TITOLO I – PRINCIPI GENERALI Articolo 1 – Oggetto
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI NON DIPENDENTI DAL CISIA
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, non dipendenti dal CISIA e il relativo regime di pubblicità.
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d’opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura occasionale o coordinata e continuativa della prestazione svolta.
La disciplina del presente regolamento non si applica alle procedure di scelte del contraente previste per gli appalti di servizi di cui al d.lgs. 163/2006.
Articolo 2 – Autorizzazioni
Qualora l’incarico sia affidato a un dipendente di amministrazione pubblica, soggetto al regime di autorizzazione di cui all’art.53 del d.lgs 30/03/2001 n.165, deve essere previamente acquisita l’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.
Articolo 3 – Competenze e conferimento degli incarichi
Sulla base delle esigenze del Consorzio e secondo le risorse finanziarie indicate nel programma di gestione economico finanziario, è compito del Consiglio Direttivo del CISIA deliberare in merito all’approvazione dei contratti di cui al presente regolamento.
E’ compito del Direttore del Consorzio predisporre tutti gli atti necessari per l’affidamento e la stipula dei contratti.
L’affidamento degli incarichi deve essere disposto previo espletamento di idonea procedura di valutazione comparativa che tenga conto dei seguenti elementi:
- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore dell’attività di riferimento;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’attività da svolgere.
In casi particolari, per prestazioni che abbiano carattere strettamente fiduciario e riservato, quali ad esempio la realizzazione e la validazione scientifica dei quesiti dei test di accesso universitari,
l’incarico può essere conferito senza la procedura comparativa. Di tali circostanze particolari deve essere dato atto nella disposizione che autorizza l’effettuazione dell’incarico.
Dalla valutazione comparativa si può altresì prescindere quando si intenda proporre l’attribuzione dell’incarico ad eminenti studiosi italiani o stranieri, noti per i riconoscimenti scientifici o professionali conseguiti a livello nazionale o internazionale nelle attività oggetto dell’incarico.
Al fine di rendere note le procedure comparative, nonché i nominativi dei soggetti incaricati, il CISIA pubblica sul proprio sito web apposite comunicazioni.
Il CISIA si riserva di attivare per le selezioni di cui al presente regolamento, collaborazioni ed accordi con altri enti pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 4 – Forma degli incarichi e compensi
Gli incarichi di lavoro autonomo sono affidati mediante appositi contratti sottoscritti dalle parti o lettere di incarico inviate al collaboratore.
L’ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore autonomo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e all’eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri.
Il pagamento del compenso avviene, previa acquisizione della documentazione idonea a comprovare l’attività svolta e a verificare al termine della collaborazione il buon esito dell’incarico.
Articolo 5 – Termini del rapporto
I contratti di lavoro autonomo non possono essere prorogati.
Qualora sia concessa una dilazione nel termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo al collaboratore.
Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso o prorogato in presenza di cause impeditive, come malattia o gravidanza, per ricominciare a decorrere quando la causa impeditiva sia cessata.
Dalla sospensione non devono derivare oneri aggiuntivi per il CISIA. Qualora il periodo di sospensione risulti incompatibile con la realizzazione dell’obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, e dei risultati conseguenti, il CISIA si riserva, cessato il temporaneo impedimento, di adibire il collaboratore ad altre attività coerenti con la sua professionalità.
TITOLO II – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO
Articolo 6 – Procedura per il conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
La collaborazione coordinata e continuativa a progetto deve essere svolta personalmente e per un periodo di tempo apprezzabile dall’incaricato, secondo le indicazioni di massima del committente, nell’ambito di progetti e obiettivi predeterminati dallo stesso.
Se non sussistono all’interno del CISIA adeguate professionalità a cui conferire l’incarico e fatti salvi i casi previsti dall’art.3 commi 4 e 5, il CISIA provvede o alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti in possesso della specializzazione richiesta o alla pubblicazione sul proprio sito, per almeno 7 giorni, di un avviso di procedura comparativa.
L’avviso deve contenere: l’oggetto della prestazione, la particolare specializzazione richiesta, la durata dell’incarico, il luogo di svolgimento e la misura del compenso, nonché le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
La procedura si basa sulla comparazione dei curricula o dei preventivi, e può prevedere un colloquio conoscitivo con gli interessati.
Art.7 – Conferimento dell’incarico
Sulla base della comparazione di cui all’articolo precedente viene conferito l’incarico. Il provvedimento deve attestare:
a) l’oggetto della prestazione che deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del CISIA;
c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione richiesta;
d) la durata, il luogo, l’oggetto, la forma contrattuale e il compenso della collaborazione;
e) le forme di verifica sullo svolgimento dell’incarico.
TITOLO III – PRESTAZIONI OCCASIONALI
Art.8 – Procedura per il conferimento dell’incarico di prestazione occasionale
Si intende occasionale il contratto di lavoro autonomo che si esaurisce nella realizzazione di una specifica opera di breve durata e di modesto importo.
Se non sussistono adeguate personalità interne da utilizzare e fatti salvi i casi previsti dall’art.3 commi 4 e 5, il CISIA provvede alla pubblicazione sul sito web per almeno 7 giorni di un avviso di procedura comparativa per l’incarico da conferire.
L’avviso deve contenere: l’oggetto della prestazione, la particolare specializzazione richiesta, la durata dell’incarico, il luogo di svolgimento e la misura del compenso, nonché le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’incarico deve essere conferito mediante comparazione di curricula o di preventivi, ed eventualmente anche di un colloquio conoscitivo con gli interessati.
La scelta del collaboratore deve essere motivata. Il provvedimento deve contenere gli stessi elementi di cui all’art.7.
TITOLO IV – PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI LIBERO PROFESSIONISTI
Art.9 – Prestazioni di lavoro autonomo rese da liberi professionisti
Qualora un incarico di lavoro autonomo debba essere svolto da soggetti libero professionisti, con conseguente liquidazione del compenso dietro presentazione di fattura, si procede con le medesime modalità di cui all’art.8, indipendentemente dalla natura coordinata e continuativa o occasionale della prestazione.
TITOLO V – NORME FINALI
Art.10 – Rinvio ad altre fonti
Per i contratti di cui al presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo.
Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità del prestatore.