente.
5. In caso di recesso il corrispettivo fissato sarà corrisposto pro rata sino alla data di efficacia del recesso.
6. Il Cliente è consapevole di essere tenuto a corrispondere a Banor il compenso per il Servizio svolto indipendentemente dal fatto che il Cliente dia o meno seguito alle raccomandazioni fornite da Banor mediante il compimento di specifiche operazioni.
7. Il Cliente è consapevole che i costi e gli oneri connessi alla Consulenza Indipendente si aggiungeranno agli eventuali compensi, commissioni di intermediazione e cambio, imposte di bollo ed altri costi che il Cliente eventualmente potrà sostenere in relazione all’acquisto ed alla vendita dei prodotti o strumenti finanziari oggetto di Consulenza Indipendente.
8. Il Cliente prende atto che i Consulenti dell’Intermediario non hanno il potere di rilasciare quietanze per conto dello stesso. L’estinzione delle obbligazioni di pagamento verso l’Intermediario avverrà solo all’effettivo ricevimento dei relativi importi o del loro controvalore da parte di quest’ultimo.
Articolo 16. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
1. Il Cliente prende atto che il rapporto dedotto in Contratto non potrà essere intestato congiuntamente senza facoltà disgiunta.
2. Nel rapporto intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente - ivi inclusa la facoltà di estinguere il rapporto impartendo all’Intermediario tutte le relative istruzioni - ciascuno dei cointestatari singolarmente può chiedere all’Intermediario la prestazione del Servizio ovvero raccomandazioni personalizzate con piena liberazione dell’Intermediario anche nei confronti degli altri cointestatari.
3. L’adempimento reso dall’Intermediario ad uno solo dei cointestatari libera lo stesso nei confronti di tutti.
4. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
5. Quando il rapporto è intestato a più persone in via disgiuntiva, le comunicazioni, le consegne, i rendiconti e le notifiche sono validamente effettuate anche ai sensi della Normativa di Riferimento da Banor al recapito indicato nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM
S.p.A. - Dati Anagrafici” dal primo intestatario del Contratto o se diverso, presso il domicilio eletto nel “Modulo di Xxxxxxxxx” e salve le limitazioni ivi previste e saranno operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.
6. È fatto onere a ciascuno dei cointestatari di comunicare all’Intermediario l’eventuale decesso di un cointestatario ovvero la sopravvenuta incapacità di agire di uno dei medesimi. In tal caso, i diritti verso l’Intermediario dei cointestatari superstiti e degli eredi del cointestatario deceduto o divenuto incapace saranno condizionati all’assolvimento degli obblighi di legge.
7. Quando, rispetto a richieste di raccomandazioni personalizzate provenienti da uno dei cointestatari, in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatari, l’Intermediario potrà fornire la Consulenza Indipendente solo con l’accordo di tutti i cointestatari.
Articolo 17. Deposito delle firme e poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto nell’apposito modulo le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Il rappresentante si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione ex articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.
2. Il Cliente è tenuto a depositare l’originale della firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario (specimen di firma).
3. Il Cliente prende atto che l’Intermediario considera “specimen di firma” la firma resa dallo stesso in sede di sottoscrizione del Contratto.
4. Il Cliente prende altresì atto che le predette firme assumeranno valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni effettuate nel corso del rapporto.
5. Il Cliente e le persone di cui al comma 1 sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con l’Intermediario, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le Parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica) e rese operative dall’Intermediario, quali successivamente comunicate al Cliente.
6. Qualora l’atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.
7. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili all‘Intermediario finché questi non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure la stessa sia stata presentata alla dipendenza o alla filale dell’Intermediario presso la quale è intrattenuto il rapporto e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore a
10 giorni lavorativi, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
8. Salvo disposizione contraria, le ulteriori autorizzazioni a disporre sul rapporto non determinano la revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
9. Nel caso di contestazione del rapporto i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza e/o della suddetta autorizzazione potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri del procuratore dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedenti.
10. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all’Intermediario sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Articolo 18. Rischi connessi alle operazioni consigliate
1. Il Servizio consiste nel rilascio di raccomandazioni personalizzate che il Cliente è libero di seguire o meno, anche per quanto attiene alla scelta dell’intermediario di cui avvalersi per la prestazione dei servizi di investimento. Ogni decisione di investimento e/o disinvestimento è di esclusiva pertinenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato.
2. Resta inteso che l’effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta le singole raccomandazioni,
i dati fornitigli e la convenienza delle operazioni consigliate, con piena consapevolezza dei rischi che da essi derivano. In particolare, la SIM non potrà essere ritenuta ad alcun titolo responsabile in caso di perdite subite dal Cliente in seguito alle operazioni dallo stesso disposte al di fuori dei limiti del Contratto. In ogni caso, anche ove gli investimenti fossero effettuati in esito alla prestazione del Servizio, l’Intermediario sarà ritenuto responsabile solo qualora i relativi investimenti fossero inadeguati al Cliente, e non per il fatto stesso di perdite di capitale, interessi o chanches a qualsiasi titolo verificatesi a danno del Cliente.
3. Il Cliente, consapevole che ogni operazione è compiuta a proprie spese ed a proprio rischio, si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connessi alle operazioni che effettuerà, anche alla luce dei rischi connessi ai servizi di investimento e, più in generale, agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari di cui Banor ha fornito una descrizione nel Documento Informativo sui servizi d’investimento. In particolare il Cliente prende atto che il Servizio reso non comporta alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti.
4. Il Cliente prende atto ed è consapevole del fatto che ogni raccomandazione fornita nell’ambito del Servizio, ancorché personalizzata ed adeguata al profilo del Cliente (alla data della singola raccomandazione), non esclude, per la natura aleatoria di qualsiasi investimento finanziario, il verificarsi in futuro di perdite, anche di misura rilevante, che potrebbero rivelarsi inadeguate alla tolleranza al rischio del Cliente.
Articolo 19. Limitazioni di responsabilità
1. Il Cliente prende atto che le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia agli strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi, forniti nell’espletamento del Servizio non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento raccomandato.
2. Il Cliente prende atto che Baxxx x tenuta a prestare la diligenza e la professionalità richieste dall’espletamento della Consulenza Indipendente ma non garantisce alcuno specifico risultato in merito ai consigli ed alle raccomandazioni forniti nell’ambito del Servizio e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Non garantisce altresì alcuno specifico risultato in relazione agli studi, alle ricerche, analisi e alle pubblicazioni divulgati al Cliente. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di Banor per eventuali perdite, danni, minori guadagni o pregiudizi che il Cliente dovesse subire a seguito delle operazioni di investimento o disinvestimento effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite da Banor.
3. Il Cliente prende altresì atto che le analisi, le elaborazioni e le indicazioni predisposte da Banor sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal Cliente dipendono dalla completezza e dall’accuratezza delle informazioni e dei dati dallo stesso rilasciati.
4. Banor non può essere ritenuta responsabile del fatto che la Consulenza Indipendente sia venuta a mancare in tutto o in parte o pervenga al Cliente in ritardo per cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, al di fuori del proprio controllo, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo cause derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti telematici ed informatici od altrimenti utilizzati da Banor, interruzioni elettriche, controversie sindacali e scioperi. In tali casi Banor informerà tempestivamente il Cliente.
Articolo 20. Invio di comunicazioni
1. Ove non diversamente e specificatamente previsto, ogni dichiarazione, comunicazione, notifica e consegna anche ai sensi della Normativa di riferimento sarà validamente effettuata dal Cliente all’Intermediario e viceversa ai recapiti indicati, rispettivamente, nel Documento Informativo sui servizi d’investimento per l’intermediario e nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” per il Cliente, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera semplice o a mano, anche, tramite consegna al consulente finanziario incaricato oppure a mezzo fax, telefono e posta elettronica.
2. In particolare, il Cliente riconosce che il recapito riportato nel “Modulo di Richiesta del servizio di consulenza in materia di investimenti” costituisce elezione di domicilio, salve le limitazioni di elezione ivi previste. In particolare, il domicilio eletto non ha valore in relazione ad eventuali atti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per la notifica dei quali resta fermo l’indirizzo di residenza del Cliente.
3. Il Cliente prende atto che ogni comunicazione, notifica e consegna, comprese quelle previste dalla Normativa di riferimento, anche in caso di cointestazione, sarà validamente eseguita dall’Intermediario ai recapiti di corrispondenza indicati nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” dal primo intestatario del Contratto o se diverso, presso il domicilio eletto nel “Modulo di Rixxxxxxx” e salve le limitazioni ivi previste e sarà operante a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.
4. Le eventuali successive modifiche dei recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all’altra Parte per iscritto. Nel caso in cui la modifica riguardi il Cliente la comunicazione dovrà recare la sottoscrizione dell’intestatario e, nel caso di contratto cointestato, di tutti gli intestatari.
5. Affinché l’Intermediario sia legittimato ad utilizzare l’indirizzo elettronico, il numero di fax e di telefono del Cliente, lo stesso dovrà comunicare per iscritto all’Intermediario il proprio indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono compilando apposito campo del “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” e/o del “Modulo di Richiesta del servizio di consulenza in materia di investimenti” nell’ipotesi di domicilio eletto, segnalandone tempestivamente e sempre per iscritto eventuali variazioni.
6. Il Cliente potrà, dietro richiesta pervenuta all’Intermediario, rinunciare per qualunque ragione all’utilizzo della posta elettronica, telefono e fax.
7. Il Cliente autorizza espressamente sin d’ora l’Intermediario a predisporre un sistema di registrazione e a registrare, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in via continuativa le conversazioni telefoniche e a mantenere evidenza delle comunicazioni di posta elettronica che intercorrono tra il Cliente e l’Intermediario stesso per lo svolgimento del Servizio. Le registrazioni telefoniche ed elettroniche effettuate, di proprietà dell’Intermediario, saranno conservate per un periodo di almeno cinque anni dalla creazione e, per tale periodo, una copia di tali registrazioni rimane disponibile per il Cliente, su sua richiesta ed a sue spese. Resta inteso che tali registrazioni oltre alla documentazione conservata faranno piena prova delle comunicazioni trasmesse o ricevute dal Cliente. Il Cliente si dichiara informato di detta circostanza e vi acconsente.
8. L’Intermediario non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente e per le eventuali discordanze tra le comunicazioni ricevute e quelle trasmesse, riconoscendo pieno valore probatorio al testo registrato elettronicamente dall’Intermediario. II Cliente rinuncia ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all’originale o l’asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa.
9. L’Intermediario non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione e/o esecuzione delle comunicazioni dovuta a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche od attacchi vandalici e terroristici o per scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta, anche elettronica ed Internet ed ogni altra motivazione non direttamente riconducibile a volontà o atti posti in essere dall’ Intermediario.
Articolo 21. Modifiche al Contratto
1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento in base al consenso scritto delle Parti.
2. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice al Consumo, a condizione che sussista un giustificato motivo, le clausole che regolano il Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti, all’ultimo recapito indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, decorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine senza penalità. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le precedenti condizioni del Contratto.
3. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e a condizione che, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice al Consumo, vi sia un giustificato motivo, le condizioni economiche applicate al Contratto anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti, all’ultimo recapito indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le modifiche entreranno in vigore dalla data indicata nella comunicazione e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di dette modifiche, il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, e lo abbia comunicato a Banor entro tale termine mediante posta elettronica o raccomandata a/r. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente otterrà in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni economiche precedentemente praticate.
4. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto e le disposizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione
di legge o di regolamento che ha provocato la modifica stessa. L’Intermediario provvederà in ogni caso ad informare il Cliente delle modifiche apportate.
Articolo 22. Duxxxx x recesso dal Contratto
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto in ogni momento senza alcun preavviso e senza che gli venga addebitata alcuna penalità, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti o recandosi personalmente presso la sede dell’Intermediario.
3. Laddove ricorra una giusta causa o un giustificato motivo l’Intermediario ha facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti, all’ultimo recapito indicato dal Cliente. Qualora non sussista una giusta causa o un giustificato motivo l’Intermediario ha facoltà di recedere dal Contratto a mezzo posta elettronica, ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.
4. Banor si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni, qualora il Portafoglio del Cliente - a fronte di operazioni non adeguate e/o non coerenti disposte autonomamente dal Cliente - risulti complessivamente non adeguato per il Cliente e/o non coerente con il Portafoglio Personalizzato articolato da Banor.
5. Alla data di efficacia del recesso, il Cliente soddisferà tutti i diritti vantati dall’intermediario pro rata tempore in connessione al Servizio, spese ed oneri sostenuti - presso la propria sede.
6. L’Intermediario non invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto.
Articolo 23. Interpretazione del Contratto
Il Cliente riconosce che qualunque disposizione del presente Contratto, recante la disciplina specifica di un particolare prodotto, strumento finanziario o servizio d’investimento o accessorio, non sarà intesa come una limitazione alla generalità delle altre disposizioni, ed i relativi diritti dell’Intermediario saranno cumulativi. Inoltre, qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia dichiarata inapplicabile da un Tribunale, le altre disposizioni rimarranno valide ed il Contratto sarà interpretato come se non comprendesse la disposizione in questione.
Articolo 24. Diritti dell’Intermediario e invalidità o inefficacia parziale del Contratto
1. Il Cliente riconosce che qualunque ritardo nell’esercizio di uno dei diritti dell’Intermediario in virtù del presente Coxxxxxxx xon sarà considerato come una rinuncia dell’Intermediario ad avvalersi degli stessi.
2. Una rinuncia in tal senso sarà valida esclusivamente se comunicata a mezzo documento scritto, sottoscritto dell’Intermediario.
3. I diritti concessi all’Intermediario in virtù del presente Contratto si aggiungono a quelli previsti dalla legge o dagli altri accordi stipulati tra il Cliente e l’Intermediario.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di qualunque disposizione o clausola del presente Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia dell’intero Contratto.
Articolo 25. Procedura per i reclami
1. Nel caso in cui il cliente al dettaglio non sia soddisfatto dei servizi erogati nell’ambito del presente Contratto, può sporgere un reclamo scritto da inviare con le seguenti modalità:
• con raccomandata A/R all’indirizzo: Banor SIM S.p.A.
Xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxxxx
c.a. Ufficio Reclami
• con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi:
xxxxxxx@xxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. Banor provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. L’Intermediario annota in apposito registro gli estremi essenziali del reclamo presentato dal cliente al dettaglio. Banor procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto al cliente al dettaglio l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se l’Intermediario concorda con il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto.
Articolo 26. Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo precedente, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.
2. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare
– singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
Articolo 27. Legge applicabile al Contratto e foro competente
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la SIM in relazione al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI COLLOCAMENTO E
CONSULENZA NON INDIPENDENTE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI
Articolo 1. Premesse ed Allegati
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto come di seguito definito e delle pattuizioni nello stesso contenute.
Articolo 2. Definizioni
Oltre a quanto già previsto nel Contratto, il Cliente e Banor SIM S.p.A. intendono attribuire alle seguenti espressioni i significati corrispondenti:
! con l’espressione “Banor” o “SIM” o “Intermediario” si intende Banor SIM S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 00;
! con l’espressione “Cliente” si intende in forma riassuntiva l’intestatario e/o i cointestatari del contratto;
! con l’espressione “Modulo di Richiesta dei Servizi” o “Proposta contrattuale” si intende il modulo di richiesta dei Servizi recante l’attestazione del Cliente di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni Generali e gli Allegati, tra cui il Documento Informativo sui servizi d’investimento;
! con l’espressione “Contratto” si intende il presente contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e accessori e di distribuzione di prodotti finanziari in abbinamento alla consulenza in materia di investimenti su base non indipendente e custodia e amministrazione di strumenti finanziari (c.d. Servizi), composto dal Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A., dalla Proposta contrattuale, dalle Condizioni Generali e dagli Allegati, tra cui il Documento Informativo sui servizi d’investimento;
! con l’espressione “Allegati” si intende il Documento Informativo sui servizi d’investimento, le Condizioni Economiche, l’Elenco dei depositari e sub depositari, l’Accordo per l’uso di tecniche di comunicazione a distanza (eventuale) e il Modulo di procura (eventuale);
! con l’espressione “Servizio/i” si intende, singolarmente o globalmente considerati, i servizi di collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e accessori e di distribuzione di prodotti finanziari, consulenza in materia di investimenti su base non indipendente e custodia e amministrazione di strumenti finanziari prestati dall’Intermediario;
! con l’espressione “Condizioni Generali” si intendono le norme generali e specifiche per lo svolgimento dei Servizi, di cui alla Parte II, riportate nel presente documento;
! con l’espressione “Documento Informativo sui servizi d’investimento” o “Documento Informativo” si intende il documento informativo predisposto ai sensi della Normativa di riferimento e consegnato al Cliente, in tempo utile, prima della sottoscrizione del presente Contratto, a titolo di informativa precontrattuale;
! con l’espressione “Modulo apertura dei rapporti con Banor SIM S.p.A” si intende il modulo contenente i dati anagrafici, l’adeguata verifica e la valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la classificazione della clientela, la scheda informativa sul cliente ai fini della valutazione di appropriatezza e adeguatezza, la disciplina sull’identificazione degli azionisti e sulla sollecitazione di deleghe di voto, l’autocertificazione fiscale e la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, che forma parte integrante e sostanziale del Contratto;
! con l’espressione “Questionario Mifid” si intende il questionario sottoposto al Cliente relativo alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e ai sui suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, con il quale Banor, utilizzando un apposito algoritmo di calcolo, determina il Profilo di rischio finanziario del Cliente;
! con l’espressione “Scheda informativa sul cliente ai fini della valutazione di appropriatezza e adeguatezza” o “Scheda Informativa sull’adeguatezza” si intende, ai fini della valutazione di adeguatezza, il modulo con il quale il Cliente è informato del Profilo di rischio finanziario assegnatogli da Banor sulla base delle risposte fornite nel Questionario Mifid, e che contiene le avvertenze sul mancato rilascio delle informazioni richieste;
! con l’espressione “Soggetto di riferimento” si intende il soggetto rispetto al quale, in un rapporto con più intestatari, Banor effettua la valutazione di adeguatezza. Soggetto di riferimento è l’intestatario avente il profilo di rischio minore;
! con l’espressione “Accordo” si intende l’accordo sull’utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica che, se sottoscritto dal Cliente, forma parte integrante del presente Contratto;
! con l’espressione “Parti/e” si intende Banor SIM S.p.A. e/o il Cliente;
! con l’espressione “Società Prodotto” si intende sia la società emittente o offerente lo strumento o prodotto finanziario collocato o distribuito dalla SIM sulla base di apposito incarico di collocamento o distribuzione;
! con l’espressione “Normativa di riferimento” si intende la normativa sia di carattere primario che di carattere secondario che disciplina lo svolgimento dei servizi e attività di investimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Direttiva 2014/65/UE (cd. Mifid II) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 (Mifir) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (cd. IDD) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, i Regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione,, il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni), la normativa in tema di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni, nonché tutti i provvedimenti di attuazione, ivi compresi i provvedimenti degli Organi di Vigilanza;
! con l’espressione “Consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta a cui si applicano le disposizioni del Codice del Consumo.
Articolo 3. Struttura e natura del Contratto
1. Il Contratto ha la struttura di un contratto unico e la natura di un accordo quadro che impegna l’Intermediario a prestare a favore del Cliente i Servizi alle condizioni regolate dalle disposizioni generali applicabili a tutti i Servizi e dalle disposizioni specifiche applicabili a ciascun Servizio.
2. Il Contratto si struttura nelle seguenti Sezioni:
− disposizioni generali applicabili a tutti i Servizi (Sezione I);
− disposizioni specifiche che regolano il servizio di collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e accessori e di distribuzione di prodotti finanziari (Sezione II);
− disposizioni specifiche che regolano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente (Sezione III);
− disposizioni specifiche che regolano il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (Sezione IV).
Articolo 4. Ambito di applicazione del Contratto
1. Sottoscrivendo il Modulo di Richiesta dei Servizi (di seguito anche, per brevità, “Modulo di Richiesta”) è possibile richiedere all’Intermediario l’accesso a diverse tipologie di Servizi, precisamente, al collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e accessori e alla distribuzione di prodotti finanziari in abbinamento alla consulenza in materia di investimenti su base non indipendente e alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari (c.d. Servizi) che consentiranno al Cliente di acquistare, vendere, sottoscrivere e, più in generale, effettuare investimenti in strumenti e prodotti finanziari.
2. Le tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati dall’Intermediario nell’ambito dei Servizi sono:
! quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aperti e chiusi, italiani ed esteri, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (OICVM, Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) o rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA, Fondi di investimento alternativi); tali strumenti potranno essere emessi o gestiti da società del gruppo o partecipate dalla SIM o nelle quali alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti della SIM detengono una partecipazione o ricoprono incarichi rilevanti;
! strumenti finanziari, italiani ed esteri, collocati nell’ambito di offerte di sottoscrizione o vendita rivolte al pubblico o a specifiche categorie di investitori.
3. L’Intermediario valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende pertanto atto che l’Intermediario potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la SIM o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la SIM o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
Articolo 5. Analisi e ricerche generalizzate
1. L’Intermediario nell’ambito della prestazione dei Servizi e senza che questo comporti la prestazione di alcuna raccomandazione personalizzata e, quindi, di consulenza in materia di investimenti, potrà fornire al Cliente, di volta in volta, a discrezione dell’Intermediario, indicazioni o informazioni di carattere generale sui mercati, sugli emittenti o su alcuni prodotti o strumenti finanziari.
2. Il Cliente viene informato del fatto che tali indicazioni o informazioni di carattere generale non tengono conto del profilo personale del Cliente e, come tali, saranno da intendersi come un’indicazione fornita dall’Intermediario in modo del tutto generico e non personalizzato e, comunque, senza assumere alcuna obbligazione verso lo stesso Cliente.
Articolo 6. Rappresentanza
Nello svolgimento dei Servizi l’Intermediario è espressamente autorizzato dal Cliente ad agire, a propria discrezione, in nome proprio e per conto dello stesso Xxxxxxx.
Articolo 7. Sottoscrizione ed efficacia del Contratto
1. Il Cliente prende atto che il presente Xxxxxxxxx si intende concluso alla data indicata nella Proposta Contrattuale sottoscritta dal Cliente stesso, mediante il rilascio al Cliente di una copia debitamente sottoscritta dal/i soggetto/i abilitato/i a rappresentare l’Intermediario. Qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte dell’Intermediario, il Contratto si intenderà concluso con il ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione di Banor. In tal caso, l’accettazione dell’Intermediario dovrà essere comunicata al Cliente mediante raccomandata a/r o consegnata a mano. Una copia del presente Xxxxxxxxx verrà comunque consegnata al Cliente al momento della sua sottoscrizione.
2. Il Cliente prende atto che l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede mediante consulenti finanziari è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo mediante lettera raccomandata a/r indirizzata a Banor SIM S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 00, oppure al suo consulente finanziario. L’eventuale recesso così comunicato non comporta a carico del Cliente corrispettivi, spese, penalità ed oneri di alcun genere.
3. In ogni caso l’Intermediario si riserva di respingere la documentazione contrattuale non debitamente compilata od
incompleta, o recante abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti, ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore.
Articolo 8. Classificazione del Cliente
1. L’Intermediario ha comunicato al Cliente la classificazione assegnatagli ai sensi della Normativa di riferimento come cliente al dettaglio o cliente professionale.
2. È onere del Cliente informare l’Intermediario di eventuali cambiamenti che possono incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto dell’Intermediario stesso di modificare la classificazione iniziale qualora il Cliente non rispetti più i requisiti prescritti per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnatagli.
3. L’Intermediario informa il Cliente che ha il diritto di richiedere per iscritto una diversa classificazione e lo avverte delle conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Qualora il Cliente formuli espressa richiesta di essere classificato come “cliente professionale”, il Cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. L’Intermediario ne valuta le caratteristiche e l’idoneità e comunica al Cliente l’accettazione o meno della richiesta. Qualora il Cliente formuli espressa richiesta di essere classificato come “cliente al dettaglio”, l’Intermediario ne valuta la richiesta e ne comunica al Cliente l’accettazione o meno.
4. Qualora il Cliente classificato come "cliente al dettaglio" o come "cliente professionale" richieda di essere considerato, rispettivamente, quale "cliente professionale" o quale "cliente al dettaglio", l’Intermediario si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato i Servizi e di recedere dal presente Contratto.
Articolo 9. Valutazione di adeguatezza
1. Il servizio di collocamento viene prestato dalla SIM sempre in abbinamento alla consulenza in materia di investimenti su base non indipendente. Ne consegue che la prestazione dei Servizi avviene sempre in regime di adeguatezza.
2. Prima di dare esecuzione al presente Contratto, Banor valuta quindi che i Servizi richiesti siano adeguati sulla base delle informazioni fornite dal Cliente nel “Questionario Mifid”. Più precisamente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei Servizi prestati, Banor valuta che le specifiche operazioni consigliate/eseguite nell’ambito dei Servizi soddisfino i seguenti criteri:
a) siano adeguate rispetto agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) siano di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) siano di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o al servizio consigliato.
3. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza il Cliente fornisce sotto la propria responsabilità a Banor, mediante la compilazione del ”Questionario Mifid”, informazioni accurate, veritiere e corrette e comunica ogni ulteriore e successiva informazione che possa incidere sul profilo di rischio attribuitogli in funzione della stessa.
4. Il Cliente è consapevole ed informato che, qualora scelga di non fornire le informazioni necessarie o qualora tali informazioni siano insufficienti, l’Intermediario non può determinare se il servizio o lo strumento finanziario sia per lui adeguato e dunque deve astenersi dal prestare i Servizi richiesti.
5. Quando il Cliente comunica a Banor variazioni delle informazioni precedentemente fornite, Banor stessa valuta l’incidenza delle variazioni comunicate sul profilo e sulla posizione del Cliente e procede, se del caso, alla determinazione di un nuovo profilo o posizione, nonché eventualmente ad una nuova valutazione di adeguatezza, nei tempi tecnici necessari.
6. Nel caso in cui il Servizio sia prestato nei confronti di un Cliente qualificato come “cliente professionale”, Banor può presumere, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale Cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, che egli abbia un livello necessario di esperienza e conoscenza ai fini della valutazione di cui al precedente comma 2 lettera c). Qualora il Cliente qualificato come cliente professionale ritenga di non possedere tali conoscenze ed esperienze, dovrà comunicarlo all’Intermediario in tempo utile prima dell’erogazione del Servizio. Sarà inoltre cura del Cliente fornire all’Intermediario, per iscritto, qualunque informazione possa ragionevolmente dimostrare che la supposizione di cui sopra debba essere cambiata.
7. Nel caso in cui il Servizio sia prestato nei confronti di un Cliente qualificato “cliente professionale di diritto”, Banor può presumere, ai fini del comma 2, lettera b), che egli sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile coi propri obiettivi di investimento.
8. In caso di rapporto con più intestatari Banor farà sottoscrivere a ciascuno di essi un esemplare del “Questionario Mifid” per acquisire le informazioni in merito alla loro esperienza e conoscenza, alla loro situazione finanziaria e ai loro obiettivi di investimento. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza gli intestatari sono informati e consapevoli che Banor prenderà in considerazione il profilo di rischio dell’intestatario avente il profilo meno rischioso. Ne consegue che le scelte di investimento effettuate nell’ambito del rapporto cointestato saranno coerenti con tale profilo meno rischioso, e potrebbero pertanto non corrispondere al profilo di rischio più aggressivo di altri cointestatari.
9. In caso di rapporti delegati e fiduciari, Banor effettua la valutazione di adeguatezza con riguardo al soggetto delegante o al fiduciante.
10. Nel caso di rapporto intestato a persona giuridica o quando il Cliente persona fisica è legalmente rappresentato da un'altra persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, minorenne, etc.), la valutazione su situazione finanziaria ed obiettivi di investimento verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona giuridica Cliente o, in relazione alla persona fisica, al Cliente sottostante, mentre la valutazione di conoscenza ed esperienza verrà condotta sulla base delle informazioni riferibili alla persona fisica autorizzata a rappresentare il Cliente ed a ricevere le raccomandazioni nell’ambito del Contratto.
Articolo 10. Conflitti di interesse
1. L’Intermediario dispone di misure per la gestione dei conflitti di interesse tra se stesso ed i propri clienti e tra differenti clienti fra loro.
2. L’Intermediario opera conformemente ad una politica sui conflitti d’interesse che ha elaborato a tale proposito, nell’ambito della quale ha identificato le situazioni che possono generare un conflitto di interesse e, per ciascuna di esse, le misure adottate per gestirle. La suddetta politica sui conflitti di interesse è sintetizzata nel Documento Informativo consegnato al Cliente prima della conclusione del Contratto.
3. Qualora le misure adottate nella politica sui conflitti d’interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gravemente agli interessi del Cliente sia evitato, l’Intermediario informa chiaramente il Cliente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tale rischio, affinché il Cliente stesso possa assumere una decisione informata sul Servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
4. Il Cliente è consapevole del fatto che quando l’Intermediario gli fornisce un’informazione generalizzata su un emittente, un prodotto o uno strumento finanziario, l’Intermediario potrebbe avere un interesse.
5. In alcuni casi l’Intermediario potrà creare delle barriere per limitare il movimento delle informazioni all’interno della propria organizzazione.
6. Ciò posto, rimossa sin d’ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile, l’Intermediario è autorizzato dal Cliente ad eseguire qualsiasi operazione di investimento e/o di disinvestimento nella quale lo stesso sia controparte diretta o indiretta del Cliente, avvalendosi non solo dei Servizi di investimento o accessori offerti dall’Intermediario stesso ma anche da società legate a quest’ultimo da rapporti d’affari.
Articolo 11. Informativa su costi, oneri ed eventuali incentivi in relazione a tutti i Servizi
1. In relazione alla prestazione dei Servizi, l’Intermediario non potrà versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari se non entro i limiti e secondo le condizioni previste dalla Normativa di riferimento.
2. A tal fine l’Intermediario consegna al Cliente apposita informativa ex ante riguardante l’esistenza, la natura e il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti dalla SIM.
3. La SIM comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
4. La SIM invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, in forma personalizzata la rendicontazione dei costi dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, riportando i costi e gli oneri in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, in merito ai servizi di investimento prestati e agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla SIM, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Articolo 12. Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
1. Il Cliente prende atto che il rapporto dedotto in Contratto non potrà essere intestato congiuntamente senza facoltà disgiunta.
2. Nel rapporto intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente - ivi inclusa la facoltà di estinguere il rapporto impartendo all’Intermediario tutte le relative istruzioni - ciascuna di esse singolarmente potrà disporre degli strumenti/prodotti finanziari e delle disponibilità liquide anche in proprio favore, con piena liberazione dell’Intermediario anche nei confronti degli altri cointestatari, in conformità al principio di solidarietà attiva di cui all’art. 1292 c.c.
3. Resta inteso che i cointestatari del rapporto si danno reciproco mandato disgiunto a impartire con firma singola ogni disposizione senza limite di quantitativo o comunque a disporre dei titoli in custodia. L’Intermediario può pertanto dar corso alle disposizioni e istruzioni che gli venissero impartite, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli in custodia e può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, disgiuntamente, le relative somme di denaro e gli strumenti finanziari e ciò con pieno esonero dell’Intermediario da ogni responsabilità a riguardo.
4. Quanto precede non comporta alcun obbligo per l’Intermediario di dare alcuna comunicazione delle disposizioni o istruzioni agli altri intestatari del rapporto, con impegno da parte di ciascun cointestatario del rapporto di tenere indenne e manlevato l’Intermediario da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivargli.
5. Le comunicazioni effettuate dall’Intermediario nei confronti di uno degli intestatari si considerano effettuate nei confronti di ciascuno di essi. In particolare, le comunicazioni, le consegne, i rendiconti e le notifiche sono validamente effettuate anche ai sensi della Normativa di Riferimento da Banor al recapito indicato nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” dal primo intestatario del Contratto o se diverso, presso il domicilio eletto nel “Modulo di Xxxxxxxxx” e salve le limitazioni ivi previste e saranno operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.
6. Gli strumenti finanziari nominativi acquisiti tramite l’intermediario in esecuzione del Contratto sono registrati a nome del primo intestatario del Contratto, salvo diversa istruzione scritta del Cliente.
7. In assenza di specifiche istruzioni scritte del Cliente all’Intermediario, sarà onere dei cointestatari definire tra loro, e rendere opponibili a terzi, le rispettive quote di proprietà del patrimonio oggetto dei Servizi, con ogni più ampia manleva a favore dell’Intermediario.
Articolo 13. Deposito delle firme e poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto nell’apposito modulo le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Il rappresentante si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione ex articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.
2. Il Cliente è tenuto a depositare l’originale della firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario (specimen di firma).
3. Il Cliente prende atto che l’Intermediario considera “specimen di firma” la firma resa dallo stesso in sede di sottoscrizione del Contratto.
4. Il Cliente prende altresì atto che le predette firme assumeranno valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni effettuate nel corso del rapporto.
5. Il Cliente e le persone di cui al comma 1 sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con l’Intermediario, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le Parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica) e rese operative dall’Intermediario, quali successivamente comunicate al Cliente.
6. Qualora l’atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal Contratto, anche con autorizzazione ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.
7. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili all‘Intermediario finché questi non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure la stessa sia stata presentata alla dipendenza o alla filale dell’Intermediario presso la quale è intrattenuto il rapporto e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore a
10 giorni lavorativi, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
8. Salvo disposizione contraria, le ulteriori autorizzazioni a disporre sul rapporto non determinano la revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
9. Nel caso di contestazione del rapporto i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza e/o della suddetta autorizzazione potrà essere effettuata anche da uno solo dei
xxxxxxxxxxxxx, mentre la modifica dei poteri del procuratore dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedenti.
10. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all’Intermediario sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Articolo 14. Invio di comunicazioni
1. Ove non diversamente e specificatamente previsto, ogni dichiarazione, comunicazione, notifica e consegna anche ai sensi della Normativa di riferimento sarà validamente effettuata dal Cliente all’Intermediario e viceversa ai recapiti indicati, rispettivamente, nel Documento Informativo sui servizi d’investimento per l’intermediario e nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” per il Cliente, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera semplice o a mano, tramite consegna al consulente finanziario incaricato oppure a mezzo fax, posta elettronica oppure telefonicamente.
2. In particolare, il Cliente riconosce che il recapito riportato nel “Modulo di Xxxxxxxxx dei Servizi” costituisce elezione di domicilio, salve le limitazioni di elezione ivi previste. In particolare, il domicilio eletto non ha valore in relazione all’invio di eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per la notifica dei quali resta fermo l’indirizzo di residenza del Cliente.
3. Il Cliente prende atto che ogni comunicazione, notifica e consegna, comprese quelle previste dalla Normativa di riferimento, anche in caso di cointestazione, sarà validamente eseguita dall’Intermediario ai recapiti di corrispondenza indicati nel “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” dal primo intestatario del Contratto o se diverso, presso il domicilio eletto nel “Modulo di Xxxxxxxxx” e salve le limitazioni ivi previste e sarà operante a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.
4. Le eventuali successive modifiche dei recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all’altra Parte per iscritto. Nel caso in cui la modifica riguardi il Cliente la comunicazione dovrà recare la sottoscrizione dell’intestatario e, nel caso di contratto cointestato, di tutti gli intestatari.
5. Affinché l’Intermediario sia legittimato ad utilizzare l’indirizzo elettronico, il numero di fax e di telefono del Cliente, lo stesso dovrà comunicare per iscritto all’Intermediario il proprio indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono compilando apposito campo del “Modulo apertura rapporti con Banor SIM S.p.A. - Dati Anagrafici” e/o del “Modulo di Richiesta dei Servizi” nel l’ipotesi di domicilio eletto, segnalandone tempestivamente e sempre per iscritto eventuali variazioni.
6. Ove il cliente opti per l’invio di ordini e revoche via posta elettronica (mediante apposito Accordo), l’Intermediario potrà adempiere ai propri obblighi informativi relativi all’esecuzione degli ordini/revoche tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato dal Cliente.
7. Il Cliente potrà, dietro richiesta pervenuta all’Intermediario, rinunciare per qualunque ragione all’utilizzo della posta elettronica, telefono e fax.
8. Il Cliente autorizza espressamente sin d’ora l’Intermediario a predisporre un sistema di registrazione e a registrare, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in via continuativa le conversazioni telefoniche e a mantenere evidenza delle comunicazioni di posta elettronica che intercorrono tra il Cliente e l’Intermediario stesso per lo svolgimento dei Servizi. Le registrazioni telefoniche ed elettroniche effettuate, di proprietà dell’Intermediario, saranno conservate per un periodo di almeno cinque anni. Il Cliente prende atto che una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente stesso ed a sue spese, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione. Resta inteso che tali registrazioni e la documentazione conservata faranno piena prova delle comunicazioni trasmesse o ricevute dal Cliente. Il Cliente si dichiara informato di detta circostanza e vi acconsente.
9. L’Intermediario non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente e per le eventuali discordanze tra le comunicazioni ricevute e quelle trasmesse, riconoscendo pieno valore probatorio al testo registrato elettronicamente dall’Intermediario. II Cliente rinuncia ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all’originale o l’asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa.
10. L’Intermediario non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione e/o esecuzione delle comunicazioni dovuta a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche od attacchi vandalici e terroristici o per scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta, anche elettronica ed Internet ed ogni altra motivazione non direttamente riconducibile a volontà o atti posti in essere dall’Intermediario.
Articolo 15. Compensazione
Qualora il Cliente usufruisca di più Servizi di Investimento o accessori o altre operazioni con l’Intermediario, nella misura in cui queste possano essere compensate, l’Intermediario è sin d’ora autorizzato ad effettuare la compensazione tra le diverse posizioni e liquidare l’eventuale saldo residuo al Cliente. Qualunque prestito, debito o altra obbligazione che abbia generato una passività del Cliente nei confronti dell’Intermediario dovranno essere tenuti in considerazione a tale proposito.
Articolo 16. Modifiche al Contratto
1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle Parti.
2. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice al Consumo, a condizione che sussista un giustificato motivo, le clausole che regolano il Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti, all’ultimo recapito, indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, decorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine senza penalità. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le precedenti condizioni del Contratto.
3. L’Intermediario si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e a condizione che, qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice al Consumo, vi sia un giustificato motivo, le condizioni economiche applicate al Contratto anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone comunicazione scritta al Cliente. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dall’Intermediario mediante posta elettronica ove previsto, o lettera raccomandata a/r o altri mezzi equivalenti, all’ultimo recapito indicato dal Cliente, con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le modifiche entreranno in vigore dalla data indicata nella comunicazione e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di dette modifiche, il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, e lo abbia comunicato a Banor entro tale termine mediante posta elettronica o raccomandata a/r. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente otterrà in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni economiche precedentemente praticate.
4. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto e le disposizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato la modifica stessa. L’Intermediario provvederà in ogni caso ad informare il Cliente delle modifiche apportate.
Articolo 17. Xxxxxx e recesso dal Contratto
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto in ogni momento senza alcun preavviso e senza che gli venga addebitata alcuna penalità, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti o recandosi personalmente presso la sede dell’Intermediario.
3. Laddove ricorra una giusta causa o un giustificato motivo l’Intermediario ha facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica, ove previsto, o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti all’ultimo recapito indicato dal Cliente. Qualora non sussista una giusta causa o un giustificato motivo l’Intermediario ha facoltà di recedere dal Contratto a mezzo posta elettronica, ove previsto, o raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi equivalenti con un preavviso non inferiore a 10 giorni.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l’Intermediario provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo le disposizioni dallo stesso impartite - previo soddisfacimento da parte dell’Intermediario di tutti i diritti vantati dallo stesso in connessione ai Servizi, per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti - presso la propria sede ed entro gli stretti tempi tecnici necessari il denaro e gli strumenti finanziari depositati e/o detenuti per conto del Cliente. Ciò salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso a tale data e salvo il compimento degli atti necessari alla conservazione delle disponibilità del Cliente. Qualora gli strumenti finanziari del Cliente fossero sub-depositati, l’obbligo dell’Intermediario si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
5. L’invio di titoli o assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
6. In caso di mancate istruzioni scritte del Cliente entro 30 giorni dal recesso, l’Intermediario potrà liquidare i prodotti e gli strumenti finanziari del Cliente detenendoli per il ritiro. Ove le istruzioni del Cliente fossero di compensare in tutto o in parte i titoli depositati per suo conto ad altro intermediario, ciò avverrà nel limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
7. L’Intermediario invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che il Cliente dovrà far pervenire a Banor entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ipotesi in cui il Cliente chieda per iscritto la restituzione o il trasferimento totale dei valori depositati e/o detenuti per suo conto.
9. Un ordine di rimborso totale dei degli strumenti/prodotti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente verrà inteso quale recesso dello stesso Cliente, salvo indicazione contraria.
10. In particolare il Cliente potrà chiedere in qualunque momento di ritirare tutti o una parte dei titoli, delle quote di organismi di investimento collettivi o degli altri beni depositati per suo conto, salva la facoltà dell’Intermediario di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo presente o futuro che il Cliente potrà avere nei confronti dello stesso Intermediario.
11. L’Intermediario avvisa il Cliente che la liquidazione di prodotti e/o strumenti di ingente entità, o una liquidazione di determinati strumenti finanziari effettuata da più parti contemporaneamente, potrebbe influire negativamente sul prezzo di vendita dei titoli o altri beni, soprattutto se la liquidità del mercato di riferimento fosse limitata. Data la loro natura, alcuni tipi di prodotti/strumenti (come ad esempio i fondi di investimento che consentono la liquidazione solo in alcuni periodi) sono cedibili solamente in alcuni periodi ed in tal caso la loro liquidazione dovrà essere rinviata fino al momento in cui non potranno essere venduti o ceduti.
12. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o trasferimento totale dei valori del Cliente non comporta alcuna penalità per lo stesso Cliente, il quale è tenuto a rimborsare a Banor esclusivamente le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.
Articolo 18. Decesso o sopravvenuta incapacità di agire dell’intestatario unico o del cointestatario del Contratto
1. Nel caso di decesso dell’intestatario del Contratto i suoi eredi/legatari sono tenuti a darne comunicazione all’Intermediario attraverso l’esibizione del certificato di morte (la “Comunicazione”). Se il Contratto è intestato a più persone e una di esse è deceduta sono tenuti ad effettuare la Comunicazione i cointestatari superstiti o gli eredi/legatari anche disgiuntamente tra loro.
Tutti gli atti compiuti dall’Intermediario in esecuzione del Contratto prima della conoscenza della Comunicazione da parte dello stesso ai sensi di legge sono validi ed opponibili nei confronti del Cliente, dei cointestatari superstiti, degli eredi/legatari e dei terzi.
2. Gli eredi/legatari che hanno dimostrato (i) il decesso del de cuius attraverso la Comunicazione di cui al precedente comma 1, nonché (ii) la loro legittimazione in forza di apposito atto notorio, potranno richiedere all’Intermediario informazioni relative al Contratto, ivi inclusa la dichiarazione circa la consistenza e la composizione del Patrimonio alla data del decesso del de cuius.
3. In tutti i casi di cui al comma 1, l’esercizio dei diritti verso l’Intermediario è subordinato alla conoscenza ai sensi di legge, da parte dell’Intermediario, della prova scritta circa l’avvenuto assolvimento degli adempimenti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di successioni nei rapporti amministrati.
Nei casi di cui al comma successivo l’esercizio dei diritti è altresì subordinato alla conoscenza ai sensi di legge, da parte dell’Intermediario, dell’atto di divisione consensuale o del provvedimento giudiziale.
Sino ai predetti termini l’Intermediario è tenuto ad assoggettare il Patrimonio a vincolo di indisponibilità. Fermo tale vincolo di indisponibilità, l’Intermediario, anche in caso di rapporto cointestato, è espressamente autorizzato ad eseguire eventuali operazioni in corso alla data in cui sia venuto a conoscenza della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di più eredi/legatari, l’Intermediario non può procedere autonomamente alla divisione dell’asse ereditario ma deve tenere conto:
(i) di quanto disposto dal testatore, o,
(ii) della volontà di tutti gli eredi/legatari aventi diritto, o,
(iii) dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria eventualmente richiesti da uno degli eredi/legatari.
Gli eredi/legatari sono tenuti a consegnare all’Intermediario:
- nel caso sub (i), l’atto di disposizione del testatore;
- nel caso sub (ii), l’atto di divisione ereditaria redatto dal notaio o la scrittura privata autenticata;
- nel caso sub (iii), la sentenza in copia autentica.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, nel caso di decesso di uno dei cointestatari di un rapporto cointestato, ciascuno dei cointestatari superstiti conserverà il diritto di disporre separatamente del rapporto, mentre gli eredi/legatari conserveranno il diritto di disporre congiuntamente dello stesso. In altre parole, opera il principio di solidarietà attiva di cui all’art. 12 del Contratto, in forza del quale l’Intermediario è liberato con l’adempimento nei confronti di uno solo dei cointestatari del rapporto, ovvero nei confronti degli eredi/legatari.
Nel caso di opposizione notificata tempestivamente e per iscritto all’Intermediario da uno dei cointestatari e/o dagli eredi/legatari congiuntamente tra loro, la SIM non esegue gli eventuali ordini/istruzioni ricevuti e relativi al trasferimento/liquidazione/ripartizione dei beni registrati/contabilizzati presso di sé (liquidità e strumenti finanziari), se non in presenza di un apposito accordo sottoscritto sia da tutti i cointestatari superstiti, sia da tutti gli eredi/legatari o, in alternativa, di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria in copia autentica.
6. Assolti gli adempimenti previsti dai precedenti commi, l’Intermediario provvederà ad eseguire le formalità di chiusura del rapporto rimettendo agli eredi/legatari la liquidità e gli strumenti finanziari del de cuius secondo quanto previsto dal presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione giudiziale di sopravvenuta incapacità di agire totale o parziale dell’intestatario unico ovvero del cointestatario. Gli eredi/legatari, ovvero ciascuno dei cointestatari è tenuto a darne comunicazione all’Intermediario attraverso la notifica della sentenza dichiarativa dello stato di interdizione o inabilitazione.
In tali casi, fermo il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, l’Intermediario provvederà all’adempimento degli obblighi su di sé gravanti nei confronti del tutore o del curatore.
Articolo 18-bis. Rappresentanza in caso di decesso o sopravvenuta incapacità di agire del Cliente
1. Qualora l’intestatario unico abbia conferito ad una o più persone apposita procura a rappresentarlo nei suoi rapporti con l’Intermediario, la procura si estingue con la morte dello stesso ovvero con la sopravvenuta incapacità di agire dello stesso.
2. La cessazione del potere di rappresentanza non è opponibile all’Intermediario fino a quando questi non ne abbia notizia ai sensi di legge attraverso la Comunicazione di cui al precedente art. 18-bis ovvero attraverso la notifica della sentenza dichiarativa dello stato di interdizione o inabilitazione.
3. Dal momento di cui al precedente comma 2, l’Intermediario non potrà accettare disposizioni da parte del procuratore.
4. Nel caso di rapporti cointestati, nell’ipotesi di morte di uno dei cointestatari, la procura non si estingue, in quanto conferita dai cointestatari congiuntamente tra loro.
Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 18 anche nei confronti del procuratore (ad esempio rispetto al vincolo di indisponibilità).
5. In aggiunta a quanto disposto dal precedente art. 18, nel caso di cui al comma precedente, l’Intermediario dovrà pretendere il consenso di tutti gli eredi/legatari, qualora da uno di essi gli sia stata notificata opposizione alla procura ai sensi di legge. Nel caso di interdizione/inabilitazione l’Intermediario farà riferimento al tutore/curatore.
6. Nel caso di morte di uno o più rappresentanti i relativi poteri di rappresentanza conferiti con la procura si estinguono. L’intestatario o i cointestatari sono tenuti a fornire all’Intermediario comunicazione della morte del procuratore. Tutti gli atti compiuti dall’Intermediario in esecuzione del Contratto prima della conoscenza della comunicazione da parte del Cliente ai sensi di legge sono validi ed opponibili nei confronti del Cliente stesso, dei cointestatari superstiti, degli eredi/legatari e dei terzi.
Articolo 19. Interpretazione del Contratto
Il Cliente riconosce che qualunque disposizione del presente Contratto, recante la disciplina specifica di un particolare prodotto, strumento finanziario o servizio d’investimento o accessorio, non sarà intesa come una limitazione alla generalità delle altre disposizioni, ed i relativi diritti dell’Intermediario saranno cumulativi. Inoltre, qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia dichiarata inapplicabile da un Tribunale, le altre disposizioni rimarranno valide ed il Contratto sarà interpretato come se non comprendesse la disposizione in questione.
Articolo 20. Responsabilità dell’Intermediario
1. L’Intermediario avverte il Cliente che non potrà garantire i prodotti o gli strumenti finanziari acquistati o detenuti per suo conto in relazione ai Servizi di Investimento e/o accessori. Allo stesso modo l’Intermediario non sarà soggetto ad alcun obbligo in relazione a tali prodotti o strumenti finanziari, salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto.
2. In ogni caso nessuna delle disposizioni del presente Contratto potrà escludere o limitare, nella misura in cui ciò sia proibito dalle norme di legge o regolamentari vigenti, qualunque eventuale obbligo o responsabilità dell’Intermediario nei confronti del Cliente.
Articolo 21. Diritti dell’Intermediario e invalidità o inefficacia parziale del Contratto
1. Il Cliente riconosce che qualunque ritardo nell’esercizio di uno dei diritti dell’Intermediario in virtù del presente Xxxxxxxxx non sarà considerato come una rinuncia dell’Intermediario ad avvalersi degli stessi.
2. Una rinuncia in tal senso sarà valida esclusivamente se comunicata a mezzo documento scritto, sottoscritto dell’Intermediario.
3. I diritti concessi all’Intermediario in virtù del presente Contratto si aggiungono a quelli previsti dalla legge o dagli altri accordi stipulati tra il Cliente e l’Intermediario.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di qualunque disposizione o clausola del presente Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia dell’intero Contratto.
Articolo 22. Costi ed oneri dei Servizi di Investimento
1. I costi e gli oneri connessi ai servizi di investimento ed accessori di cui il Cliente usufruisce si aggiungeranno agli eventuali compensi, commissioni di intermediazione e cambio, imposte di bollo ed altri costi relativi all’acquisto di prodotti o strumenti finanziari che l’Intermediario effettuerà per conto del Cliente.
2. A tal fine il Cliente si impegna a corrispondere all’Intermediario costi ed oneri dovuti all’Intermediario stesso (o a terzi), in relazione a tutti i servizi di investimento ed accessori fruiti dal medesimo Cliente e regolati dal presente Contratto.
3. In ogni caso la determinazione analitica dei Costi ed Oneri dovuti dal Cliente in relazione ai servizi di Investimento ed accessori di cui usufruisce è contenuta nei moduli Condizioni Economiche allegati al Contratto.
4. Come corrispettivo per i Servizi prestati, il Cliente deve corrispondere all’Intermediario le commissioni previste nei moduli Condizioni Economiche, salvo diverso accordo scritto con il Cliente.
5. Le spese di qualunque genere, che l’Intermediario avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
6. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso e rimborso spese potrà avvenire per cassa o mediante addebito diretto sul conto di pertinenza del Cliente. A tal fine il Cliente autorizza l’Intermediario, in via permanente e per tutta la durata del Contratto, a prelevare dalle disponibilità liquide depositate per suo conto le somme necessarie al pagamento del compenso e del rimborso spese di cui sopra.
7. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati all’Intermediario. Il Cliente prende atto che i consulenti finanziari dell’Intermediario non hanno il potere di rilasciare quietanze per conto dello stesso.
8. L’estinzione delle obbligazioni di pagamento verso l’Intermediario avverrà solo all’effettivo ricevimento dei relativi importi o del loro controvalore da parte di quest’ultimo.
Articolo 23. Conferimenti iniziali e versamenti successivi
1. Il Cliente può effettuare i versamenti dovuti (iniziale e successivo) con le seguenti modalità:
− per le somme di danaro: (i) tramite assegno bancario o assegno circolare (in tal caso accompagnato da apposita distinta da cui si evinca la provenienza della disponibilità da un conto intestato al Cliente), in entrambi i casi non trasferibile, emesso dal o all’ordine del Cliente, intestato all’Intermediario; entro il giorno successivo alla loro ricezione, l’Intermediario deposita le somme presso una banca, in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario; (ii) tramite bonifico bancario su un apposito conto corrente intestato all’Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario stesso;
− per gli strumenti finanziari: mediante trasferimento all’Intermediario, esclusivamente tramite altro intermediario autorizzato.
2. L’Intermediario non accetta denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o in valuta estera. Qualsiasi consegna di titoli o valori mediante modalità differenti determina una responsabilità essenziale del Cliente per l’eventuale perdita o sottrazione dei propri beni.
3. L’Intermediario si riserva la facoltà di accettare un conferimento iniziale o un versamento successivo effettuato con modalità diverse da quelle sopra indicate.
4. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell’esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento versamenti successivi, con le medesime modalità previste per l’effettuazione del conferimento iniziale. È fatta comunque salva la facoltà di Banor di accettare modalità di versamento diverse da quelle indicate.
5. Banor non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di liquidità e di strumenti finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
6. Nel caso in cui il Cliente effettui i versamenti per il tramite di un consulente finanziario, si applicano le limitazioni previste dalla Normativa di riferimento e descritte nel Documento Informativo. In particolare, nel caso in cui il Cliente consegni al consulente finanziario denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito non conformi a quelli prescritti, l’Intermediario non risponde delle conseguenze derivanti da disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
Articolo 24. Imposte
1. Gli interessi, i dividendi, gli altri utili e le plusvalenze derivanti dagli investimenti che l’Intermediario effettua per conto del Cliente in relazione ai servizi di investimento o accessori potranno essere soggetti a tassazione, ivi incluse le ritenute d’imposta. A tal fine il Cliente autorizza espressamente l’Intermediario a trattenere l’ammontare di tali imposte dai pagamenti che questi deve versare al Cliente o per suo conto.
2. Qualora le somme liquide depositate dall’Intermediario per conto del Cliente non dovessero risultare sufficienti a coprire i suddetti debiti d’imposta, il Cliente si impegna a fornire all’Intermediario stesso ulteriori fondi su semplice richiesta di quest’ultimo.
3. Per quanto concerne i servizi, il Cliente autorizza l’Intermediario a dedurre l’importo versato direttamente dalle somme depositate per suo conto dall’Intermediario.
4. Ferme restando le responsabilità dell’Intermediario ove esso agisca quale sostituto di imposta, il Cliente riconosce che, in assenza di mezzi per adempiere, la responsabilità patrimoniale del mancato pagamento di tasse, imposte o il mancato rimborso delle ritenute relative ai servizi di investimento o accessori o derivanti dall’acquisto o dalla vendita di prodotti o strumenti finanziari e dovuti secondo la normativa fiscale tempo per tempo vigente in Italia, incombe unicamente sullo stesso Cliente.
5. Il Cliente è, inoltre, responsabile per qualunque imposta di bollo, imposta indiretta o tassa di successione dovuta in relazione ai Servizi di Investimento e accessori.
6. Il Cliente è informato e consapevole che l’Intermediario non ha l’obbligo di reclamare o agire per suo conto in relazione a qualunque ritenuta eventualmente versata in eccesso.
Articolo 25. Procedura per i reclami
1. Nel caso in cui il cliente al dettaglio non sia soddisfatto dei Servizi erogati nell’ambito del presente Contratto, può sporgere un reclamo per iscritto all’Ufficio reclami della SIM con le seguenti modalità:
• con raccomandata A/R all’indirizzo: Banor SIM S.p.A.
Xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxxxx
c.a. Ufficio Reclami
• con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi:
xxxxxxx@xxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. Banor provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. L’Intermediario annota in apposito registro gli estremi essenziali del reclamo presentato dal cliente al dettaglio. Banor procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto al cliente al dettaglio l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se l’Intermediario concorda con il reclamo del Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto.
Articolo 26. Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo precedente, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di
devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.
2. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare
– singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
Articolo 27. Legge applicabile al Contratto e foro competente
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la SIM in relazione al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SPECIFIHCE CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, SERVIZI D’INVESTIMENTO E ACCESSORI E DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI
Articolo 28. Oggetto
1. Il presente incarico ha ad oggetto l’attività da parte dell’Intermediario di collocamento degli strumenti o prodotti finanziari per i quali lo stesso abbia ricevuto apposito incarico da parte delle relative società emittenti o offerenti (c.d. Società Prodotto) nonché di offerta dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori prestati dall’Intermediario o da altri intermediari con i quali lo stesso abbia stipulato apposite convenzioni di commercializzazione, ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.
2. La gamma di strumenti o prodotti finanziari e servizi d’investimento e accessori tempo per tempo offerti dall’Intermediario è resa disponibile al Cliente attraverso le proprie strutture e, in particolare, presso la sede o la dipendenza dell’Intermediario o anche tramite i consulenti finanziari.
3. Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle Società Prodotto gli adempimenti prescritti dalla Normativa di Riferimento a carico delle stesse.
Articolo 29. Modalità di svolgimento del servizio di collocamento
1. In esecuzione del Contratto, l’Intermediario promuove l’acquisto e/o la sottoscrizione di strumenti o prodotti o servizi di investimento, per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative Società Prodotto, nonché il loro rimborso o la vendita e comunque le operazioni connesse agli strumenti, ai prodotti e ai servizi collocati.
2. Il servizio di collocamento può essere svolto dall’Intermediario, sia presso la sua sede o le sue dipendenze, sia al di fuori di esse avvalendosi, in tal caso, di consulenti finanziari.
3. Nell’ambito della prestazione del servizio di collocamento, l’Intermediario, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, potrà effettuare una pianificazione del portafoglio del cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di prodotti individuati percentualmente.
4. Nella prestazione del servizio di collocamento, l’Intermediario si attiene alle disposizioni dettate dalla Società Prodotto anche al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto della Normativa di riferimento.
Articolo 30. Obblighi dell’ Intermediario
1. L’Intermediario, prima della sottoscrizione del prodotto da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi d’offerta, ove prescritti dalla Normativa di riferimento.
2. L’Intermediario provvede tempestivamente all’invio alle Società Prodotto delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.
3. L’Intermediario provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla Società Prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto le disposizioni impartite dallo stesso.
4. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto prodotti la cui natura o funzione richiedano l’assistenza dell’Intermediario nella fase successiva all’acquisto o alla sottoscrizione, l’Intermediario svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla
sottoscrizione/acquisto da parte di quest’ultimo dei prodotti. In particolare l’Intermediario riceverà dal Cliente istruzioni relative ai prodotti collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.
Articolo 31. Assistenza successiva alla sottoscrizione e/o acquisto di prodotti
1. Il servizio di collocamento ha natura di rapporto continuativo. Le presenti disposizioni, quindi, disciplinano sia la prestazione delle attività di promozione, sottoscrizione e/o acquisto di prodotti, sia l’attività di assistenza successiva fornita dall’Intermediario al Cliente nell’ambito del servizio di collocamento dei prodotti, anche per il tramite dei consulenti finanziari.
2. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto prodotti la cui natura o funzione richiedano l’assistenza dell’Intermediario nella fase successiva al servizio di collocamento, l’Intermediario:
− fornirà al Cliente ogni informazione utile in relazione alle eventuali richieste o esigenza del Cliente connesse con i prodotti;
− riceverà dal Cliente le disposizioni relative ai prodotti e ne curerà la trasmissione alla Società Prodotto;
− potrà provvedere ad incontrare il Cliente, presso il suo domicilio o in altro luogo prescelto da quest’ultimo, al fine di illustrare l’andamento del portafoglio e dei prodotti acquistati o sottoscritti;
− potrà svolgere attività di pianificazione del portafoglio (asset allocation e financial planning);
− potrà illustrare eventuali nuove opportunità di investimento;
− potrà promuovere ulteriori opportunità di investimento eventualmente connesse con i prodotti già acquistati o sottoscritti dal Cliente.
Articolo 32. Modalità con le quali il Cliente può impartire disposizioni
1. Tutti gli ordini e le disposizioni date dal Cliente nell’ambito del servizio di collocamento possono essere impartiti all’Intermediario anche per il tramite del consulente finanziario di norma per iscritto o secondo le modalità di volta in volta previste per lo specifico strumento e/o servizio nella relativa documentazione d’offerta.
2. Qualora vengano impartiti attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati, gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti all’Intermediario nel momento in cui pervengono a quest’ultimo.
3. È facoltà dell’Intermediario non trasmettere l’ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.
Articolo 33. Commissioni e spese ed incentivi
1. Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti in relazione al servizio di collocamento, non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente ed a favore dell’Intermediario.
2. In qualità di collocatore, la SIM riceve, dai soggetti emittenti ed offerenti i prodotti finanziari collocati e dai soggetti che prestano i servizi di investimento collocati, una remunerazione per il servizio di collocamento prestato al Cliente, il cui importo o, se non disponibile, il metodo di calcolo è comunicato al Cliente prima della prestazione del servizio in riferimento ad ogni pagamento o beneficio ricevuto o pagato a terzi.
3. Nel caso di incentivi continuativi o qualora la SIM non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato ai Clienti il metodo di calcolo di tale importo, la SIM rende noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato con l’apposita comunicazione annuale.
Articolo 34. Documentazione delle disposizioni eseguite - rendicontazione
1. Il Cliente riceve dall’Intermediario il rendiconto del servizio prestato, comprensivo, se del caso, dei costi delle operazioni e del servizio prestato per suo conto, come indicato al precedente articolo 11.
2. Nella prestazione del servizio di collocamento, l’Intermediario fornisce al Cliente:
a) prontamente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;
b) un avviso, su supporto duraturo che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’Intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Tale comunicazione non è prevista, tuttavia, nei casi in cui la conferma contenga le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto, ad esempio la Società Prodotto. L’avviso contiene le indicazione previste dalla Normativa di riferimento.
3. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, in aggiunta alle informazioni sull’esecuzione dell’ordine, l’Intermediario è tenuto a fornire informazioni circa lo stato dell’ordine non ancora eseguito.
4. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente l’Intermediario può inviare al Cliente, in luogo dell’avviso di cui al comma 2, lett. b) che precede, un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.
5. Inoltre l’Intermediario potrà fornire un rendiconto periodico del servizio solo su specifica richiesta del Cliente col quale verrà pattuita anche la relativa periodicità.
6. Non sarà necessaria alcuna accettazione dell’avviso di conferma da parte del Cliente, salvo in caso di disaccordo di questi rispetto ai dati dell’operazione riscontrati nell’avviso di conferma stesso.
7. Si avverte il Cliente che l’Intermediario si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito all’avviso di conferma entro due (2) giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del Codice Civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
8. L’Intermediario avrà il diritto di ritenere come corrette ed approvate tutte le comunicazioni e le conferme per le quali non avrà ricevuto alcuna contestazione entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione e conferma, ed avrà il diritto di ritenere corretti ed approvati tutti i rendiconti periodici e gli avvisi di conferma cumulativi su base semestrale per i quali non avrà ricevuto alcuna contestazione scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla loro ricezione da parte del Cliente.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA SU BASE NON INDIPENDENTE
Articolo 35. Ambito di applicazione
1. La SIM presta il servizio di consulenza in materia di Investimenti su base non indipendente (cd. “Consulenza”), come definito dall’art. 24-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato ed integrato (di seguito “TUF”) esclusivamente con riferimento ai prodotti ed agli strumenti che siano oggetto del servizio di collocamento.
2. Questo significa che le raccomandazioni personalizzate formulate dalla SIM al Cliente possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la SIM ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la SIM ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. Tali incentivi rappresentano la remunerazione indiretta del servizio di consulenza. Gli strumenti e i prodotti finanziari sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò sia nell’interesse del cliente e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi.
3. In merito alla gamma di strumenti finanziari che la SIM potrebbe raccomandare nell’ambito della Consulenza, incluso il rapporto con i relativi emittenti, si rinvia al Documento Informativo.
4. La Consulenza consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa di Banor, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
5. Per raccomandazione personalizzata si deve intendere una raccomandazione presentata come adatta per il Cliente a cui è rivolta ovvero in alternativa basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente, così come note allo stesso Intermediario in forza del “Questionario Mifid” sottoposto al Cliente all’apertura dei rapporti con Banor SIM S.p.A.
6. Resta inteso che una raccomandazione non è personalizzata (e quindi non costituisce consulenza ai sensi della Normativa di riferimento e del presente Contratto) se non è basata sulle caratteristiche del Cliente, ma è costituita da un’analisi generalizzata su mercati e/o emittenti il cui andamento può essere ricavato, e comunque ragionevolmente desunto in ogni momento, da indici, analisi e ricerche pubblicate, articoli di stampa e altri indicatori pubblici (es. rating, market list, ecc.).
7. Una volta sottoscritto il Contratto, il Servizio può essere fruito dal Cliente sia dietro sua richiesta sia per iniziativa dell’Intermediario e, comunque, nel rispetto dei limiti pattuiti per iscritto tra le Parti.
8. Quale Avvertenza di portata generale, si avvisa il Cliente che, fermo restando i limiti posti dalla “Scheda Informativa sull’adeguatezza”, le presenti Condizioni Generali non prevedono particolari restrizioni alle operazioni che l’Intermediario può raccomandare nel prestare il Servizio. Il Cliente può ulteriormente limitare la discrezionalità dell’Intermediario, in qualsiasi momento. Per tale evenienza, ogni comunicazione all’Intermediario dovrà essere fatta per iscritto e comunicata a mezzo posta elettronica o raccomandata con ricevuta di ritorno, valendo per l’effetto delle istruzioni la data di ricevimento da parte dell’Intermediario.
Articolo 36. Contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento della Consulenza
Contenuti e caratteristiche della Consulenza
1. L’Intermediario fornirà le raccomandazioni personalizzate con la diligenza professionale prevista dall’art. 1176, secondo comma, del Codice Civile, con trasparenza e nell’interesse del Cliente.
2. La Consulenza viene prestata dall’Intermediario sulla base (i) delle informazioni rilasciate dal Cliente nel “Questionario Mifid” circa la propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la propria situazione finanziaria e i propri obiettivi di investimento, (ii) delle esigenze eventualmente manifestate dal Cliente (di seguito per brevità le “Esigenze” rappresentate nel paragrafo “Eventuali informazioni integrative sul Cliente e/o restrizioni del servizio” del Modulo di richiesta del servizio), (iii) dello stato degli investimenti in strumenti finanziari in essere, precedentemente raccomandati ai sensi del presente Contratto (iv) nonché di ogni altra ulteriore informazione ritenuta necessaria dall’Intermediario ai fini dell’assolvimento delle prestazioni di cui al presente Contratto.
3. La SIM, insieme a ciascuna raccomandazione fornisce al Cliente su supporto durevole una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
4. La Consulenza prestata dalla SIM comprende il controllo costante dell’andamento degli investimenti raccomandati. L’Intermediario potrà rivedere, aggiornare e/o modificare le raccomandazioni originariamente prestate, tenendo periodicamente informato il Cliente.
5. In particolare, il controllo è finalizzato ad effettuare con frequenza trimestrale una valutazione periodica di adeguatezza delle raccomandazioni fornite ed a verificare che gli investimenti effettuati a seguito delle raccomandazioni mantengano nel tempo adeguati requisiti qualitativi.
6. Fatta eccezione per le disposizioni relative al monitoraggio degli investimenti raccomandati ai sensi del presente Contratto, la SIM non ha alcun obbligo di monitorare la composizione e lo stato degli investimenti che il Cliente dovesse detenere presso la SIM nell’ambito della prestazione di altri servizi né di condurre una verifica regolare del contenuto di tali conti.
7. Resta inteso che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza per il Cliente a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, l’intempestiva esecuzione da parte del Cliente dei relativi ordini non potrà in alcun modo essere imputata all’Intermediario.
8. Le tipologie di strumenti finanziari potenzialmente oggetto delle raccomandazioni personalizzate sono stabilite nelle Disposizioni generali. Le tipologie di strumenti finanziari oggetto di raccomandazioni personalizzate potranno essere variate solo in via transitoria e a seguito di circostanze sopravvenute.
9. La SIM potrà includere nelle proprie raccomandazioni anche strumenti finanziari “complessi”, allorquando tali strumenti rientrino nel perimetro del Servizio e siano valutati conformi al profilo di rischio del Cliente.
Modalità di svolgimento del Servizio
10. La prestazione della Consulenza avverrà (A) nel corso di incontri presso la sede dell’Intermediario, (B) mediante telefonata registrata, oppure (C) per iscritto a mezzo posta, fax ed email.
11. Il Servizio è fornito esclusivamente da personale autorizzato dall’Intermediario (di seguito anche il “Consulente” o i “Consulenti”).
A) Incontri con l’Intermediario
Il Cliente potrà richiedere che la prestazione del Servizio avvenga nel corso di incontri con l’Intermediario. Gli incontri si terranno presso la sede dell’Intermediario o presso una sua filiale. Delle raccomandazioni rese l’Intermediario redigerà per iscritto un verbale (di seguito anche “Verbale di Consulenza”), consegnato a mano all’esito degli incontri, oppure inviato successivamente all’indirizzo indicato dal Cliente.
B) Consulenza telefonica
Il Cliente potrà richiedere che la prestazione del Servizio avvenga mediante comunicazioni telefoniche. La possibilità di utilizzare tale modalità è subordinata alla disponibilità presso l’Intermediario di un impianto per la registrazione delle telefonate. Tutte le telefonate durante le quali verrà resa la Consulenza saranno debitamente registrate dall’Intermediario. Il Cliente prende atto che una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente stesso ed a sue spese, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione. La Consulenza mediante comunicazioni telefoniche potrà essere resa istantaneamente solo in caso di presenza del Consulente di riferimento, altrimenti dovrà essere concordata con almeno 3 giorni di anticipo.
C) Consulenza scritta a mezzo posta, fax ed e mail
Il Cliente potrà richiedere che la prestazione della Consulenza avvenga per iscritto con l’invio di memorandum, note scritte o report da inviare a mezzo posta, fax o e mail all’indirizzo indicato dal Cliente
Articolo 37. Rendiconti della Consulenza
1. L’Intermediario invierà al Cliente, con cadenza annuale, a mano o a mezzo raccomandata a/r, fax o posta elettronica, un rendiconto del servizio prestato comprendente:
− le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del servizio e degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari raccomandati, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli;
− un riepilogo delle raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento;
− una relazione periodica di adeguatezza aggiornata che rappresenti al Cliente i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del Cliente.
2. I rendiconti trasmessi si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di comunicazione scritta che dovrà essere trasmessa a Banor con raccomandata a/r entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.
Articolo 38. Rischi connessi alle operazioni consigliate
1. Il Servizio consiste nel rilascio di raccomandazioni personalizzate che il Cliente è libero di seguire o meno, anche per quanto attiene alla scelta dell’intermediario di cui avvalersi per la prestazione dei servizi di investimento. Ogni decisione di investimento e/o disinvestimento è di esclusiva pertinenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato.
2. Resta inteso che l’effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta le singole raccomandazioni, i dati fornitigli e la convenienza delle operazioni consigliate, con piena consapevolezza dei rischi che da essi derivano. In particolare, la SIM non potrà essere ritenuta ad alcun titolo responsabile in caso di perdite subite dal Cliente in seguito alle operazioni dallo stesso disposte al di fuori dei limiti del Contratto. In ogni caso, anche ove gli investimenti fossero effettuati in esito alla prestazione del Servizio, l’Intermediario sarà ritenuto responsabile solo qualora i relativi investimenti fossero inadeguati al Cliente, e non per il fatto stesso di perdite di capitale, interessi o chanches a qualsiasi titolo verificatesi a danno del Cliente.
3. Il Cliente, consapevole che ogni operazione è compiuta a proprie spese ed a proprio rischio, si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connessi alle operazioni che effettuerà, anche alla luce dei rischi connessi ai servizi di investimento e, più in generale, agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari di cui Banor ha fornito una descrizione nel Documento Informativo sui servizi d’investimento. In particolare il Cliente prende atto che il Servizio reso non comporta alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti.
4. Il Cliente prende atto ed è consapevole del fatto che ogni raccomandazione fornita nell’ambito del Servizio, ancorché personalizzata ed adeguata al profilo del Cliente (alla data della singola raccomandazione), non esclude, per la natura aleatoria di qualsiasi investimento finanziario, il verificarsi in futuro di perdite, anche di misura rilevante, che potrebbero rivelarsi inadeguate alla tolleranza al rischio del Cliente.
Articolo 39. Limitazioni di responsabilità
1. Il Cliente prende atto che le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia agli strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi, forniti nell’espletamento del Servizio non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento raccomandato.
2. Il Cliente prende atto che Xxxxx è tenuta a prestare la diligenza e la professionalità richieste dall’espletamento della Consulenza ma non garantisce alcuno specifico risultato in merito ai consigli ed alle raccomandazioni forniti nell’ambito del Servizio e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Non garantisce altresì alcuno specifico risultato in relazione agli studi, alle ricerche, analisi e alle pubblicazioni divulgati al Cliente. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di Banor per eventuali perdite, danni, minori guadagni o pregiudizi che il Cliente dovesse subire a seguito delle operazioni di investimento o disinvestimento effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite da Banor.
3. Il Cliente prende altresì atto che le analisi, le elaborazioni e le indicazioni predisposte da Banor sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal Cliente dipendono dalla completezza e dall’accuratezza delle informazioni e dei dati dallo stesso rilasciati.
4. Banor non può essere ritenuta responsabile del fatto che la Consulenza sia venuta a mancare in tutto o in parte o pervenga al Cliente in ritardo per cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, al di fuori del proprio controllo, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo cause derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti telematici ed informatici od altrimenti utilizzati da Banor, interruzioni elettriche, controversie sindacali e scioperi. In tali casi Banor informerà tempestivamente il Cliente.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO IL
SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 40. Conferimenti iniziali e versamenti successivi
1. Il conferimento iniziale e i versamenti successivi saranno effettuati con le seguenti modalità:
− per le somme di danaro: (i) tramite assegno bancario o assegno circolare (in tal caso accompagnato da apposita distinta da cui si evinca la provenienza della disponibilità da un conto intestato al Cliente), in entrambi i casi non trasferibile, emesso dal o all’ordine del Cliente, intestato all’Intermediario; entro il giorno successivo alla loro ricezione, l’Intermediario deposita le somme presso una banca, in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario; (ii) tramite bonifico bancario su un apposito conto corrente intestato all’Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuto distinto da quelli dell’Intermediario stesso;
− per gli strumenti finanziari: mediante trasferimento all’Intermediario, esclusivamente tramite altro intermediario autorizzato.
2. L’Intermediario non accetta denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o in valuta estera. Qualsiasi consegna di titoli o valori mediante modalità differenti da quelle sopra indicate determina una responsabilità essenziale del Cliente per l’eventuale perdita o sottrazione dei propri beni.
3. L’Intermediario si riserva la facoltà di accettare un conferimento iniziale o un versamento successivo effettuato con modalità diverse da quelle sopra indicate.
4. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell’esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento versamenti successivi, con le medesime modalità previste per l’effettuazione del conferimento iniziale. È fatta comunque salva la facoltà di Banor di accettare modalità di versamento diverse da quelle indicate.
5. Banor non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di liquidità e di strumenti finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
6. Nel caso in cui il Cliente effettui i versamenti per il tramite di un consulente finanziario, si applicano le limitazioni previste dalla Normativa di riferimento e descritte nel Documento Informativo. In particolare, nel caso in cui il Cliente consegni al consulente finanziario denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito non conformi a quelli prescritti, l’Intermediario non risponde delle conseguenze derivanti da disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
Articolo 41. Deposito e subdeposito di strumenti finanziari e somme di denaro
1. Nello svolgimento del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari l’Intermediario è tenuto ed è espressamente autorizzato dal Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto:
! a depositare presso di sé con facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente, presso altri depositari abilitati e/o organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata;
! a depositare ogni importo liquido del Cliente presso banche autorizzate alla custodia, sia in Italia sia all’estero in un conto intestato allo stesso Intermediario con l’indicazione che si tratta di beni di terzi.
2. I soggetti presso i quali sono depositate le disponibilità liquide e subdepositati gli strumenti finanziari del Cliente sono indicati nell’apposito Allegato “Depositari e subdepositari” con la specificazione della loro nazionalità. L’eventuale modifica dei soggetti depositari e sub-depositari è resa nota al Cliente per iscritto con apposita comunicazione oppure nell’ambito del rendiconto periodico a scelta discrezionale dell’Intermediario.
3. L’Intermediario è autorizzato dal Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, a ricorrere al deposito ed al sub deposito della liquidità e degli strumenti finanziari del Cliente in “Conti Omnibus”.
4. Presso i subdepositari gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente potranno essere immessi in un “Conto Omnibus” intestato a Banor, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli strumenti finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli strumenti finanziari di altri clienti,
fermo restando che Xxxxx sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il gli strumenti finanziari di pertinenza del singolo Cliente, tenendo evidenza contabile degli strumenti finanziari del Cliente in conti individuali intestati allo stesso.
5. Le somme di denaro consegnate all’Intermediario per l’esecuzione delle operazioni di cui al Contratto sono depositate, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso la banca depositaria, i cui estremi sono indicati nell’apposito Allegato.
6. Il denaro viene depositato presso la banca in un apposito conto liquidità intestato all’Intermediario, ma distinto da quelli riguardanti valori di proprietà dello stesso, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. In caso di default della banca depositaria, è incondizionatamente esclusa la possibilità per il Cliente di rivalersi nei confronti della SIM.
7. Xxxxx provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza complessiva degli strumenti finanziari e del denaro con le risultanze degli estratti conto emessi dai depositari e dai subdepositari.
8. In relazione a quanto sopra l’Intermediario avrà cura di selezionare i terzi depositari e sub-depositari sulla base delle loro competenze e reputazione di mercato, tenendo nella dovuta considerazione le disposizioni di carattere legislativo, regolamentare ovvero le prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.
9. In relazione alle disponibilità liquide giacenti presso il depositario, l’Intermediario non corrisponderà al Cliente interessi sulle somme liquide connesse all’espletamento degli incarichi, ancorché percepite dal terzo depositario.
10. Gli strumenti finanziari del Cliente a qualunque titolo detenuti dall’Intermediario, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, devono risultare da apposite evidenze contabili.
11. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile del titolo a nome del Cliente presso l’Intermediario prende luogo alla consegna del titolo medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativi agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla Normativa di Riferimento, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
12. Le eventuali consegne di strumenti finanziari cartacei e certificati rappresentativi saranno effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione del Cliente, che dovrà essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, l’Intermediario si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione e la copertura assicurativa che più riterrà adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.
13. L’Intermediario, nell’esecuzione dell’incarico, è autorizzato ai sensi dell’art. 1717, comma 2, del Codice Civile a sostituire a sé altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitato. Fuori da quest’ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal Cliente, l’Intermediario risponde dell’operato del suo sostituto, a termine degli articoli 1228 e 2049 del Codice Civile.
14. Per i titoli esteri l’Intermediario è autorizzato a farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni, da un proprio corrispondente estero, depositando a tal fine presso lo stesso i titoli e, senza limitazione di quanto precede, accettando anche per conto del Cliente le relative Condizioni Generali.
Articolo 42. Custodia e amministrazione degli strumenti finanziari
1. L’Intermediario in esecuzione dell’incarico conferito custodisce e amministra gli strumenti finanziari del Cliente e, in generale, provvede alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari del Cliente. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossione per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole.
2. In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi di capitale sociale, l’Intermediario chiede in tempo utile istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto, ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti. In difetto di tempestive istruzioni, l’Intermediario cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente, ove previsto in base alla Normativa di Riferimento.
3. L’Intermediario non è organizzato per fornire al Cliente un servizio per rappresentarlo in sedi assembleari per l’esercizio dei diritti sociali inerenti gli strumenti finanziari di proprietà del medesimo Cliente ed in custodia presso lo stesso Intermediario.
4. Nell’ambito del Servizio, l’Intermediario è comunque esonerato dall’obbligo di informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli in custodia. Salvo specifica richiesta scritta del Cliente, l’Intermediario è altresì esonerato dal depositare i titoli o inviare la comunicazione per la partecipazione alle relative assemblee.
5. Salvo il caso in cui l’Intermediario sia delegato dal Cliente per la partecipazione all’assemblea, l’Intermediario è altresì esonerato dal depositare i titoli per la partecipazione stessa.
6. Il Cliente è tenuto ad osservare in proprio le disposizioni di legge riguardanti le comunicazioni di superamento delle soglie di partecipazione rilevanti in emittenti i cu titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. L’Intermediario non può conoscere l’esistenza di pacchetti azionari di titolarità del Cliente in misura superiore a quanto risulta in custodia presso lo stesso Intermediario. In ogni caso, salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, l’Intermediario assumerà che le operazioni del Cliente siano motivate da finalità di mero investimento senza alcun obiettivo di assumere partecipazioni rilevanti ovvero di esercitare una qualsiasi influenza sulle assemblee degli emittenti i cui titoli siano oggetto dei Servizi.
7. L’Intermediario è autorizzato ad utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente dalla stessa detenuti, compresi quelli dematerializzati, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli e riporto che saranno stipulati con il Cliente. I contratti dovranno specificare, tra le altre cose, le caratteristiche delle operazioni, le garanzie fornite dall’Intermediario, la responsabilità delle parti coinvolte nell’operazione e la relativa remunerazione. L’Intermediario, inoltre, potrà utilizzare i prodotti e gli strumenti finanziari del Cliente nei confronti delle relative Casse di Compensazione, per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Cliente. Le responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia.
8. Resta salvo il divieto della SIM di concludere con il Cliente contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente.
Articolo 43. Parziale o totale ritiro dei beni in custodia e amministrazione
1. Su richiesta del Cliente, l’Intermediario provvederà alla restituzione parziale o totale delle liquidità e degli strumenti finanziari, salva la facoltà di Banor di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo presente o futuro che il Cliente potrà avere nei confronti della stessa Banor.
2. L’Intermediario provvederà a mettere a disposizione del Cliente, previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati da Banor in connessione ai servizi dalla stessa forniti, spese ed oneri sostenuti, il denaro e gli strumenti finanziari depositati e/o detenuti per conto del Cliente sul conto titoli e conto corrente da questi indicato. Il trasferimento o il ritiro delle liquidità o degli strumenti finanziari non comporta l’addebito di alcuna penalità per il Cliente.
3. A tale proposito si informa il Cliente che, salvo indicazione contraria, un ordine di rimborso totale dei beni del Cliente verrà inteso quale recesso dello stesso Cliente dal Contratto.
4. La richiesta di prelievo deve essere redatta per iscritto e controfirmata dal Cliente e trasmessa all’Intermediario. La richiesta di prelevamento sarà da ritenersi pienamente efficace dal momento della sua ricezione da parte dell’Intermediario.
5. In linea di principio l’Intermediario non accetta le richieste di prelievo parziale del Cliente in altra forma o con altro mezzo. Tuttavia, il Cliente potrà richiedere all’Intermediario prelievi parziali di liquidità e titoli tramite telefono, fax e posta elettronica. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 28 l’utilizzo del telefono, del fax e/o della posta elettronica verrà regolato da apposito Accordo.
6. L’Intermediario provvederà dunque a liquidare e mettere a disposizione del Cliente, conformemente alle istruzioni ricevute e nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli eventuali subdepositari, la liquidità, gli strumenti finanziari richiesti o i loro documenti sostitutivi.
7. La consegna degli strumenti finanziari e/o della liquidità sarà effettuata mediante trasmissione degli stessi a spese e rischio del Cliente sul conto deposito titoli e/o conto corrente da questi indicato.
8. Resta salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso alla data della richiesta e il compimento degli atti necessari alla conservazione dei beni del Cliente. Qualora gli strumenti finanziari del Cliente fossero sub-depositati presso terzi, l’obbligo di Banor, si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
9. L’invio di titoli o assegni al Cliente sarà effettuato da Banor in stretta conformità con le previsioni della normativa vigente, dovrà essere richiesto dallo stesso Cliente e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio. In ogni caso Banor si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta del Cliente.
10. Ove le istruzioni del Cliente fossero di compensare in tutto o in parte i titoli depositati per suo conto ad altro intermediario, ciò avverrà nel limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
11. Si avvisa, a tal fine, il Cliente che la liquidazione di prodotti e/o strumenti di ingente entità, o una liquidazione di determinati strumenti finanziari effettuata da più parti contemporaneamente,
potrebbe influire negativamente sul prezzo che potrebbe ottenere nella vendita dei titoli o altri beni, soprattutto se la liquidità del mercato in questione fosse limitata.
12. Data la loro natura, alcuni tipi di prodotti/strumenti (come ad esempio i fondi di investimento che consentono la liquidazione solo in alcuni periodi) sono cedibili solamente in alcuni periodi ed in tal caso la loro liquidazione dovrà essere rinviata fino al momento in cui non potranno essere venduti o ceduti.
13. Il Cliente è informato del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultino obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri subdepositari all’estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal Cliente.
14. La richiesta di restituzione o trasferimento totale dei valori del Cliente non comporta alcuna penalità per lo stesso Cliente, il quale è tenuto a rimborsare a Banor esclusivamente le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.
Articolo 44. Estratti e comunicazioni relative al deposito titoli
1. L’Intermediario invierà al Cliente, con cadenza trimestrale, un rendiconto relativo alle disponibilità liquide e agli strumenti finanziari del Cliente, su supporto durevole. In particolare il rendiconto indicherà le informazioni previste dalla Normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall’Intermediario per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, tali informazioni possono essere basate sulla data di negoziazione e/o sulla data di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale rendiconto, senza che sia pervenuto all’Intermediario per iscritto reclamo specifico, la posizione si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata dal Cliente.
ALLEGATO D
Informativa ex ante su commissioni, costi ed oneri inerenti i servizi prestati da Banor SIM S.p.A.
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AI SERVIZI AMMINISTRATI
1) Commissioni e oneri “standard” connessi alla prestazione dei servizi
Spese | |
Imposte di bollo | Secondo la normativa vigente e successive modifiche |
Spese per chiusura del rapporto | Zero |
Spese di custodia e amministrazione titoli | 50 Euro a trimestre |
Spese di rendicontazione | 5 Euro ad invio |
Spese di spedizione note informative | 3 Euro ad invio (zero a mezzo email) |
Trasferimento titoli in ingresso | Zero |
Trasferimento titoli in uscita | 15,00 Euro per partita di titoli |
Bonifico in uscita (Italia) | Spese di volta in volta applicate dalla banca depositaria |
Accredito di cedole e dividendi | Zero |
Rimborso titoli | Zero |
Esercizio ed assegnazione opzioni | Zero |
Regolamento futures | Zero |
Commissioni di negoziazione | |
Azioni Italia | 3 per mille (minimo 19 Euro) |
Azioni Estero | 4 per mille (minimo 35 Euro o importo equivalente espresso in valuta estera) |
Obbligazioni OTC | 3 per mille (minimo 25 Euro) |
Obbligazioni MOT/ EMOT / TLX | 2 per mille (minimo 19 Euro) |
Derivati Italia (opzioni e/o futures su indici e/o titoli) | 10 Euro per contratto (minimo 15 Euro) |
Derivati Europa (opzioni e/o futures su indici e/o titoli) | 20 Euro o importo equivalente espresso in valuta estera per contratto |
Negoziazione divisa estera | 1,5 per mille (sul controvalore negoziato) |
2) Informativa circa l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività nella prestazione dei servizi
Di seguito viene fornita l’illustrazione ex ante dell’effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione dei Servizi Amministrati. Tale rappresentazione si basa su una serie di assunzioni legate ai rendimenti degli strumenti finanziari e agli orizzonti temporali di detenzione degli strumenti stessi.
Tali informazioni sono quindi da considerare a soli fini esemplificativi. Banor SIM provvederà a fornire annualmente un rendiconto contenente l’indicazione puntuale dei costi effettivamente sostenuti dal Cliente nell’ambito della prestazione dei Servizi Amministrati.
ESEMPIO 1: operazione avente ad oggetto azioni Italia | HOLDING PERIOD | ||||
3 mesi | 1 anno | 2 anni | 3 anni | ||
Controvalore | € 50.000 | € 50.625 | € 52.500 | € 55.000 | € 57.500 |
Rendimento annuo | 7% | € 875 | € 3.500 | € 7.000 | € 10.500 |
Commissioni di negoziazione | 3 per mille | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 |
Effetto cumulativo del costo sul rendimento | 17,1% | 4,3% | 2,1% | 1,4% |
ESEMPIO 2: operazione avente ad oggetto obbligazioni Italia quotate su MOT | HOLDING PERIOD | ||||
3 mesi | 1 anno | 2 anni | 3 anni | ||
Controvalore | € 50.000 | € 50.625 | € 52.500 | € 55.000 | € 57.500 |
Rendimento annuo | 2% | € 250 | € 1.000 | € 2.000 | € 3.000 |
Commissioni di negoziazione | 2 per mille | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 |
Effetto cumulativo del costo sul rendimento | 40% | 10% | 5% | 3,3% |
ESEMPIO 3: operazione avente ad oggetto derivati Italia (opzioni) | HOLDING PERIOD | ||||
1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | ||
Controvalore sottostante | € 50.000 | € 50.625 | € 52.500 | € 55.000 | € 57.500 |
Numero contratti | 50 | ||||
Rendimento annuo | 10% | € 416,7 | € 1.250 | € 2.500 | € 5.000 |
Commissioni di negoziazione | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 |
Effetto cumulativo del costo sul rendimento | 120% | 40% | 20% | 10% |
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E CONSULENZA NON INDIPENDENTE
Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti in relazione al servizio di collocamento e consulenza non indipendente, non è prevista alcuna commissione a carico del Cliente ed a favore dell’Intermediario. In qualità di collocatore, la SIM riceve, dai soggetti emittenti ed offerenti i prodotti finanziari collocati e dai soggetti che prestano i servizi di investimento collocati, una remunerazione per il servizio di collocamento prestato al Cliente, il cui importo o, se non disponibile, il metodo di calcolo è comunicato al Cliente prima della prestazione del servizio in riferimento ad ogni pagamento o beneficio ricevuto o pagato a terzi.
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
1) Commissioni e oneri “standard” connessi alla prestazione del servizio
Si indicano di seguito i costi e oneri direttamente connessi alla prestazione del Servizio di gestione di portafogli. I relativi corrispettivi saranno assoggettati a IVA secondo l’aliquota tempo per tempo in vigore.
A. Un importo pari allo 0,166% (ovvero il suo eventuale rateo) è addebitato in via posticipata mensilmente e calcolato sulla valorizzazione del Portafoglio eseguita l’ultimo giorno del mese secondo i criteri indicati nelle Condizioni Generali (“Valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel Patrimonio”). Nell’applicazione delle commissioni si tiene conto dei prelievi e dei versamenti successivi al primo e, per il calcolo del rateo, si fa riferimento alla data dell’operazione.
B. Alla fine di ciascun anno solare, in caso di risultato di gestione positivo (calcolato da inizio anno solare o, se posteriore, dalla data di sottoscrizione del contratto di gestione), è prevista una commissione di performance determinata nella misura del 10% dell’incremento del patrimonio registrato nel corso dell’anno solare. A titolo di acconto delle commissioni di performance di cui sopra, verrà addebitato trimestralmente un importo pari al 10% dell’incremento del patrimonio registrato nel corso del trimestre. A fine anno verrà calcolata la commissione annua di performance consuntiva e verrà riconosciuto un credito per le commissioni di performance già addebitate trimestralmente nel corso dell’anno solare, che sarà portato direttamente in detrazione alla commissiona di performance annua. Qualora il credito non fosse sufficiente a coprire la posizione debitoria generata dalle commissione di performance, al cliente verrà addebitato l’importo a saldo; parimenti nel caso il credito eccedesse la commissione annua di performance al cliente verrà accreditata la differenza eccedente. Per i contratti revocati nel corso dell’anno, la determinazione effettuata normalmente alla fine dell’anno solare viene effettuata, con le stesse modalità, al momento della fine dell’attività di gestione.
C. Altri oneri:
▪ 25,00 euro trimestrali, o frazioni trimestrali, per spese postali ed amministrative, da corrispondere in via anticipata;
▪ 10,00 euro per ogni richiesta di duplicato del rendiconto periodico;
▪ 50,00 euro trimestrali, o frazioni trimestrali, per eventuale domiciliazione presso l’Intermediario;
▪ 5,16 euro + Iva per ogni copia di documento contabile, relativo alle singole operazioni disposte, inviata al Cliente che ne faccia espressa richiesta o che sia soggetto ad obbligo di redazione del bilancio o di tenuta della relativa contabilità e di emissione di documento di fattura.
In aggiunta alle commissioni di performance di cui al punto “B”, la SIM potrà trattenere al massimo il 50% dei proventi realizzati dal Cliente per effetto delle singole operazioni di prestito titoli effettuate in gestione (ovvero su istruzione del mandante) impiegando titoli di proprietà del medesimo Cliente. L’addebito di tali commissioni è a valere sul Patrimonio gestito del Cliente e avviene contestualmente all’accredito dei relativi proventi realizzati.
2) Costi e oneri “accessori” alla prestazione del servizio
La SIM addebiterà al Cliente alcuni dei costi accessori indispensabili alla prestazione dei servizi. In particolare:
! le spese di bonifico, trattenute dalla banca depositaria per i prelievi di liquidità; tali spese non potranno mai essere superiori a euro 15 per operazione;
! le commissioni riconosciute alla banca di regolamento per operazioni di acquisto/vendita/trasferimento in strumenti finanziari. Le spese in oggetto variano a seconda della banca e sono corrisposte a fronte di ciascuna operazione (qualora un’operazione riguardi più clienti, l’importo è suddiviso, in maniera uguale, su ciascuno di essi). La commissione riconosciuta alla banca di regolamento, in relazione allo strumento finanziario negoziato, non potrà mai essere superiore a euro 25 per operazione;
! le commissioni di negoziazione, riconosciute all’unità di negoziazione interna alla SIM o ai negoziatori terzi (broker) per l’esecuzione degli ordini effettuati dall’Intermediario, variano a seconda del broker scelto e del mercato di esecuzione. La commissione riconosciuta al negoziatore, in relazione allo strumento finanziario negoziato, non potrà mai essere superiore allo 0,30% del controvalore negoziato ovvero a 10 centesimi (espressi nella valuta in cui è denominato lo strumento finanziario negoziato) per azione. A tali commissioni potrebbe essere applicato un minimo, variabile dai 5 ai 50 euro ad esecuzione (qualora un’operazione riguardi più clienti, questo importo è suddiviso tra gli stessi in maniera proporzionale al controvalore regolato da ognuno);
! imposte sulle transazioni finanziarie secondo la normativa tempo per tempo vigente;
! imposte di bollo secondo la normativa tempo per tempo vigente;
! oneri fiscali secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, in base al regime fiscale prescelto per i redditi delle attività finanziarie.
3) Informativa circa l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività nella prestazione del servizio
Di seguito viene fornita l’illustrazione ex ante dell’effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione del servizio di gestione di portafogli. Costi e oneri sono espressi come percentuale media annua sul valore del portafoglio, al lordo delle imposte applicabili, nella ipotesi di un patrimonio investito pari a euro 1 milione (euro 5 milioni per le linee “plus”); essi rappresentano una misura dell’erosione della redditività annua del portafoglio. Tale rappresentazione si basa su una serie di assunzioni legate al rendimento del portafoglio, alla quantificazione delle diverse categorie di costi e oneri (in particolare quelle relative ai costi per le operazioni e ai costi impliciti degli strumenti finanziari) e agli orizzonti temporali di detenzione del portafoglio. Maggiori costi di negoziazione e regolamento sono di norma sostenuti nel primo anno di gestione, per effetto della costruzione del portafoglio, e in caso di smobilizzo parziale o totale del portafoglio. Non è possibile prevedere ulteriori impennate o oscillazioni dei costi, che potrebbero comunque verificarsi per effetto di eventi o situazioni di mercato.
Tali informazioni sono quindi da considerare a soli fini esemplificativi. Banor SIM provvederà a fornire annualmente un rendiconto contenente l’indicazione puntuale dei costi effettivamente sostenuti dal Cliente nell’ambito della prestazione del servizio di gestione.
Dati espressi in percentuale sul patrimonio
LINEA DI GESTIONE PROFILO DI INVESTIMENTO | COSTI E ONERI STIMATI | EROSIONE REDDITIVITÀ | |||||
SPESE UNA TANTUM PER LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO | SPESE CORRENTI | COSTI PER OPERAZIONI | COSTI ACCESSORI | COSTI IMPLICITI (DI TERZI) CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI | PRIMO ANNO | ANNO A REGIME | |
LINEA ALPHA Bilanciata Azionaria | 0,20 0,20 | 1,20 1,50 | 0,10 0,10 | 0,20 0,30 | 0,15 0,15 | 1,85 2,25 | 1,65 2,05 |
LINEA AMERICA Bilanciata | 0,20 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 1,65 | 1,45 |
LINEA EMERGENTI Azionaria | 0,10 | 1,25 | 0,05 | 0,30 | 0,40 | 2,10 | 2,00 |
LINEA HIGH FOCUS Bilanciata Bilanciata Plus Sviluppo Azionaria | 0,20 0,12 0,20 0,20 | 1,00 1,00 1,25 1,25 | 0,10 0,10 0,10 0,10 | 0,20 0,20 0,30 0,30 | 0,15 0,15 0,15 0,15 | 1,65 1,57 2,00 2,00 | 1,45 1,45 1,80 1,80 |
LINEA INTERNAZIONALE Bilanciata Sviluppo Azionaria | 0,10 0,10 0,10 | 1,00 1,25 1,25 | 0,05 0,05 0,05 | 0,20 0,30 0,30 | 0,40 0,40 0,40 | 1,75 2,10 2,10 | 1,65 2,00 2,00 |
LINEA MONETARIA Monetaria | 0,15 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,80 | 0,65 |
LINEA SHORT OPPORT. Short Opportunities | 0,20 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 1,65 | 1,45 |
LINEA VALUE Prudente Bilanciata Bilanciata Plus Sviluppo Azionaria Flessibile | 0,20 0,20 0,12 0,20 0,20 0,20 | 0,80 1,00 1,00 1,25 1,25 1,00 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 0,20 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | 1,35 1,65 1,57 2,00 2,00 1,65 | 1,15 1,45 1,45 1,80 1,80 1,45 |
LINEA GLOBALE (GPF) Prudente Crescita Espansione | 0,05 0,05 0,05 | 0,80 1,00 1,25 | 0,02 0,02 0,02 | 0,10 0,20 0,20 | 0,45 0,70 0,70 | 1,42 1,97 2,22 | 1,37 1,92 2,17 |
Legenda:
− Spese una tantum per la costruzione del portafoglio: commissioni di negoziazione e spese di regolamento bancario connesse all’investimento del portafoglio al momento del conferimento della liquidità iniziale o aggiuntiva;
− Spese correnti: commissioni di gestione;
− Costi per operazioni: commissioni di negoziazione e spese di regolamento bancario connesse alle operazioni di compravendita di strumenti finanziari effettuate a regime nell’ambito del servizio di gestione di portafoglio;
− Costi accessori: commissioni di performance;
− Costi impliciti (di terzi) connessi agli strumenti finanziari: costi impliciti rappresentati dalle commissioni di negoziazione, gestione e performance applicate dagli strumenti finanziari quali OICR, ETF e ETC e percepiti da soggetti terzi.
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO DI CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Il compenso per la prestazione del servizio di consulenza indipendente in materia di investimenti, che il Cliente è tenuto a corrispondere all’Intermediario, stante la natura fortemente “personalizzata” del Servizio, è meglio specificato nel Contratto e può essere determinato secondo una delle seguenti modalità:
! un corrispettivo fisso, da corrispondersi in occasione di ogni raccomandazione o consiglio prestato nell’ambito del Contratto ovvero con cadenza predeterminata;
! un corrispettivo variabile calcolato sull’entità del Patrimonio oggetto di consulenza indipendente nel periodo di riferimento, da corrispondersi periodicamente.
Il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla SIM anche le spese documentate nonché a pagare o rimborsare ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento del Servizio.
L’importo così determinato sarà richiesto al Cliente dietro presentazione di fattura ed il relativo pagamento dovrà avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
La SIM fornisce in tempo utile al Cliente, affinché questi possa assumere consapevoli decisioni di investimento, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del servizio e degli strumenti finanziari raccomandati, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli investimenti, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Qualora la raccomandazione avesse ad oggetto un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIPs) la SIM consegna al Cliente in tempo utile il documento contenente le informazioni chiave (KID) che riporta l’informativa completa e dettagliata dei costi del prodotto.
I costi e gli oneri connessi alla consulenza indipendente si aggiungeranno agli eventuali compensi, commissioni di intermediazione e cambio, imposte di bollo ed altri costi che il Cliente eventualmente potrà sostenere in relazione all’acquisto ed alla vendita dei prodotti o strumenti finanziari oggetto di consulenza indipendente.
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Vi è la possibilità che emergano altri costi o imposte a carico del Cliente e che non sono pagati tramite la SIM o da questa imposti, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento interessato.
ALLEGATO E
Informazioni alla clientela relative al trattamento dei dati personali da parte di Banor SIM S.p.A.
1. Premessa
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), la SIM è tenuta a fornire al Cliente informazioni riguardanti la raccolta e l’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Banor SIM S.p.A. Xxx Xxxxx 00,
00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Telefono: x00 00 0000000 xxxxxxx@xxxxx.xx
3. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati, nota anche come “Data Protection Officer” o “DPO”. Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati. La SIM ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati, che può essere contattato ai seguenti recapiti:
Banor SIM S.p.A. Xxx Xxxxx 00,
00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Telefono: x00 00 000000000 xxx@xxxxx.xx
4. Fonti dei dati personali
I dati personali in possesso della SIM sono raccolti sia direttamente presso il soggetto cui i dati si riferiscono ("interessato") sia presso soggetti terzi.
Inoltre, la SIM tratta dati personali legittimamente ottenuti da fonti accessibili al pubblico (come elenchi di debitori, registri catastali, registri di imprese e associazioni, stampa, Internet) o che le sono stati legittimamente trasmessi da altre società del gruppo o da terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per la prestazione dei servizi di cui al contratto.
I dati in questione sono i dati anagrafici (nome, indirizzo e altri dati di contatto, data e luogo di nascita e nazionalità), i dati identificativi (come i dati dei documenti di identità) e anche altri dati di autenticazione (come un esemplare della firma). Inoltre tali dati possono includere dati contrattuali (come un ordine di pagamento), dati derivanti dall’adempimento delle nostre obbligazioni contrattuali, informazioni sulla situazione finanziaria (come dati sul punteggio o sul rating o sull’origine dei fondi e del patrimonio) e altri dati comparabili alle categorie sopra citate.
5. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento
I dati personali sono acquisiti ed utilizzati nell’ambito della normale attività della SIM per le seguenti finalità:
a. Esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la SIM e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’Interessato (art. 6 (1b) GDPR):
I dati sono trattati al fine di fornire i servizi finanziari nell’ambito dell’esecuzione degli accordi con i Clienti o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta degli stessi. Le finalità del trattamento dei dati dipendono dal prodotto specifico e possono, tra l'altro, includere la valutazione dei bisogni, la consulenza, la gestione ed amministrazione di beni e l’esecuzione di transazioni.
b. Perseguimento di un legittimo interesse (art. 6 (1f) GDPR):
Nella misura in cui sarà necessario i dati verranno trattati oltre l’ambito di esecuzione del contratto, al fine di tutelare giustificati interessi della SIM o di terze parti. Ecco alcuni esempi:
− esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in caso di controversie;
− assicurare la sicurezza informatica e le operazioni informatiche della SIM;
− prevenzione e indagine di condotte a rilevanza penale;
− videosorveglianza a fini di tutela della proprietà, raccolta di prove in caso di attacchi o frodi;
− misure per la sicurezza di edifici e sistemi (come il controllo all’accesso),
− misure per proteggere i locali in cui viene esercitata l’attività;
− misure per la gestione aziendale e lo sviluppo avanzato di servizi e prodotti.
c. Adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità di vigilanza e controllo (art. 6 (1c) GDPR):
In considerazione della natura dei servizi e delle attività svolti, la SIM è soggetta a diversi obblighi di legge, quali quelli derivanti dal Testo unico della finanza e dai relativi regolamenti di attuazione, dalla normativa in materia di antiriciclaggio, ecc. Le finalità del trattamento comprendono, tra l’altro, la verifica dell’identità, la prevenzione delle frodi e del riciclaggio del denaro, il contrasto al terrorismo, l’osservanza di obblighi di controllo e di segnalazione in materia fiscale e la valutazione e la gestione dei rischi nella Società.
d. Altre finalità strumentali e accessorie all’attività della SIM, per le quali il Cliente è libero di prestare o meno il proprio consenso (art. 6 (1a) GDPR):
Nella misura in cui il Cliente abbia fornito il consenso al trattamento di dati personali per determinate finalità (come finalità di marketing, invio di newsletter, comunicazione di iniziative promozionali o di informazioni commerciali, indagini di mercato da parte di società con le quali la SIM ha stipulato accordi, rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela sulla qualità dei servizi resi, offerta diretta di prodotti e/o servizi della SIM, iniziative promozionali o ricerche di mercato di società terze a cui i dati siano stati comunicati, ecc.), tale trattamento è legittimo perché basato sul consenso. Il consenso, una volta espresso, può essere revocato in qualunque momento. La revoca del consenso ha effetto per il futuro e non pregiudica la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato fino al momento della revoca.
Il trattamento dei dati personali del Cliente avviene nel rispetto delle norme di legge, nell’osservanza dei principi di correttezza e di liceità stabiliti a tutela della riservatezza del Cliente. Il trattamento è effettuato mediante l’uso di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità per cui i dati sono raccolti ed utilizzati.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Il conseguimento delle finalità indicate può avvenire anche per mezzo della trasmissione e comunicazione dei dati personali del Cliente a soggetti terzi, incaricati di svolgere o fornire (anche mediante trattamenti continuativi) servizi funzionali e/o accessori all’esecuzione del rapporto contrattuale con la SIM, quali: 1) autorità e soggetti pubblici; 2) banche ed istituti di credito; 3) camere di commercio; 4) altre amministrazioni pubbliche; 5) società di revisione e di controllo; 6) studi professionali, anche in forma associata, di consulenza legale e fiscale; 7) società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della SIM; 8) società controllate e collegate; 9) soggetti che svolgono attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi di investimento; 10) intermediari finanziari non bancari; 11) imprese di assicurazione; 12) soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; 13) società che effettuano ricerche di mercato per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. Un elenco nominativo di tutti i soggetti a cui i dati possono essere comunicati è disponibile presso la sede della SIM.
7. Trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale
Il trasferimento di dati personali a soggetti situati in Paesi non appartenenti all’Unione Europea (c.d. paesi terzi) viene effettuato nella misura in cui:
! sia richiesto per dare esecuzione a ordini del Cliente o nell’interesse del Cliente (come ordini di pagamento o esecuzione di operazioni);
! sia richiesto dalla legge (come una segnalazione obbligatoria in base alla normativa), oppure
! sia stato espresso dal Cliente il consenso al trasferimento.
8. Utilizzo di processi interamente automatizzati
In linea generale la SIM non utilizza processi decisionali interamente automatizzati al fine di instaurare e dare esecuzione al rapporto commerciale, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 22 comma 2 del GDPR. Al di fuori di tali casi, qualora dovessero essere assunte decisioni unicamente in base a trattamenti automatizzati, il soggetto interessato verrà informato di questa evenienza e dei diritti che ne derivano, ove previsti dalla legge.
9. Profilazione della clientela
I dati personali del Cliente sono in parte trattati automaticamente con l’obiettivo di effettuare la profilazione del cliente, ad esempio nei seguenti casi:
! con riferimento alle previsioni di legge in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e crimini contro il patrimonio;
! con riferimento agli obblighi di valutazione del profilo di adeguatezza e appropriatezza della clientela come previsto dalla normativa MiFID.
10. Periodo di conservazione dei dati personali
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati del Cliente sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità contrattuali e degli obblighi di legge. Si consideri al riguardo che il rapporto commerciale che si instaura tra la SIM e il Cliente è un legame di durata, cioè concepito per durare anni.
Se i dati non sono più necessari per l’esecuzione di obblighi contrattuali o di legge, tali dati vengono regolarmente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di seguito riportate:
− adempimento degli obblighi di conservazione in virtù della normativa commerciale, fiscale, antiriciclaggio ovvero della normativa di settore;
− conservazione di prove in base alla normativa applicabile a livello locale in materia di prescrizione.
11. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Nell’ambito del rapporto commerciale tra la SIM e il Cliente, il Cliente è tenuto a fornire i dati personali necessari per la instaurazione, l’esecuzione e la risoluzione di un rapporto commerciale e per l’adempimento dei relativi obblighi contrattuali, o la cui raccolta è richiesta dalla legge. Senza tali dati la SIM non è generalmente in grado di procedere con la sottoscrizione del contratto, di darne esecuzione e di risolverlo.
In particolare, in base alle previsioni normative in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo, la SIM è obbligata a identificare il Cliente con un documento di identità e a richiedere e registrare i dati anagrafici e i dettagli di tale documento. Analoghe misure si applicano agli eventuali esecutori e/o titolari effettivi del rapporto. Qualora il Cliente fosse impossibilitato a fornire tali documenti e informazioni, la SIM non potrebbe procedere a instaurare il rapporto commerciale o a continuare tale rapporto.
Per quanto concerne i casi di cui al punto d) del paragrafo sulle finalità del trattamento, il trattamento dei dati è subordinato al consenso dell’interessato, il quale può – in qualsiasi momento – revocare il proprio consenso, senza conseguenze pregiudizievoli per il rapporto contrattuale con la SIM.
12. Diritti dell’interessato
Gli articoli dal 12 al 22 del GDPR prevedono specifici diritti in capo all’interessato. Essi includono: il diritto di accesso ai dati personali forniti (art. 15 GDPR), il diritto di rettifica dei dati inesatti che lo riguardano (art. 16 GDPR), il diritto di cancellazione dei dati personali (art. 17 GDPR), il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) e il diritto di opposizione (art. 21 GDPR). Inoltre, sono applicabili le previsioni normative locali emanate in applicazione del GDPR.
In particolare, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’Articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR (trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o trattamento dei dati sulla base di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Qualora l’interessato dovesse opporsi, la SIM si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria.
L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi in qualunque momento qualora i suoi dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. In tal caso, la SIM si asterrà dall'utilizzo dei dati personali dell’interessato per tali finalità.
Per l’esercizio di tali diritti il Cliente può rivolgersi al Titolare del Trattamento.
13. Reclamo all’autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati personali
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. In Italia l’autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali è il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile ai seguenti recapiti:
Garante sulla Protezione dei Dati personali, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 00000 XXXX, Fax: (x00) 00.00000.0000,
Centralino telefonico: (x00) 00.000000, E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
ATTESTAZIONE RELATIVA AL CLIENTE O POTENZIALE CLIENTE (INDICARE NOME E COGNOME)
Il Cliente o potenziale Cliente dichiara di aver ricevuto il presente Documento Informativo sui servizi di investimenti prestati da Banor SIM S.p.A. e, in particolare, attesta che Banor SIM S.p.A. gli ha fornito le informazioni in esso contenute con riguardo specifico:
a. alla SIM e i suoi servizi;
b. alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
c. agli strumenti finanziari e ai servizi d’investimento proposti nonché ai rischi connessi;
d. alla classificazione della clientela e alle regole di condotta applicabili;
e. alla politica per la gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM ed al diritto di richiedere maggiori dettagli in merito;
f. agli incentivi ed alla possibilità di chiedere maggiori dettagli in merito;
g. alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SIM;
h. alla trattazione dei reclami e alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
i. ai termini e ai contenuti dei contratti che regolano i servizi di:
− ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
− gestione di portafogli;
− consulenza indipendente in materia di investimenti;
− collocamento in abbinamento alla consulenza non indipendente.
j. alle commissioni, costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi;
k. al trattamento dei dati personali.
Xxxxx, confermato e sottoscritto per attestazione e accettazione dal Cliente in data / / | ||
Firma Intestatario I | Firma Intestatario II | Firma Intestatario III |
Con particolare riferimento alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SIM il Cliente prende atto ed acconsente:
! alla “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata da Banor S.p.A.”;
! che in caso di ricezione di ordini da parte della SIM con limite di prezzo su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, di dimensioni inferiori ai limiti specificati dalla normativa, che non possano essere eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la SIM stessa o gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto del Cliente possono valutare se, nel miglior interesse del Cliente, risulti appropriato rendere pubblici gli ordini in questione al fine di renderli facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca per iscritto istruzioni diverse;
! che gli ordini ricevuti dalla SIM potranno essere eseguiti o trasmessi ad altri intermediari che li potranno eseguire anche al di fuori di una sede di negoziazione.
Xxxxx, confermato e sottoscritto per attestazione e accettazione dal Cliente in data / / | ||
Firma Intestatario I | Firma Intestatario II | Firma Intestatario III |
Nome e Cognome e firma leggibile
L’incaricato