AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2022/2023-2023/2024-2024/2025
DISCIPLINARE DI GARA (CIG 924706469C) GARA N. 7-2022
1.1 PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative:
- alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Montemurlo;
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- alla procedura di aggiudicazione;
nonché le ulteriori informazioni relative ai servizi di assistenza scolastica, pre-post scuola e accompagnamento scolastico per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025, come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto e nei documenti complementari di gara.
L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrattare n. 281 dell’8 giugno 2022 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e smi..
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, l’appalto si svolge in modalità telematica, in modo da garantire la pubblicità e la trasparenza di tutte le operazioni: le offerte dovranno essere formulate dai concorrenti e saranno ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx. Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità.
Il Comune di Montemurlo, quale comune committente e stazione appaltante, ha sede legale in xxx Xxxxxxxxx, 000/000 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX) – tel. 00000000 – fax 0000000000 – sito web: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx – e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - codice AUSA 0000167269.
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice (n. CUI S00584640486202200001).
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Montemurlo – codice ISTAT 100003. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx.
La funzione di Direttore dell’esecuzione è assunta dalla dr.ssa Xxxxxx Xxxxxx.
Il Responsabile della procedura di gara è la dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, responsabile del settore Qualità dell’amministrazione, struttura delegata per tale funzione dal RUP con determinazione a contrattare n. 281/2022.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato speciale di appalto;
4) DGUE;
5) Modello di dichiarazioni integrative;
6) Schema di contratto;
7) DUVRI;
8) Relazione tecnica ex art. 23;
La documentazione di gara è disponibile su:
1) sito Stazione appaltante: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xx-xxxx-x- contratti.html;
2) piattaforma START: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx;
3) Albo pretorio dell'Ente committente;
4) Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
5) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
6) sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/XXXxXxx/;
7) sito Osservatorio Regione Toscana: xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/XxxxxXX/XxxxXxxxx.xx
8) per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale.
2.2. CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti”, nell'area riservata alla presente gara sulla piattaforma Start; la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte in forma anonima sul portale.
La Stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro sei giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
NOTA BENE: Si evidenzia che START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
2.3. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad esclusione delle comunicazioni previste
dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica nell'ambito della piattaforma START. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata ed utilizzata dal concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura telematica di acquisto su START. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito del Sistema nell’area relativa alla procedura riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna ad aggiornare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o ad avvisare riguardo problemi temporanei nell'utilizzo di tali mezzi di comunicazione: in assenza, la Stazione appaltante e il Gestore della piattaforma non sono responsabili per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Eventuali comunicazioni da parte della Stazione appaltante aventi carattere generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito del Sistema nell’area riservata alla medesima gara.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
NOTA BENE: Si evidenzia che START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi scolastici:
A) la custodia, la sorveglianza e l'assistenza dei minori nella scuola primaria statale e infanzia, da effettuarsi dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria pre e post-scuola e post-scuola esteso;
B) l’assistenza, la sorveglianza e l'accompagnamento sugli scuolabus degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, per i percorsi dalle rispettive abitazioni ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa;
C) l’assistenza nell'accoglienza e sorveglianza dei bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
L'appalto sarà affidato a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel capitolato speciale di appalto, documento complementare di gara, e nel progetto tecnico presentato dall’appaltatore.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto le parti di cui si compone sono prive di autonomia funzionale e non idonee ad essere attivate autonomamente, senza il completamento delle restanti frazioni; pertanto, trattandosi di appalto di servizio unitario, esso viene appaltato nella sua integralità. I
criteri di partecipazione sono tali, in ogni caso, da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medio imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice.
4. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell'affidamento, della durata di mesi 30, è prevista a partire da settembre 2022 fino al 30 giugno 2025, seguendo il calendario scolastico.
5.1 VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto, si assume come valore l'importo di € 398.376,78, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, così distinto:
A.1) Importo a base d’asta (da decurtare del ribasso offerto in sede di gara) | 398.076,78 |
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 300,00 |
A) Valore del contratto | 398.376,78 |
B) Valore di opzioni e rinnovi | 53.076,88 |
A+B) Xxxxxx complessivo ai fini del pagamento del contributo ANAC | 451.453,66 |
Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, prevede l’esistenza di rischi interferenziali e necessita quindi della redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) da parte dell’Ente e della previsione dei relativi oneri.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune committente ha stimato, con riferimento al CCNL cooperative sociali del 21 maggio 2019, pari a € 361.536,78.
Si rinvia alla relazione redatta ai sensi dell'art. 23, comma 15, del Codice.
La stazione appaltante, relativamente agli oneri della manodopera, prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvede a verificare il rispetto di quanto prescritto all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nel citato rapporto ovvero che eventuali scostamenti siano giustificabili nel rispetto dei minimi salariali inderogabili previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
5.2 REVISIONE DEI PREZZI
Al momento della stipula del contratto, il RUP e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto o con clausola contrattuale, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al ribasso offerto dall’appaltatore.
La revisione del prezzo del servizio, in aumento o in diminuzione, è ammessa secondo la procedura riportata nel capitolato speciale di appalto e nel contratto.
5.3 OPZIONI E RINNOVI
Data la perdurante situazione di incertezza relativa all’andamento dei contagi da Covid-19, in considerazione della durata triennale del contratto, esso potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nel caso in cui il servizio richiesto venga svolto con modalità diverse da quelle consuete in funzione delle eventuali disposizioni Governative che potranno essere emanate per gli anni scolastici oggetto della presente gara, in materia di sicurezza degli alunni e di organizzazione del servizio scolastico.
Pertanto, l’impresa si impegna a non sollevare eccezioni di sorta in ordine a eventuali variazioni richieste dal Committente relativamente al monte orario giornaliero, che potrà subire aumenti o diminuzioni rispetto al dato fornito, con conseguente aumento o diminuzione del valore dell’appalto nella medesima percentuale, nei limiti del quinto contrattuale. Nell’ipotesi in cui il Committente richieda all’impresa un monte orario giornaliero diverso da quello posto a base di gara, la remunerazione giornaliera dell’impresa subirà una variazione dello stesso segno e valore percentuale.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque non oltre 6 mesi, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso, il contraente è tenuto alla esecuzione delle prestazioni al stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
a) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
b) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, come modificato da D.M. 06.03.2013, all'Albo delle società cooperative istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
c) se cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, iscrizione ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.
8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) aver eseguito per almeno 12 (dodici) mesi, anche non continuativi, servizi analoghi a quello oggetto di gara e/o servizi di doposcuola e/o centri estivi, con esito positivo, negli ultimi tre anni (2019-2020- 2021) nei confronti di soggetti pubblici o privati; sarà considerato valido il mese lavorato dal primo all'ultimo giorno di calendario (1-31 gennaio, 1-28 febbraio,….). A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte con indicazione dei destinatari delle prestazioni (soggetti pubblici e/o privati), del compenso percepito (IVA esclusa), della durata (numero di mesi) e del periodo di esecuzione (date);
b) personale da impiegare nel servizio in possesso dei requisiti prescritti all'art. 9 del capitolato speciale di appalto, in particolare:
• avere assolto gli obblighi scolastici;
• essere idonei a livello psico-fisico per lo svolgimento del servizio;
• aver svolto almeno un'esperienza documentata in servizi analoghi o comunque rivolti all'infanzia o, in alternativa, aver partecipato almeno ad un corso di formazione su tematiche relative allo svolgimento di attività ludiche, ricreative o di animazione.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato da parte del concorrente nel DGUE; eventuale documentazione integrativa va allegata al DGUE in un unico documento e, come tale, inserita nello spazio riservato sulla piattaforma START.
8.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità di cui al precedente punto 8.1 devono essere posseduti:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.2 che precede dovrà essere posseduto da
ogni impresa raggruppata nella misura percentuale almeno corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata; l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere tale requisito almeno in misura maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio.
NOTA BENE: Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
8.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità di cui al precedente punto 8.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.2 deve essere posseduto:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può usufruire anche dei requisiti delle singole imprese consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
L'aggiudicatario non potrà cedere il contratto né subappaltare, nemmeno in parte, il servizio. La cessione ed il subappalto costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL’OFFERTA
10.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto dai Manuali di istruzioni di START.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, al seguente link xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx.xxxx, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
10.2 IDENTIFICAZIONE
Gli operatori economici che sono interessati a presentare offerta dovranno:
- identificarsi su START - Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx, completando la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password;
- utilizzare l'apposita funzione prevista sul Sistema.
10.3 REQUISITI INFORMATICI
Per poter operare sul Sistema gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e più precisamente:
•> Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:
•- Memoria RAM 2 GB o superiore;
•- Scheda grafica e memoria on-board;
•- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
•- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
•> Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );
•> Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:
•- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
•- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Il browser dovrà essere aggiornato all'ultima versione compatibile con il protocollo di sicurezza TLS v 1.2 o superiore.
•> Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
•- MS Office
•- Open Office o Libre Office
•- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF.
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
10.4 PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 29 giugno 2022, ore 9,00, la seguente documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta, di cui ai successivi punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6).
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.1);
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C.1).
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine indicato, che ha carattere perentorio.
La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo punto A.2), quali:
- accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e nel capitolato speciale di appalto;
- conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante, allegato agli atti di gara;
- impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
Il concorrente, dopo le operazioni di identificazione, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line “Forma di partecipazione / Dati identificativi” e “Modelli dinamici: inserimento dati”;
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema (form on line “Modelli dinamici: inserimento dati”) e relativo alla “domanda di partecipazione”;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
OPERATORI RIUNITI
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
1. firmare digitalmente la domanda di partecipazione generata dal sistema e ad esso riferito;
2. rendere le dichiarazioni contenute nel DGUE, ai sensi art. 85 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3, D.Lgs. 50/2016, con la modalità descritta ai successivi
A.2.1) e A.2.2).
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE
La seguente documentazione, qualora necessaria per le singole fattispecie, deve essere inserita sulla piattaforma START nell'apposita sezione o nella sezione “Documentazione amministrativa aggiuntiva” in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo:
Per soggetti del Terzo Settore (associazioni, volontariato, etc.):
- atto costitutivo e statuto dell'organizzazione, in originale o copia autentica, con indicazione dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza e oggetto sociale;
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in originale o copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in originale o copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione, contenuta anche nel “Modello di dichiarazioni integrative”, resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. l'indicazione, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- in caso di aggregazioni al contratto di rete costituite: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
(o in alternativa)
- in caso di aggregazioni al contratto di rete costituende: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla medesima gara in raggruppamento o associazione, anche ai sensi dell'art. 48, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
CONSORZI ART. 45, D.Lgs. 50/2016
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c), del D.Lgs. 50/2016,
- il legale rappresentante del consorzio deve:
1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate;
2. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- i legali rappresentanti del consorzio e di ogni consorziata esecutrice per le quali il medesimo consorzio concorre devono:
1. rendere le dichiarazioni contenute nel DGUE, ai sensi art. 85 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3, D.Lgs. 50/2016, con la modalità descritta ai successivi
A.2.1) e A.2.2);
2. firmare digitalmente il DGUE;
- i legali rappresentanti di ogni consorziata esecutrice devono:
1. rendere, utilizzando l’apposito modello di dichiarazioni disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
2. firmare digitalmente il modello di dichiarazioni.
NOTA BENE: L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 4, D.Lgs. 50/2016 non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice.
L’inserimento dei DGUE e del modello di dichiarazioni nel sistema START avviene a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire la documentazione negli appositi spazi presenti sul sistema (rispettivamente riservati al concorrente-Consorzio e alle consorziate esecutrici).
Qualora un Consorzio di cui all'art. 45, lettere b) o c), del D.Lgs. 50/2016 partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, resa dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:
1. deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
2. deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione dell'originale o della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto;
- i requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto e le correlate risorse umane e strumentali, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico:
1. deve redigere un proprio DGUE;
2. deve rendere, utilizzando l’apposito modello di dichiarazioni integrative, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. deve sottoscrivere entrambi i documenti con firma digitale da parte del legale rappresentante.
Il DGUE e il modello di dichiarazioni integrative dell'impresa ausiliaria sono inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
NOTA BENE:
- L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 non potrà essere indicata quale impresa ausiliaria.
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
- E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE
Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale:
- dovrà indicare, nella sezione C – parte III del DGUE, gli estremi dell’autorizzazione del Giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Codice;
- dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico la relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, xxxxxxx i dati identificativi delle stesso, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; la relazione dovrà essere prodotta in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista medesimo ovvero, qualora non disponibile detto formato, in copia per scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa ausiliaria ex art. 89, D. Lgs. 50/2016, che si trovino nella situazione di cui all’art. 110, comma 3, D. Lgs. 50/2016. Qualora la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento, a ciò autorizzati, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sia stata subordinata da ANAC ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente invito a gara, ai sensi dell’art. 110, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e smi, come dichiarati nel relativo DGUE, l’impresa ausiliaria deve:
1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l’apposito modello di dichiarazioni, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo, nel corso della gara, ovvero, dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.
Il DGUE e il modello di dichiarazioni, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso
di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
NOTA BENE: L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 4, D. Lgs. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e sul possesso dei criteri di selezione dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, come in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 al momento della presentazione dell’offerta, deve rendere le dichiarazioni sui requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto.
NOTA BENE: Le cariche individuate all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti:
1) amministratore munito del potere di rappresentanza;
2.a) il titolare, se si tratta di impresa individuale;
2.b) tutti i soci, nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
2.c) i soci accomandatari, nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice;
2.d) tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione, nel caso in cui l’operatore economico sia una associazione professionale;
2.e) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelli sopra evidenziati:
2.e.1) i membri del consiglio di amministrazione, muniti di poteri di rappresentanza;
2.e.2) gli institori e i procuratori generali;
2.e.3) i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza;
2.e.4) il socio unico persona fisica;
2.e.5) il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
3) il direttore tecnico;
4) i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la presente procedura di gara.
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:
A.2.1) singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello DGUE denominato “DGUE reso dai singoli soggetti”, nel quale ogni soggetto dichiarante dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, contenuta nella parte III, lett. A del Documento, indicando tutte le eventuali condanne penali da essi riportate xxx comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
oppure, in alternativa:
A.2.2) a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello DGUE disponibile nella documentazione di gara denominato “DGUE”, nel quale, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovranno essere indicate, relativamente a sé stesso e a tutti i soggetti si cui all'art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016, tutte le eventuali condanne penali da essi riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.
Il DGUE dovrà essere compilato nelle seguenti sezioni:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
NOTA BENE: Indicare nella sezione B della parte II il nome e i recapiti delle persone abilitate ad agire come rappresentanti legali dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto, compresi procuratori e institori che possono impegnare la volontà del soggetto concorrente che rappresentano al pari di un amministratore munito di poteri di rappresentanza ed eventuali cessati dalla carica nell'anno precedente la procedura di gara. In caso di più soggetti dotati di poteri di rappresentanza ripetere la sezione B tante volte quanto necessario.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare, qualora richiesto;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 8.2, del presente disciplinare, qualora richiesto;
d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alla presenza di sistemi di garanzia della qualità e/o di gestione ambientale certificati (la certificazione è richiesta ai soli fini della riduzione delle garanzie, se non diversamente disposto dal presente disciplinare).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Ogni DGUE, reso con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara. In particolare:
- dovrà essere estratto il modello DGUE dalla documentazione di gara presente su START nella sezione riservata alla procedura e salvato sulla propria postazione;
- dovrà essere compilato nelle sezioni prescritte;
- dovrà essere firmato digitalmente dal sottoscrittore;
- dovrà essere inserito nuovamente su START, unitamente agli eventuali provvedimenti di condanna subiti con le misure di dissociazione adottate (nella sezione denominata Documentazione amministrativa aggiuntiva).
NOTA BENE:
- Rientrano tra i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 i procuratori che, sulla base dei poteri che sono stati loro conferiti, possano impegnare la volontà del soggetto concorrente che rappresentano al pari di un amministratore munito di poteri di rappresentanza.
- L’art. 67 del D.lgs. 159/2011 estende il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione a coloro che sono stati condannati con sentenza non passata in giudicato ma confermata in sede di appello per alcuni reati di particolare gravità.
- In applicazione dell'art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 qualora un operatore economico incorra in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, “limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato”, o al comma 5, “è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Per consentire alla stazione appaltante di valutare tali posizioni, il concorrente deve allegare alla documentazione amministrativa ogni documentazione utile relativa alle sentenze/contestazioni emesse dalle autorità competenti. Tale documentazione, ove presente, dovrà essere inserita sul sistema START nello spazio relativo alla documentazione amministrativa denominato “Documentazione Amministrativa Aggiuntiva”.
- E' necessario che i concorrenti dichiarino tutte le condanne eventualmente riportate, comprese quelle che beneficiano della non menzione, con le sole eccezioni dei casi in cui, con provvedimento espresso
del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero sia stata revocata la condanna; la valutazione della incidenza delle condanne subite sull’affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante.
- La regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione ad appalti pubblici è requisito indispensabile; i concorrenti dovranno quindi accertarsi del possesso di tale requisito fin dalla presentazione della domanda di partecipazione.
- Ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici possono usare anche il DGUE utilizzato in altra procedura di appalto, purchè confermino che le informazioni in esso contenute sono tuttora valide.
A.3) MODELLO DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Il modello di dichiarazioni integrative contiene dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel DGUE e nella domanda di partecipazione, quali:
1) dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e smi:
- comma 1, lett. b-bis): non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- comma 2, come modificato dalla legge n. 55/2019 di conversione del DL n. 32/2019;
- comma 3, come modificato dalla legge n. 55/2019 di conversione del DL n. 32/2019;
- comma 4, come modificato dall’art. 8, comma 5, lett, b), del DL 76/2020, convertito in L 120/2020 con modificazioni, e successivamente dall’art. 10, comma 1, lett. c), n. 2), della L 238/2021: non aver commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo della medesima norma;
- comma 5, lett. b): non essere stato sottoposto a fallimento o non essere in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- comma 5, lett. c): non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- comma 5, lett. c-bis): non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- comma 5, lett. c-ter): non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero non essere stati condannati al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- comma 5, lett. c-quater): non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- comma 5, lett. f-bis): non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- comma 5, lett. f-ter): non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti ovvero essere stato iscritto ma l'iscrizione non è più operante;
- comma 5, lett. i): non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
2) autorizzazione ovvero diniego adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, nel caso in cui un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, alla stazione appaltante a rilasciare la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e l'offerta;
3) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16, LR Toscana n. 38/2007. A tale proposito si precisa che, per tutti i rischi specifici connessi all'esecuzione del presente appalto, è obbligo per l'appaltatore essere in possesso dei documenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08, comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento e provvedendo all’attuazione delle misure di sicurezza ivi previste necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta.
Tale modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, il modello di dichiarazioni integrative – parte II dovrà essere compilato singolarmente da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante o procuratore. L’inserimento di tali schede nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di Consorzio art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c), D. Lgs. 50/2016 il modello di dichiarazioni integrative dovrà essere compilato singolarmente dal consorzio e da ogni consorziata esecutrice e firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante o procuratore. L’inserimento di tali schede nel sistema avviene a cura del consorzio.
A.4) GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto, pari a € 7.967,54, ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Servizio Tesoreria del Comune di Montemurlo c/o Intesa Sanpaolo SpA, Agenzia Montemurlo – via Scarpettini – IBAN IT 82 H 03069 37979 10000 00 46 001;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che:
- risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993;
- svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
- è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall' art. 161 del D.Lgs. 58/1998;
- ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
NOTA BENE: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxx/_xxxx? id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6
al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p), del D.Lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
A.5) IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda di partecipazione, nella misura di € 16,00, dovrà avvenire:
a) mediante l'utilizzo del modello F23 compilabile, disponibile tra la documentazione di gara, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5, già compilato);
- del codice ufficio o ente (campo 6: per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all’imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all’imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell’Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa medesima; tutti i codici sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Servizi di assistenza scolastica pre e post scuola e accompagnamento scolastico – CIG 924706469C”);
o, in alternativa,
b) bonifico bancario mediante home banking a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Montemurlo presso Intesa Sanpaolo SpA - Via Scarpettini 17 – 59013 - Montemurlo - Codice Iban : IT 82 H 03069 37979 10000 00 46 001. Codice BIC: XXXXXXXX riportando la causale “Imposta di bollo – Servizi di assistenza scolastica pre e post scuola e accompagnamento scolastico – CIG 924706469C”;
o, in alternativa,
c) versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito valido contrassegno (marca da bollo);
o, in alternativa,
d) tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.
In caso di operatori economici con sede legale all’estero, il pagamento del tributo potrà essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione e ragione sociale, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
Nel caso di partecipazione in forma associata, l'imposta di bollo è dovuta solo con riferimento alla domanda di partecipazione dell'impresa capogruppo.
A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà inserire nell’apposito spazio su Start il modello F23 in formato digitale con firma digitale del legale rappresentante o la scansione del modello cartaceo sottoscritto con firma autografa ovvero, previa scansione, la ricevuta del bonifico o la marca da bollo o la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo.
A.6) PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo gara OE previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque/00), secondo il tariffario approvato con deliberazione dell’X.X.XX. n. 830 del 21 dicembre 2021 (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxx-000-xxx-00-xxxxxxxx-0000), mediante il Portale dei Pagamenti dell’X.X.XX. al seguente link Portale dei pagamenti di ANAC – xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Ai fini di attestare l’avvenuto pagamento, i concorrenti inseriscono nell'apposito spazio su Start la scansione della ricevuta di pagamento, disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale.
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara, come evidenziato al paragrafo 5.1.
Si raccomanda di procedere alle operazioni di pagamento con congruo anticipo e di osservare quanto segue:
a) la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
b) in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005;
c) saranno ammessi i concorrenti che abbiano rilevato difficoltà nel pagamento del contributo nei momenti di interruzione del servizio del Portale dei Pagamenti ANAC, debitamente dimostrate, con riserva di regolarizzazione della posizione contributiva anche successiva alla scadenza del termine della presentazione dell’offerta.
NOTA BENE:
1) Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica all’offerta economica e alla domanda di partecipazione.
2) Stante lo svolgimento della gara in forma telematica, mediante la piattaforma regionale START, per essa non sussistono gli obblighi di cui all’art. 36, comma 5, e all'art. 81 del del D.Lgs. 50/2016, che prevedono l’acquisizione e la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora ANAC, mediante accesso con il codice denominato “AVCPass (art. 9, comma 1-bis, della deliberazione AVCP n.111 del 20.12.2012 e
successive modifiche e integrazioni.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:
B.1) OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere costituita da un elaborato in carta semplice, redatto in lingua italiana, di volume complessivamente non superiore a 15 pagine formato A4, impostate con margini sup 2,5, inf 2,
DX 2, SX 2, in carattere Times New Roman, punto 12, stampato su facciata unica, che dovrà riportare in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di servizio avendo cura di fare esplicito riferimento ai criteri di valutazione riportati al paragrafo 13.1, “Offerta tecnica”, del presente disciplinare, a cui si rinvia. L'offerta tecnica dovrà essere presentata con un indice riassuntivo, le pagine numerate in progressione e gli argomenti organizzati in modo ordinato.
Le pagine eccedenti il numero massimo previsto non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.
Il progetto tecnico dovrà essere illustrato in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, tenendo conto che quanto dichiarato costituisce obbligazione vincolante in caso di aggiudicazione. Il servizio offerto dovrà essere reso in maniera ottimale, mediante autonomia di gestione ed assunzione di tutti i rischi connessi, compreso quello imprenditoriale. Si precisa, inoltre che sarà cura del soggetto gestore l'individuazione del personale che sarà impiegato a vari livelli per la resa ottimale dei servizi richiesti.
L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.
Le proposte tecniche migliorative costituiranno vincolo contrattuale, non potranno dare adito ad alcun tipo di richiesta di aumento dei costi e dovranno essere realizzate con le modalità e le eventuali tempistiche previste.
NOTA BENE: La Commissione giudicatrice valuterà il progetto tecnico, nelle sue diverse componenti, in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, affidabilità, in modo da poterne valutare il livello di realizzabilità. Si precisa, inoltre, che sarà oggetto di valutazione l'idoneità del personale proposto rispetto ai servizi cui esso deve rispondere e la rispettiva professionalità. Nella formulazione dell'offerta tecnica, quindi, si raccomanda il rispetto di tali criteri, tenendo conto che quanto dichiarato costituisce obbligazione vincolante in caso di aggiudicazione.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, in caso di sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte tecniche che costituiscano segreti tecnici o commerciali, i concorrenti potranno indicare le sezioni di offerta tecnica da sottrarre all'accesso, motivando e comprovando in modo adeguato tale diniego con una dichiarazione con la quale vengano esattamente individuate e specificate le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta stessa, ovvero a giustificazione della medesima, che ai sensi di legge costituiscano segreti tecnici o commerciali.
Le dichiarazioni di sottrazione all'accesso e la eventuale documentazione complementare non sono conteggiate nel volume massimo di pagine del progetto tecnico.
B.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica, di cui al punto B.1 deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. Essa dovrà costituire un unico documento, comprensivo della eventuale documentazione complementare (per esempio, modulistica, curricula, etc.).
NOTA BENE: La documentazione complementare all’offerta tecnica e le eventuali dichiarazioni di sottrazione all'accesso, da inserire sulla piattaforma START unitamente alla medesima offerta, non sono computati nel numero massimo di pagine consentito per la presentazione del progetto tecnico.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
C.1) OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica, generata dal sistema, dovrà indicare:
a) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara pari a € 398.076,78, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza esclusi;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, già compresi nell’offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori per tutta la durata contrattuale.
Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
c) la stima dei costi della manodopera, già compresi nell’offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, calcolati sulla base della stima dell'incidenza della manodopera sull'appalto (cfr. paragrafo 1).
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
La mancata indicazione degli oneri aziendali per la messa in sicurezza e/o dei costi della manodopera, essendo elementi necessari solo ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, non comporterà l'esclusione dalla gara, ma sarà richiesta esplicitazione di tali dati, qualora mancanti, in sede di verifica della anomalia della migliore offerta, in caso di applicazione dell'art. 97, comma 6, D.lgs. 50/2016.
C.2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Per formulare l'offerta economica, dovranno essere seguite le indicazioni sotto riportate:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line “Offerta economica”, indicando anche:
- gli oneri aziendali per la messa in sicurezza dai rischi specifici connessi con l’attività di impresa per l’esecuzione dell’appalto per tutta la durata contrattuale;
- i costi della manodopera;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal form on line;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica:
- dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE;
- dovrà contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica potrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
NOTA BENE: Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica all’offerta economica e alla domanda di partecipazione.
11. MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Determina l'esclusione del concorrente dalla gara:
- il mancato invio, tramite il sistema START, della documentazione richiesta entro il termine stabilito nel presente invito a gara, anche se sostitutiva di offerta precedente;
- il mancato possesso delle condizioni di partecipazione di cui al paragrafo 3 – 'Requisiti di partecipazione' del presente invito a gara;
- le irregolarità relative alla presentazione dell'offerta che incidano sulla segretezza di quest'ultima, come l'anticipazione di elementi dell'offerta economica inseriti negli spazi del sistema riservato alla documentazione amministrativa e/o amministrativa aggiuntiva;
- la mancanza dell'offerta tecnica e/o dell’offerta economica, di cui rispettivamente ai punti B.1) e C.1);
- la mancanza dell’indicazione del prezzo offerto;
- le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara;
- le offerte considerate irregolari e/o inammissibili ai sensi dell'art. 59, commi 3 e 4, e dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- la difformità rilevata in sede di controllo tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione prodotta o acquisita d’ufficio;
- la mancata regolarizzazione in caso di soccorso istruttorio.
12. AVVERTENZE
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, mentre è possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata e presentare una nuova offerta.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente invito a gara.
- il Comune committente, non vincolato dal presente invito a gara, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. Ogni decisione presa in merito sarà in ogni caso comunicata tempestivamente con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune di Montemurlo (xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx.xxxx) e su START (xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx).
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:
− di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte risultino irregolari e non sanabili o inaccettabili ovvero inadeguate, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 56 del Codice, ovvero esse siano ritenute non convenienti e/o inidonee in relazione all'oggetto del contratto e/o per mutate esigenze dell'Ente e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
− di procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta valida e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;
− di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara.
- Qualora non venga presentata alcuna offerta o alcuna offerta sia appropriata, il Comune committente si riserva di poter ricorrere a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni contenute negli atti di gara, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l’offerente resta impegnato per
effetto della presentazione dell’offerta, il Comune committente non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla gara non avranno conseguito piena efficacia giuridica.
- L’offerta avrà valore fino a 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione della stessa; trascorso tale periodo, senza essere stato stipulato il relativo contratto, l’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto all’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice, secondo i seguenti parametri di valutazione:
a) offerta tecnica: massimo 70 punti.
b) offerta economica: massimo 30 punti.
13.1 OFFERTA TECNICA
Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 70 punti.
La Commissione giudicatrice valuterà il progetto tecnico, nelle sue diverse componenti e in relazione agli aspetti più organizzativi e gestionali, in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, affidabilità, in relazione al contesto in cui il servizio sarà svolto.
La valutazione del progetto tecnico di ogni concorrente avverrà, distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione, attribuendo i punteggi come di seguito indicato:
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | SUB CRITERI DI VALUTAZIONE | |
Modalità organizzative del servizio nel | 40 | Programma di | Max.20 |
suo complesso | gestione tecnico – | ||
organizzativa dei | |||
servizi | |||
Progetto per la | Max. 15 | ||
gestione delle | |||
emergenze | |||
Proposte di | Xxx. 5 | ||
migliorie del | |||
servizio, non | |||
contemplate nel | |||
capitolato e senza | |||
alcun onere | |||
aggiuntivo per il | |||
Comune |
committente | |||
Gestione del Personale | 20 | Programma di formazione e aggiornamento professionale degli operatori addetti ai servizi | Max. 7 |
Qualità professionale degli operatori intesa come possesso di titoli professionali ed esperienza di servizio nel settore specifico | Max. 7 | ||
Esperienza di servizio in settori analoghi (centri estivi, oss, animatore di comunità), eccedente il minimo richiesto come requisito di ammissione | Max. 3 | ||
Curriculum della persona individuata quale referente con l'Amministrazione Comunale | Max 3 | ||
Sistema di monitoraggio e valutazione del servizio | 10 | Procedure e strumenti di valutazione/controll o della qualità del servizio e del grado di soddisfazione degli utenti | Max. 10 |
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata mediante il metodo aggregativo-compensatore: i coefficienti, variabili tra zero e uno, saranno assegnati dalla Commissione in relazione ai criteri di valutazione, in valori centesimali, attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze del Comune committente, alla completezza dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi e alla pertinenza del metodo e degli strumenti proposti:
- ottimo = 1,00
- più che buono = 0,85
- buono = 0,75
- sufficiente = 0,50
- scarso = 0,25
- non sufficiente / informazioni lacunose o contrastanti o assenti= 0,00
Si precisa che i coefficienti saranno determinati secondo la seguente procedura:
1) attribuendo in modo discrezionale ad ogni proposta dei concorrenti, da parte di ogni commissario, un coefficiente, variabile tra zero ed uno, indicativo della valutazione effettuata sulla base dei criteri;
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti.
In relazione ai criteri di valutazione di tipo qualitativo dell'offerta tecnica, il punteggio per sub-criterio/criterio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente attribuito per il corrispondente valore massimo del rispettivo sub-criterio/criterio.
Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole offerte per ogni criterio.
Sarà preso in considerazione fino al II decimale, con arrotondamento per eccesso.
13.2 OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica sarà valutata nel modo seguente:
- Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il xxxxxxx xxxxxxx rispetto all'importo a base d'asta, stimato in € 398.076,78, XXX xxxxxxx, espresso in valore percentuale;
- Il punteggio alle offerte dei restanti concorrenti sarà determinato secondo la formula della interpolazione lineare, riportata di seguito:
Pi = Pmax*(Ri/Rmax)
dove:
Pi è il punteggio da attribuire al concorrente i-esimo, Pmax è il punteggio massimo attribuibile, Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo, Rmax è il ribasso massimo offerto dai concorrenti. Sarà preso in considerazione fino al secondo decimale con arrotondamento per eccesso.
Si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari alla sommatoria tra punteggio complessivo ottenuto per l’offerta qualitativa e
quello ottenuto per l’offerta economica. In caso di parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione al concorrente la cui offerta tecnica abbia ottenuto maggiore punteggio; in caso di parità di punteggio assoluto si procederà mediante sorteggio in pubblica seduta.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:
- di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte risultino irregolari o inaccettabili ovvero inadeguate, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 56 del Codice, e/o per mutate esigenze del servizio e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- di procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara.
14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica di gara si terrà il giorno 29 giugno 2022, a partire dalle ore 9,30.
In esecuzione dell’art. 77, c. 2, D. Lgs n. 50/2016, la sessione sarà effettuata, di norma, con modalità telematiche mediante la piattaforma “Google Meet” o equivalenti, idonee alla salvaguardia della riservatezza delle operazioni e al corretto svolgimento delle operazioni di gara mediante condivisione della documentazione in esame, alla quale si connetteranno i componenti del seggio e della commissione di gara, nonché i concorrenti e gli interessati che vorranno presenziare alle operazioni.
Ogni comunicazione in merito e le informazioni relative alle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul sito di START e sul sito del comune committente, Montemurlo. Alle sedute pubbliche vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti o loro delegati oppure soggetti interessati, in qualità di uditori senza potere di intervento: i partecipanti a vario titolo sono tenuti a sottoscrivere e a recapitare alla stazione appaltante il “modello privacy per la partecipazione alle sessioni di gara”, pubblicato sul profilo del committente nella sezione riservata alla presente procedura di gara.
1. Il Presidente del seggio di gara, assistito da due testimoni, in seduta pubblica, verifica le condizioni di partecipazione dei concorrenti, redigendo il verbale delle operazioni.
2. Il RUP, prendendo atto degli esiti delle verifiche svolte dal seggio di gara, approva con idoneo provvedimento il relativo verbale delle operazioni, disponendo l'ammissione e/o l'esclusione dei concorrenti.
NOTA BENE: In fase di verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, ritenuta tale dalla Stazione appaltante, degli elementi di gara, si applicherà quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..i., come previsto nel paragrafo “Soccorso istruttorio”.
Le integrazioni e le regolarizzazioni eventualmente richieste dovranno essere prodotte entro il termine massimo indicato nella richiesta che sarà inoltrata tramite la piattaforma START. La mancata
regolarizzazione nei termini prescritti comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
3. Il Presidente del seggio di gara, assistito da due testimoni, in seduta pubblica, procede ad abilitare alla procedura di gara i concorrenti ammessi.
4. La commissione giudicatrice è nominata secondo la procedura adottata in via transitoria, fino all'istituzione dell'Albo dei commissari esterni da parte di ANAC, con deliberazione n. 46/GC del 28.03.2017 dal Comune di Montemurlo, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 5, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari pari a tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tale scopo viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice effettua la valutazione delle offerte tecniche qualitative dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti, in una o più sedute riservate, in coerenza con l’art. 77, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal DL 77/2021, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte e tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni.
5. La Commissione giudicatrice in seduta pubblica procede:
a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e ad inserire tale punteggio sulla piattaforma;
b. all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e alla loro verifica formale;
c. ad escludere le eventuali offerte economiche irregolari;
d. a validare le offerte economiche ammesse.
6. Il sistema, in automatico, effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio sulla base del criterio stabilito.
7. Il sistema provvede quindi, sempre in automatico, alla sommatoria tra il punteggio tecnico con quello economico predisponendo la graduatoria e indica gli eventuali concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
8. Il RUP, con la collaborazione della Commissione giudicatrice e/o del settore Qualità dell’amministrazione, procede, con procedimento in modalità riservata:
- alla verifica dell’anomalia dell’offerta, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 ovvero quando, sulla base di elementi specifici, un'offerta appaia anormalmente bassa;
- alla verifica del costo della manodopera, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali ovvero che eventuali scostamenti siano giustificabili nel rispetto dei minimi salariali inderogabili previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
9. Alla conclusione delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e/o di verifica del costo del lavoro e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La gara è pubblica nelle fasi sopra indicate, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e le loro dichiarazioni risulteranno nel verbale.
La Commissione giudicatrice, durante l'analisi delle offerte, ha la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione da essi presentata.
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx. Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità.
L’affidamento dell’appalto è disciplinato dal presente disciplinare, consultabile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
15. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell’aggiudicazione, il settore Qualità dell’amministrazione:
- ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice;
- procede al controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente primo classificato, ai fini di determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- cura le operazioni di stipula del contratto.
In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC e alla escussione della garanzia provvisoria. Si procederà all’aggiudicazione, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti e il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.
Esso consisterà in un contratto in forma pubblica amministrativa, in forma elettronica, con spese ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, che si quantificano in presunti € 2.010,04, oltre il rimborso delle spese di pubblicità legale, quantificate in via presuntiva in € 1.000,00, oltre IVA, salvo altri oneri presenti o futuri che per legge siano addebitabili all'appaltatore contraente.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti, di norma, lo svincolo è disposto con la comunicazione ai sensi dell’art. 76 del Codice.
Nelle more della stipula del contratto, il Comune si riserva tuttavia la facoltà di disporre in via immediata l’affidamento del servizio sotto riserva di legge, trattandosi di prestazioni la cui mancata esecuzione determinerebbe un danno all'interesse pubblico che esse sono chiamate a soddisfare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020.
Prima della stipula del contratto al concorrente aggiudicatario competono i seguenti adempimenti:
a) costituzione di garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, aumentata, nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% o, nel caso di ribasso superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La cauzione definitiva, prestata nelle forme indicate all’art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la sua validità fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell’appalto da parte dell’appaltatore o per diversa assegnazione dell’appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltatore. Le deduzioni eseguite sulla cauzione devono essere immediatamente integrate dal contraente in modo tale che l’importo complessivo garantito rimanga inalterato per tutta la durata dell’appalto; resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della cauzione
determina la revoca dell’affidamento e la richiesta di risarcimento dei danni, quantificabile nel 2% dell’importo a base d’asta, da parte del Comune, che provvede all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia definitiva può essere ridotto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice. In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, per usufruire di tale facoltà, la certificazione di qualità o la condizione di micro, piccola e media impresa, come da raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate e consorziate. Il possesso di certificazione di sistema di qualità può essere autocertificato (cfr. DGUE) ovvero documentato con la presentazione della certificazione in formato digitale.
b) stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi-RCT con una primaria Compagnia di Assicurazione per l’intera durata dell’appalto, nella quale sia indicato che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti di legge ed è sollevato da ogni tipo di responsabilità civile e penale; la polizza deve obbligatoriamente prevedere:
- la copertura dei rischi agli utenti conseguente alla esecuzione del servizio;
- l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;
- l'importo del massimale non inferiore a € 2.500.000,00;
c) stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro-RCO con una primaria Compagnia di Assicurazione per l’intera durata dell’appalto, nella quale sia indicato che l’Amministrazione comunale è considerata “terza” a tutti gli effetti di legge ed è sollevata da ogni tipo di responsabilità civile e penale; la polizza deve obbligatoriamente prevedere:
- la copertura dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’appaltatore durante l’esecuzione del servizio;
- l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso;
- l'importo del massimale non inferiore a € 1.500.000,00.
NOTA BENE: In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo d’Impresa dovranno essere prodotte apposite polizze intestate al medesimo raggruppamento, a copertura dei rischi per il servizio oggetto dell’appalto e per il periodo di validità del contratto.
d) dotazione di firma digitale con certificato di firma in corso di validità, ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
e) presentazione di tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini della stipula del contratto;
f) pagamento delle spese contrattuali, nelle modalità e per l'importo definitivo che sarà notificato dalla Comune di Montemurlo.
Nel caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti per la stipula del contratto o di mancati adempimenti di natura obbligatoria, il provvedimento di aggiudicazione verrà revocato e il servizio sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria; resta salvo il risarcimento dei danni che potrebbero essere arrecati alla stazione appaltate per il ritardato o mancato avvio del servizio o l'eventuale maggiore costo sostenuto in conseguenza della decadenza dell'aggiudicazione.
16. DIRITTO DI ACCESSO
L’accesso agli atti è consentito nei modi e nei termini di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della eventuale esclusione del diritto di accesso, l’offerente dovrà indicare le sezioni di offerta tecnica che intende sottrarre all'accesso, come prescritto al paragrafo 10, lettera B.1) 'Modalità di presentazione telematica dell'offerta', fornendo adeguate motivazioni. A proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
La stazione appaltante, in mancanza di precise motivazioni, riterrà non pertinente il diniego dichiarato dal concorrente e sarà legittimata a consentire l'accesso agli atti dello stesso, stante la prevalenza di tale diritto su quello di riservatezza.
17. PROCEDURE DI RICORSO
La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.. Eventuali ricorsi potranno essere proposti davanti al TAR Toscana, via Ricasoli, 40 – Firenze, nei termini indicati all'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Prato, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Comune committente e i contraenti sono soggetti agli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati: il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG.
A tale proposito, il contraente è tenuto a sottoscrivere, in sede precontrattuale, l'impegno con il quale si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da tale normativa.
20. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di Appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice e in esecuzione delle Linee Guida n. 13, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs. 15.06.2015, n. 81.
21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO- APPALTATORE COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Montemurlo, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informano gli operatori economici concorrenti, nonchè l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di terzi.
I dati personali che saranno raccolti e trattati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini di permettere la partecipazione in occasione di una procedura di gara o di affidamento,
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto, della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
Per il trattamento dei dati raccolti a fini partecipativi si rinvia alla informativa pubblicata sul profilo del committente e/o allegata alla documentazione di gara (“modello privacy per partecipazione sessioni di gara”).
Per il trattamento dei dati forniti ai fini della conclusione del contratto, si informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE)
n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Montemurlo, con sede in xxx Xxxxxxxxx, 000/0.
Il punto di contatto del Responsabile della Protezione dei dati è mailto: xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, corrispondente a Consolve srl, con sede in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx, 00.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario- appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
22. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO
Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx.
Per eventuali chiarimenti relativi al servizio, è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Montemurlo:
- Xxxxxxx Xxxxxx – tel 0000 000000; mailto: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xx;
- Xxxxxx Xxxxxx – tel 0000 000000; mailto: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx;
- Xxxxxxx Xxxxxxxxx – tel 0000 000000; mailto: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx.
Per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura di gara è possibile contattare il settore Qualità dell’amministrazione:
- Xxxxxxxxx Xxxxxx, tel. 0000 000000 mailto:xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx;
- Xxxxxx Xxxxxxxx, tel. 0000 000000 mailto:xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx;
- Xxxxxx Xxxxxxxxxx, tel. 0000 000000 mailto:xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx. Montemurlo, 9 giugno 2022