CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
LOTTO 1 – CIG 85748226F6
Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna rientranti nel territorio della Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari
CONVENZIONE TRA
La dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, nata a Cagliari (CA) il 18/07/1971, C.F. LLLCNZ71L58B354E, domiciliata per la funzione presso gli uffici della Presidenza in Cagliari, Xxxxx Xxxxxx x. 00, la quale interviene nella sua qualità di Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza
E
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nata a Parma il 3 ottobre 1969 , C.F. PCCBBR 69R43G337A, la quale interviene nella sua qualità di procuratore di CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa , con sede legale in Bologna, via della Cooperazione n. 3 , CF e iscrizione presso la CCIAA n. 02884150588 – PI n. 03609840370 ( giusta procura autenticata nelle firme dal notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, rep. 19958, raccolta n. 9.794, conferita dal Presidente e legale rappresentante di CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa, già prodotta in copia autenticata e depositata agli atti, di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
- con determinazione prot. n. 9962 Rep. 540 del 24/12/2020, il Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, suddivisa in 4 lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle amministrazioni del
territorio della Regione Autonoma della Sardegna, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nei relativi allegati;
- con determinazione prot. n. 9493 Rep. 634 del 25/11/2021 il Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto a CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. la quale è risultata aggiudicataria del lotto 1 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi Principali di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- gli obblighi del Fornitore in merito agli adempimenti oggetto della presente Convenzione sussistono fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- la Centrale Regionale di Committenza ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi comunitari e del Codice dei contratti pubblici in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- è stata richiesta per CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. l’informativa di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.);
- si procede alla stipula della presente Convenzione sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 avvenuta in data 15/12/2021;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale Regionale di Committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi Principali di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura (contratti) nei quali saranno specificate le prestazioni di servizi da fornire;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
- Amministrazione / Amministrazioni: l’amministrazione o le amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: il Consorzio risultato aggiudicatario e che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi Principali di Fornitura;
- Ordinativo Principale di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito nella sezione delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
- Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura: Documento con il quale le Amministrazioni integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura integrando/modificando alcune condizioni ivi previste;
- Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/, dedicato e gestito dalla Centrale Regionale di Committenza, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;
- Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo massimale per ciascun lotto di riferimento di cui al par. 6 del disciplinare di gara.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi Principali di Fornitura, è regolata in via gradata:
- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica, dall’offerta economica del Fornitore e da tutti gli allegati al disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale Regionale di Committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4 – Oggetto e durata
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l’affidamento dei servizi di manutenzione impianti degli immobili delle amministrazioni regionali.
2. Fermo restando l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Centrale Regionale di Committenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile.
3. La Centrale Regionale di Committenza si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale Regionale stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono emettere Ordinativi Principali di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.
5. Con l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 48 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso.
6. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi oggetto del presente atto, aventi le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, nonché ad eseguire i servizi di seguito elencati nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni mediante gli Ordinativi Principali di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 18.800.000,00 (diciottomilioniottocentomilaeuro/00), XXX xxxxxxx:
a. Servizi di Manutenzione Impianti Elettrici
b. Servizi di Manutenzione Impianti di Climatizzazione (Riscaldamento e Raffrescamento)
c. Servizi di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
d. Servizi di Manutenzione Impianti Elevatori
e. Servizi di Manutenzione Impianti Antincendio
f. Servizi di Manutenzione Impianti Speciali
g. Servizi di Piccola Manutenzione Edile
h. Servizi di Governo connessi alle attività di manutenzione
7. La durata degli Ordinativi Principali di Fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
8. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al sito.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi Principali di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi Principali di Fornitura alla Centrale Regionale di Committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 - Modalità di adesione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi Principali di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi Principali di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti Ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi Principali di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo Principale di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell’Ordinativo Principale di Fornitura ricevuto.
4. Antecedentemente all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, le singole Amministrazioni interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) compilando preferibilmente l’’“Appendice 01: Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)”.
5. Il Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della RPF, ha l’obbligo di comunicare tramite PEC, all’Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della RPF, concordando, in caso positivo, una data per il sopralluogo congiunto con
il Direttore dell’Esecuzione, da effettuarsi entro 5 giorni, naturali consecutivi dalla data di emissione della RPF;
6. Il Fornitore, entro e non oltre 11 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione della RPF, dovrà fornire all’Amministrazione interessata un Piano Dettagliato delle Attività che conterrà al minimo le informazioni riportate nel capitolato tecnico al paragrafo 6.2.1. e di seguito sinteticamente riportate:
- Configurazione dei servizi e dati di consistenza
- Dettaglio delle attività ordinarie
- Attività di manutenzione per adeguamenti funzionali e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti proposte dal Fornitore e rilevate in fase di sopralluogo iniziale
- Calendario Lavorativo
- Livelli di servizio
- Particolari situazioni da escludere dal calcolo del livello di servizio
- Corrispettivi per le attività ordinarie (predefinite ed integrative):
Il Piano Dettagliato delle Attività dovrà riportare i servizi che il Fornitore, eventualmente, intende affidare in subappalto ed indicare, se noto, il nominativo della società subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Contestualmente al Piano Dettagliato delle Attività, il fornitore consegna all’Amministrazione, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale, il Progetto di Assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
La mancata presentazione del Progetto di Assorbimento determina la mancata attivazione del servizio con inizio differito e l’applicazione della penale.
L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato delle Attività, potrà:
- valutarne l’adeguatezza, verificare la presenza degli elementi essenziali di cui sopra;
- accettarlo, e quindi procedere all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura;
- inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso dovrà riformulare un nuovo piano recependo la richiesta di modifiche del Direttore dell’Esecuzione e inviarle entro i successivi 5 giorni solari, pena applicazione delle penali.
L’accettazione del Piano Dettagliato delle Attività si formalizza nell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF).
L’emissione dell’OPF è subordinata alla presentazione da parte del Fornitore dell’eventuale Progetto di Assorbimento e dall’invio tramite PEC dello stesso Progetto di Assorbimento e del Piano Dettagliato delle Attività, alla Centrale Regionale di committenza.
Resta fermo che il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre 33 giorni dall’emissione dell’OPF, ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna, pena l’applicazione della penale.
Eventuali modifiche da apportare al Piano Dettagliato delle Attività dovranno sempre essere formalizzate attraverso atto aggiuntivo e avranno efficacia a fare data dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione o comunque sarà considerato efficace nel termine massimo di 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.
Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi coordinarsi tramite il Supervisore con eventuali Fornitori a cui è subentrato.
La Richiesta Preliminare, il Piano Dettagliato e l’Ordinativo Principale di Fornitura devono recare una numerazione univoca che consenta la tracciabilità e la gestione progressiva delle adesioni in funzione della data di ricevimento.
7. Il Fornitore nei casi espressamente previsti all’articolo 11 “Clausola Sociale e Progetto di assorbimento” si impegna, preliminarmente all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo.
8. Qualora non fosse possibile eseguire le prestazioni oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti
e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo Principale di Fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale Regionale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008, l’Amministrazione presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo Principale di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale Regionale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale Regionale di Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale Regionale di Committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che la Centrale Regionale di Committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di propri Ordinativi Principali di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
13. Inoltre, ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel Piano Dettagliato delle Attività;
- prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati delle Attività alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- eseguire gli Ordinativi Principali di Fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato delle Attività sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
- attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore dell’immobile per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore;
- garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l’Amministrazione e risultanti dal Piano Dettagliato delle Attività;
- adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione;
- essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale Regionale di Committenza di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi Principali di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi Principali di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi Principali di Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni; Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel Piano Dettagliato delle Attività. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’Ordine Aggiuntivo.
2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata dei contratti di fornitura, ad assorbire, ai sensi dell’articolo 50 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. L’elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, soggetto all’applicazione della clausola sociale, eventualmente riassorbile, sarà comunicato dall’Amministrazione in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura, come meglio precisato nel capitolato tecnico.
3. Il Fornitore altresì si obbliga, ai fini dell’applicazione della clausola sociale, a fornire all’Amministrazione, con cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura.
4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale Regionale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 12, anche al fine di consentire alla Centrale Regionale di Committenza di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi Principali di Fornitura e di consegnare alla stessa copia del Piano Dettagliato delle Attività relativo a ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, ove richiesto.
5. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio ossia un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione come descritto nel capitolato tecnico.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (in capo alle consorziate esecutrici)
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In merito alle procedure di cambio d’appalto le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d’appalto previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della Convenzione.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e in ciascun Piano Dettagliato delle Attività.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensivo di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta tecnica se migliorativa, e nel Piano Dettagliato delle Attività, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato delle Attività pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 11 - Clausola Sociale e Progetto di Assorbimento
1. Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale di cui al punto 3.2 delle Linee ANAC n. 13 del 13.2.2019, si applicano le disposizioni che seguono.
2. Il fornitore si impegna, per tutta la durata di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma
restando la armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell’art. art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019,. garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
A tal fine e contestualmente al Piano Dettagliato delle Attività, il fornitore deve obbligatoriamente presentare all’Amministrazione un Progetto di Assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
3. La mancata presentazione del Progetto di Assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale.
4. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di Assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni, al fine di accertare o meno se l’aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione del contratto.
5. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire all’Amministrazione, con cadenza semestrale, nonché al termine del contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.
6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l’inadempimento agli obblighi assunti con il Progetto di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da parte dell’Amministrazione della gravità dello stesso. In tale ipotesi la Centrale Regionale di Committenza si riserva di valutare la gravità della predetta violazione altresì ai fini dell’eventuale risoluzione della presente Convenzione.
Articolo 12 - Servizi connessi
Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi di reportistica verso la Centrale Regionale di Committenza il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l’erogazione dei servizi. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico al paragrafo 15, riguardano sinteticamente:
- I report sull’andamento generale della Convenzione
- I report sul personale impiegato nell’appalto
- I report incrementale sul “consumo” della Convenzione
- I report di monitoraggio del piano di promozione e di comunicazione
Articolo 13 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi Principali di Fornitura per i diversi servizi di manutenzione degli impianti ( Servizi operativi e/o di governo) sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all’Allegato 10 “Prezzi” e/o dei canoni definiti nell’Allegato 1 “Capitolato tecnico” ribassati secondo quanto definito dal Fornitore in sede di formulazione dell’offerta economica, che vengono riepilogati nel documento “Corrispettivi e Tariffe” allegato alla presente Convenzione.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato delle Attività; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
6. La Centrale Regionale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. L’importo del corrispettivo per i servizi oggetto d’appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara agli importi a base d’asta; a tale importo verrà aggiunta l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi
prezzi. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 e 5 bis) del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell’esecuzione al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Direttore dell’esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. In sede di pagamento l’importo delle fatture potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”.
7. L’importo delle predette fatture viene liquidato mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., e con le seguenti coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi Principali di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo Principale di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Centrale Regionale di Committenza.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi Principali di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell’art. 14 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale Regionale di committenza e alle Amministrazioni le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi Principali di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale Regionale di Committenza.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale Regionale di Committenza ed alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta , un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata . È facoltà della Centrale Regionale di Committenza e della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 16 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 - Penali
1. Per la disciplina delle penali, anche quelle legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto all’Appendice 09 del capitolato tecnico e al paragrafo 16 del medesimo capitolato tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. La Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi Principali di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
3. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
4. In ogni caso ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo Principale di Fornitura; mentre la Centrale Regionale di Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione o dalla Centrale Regionale di Committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al punto 4, comporta la risoluzione di diritto dell ’Ordinativo Principale di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale Regionale di Committenza e/o l’Amministrazione hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione , e/o di applicare una penale equivalente , nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18 - Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale Regionale di Committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale Regionale di Committenza.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale Regionale di Committenza e delle Amministrazioni, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono alla Centrale Regionale di Committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo
Principale di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale Regionale di Committenza.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale Regionale di Committenza.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni e/o la Centrale Regionale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo Principale di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 – Proprietà dei prodotti (in capo alle consorziate esecutrici)
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
Articolo 20 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale Regionale di Committenza, nonché le Amministrazioni, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi Principali di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale Regionale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere gli stessi ai sensi dell ’art . 1456 Cod . Civ ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni , le modalità , i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi, assegnato, mediante comunicazione via PEC, dall’Amministrazione e/o dalla Centrale Regionale di Committenza, le suddette Amministrazioni hanno la facoltà di considerare risolti di diritto gli Ordinativi Principali di Fornitura e/o la Convenzione, di trattenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi Principali di Fornitura nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale Regionale di Committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo Principale di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
5. L’Amministrazione potrà altresì risolvere il Contratto di Fornitura ogni qualvolta il Fornitore venga meno agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all’applicazione della clausola sociale, presentato all’atto di affidamento dell’Ordinativo Principale di Fornitura. In tale ipotesi la Centrale Regionale di Committenza si riserva di valutare la gravità della predetta violazione ai fini dell’eventuale risoluzione della Convenzione. In caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento per tre volte la Centrale Regionale di Committenza si riserva di valutare l’eventuale risoluzione della Convenzione.
6. La Centrale Regionale di Committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Cod. Civ. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei soci esecutori dei servizi o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si
impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o della Centrale Regionale di Committenza al risarcimento dell’ulteriore danno.
10. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo Principale di Fornitura. In tal caso la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo Principale di Fornitura.
Articolo 22 - Recesso
1. La Centrale Regionale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo Principale di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi Principali di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo Principale di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di
tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa copre ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale. La polizza prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Centrale Regionale di Committenza che delle Amministrazioni, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1902 Cod. Civ., e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893 Cod. Civ..
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 - Subappalto
1. Il Fornitore, ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara, di voler subappaltare, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto le seguenti prestazioni: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, manutenzione impianti elettrici, manutenzione impianti di climatizzazione, raffrescamento e riscaldamento, manutenzione impianti idrico sanitari, manutenzione impianti elevatori, manutenzione impianti antincendio , manutenzione impianti speciali , attività di piccolo mantenimento edile , attività rientranti nella categoria SOA OG 1 , attività rientranti nella categoria SOA OG 11 nei limiti del 30%.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Centrale Regionale di Committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale Regionale di Committenza medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale Regionale di Committenza non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale Regionale di Committenza procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi , la Centrale Regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni l’Ordinativo Principale di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art . 105 del D.Lgs . 50 /2016 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall ’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi Principali di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi Principali di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 26 - Responsabile del contratto e gestore del servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxx il Responsabile del Contratto, con il ruolo di referente responsabile della Convenzione nei confronti della Centrale Regionale di Committenza e di tutte le Amministrazioni.
2. I dati di contatto del Responsabile del Contratto sono: numero telefonico 335-5812891, indirizzo e-mail x.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
3. Il Fornitore individua Xxxxxxx Xxxx quale Gestore del Servizio con il ruolo di referente/responsabile nei confronti delle singole Amministrazioni della gestione di tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento delle attività previste nell’appalto.
4. I dati di contatto del Gestore del Servizio sono: numero telefonico 346-0146736, indirizzo e-mail x.xxxx@xxxxxxxxx.xx
5. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire le suddette figure, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale Regionale di Committenza nonché a ciascuna Amministrazione.
Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Il Fornitore dovrà erogare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679.
2. I dati forniti dal Fornitore vengono trattati dall’Amministrazione regionale ai fini della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.
4. Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Fornitore assumerà il ruolo di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE e sarà all’uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull’impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina.
Il Fornitore dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l’“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 000.000.0000 - mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx - pec: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi Principali di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ai bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento , di liquidazione coatta e concordato preventivo , ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell’art 88 comma 4 ter del DL. n° 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi Principali di Fornitura per inadempimento del medesimo , la Centrale Regionale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto ai sensi dell’ articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 30 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale Regionale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 31 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordinativi Principali di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Per la Centrale regionale di committenza Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente) | Per il Fornitore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (firmato digitalmente) |