Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
AREA DI COORDINAMENTO TECNICA
Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DEGLI ESTRATTI DI BANDI ED ESITI RELATIVI A PROCEDURE DI GARA.
ART. 1 - OGGETTO
1 Il presente capitolato ha ad oggetto il servizio di pubblicazione legale, su quotidiani a diffusione nazionale e locale, degli estratti di bandi di gara e di avvisi relativi agli appalti aggiudicati effettuati dal Comune di Firenze, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 60 e segg., nonché dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo Codice):
2- LOTTO 1: è relativo alla pubblicazione degli estratti di bando e di esito sul primo e sul secondo quotidiano a diffusione nazionale, sulla base dei dati certificati ADS – Accertamenti Diffusione Stampa.
3 - LOTTO 2 - è relativo alla pubblicazione degli estratti di bando e di esito sul primo e sul secondo quotidiano a diffusione locale. Per “area interessata” ai sensi dell’art. 3, comma 2, del X.XXX 2 dicembre 2016, si intende almeno quello della Provincia di Firenze, sulla base dei dati certificati ADS – Accertamenti Diffusione Stampa.
4- per ogni lotto vengono individuati due soggetti con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro ai sensi ai sensi dell’art 54 del Codice e secondo la modalità di cui al comma 4) lettera a) del medesimo art. 54.
5. il criterio di aggiudicazione adottato è del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e art. 95, comma 4, lett. b. L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro viene pertanto determinata in favore dei due concorrenti che risultano, per ciascun lotto, nelle migliori posizioni della graduatoria.
ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
1. Il servizio oggetto del presente Capitolato comprende tutte le attività necessarie alla pubblicazione degli estratti di bando/avviso predisposti dal Comune di Firenze, Servizio competente, sui quotidiani di cui all’art. 1, ivi
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 0 • 00000 Xxxxxxx • Tel. 055/2624678- 055/2624677
E mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx Pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
compresa la sistemazione grafica ed editoriale dei testi, la prenotazione e l’acquisto degli spazi necessari.
2. La pubblicazione dovrà rispettare il numero e la dimensione/tipologia dei caratteri, le spaziature, l’interlinea, i margini ecc. dei modelli allegati al presente Capitolato e formanti parte integrante e sostanziale di questo (modello 1 – estratto di bando/avviso di gara; modello 2 estratto di avviso sui risultati di una procedura di affidamento).
3. Il numero di caratteri (spazi inclusi) costituenti ciascun estratto di bando/avviso di gara non potrà superare i 1.300 caratteri, spazi inclusi. Il numero di caratteri (spazi inclusi) costituenti ciascun estratto di avviso sui risultati della procedura di affidamento non potrà superare i 650 caratteri spazi inclusi.
4. Gli ordinativi di pubblicazione di estratti relativi a rettifiche/revoche di bandi/avvisi saranno considerati a tutti gli effetti del presente Capitolato, quali ordinativi di pubblicazione di estratti di bando/avviso.
5. Gli aggiudicatari di ciascun lotto hanno l’obbligo di pubblicare i testi degli estratti, allegati agli ordini di pubblicazione che il Comune di Firenze trasmetterà all’indirizzo PEC (indicato dai concorrenti in sede di offerta o successivamente comunicato dall’aggiudicatario tramite PEC), entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di trasmissione.
6. Gli aggiudicatari di ciascun lotto hanno altresì l’obbligo di:
a) rendere noto preliminarmente all’aggiudicazione il numero del proprio conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010.
b) indicare al Servizio richiedente, il nominativo di almeno un referente dedicato al servizio, contattabile via telefono ed e-mail (l’eventuale temporanea indisponibilità di detto referente/i e la sua conseguente sostituzione dovranno essere tempestivamente comunicate al committente, unitamente all’indicazione del nominativo e dei recapiti telefonici ed e-mail del sostituto).
c) confermare al Comune di Firenze, via PEC, l’avvenuta pubblicazione e la relativa data entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione stessa.
d) emettere regolare fattura intestata al “Comune di Firenze”, con indicazione del “Servizio che effettuerà l’ordine”, e recante il numero di impegno (fornito dal Comune di Firenze), il Codice univoco dell’ufficio (4DYFOP), ed il conto corrente dedicato sopra menzionato.
ART. 3 –MODALITÀ DI INOLTRO DEGLI ORDINATIVI
1. Il Comune di Firenze trasmette all’appaltatore, all’indirizzo PEC indicato in sede di offerta o successivamente modificato dallo stesso aggiudicatario tramite PEC, gli ordini di pubblicazione, recanti il n. impegno, il Codice Univoco Ufficio, con in allegato il file dell’estratto in formato “doc” unitamente al documento firmato digitalmente.
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipula dello stesso (mediante scambio di corrispondenza) e avrà durata di anni due, salvo che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. L’Amministrazione contraente utilizza l’Accordo Quadro effettuando ordinativi di esecuzione del servizio contenenti specifiche richieste di inserzione.
2. Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non sia esaurito l’importo contrattuale massimo, l’Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione.
ART. 5. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il valore complessivo dell’Accordo Quadro, relativo al periodo di durata dell’Accordo, è stimato in € 28.688,52 oltre IVA,
2. L’importo, da considerarsi come massimo di spesa, non è vincolante per l’Amministrazione, che non risponderà nei confronti degli aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori.
A scopo meramente indicativo viene indicato complessivamente l’importo di
€ 19.125,68 oltre IVA, per il lotto 1 e € 9.562,84, oltre IVA, per il lotto 2, precisando che tali indicazioni devono essere considerate come meramente esemplificative, lasciando libera l’Amministrazione di ripartire diversamente, tra i due lotti considerati, l’importo complessivo sopra considerato.
ART. 6– CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
1. Il Comune di Firenze si obbliga a corrispondere agli appaltatori il corrispettivo di ciascuna pubblicazione di estratto di bando o esito, nel rispetto dell’offerta presentata in sede di gara, dietro presentazione di regolare fattura per ogni singolo ordinativo. Potranno anche essere emesse fatture cumulative se riferite ad ordinativi emessi tutti negli ultimi 30 gg.
2. Il pagamento del servizio avverrà sulla base dell’importo offerto. Le fatture, emesse in base a quanto disposto dal precedente art. 3, verranno liquidate,
entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Servizio richiedente.
3. Il Comune di Firenze si impegna a rispettare, circa gli ordini di pubblicazione, il numero di caratteri risultanti dal modulo A, fermo restando la possibilità da parte del Comune di apportare variazioni che non incidano sul numero massimo degli stessi, così come riportati all’art. 3, punto 3, del presente capitolato (1.300 caratteri, spazi inclusi, per ciascun estratto di bando/avviso di gara - 650 caratteri spazi inclusi per ciascun estratto di avviso sui risultati della procedura di affidamento).
4. Il Comune potrà esigere la pubblicazione di estratti con un maggior numero di caratteri. In tale fattispecie, per i caratteri eccedenti il numero massimo previsto al Modulo A, sarà corrisposto agli aggiudicatari un ulteriore importo I secondo la seguente formula:
I = O/Nmax x n
Dove:
O è il costo unitario offerto per ciascun estratto di bando/avviso nel rispetto dei modelli di cui agli all. 1 e 2.
Nmax è il numero massimo di caratteri previsto dal Modulo A;
n è il numero di caratteri eccedenti il massimo previsto agli all. 1 e 2;
ART. 7 – CAUZIONE
1 La garanzia fideiussoria definitiva deve essere costituita dall’aggiudicatario con le modalità di cui all’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e deve avere validità fino alla scadenza dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli ordinativi di pubblicazione.
ART. 8 – SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti di legge e previa indicazione all’atto dell’offerta dei servizi o delle parti di servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
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ART. 9 – TRACCIABILITA’
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche. L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente) o imputabili all’Amministrazione, qualora, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore, anche in riferimento ad un’unica pubblicazione, non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, l’Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:
- mancata osservanza delle tempistiche di pubblicazione concordate: €100,00= (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo corrispondente all’importo della mancata pubblicazione di cui al punto successivo;
- mancata pubblicazione dell’estratto: l’importo IVA inclusa della pubblicazione mancata, maggiorato del 50%.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’ applicazione delle penali di cui al precedente comma 1 dovranno essere contestati all’aggiudicatario per iscritto dall’Amministrazione. In tal caso, l’aggiudicatario potrà controdedurre per iscritto all’Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate le penali suddette.
3. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata al Comune di Firenze di cui all’articolo 8, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell’esecuzione degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli ordinativi, nei casi di grave inadempienza l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro con l’aggiudicatario inadempiente, prima della scadenza,
incamerando la cauzione definitiva, senza necessità di atti giudiziari, salve comunque azioni a risarcimento del maggior danno. In tali casi l’Amministrazione provvederà a nuova aggiudicazione nei confronti dell’operatore che segue in graduatoria.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Ove, a causa dell’inadempimento di cui ai commi 1 e 2, si renda necessaria una nuova pubblicazione di estratto di bando/avviso relativa alla stessa procedura ad evidenza pubblica, l’importo di detta pubblicazione sarà interamente a carico dell’appaltatore.
ART. 11 – RECESSO UNITALTERALE
1.L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/16.
2. In particolare l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dagli aggiudicatari, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
ART. 12– CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs 50/2016 e dell’art. 4, comma 2, lett. c, del Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze, con sottoscrizione da parte degli aggiudicatari del capitolato.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsivoglia controversia inerente al presente Capitolato e all’Accordo quadro è competente il Foro di Firenze. Ai sensi dell’art. 209, comma 1–bis del DLgs 50/2016, si dà atto che l’Accordo Quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Capitolato e dall’Accordo Quadro. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Il Dirigente/R.U.P.
Dott. ssa Xxxx Xxxxxxxxx