CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL’UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI...
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL’UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA, CON OPZIONI DI ESTENSIONE.
CIG N. 0417116701
ESTENSORI:
Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx e Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx (insieme del capitolato)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (parti tecniche relative ad apparecchiature, attrezzature, procedure, materiali monouso, materiali soggetti a uso occasionale)
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx (parti relative alla competenza del Fisico sanitario e dell’esperto qualificato)
Xxx. Xxxxx Xxxxx (Progetto preliminare dei lavori) Dott. Xxxxxxxxx Xxxxx (DUVRI)
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Punto A – Oggetto del contratto – Tipologia del contratto e tipologia delle obbligazioni – Disciplina giuridica dei beni – Durata dell’appalto (con opzione di rinnovo) - Ammontare dell’appalto – Valore complessivo dell’appalto
1. L’oggetto del contratto è costituito da una pluralità di obbligazioni a carico dell’appaltatore, verso il corrispettivo di un prezzo; le obbligazioni a carico dell’appaltatore sono, sinteticamente, le seguenti:
a) la fornitura di tutto quanto necessario per effettuare e supportare l’attività nell’esecuzione delle seguenti procedure cliniche: coronarografie o cateterismi destri, PCI POBA, PCI con stent medicato monovasali e plurivasali, PCI con bare stent monovasali e plurivasali, come descritte nell’Allegato A1 (che indica anche i fabbisogni stimati), e la fornitura di materiali monouso necessari all’espletamento delle procedure cliniche, sempre indicati nell’allegato A1 (esclusi farmaci e mezzi di contrasto); la fornitura, il montaggio, la posa in opera, il collaudo, la gestione tecnica e l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature ed attrezzature compresi nell’Allegato A2, la fornitura degli arredi e degli ausili di protezione mobile ed individuale sempre compresi nell’Allegato A2; i lavori di completamento dei locali, comprensivi di installazione chiavi in mano delle apparecchiature, descritti nell’Allegato A3 (progetto preliminare) ed, infine, la fornitura, ove richiesta, del materiale ad uso occasionale descritta nell’Allegato A4; l’Allegato A5 è costituito dal DUVRI;
b) la manutenzione “full risk” per tutto il periodo contrattuale di tutte le apparecchiature ed attrezzature, degli arredi , del software, dell’hardware e dei lavori di installazione apparecchiature e di completamento dei locali (con la sola esclusione delle parti impiantistiche) e quant’altro necessario per il loro funzionamento ottimale;
c) l’istruzione e l’aggiornamento del personale medico, tecnico ed infermieristico sulle corrette 2
metodologie di utilizzo dei materiali e delle apparecchiature fornite dall’aggiudicatario e su nuove
metodiche cliniche.
d) la fornitura di un software per la gestione informatizzata della struttura, che dovrà comprendere un programma per la gestione delle procedure (che devono essere memorizzate) e dei materiali in uso presso il Laboratorio di Emodinamica che garantisca la rintracciabilità dei prodotti utilizzati sui singoli pazienti, delle relative licenze di ogni tipo che sia necessario per singole postazioni di lavoro e del relativo hardware;
e) la messa a disposizione di personale tecnico specializzato per l’installazione, l’istruzione iniziale e l’aggiornamento periodico del personale medico infermieristico e del mantenimento del buon funzionamento dei software installati;
f) la creazione e la gestione di un apposito magazzino dei prodotti monouso presso i locali messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria di Olbia, ubicato presso il reparto interessato, gestito da personale della ditta aggiudicataria, che dovrà garantire le scorte minime dei prodotti necessari al regolare svolgimento delle procedure cliniche, siano esse programmate che in urgenza. Tali scorte minime dovranno essere concordate per quantità e qualità dei prodotti con il Responsabile della struttura interessata.
2. L’appalto è concepito come obbligazione di risultato; il risultato atteso è dato dalla perfetta realizzazione (forniture, servizi e lavori di avvio) e gestione (forniture servizi e lavori di mantenimento in perfetta efficienza operativa) di tutto quanto necessario per il buon e puntuale funzionamento del servizio di emodinamica, con la sola esclusione di: personale sanitario, infermieristico e tecnico di radiologia, farmaci e liquidi di contrasto, manutenzione sulle parti impiantistiche; l’obbligazione contrattuale pertanto, include ogni prestazione (servizio, fornitura, lavoro) necessaria a tale scopo anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta.
3. Per quanto concerne specificamente i lavori, è prescritto quanto segue (ulteriori specificazioni sono previste anche in altre parti del presente capitolato, quale il punto c), nonché in progetto preliminare):
• Sono a carico dell’appaltatore la progettazione esecutiva, la direzione lavori, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
• I lavori (opere impiantistiche e murarie) dovranno essere eseguiti a regola d’arte, secondo le tecniche e con i materiali più aggiornati e qualitativamente migliori, in perfetta integrazione tecnica e d’immagine (disegni, colori) con le opere in cui le sale devono essere inserite; è compreso nei lavori, anche se non previsto in progettazione preliminare, ogni intervento sulle reti di fonia e trasmissione dati necessario per il perfetto funzionamento ed utilizzo del software gestionale da parte del personale sanitario, infermieristico e dell’appaltatore;
• L’aggiudicatario non potrà, a nessun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti in offerta economica, per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato;
• Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, economici e burocratici, necessari per il rilascio di eventuali concessioni o autorizzazioni edilizie e/o D.I.A., ivi compresi pareri nulla osta ecc. ad essi connessi;
• Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri quali, a titolo esemplificativo, pratiche ISPELS, certificato di prevenzione incendi secondo regole vigenti (D.M. Interno 18.09.2002, linee guida VV.FF.), le comunicazioni di inizio e fine lavori a tutti gli Enti preposti (previdenziali, assistenziali, comunali ecc);
• L’Appaltatore dovrà produrre tutte le Certificazioni di conformità (CE, l. 46/90, gas medicali ecc.) e di regolare esecuzione dei lavori, fermo il diritto dell’Azienda di effettuare il collaudo dei lavori stessi con propri tecnici;
• L’appaltatore, salvo che per le parti impiantistiche, la cui manutenzione sarà a carico dell’Azienda, dovrà mantenere i locali in perfetta efficienza e sicurezza per tutta la durata 3 dell’appalto.
4. Le forniture previste in capitolato sono nettamente prevalenti, funzionalmente ed economicamente, rispetto ai servizi ed alle opere: il presente appalto deve essere, pertanto, qualificato “appalto di forniture” ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 163/2006.
5. La disciplina giuridica dei beni è la seguente:
• I beni di consumo (procedure e prodotti ad uso occasionale) sono acquistati dall’Azienda dal momento del consumo effettivo.
• Le apparecchiature, le attrezzature e gli arredi, l’hardware, il software (in licenza d’uso) e le relative licenze di ogni tipo per singole postazioni di lavoro sono forniti in nolo e dovranno essere ritirati dall’appaltatore allo scadere del contratto senza oneri aggiuntivi per l’Azienda; peraltro, la banca dati informatica sarà di esclusiva proprietà e dominio dell’Azienda fin dall’origine e l’appaltatore ha l’obbligo, alla scadenza del contratto e senza oneri aggiuntivi, di effettuare tutte le operazioni necessarie per il recupero della banca dati sul nuovo software gestionale.
• La proprietà di tutti gli impianti - quali ad esempio quelli elettrici, inclusi gruppi di continuità, di climatizzazione, gas medicali ecc. - così come delle opere murarie, incluse modifiche addizioni e migliorie, sarà dell’Azienda dal momento del collaudo positivo, ai sensi degli artt. 934 e 936 del Codice Civile.
6. La durata dell’appalto è di 5 anni decorrenti dalla stipulazione del contratto.
7. L’Azienda ha facoltà (diritto potestativo), da esercitarsi prima della scadenza del sesto mese dalla scadenza del termine contrattuale, di rinnovare l’appalto per un ulteriore triennio decorrente dalla scadenza del contratto originario; il rinnovo, se deciso, sarà disposto agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto originario, salvo per quanto attiene il prezzo complessivo; la decisione in ordine all’esercizio della facoltà di rinnovo sarà assunta anche valutando la convenienza economica per l’Azienda della proposta dell’aggiudicatario, considerato che è prevista una sensibile riduzione del prezzo annuo, dato in origine dalla base d’asta decurtata del ribasso offerto in gara; infatti, nel
quinquennio di durata originaria del contratto si stima che sarà stato completato l’ammortamento delle forniture di apparecchiature, attrezzature ed arredi e saranno stati completamente corrisposti il prezzo dei lavori, della sicurezza e dei servizi d’ingegneria correlati, nonché degli oneri di finanziamento relativi alle suddette forniture e lavori.
8. L’ammontare dell’appalto, dato dalla base d’asta annua (€ 1.900.000,00) moltiplicata per 5 anni cui sommano gli oneri per la sicurezza dei lavori, non soggetti a ribasso d’asta (pari ad € 6.818,24), è stimato in € 9.506.818,24 netto IVA. La base d’asta è stata calcolata, per le forniture di beni di consumo, stimando il fabbisogno in base ai dati clinici disponibili relativi all’attività effettuata (elettrofisiologia) e di mobilità pregressi e sulla crescita della domanda. Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto alla base d’asta.
9. Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 29. c. 1 del D. Lgs. 163/2006, è di
€ 13.406.818,24 netto IVA; detto valore è dato dalla somma dei valori delle seguenti componenti (tutti gli importi sono netto IVA):
1) importo complessivo a base di gara e per oneri sicurezza riferito all’intero periodo di 5 anni pari ad € 9.506.818,24;
2) importo complessivo del triennio di rinnovo contrattuale (opzione d’estensione), pari ad
€ 3.600.000,00, stimato sulla base dei seguenti criteri: il canone annuale a base d’asta è stato decurtato dell’importo annuo di € 700.000,00 che, complessivamente considerato, come detto, si ritiene costituisca: a) il valore annuo d’ammortamento delle forniture di apparecchiature, attrezzature ed arredi (che saranno quindi completamente ammortizzati allo scadere del quinquennio); b) il prezzo dei lavori e dei servizi d’ingegneria correlati, che sarà stato interamente corrisposto, in ratei, allo scadere del quinquennio; c) il costo degli oneri di finanziamento correlati alle suddette forniture, servizi e lavori, anch’esso completamente corrisposto in ratei.
3) importo, pari ad € 300.000,00, ipotizzato nel periodo di 8 anni (durata dell’appalto e opzione di 4
rinnovo) del materiale ad uso occasionale ordinato; si tratta del materiale che sarà possibile
acquistare, se ritenuto opportuno, ogni volta che occorra (opzione d’estensione); si precisa che detta ipotesi è puramente indicativa, non essendo possibile determinare neppure approssimativamente ex ante quali saranno gli effettivi fabbisogni e quali i prezzi d’acquisto (ragione che ha indotto a escludere detti beni dal prezzo a base d’asta).
Punto B - Qualità di prodotti e servizi forniti
1. Dispositivi medici. Tutti i dispositivi medici devono essere in possesso di marchio CE. Le forniture dovranno essere conformi alle norme nazionali ed alle normative CE vigenti all’atto della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla codifica CND dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato.
2. Apparecchiature. Tutte le apparecchiature:
• Devono essere in possesso di marchio CE e rispondere alle norme di sicurezza vigenti, in particolare alle norme CEI ad esse applicabili.
• Sicurezza meccanica: i sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature.
• Insensibilità ai problemi di continuità in rete: in particolare, le apparecchiature computerizzate per la registrazione delle immagini non devono: a) deteriorarsi o guastarsi; b) perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza; c) perdere dati in caso di mancanza di alimentazione di rete (o altra alimentazione) per guasti x xxxxx out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione) con particolare riferimento all’uso contemporaneo nel Reparto di altre apparecchiature o di impianti di condizionamento dell’aria.
3. Sistemi informatici. Devono essere rispettate le norme e le leggi vigenti, incluse quelle a tutela della riservatezza; devono inoltre essere perfettamente collegati e interfacciati con i software in uso presso l’Azienda; il dimensionamento dell’hardware deve tener conto dell’esistente in Azienda; l’aggiudicataria dovrà garantire l’interfacciamento con il sistema amministrativo-contabile e clinico (attualmente, in ambito Sisar, fornito da Engineering Sanità) e predisporre e assicurare per tutta la durata dell’appalto le funzioni di connessione con gli altri sistemi informativi, secondo specifiche concordate con le ditte fornitrici dei moduli pre-esistenti in Azienda (in particolare, Noemalife) o successivamente acquisiti, utilizzando gli standard HL7-XML. Deve essere, comunque, possibile esportare tutti i dati presenti nel data base nei formati più standard, PDF, ASCII, XLS, MDB, anche firmati elettronicamente, anche in modo da rendere possibili eventuali elaborazioni extraprocedura.
4. Arredi. Tutti gli arredi forniti devono essere in materiale ignifugo, lavabili e sanitizzabili. Gli arredi forniti dovranno essere conformi alle vigenti normative nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza ed idoneità (ci si riferisce alle norme vigenti in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi con indicazione di classe di reazione al fuoco, che deve essere adeguata alle prescrizioni dei VV.FF. per ottenere il nulla osta prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; alle norme UNI e ISO 9001/2000 ed alle specifiche prescrizioni di marcatura CE).
5. Formazione. La formazione è dovuta nei confronti del personale medico (esperti nel campi d’intervento, compreso il radiologo responsabile degli impianti radiologici), del personale tecnico ed infermieristico e deve essere adeguata a consentire il perfetto utilizzo delle forniture al meglio delle loro capacità operative ed in sicurezza.
Punto C - Oneri a carico del fornitore - termini
1. La Ditta aggiudicataria dovrà sostenere tutti gli oneri necessari finalizzati all'ottenimento delle 5 eventuali concessioni o autorizzazioni edilizie, ivi compreso il certificato di prevenzione incendi, le denuncie ISPELS e quant'altro necessario relativamente ai lavori ed alle apparecchiature da fornire
e dovrà provvedere alla comunicazione della fine lavori a tutti gli enti preposti ed a produrre tutte le Certificazioni di conformità e/o di regolare esecuzione dei lavori come previsto dalla normativa vigente.
2. In particolare dovrà produrre i certificati di conformità e quelli di corretta posa in opera di elementi e/o impianti (elettrici, di condizionamento, di gas medicali, di prevenzione incendi) nonché certificazioni di caratteristiche REI di eventuali confinamenti, realizzati mediante riqualificazioni murarie, sezionamenti di canali aria, porte, etc., rilasciati da tecnici abilitati ai sensi di legge (ad esempio, l. 46/90).
3. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire tutti i documenti tecnici necessari per la richiesta delle eventuali concessioni o autorizzazioni edilizie o alla presentazione delle D.I.A. entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà sostenere tutti gli oneri e gli adempimenti previsti dal D. Lgs 14 agosto 1996, n. 494 modificato dal D.Lgs 528 del 19 novembre 1999 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, compresi gli oneri di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
5. La Ditta aggiudicataria dovrà iniziare i lavori, nei locali resi disponibili dall’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie o del termine di legge in caso di DIA e dovrà realizzare integralmente le opere, come da progettazioni previste dall'appalto, eventualmente integrate e/o modificate come da prescrizioni degli Enti competenti o del Servizio Tecnico aziendale.
6. La fornitura in opera di tutti i beni non consumabili, del software e dell’hardware, l’approntamento del magazzino e la fornitura della prima scorta di magazzino, nonché i lavori previsti in appalto dovranno essere effettuati, perfettamente operativi e con la formula “chiavi in mano”, entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla decorrenza del termine di inizio lavori di cui al precedente comma.
7. Tutti i termini di cui ai precedenti commi 3, 5 e 6 sono essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile.
8. L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ha facoltà di consentire ad altre Ditte/Imprese l’accesso ai medesimi locali per l’effettuazione dei lavori di completamento di altri appalti e interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su impianti ed apparati, senza che ciò possa costituire per l’appaltatore motivo per avanzare richieste risarcimento di qualsiasi natura e/o pregiudizio per la regolare conduzione dei lavori.
9. Oltre o ad integrazione e/o specificazione di quanto prescritto in altre parti del presente capitolato, sono comprese in appalto le seguenti obbligazioni a carico dell’appaltatore:
- La rimozione, il trasporto e gli oneri di smaltimento in discariche autorizzate di tutti i residui delle lavorazioni e degli imballaggi comunque utilizzati entro il termine di cui al precedente comma 6;
- La perfetta pulizia, disinfezione, sterilizzazione e sanificazione dei locali e dei beni ivi contenuti entro 10 giorni dallo scadere del termine di cui al precedente comma 6; tali oneri, successivamente, sono a carico dell’Azienda;
- Tutti gli oneri necessari per le operazioni di collaudo e per tutte le verifiche di sicurezza elettrica, iniziali e per tutta la durata dell’appalto;
- L’emissione e la consegna di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente e, su supporto informatizzato, di tutti gli elaborati dei lavori e degli impianti as built;
- Assicurare la completa funzionalità delle apparecchiature di nuova installazione, restando a carico del fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria full risk, incluse le prove di sicurezza elettrica periodiche previste dalla vigente normativa CEI 62.5, nonché le prove per garantirne il corretto funzionamento e le verifiche di qualità sulle apparecchiature;
- L’obbligo di sostituzione degli ausili di protezione individuale deteriorati e di fornitura dei nuovi ausili per il personale che prenderà servizio nel corso della durata del contratto 6
10. Ai sensi dell'art. 129, D.lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dei lavori e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi quelli derivanti da errori di progettazione e insufficiente progettazione, con esclusione delle azioni di terzi o di cause di forza maggiore, ed anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 400.000,00, di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto:
€ 300.000,00
partita 2) per le opere preesistenti:
€ 100.000,00
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 3.000.000,00, di cui:
partita 1) per danni a persone: € 2. 500.000,00
partita 2) per danni a cose: € 500.000,00
11. L’appaltatore deve inoltre assicurare tutta la propria attività svolta per l’Azienda in conseguenza dell’affidamento del presente appalto, per tutta la durata del contratto, con una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, chiunque essi siano, che dovrà essere depositata in copia all’atto della stipulazione del contratto, avente le seguenti caratteristiche minime: garantire la copertura assicurativa per massimale/sinistro per un minimo di € 5.000.000,00, di cui:
partita 1) per danni a persone: € 4.000.000,00;
partita 2) per danni a cose: € 1.000.000,00.
12. Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall’appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati da tutte indistintamente le imprese subappaltatrici e subfornitrici.
13. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, o altro soggetto composito, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale sui lavori pubblici (la cui applicabilità è estesa per analogia anche alle altre prestazioni comprese nel presente appalto), le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
14. Le garanzie assicurative di cui ai precedenti commi non devono recare clausole che prevedano scoperti o franchigie opponibili all’Azienda e devono prevedere una clausola che tenga indenne la stazione appaltante dall’omesso versamento dei premi.
15. Resterà a carico del fornitore l’approntamento (forniture di arredi, rete dati ecc.) e la gestione del magazzino del Laboratorio di Emodinamica, e conseguentemente l’onere dell’approvvigionamento e la verifica delle scadenze dei presidi. Il magazzino sarà ubicato nei locali messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria nei pressi del Laboratorio di Emodinamica o in luogo adatto indicato dal Direttore dell’X.X. xx Xxxxxxxxxxx xxx X.X. xx Xxxxx. Tutto il materiale necessario, individuato per procedura, verrà ordinato dal servizio di emodinamica direttamente 7
all’aggiudicatario o dalla farmacia ospedaliera, sulla base delle esigenze funzionali e della
ricomposizione delle scorte. La merce dovrà essere resa disponibile, libera da ogni spesa di trasporto ed imballo, presso il magazzino del laboratorio di Emodinamica, nelle quantità di volta in volta concordate con il Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia.
16. La ditta dovrà fornire gli arredi necessari e quanto altro indicato negli allegati con la finalità della razionalizzazione degli spazi.
17. La gamma dei materiali di consumo per tutti i settori e le tipologie di procedure deve essere la più ampia possibile e la scelta del prodotto sarà esclusiva prerogativa del Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia. A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà fornire in offerta tecnica un elenco delle Ditte produttrici e i relativi cataloghi dei prodotti disponibili.
18. La ditta dovrà rendersi disponibile a fornire prodotti singoli in misure dimensionali da definire con gli operatori.
Punto D - Oneri a carico del committente
1. L’Azienda Sanitaria si impegna a:
• mettere a disposizione i locali per l’esecuzione dei lavori necessari all’installazione delle apparecchiature fornite con la formula chiavi in mano.
• mettere a disposizione, in condizioni ambientali idonee, i locali/gli spazi necessari per l'esecuzione del “service” (magazzini per lo stoccaggio dei materiali, spazi per l'installazione di postazioni informatiche) unitamente alle utenze elettriche necessarie, e a effettuare la custodia dei materiali e delle attrezzature fornite accessibili (relativamente al magazzino, ne viene garantita la sorveglianza esterna);
• fornire le linee per i collegamenti telefonici e di rete ad alta velocità necessari per lo scambio dei dati e le comunicazioni inerenti al “service” tra la Ditta aggiudicataria ed il personale in forza presso il reparto, per la manutenzione remota dei sistemi informatici nonché per interfacciare con i software in uso presso l’Azienda stessa.
Punto E - Manutenzione ed assistenza tecnica
1. La Ditta appaltatrice deve provvedere alla manutenzione delle apparecchiature, attrezzature ed arredi forniti, dell’hardware e del software (correttiva ed evolutiva) e dei lavori realizzati per il completamento dei locali, con la sola esclusione delle parti impiantistiche; sempre e per tutte le tipologie di beni, l’obbligo riguarda manutenzioni ordinaria e straordinaria ed è full risk.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguiti sotto la diretta responsabilità della Ditta appaltatrice, con l’impiego di personale specializzato e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e delle previsioni di contratto (capitolato speciale ed offerta tecnica accettata). Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le prove e i collaudi periodici previsti dalle normative vigenti (ad esempio, verifiche sulle apparecchiature elettromedicali), compresa l’acquisizione di tutta la conseguente certificazione. La Ditta appaltatrice dovrà tenere un registro delle manutenzioni e di tutti i lavori eseguiti, riportandovi le modifiche eseguite. L’attuale organizzazione aziendale prevede che tutti gli interventi di manutenzione correttiva sulle tecnologie elettromedicali siano richiesti e monitorati dall’appaltatore delle apparecchiature elettromedicali aziendale, ed a detta procedura dovrà uniformarsi l’aggiudicatario del presente appalto.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria potranno essere eseguiti con una tempistica a discrezione della Ditta appaltatrice nel rispetto delle normative in vigore e del progetto offerta, comunque compatibilmente con l’attività sanitaria e subordinatamente alle esigenze operative di quest’ultima; pertanto gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere concertati con il responsabile del servizio di emodinamica. Per ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere prodotto un rapporto il cui contenuto minimo è il seguente: ora e giorno segnalazione guasto; ora e giorno intervento tecnico; ora e giorno soluzione guasto; tutti gli interventi devono essere comunque
eseguiti riducendo al minimo le interferenze con l’attività sanitaria e, nel limite del possibile, senza 8
bloccare detta attività.
Punto F – Collaudi di accettazione
1. Il collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature, delle attrezzature e dei lavori verrà effettuato in contraddittorio con la Ditta dopo che sarà stato positivamente effettuato il collaudo tecnico da parte del Servizio Tecnico (certificato di regolare esecuzione dei lavori), dell’ingegneria clinica (verifiche di corrispondenza all’offerta e alle norme tecniche, comprese verifiche di sicurezza elettrica, sulle forniture) della fisica sanitaria e dell’esperto qualificato (verifiche sulle regole di radioprotezione e relative alle intensità di campo). Dalla data di dichiarazione fine lavori e di posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature, le attrezzature e di fornitura di tutti gli arredi e degli ausili mobili e di protezione individuale per il personale in servizio decorrerà il termine per il collaudo, fissato in complessivi 30 giorni.
2. In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all’aggiudicatario, con nota scritta, i rilievi assegnando termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 15 giorni per porvi rimedio; in tal caso, i termini per la redazione del verbale di collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l’aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati. Xxxxxxx rifiutati la fornitura ed i lavori che risultino difettosi, in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto.
3. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in seguito accertati. La Ditta aggiudicataria è vincolata alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o i vizi eventualmente riscontrati in sede di collaudo.
4. Le obbligazioni contrattuali si intenderanno adempiute dopo la definitiva eliminazione dei difetti eventualmente riscontrati.
5. Qualora uno o più dei collaudi previsti abbia avuto, in tutto o in parte, esito negativo, e sia scaduto, o abbia a scadere prima che l’appaltatore elimini i vizi riscontrati, il termine contrattuale
determinato come da Punto c) comma 6 del presente capitolato, potranno essere applicate le penali previste dal Punto I del presente capitolato.
6. Decorsi infruttuosamente 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo per l’eliminazione di eventuali difetti/anomalie verificate in fase di collaudo, salva comunque l’applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di ogni maggior danno subito, l’Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell’aggiudicatario.
7. Il fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale somministrato, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè quando, all'atto dell'apertura delle confezioni finalizzata al loro utilizzo effettivo, ne sarà possibile il controllo minuto. In caso di contestazione, potrà essere effettuato, se utile in relazione al vizio rilevato, un controllo paritetico su merce contenuta in un collo o confezione ancora sigillati.
8. L’accettazione delle forniture e dei lavori da parte dell’Azienda non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità per i propri obblighi in ordine a difetti, imperfezioni, vizi occulti dei prodotti consegnati, non rilevati all’atto della consegna né al momento del collaudo, ma emersi in seguito. L’Aggiudicataria è tenuta, in tali casi, a partecipare alla verifica dei beni, prodotti, opere o impianti in cui siano emersi difetti o imperfezioni e ad intervenire con le opportune correzioni provvedendo alla sostituzione tempestivamente, e comunque: A) non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione se non siano conseguiti disservizi bloccanti, in tutto o in parte, l’attività medica; B) non oltre 2 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione se siano conseguiti disservizi bloccanti, in tutto o in parte l’attività medica
Punto G -Aggiornamento tecnologico
1. MATERIALI (PROCEDURE E MATERIALI AD USO SALTUARIO) : 9
Tutti gli elenchi di materiali sono soggetti a revisione ed aggiornamento periodico allo scopo di
adattarli alle innovazioni ed ai miglioramenti tecnici ed alla disponibilità del mercato. La ditta è tenuta altresì, qualora siano messi in commercio uno o più dispositivi medici qualitativamente migliori rispetto a quelli analoghi proposti, previa valutazione dell’Azienda Sanitaria, a fornirli alle medesime condizioni offerte in sede della presente gara
2. APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE:
In qualunque momento, durante il rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione delle apparecchiature in uso con strumentazioni più aggiornate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
b) non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura;
c) non si verifichino disguidi nella funzionalità del Servizio di Emodinamica.
Di norma, la sostituzione delle apparecchiature deve aver luogo senza modificazione del prezzo contrattuale; l’Azienda valuterà l’opportunità e la convenienza economica di eventuali condizioni economiche modificative proposte, fermo che se la sostituzione fosse indispensabile essa sarà effettuata senza modificazione del prezzo, rientrando tale caso nella normale alea contrattuale.
Punto H - Modalità di fatturazione e pagamenti – determinazione dell’alea contrattuale - interessi e clausole di aggiornamento del prezzo
1. I pagamenti saranno effettuati, previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, in ratei mensili posticipati.
2. Le modalità di fatturazione saranno concordate con l’aggiudicatario, considerate le caratteristiche del software gestionale amministrativo-contabile dell’Azienda.
3. Le voci di prezzo sono aggregate come segue:
1. prezzi dei componenti delle procedure, del relativo materiale di consumo e dell’eventuale materiale ad uso saltuario utilizzati nel mese di cui alle relative voci e listini scontati definiti in offerta economica (soggetti ad IVA al 20% - salvo che trattasi di componenti con IVA agevolata, quali ad esempio gli stent),
2. canone di nolo delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi ed altre forniture quali gli ausili di protezione individuale, del software e dell’hardware di cui alla relativa voce dell’offerta economica prevista in disciplinare di gara (soggetti a IVA al 20 %),
3. canoni di corresponsione del prezzo dei lavori di cui alla relativa voce dell’offerta economica prevista in disciplinare di gara e del rateo di prezzo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (soggetti a IVA al 10%);,
4. canone dei servizi manutentivi di cui alla relativa voce dell’offerta economica prevista in disciplinare di gara (soggetti a IVA al 20% ) e dei servizi di ingegneria di cui alla relativa voce dell’offerta economica prevista in disciplinare di gara (soggetti a IVA al 20%)*.
4. I prezzi di cui alle precedenti voci 2 e 3 rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, perché nel determinare la base d’asta si è tenuto conto del valore d’acquisto e dei costi di finanziamento.
5. I prezzi di cui alle precedenti voci 1 e 4 rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno dalla stipulazione del contratto; nei quattro anni successivi saranno aggiornati di anno in anno in base:
A) se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati di cui all’art. 7, commi 4 lett. c) e 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
B) in mancanza dei dati di cui alla precedente lettera A), in misura pari al 75% dell’aumento
dei prezzi per i beni al consumo secondo gli indici ISTAT, calcolati con base 100 alla data 10
di stipulazione del contratto.
6. La proposta di un maggior termine di pagamento e l’accettazione della seguente clausola saranno considerate, in sede di gara, per l’attribuzione del punteggio relativo alle condizioni contrattuali:
“In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall’art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003”.
7. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali conseguenti a ritardo.
8. Ai pagamenti si procederà con le seguenti modalità: il corrispettivo sarà pagato in ratei mensili posticipati; ogni rateo sarà comprensivo: A) di una quota predeterminata fissa mensile, pari alla somma del valore mensile: a1) del canone di nolo di attrezzature, apparecchiature, arredi ecc., software ed hardware; a2) del rateo di prezzo corrispettivo dei lavori di completamento dei locali; a3) del rateo di prezzo corrispettivo dei servizi di ingegneria; a4) del canone manutentivo; B) di una quota variabile, pari a tutto il materiale di consumo (procedure e eventuale materiale ad uso saltuario) utilizzato nel mese.
9. Nel caso di soggetto plurimo (es. R.T.I.) la fatturazione avverrà a cura della Capogruppo.
10. La fattura deve essere inviata all’ufficio protocollo dell’Azienda Sanitaria.
11. In caso di scostamento del fabbisogno di procedure fino al 20% in più o meno rispetto alla stima risultante dagli atti di gara, all’aggiudicatario sarà riconosciuto, oltre ai costi fissi mensili, esclusivamente il costo delle forniture effettuate come da offerta economica.
12. In ipotesi di scostamento in più o in meno eccedente il 20%, rimarranno fermi i costi fissi mensili, mentre:
• caso di scostamento in più: il prezzo delle forniture sarà rinegoziato con l’appaltatore sulla base dei seguenti criteri:sarà applicato sulle forniture eccedenti lo scostamento in più del 20% uno sconto progressivamente maggiore (da definirsi negoziando) al crescere dei quantitativi eccedenti, iniziando con uno sconto base del 2% sui singoli prezzi d’aggiudicazione;
• caso di scostamento in meno: potrà essere rinegoziato il prezzo delle forniture per l’anno se l’appaltatore dimostri oggettivamente che l’appalto rischia di non essere più remunerativo; ove
non sia raggiunto un accordo, l’appaltatore potrà recedere dal contratto; in tal caso la dichiarazione di recesso avrà effetto dalla aggiudicazione di successiva gara; nel detto periodo sui prezzi di tutte le forniture di procedure, se il quantitativo annuo continuerà ad essere minore della soglia in meno del 20%, sarà applicata una maggiorazione del 4% rispetto ai prezzi d’aggiudicazione, fermi i costi fissi; al momento di efficacia del recesso l’Azienda pagherà all’appaltatore il residuo debito corrispettivo dei lavori e dei servizi di ingegneria.
13. L’Azienda, come detto, pagherà i beni ad uso occasionale nei limiti dell’utilizzato, ai prezzi indicati in allegato all’offerta economica, salvi i successivi aggiornamenti regolati ai sensi del comma 5 del presente articolo; peraltro, essa si riserva di acquistare detti beni anche da terzi, ove lo ritenga opportuno. Detti acquisti, da ritenersi opzioni d’estensione, saranno possibili fino al massimo al raggiungimento dei limiti di legge per l’estensione contrattuale.
* QUESTO CANONE COMPRENDE ANCHE TUTTI I COSTI DI GESTIONE MAGAZZINO E PER LA FORMAZIONE
Punto I - Controlli qualità – penali – risoluzione del contratto – recesso – forza maggiore - scioperi
1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà verificato, a seguito di apposita relazione periodica (frequenza almeno trimestrale) del Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia, coadiuvato nell’estensione da personale tecnico per quanto di rispettiva competenza (ad esempio, fisico, ingegnere clinico), il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla Ditta
con la stipulazione del contratto. Il personale dell’U.O. e degli altri Servizi aziendali competenti 11
alla gestione del contratto (Farmacia ospedaliera, Provveditorato) segnalerà comunque
tempestivamente ogni disservizio, ritardo, inadempimento, che sarà contestato all’appaltatore dal funzionario dell’Azienda individuato in contratto d’appalto.
2. PENALI
2 a) Oltre ai casi specifici individuati in altre parti del presente Capitolato, sono sanzionabili con l’irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell’evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’Appaltatore, chiunque sia l’autore materiale dell’evento (incluso quindi l’operato di subappaltatori, soggetti di cui l’appaltatore si sia avvalso ecc).
2 b) Sono quindi sanzionabili, a puro titolo esemplificativo: a) ritardo nelle riparazioni o sostituzioni di beni (ad esempio, apparecchiature) inefficienti o guasti; b) ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose; c) gestione del magazzino: ritardi o interruzioni o incompletezza scorte o cattiva gestione; d) interruzioni o malfunzionamento del sistema informatico; e) ritardo o incompletezza o scarsa qualità dei servizi di formazione.
2 c) La gravità dell’evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza): 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto; 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità del servizio; 3) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito; 4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
2 d) L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività medica; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
2 e) Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
2 f) Alla luce dei criteri valutativi di cui ai commi precedenti, le penali, per ogni evento, possono variare da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 20.000,00.
2 g) Gli eventi che possono dare luogo all’applicazione delle penali verranno contestati, entro 4 giorni lavorativi dalla loro conoscenza da parte del Servizio aziendale competente alla gestione del contratto, all’Aggiudicatario con nota scritta trasmessa a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mani proprie dell’Aggiudicatario; l’Aggiudicatario ha facoltà di far pervenire all’Azienda, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi di trasmissione, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano ritenute valide o giustificative dell’evento (accertamento di non responsabilità dell’Appaltatore), l’Azienda potrà procedere all’applicazione della penale.
2 h) L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.
2 i) Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare. Ove detti importi non siano sufficienti e nel caso in cui non possa essere escussa la garanzia definitiva, è obbligatoria l’escussione della polizza assicurativa RCT e/o della polizza CAR.
3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
3 a) Oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altri articoli del Capitolato, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO:
• in caso applicazione di penali per quattro volte nell’arco di 12 mesi (computando retroattivamente dall’ultima penale irrogata) o per tre volte nella misura massima nel periodo di durata contrattuale; 12
• in caso di interruzione, anche parziale, del servizio senza giusta causa per un periodo superiore a
24 ore;
• nel caso in cui sia accertato nesso eziologico tra fatto commesso nell’esecuzione dell’appalto e danni gravi alla salute anche di una sola persona o danni alla salute di più persone frequentanti a qualunque titolo gli ambienti in cui devono essere rese le obbligazioni contrattuali;
• in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto d’appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato in appalto.
• in caso di impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà dell’appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce l’oggetto del presente capitolato.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente);
• negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente.
3 b) In tali ipotesi l’Azienda potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altro offerente scorrendo la graduatoria o ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta nei limiti del necessario ed i maggiori oneri saranno a carico dell’Aggiudicatario.
4. DIRITTO DI RECESSO
4 a) Oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di recesso dal contratto contenute in altri articoli del Capitolato, l’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 60 giorni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso sarà corrisposto all’Aggiudicatario un indennizzo pari all’utile (determinato in contraddittorio con l’impresa, anche eventualmente alla luce delle risultanze degli atti di gara, ad esempio in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta) realizzabile nei 6 mesi successivi al recesso o nel più breve termine fino allo scadere di validità del contratto, oltre al prezzo residuo dei lavori e dei servizi di ingegneria; nessun indennizzo è dovuto in ipotesi di
recesso nei tre mesi antecedenti lo scadere del contratto.
4 b) L'esercizio del diritto di recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. trasmessa al domicilio eletto dall’appaltatore in contratto.
5. FORZA MAGGIORE
5 a) Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
5 b) Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza.
5 c) Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
5 d) Non rientra tra i casi di forza maggiore lo sciopero del personale dipendente.
6. SCIOPERI
6 a) In caso di sciopero dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con la Direzione Sanitaria aziendale entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata dell’appalto per garantire il mantenimento dei servizi sanitari minimi essenziali.
Punto L - Personale addetto all’appalto – Obblighi dell’appaltatore anche relativi al trattamento giuridico ed economico – Ulteriore specificazione delle responsabilità - Riservatezza
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà fornire all’Azienda un elenco nominativo delle persone impiegate nei servizi, specificando per ciascuna di esse 13
l’inquadramento contrattuale e il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, con
orario di lavoro a tempo pieno, part-time – specificando se orizzontale o verticale ed il debito orario - ecc.). Tale elenco dovrà includere il nominativo di un capoprogetto e delle persone cui saranno affidate mansioni di gestione e coordinamento operativi dell’appalto, per ambiti territoriali, in relazione alle previsioni del Capitolato.
2. L’Aggiudicatario deve segnalare immediatamente all’Azienda le eventuali variazioni del personale addetto, e, entro 10 giorni da ciascuna variazione, depositare, per ciascun nuovo addetto, nota informativa contenente gli stessi dati richiesti insieme all’elenco di cui sopra.
3. L’Azienda ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, per motivi oggettivi (ad esempio: scarsa professionalità, incapacità di mantenere buoni rapporti con il personale dell’Azienda, inottemperanza ai doveri d’ufficio, trascuratezza, inosservanza delle norme di comportamento, sulla riservatezza ecc.) risultino non gradite; nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del personale non gradito entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Pena la risoluzione di diritto del contratto, l’Appaltatore è obbligato, nei confronti del personale impiegato a qualunque titolo in appalto (quindi anche ad esempio nei confronti di personale di subappaltatori e di imprese coinvolte in applicazione dell’istituto dell’avvalimento), ad osservare ed applicare integralmente trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli risultanti dall’insieme di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto; tale obbligo permane anche dopo la loro scadenza e fino a rinnovo ed anche se l’Appaltatore non aderisca ad alcuna associazione che ha sottoscritto detti contratti ed accordi. L’Appaltatore è obbligato quindi a provvedere, a sua totale cura e spesa, alle assicurazioni obbligatorie per legge dei suoi dipendenti per le specifiche prestazioni del presente capitolato, nonché a tutte le altre forme previdenziali e assistenziali previste dalla contrattazione collettiva nazionale e locale e deve altresì corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro della
categoria e dai relativi accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto.
5. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Azienda, su richiesta di quest’ultima, le cedoline paga del personale impiegato nell’appalto di che trattasi al fine di permettere l’effettuazione dei controlli sulla corretta applicazione del CCNL applicabile ai dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso; all’interno delle cedoline paga dovranno essere occultate le voci idonee a rivelare informazioni sul soggetto comprese all’interno della categoria dei dati sensibili di cui all’art. 4 del D. Lgs. 196/2003 ( ad. es. l’indicazione delle ritenute sindacali, dalla quale si potrebbe desumere l’appartenenza del dipendente ad una determinata associazione sindacale ecc.). L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti qualora riscontrasse irregolarità imputabili all’Appaltatore.
6. L’Azienda Sanitaria si riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se la Ditta aggiudicataria applica tutte le normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione inclusa la dotazione protezionistica per il proprio personale che dovesse accedere alle Sale, ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a tali norme.
7. La Ditta appaltatrice, con la firma del contratto, si assumerà, oltre ovviamente l’obbligazione di risultato, la responsabilità per tutti i danni a persone, sia terzi ( incluso il personale della A.S.L) che propri dipendenti, e cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo, in ogni caso, sollevata l’Amministrazione dell’Azienda, unitamente ai tecnici da essa incaricati, da ogni responsabilità.
8. La Ditta appaltatrice inoltre risponderà totalmente e con esclusività della sicurezza di quanto fornito, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, l’Amministrazione appaltante e suoi dipendenti e incaricati.
L’appaltatore, nei limiti in cui gestisce il software per le finalità previste dal presente appalto ed ha 14
accesso alla relativa banca dati degli interventi, è Responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni, ed assume l’obbligo, anche in nome e per conto dei propri Incaricati del trattamento, di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili.
Punto M - Cessione del contratto – Subappalto - Avvalimento
1. Cessione del contratto: è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.
2. Subappalto:
2 a) Si rinvia alle previsioni di disciplinare di gara, per quanto non previsto in questo articolo.
2 b) I pagamenti relativi all’attività svolta dal subappaltatore verranno effettuati dall’Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
2 c) In materia di versamento dell’I.V.A. si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e dalla legge 296/2006.
2 d) Si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006.
3. Avvalimento:
Si rinvia alle previsioni di disciplinare di gara.
Punto N - Contratto – Spese contrattuali – Imposte e tasse
1. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata registrata.
2. Sono a carico dell’appaltatore le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di registrazione, anche per eventuali atti aggiuntivi al contratto originario.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Punto O – Controversie
1. Le modalità di risoluzione delle controversie sono disciplinate dagli artt. 239, 240 e 240 bis del D. Lgs. 163/2006.
2. Le eventuali controversie non definite ai sensi del comma precedente saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.
Punto P - Disciplina del contratto - Riservatezza
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme in essi richiamate, ed in quanto compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni normative sono fatti al testo vigente al momento dell’invio del bando di gara in pubblicazione.
2. L’offerta dell’aggiudicatario integra la disciplina contrattuale, in senso migliorativo ed aggiuntivo; in ipotesi di contrasto tra le previsioni del capitolato speciale d’appalto e quelle dell’offerta dell’aggiudicatario, prevale il capitolato speciale d’appalto.
3. In materia di riservatezza, all’appalto, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, nonché ai dati che saranno conosciuti dall’Azienda inerenti il know-how dell’Aggiudicatario, se inerenti segreti tecnici o commerciali, e ai dati personali e sensibili del personale impiegato in appalto si applicano:
- l’art. 6 della Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 196/2003
- il D. Lgs. 163/2006. 15