CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Con il presente contratto, tra:
RetiPiù Srl, con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx, x. 00, Capitale Sociale Euro 82.550.607,69 i.v., Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx e P. IVA 04152790962, in persona di Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale rappresentante della società stessa (di seguito RetiPiù)
e
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Capitale Sociale Euro ……………………………………….. Iscritta al Registro delle Imprese di ……………………………………………..
Codice Fiscale e P. IVA ……………………………………………., in persona di ………………………………………………………………..
nella sua qualità di: [ ]1 rappresentante della società stessa [ ]1 Mandatario senza rappresentanza dei Clienti Finali
(per brevità, di seguito, Venditore), nel prosieguo anche denominate, congiuntamente, “parti” ovvero, singolarmente, “parte”, convengono quanto segue:
CONDIZIONI GENERALI
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente .
Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione e vendita, che preleva energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi - anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette.
Codice di Rete tipo per il Servizio di Trasporto dell’Energia Elettrica: disposizione emanata dall’ARERA in merito alle Garanzie Contrattuali ed alla Fatturazione del servizio acronimo CADE.
Distributore: è la società RetiPiù S.r.l.
Impianti e apparecchi del Cliente finale: sono quelli situati a valle del Punto di Consegna.
Impianti e apparecchi del distributore: sono quelli di competenza e di proprietà di RetiPiù S.r.l. con obbligo di connessione di terzi.
PESSE: è il “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per le Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979.
Posta elettronica certificata o PEC: è un sistema di posta elettronica, prevista dal D.P.R. n. 68 del 11 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
Venditore: è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il Contratto in nome proprio e per conto dei Clienti finali e che è altresì titolare del Contratto di Dispacciamento stipulato con Terna S.p.A..
WEB: è il portale messo a disposizione da RetiPiù, su un apposito sito web, al quale il Venditore è abilitato ad accedere, mediante apposite credenziali, per effettuare le operazioni connesse alla gestione del Servizio di Trasporto e del Servizio di Connessione.
Art. 1 Oggetto.
1.1 Il presente contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di trasporto e di connessione di energia elettrica in favore dei clienti finali presso i punti di prelievo.
Art. 2 Condizioni per ottenere il servizio di trasporto.
2.1 Il servizio di trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) gli impianti del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di RetiPiù, secondo la normativa vigente;
b) il Cliente ha ottenuto, in ogni caso, e a propria cura, da parte del proprietario dell’immobile nel quale si trova il punto di prelievo connesso alla rete, l’autorizzazione all’esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati da RetiPiù anche per connessioni di terzi, restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere a RetiPiù competente un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per il servizio di trasporto nell’immobile;
c) Il cliente è in possesso della Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte o da una dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’Art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
d) l’esecuzione del servizio di trasporto è da intendersi comunque subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant’altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti
e) RetiPiù provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l’energia trasportata fino al punto di consegna, ne rimane proprietario e potrà utilizzarli anche per le connessioni di terzi.
Art. 3 Modalità di attivazione e gestione delle richieste di presentazioni commerciali del Servizio di Trasporto e di Connessione
3.1 Il Servizio di Trasporto e di Connessione viene attivato in relazione ai Clienti finali ed ai Punti di Prelievo applicando i criteri previsti dalla Deliberazione ARG/elt 13/10, “STANDARD NAZIONALE COMUNICAZIONI (SNC) e smi. Le comunicazioni scambiate attraverso lo standard obbligatorio di comunicazione non necessitano di conferma cartacea mediante invio postale, fax posta certificata, fatta salva la possibilità di ricorrere a tali canali di comunicazione solo nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore.
3.2 Nel caso di invio per richieste di prestazioni non contemplate di cui al punto 4.1, la società di vendita dovrà utilizzare il portale WEB messo a disposizione da RetiPiù e utilizzando esclusivamente di modelli elettronici elaborati dal Distributore e da quest’ultimo resi disponibili nel portale WEB e solo in caso di malfunzionamento del portale WEB per più di 12 ore le richieste potranno essere inviate tramite PEC.
Art. 4 Decorrenza, Durata e Recesso contrattuale
4.1 Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata coincidente con l’anno solare e prima scadenza al 31 dicembre dell’anno di stipula del contratto;
4.2 In mancanza di disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o comunicazione via PEC, con un preavviso di almeno un mese, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno;
4.3 Il Venditore ha, inoltre, facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno un mese. Il recesso avrà in ogni caso efficacia a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento del preavviso da parte di RetiPiù;
4.4 Resta fermo l’obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi spettanti a RetiPiù per il servizio prestato fino alla cessazione dell’efficacia del Contratto.
Art. 5 Caratteristiche generali del Servizio di Trasporto e di Connessione
5.1 Le caratteristiche generali dell’energia elettrica trasportata sono di seguito descritte:
Potenza impegnata: è la potenza contrattuale e corrisponde:
a) per i Punti di Prelievo dotati di dispositivi di limitazione della potenza prelevata, a quella definita con le modalità previste dal presente contratto, nei limiti del valore della potenza disponibile;
b) per ogni altro Punto di Prelievo, al valore massimo della potenza prelevata nell’anno solare.
Frequenza: Il valore della frequenza è di 50 Hz.
Tolleranze: Per la tensione è del ± 10%; per la frequenza è del ± 2%.
Fattore di potenza ed energia reattiva: Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, su richiesta di RetiPiù il Venditore è tenuto a richiedere la modifica degli Impianti del Cliente finale in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti vigenti. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, è comunque facoltà di RetiPiù richiedere al Venditore che il Cliente finale modifichi i propri impianti in modo da riportare il fattore di potenza medio mensile del prelievo ad un valore non inferiore a 0,90. In nessun caso l’impianto del Cliente finale deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete di RetiPiù. RetiPIù applica all’energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall’impianto del Cliente finale i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti vigenti.
Per i Punti di Prelievo dotati di Misuratore programmato per la registrazione multioraria dei prelievi, il valore del fattore di potenza sarà determinato con riferimento ai prelievi di ciascuna fascia oraria
Art. 6 Prelievi eccedenti la potenza disponibile
6.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile;
6.2 In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, RetiPiù applica quanto previsto dalle normative vigenti;
6.3 Qualora invece, l’aumento della potenza disponibile non fosse possibile, RetiPiù, ne dà comunicazione al Venditore ed al Cliente finale, ferma restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata. Se ciò nonostante il Cliente finale effettua prelievi eccedenti la potenza disponibile, RetiPiù può sospendere o risolvere il Servizio di Trasporto e di Connessione limitatamente al Punto di Prelievo interessato.
Art. 7 Modifiche delle caratteristiche della connessione ad iniziativa di RetiPiù
7.1 RetiPiù in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Trasporto e di Connessione dell’energia che fornisce ai Clienti finali ovvero i propri impianti, adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, RetiPiù preavverte il Venditore mediante idonea comunicazione. In particolare se il Cliente finale dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all’adeguamento dei propri Impianti ed apparecchi, il Venditore sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia elettrica ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata da RetiPiù anche al Cliente finale. La necessaria trasformazione degli Impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese di RetiPiù e del Cliente finale per quanto di rispettiva proprietà.
Art. 8 Impianti e apparecchi del Cliente – Verifiche
8.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete di RetiPiù. In particolare:
a) gli impianti del Cliente sono progettati, tenendo presente che, con la connessione, l’impianto stesso non deve influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale è connesso, né deve danneggiare gli altri Clienti;
b) gli impianti del Cliente devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone e cose. L’esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d’arte;
c) non devono essere immessi con gli impianti ed apparecchi del Cliente disturbi sulla rete di RetiPiù che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica, in particolare i disturbi
generati dagli impianti ed apparecchi del Cliente devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione nazionale nei confronti delle rete di RetiPiù;
d) le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell’impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete di RetiPiù e/o altri clienti;
e) per il servizio di trasporto dell’energia elettrica sulle reti trifasi il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
f) i circuiti del Cliente alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti – salvo diversa specifica pattuizione - in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata da RetiPiù, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni;
g) l’energia elettrica oggetto del servizio di trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel presente contratto né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore.
8.2 RetiPiù può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere il servizio di trasporto per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
Art. 9 Impianti ed apparecchi di RetiPiù – Verifiche
9.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi di RetiPiù situati nei luoghi di pertinenza del Cliente medesimo, tranne il caso in cui altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmetta tempestivamente copia a RetiPiù.
9.2 Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà di RetiPiù, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente medesimo.
9.3 RetiPiù ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
9.4 Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest’ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore (di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 e successive modifiche ed integrazioni). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico di RetiPiù, il quale provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.
9.5 Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
9.6 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi di RetiPiù, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi di RetiPiù. Il Cliente è tenuto a corrispondere a RetiPiù un importo pari al costo sostenuto da RetiPiù per l’intervento, determinato in base ai criteri di cui all’art. 10.4
Art. 10 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura o di prelievi irregolari e/o fraudolenti
10.1 Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore si applicano le disposizioni contenute nel TIME e nella delibera 200/99.
Art. 11 Obblighi di informazione del Venditore
11.1 Il Venditore si obbliga ad informare direttamente i Clienti Finali in merito ad ogni circostanza inerente il Servizio di Trasporto e di Connessione o comunque connessa all’esecuzione del presente Contratto;
11.2 In particolare, il Venditore si impegna ad assicurare la massima diffusione ai Clienti Finali delle informazioni che RetiPiù comunicherà al Venditore medesimo in merito all’eventuale adozione del PESSE, con particolare riferimento alle tipologie dei Punti di Prelievo interessati ed alla loro appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione. A tal fine il Venditore utilizzerà ogni opportuno canale di comunicazione previsto dal medesimo PESSE, allo scopo di minimizzare il disagio alla Clientela Finale dalla sua eventuale applicazione.
Art. 12 Corrispettivi e tariffe applicate
12.1 I corrispettivi da applicare al Servizio di Trasporto e di Connessione sono contenuti nella delibere emanate dall’ARERA.
Art. 13 Garanzie – Fatturazione – Pagamenti- Interessi di mora
13.1 RetiPiù, in relazione ai corrispettivi e ai compensi previsti dal Contratto, nonché agli oneri fiscali ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente applicherà quanto previsto dal CADE;
Art. 14 Sospensione del Servizio di Trasporto e di Connessione dell’energia elettrica e risoluzione del Contratto
14.1 RetiPiù, in relazione alla risoluzione contrattuale si applicherà quanto previsto dal CADE;
Art. 15 Cessione del Contratto
15.1 RetiPiù potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il Servizio di Trasporto e di Connessione.
Art. 16 Disposizioni di legge vigenti
16.1 Per quanto non espressamente riportato nel Contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.
Art. 17 Trattamento dei dati
17.1 Il Venditore dichiara di aver preso visione della informativa in materia di privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 di cui all’Allegato A del presente Contratto;
17.2 In relazione alla raccolta, al trattamento e all’accesso ai dati relativi alle misure dell’energia elettrica rilevate e registrate nei Punti di Prelievo le Parti rinviano a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 18 Elezione di domicilio e Foro competente
18.1 Il Venditore elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Monza.
Art. 19 Comunicazioni
19.1 Salvo quanto diversamente e specificamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni tra la parti relative all’esecuzione o comunque connesse al rapporto contrattuale non previste dallo Standard Nazionale Comunicazioni saranno trasmesse attraverso la PEC.
19.2 In caso di disservizio o di malfunzionamento del sistema elettronico, le comunicazioni potranno essere effettuate attraverso un mezzo alternativo che comunque consenta la dimostrazione dell’avvenuto recapito della comunicazione (fax, raccomandata con ricevuta di ritorno).
Art. 20 Casi di interruzioni e richiesta danni.
21.1 RetiPiù fornisce il Servizio di Trasporto e di Connessione di energia con continuità, xxxxx xxxxx speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio: incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni di TERNA S.p.A., anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente finale è connesso;
21.2 RetiPiù inoltre può interrompere il Servizio di Trasporto e di Connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l’effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo al Cliente finale;
21.3 Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del Servizio di Trasporto e di Connessione dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali di RetiPiù, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto e di Connessione, né a risarcimento danni, né a risoluzione del contratto.
Art. 21 Modifiche ed integrazioni al Contratto.
21.4 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall’ARERA o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti;
21.5 Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma 21.1;
21.6 Le eventuali modifiche del presente Contratto, apportate in conformità a quanto sopra previsto, non interrompono il Servizio di Trasporto e di Connessione.
Fatto, letto e sottoscritto in data
Il Venditore RetiPiù
Il Venditore dichiara, inoltre, di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole delle condizioni generali:
- Art. 2 (Condizioni per il Servizio di Trasporto e di Connessione)
- Art. 5 (Decorrenza, Durata e Recesso)
- Art. 8 (impianti e apparecchi del Cliente finale- Verifiche)
- Art. 9 (Impianti ed apparecchi di RetiPiù - Verifiche)
- Art. 11 (Obblighi di informazione del Venditore
- Art. 15 (Cessione del contratto);
- Art. 18 (Foro competente)
- Art. 20 (Casi di interruzioni e richiesta danni.) Il Venditore