CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
Con la presente scrittura privata, tra le sottoscriventi parti:
• società <...>, con sede in <...>, via <...>, c.f. <...>, nella persona del suo legale rap- presentante <...>, in seguito denominata «affiliante», da una parte;
• società <...>, con sede in <...>, via <...>, c.f. <...>, nella persona del suo legale rap- presentante <...>, in seguito denominato «affiliato», dall'altra parte;
premesso
• che l'affiliante è titolare di una catena di negozi di abbigliamento <...>, caratteriz- zati da marchio e insegne;
• che l'affiliante ha fatto predisporre per i propri negozi un modulo progettuale unita- rio e tipico, le cui caratteristiche sono descritte in allegato;
• che presso questi negozi sono in vendita collezioni esclusive appositamente studia- te dall'affiliante e contraddistinte da marchi di cui l'affiliante stesso è proprietario;
• che l'affiliante è in possesso di tecnologie di vendita e di gestione adattate alla propria immagine;
• che l'obiettivo dell'affiliante è allargare la propria rete di vendita mantenendo uni- formi l'immagine e lo stile della stessa attraverso una costante e reciproca collabo- razione con i partecipanti alla rete stessa;
• che l'affiliato è titolare di una licenza di vendita al dettaglio per le tabelle <...>;
• che l'affiliato intende partecipare alla rete di vendita con la sua licenza avvalen- dosi dell'assistenza che l'affiliante può apportargli grazie all'esperienza acquisita nell'ambito della politica commerciale, della pubblicità, dell'arredamento e della presentazione di negozi e vetrine, dei mezzi e metodi di gestione, ecc...
Tanto premesso, dal momento che per la realizzazione di tali obiettivi comuni, che com- portano reciproche limitazioni sull'autonomia delle rispettive iniziative commerciali, occor- re definire con chiarezza le obbligazioni di ciascuna parte che regoleranno il rapporto, fermo restando inteso che le presenti premesse formano parte integrante del contratto qui di seguito trascritto, tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
L'affiliante affida all'affiliato, che accetta, una concessione per la rivendita in nome e per conto proprio degli articoli dell'assortimento dell'affiliante, fornendo, oltre le merci, un in- sieme di servizi di assistenza e consulenza con le modalità in appresso indicate.
L'affiliante concede all'affiliato una licenza non cedibile dei propri segni distintivi da usare secondo le modalità e le indicazioni stabilite nel presente contratto.
Art. 2 – Servizi
L'affiliante fornirà all'affiliato una serie di servizi gratuiti ed altri verso corrispettivo da pattui- re di volta in volta.
Tra i servizi risulteranno:
a) progettazione e consulenza per l'allestimento del punto vendita in fase di apertura o ristrutturazione;
b) studio e progettazione di campagna pubblicitaria per l'apertura;
c) istruzione e formazione del personale su gestione cassa;
d) elaborati statistici di vendita periodici;
e) corsi di aggiornamento, con consegna in uso dei relativi manuali, che rimangono quin- di di proprietà dell'affiliante, su:
• tecniche di vendita
• display
• visual merchandising
• selezione del personale
• addestramento del personale
• incentivazione del personale
• contabilità di magazzino
• contabilità generale
• amministrazione
• adempimenti fiscali
• hardware e software. Art. 3 – Diritto di entrata
All'atto della stipula del presente contratto l'affiliato versa all'affiliante la somma di euro
<...> a titolo di rimborso forfettario di tutte le spese d'impianto del rapporto di affiliazione. Art. 4 – Forniture
L'affiliante fornirà all'affiliato delle merci facenti parte del proprio assortimento conforme- mente alle proprie disponibilità e secondo gli ordini inoltrati dall'affiliato stesso con le mo- dalità di cui alla procedura redatta a parte. Detti articoli saranno richiesti dall'affiliato per l'esercizio di cui in premessa, tenendo presenti le esigenze della completezza e dell'equili- brio dei vari settori merceologici trattati come stabilito dall'affiliante nelle apposite istruzio- ni.
Le forniture di merce saranno effettuate presso il punto vendita dell'affiliato nell'intesa che la merce stessa viaggia a rischio e pericolo dell'affiliato e che il trasporto averrà in porto assegnato. L'affiliante non sarà responsabile degli ordini non evasi, se gli ordini gli sono pervenuti oltre i termini indicati.
Rimangono tuttavia salve le ipotesi di forza maggiore, fra le quali si annoverano in partico- lare scioperi ed altre manifestazioni sindacali.
Art. 5 – Esclusiva di marca
L'affiliato si impegna ad approvvigionare il proprio esercizio esclusivamente con articoli forniti dall'affiliante e dietro sua indicazione. Così anche per i beni accessori e strumentali è necessario l'assenso preventivo dell'affiliante.
L'affiliante potrà fare accertare in qualsiasi momento il rispetto dell'impegno di esclusiva, verificando l'assortimento dell'esercizio. A tal fine l'affiliante avrà facoltà di accedere al punto vendita di cui si tratta, sia per mezzo dei suoi legali rappresentanti, sia di incaricati.
Art. 6 – Esclusiva territoriale
L'affiliante si impegna a non istituire ulteriori affiliazioni nella zona geografica indicata a parte e che quindi è riservata esclusivamente all'affiliato.
Art. 7 – Patto di non concorrenza ed obbligo di fedeltà
L'affiliato si impegna a non distribuire, né fabbricare, per tutta la durata del contratto, prodotti uguali o simili ai prodotti contrattuali, obbligandosi a non svolgere – direttamente o indirettamente – qualsivoglia attività concorrente con quella dell'affiliante.
Egli non potrà, in particolare, agire, sia nel territorio sia al di fuori di questo, direttamente o indirettamente, nella veste di concessionario, rivenditore, commissionario o agente, nell'in- teresse di terzi che fabbrichino o distribuiscano prodotti concorrenti con i prodotti contrat- tuali, anche quando si tratti di prodotti di seconda mano.
L'affiliante dovrà dedicare tutta la sua energia lavorativa, la sua organizzazione azienda- le, ecc..., alla migliore conduzione dell'esercizio e allo sviluppo del mercato, oggetto della presente licenza.
Art. 8 – Arredamento
L'affiliato si obbliga a non apportare alcuna modifica alla disposizione iniziale degli arredi se non dietro consenso scritto dall'affiliato.
Art. 9 – Svendite e promozioni
L'affiliato potrà procedere alle svendite e promozioni stagionali solo a partire dalla data che, stagione per stagione, gli sarà comunicata dall'affiliante; ciò per omogeneità di comportamento dei vari esercizi della catena. L'entità dei ribassi è stabilita dall'affiliato e sarà a suo totale carico.
Art. 10 – Licenza di segni distintivi
In considerazione del vincolo di esclusiva, l'affiliato si impegna ad esporre all'esterno dell'esercizio, secondo lo studio e relativi disegni che gli saranno forniti, il marchio e gli altri segni distintivi. Le modalità con le quali l'affiliato potrà utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi dell'affiliante, sono indicate nell'allegato e comunque dovranno essere di volta in volta preventivamente approvate.
Resta inteso che il diritto ad esporre ed utilizzare detti segni distintivi verrà meno alla cessa- zione del rapporto, per qualsivoglia motivo, da parte dell'affiliante ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla cessazione stessa.
Art. 11 – Prezzi
Tutte le merci dovranno essere vendute dall'affiliato ai prezzi di listino fissati dall'affiliante. Art. 12. – Responsabilità
L'affiliato è a conoscenza che le merci a lui fornite non sono di produzione dell'affiliante e pertanto lo esonera espressamente da qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità delle stesse. Tuttavia, qualora l'affiliato denunci i vizi palesi entro tre giorni dal ricevimento merci, l'affiliante si impegna a sostituirle o, nell'impossibilità, ad accreditare l'importo relativo.
L'affiliato solleva l'affiliante da ogni e qualsivoglia controversia che dovesse verificarsi con clienti e derivanti da sue affermazioni, promesse o dichiarazioni, essendo l'affiliato stesso unico responsabile della gestione delle vendite.
Art. 13 – Fatturazione
L'affiliato riceverà periodicamente apposito prezzario con i prezzi di vendita al pubblico ed i prezzi di carico delle singole merci. Per ogni fornitura l'affiliante emetterà la relativa fattura, che dovrà essere saldata.
In caso di ritardato pagamento anche parziale di fattura da parte dell'affiliato stesso, a titolo di interessi di mora, una somma pari a <...>% per ogni mese o frazione di mese degli importi rimasti insoluti.
Art. 14 – Attività promozionali - Pubblicità
La spesa di pubblicità istituzionale, decisa dall'affiliante, sarà a totale carico dell'affiliante. La pubblicità locale per il punto vendita, decisa dall'affiliante sarà per il <...>% a carico dell'affiliante e per il <...>% a carico dell'affiliato. La pubblicità locale proposta dall'affiliato sarà a carico di quest'ultimo, fatta salva l'approvazione dell'affiliante sull'opportunità e sui modi della pubblicità stessa. All'affiliante è riservata anche la scelta degli involucri pubbli- cizzati da utilizzare in tutte le vendite eseguite; tali involucri saranno addebitati all'affiliato a prezzo di costo maggiorato del <...>% per recupero spese di gestione e stoccaggio.
Art. 15 – Personale dipendente
Alla gestione del punto vendita di cui si tratta devono essere addette persone in numero e con professionalità tale da fornire un efficiente servizio alla clientela. Saranno ad esclu- sivo carico dell'affiliato tutti gli oneri comunque relativi ai dipendenti da esso assunti, i qua- li dovranno essere regolarmente inquadrati.
Art. 16 – Obblighi dell'affiliato
Fatti salvi gli ulteriori obblighi del presente contratto, l'affiliato si impegna comunque a:
a) mantenere l'esercizio su un adeguato livello di decoro;
b) mantenere riservata ogni documentazione amministrativa, contabile, statistica, ecc..., che provenga dall'affiliante;
c) coprire per l'intera durata del rapporto contrattuale il proprio punto vendita con poliz- ze di assicurazione per incendio.
Art. 17 – Durata - Recesso
Il presente contratto avrà validità ed efficacia per <...> anni, con inizio dal <...> e con scadenza <...>.
La scadenza del contratto potrà essere prorogata per un altro anno per tacito accordo, e così per gli anni successivi. Ove una delle parti non intenda rinnovare il contratto alla prima scadenza o ad una delle scadenze successive, sarà tenuta a comunicare la sua in- tenzione all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà per- venire al destinatario entro <...> mesi prima della scadenza del contratto. Durante il peri- odo che va dal ricevimento della raccomandata da parte del destinatario fino alla sca- denza del contratto gli ordini dell'affiliato saranno commisurati alle sue possibilità di vendi- ta durante il periodo considerato. Resta inteso che in ogni caso di mancato rinnovo del contratto per volontà di una delle parti, l'altra parte non avrà diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
Art. 18 – Clausola risolutiva espressa
L'affiliante, ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà risolvere il presente contratto nelle seguenti i- potesi:
a) in caso di perdita del possesso dei locali o di ritiro dell'autorizzazione per qualsiasi cau- sa ciò avvenga, purché non per volontà dell'affiliante, o in caso di vendita dell'eserci- zio, salvo che l'affiliato trovi altro locale nella stessa zona e che sia ritenuto idoneo dall'affiliante;
b) in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 13, 16, 22;
c) in caso di ritardo di oltre 15 giorni nel pagamento delle fatture, a meno che non ven- ga concessa una proroga;
d) in caso d'incendio, inondazione o altro sinistro, anche se dipendente da tumulti di piazza che rendano il negozio o le attrezzature inutilizzabili ai fini commerciali;
e) in caso di sottoposizione dell'affiliato a procedura concorsuale.
Si precisa altresì che nel caso di introduzione nel negozio di merce non proveniente dall'affiliante, l'affiliato sarà tenuto a pagare una penale di Euro <...>, salvo maggiori danni.
Art. 19 – Effetti della cessazione del contratto
Al momento della cessazione del contratto per qualsivoglia ragione ed in qualsiasi tempo l'affiliante si riserva di concedere all'affiliato la facoltà di esitare gli articoli della stagione in corso fino alla fine della stagione stessa e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai
<...> mesi.
In caso di cessazione del rapporto da parte dell'affiliante, quest'ultimo ritirerà le rimanenze risultanti dopo la cessazione del rapporto o dell'eventuale proroga, al <...>% del prezzo di vendita in vigore in quel momento, a condizione che gli articoli siano in perfetto stato, in confezione originale e acquistati da non oltre <...> mesi.
Nel caso invece di cessazione del contratto per fatto e/o colpa dell'affiliato la ripresa del- le giacenze sarà solo una facoltà e non un obbligo.
A decorrere dalla cessazione delle vendite l'affiliato non avrà più il diritto, né la facoltà, di usare l'insegna e il marchio, né alcun altro segno distintivo dell'affiliante. Dallo stesso mo- mento, l'affiliato si impegna a ristrutturare integralmente il negozio eliminandone i caratteri e tutti gli elementi stilistici tipici dei negozi affiliati, secondo il modulo progettuale. Le viola- zioni di tale impegno comporteranno una penale a carico dell'affiliato nella misura di eu- ro <...> per ogni giorno di violazione accertata, oltre il risarcimento di ulteriori eventuali danni.
L'affiliato si obbliga espressamente a rivendere all'affiliante, a sua richiesta, tutte le suppel- lettili e gli elementi di arredamento tipici dell'affiliazione, per il loro valore netto risultante dal prezzo di acquisto meno le quote di ammortamento, fissate nel <...>% annuo.
Art. 20 – Mancata rinuncia ai diritti
Il fatto che l'affiliante non esiga che l'affiliato si attenga tassativamente in ogni momento al presente contratto e/o non eserciti uno o più diritti ivi sanciti, non comporta la rinuncia all'esercizio dei diritti stessi da parte dell'affiliante.
Art. 21 – Diritto di prelazione
Nel caso in cui l'affiliato decida di cedere la sua licenza commerciale o il contratto di af- fitto relativo al negozio, ovvero di affittare l'azienda commerciale di cui al presente con- tratto, egli è tenuto ad informare preventivamente l'affiliante ed a preferire quest'ultimo, a parità di prezzo, rispetto agli altri interessati, per la cessione o per la locazione di quanto sopra.
Art. 22 – Obbligo di segretezza
L'affiliato si impegna a non divulgare, o utilizzare, a profitto proprio o altrui, anche dopo la cessazione del contratto, tutti i segreti commerciali o aziendali, nonché tutte le notizie ri- servate attinenti in qualsiasi modo l'impresa o l'attività dell'affiliante di cui sia venuto a co- noscenza nella sua qualità di affiliato.
Art. 23 – Garanzie
Il presente contratto sarà valido solo al momento in cui l'affiliato avrà dato all'affiliante la garanzia prevista a parte e che consisterà in un deposito cauzionale, o una fidejussione, o una ipoteca su beni immobili.
Art. 24 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti che comportano modifiche del presente contratto o degli allegati dovranno avvenire per iscritto a mezzo di lettera raccomandata agli indirizzi indicati nella premessa o a quelli che verranno eventualmente in seguito indicati.
Art. 25 – Assicurazioni
L'affiliato si impegna a sottoscrivere una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso i terzi con le modalità e i massimali concordati con l'affiliante.
Art. 26 – Arbitrato
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno decise da un arbitro nomi- nato d'accordo tra le parti o, in difetto, dal presidente della camera arbitrale di <...>
L'arbitro giudicherà quale amichevole compositore e senza formalità di procedure ed il suo giudizio sarà inappellabile. Si applicherà il regolamento della camera arbitrale di <...>
Art. 27 – Spese ed oneri
Spese ed oneri fiscali del presente contratto sono a carico dell'affiliato. Art. 28 – Clausola di mediazione
Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>
L'affiliato dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 22, 26 e 28 della presente scrittura.
Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>