Subfornitura di lavorazioni
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA
CONTRATTI DI SUBFORNITURA
NELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
MODELLI
- Subfornitura di lavorazioni
- Subfornitura di prodotti
- Subfornitura di servizi
Servizio di Regolazione del Mercato
La legge 18 giugno 1998, n. 192 detta una specifica disciplina della subfornitura produttiva.
L’alternativa organizzativa sintetizzata nella formula make or buy anche nel nostro sistema viene spesso risolta nel senso della c.d. esternalizzazione, cioè con l’affidamento ad imprese esterne di talune funzioni aziendali. Con il contratto di subfornitura un imprenditore (subfornitore) si obbliga a realizzare, verso il corrispettivo di un prezzo e secondo specifiche direttive tecniche, una fase del ciclo produttivo di altra impresa (committente). La prestazione del subfornitore può consistere tanto nella lavorazione di materiali forniti dal committente, quanto nella realizzazione di prodotti o nella prestazione di servizi “destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ ambito dell’attività economica del committente” (art. 1, comma 1, l. 192/98). Sotto tale profilo la nuova disciplina ripropone la distinzione, già nota nella pratica degli affari, tra subfornitura di lavorazione, di prodotti e di servizi.
Il recente intervento legislativo è principalmente rivolto alla protezione del subfornitore, considerata la parte più debole. Talune delle nuove norme sembrano tuttavia ispirate al contemperamento degli interessi in gioco, in una prospettiva di promozione della cooperazione (equa e leale) tra imprese.
Il subfornitore può affidare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute, con l’autorizzazione del committente o, nei limiti del “50 per cento del valore della fornitura”, anche senza (art. 4 l. n. 192/98).
Secondo l’opinione prevalente, le nuove norme non disciplinerebbero uno speciale contratto ma sarebbero riferibili ad un gruppo di contratti (la vendita, l’appalto, la somministrazione e il contratto d’opera). La configurabilità della subfornitura sarebbe cioè ipotizzabile nell’ambito di modelli contrattuali già codificati: nelle singole fattispecie troverebbero pertanto applicazione diretta tanto le regole dettate dalla l. n.192/98 quanto, se compatibili, quelle proprie del “tipo” ricorrente. Secondo un diverso orientamento le nuove norme
regolerebbero uno specifico modello contrattuale, autonomo ed alternativo rispetto ai tipi già disciplinati dal codice civile o da leggi speciali.
Il contratto di subfornitura deve essere concluso in forma scritta (art. 2 l. n.192/98). E’ equiparata la stipula tramite fax o per via telematica. La proposta scritta del committente può essere dal subfornitore accettata iniziando una esecuzione conforme.
Il termine per il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente non può, di regola, superare i 60 giorni. Per il caso di mancato rispetto del termine sono previsti interessi legali superiori a quelli ordinari. Se il ritardo si protrae oltre i trenta giorni, si applica una penale pari al 5% dell’importo non versato (art. 3 l. n. 192/98).
La maggior parte delle nuove norme ha carattere imperativo. Le clausole difformi sono nulle. Secondo l’opinione prevalente si tratterebbe di nullità tendenzialmente parziale (cioè per quanto possibile non estensibile all’intero contratto) e relativa (ovvero rilevabile soltanto dalla parte che la norma violata tutela).
Nella elaborazione dei modelli si è ritenuto di seguire la distinzione legislativa tra subfornitura di lavorazioni, di prodotti e di servizi. Nell’ambito di ciascuna di tali ipotesi, le possibili varianti vengono evidenziate con l’uso del corsivo o nelle note.
I
CONTRATTO PER LA SUBFORNITURA DI LAVORAZIONI
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, il giorno ...............
del mese di ..................... dell’anno .................., in
.................................................................
tra
............ (Ditta del Committente) ............................................, con sede in
................................, via ..............................., n. ............1, iscritta presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ............................... al n.
..................... del registro delle imprese, partita I.V.A. n ,
nella persona del suo titolare2.........................................................., di seguito indicata anche come “Committente”, da una parte
e
............ (Ditta del Subfornitore) ............................................, con sede in
................................, via ..............................., n. ............3, iscritta presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ................................ al n.
..................... del registro delle imprese, partita I.V.A. n ,
nella persona del suo titolare4 .........................................................., di seguito indicata anche come “Subfornitore”, dall’altra parte
PREMESSO
1 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
2 Oppure: “nella persona del suo legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in
virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”
3 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
- che il Committente esercita una impresa operante nel settore
................................................5;
- che il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore
................................................6;
- che nello svolgimento della propria attività produttiva il Committente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
- che, in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal Committente medesimo;
- che il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
- che entrambe le parti intendono comunque sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
- che il presente atto e i rapporti che ne deriveranno sono disciplinati dalle disposizioni dettate nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli art. 2222 e segg. cod. civ. in tema di contratto d’opera7
SI CONVIENE
Art. 1 (Premesse ed allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (Comunicazioni)
1. Le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede8 della parte destinataria, come in epigrafe
4Oppure “legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da ..................., in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”.
5 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
6 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
7 Oppure, se l’impresa del subfornitore è di dimensioni medio-grandi: “negli artt. 1655 e segg. cod. civ., in tema di contratto d’appalto”.
8 Oppure: “presso il domicilio”.
indicata, in lingua italiana9 e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell’art. 4 d.P.R. n. 513/97.
2. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede10.
Art. 3 (Obbligazioni del Subfornitore)
1. Il Subfornitore si obbliga ad eseguire, a seguito della ricezione degli ordinativi di cui all’art. 4, le seguenti lavorazioni: 11
..................................................................................................................................
................ come meglio risulta dal documento denominato “Lavorazioni e corrispettivi”, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti.
Art. 4
(Materiali forniti dal Committente)
1. Per l’esecuzione della subfornitura il Committente fornirà al Subfornitore i seguenti semilavorati 12:............................................................................................
2. La consegna dei materiali dovrà essere dal Committente effettuata entro il
..........................., presso ................................
3. Il Subfornitore dovrà segnalare al Committente ogni difetto o vizio riconoscibile dei materiali stessi entro ............. giorni dalla consegna. I difetti e i vizi non immediatamente riconoscibili dovranno essere segnalati entro giorni
dalla scoperta. La tempestiva segnalazione esclude la responsabilità del Subfornitore per le conseguenze che i vizi o i difetti dei materiali possono avere sulla lavorazione13.
Art. 5
9 Oppure: “in lingua ”.
10 Oppure: ”di domicilio”.
11 Indicare succintamente la lavorazione che dal subfornitore deve essere eseguita.
12 Oppure: “le seguenti materie prime”.
(Ordinativi e accettazioni)
1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1.
2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente nelle forme e nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, l’inizio della esecuzione.
4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
- i requisiti specifici della lavorazione;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di esecuzione;
- il corrispettivo dovuto dal Committente;
- i termini e le modalità di pagamento.
Art. 6 (Programmazione)
1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato con il n. 3 al presente contratto e controfirmato da entrambe le parti.
2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.
3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di lavorazioni non inferiore ai limiti minimi.
4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell’art. 1456 cod. civ., mediante
13 Clausole di analogo contenuto possono essere inserite quando il committente fornisce al subfornitore le attrezzature necessarie per l’esecuzione della subfornitura.
comunicazione al Committente nelle modalità sopra previste dall’art. 2, comma 1,
salvo comunque il risarcimento del danno14.
Art. 7
(Termini di lavorazione e consegna)
1. I termini per l’esecuzione delle lavorazioni e per la restituzione dei materiali lavorati saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni .......... dal ricevimento dell’ordinativo stesso da parte del Subfornitore15.
2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i .......... giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall’art. 1457 cod. civ., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall’art. 2, comma 1, di voler conservare il rapporto. E’ fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti per la ritardata esecuzione delle lavorazioni o per la risoluzione16.
3. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva per l’esecuzione della subfornitura su indicazione del Committente. Il Subfornitore è tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.
Art. 8 (Modalità di lavorazione)
1. Le lavorazioni devono essere dal Subfornitore effettuate presso
...........................................
2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la seguente assistenza: ........................................................................………...........
3. Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle modalità precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto con il n. 2 e controfirmato da entrambe le parti. Il Subfornitore deve
14 Oppure: “Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo delle lavorazioni non richieste”.
15 Oppure: “e non potranno essere comunque inferiori ai termini indicati nell’allegato Programmazione”
comunque osservare la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.
4. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, salva l’adeguabilità del corrispettivo ai sensi dell’art. 12, comma 2.
Art. 9
(Modalità di comunicazione dell’avvenuta esecuzione)
1. La comunicazione dell’avvenuta esecuzione della lavorazione dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1.
Art. 10 (Termini di verifica)
1. La verifica della corretta esecuzione dovrà avvenire entro ......... giorni dalla comunicazione della conclusione della lavorazione17.
Art. 11
(Modalità di verifica e contestazioni)
1. Il Committente è tenuto a verificare, in contraddittorio con il Subfornitore, la corretta esecuzione delle lavorazioni e la conformità alle specifiche tecniche in allegato.
2. Se la verifica si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene effettuata, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.
3. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- la lavorazione oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.
16 Oppure: “Il Subfornitore è comunque tenuto, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo delle lavorazioni non puntualmente eseguite. In caso di risoluzione, il Subfornitore deve versare una penale pari al ... % delle lavorazioni non effettuate.”
17 Il termine per la verifica potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato dall’art. 15 per il pagamento del corrispettivo.
4. L’esito negativo della verifica, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del corrispettivo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuata una verifica con esito positivo.
5. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 27.
Art. 12
(Contestazioni successive alla verifica)
1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso della verifica, le contestazioni devono essere dal Committente effettuate, nelle forme e secondo le modalità indicate nell’art. 2, comma 1, entro 8 giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l’azione18.
Art. 13
(Eliminazione di vizi, difetti e difformità)
1. Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro ............ giorni dalla contestazione. E’ fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
Art. 14 (Corrispettivi)
1. I corrispettivi dovuti dal Committente sono precisati nell’allegato denominato “Lavorazioni e corrispettivi”.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, secondo quanto previsto dall’art. 25, varianti o modifiche nelle lavorazioni previste, il Subfornitore potrà pretendere che il corrispettivo sia adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del
18 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l’impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d’opera (e in particolare l’art. 2226 cod. civ.). Quando l’impresa del subfornitore sia medio-grande la denuncia del committente dovrà essere effettuata “entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna”, secondo quanto previsto dall’art. 1669 cod. civ. in tema d’appalto.
corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art.
27. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio del collegio arbitrale previsto dal medesimo art. 27.
In alternativa al comma 2:
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, secondo quanto previsto dall’art. 25, varianti o modifiche nelle lavorazioni previste dal presente contratto, il Subfornitore potrà pretendere che il corrispettivo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento, potrà essere inoltrata istanza d’arbitraggio alla commissione di conciliazione istituita presso la CCIAA di Ancona.
Art. 15 (Termini di pagamento)
1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro ...... giorni19 dalla consegna20.
2. Se il Committente eseguirà il pagamento prima della consegna, il corrispettivo sarà ridotto nella misura del % per ogni giorno di anticipo.
3. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali21. Se il ritardo nel pagamento supererà i 30 giorni, il Committente sarà tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’importo non corrisposto. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.
Art. 16
19 A norma dell’art. 3, comma 2, l. n. 192/98, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell’industria e dell’artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimente introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: “Su richiesta del committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali”.
20 Oppure: “dalla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione”.
21 Le parti possono prevedere interessi più alti.
(Modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo dovrà essere dal Committente pagato mediante ..............................
Art. 17 (Fatturazione)
1. La consegna22 delle lavorazioni oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla fattura relativa.
2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente.
Art. 18 (Agevolazione I.V.A.)
1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come integrato dall’art. 8 l. n. 192/98, il Subfornitore effettuerà il versamento dell’I.V.A. con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi.
Art. 19
(Diritti di privativa e proprietà industriale)
1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e Know-how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte manifestato nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni, assume ogni responsabilità ed onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.
3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi nell’esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo. La sua determinazione sarà
22 Oppure: “La comunicazione dell’avvenuta esecuzione”.
rimessa all’autonomia delle parti, le quali dovranno tenere conto del contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 27. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio del collegio arbitrale previsto dal medesimo art. 27.
4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o le innovazioni realizzate senza l’utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.
Art. 20
(Accesso e riservatezza del Committente)
1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 21 (Responsabilità del Subfornitore)
1. Il Subfornitore risponde della qualità delle lavorazioni eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte.
2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità della lavorazione nei termini e con le modalità indicate dagli artt. 10, 11 e 12 del presente contratto.
3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità della lavorazione che derivino dalle specifiche tecniche (eventualmente: o dalle attrezzature) fornite
dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive (o delle attrezzature) ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto da lui lavorato rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall’inesattezza del suo adempimento.
5. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
6. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 22 (Forza maggiore)
1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla effettiva consegna decorre il termine di pagamento previsto dall’art. 15.
2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
3. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra, nelle forme previste dall’art. 2, comma 1, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di ....... giorni, il contratto si intenderà risolto a norma dell’art. 1463 cod. civ.
Art. 23
(Eccessiva onerosità sopravvenuta)
1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della controprestazione, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei giorni
successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 27.
Art. 00
(Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx)
1. Se il Subfornitore intenda cedere a terzi il presente contratto, deve darne preventiva comunicazione al Committente, osservando le modalità previste dall’art. 2, comma 1. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del Committente, espresso sempre nelle forme previste dall’art. 2, comma 1.
2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi le lavorazioni di cui all’art. 3, purché in misura non superiore al ........%23 del valore complessivo della subfornitura.
3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del ........%24 dovrà preventivamente chiedere ed ottenere l’autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.
5. Il Subfornitore che affidi a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto. Il rapporto tra il Subfornitore principale e il
23 Indicare una quota del 50% o superiore.
24 Indicare la stessa percentuale fissata nel comma precedente.
Subfornitore secondario deve considerarsi di subfornitura ed è a tutti gli effetti disciplinato dalla l. n. 192/9825.
6. La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l’ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente comma 3, saranno nulle e determineranno la risolubilità del medesimo presente contratto a norma dell’art. 1456 cod. civ. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate dall’art. 2, comma 1, ed avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.
Art. 25 (Modifiche)
1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità dell’altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica delle lavorazioni da eseguire devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative di quanto riportato nel presente contratto o negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare varianti o modifiche che gli vengano richieste senza adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del corrispettivo previsto dall’art.14.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
Art. 26 (Durata e rinnovo)
25 A norma dell’art. 4, ultimo comma, l. 142/98 i termini di pagamento previsti dalla subfornitura di secondo grado non potranno essere più lunghi di quelli fissati nell’art. 15 del presente contratto.
1. Il presente contratto avrà la durata di anni (oppure mesi) , decorrenti dalla
data di sottoscrizione.
2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno mesi prima
della data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni (oppure: mesi). Il rinnovo tacito si determinerà ad ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno mesi prima.
3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. 192/98.
In alternativa
Art. 26 (Durata)
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione all’altra almeno ......... mesi prima a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. 192/98, il recesso è nullo.
Art. 27 (Controversie)
1. A norma dell’art. 10 l. n. 192/98, per ogni controversia nascente dal presente contratto le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, secondo il regolamento in vigore al momento del deposito della domanda. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante richiesta alla Segreteria della Camera di conciliazione.
2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno concordemente deferire la controversia alla commissione arbitrale istituita presso la CCIAA di
............................., che procederà ritualmente e deciderà secondo diritto, con
lodo non impugnabile. Il lodo dovrà essere reso entro ............ giorni26 dalla data del verbale di mancata conciliazione. Se il giudizio della commissione arbitrale non sia richiesto da entrambe le parti, ciascuna di esse potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. 192/98 e 633 segg. cod. proc. civ.
In alternativa al comma 2
2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale, che procederà ritualmente, a norma degli artt. 804 ss. cod. proc. civ., e deciderà secondo diritto. Il collegio sarà composto da un membro nominato dal Subfornitore, da un membro nominato dal Committente e da un Presidente nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Ancona su istanza della parte più diligente. Qualora una parte non effettui la nomina dell’arbitro, provvederà, su istanza dell’altra parte, il Presidente della CCIAA. Gli arbitri dovranno rendere il lodo entro 60 giorni dalla nomina dell’ultimo arbitro. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. 192/98 e 633 segg. cod. proc. civ.
26 Massimo 60 giorni.
Art. 28 (Disposizioni finali)
1. Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico del
.........................
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno ............
.............................., .................................
Il Committente
............................................
Il Subfornitore
............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. si approvano espressamente gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Il Committente
............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. si approvano espressamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Il Subfornitore
............................................
Allegati
1. Lavorazioni e corrispettivi.
L’allegato contiene le indicazioni delle caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi e delle lavorazioni, il corrispettivo unitario e le componenti di costo che concorrono alla sua formazione (costo delle materie prime, della manodopera, dell’energia, percentuali fisse, ecc.). Potrebbe esser qui disciplinato in dettaglio il meccanismo di revisione dei prezzi, a seguito di modifiche dei servizi da realizzare che comportino un incremento dei costi di realizzazione.
2. Specifiche tecniche.
L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per l’esecuzione delle lavorazioni. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Lavorazioni e corrispettivi”.
Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
3. Programmazione.
L’allegato contiene la determinazione dei quantitativi minimi e massimi delle lavorazioni da eseguire nei periodi di riferimento. Contiene anche l’indicazione dei tempi massimi per la consegna da parte del Committente, qualora i termini non siano precisati nell’art. 7.
II
CONTRATTO PER LA SUBFORNITURA DI PRODOTTI
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, il giorno ...............
del mese di ..................... dell’anno .................., in .............................................
tra
.............. (Ditta del Committente) .................................... con sede in
.................................., via ............................................., n. ........27, iscritta presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ........................................
al n. ....................... del registro delle imprese, partita I.V.A. n.
......................................., nella persona del suo titolare28.........................................................., di seguito indicata anche come “Committente”, da una parte
e
.................. (Ditta del Subfornitore) ............................................, con sede in
.................................., via ............................................., n. ........29, iscritta presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
......................................... al n. ........................ del registro delle imprese, partita I.V.A. n. ......................................, nella persona del suo
titolare30.......................................................... di seguito indicata anche come “Subfornitore”, dall’altra parte
PREMESSO
27 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
28 Oppure: “nella persona del legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in virtù
dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”
29 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
- che il Committente esercita una impresa operante nel settore
..................................................................................31;
- che il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore
..................................................................................32;
- che nello svolgimento della propria attività produttiva il Committente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
- che, in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di prodotti destinati ad essere 33;
- che il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
- che le parti intendono sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
- che il presente atto e i rapporti che ne derivano sono disciplinati dalle disposizioni previste nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli art. 2222 e segg. cod. civ. in tema di contratto d’opera34
SI CONVIENE
Art. 1 (Premesse ed allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (Comunicazioni)
1. Salva diversa ed espressa disposizione, tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede35 della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana36 e in
30 Oppure: “nella persona del suo legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in
virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”
31 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
32 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
33 Per esempio: “utilizzati quali componenti di un bene complesso” (art. 1, comma 1, l .142/98).
34 Oppure, se l’impresa del subfornitore è di dimensioni medio-grandi: “negli artt. 1655 e segg. cod. civ., in tema di contratto d’appalto”. Qualora nel prodotto da realizzare la materia che il subfornitore fornisce abbia rilievo prevalente sul lavoro del subfornitore stesso, secondo una diffusa opinione può trovare applicazione, ove compatibile, la disciplina della compravendita (di cosa da costruire) e in particolare gli artt. 1470 e segg. cod. civ. 35 Oppure: “presso il domicilio”.
36 Oppure: “in lingua ”.
forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell’art. 4 d.P.R. n. 513/1997.
2. Ciascuna delle parti è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
di sede37.
Art. 3 (Obbligazioni del Subfornitore)
1. Il Subfornitore si obbliga a realizzare, nell’interesse del Committente e a seguito della ricezione degli ordinativi di cui all’art. 4, i seguenti prodotti38:.................................................................................................................
......................., come meglio risulta dal documento denominato “Prodotti e prezzi”, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti.
2. Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle direttive precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto con il n. 2 e controfirmato da entrambe le parti.
3. Il Subfornitore è comunque tenuto ad osservare la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.
4. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dall’art. 23, salva l’adeguabilità del prezzo ai sensi dell’art. 12, comma 2.
Art. 4 (Ordinativi e accettazioni)
1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1, del presente contratto.
2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene alla sede39 del Committente.
37 Oppure: “di domicilio”.
38 Indicare succintamente il bene che dal subfornitore deve essere realizzato per l’esecuzione della subfornitura.
39 Oppure: “al domicilio”.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, l’inizio dell’esecuzione.
4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante specifico rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
- i requisiti del prodotto;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di consegna;
- il prezzo;
- i termini e le modalità di pagamento.
Art. 5
(Programmazione. Quantitativi minimi e massimi)
1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato al presente contratto con il n. 3 e firmato da entrambe le parti.
2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.
3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di prodotti non inferiore ai limiti minimi fissati nell’allegato.
4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione al Committente, secondo le modalità sopra previste dall’art. 2, comma 1, della volontà risolutoria. E’ fatto, comunque, salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno40.
Art. 6 (Termini di consegna)
40 Oppure: “Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo dei prodotti non richiesti”.
1. I termini di consegna saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni dal ricevimento dell’ordinativo stesso da
parte del Subfornitore41.
2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i ....... giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall’art. 1457 cod. civ., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall’art. 2, comma 1, di voler conservare il rapporto. E’ fatto comunque salvo il diritto del Committente stesso al risarcimento dei danni subiti a causa dell’esecuzione ritardata o della risoluzione42.
3. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva per l’esecuzione della subfornitura su indicazione del Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.
Art. 7 (Modalità di consegna)
1. La consegna dei prodotti realizzati deve essere dal Subfornitore eseguita presso
......................................................
2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la necessaria assistenza nel carico dei prodotti, mettendo a disposizione
...................................................................
3. Per collaboratori del Committente si intende, ai sensi del presente comma, anche il personale del vettore incaricato di prendere in consegna i prodotti.
4. La consegna determina il passaggio al Committente del rischio per il perimento e per i danni che i prodotti dovessero subire in conseguenza di fatti non imputabili al Subfornitore.
Art. 8 (Termini di collaudo)
41 Oppure: “e non potranno essere comunque inferiori ai termini indicati nell’allegato Programmazione”
42 Oppure: “In caso di ritardo nell’esecuzione il Subfornitore è tenuto, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penale pari al .... % del corrispettivo dei prodotti non puntualmente consegnati. In caso di risoluzione il Subfornitore è tenuto al pagamento di una penale pari al % del corrispettivo dei prodotti non consegnati”.
1. Il collaudo dei prodotti dovrà avvenire entro giorni dalla consegna43.
Art. 9
(Modalità di collaudo e contestazioni)
1. Il collaudo consiste nella verifica, in contraddittorio con il Subfornitore, della corretta esecuzione della commessa e della conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal Committente.
2. Se il collaudo si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene dallo stesso Committente effettuato, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.
3. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- la commessa oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.
4. L’esito negativo del collaudo, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del prezzo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuato un collaudo con esito positivo. Resta comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno per il ritardo.
5. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 25.
Art. 10
(Contestazioni successive al collaudo)
1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso del collaudo, le contestazioni devono essere effettuate dal Committente, nelle forme e secondo le modalità indicate nell’art. 2, comma 1, entro 8 giorni
43 Il termine per il collaudo potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato dall’art. 13 per il pagamento del prezzo.
dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l’azione44.
Art. 11
(Eliminazione di vizi, difetti e difformità)
1. Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro ........ giorni dalla contestazione. E’ fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
Art. 12 (Prezzo)
1. I prezzi dovuti dal Committente sono stabiliti nell’allegato denominato “Prodotti e prezzi”.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, su richiesta del Committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 25. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio del collegio arbitrale previsto dal medesimo art. 25.
In alternativa al comma 2
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, su richiesta del committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo, potrà essere inoltrata istanza d’arbitraggio alla commissione di conciliazione istituita presso la CCIAA di Ancona.
44 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l’impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d’opera (e in particolare l’art. 2226 cod. civ.). Quando l’impresa del subfornitore sia medio-grande, la denuncia del committente dovrà essere effettuata “entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna”, secondo quanto previsto dall’art. 1669 cod. civ. in tema d’appalto. Indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa subfornitrice, i termini indicati nel testo potranno essere applicati, a norma dell’art. 1495 cod. civ., se nel prodotto realizzato la materia utilizzata ha un valore maggiore del lavoro impiegato.
Art. 13 (Termini di pagamento)
1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro ...... giorni45 dalla consegna46.
2. Se il Committente eseguirà il pagamento prima della consegna, il prezzo sarà ridotto nella misura del % per ogni giorno di anticipo.
3. In caso di ritardato pagamento del prezzo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali47. Se il ritardo nel pagamento supererà i 30 giorni, il Committente sarà tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’importo non corrisposto. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.
Art. 14 (Modalità di pagamento)
1. Il prezzo dovrà essere dal Committente pagato mediante
.........................................
Art. 15 (Fatturazione)
1. La consegna dei prodotti oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla relativa fattura.
2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente.
Art. 16
45 A norma della art. 3, comma 2, l. n. 192/98, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell’industria e dell’artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimente introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: “Su richiesta del committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali”.
46 Oppure: “dalla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione”.
47 Le parti possono prevedere interessi più alti.
(Agevolazioni I.V.A.)
1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come integrato dall’art. 8 l. n. 192/98, il Subfornitore effettuerà il versamento I.V.A. con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi.
Art. 17
(Diritti di privativa e proprietà industriale)
1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e Know-how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte manifestato nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per la realizzazione dei prodotti, assume ogni responsabilità ed onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.
3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi o sviluppi nell’esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo. La sua determinazione sarà rimessa all’autonomia delle parti, le quali dovranno tenere conto del contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art.
25. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio del collegio arbitrale previsto dal medesimo art. 25.
4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o le innovazioni realizzate senza l’utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.
Art. 18
(Accesso e riservatezza del Committente)
1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 19
(Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza)
1. Il Subfornitore risponde della qualità delle lavorazioni da lui eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte.
2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del prodotto nei termini e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del presente contratto.
3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità del prodotto che derivino dalle specifiche tecniche48 fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive49 ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall’inesattezza del suo adempimento.
5. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
48 Eventualmente: “o dalle attrezzature”.
49 Eventualmente: “o dalle attrezzature”.
6. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 20 (Forza maggiore)
1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla effettiva consegna decorre il termine di pagamento del prezzo previsto dall’art. 13.
2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
3. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra, nelle forme previste dall’art. 2, comma 1, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di ....... giorni, il contratto si intenderà risolto a norma dell’art. 1463 cod. civ.
Art. 21
(Eccessiva onerosità sopravvenuta)
1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della controprestazione, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei giorni
successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve.
2. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 25.
Art. 00
(Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx)
1. Se il Subfornitore intenda cedere a terzi il presente contratto, deve darne preventiva comunicazione al Committente, osservando le modalità previste dall’art. 2, comma 1. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del Committente, espresso sempre nelle forme previste dall’art. 2, comma 1.
2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi l’esecuzione delle lavorazioni di cui all’art. 3, purché in misura non superiore al
......... %50 del valore complessivo della subfornitura.
3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del ...........%51 dovrà preventivamente chiedere ed ottenere l’autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.
5. Il Subfornitore che affidi a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto. Il rapporto tra il Subfornitore principale e il Subfornitore secondario deve considerarsi di subfornitura ed è a tutti gli effetti disciplinato dalla l. n. 192/9852.
6. La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l’ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente comma 3, saranno nulle e determineranno la risolubilità del contratto a norma dell’art. 1456 cod. civ. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate dall’art. 2, comma 1, ed avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.
50 Indicare una quota del 50% o superiore.
51 Indicare la stessa percentuale fissata nel comma precedente.
Art. 23 (Modifiche)
1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
Art. 24 (Durata e rinnovo)
1. Il presente contratto avrà la durata di anni (oppure mesi) , decorrenti dalla
data di sottoscrizione.
2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno mesi prima
della data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni (oppure: mesi). Il rinnovo tacito si determinerà ad ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno mesi prima.
3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
52 A norma dell’art. 4, ultimo comma, l. 142/98 i termini di pagamento previsti dalla subfornitura di secondo grado non potranno essere più lunghi di quelli fissati nell’art. 13 del presente contratto.
4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. 192/98.
In alternativa:
Art. 24 (Durata)
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione all’altra almeno ............ mesi prima a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. 192/98.
Art. 25 (Controversie)
2. A norma dell’art. 10 l. n. 192/98, per ogni controversia nascente dal presente contratto le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, secondo il regolamento in vigore al momento del deposito della domanda. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante richiesta alla Segreteria della Camera di conciliazione.
3. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno concordemente deferire la controversia alla commissione arbitrale istituita presso la CCIAA di
............................., che procederà ritualmente e deciderà secondo diritto, con lodo non impugnabile. Il lodo dovrà essere reso entro giorni53 dalla data
del verbale di mancata conciliazione. Se il giudizio della commissione arbitrale non sia richiesto da entrambe le parti, ciascuna di esse potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. 192/98 e 633 segg. cod. proc. civ.
In alternativa al comma 2
53 Massimo 60 giorni.
2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale, che procederà ritualmente, a norma degli artt. 804 ss. cod. proc. civ., e deciderà secondo diritto. Il collegio sarà composto da un membro nominato dal Subfornitore, da un membro nominato dal Committente e da un Presidente nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Ancona su istanza della parte più diligente. Qualora una parte non effettui la nomina dell’arbitro, provvederà, su istanza dell’altra parte, il Presidente della CCIAA. Gli arbitri dovranno rendere il lodo entro 60 giorni dalla nomina dell’ultimo arbitro. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. 192/98 e 633 segg. cod. proc. civ.
Art. 26 (Disposizioni finali)
1. Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico del
..........................................
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno ...................
......................................., .................................
Il Committente
............................................
Il Subfornitore
............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. si approvano espressamente gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
Il Committente
............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. si approvano espressamente gli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
Il Subfornitore
............................................
Allegati
1. Prodotti e prezzi.
L’allegato contiene l’indicazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti. L’allegato precisa il prezzo pattuito, indicando quello unitario e, qualora le parti lo reputino opportuno, le componenti di costo (materie prime, manodopera, energia, imballaggio, trasporto, percentuali fisse, tasse, ecc.). A norma dell’art. 2, comma 4, l. 192/98, il prezzo dovuto dal Committente deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, così da escludere qualsiasi incertezza interpretativa. Parimenti devono risultare con chiarezza e precisione le caratteristiche del prodotto che al Subfornitore viene richiesto (art. 2, comma 5, l. 192/98).
Potrebbe esser qui disciplinato in dettaglio il meccanismo di revisione dei prezzi, a seguito di modifiche dei prodotti da realizzare che comportino un incremento dei costi di realizzazione.
2. Specifiche tecniche.
L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per la realizzazione del prodotto. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Prodotti”.
Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
3. Programmazione.
L’allegato contiene la determinazione dei quantitativi minimi e massimi dei prodotti da realizzare nei periodi di riferimento. Contiene anche l’indicazione dei tempi massimi per la consegna da parte del Committente, qualora i termini non siano precisati nell’art. 7.
III
CONTRATTO PER LA SUBFORNITURA DI SERVIZI
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, il giorno ...............
del mese di ..................... dell’anno .................., in...........................................
tra
............ (Ditta del Committente) ............................................, con sede in
................................, via ....................................... n. ............54, iscritta presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ...................................
al n. ........................... del registro delle imprese, partita I.V.A. n.
...................................., nella persona del suo titolare55 di
seguito indicata anche come “Committente”, da una parte
e
............ (Ditta del Subfornitore) ............................................, con sede in
.................................,via ....................................... n. ............56, iscritta presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ........................... al n.
........................... del registro delle imprese, partita I.V.A. n ,
nella persona del suo titolare57 di seguito indicata anche
come “Subfornitore”, dall’altra parte
PREMESSO
54 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
55 Oppure “nella persona del suo legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da , in
virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”.
56 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n ”.
- che il Committente esercita una impresa operante nel settore
...................................................................58;
- che il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore
...................................................................59;
- che il Committente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
- che, in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di servizi inerenti o strumentali alla propria attività imprenditoriale;
- che il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
- che entrambe le parti intendono comunque sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
- che il presente atto e i rapporti che ne deriveranno sono disciplinati dalle disposizioni dettate nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli art. 2222 e segg. cod. civ. in tema di contratto d’opera60
SI CONVIENE
Art. 1 (Premesse ed allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (Comunicazioni)
1. Le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede61 della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana62 e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi
57 Oppure “legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da .................., in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”.
58 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
59 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
60 Oppure, se l’impresa del subfornitore è di dimensioni medio-grandi: “negli artt. 1655 e segg. cod. civ., in tema di contratto d’appalto”.
61 Oppure: “presso il domicilio”.
telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell’art. 4 d.P.R. n. 513/97.
2. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede63.
Art. 3 (Obbligazioni del Subfornitore)
1. Il Subfornitore si obbliga a prestare, a seguito della ricezione degli ordinativi di cui all’art. 4, i seguenti servizi:64 ...................................................................................
come meglio risulta dal documento denominato “Servizi e corrispettivi”, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti.
2. Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle modalità precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto e firmato da entrambe le parti, osservando comunque la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.
3. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dall’art. 25, salva l’adeguabilità del prezzo ai sensi dell’art. 12 comma 2.
Art. 4 (Ordinativi e accettazioni)
1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate nell’art. 2, comma 1.
2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti
62 Oppure: “in lingua ”.
63 Oppure: ”di domicilio”.
64 Descrivere succintamente i servizi che il Subfornitore dovrà rendere. E’ possibile che il Committente fornisca taluni dei beni necessari alla realizzazione del servizio. Sarà allora opportuno inserire un comma di questo tenore: “Per l’esecuzione della subfornitura il Committente fornirà al Subfornitore i seguenti materiali La consegna
dei materiali dovrà essere dal committente effettuata entro ......... giorni, presso Il Subfornitore dovrà
segnalare al committente ogni difetto o vizio riconoscibile dei materiali stessi entro giorni dalla consegna. I
difetti e i vizi non immediatamente riconoscibili dovranno essere segnalati entro giorni dalla scoperta. La
tempestiva segnalazione esclude la responsabilità del Subfornitore per le conseguenze che i vizi o i difetti dei materiali possono avere sulla esecuzione della subfornitura”. Clausole di analogo contenuto possono essere
accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, l’inizio della esecuzione.
4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
- i requisiti specifici del servizio;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di esecuzione ;
- il corrispettivo dovuto dal Committente;
- i termini e le modalità di pagamento.
Art. 5 (Programmazione)
1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato con il n. 3 al presente contratto e controfirmato da entrambe le parti.
2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.
3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di servizi non inferiore ai limiti minimi.
4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione al Committente nelle modalità sopra previste dall’art. 2, comma 1. E’ fatto comunque salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno65.
Art. 6
(Termini di esecuzione)
1. I termini per la prestazione dei servizi saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni .......... dal ricevimento dell’ordinativo stesso da parte del Subfornitore66.
inserite quando il committente debba fornire al Subfornitore le attrezzature necessarie per l’esecuzione della subfornitura.
65 Oppure: “Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo dei servizi non richiesti”.
66 Oppure: “e non potranno essere comunque inferiori a quelli indicati nell’allegato Programmazione”.
2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i ....... giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall’art. 1457 cod. civ., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall’art. 2, comma 1, di voler conservare il rapporto, salvo comunque il diritto del Committente stesso al risarcimento dei danni subiti.
3. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva su indicazione del Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.
Art. 7 (Modalità di esecuzione)
1. La prestazione del servizio deve essere dal Subfornitore effettuata presso
..........................................
2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la seguente assistenza: ...........................................................................
Art. 8
(Modalità di comunicazione dell’avvenuta esecuzione)
1. La comunicazione dell’avvenuta esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1.
Art. 9 (Termini di verifica)
1. La verifica della corretta esecuzione dovrà avvenire entro ......... giorni dalla comunicazione dell’avvenuta prestazione del servizio67.
Art. 10
(Modalità di verifica e contestazioni)
67 Il termine per il collaudo potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato dall’art. 14 per il pagamento del prezzo.
1. Il Committente è tenuto a verificare, in contraddittorio con il Subfornitore, la corretta esecuzione del servizio e la conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal Committente.
2. Se la verifica si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene dallo stesso Committente effettuata, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.
3. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- la commessa oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.
4. L’esito negativo della verifica, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del prezzo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuata una verifica con esito positivo. Resta comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno per il ritardo.
5. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 26.
Art. 11
(Contestazioni successive alla verifica)
1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso del verifica, le contestazioni devono essere effettuate dal Committente, nelle forme e secondo le modalità indicate nell’art. 2, comma 1, entro 8 giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l’azione68.
Art. 12
(Eliminazione di vizi, difetti e difformità)
68 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l’impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d’opera (in particolare l’art. 2226 cod. civ.). Quando l’impresa del subfornitore sia medio-grande la denuncia del committente dovrà essere effettuata “entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna”, secondo quanto previsto dall’art. 1669 cod. civ. in tema d’appalto.
1. Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro ......... giorni dalla contestazione. E’ fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
Art. 13 (Prezzo)
1. I prezzi dovuti dal Committente sono stabiliti nel documento denominato “Servizi e corrispettivi”, allegato al n. 2 del presente atto e controfirmato da entrambe le parti.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, su richiesta del Committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 26. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio del collegio arbitrale previsto dal medesimo art. 26.
In alternativa al comma 2
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, su richiesta del committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo, potrà essere inoltrata istanza d’arbitraggio alla commissione di conciliazione istituita presso la CCIAA di Ancona.
Art. 14 (Termini di pagamento)
1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro ...... giorni69 dalla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione.
2. Se il Committente eseguirà il pagamento prima della comunicazione di cui al comma precedente, il prezzo sarà ridotto nella misura del % per ogni giorno di
anticipo.
3. In caso di ritardato pagamento del prezzo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali70. Se il ritardo nel pagamento supererà i 30 giorni, il Committente sarà tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’importo non corrisposto. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.
Art. 15 (Modalità di pagamento)
1. Il prezzo dovrà essere dal Committente pagato mediante
.........................................
Art. 16 (Fatturazione)
1. La consegna dei prodotti oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla relativa fattura.
2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente.
Art. 17 (Agevolazioni I.V.A.)
69 A norma dell’art. 3, comma 2, l. n. 192/98, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell’industria e dell’artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimenti introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: “Su richiesta del Committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali”.
70 Le parti possono prevedere interessi più alti.
1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come integrato dall’art. 8 l. n. 192/98, il Subfornitore effettuerà il versamento I.V.A. con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi.
Art. 18
(Diritti di privativa e proprietà industriale)
1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e Know-how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte manifestato nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per la realizzazione dei prodotti, assume ogni responsabilità ed ogni onere derivante da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.
3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi o sviluppi nell’esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo e la sua determinazione sarà rimessa all’autonomia delle parti. Nel caso che le parti non raggiungano un accordo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 26. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna parte potrà richiedere l’arbitraggio del collegio arbitrale previsto dal medesimo art. 26.
4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o le innovazioni realizzate senza l’utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.
Art. 19
(Accesso e riservatezza del Committente)
1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente o comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 20
(Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza)
1. Il Subfornitore risponde della qualità del servizio reso, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte.
2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del servizio nei termini e con le modalità indicate dagli artt. 9, 10 e 11 del presente contratto.
3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità del servizio che derivino dalle specifiche tecniche (eventualmente: o dalle attrezzature) fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive (o delle attrezzature) ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall’inesatto adempimento delle obbligazioni previste dall’art. 3.
5. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte nei modi previsti dall’art. 2, comma 1.
6. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del
Committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
Art. 21 (Forza maggiore)
1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla comunicazione dell’avvenuta prestazione del servizio decorre il termine di pagamento del prezzo previsto dall’art. 14.
2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili o eccessivamente onerose le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio, guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
3. La parte che si trovi nell’impossibilità o nella estrema difficoltà di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra, nelle forme previste dall’art. 2, comma 1, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di ....... giorni, il contratto si intenderà risolto a norma dell’art. 1463 cod. civ.
Art. 22
(Eccessiva onerosità sopravvenuta)
1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della prestazione della controparte, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei
........ giorni successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve.
In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dall’art. 26.
Art. 00
(Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx)
1. Se il Subfornitore intenda cedere a terzi il presente contratto, deve darne preventiva comunicazione al Committente, osservando le modalità previste dall’art. 2, comma 1. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del Committente, espresso sempre nelle forme previste dall’art. 2, comma 1.
2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi la realizzazione dei prodotti di cui all’art. 3, purché in misura non superiore al
........%71 del valore complessivo della subfornitura.
3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del ......%72 dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 1.
4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.
5. Il Subfornitore che affidi a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto. Il rapporto tra il Subfornitore principale e il Subfornitore secondario deve considerarsi di subfornitura ed è a tutti gli effetti disciplinato dalla l. n. 192/9873.
6. La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l’ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente comma 3, saranno nulle e determineranno la risolubilità del medesimo presente contratto a norma dell’art. 1456 cod. civ. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate dall’art. 2, comma 1, ed avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.
Art. 24
71 Indicare una quota del 50% o superiore.
72 Indicare la stessa percentuale fissata nel comma precedente.
(Modifiche)
1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità dell’altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei servizi devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate in allegato.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare varianti o modifiche che gli vengano richieste senza adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
Art. 25 (Durata e rinnovo)
1. Il presente contratto avrà la durata di anni (oppure mesi) , decorrenti dalla
data di sottoscrizione.
2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno mesi prima
della data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni (oppure: mesi). Il rinnovo tacito si determinerà ad ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno mesi prima.
3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. 192/98.
73 A norma dell’art. 4, ultimo comma, l. 142/98 i termini di pagamento previsti dalla subfornitura di secondo grado
In alternativa:
Art. 25 (Durata)
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione all’altra almeno ......... mesi prima a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. 192/98 il recesso è nullo.
Art. 26 (Controversie)
1. A norma dell’art. 10 l. n. 192/98, per ogni controversia nascente dal presente contratto le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, secondo il regolamento in vigore al momento del deposito della domanda. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante richiesta alla Segreteria della Camera di conciliazione.
2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno concordemente deferire la controversia alla commissione arbitrale istituita presso la CCIAA di
............................., che procederà ritualmente e deciderà secondo diritto, con lodo non impugnabile. Il lodo dovrà essere reso entro ............ giorni74 dalla data del verbale di mancata conciliazione. Se il giudizio della commissione arbitrale non sia richiesto da entrambe le parti, ciascuna di esse potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. 192/98 e 633 segg. cod. proc. civ.
In alternativa al comma 2:
2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale, che procederà ritualmente, a norma degli artt. 804 ss. cod. proc. civ., e deciderà secondo diritto. Il collegio sarà composto da un membro nominato dal Subfornitore, da un membro nominato dal Committente e da un Presidente
non potranno essere più lunghi di quelli fissati nell’art. 14 del presente contratto.
nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Ancona su istanza della parte più diligente. Qualora una parte non effettui la nomina dell’arbitro, provvederà, su istanza dell’altra parte, il Presidente della CCIAA. Gli arbitri dovranno rendere il lodo entro 60 giorni dalla nomina dell’ultimo arbitro. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. 192/98 e 633 segg. cod. proc. civ.
74 Massimo 60 giorni.
Art. 27 (Disposizioni finali)
1. Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico del
...............................
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno .................
......................................., .................................
Il Committente
............................................
Il Subfornitore
............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. si approvano espressamente gli artt. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Il Committente
............................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. si approvano espressamente gli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Il Subfornitore
............................................
Allegati
1. Servizi e corrispettivi.
L’allegato contiene le indicazioni delle caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi e delle lavorazioni, il corrispettivo unitario e le componenti di costo che concorrono alla sua formazione (costo delle materie prime, della manodopera, dell’energia, percentuali fisse, ecc.). Potrebbe esser qui disciplinato in dettaglio il meccanismo di revisione dei prezzi, a seguito di modifiche dei servizi da realizzare che comportino un incremento dei costi di realizzazione.
2. Specifiche tecniche.
L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per la prestazione dei servizi. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Servizi”.
Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
3. Programmazione.
L’allegato contiene la determinazione dei quantitativi minimi e massimi dei servizi da realizzare nei periodi di riferimento. Contiene anche l’indicazione dei tempi di erogazione, qualora i termini non siano precisati nell’art. 7.
Legge 18 giugno 1998, n. 192
Art. 1. Definizione
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Art. 2. Contratto di subfornitura: forma e contenuto
1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate a al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del codice civile.
3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una della forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.
4. Il corrispettivo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell’interpretazione dell’entità delle reciproche prestazioni e nell’esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesto dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il corrispettivo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di verifica e di pagamento.
Art. 3. Termini di pagamento
1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
2. Il corrispettivo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza obbligo di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al cinque per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del corrispettivo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso della esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del corrispettivo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
Art. 4. Divieto di interposizione
1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l’autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.
2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l’esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al comma 1 sono nulli.
3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l’esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.
Art. 5. Responsabilità del subfornitore
1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte.
2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l’esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.
3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.
4. Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge.
Art. 6. Nullità di clausole
1. E’ nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
2. E’ nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
3. E’ nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.
Art. 7. Proprietà del progetto
1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.
Art. 8. Regime I.V.A.
1. All’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
“Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del corrispettivo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all’applicazione di interessi.”.
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi per l’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9. Abuso di dipendenza economica
1. E’ vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo.
Art. 10. Conciliazione e arbitrato
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione tra le parti entra trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio di cui al comma
1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio scelta dai contraenti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.