Regione Liguria
Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 0 “Chiavarese”
Xxx X.X. Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX) Codice Fiscale e P. IVA 01038700991
DIPARTIMENTO ECONOMICO STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA
Settore: Gare e appalti
Regolamento aziendale per i lavori in economia
ART. 1 OGGETTO
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 3 DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA’ ART. 4 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
ART. 5 AUTORIZZAZIONI
ART. 6 AFFIDAMENTO DEI LAVORI ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
ART. 8 IMPRESE NON INSERITE NELL’ELENCO ART. 9 MODALITA’ DI ESECUZIONE
ART. 10 AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 11 COTTIMO FIDUCIARIO
ART. 12 SISTEMA MISTO
ART. 13 MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ART. 14 PROVVEDIMENTI IN CASO DI SOMMA URGENZA ART. 15 PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE
ART. 16 RITARDO E INADEMPIMENTI NELL’ESECUZIONE LAVORI
ART. 17 GARANZIE
ART. 18 PAGAMENTI
ART. 19 CONTABILITA’ DEI LAVORI ART. 20 NORME APPLICABILI
ART. 21 CAUZIONI
ART. 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 le modalità, i limiti e le procedure per i lavori da eseguirsi in economia.
Si applicano, il Decreto Lgs. n. 163/2006 ( Codice Appalti ) ed il d. P.R. n. 207/2010 ( Regolamento ) .
ART. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE
Si possono eseguire in economia i lavori il cui corrispettivo non superi l’importo massimo indicato all’articolo 125 comma 8 del d. Lgs. 163/2006 XXX xxxxxxx, che rientrino in una delle seguenti categorie e nell’ambito delle singole voci di spesa (conti) come elencati nell’ultimo comma del presente articolo:
♦ manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, e 122 del Codice appalti ;
♦ manutenzione di opere o di impianti;
♦ interventi non programmabili in materia di sicurezza;
♦ lavori che non possono essere differiti dopo l’ infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
♦ lavori necessari per la compilazione di progetti;
♦ completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all’appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.”
Si intendono per:
• Beni immobili: immobili strumentali ( presidi ospedalieri ed extra ospedalieri ) e fabbricati da reddito ( appartamenti, negozi, magazzini ecc…)
• Impianti: impianti tecnologici ( impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento idrico-sanitario, di sicurezza, di supervisione e di controllo, impianti elevatori e gas medicinali ecc…)
Qualora nei progetti per opere pubbliche, regolarmente approvati e finanziati, siano previsti, nell’ambito delle somme a disposizione, contratti per lavori da
eseguirsi in economia, a loro si applicano le norme del presente Regolamento.
Il ricorso ai lavori in economia, è ammesso nei limiti di cui all’articolo 125 comma 8 del d. Lgs. 163/2006 per singole opere che fanno riferimento ai seguenti conti:
CONTO DESCRIZIONE
130.20.05 Manutenzione ordinaria in appalto immobili e loro pertinenze
130.25.05 Manutenzione ordinaria attrezzature ufficio, mobili e automezzi
130.35.05 Manutenzione ordinaria
010.10.005 Fabbricati strumentali
010.55.005 Immobilizzazioni in corso
10.25.05 Attrezzature generiche
L’elenco delle imprese è suddiviso in sezioni per categorie di lavori come segue:
❑ opere edili
❑ impianti elettrici
❑ impianti idrico-sanitari
❑ impianti riscaldamento-condizionamento
❑ impianti gas medicinali
❑ serramenti
❑ opere metalliche in ferro
❑ impianti elevatori
❑ verde ed arredo urbano
❑ impianti antincendio – idranti – naspi – sprinklers – estintori
❑ impianti rilevazione incendi
ART. 3
DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA’
Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non sono possibili programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.
Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta, ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi precedenti.
In particolare si fa riferimento a tutti gli interventi che si rendono necessari nel corso dell’anno per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire solo nel momento in cui si esegue l’intervento.
ART. 4
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
E’ vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro che abbia carattere unitario, al fine di avvalersi in modo improprio e non corretto del presente Regolamento. L’inottemperanza comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.
ART.5 AUTORIZZAZIONI
L'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata, nell’ambito dell’assegnazione della quota di bilancio annuale, con le seguenti modalità:
- per i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00 tramite ordinativo di spesa a numerazione progressiva recante la firma del Responsabile del Procedimento;
- per i lavori di importo superiore a euro 10.000,00. tramite determinazione del dirigente responsabile della struttura complessa gestione tecnica e ordine all’Impresa.
All’atto dell’affidamento dei lavori il Responsabile del Procedimento verifica che la spesa da sostenere rientri nell’ambito dell’autorizzazione assegnata. La liquidazione delle relative fatture sarà autorizzata dal Responsabile della Struttura Complessa.
In caso di urgenza e di somma urgenza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 14 del presente regolamento.
ART. 6 AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Ai fini dell’affidamento dell’esecuzione di lavori in economia, l’Azienda forma un elenco delle Imprese, suddividendole per categorie lavori come indicate all’articolo 2.
L'elenco ha durata triennale ed è formato previa emissione di avviso. L’avviso è affisso all' Albo Aziendale, sul sito Regionale Appalti e sul sito istituzionale dell’Azienda.
Nel corso del triennio di validità l’elenco sarà aggiornato nel mese di dicembre, con decorrenza dal mese di gennaio successivo, a seguito delle richieste di inserimento pervenute nel corso dell’anno.
All’inizio di ogni anno con determinazione dirigenziale si prenderà atto dell’elenco aggiornato.
Ai fini dell'inserimento nell'elenco sono richiesti :
• i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006:
• i requisiti di ordine tecnico-organizzativi di cui all’articolo 90 del d. P.R. 207/2010;
• abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 se necessaria data la natura dei lavori;
• per eventuali lavori di importo superiore ad € 150.000,00 è richiesta l’attestazione SOA.
• Regolarità contributiva
Tali requisiti saranno oggetto di autocertificazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva in qualsiasi momento di effettuare verifica presso le competenti sedi , di quanto dichiarato.
L’albo è suddiviso in sezioni per categorie di lavori come indicato all’articolo
2. All’interno di ciascuna sezione ad ogni impresa è assegnata una posizione in base all’ordine di arrivo della relativa domanda di iscrizione all’Ufficio Protocollo.
La graduatoria per categorie di lavori, risultante dall’elenco di cui sopra, viene utilizzata a rotazione. Una stessa impresa non può essere invitata più di una volta per la stessa categoria di lavori, se prima non sono state invitate tutte le altre in graduatoria.
L’impresa che a seguito di invito effettuato con la procedura di cui al presente regolamento si sia aggiudicata contratto, non sarà invitata ad altra procedura a cottimo fiduciario per tutte le categorie alle quali è
iscritta, per un periodo di un anno dalla data di stipulazione del contratto.
ART. 7
CAUSE DI ESCLUSIONE
Qualora un’Impresa perda per qualunque motivo uno dei requisiti di cui all’articolo precedente, essa è sospesa dall'elenco, fino a quando non ne rientri in possesso.
Nei casi di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 l'impresa è esclusa dall'elenco per la durata del triennio.
Costituisce altresì causa di esclusione dall’elenco, per la durata del triennio, il mancato rispetto dei termini e delle condizioni definiti nel contratto o concordati all’atto di affidamento dei lavori .
Vengono escluse dall’Elenco le imprese che non presentano nel triennio offerta redatta nelle forme richieste dalla lettera di invito , per due volte.
E’ ammessa una sola giustificazione nel triennio.
Non è ammessa quale giustificazione la mancata presentazione dell’offerta, qualora la Ditta non abbia ricevuto l’invito per variazione di numero di fax della sede, in assenza di comunicazione scritta all’Ufficio gare dell’ASL 4 del nuovo indirizzo.
La cancellazione dall’elenco verrà comunicata a mezzo fax .
ART. 8
IMPRESE NON INSERITE NELL’ELENCO
Per l’esecuzione dei lavori in economia, l’Azienda può rivolgersi ad Imprese non inserite nell’elenco nei seguenti casi:
• quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulti iscritta alcuna Impresa, malgrado l’espletamento della procedura di cui all’art. 6;
• quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritta un’unica impresa;
• quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, nessuna delle Imprese iscritte nell’elenco risulti disponibile nel termine indicato dal Responsabile del Procedimento.
Nel caso in cui occorra effettuare lavori di manutenzione o di riparazione di apparecchiature ed impianti, stante la particolarità delle lavorazioni medesime si potrà procedere mediante una delle seguenti modalità ritenuta economicamente più vantaggiosa per il caso in esame :
a) direttamente tramite la casa costruttrice, eventuale incaricato di zona (se esistente);
b) tramite ditta operante in esclusiva previa certificazione della casa costruttrice di cui sopra o autocertificazione della ditta stessa validata dal Responsabile del Procedimento;
c) tramite ditta giudicata più conveniente con idonea capacità tecnica.
ART. 9 MODALITA’ DI ESECUZIONE
I lavori e le opere in economia possono essere eseguiti con i seguenti sistemi:
a. in amministrazione diretta;
b. per cottimo fiduciario;
c. con sistema misto (in parte in amministrazione diretta e in parte per cottimo fiduciario ).
ART. 10 AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, di importo non superiore a euro 50.000 (Iva esclusa), per i quali non occorra l’intervento di alcun imprenditore.
Il Responsabile del procedimento organizza i lavori, utilizzando i dipendenti dell’azienda o personale eventualmente assunto, nel rispetto della normativa sull'accesso al pubblico impiego ed impiegando i materiali ed i mezzi di proprietà o in uso nella medesima ASL.
Qualora l’Azienda risulti sprovvista di materiali e di mezzi per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione
dell’opera, con le modalità di cui al regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 1208 del 10/9/1998 e s.m.i.
ART. 11 COTTIMO FIDUCIARIO
Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno l’affidamento ad una o più imprese.
Le imprese sono scelte attingendo dalla graduatoria, redatta per categorie di lavori, di cui al precedente art. 6, con le seguenti procedure:
1. per i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00 =Iva esclusa si può procedere ad affidamento diretto;
2. per i lavori di importo da euro 10.000,00 a euro 40.000,00=iva esclusa si invitano a presentare preventivo almeno tre imprese;
3. per i lavori di importo da euro 40.000,00 a euro 200.000,00 ( e comunque fino al limite massimo indicato all’articolo 125 comma 8 del d.Lgs. 163/2006 )= XXX esclusa si invitano a presentare preventivo almeno cinque imprese.
La richiesta di presentazione del preventivo, da inoltrare alle Imprese tramite fax deve allegare il Capitolato speciale di appalto e contenere o fornire le indicazioni essenziali sui seguenti elementi:
• l’oggetto della prestazione;
• le eventuali garanzie;
• le caratteristiche tecniche;
• la qualità e la modalità di esecuzione;
• le penali in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità contrattuali
• le modalità di pagamento;
• la facoltà per l’Azienda di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese della Impresa aggiudicatrice e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la stessa sia inadempiente;
• quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento.
L’invito viene rivolto tramite fax. Gli allegati , quali ad esempio DUVRI preliminare, Capitolato d’appalto e quant’altro si rendesse necessario per la corretta formulazione dell’offerta, potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ASL.
Il Responsabile del procedimento, indica nella lettera invito il criterio di scelta dell’offerta migliore ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs. 163/2006 . Sulla base della relazione del responsabile del procedimento, il contratto è affidato con atto dirigenziale del Responsabile della Struttura Complessa Gestione Tecnica.
Tutti i preventivi richiesti sono conservati agli atti.
Nei casi di specialità e/o urgenza e/o per motivi di comprovata convenienza per l'Azienda debitamente e dettagliatamente evidenziati con apposita relazione tecnica, si può procedere ad affidamento diretto anche per i lavori di cui ai punti 2 e 3.
ART 12 SISTEMA MISTO
Sono eseguiti con il sistema misto i lavori per i quali si renda necessaria l’esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte a cottimo fiduciario secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 10 e 11.
ART. 13
MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
I contratti relativi a lavori in economia sono di norma stipulati mediante atto privato sottoscritto dalle parti.
Alla conclusione dei contratti provvede il Responsabile del Procedimento.
Per i lavori eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario si applicano le disposizioni contenute all’articolo 173 comma 1 del d.P.R. 207/2010.
All’atto della comunicazione ufficiale di aggiudicazione, verranno richiesti i seguenti documenti:
♦ estremi del c/c bancario su cui effettuare i pagamenti con unita dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
♦ garanzie e cauzioni di cui ai seguenti articoli 17 e 21
♦ marche da bollo da quantificare al momento della predisposizione dell’atto di cottimo
♦ ogni altra documentazione /certificazione se ritenuta necessaria.
ART. 14
PROVVEDIMENTI IN CASO DI URGENZA E SOMMA URGENZA
In caso di somma urgenza e cioè quando non è consentito alcun indugio nell'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul posto e accerta i fatti, redige un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo e dispone l'immediata esecuzione dei lavori anche con affidamento diretto, entro il limite indicato all’articolo 125 comma 8 del d.Lgs. 163/2006 XXX esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.
L’esecuzione dei lavori in casi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da lui incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario e, in mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere l'esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dall'Azienda, salva la facoltà dell'appaltatore di formulare specifica riserva.
Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore Generale che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Nel caso in cui il Direttore Generale non approvi i lavori ordinati, si procederà alla liquidazione delle sole spese relative alle opere già realizzate.
ART. 15
PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE
Ai sensi dell’art. 177 del d.P.R. 207/2010, ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma disponibile si rilevi insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva al Direttore Generale, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di cui all’articolo 125 comma 8 del d.Lgs. 163/2006= IVA esclusa.
ART. 16
RITARDO E INADEMPIENZE NELL’ESECUZIONE LAVORI
In caso di ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto con il quale viene affidato l’incarico all’Impresa individuata per l’esecuzione dei lavori, alla medesima si applicano le penali stabilite e in detto atto previste esplicitamente.
Inoltre l’Azienda, decorsi infruttuosamente quindici giorni dall'invio di formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha facoltà di disporre l’esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro a spese dell’Impresa medesima. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno derivante dal ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite da recuperarsi, senza ulteriori formalità, dalle somme spettanti per le prestazioni già eseguite.
ART. 17 GARANZIE
La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura dei lavori, può prevedere la costituzione delle garanzie di cui all’articolo 75 del D.lgs. 163/2006 nell’atto di richiesta di presentazione del preventivo.
ART. 18 PAGAMENTI
Per essere ammesse al pagamento le fatture e le note relative ai lavori in economia devono:
• essere corredate dall'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 5
• essere corredate dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Responsabile del procedimento
• essere liquidate con le modalità stabilite dalla S.C. Bilancio e Contabilità
ART 19
CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA
Il Responsabile del procedimento redige un unico stato di avanzamento dei lavori previa effettuazione della contabilità degli stessi in contraddittorio tra le parti.
ART. 20 NORME APPLICABILI
Ai lavori in economia si applicano le norme vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, alla criminalità organizzata, oltre che al rispetto della sicurezza secondo quanto disposto X.Xxxx 81/2008.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, leggi e regolamenti vigenti in materia.
ART. 21 CAUZIONI
La stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio, in relazione all’entità, rilevanza e natura dei lavori, può prevedere la costituzione di una garanzia fideiussoria nei modi e nelle forme previste dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.