Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia
Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia
Cessione del Quinto Dello Stipendio
Xxxxxxx Xxxx (ed. 11.2017)
Il presente Fascicolo informativo contenente:
- Glossario
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
FASCICOLO INFORMATIVO
GLOSSARIO della POLIZZA VITA
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beneficiario Carenza
Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto.
Periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia.
Cessazione della garanzia Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.
Condizioni di Assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Contratto di assicurazione Contratto attraverso il quale viene trasferito all’assicuratore un rischio.
Costi di emissione Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l’emissione del contratto
assicurativo.
Decorrenza della garanzia Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a
condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale del premio Possibilità eventualmente accordata dalla normativa fiscale di portare in detrazione
dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla stessa normativa fiscale, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione.
Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione.
Fascicolo informativo Documento previsto dal Regolamento ISVAP n. 35/2010 da consegnare al
contraente (o all’aderente/assicurato) prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione o il modulo di proposta.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall’assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell’assicurato.
Indennizzo, indennità o prestazione Somma dovuta dall’assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario di assicurazione Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o
proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Liquidazione Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Massimale Limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell’assicurato.
Polizza Documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza di assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a pagare al
beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza di puro rischio Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate
esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’assicurato o di un terzo quali il decesso o l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni
esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio Somma dovuta all’assicuratore come corrispettivo per l’assunzione dei rischi previsti dal contratto.
Premio unico Premio corrisposto in un'unica soluzione all’assicuratore al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Questionario medico (o anamnestico)
Rischio demografico
Soggetto portatore del rischio
Documento che l’assicurato deve compilare, ove richiesto dall’assicuratore, prima della stipulazione dell’assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno dell’assicuratore di erogare la prestazione assicurata.
Il soggetto sulla cui vita è stipulata l’assicurazione. Il soggetto portatore del rischio, nel caso di assicurazione contratta da altri per il caso della sua morte, deve prestare il consenso alla conclusione del contratto. Tale soggetto, pur prestando tale consenso, non diviene parte del contratto di assicurazione.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa.
NOTA INFORMATIVA della POLIZZA VITA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
A -
1. Informazioni Generali
Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxx (Xxxxxxx). Il contratto di assicurazione denominato “Cardif CQS – Vita”, che prevede la copertura assicurativa per decesso, è stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500152, R.E.A. n°1254537, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell’Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel).
Telefono: 02.77.2241; sito internet:: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx ; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.599,630 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 2.880,463 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato.
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
B -
3. Prestazioni Assicurative e Garanzie offerte
Il contratto è stipulato in occasione della concessione da parte del Contraente del Finanziamento al soggetto Debitore. La durata del contratto non potrà eccedere la durata del Finanziamento sopraindicato.
In alcuni casi particolari, sono previsti termini di durata inferiori. Si rinvia all’art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il presente contratto è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, che prevede una copertura assicurativa in caso di Decesso del soggetto che abbia stipulato il Finanziamento con il Contraente e che dunque sia debitore di quest’ultimo.
Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione.
Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nella Proposta relative alle informazioni sullo stato di salute del Soggetto portatore del rischio.
4. Premi
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato ai sensi dell’art.8 delle Condizioni di Assicurazione.
Il pagamento del Premio avverrà con le seguenti modalità: bonifico bancario alle coordinate indicate dalla Compagnia. Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.
Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico del Contraente:
▪ COSTI DI EMISSIONE: Euro 60
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di Portabilità del Finanziamento da parte del Debitore l’Assicuratore restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto dei costi di emissione e di rimborso.
Si rinvia all’art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
C -
5. Costi gravanti sul Premio
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente:
5.1.1. Xxxxx gravanti sul premio:
Costi di emissione (corrispondenti ai Diritti): Euro 60
In caso di utilizzo della Tariffa “Flat” i predetti costi di emissione corrispondono al 2% del Premio netto.
6. Sconti
Non sono previsti sconti di premio.
7. Regime fiscale
Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie:
- la totale esenzione da imposte sui premi versati;
- la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari.
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
D -
8. Modalità di perfezionamento del Contratto
Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle garanzie assicurative sono indicate rispettivamente all’art.
2.2 e all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Riscatto e riduzione
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura assicurativa.
10. Diritto di Revoca e di Recesso
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento di conclusione della Polizza mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza.
Il Contraente può recedere dalla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Assurance Vie - Back Office Protezione – Ufficio Cessione del Quinto – Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, ovvero via email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione e la restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte, delle spese di emissione e della parte di premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Credito,
L’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
11. Documentazione da consegnare all’Assicuratore per la liquidazione delle Prestazioni
Per la verifica della documentazione da presentare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 (dieci) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Legge applicabile
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
13. Lingua in cui è redatto il contratto
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
14. Reclami
Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami di Cardif Assurance Vie ai seguenti recapiti:
> Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
> fax 00.00.000.000
E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
> IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
> fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
▪ il nome, cognome/ragione sociale e indirizzo del Reclamante
▪ la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
▪ i motivi del reclamo e la documentazione a supporto
E’ possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
▪ l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
▪ l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurance Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
15. Comunicazioni tra il Contraente e la Compagnia
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente recapito:
Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia al Contraente saranno indirizzate, salvo laddove diversamente specificato, nel luogo indicato nell’Accordo.
16. Conflitti d’interesse
Non vi sono situazioni di conflitto d’interesse.
CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
CARDIF ASSURANCE VIE
Il Rappresentante Generale per l’Italia
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della POLIZZA VITA
DEFINIZIONI VALEVOLI PER LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA VITA
Accordo: accordo sottoscritto tra la Compagnia e il Contraente per la regolamentazione delle condizioni di concessione delle coperture assicurative complessivamente prestate in relazione al Finanziamento.
Assicurato: la persona giuridica, coincidente con il Contraente, che in relazione al Finanziamento concesso si assicura per il caso di Decesso del Debitore.
Assicuratore, Compagnia: Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx , Capitale Sociale di Euro 719.167.488,00, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente X. XXX 00000000000 – R.E.A. 1254537, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I. 00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Certificato di Polizza: il documento emesso e sottoscritto dalla Compagnia che comprova l’accettazione della Proposta del Contraente da parte della stessa Compagnia.
Contraente, Ente Erogatore: la persona giuridica che stipula il Finanziamento con il Debitore e la Polizza con l’Assicuratore.
Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.
Debitore: la persona fisica, mera portatrice del rischio assicurato con la Polizza Vita, con la quale l’Ente Erogatore ha stipulato o stipulerà un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, nella qualità di debitore dell’Ente Erogatore stesso, cede/delega una quota della propria retribuzione mensile in favore di quest’ultimo.
Debito Residuo: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento di competenza del periodo successivo al verificarsi del rischio assicurato, al netto di ogni altra somma spettante al Debitore e corrisposta dal Datore di Lavoro al Contraente in relazione al rapporto di lavoro ed includente la quota capitale delle eventuali rate (o frazioni di rata) di rimborso del Finanziamento insolute, a causa della temporanea interruzione/ riduzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo.
Decesso: la morte del Xxxxxxxx quale che ne sia la causa.
Finanziamento: contratto di prestito, in valuta Euro, da rimborsarsi mediante cessione e/o delegazione di quote dello stipendio del Debitore sottoscritto tra il Contraente ed il Debitore medesimo a condizione della stipula di un contratto di assicurazione contro il rischio di Decesso del Debitore.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. IVASS: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Accettazione: documento sottoscritto dal Debitore con il quale egli manifesta la propria accettazione ai sensi dell’art. 1919 cc alla stipulazione del contratto di assicurazione da parte del Contraente per il caso di Decesso dello stesso Xxxxxxxx ed altresì rende il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e, dove previsto, la dichiarazione di buono stato di salute.
Modulo di Proposta: documento accluso al Fascicolo Informativo della Polizza Vita il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le i dichiarazioni che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.
Xxxxxxxx: è la somma delle quote di stipendio cedute/delegate dal Debitore a favore del Contraente ad estinzione del Finanziamento.
Parti: il Contraente/Assicurato e l’Assicuratore.
Polizza, Polizza Vita: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio sottoscritto dal Contraente per il caso di Decesso del Debitore, previa accettazione di quest’ultimo.
Polizza Credito: è il contratto di assicurazione contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza sottoscritto dal Contraente ed in base al quale la Compagnia concede una copertura assicurativa contro il rischio di perdite patrimoniali occorse al Contraente a causa della cessazione dell’erogazione, da parte del datore di lavoro del Debitore, della quota di
stipendio del Debitore in favore del Contraente stesso, determinata da perdita di impiego del Debitore (per cause in ogni caso diverse dal decesso del Debitore medesimo).
Portabilità: il trasferimento del contratto di Finanziamento ad altro soggetto finanziatore ex art 1202 cc.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Proposta: trasmissione informatica, eseguita tramite un tracciato concordato, con la quale il Contraente, in relazione ad un Finanziamento da rimborsarsi mediante disposizione di quote dello stipendio del Debitore, manifesta alla Compagnia la volontà di concludere la Polizza sulla base delle Condizioni di Assicurazione, comunicando tutti gli elementi a tal fine rilevanti.
Questionario Medico: modulo contenente una serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Debitore, che l’Assicuratore utilizza per valutare i rischi derivanti dall’accesso in copertura del Debitore medesimo.
Rapporto di Visita Medica: relazione stilata dal medico di fiducia del Debitore (corredata da esami clinici adeguati) contenente le informazioni sanitarie richieste dall’Assicuratore relativamente allo stato di salute del Debitore medesimo.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Soggetto portatore del rischio: il soggetto su cui ricade il rischio assicurato, coincidente con il Debitore.
Art 1. Oggetto della copertura
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, l’assicuratore riconosce al Contraente, alle condizioni di cui all’art. 5, una copertura assicurativa per il caso di Decesso del Debitore, valida in tutti i paesi del mondo.
Art . 2 Condizioni di assicurabilità e perfezionamento del contratto di assicurazione
2.1 Condizioni di assicurabilità
L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che
- ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
- siano rispettate tutte le condizioni di assicurabilità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
In particolare è necessario che alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione, il Debitore:
(a) sia una persona fisica non avente nazionalità/cittadinanza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
(b) sia residente in Italia;
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento;
(e) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, ovvero compilare il Questionario Medico o fornire il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato al successivo art. 2.2 ”Perfezionamento del contratto di assicurazione”.
È inoltre necessario che il Debitore:
- alla Data di Decorrenza non abbia un’età superiore a 68 anni(69 non compiuti);
- alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento non abbia un’età superiore a 75 anni (76 non compiuti).
Può rivestire la qualità di Debitore il lavoratore dipendente:
• statale: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con un Ministero;
• pubblico: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con altre pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri;
• parificato al pubblico: inteso come dipendente di società di diritto privato partecipata, in misura non inferiore al 40%, da enti pubblici;
• privato: inteso come dipendente di soggetti diversi da quelli di cui ai punti che precedono.
2.2 Perfezionamento del contratto di assicurazione
Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore la Proposta.
Dovrà inoltre allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, i seguenti documenti:
- nel caso in cui la Proposta sia stata preceduta da una richiesta di valutazione in pre-accettazione che ha avuto esito positivo, copia di tale richiesta e della relativa accettazione;
- il Modulo di Accettazione alla copertura assicurativa insieme alla copia del documento di identità del Debitore in corso di validità e la documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia per l’accesso alla copertura assicurativa.
Ai fini della validità del contratto il Contraente deve aver cura che il Debitore esprima il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, facendo sottoscrivere allo stesso il Modulo di Accettazione e raccogliendo copia del suo documento di identità in corso di validità.
In funzione del Montante del Finanziamento concesso, il Contraente dovrà far sì che il Debitore, alternativamente, così come previsto dalla tabella sotto riportata:
• sottoscriva la Dichiarazione di Buono Stato di Salute inserita nel Modulo di Accettazione; oppure,
• compili il Questionario Medico; oppure,
• fornisca il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Montante Documentazione medica richiesta* |
Fino a Euro 90.000,00 Dichiarazione di Buono Stato di Salute / Questionario Medico |
Superiore a Euro 90.000,00 Rapporto di Visita Medica (secondo le richieste dell’Assicuratore) |
(*) Ai fini della determinazione dell’importo in base al quale valutare le informazioni di carattere sanitario da fornire all’Assicuratore, si dovrà tener conto di tutte le somme finanziate al Debitore, da qualunque ente finanziatore, ed assicurate dall’Assicuratore. Quest’ultimo, in ogni caso, si riserva di chiedere ulteriore documentazione medica.
Si precisa che, nel caso in cui il Debitore ritenga di non poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, potrà provvedere alla compilazione del Questionario Medico. Inoltre, al Debitore che sia tenuto a sottoscrivere, secondo le predette regole assuntive, il Questionario Medico, l’Assicuratore conferisce la facoltà di fornire, in ogni caso, qualora lo preferisca, il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora, tra il momento del rilascio e sottoscrizione delle stesse e la Data di Decorrenza, intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute del Debitore, il Contraente, qualora ne venga a conoscenza deve darne sollecita comunicazione all’Assicuratore al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.
In caso di sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere comunque ulteriore documentazione medica o di rifiutare la copertura nel caso in cui abbia evidenza di dichiarazioni false e mendaci.
Il Modulo di Accettazione ed il relativo documento di riconoscimento e, qualora previsto, il Questionario Medico o il Rapporto di Visita Medica completo dei relativi esami, dovranno essere allegati alla Proposta in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia.
L'Assicuratore si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio verranno comunicati dall’Assicuratore al Contraente.
Le dichiarazioni contenute nella Documentazione Medica sottoscritta dal Debitore sono considerate valevoli ai fini della valutazione del rischio da parte della Compagnia purché il Certificato di Polizza venga emesso entro 120 (centoventi) giorni dalla data della predetta sottoscrizione. Qualora tale termine sia superato, il Debitore dovrà ripetere le formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
Art. 3 Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
3.1 Decorrenza delle garanzie
La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all’Assicuratore della Proposta, riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dall’Assicuratore. La conclusione della Polizza è altresì subordinata alla conclusione della Polizza Credito e, inoltre, alla sottoscrizione, da parte del Debitore, del Modulo di Accettazione.
La Data di decorrenza è fissata alle ore 24.00 della data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento, indicata sul Certificato di Polizza. Si considera, in ogni caso, che la garanzia estenda la sua efficacia al periodo precedente la Data di Decorrenza fino ad un massimo di 45 (quarantacinque) giorni.
3.2 Durata della garanzia
La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art 3.1 secondo comma.
La durata della garanzia non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi.
In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento.
In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore allo stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originaria determinata per un massimo di 300 (trecento) giorni al fine di assicurare le rate o frazioni di rate insolute.
Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.e) e 9.c) della Polizza Credito, il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di rientro.
3.3 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
− alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
− il giorno del compimento di 76 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
− in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata;
− alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito;
− alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità;
− La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di:
- mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
- inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione;
- mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
- falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa;
La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nella Nota Informativa.
3.4 Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
In caso di estinzione anticipata integrale del Finanziamento o di Portabilità, la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio non goduto secondo la formula di seguito indicata:
PR = [PT * β + Diritti]* D − t + [PT * (1 − β )]*[((D – t/2 + 1) * (D – t )) / (D* (D + 1))] − ε − φ
D
Dove:
− PT il premio pagato dall'assicurato al netto delle imposte e dei diritti
− PR premio rimborsato al cliente
− D durata iniziale della copertura assicurativa
− t tempo trascorso alla data di richiesta di xxxxxxxx
− β percentuale costi della Compagnia
− ε costi di estinzione in € 0
− φ costi di emissione in € 60
Si precisa che in caso di estinzione del Finanziamento derivante dalla liquidazione del Sinistro da parte di una delle Compagnie nessuna Compagnia sarà tenuta a restituire alcuna parte di premio non goduto.
Art. 4 Diritto di revoca della Proposta e di recesso dalla copertura
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza.
Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere l’annullamento della stessa Polizza entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Assurance Vie –Back Office Protezione
- Ufficio Cessione del Quinto, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, ovvero via email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Credito, costituendo la Polizza Vita e la Polizza Credito un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo.
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nella Nota Informativa.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni di seguito specificate:
(I) Rischio assicurato
Il rischio coperto dall’assicurazione è il Decesso del Debitore qualunque possa esserne la causa, fatta salva l'applicazione delle esclusioni di cui all'art. 6.
(II) Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquida una somma corrispondente al Debito Residuo.
Art. 6 Esclusioni
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
b) il suicidio del Debitore, se avviene nel primo anno dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione;
c) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione o data riportata sul Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica e loro seguiti, conseguenze e postumi;
d) partecipazione attiva del Debitore a delitti dolosi;
e) Xxxxxxxx relativi a coperture assicurative che siano state accettate erroneamente in fase di assunzione a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
f) Sinistri le cui cause di non indennizzabilità non siano state rilevate dalla Compagnia a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
Ove operi un’ipotesi di esclusione il Beneficiario non avrà alcun diritto alla Prestazione.
Art. 7 Beneficiari della Prestazione
Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate.
Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:
• nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
• solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre,
• solo insieme all’attribuzione al cessionario del credito del Finanziamento anche del vincolo sulla Polizza Credito e, comunque,
• a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione.
Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata.
Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario.
In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base ai documenti allegati
all’Accordo, di seguito specificamente indicati. Detto tasso viene individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza.
L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza.
I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il giorno 1 (uno) di ogni mese.
Le tariffe sono distinte in base alla durata del Finanziamento e all’età del Debitore alla Data di Decorrenza. Di seguito il dettaglio delle Tariffe:
CATEGORIA | TARIFFA POLIZZA VITA (TIPO FINANZIAMENTO CESSIONE E DELEGA) | CORRISONDENTE TARIFFA POLIZZA CREDITO (TIPO FINANZIAMENTO CESSIONE) | CORRISONDENTE TARIFFA POLIZZA CREDITO (TIPO FINANZIAMENTO DELEGA) |
STATALE PUNTUALE | Allegato 8.a Vita Statale | Allegato 9.a Tariffe Cessione Statale; | Allegato 10.a Tariffe Delega Statale; |
PUBBLICA PUNTUALE | Allegato 8.b. Tariffe Vita Pubblica | Allegato 9.b. Tariffe Cessione Pubblica | Allegato 10.b. Tariffe Delega Pubblica |
PARAPUBBLICA PUNTUALE | Allegato 8.c. Tariffe Vita Parificata a Pubblica | Allegato 9.c. Tariffe Cessione Parificata a Pubblica | Allegato 10.c. Tariffe Delega Parificata a Pubblica |
PRIVATA PUNTUALE | Allegato 8.d. Tariffe Vita Privata | Allegato 9.d. Tariffe Cessione Privata | Allegato 10.d. Tariffe Delega Privata |
FLAT PUBBLICA | Allegato 11.a. Tariffe Vita Flat Pubblica | Allegato 12.a. Tariffe Cessione Flat Pubblica | Allegato 13.a. Tariffe Delega Flat Pubblica |
FLAT STATALE | Allegato 11.b. Tariffe Vita Flat Statale | Allegato 12.b. Tariffe Cessione Flat Statale | Allegato 13.b. Tariffe Delega Flat Statale |
Ciascuna tariffa Vita è utilizzabile unicamente in abbinamento alla tariffa Ramo Credito corrispondente della stessa categoria. Le tariffe vita Flat sono comprensive di Diritti pari al 2%.
Al premio unico calcolato con le tariffe Puntuali occorre aggiungere diritti pari a euro 60,00=
Art. 9 Denuncia dei Sinistri
Tutte le comunicazioni inerenti i Sinitri dovranno pervenire per iscritto alla Compagnia al seguente recapito: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto – Casella Postale 421 – 00000 Xxxxxx o tramite PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Ai fini della maturazione del diritto all’Indennizzo, ferme le condizioni di Polizza, il Contrante, a propria cura e spese, dovrà:
1. consegnare all’Assicuratore la seguente documentazione (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore):
a) il Certificato di morte del Xxxxxxxx, anche in copia;
b) il conto estintivo del Finanziamento alla data del Sinistro; la copia integrale del Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, al Datore di Lavoro ed all’eventuale Fondo Pensione);
c) documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento (a titolo di esempio, copia contabile bonifico bancario, copia assegno emesso a favore del Debitore);
d) ogni documento di carattere sanitario relativo al Debitore, eventualmente pervenuto o in possesso dello stesso Contraente.
2. porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…) e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione.
Per le finalità di cui al precedente punto 2, il Contraente dovrà:
i) cercare di contattare telefonicamente gli eredi/aventi diritto per verificare la reperibilità degli stessi presso gli indirizzi a disposizione;
ii) inviare agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta:
- la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata;
- l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…).
iii) trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per in via informatica, copia della raccomandata inviata ai sensi del precedente pt. ii) e della relativa ricevuta di ritorno.
Art. 10 Liquidazione dei sinistri
La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all’art 9.
Art. 11 Legge Applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
Art. 12 Comunicazioni
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente recapito:
Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Cessione del Quinto
Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Agli stessi fini, il recapito del Contraente, salvo laddove diversamente specificato, è quello indicato nell’Accordo.
Art. 13 Cessione del contratto
Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:
• nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
• solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre,
• solo insieme alla cessione anche della Polizza Credito al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque,
• a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione.
Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da
Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata.
Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia.
Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Debitore se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione del Contraente sulle informazioni inerenti allo stato di salute del Xxxxxxxx, che devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 15 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente contratto, sorta tra l’Assicuratore e il Contraente, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 16 Reclami Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami di Cardif Assurance Vie ai seguenti recapiti:
> Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
> fax 00.00.000.000
E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
> IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
> fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
▪ il nome, cognome / ragione sociale e indirizzo del Reclamante
▪ la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
▪ i motivi del reclamo e la documentazione a supporto
E’ possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
▪ l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
▪ l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurance Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
CARDIF CQS – VITA: MODULO DI PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DECESSO
CONTRAENTE/ASSICURANDO: Si rinvia ai dati indicati nell’Accordo.
ASSICURAZIONE: il premio dovuto dal Contraente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, è calcolato secondo i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro 60,00.
In caso di utilizzo della Tariffa “Flat” le predette spese di emissione corrispondono al 2% del Premio netto.
Il Contraente/Assicurando DICHIARA:
• di aver ricevuto, tutto quanto in forma cartacea quale allegato 3.a all’Accordo sottoscritto con la Compagnia, di aver letto, ben compreso ed accettato il Fascicolo Informativo relativo alla copertura assicurativa contro il rischio Decesso, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione, oltre al Glossario e al presente Modulo di Proposta.
• di trasmettere con i canali informatici e i tracciati concordati con la Compagnia, i dati relativi al Debitore (soggetto portatore del rischio), al Finanziamento, al Beneficiario e alle altre circostanze rilevanti per la valutazione del rischio da parte della Compagnia e di richiedere con la suddetta trasmissione, l’accesso alla copertura assicurativa.
Il Contraente, con la specifica sottoscrizione riportata in calce all’Accordo approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, in particolare, gli artt.
2.2 “Perfezionamento del contratto di assicurazione”, 6 “Esclusioni”, 7 “Beneficiari della Prestazione”, 9 “Denuncia dei Sinistri”, 10 “Liquidazione dei Sinistri”, 13 “Cessione del Contratto” , 15 “Foro competente”.