IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C. – I.M.U.
IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
INDICE
TITOLO I 3
DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 3
Art. 3 – Presupposto dell’imposta 4
Art. 4 – Soggetto attivo 5
Art. 5 – Soggetti passivi 5
Art. 6 – Base imponibile 6
Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili 8
TITOLO II 8
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 8
Art. 8 – Esenzioni 8
Art. 9 – Abitazione principale 9
Art. 10 – Pertinenze dell’abitazione principale 10
Art. 11 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali 10
Art. 12 – Immobili merce 11
Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica 11
Art. 14 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 11
Art. 15 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati di interesse storico-artistico 13
Art. 15 bis – Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 13
Art. 16 – Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione 13
Art. 17 – Aliquota ridotta 14
Art. 18 – Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 14
TITOLO III 15
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 15
Art. 19 – Dichiarazione 15
Art. 20 – Termini di versamento 16
Art. 21 – Modalità di versamento 17
Art. 22 – Funzionario responsabile 18
Art. 23 – Accertamento 18
Art. 24 – Attività di controllo e rimborsi 19
Art. 25 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive 19
Art. 26 – Mancato accatastamento degli immobili 19
Art. 27 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 19
TITOLO IV 20
DISPOSIZIONI FINALI 20
Art. 28 – Normativa di rinvio 20
Art. 29 – Norme abrogate 20
Art. 30 – Efficacia del Regolamento 20
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Montescudo – Monte Colombo, quale componente di natura patrimoniale dell’imposta unica comunale (IUC), nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall’art. 52 D. Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell’imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
- dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013 nonché dall’art. 1 cc. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 L n. 208/2015;
- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell’applicazione dell’imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazioni dell’organo competente, come individuato dall’art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e ai fini dell’approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Art. 3 – Presupposto dell’imposta
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D. Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, alle condizioni e nei limiti di legge ovvero nei limiti espressamente definiti dal Comune, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 2 del presente articolo. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Art. 4 – Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d’imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
Art. 5 – Soggetti passivi
1. In base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell’imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Art. 6 – Base imponibile
1. Fabbricati iscritti in Catasto
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, L.
23 dicembre 1996, n. 662, moltiplicando il valore per il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato.
In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.
Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall’Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.
Agli effetti dell’art.1 commi 00-00-00-00 della Legge 28/12/2015 n.208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, tenuto conto delle previsioni della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.2/E/2016.
2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.
In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al
D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) X.Xxx. 504/1992, si stabilisce che un’area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell’imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all’atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione catastale a seguito della quale l’area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell’imposta versata su tale area.
Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un’area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell’immobile a cui l’area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.
Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l’area edificabile deve considerarsi imponibile per l’intera capacità edificatoria espressa.
Ai sensi dell’art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo impositivo.
La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 212/2000.
Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio immobiliare dell’Ufficio del territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 8 – Esenzioni
1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per gli specifici scopi di cui sopra, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993
n. 9.
- altresì, i terreni agricoli:
a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero
b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.
2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
5. Le agevolazioni sopra indicate determinano l’esenzione con esclusivo riferimento alla quota d’imposta di competenza comunale, rimanendo comunque dovuta la quota d’imposta riservata allo Stato ove previsto.
Art. 9 – Abitazione principale
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.
2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall’organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.
Art. 10 – Pertinenze dell’abitazione principale
1. L’aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
2. L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell’estensione del trattamento agevolato, l’abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.
Art. 11 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato.
2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
Art. 12 – Immobili merce
1. L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica
1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, oltre alla spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale fatta salva l’approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.
Art. 14 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi dovuta nell’importo ridotto
al 50% di quello risultante dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei.
4. all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b)
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.
5. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso.
6. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.
7. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico.
8. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
9. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
00.Xx soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Art. 15 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati di interesse storico-artistico
1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
Art. 15 bis – Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento): per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Art. 16 – Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell’area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell’imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell’area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all’immobile prima dell’esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all’ultimazione di tali opere ovvero all’utilizzo di fatto dell’immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all’imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell’area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso
rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Art. 17 – Aliquota ridotta
1. Con apposita delibera dell’organo competente può essere approvata, entro i limiti di legge, l’applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);
- per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), che non potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille;
- per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.
2. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d’imposta a percepire canoni di locazione più elevati.
3. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura fissata per legge. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.
Art. 18 – Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola
1. Ai fini dell’IMU, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall’art. 9, comma 3-bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 42bis L. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere dalla classificazione
catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante dallo svolgimento di tale attività.
TITOLO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI
Art. 19 – Dichiarazione
1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 9, comma 6,
D. Lgs. 23/2011. Il soggetto passivo dell'imposta, per l’applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all’aliquota ordinaria) è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento ad acconto dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:
a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti e affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale;
b) relativamente ai fabbricati abitativi locati con contratto registrato;
c) relativamente ai fabbricati abitativi locati con contratto di locazione a canone concordato registrato;
2. Le dichiarazioni di cui alla lettera a), b), c), dell’art. 19 comma 1 dovranno essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell’Ente. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, ai sensi dell’art. 92 X.X. x. 000 del 16.03.1942, o in alternativa devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. In entrambi i casi, sia esso secondo il combinato disposto dell’art. 92
L.F. o la dichiarazione attestante l’avvio della procedura, tali comunicazioni devono pervenire all’ufficio Tributi almeno 30 giorni prima della fissazione della prima udienza. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
6. Il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell’imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell’approvazione dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall’allora vigente regolamento, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune.
10.Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell’imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
00.Xx tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
Art. 20 – Termini di versamento
1. I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle entrate.
2. Altri canali di pagamento, non sono previsti e per tanto qual ora, si siano usati altri canali di pagamento e agli atti tali versamenti non dovessero risultare, il soggetto è sottoposto ad attività di recupero delle somme non contabilizzate nel capitolo specifico dell’entrata I.U.C.-I.M.U.
3. L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
4. Il versamento della prima rata, é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune provvede ad effettuare l'invio degli atti per la pubblicazione presso il predetto sito entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
Art. 21 – Modalità di versamento
1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
- l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
Art. 22 – Funzionario responsabile
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.
Art. 23 – Accertamento
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell’art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all’imposta municipale propria si applica l’istituto dell’accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale delle Entrate.
8. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari è dovranno essere corrisposte. In mancanza di corresponsione, verrà emesso ulteriore avviso di liquidazione ed accertamento.
9. Il responsabile dell’ufficio tributi procede alla concessione di dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate, del Comune di Montescudo-Montecolombo, art. 9.
Art. 24 – Attività di controllo e rimborsi
1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
Art. 25 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall’Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d’imposta in relazione all’imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.
Art. 26 – Mancato accatastamento degli immobili
1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del territorio, ai sensi dell’art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell’art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica
di ingiunzione fiscale ai sensi del X.X. 000/0000 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell’imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all’agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 – Normativa di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 29 – Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 30 – Efficacia del Regolamento
1. Ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se l’approvazione è intervenuta successivamente all’inizio dell’esercizio.