INDICE
SERVIZIO OPERAZIONI SUI MERCATI
Circolare n. 314 del 23.6.2021
Obblighi di riserva minima - Disposizioni per gli intermediari soggetti
1° aggiornamento del novembre 2021: capp. I, III, IV
INDICE
PREMESSA
SIGLE E ABBREVIAZIONI DEFINIZIONI
FONTI NORMATIVE
CAPITOLO I - Applicazione degli obblighi di riserva minima
I.1. Istituzioni soggette all’obbligo di riserva minima
I.2. Detenzione delle riserve obbligatorie minime e conti su cui viene assolto l’obbligo
I.3. Periodo di mantenimento
I.4. Esenzione dagli obblighi di riserva minima
I.5. Calcolo e notifica della riserva obbligatoria minima e segnalazioni delle banche
I.5.1. Aggregato soggetto, aliquote di riserva e calcolo
I.5.2. Modalità di segnalazione degli aggregati soggetti a riserva
I.5.3. Procedimento di conferma della riserva obbligatoria minima
I.6. Riserva indiretta
I.7. Fusioni e scissioni
CAPITOLO II – Remunerazione
CAPITOLO III – Inadempienze al regime di riserva obbligatoria minima e sanzioni
III.1. Sanzioni pecuniarie per inadempienza all’obbligo medio di riserva
III.2 Altre sanzioni
CAPITOLO IV - Procedimenti amministrativi
IV.1. Procedimenti amministrativi relativi all’obbligo di riserva minima
IV.2. Comunicazioni inerenti ai procedimenti amministrativi
IV.3. Accesso agli atti
CAPITOLO V – Canali informativi
V.1. Canali disponibili per le istituzioni soggette all’obbligo di riserva minima
V.2. Canali disponibili per il pubblico indifferenziato
ALLEGATI
Allegato 1 Comunicazione della riserva obbligatoria minima - Specifiche tecniche
Allegato 2 Modulo richiesta rilascio autorizzazione alla detenzione della riserva in via indiretta
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 19.1 dello Statuto del SEBC, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Il Consiglio Direttivo della BCE può emanare Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione di tali riserve obbligatorie minime; in caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.
Al fine di assicurare l’efficacia del sistema degli obblighi di riserva minima:
- il Regolamento (CE) N. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea prevede, ai sensi dell'articolo 19.2 dello Statuto del SEBC e della BCE, definisce, tra l'altro, la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza;
- il Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2021 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (di seguito “Regolamento BCE sulla Riserva”), specifica le condizioni di applicazione, le condizioni alle quali i fondi dovrebbero essere conteggiati ai fini dell’adempimento, le modalità di calcolo e di notifica della riserva minima obbligatoria e le modalità di verifica dell’assolvimento;
- il Regolamento (CE) N. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni e il Regolamento (CE) N. 2157/1999 della Banca centrale europea del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni, specificano, tra l’altro, le modalità di irrogazione delle sanzioni per inosservanza degli obblighi in materia di riserve minime.
La presente Circolare raccoglie e attua le disposizioni relative all’assolvimento dell’obbligo di riserva minima applicabili alle istituzioni soggette all’obbligo insediate in Italia, sulla base di quanto stabilito dai citati Regolamenti della BCE, tenendo conto dei margini di discrezionalità concessi alle banche centrali nazionali nella scelta delle modalità di attuazione e, ove consentito, delle caratteristiche del sistema bancario italiano. A fini di una più agevole lettura, le disposizioni attuative della presente Xxxxxxxxx sono precedute da un riquadro che riporta il testo degli articoli del Regolamento (UE) 2021/378 della BCE del 22 gennaio 2021 su cui le stesse si basano1.
1 Nel riquadro del Capitolo III si riportano le disposizioni che costituiscono la base per l’irrogazione delle sanzioni.
SIGLE E ABBREVIAZIONI
OPM | Operazioni sui Mercati |
XXX | Xxxxxxx Obbligatoria Minima |
BCN | Banca Centrale Nazionale |
TUB | Testo Unico Bancario |
SDP | Sistema dei Pagamenti |
RES | Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche |
GUCE | Gazzetta Ufficiale Comunità Europea |
DEFINIZIONI
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) per «riserve obbligatorie minime» s’intende l’ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale competente;
2) per «obblighi di riserva minima» s’intendono tutti gli obblighi che le istituzioni sono tenute a rispettare ai sensi del presente regolamento in relazione alle riserve obbligatorie minime per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica;
3) per «Stato membro dell’area dell’euro» s’intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
4) per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
5) per «succursale» s’intende una «succursale» come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE)n. 575/2013;
6) per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro dell’area dell’euro in cui l’istituzione è residente;
7) per «conti di riserva» s’intendono i conti in cui un’istituzione detiene le proprie riserve presso la BCN competente;
8) per «aggregato soggetto a riserva» s’intende la somma delle passività ammissibili utilizzate per calcolare le riserve obbligatorie minime di un’istituzione;
9) per «coefficiente di riserva» s’intende la percentuale applicata alle voci dell’aggregato soggetto a riserva per il calcolo delle riserve obbligatorie minime di un’istituzione;
10) per «periodo di mantenimento» s’intende l’arco temporale durante il quale è valutato l’adempimento degli obblighi di riserva minima;
11) per «saldo di fine giornata» s’intendono le riserve detenute nel momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e sono state effettuate le transazioni collegate all’accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema;
12) per «giorno lavorativo BCN» s’intende un qualsiasi giorno in cui una determinata BCN è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell’Eurosistema;
13) per «giorno lavorativo TARGET2» s’intende un qualsiasi giorno in cui TARGET2 è aperto per il regolamento di ordinidi pagamento come definito nell’Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (8);
14) per «residente» s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi dell’articolo 1, punto 4), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (9);
15) per «fusione» s’intende un’operazione con la quale uno o più enti creditizi (le istituzioni incorporate) sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (istituzioneincorporante), anche di nuova costituzione;
16) per «scissione» s’intende l’operazione con la quale un ente creditizio (istituzione scissa) è sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (istituzioni beneficiarie), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.
Oltre alle definizioni contenute nel Regolamento BCE sulla riserva obbligatoria, riportate nel precedente riquadro, ai fini della presente Circolare si applicano le seguenti definizioni:
1) Conto PM: conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM (Payment Module) presso una BCN (banca centrale nazionale) dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2 e di regolare tali pagamenti attraverso tale BCN dell’Eurosistema.
2) Conto HAM: conto detenuto presso la SSP nell’Home Accounting Module della Banca d’Italia, che consente di immettere e regolare ordini di pagamento verso conti HAM e verso conti PM.
3) Conto TIPS: conto in moneta di banca centrale detenuto dalle istituzioni creditizie per il regolamento dei pagamenti istantanei.
4) Detrazione fissa: è l’ammontare in somma fissa pari a 100.000 euro che viene detratto dall’ammontare della riserva obbligatoria di ciascuna istituzione, fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di fusione e scissione.
5) Filiale B.I. competente: la Filiale della Banca d’Italia nel cui ambito di competenza territoriale è ubicata la direzione generale (o, in assenza di questa, la sede legale) dell’istituzione considerata.
6) Istituzione: l’ente assoggettato a obbligo di riserva minima ai sensi dell’art. 1 del Regolamento BCE sulla Riserva.
7) Istituzione intermediaria: l’istituzione, soggetta a riserva obbligatoria minima, che detiene sui propri conti la riserva obbligatoria minima di un’altra istituzione;
8) Istituzione intermediata: l’istituzione soggetta a riserva obbligatoria minima che assolve all’obbligo in via indiretta, tramite una istituzione intermediaria che ne detiene la riserva obbligatoria sui propri conti;
9) Percentuale fissa di deduzione standardizzata: percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo della BCE che l’istituzione soggetta a riserva obbligatoria minima può applicare ai titoli di debito con una scadenza predeterminata fino a due anni, emessi alla data di riferimento delle segnalazioni statistiche, ai fini della determinazione della riserva obbligatoria minima.
10) RNI: Rete Nazionale Interbancaria.
11) Single Shared Platform (SSP): infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle banche centrali nazionali, composta da moduli obbligatori (Payment Module, Information and Control Module, Static Data Module e Contingency Module) e moduli opzionali (Home Accounting Module, Standing Facilities, Reserve Management)
12) TARGET2-Banca d’Italia: sistema componente di TARGET2 della Banca d'Italia.
FONTI NORMATIVE
Si riportano di seguito le principali disposizioni in materia:
Statuto del SEBC/BCE2, artt. 5.1, 5.4, 19.1, 19.2, 34.3;
Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio dell'UE, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della BCE3 e successive modifiche e integrazioni4;
Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio dell'UE, del 23 novembre 1998, sul potere della BCE di irrogare sanzioni5, e successive modifiche e integrazioni6;
Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio dell'UE, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE7 e successive modifiche e integrazioni8;
Regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE, del 23 settembre 1999, sul potere della BCE di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)9 e successive modifiche e integrazioni (di seguito Regolamento BCE sulle sanzioni);
Regolamento (UE) 2021/1814 della BCE del 7 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)10;
Decisione (UE) 2021/1815 della BCE del 7 ottobre 2021 sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45)11;
Regolamento (UE) n. 378/2021 della BCE, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2021/1) (di seguito, Regolamento BCE sulla Riserva)12 e successive modifiche e integrazioni13;
Regolamento (UE) n. 379/2021 della BCE, del 22 gennaio 2021, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2)14 e successive modifiche e integrazioni;
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
2 Protocollo n. 4 allegato al Trattato sull’Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona firmato a Lisbona il 3 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130).
3 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L. 318/1 e segg.
4 xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxx0000000000000&xxxxXXXXX:00000X0000.
5 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L 318/4 e segg.
6 xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxx0000000000000&xxxxXXXXX:00000X0000.
7 Pubblicato in GUCE del 27/11/1998, pagg. L 318/8 e segg.
8 xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxx0000000000000&xxxxXXXXX:00000X0000.
9 Pubblicato in GUCE del 12/10/1999, pagg. L 264/21 e segg. 10 Pubblicato in GUCE del 15/10/2021, pagg. L 367/2 e segg 11 Pubblicato in GUCE del 15/10/2021, pagg. L 367/4 e segg. 12 Pubblicato in GUCE del 2/10/2003, pagg. L 250/10 e segg.
13 xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxx0000000000000&xxxxXXXXX:00000X0000
Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia e della Unità di informazione finanziaria per l’Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (provvedimento del 21 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. il 9 agosto 2021 – di seguito “Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d’Italia”).
La presente disciplina integra in Italia le disposizioni emanate dalle istituzioni europee sopra indicate e contiene norme con valenza illustrativa e applicativa delle prime. Alle norme europee vigenti tempo per tempo va fatto comunque riferimento per la definizione degli obblighi stabiliti a carico dei destinatari.
CAPITOLO I - APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA MINIMA
I.1. Istituzioni soggette all’obbligo di riserva minima
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di riserva minima per le seguenti istituzioni:
a) enti creditizi che sono:
i) autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; o
ii) esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
b) succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l’euro (Stato membro dell’area dell’euro) di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.
Le istituzioni di cui all’art. 1 punti a) i) e b) del Regolamento BCE sulla Riserva sono sottoposte al regime di riserva obbligatoria a partire dall’iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del T.U.B.
Esse comunicano tempestivamente alla Filiale competente la data di cessazione volontaria dell’attività bancaria ai sensi delle vigenti disposizioni.
Per le istituzioni aventi in Italia più succursali la sottoposizione al regime di riserva e le modalità del relativo adempimento sono previste dall’art. 3 comma 2 del Regolamento BCE (cfr. riquadro del paragrafo 2).
Le istituzioni di cui all’art. 1 punto a) ii) del Regolamento BCE sulla Riserva sono sottoposte al regime di riserva obbligatoria minima a partire dalla data fissata nell’atto con cui la Banca d’Italia o la BCE riconoscono o dispongono la sottoposizione agli obblighi di riserva minima.
La lista delle istituzioni soggette all’obbligo di riserva minima e di quelle esentate è pubblicata dalla BCE sul proprio sito ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento BCE (cfr. riquadro del paragrafo 2).
Tutte le comunicazioni che le istituzioni sono tenute ad inviare alla Banca d’Italia ai sensi della presente Circolare devono essere effettuate mediante lettera sottoscritta con firma digitale indirizzata alla casella di PEC15 della Filiale competente.
I.2. Detenzione delle riserve obbligatorie minime e conti su cui viene assolto l’obbligo
Articolo 3
15 Le istituzioni sprovviste di PEC possono inviare le comunicazioni con lettera raccomandata, anticipandole via posta elettronica.
Detenzione delle riserve
1. Le istituzioni di cui all’articolo 1 detengono riserve obbligatorie minime, calcolate in conformità all’articolo 6, nelseguente modo:
a) la media dei saldi di fine giornata in uno o più conti di riserva nel periodo di mantenimento è pari o superiore all’importo calcolato per tale periodo in conformità all’articolo 6;
b) le riserve minime obbligatorie sono detenute su conti di riserva denominati in euro presso le BCN competenti di ciascuno Stato membro dell’area dell’euro in cui sono stabilite;
c) i conti di regolamento presso le BCN possono essere utilizzati come conti di riserva ai fini del presente regolamento;
d) i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere tali fondi durante il periodo di mantenimento in questionesono esclusi dalle riserve detenute.
Ai fini della lettera d), le istituzioni notificano alla BCN competente le eventuali restrizioni ivi indicate senza indebitoritardo.
2. Se un’istituzione ha più succursali nello stesso Stato membro dell’area dell’euro, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la sede legale o la sede centrale, se situata in tale Stato membro, è responsabile dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo per le succursali in tale Stato membro;
b) tale istituzione deve designare una delle sue succursali nello stesso Stato membro ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo qualora non abbia né una sede legale né una sede centrale in tale Stato membro;
c) la BCN competente deve utilizzare tutti i saldi di fine giornata detenuti nei conti di riserva delle succursali di tale istituzione nello stesso Stato membro per valutare se gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, siano stati adempiuti.
3. La Banca centrale europea (BCE) pubblica sul proprio sito Internet i seguenti elenchi di istituzioni:
a) istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento;
b) istituzioni esenti dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4, escluse le istituzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c).
La riserva minima delle istituzioni soggette all’obbligo insediate in Italia deve essere mantenuta sui conti di riserva, denominati in euro, accesi presso la Banca d’Italia.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento BCE, le istituzioni comunicheranno prontamente alla Filiale competente, con le modalità indicate nel paragrafo I.1, qualsiasi restrizione all’utilizzo dei fondi. Eventuali ritardi nella predetta comunicazione o l’emersione di una mancata comunicazione dovuta comporteranno comunque la verifica dell’assolvimento dell’obbligo a posteriori, e saranno trattate applicando il relativo regime sanzionatorio (cfr. Capitolo III di questa Circolare).
L’obbligo medio di riserva minima può essere alternativamente assolto con modalità:
• diretta, sui conti di riserva detenuti in Target2-Banca d’Italia dall’istituzione soggetta;
• indiretta, avvalendosi di un’istituzione anch’essa soggetta in Italia a riserva obbligatoria minima (cfr. paragrafo I.6), che si impegna ad assolvere gli obblighi di riserva dell’istituzione intermediata sul proprio conto di riserva, congiuntamente alla propria riserva dovuta.
Per assolvere gli obblighi di riserva l’istituzione utilizza, a propria scelta, uno o più conti PM o un conto HAM sulla Single Shared Platform (SSP) di Target2-Banca d’Italia.
Se l’istituzione che assolve in via diretta l’obbligo di riserva minima è titolare anche di uno o più conti TIPS DCA, il saldo di fine giornata di tali conti è sommato al saldo dei conti PM/HAM utilizzati per assolvere l’obbligo di riserva. A tale fine, l’istituzione deve collegare il(i) proprio(i) conto(i) TIPS DCA al conto PM/HAM, secondo le disposizioni riportate nel documento Target2 - Banca d'Italia - Guida per gli aderenti. Le banche sospese o escluse da Target2 (secondo le disposizioni impartite dal Servizio SDP della Banca d’Italia) possono assolvere l’obbligo su un conto di riserva a gestione locale 554, movimentabile esclusivamente presso la Filiale competente della Banca d’Italia che lo detiene.
Ai fini del rispetto degli obblighi di riserva minima, si precisa che:
- l’istituzione che detiene più di un conto PM deve indicare il conto principale, al quale è associato l’obbligo di riserva per il periodo di mantenimento; eventuali interessi e sanzioni sono accreditati/addebitati solo sul conto principale mentre ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono considerati i saldi di fine giornata detenuti su tutti i conti indicati dall’istituzione come conti di riserva (funzionalità di “Pool of reserve accounts of MFI”);
- l’istituzione titolare di uno o più conti TIPS DCA deve collegare i conti in parola al proprio conto PM/HAM utilizzato per l’assolvimento in via diretta dell’obbligo di riserva minima; eventuali interessi e sanzioni sono accreditati/addebitati solo su tale conto PM/HAM, mentre ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono considerati i saldi di fine giornata detenuti su tutti i conti indicati dall’istituzione come conti di riserva, ivi compresi i conti TIPS DCA collegati;
- l’istituzione titolare dei conti di riserva può avvalersi, nel periodo di mantenimento, delle disponibilità corrispondenti alla riserva dovuta (mobilizzazione della riserva)16, fermo restando il rispetto dell’obbligo medio di riserva nel periodo;
- le riserve detenute nei conti di riserva possono essere utilizzate ai fini del regolamento infragiornaliero;
- l’obbligo di riserva è assolto con riferimento alla media dei saldi contabili di fine giornata dei conti di riserva;
- l’apertura del conto di riserva può avvenire in qualunque momento nel corso del periodo di mantenimento;
- la chiusura del conto di riserva avviene di norma a partire dall’inizio del periodo di mantenimento in cui il conto in parola non è più utilizzato per assolvere direttamente l’obbligo di riserva minima17;
- i saldi sui conti di riserva sono remunerati limitatamente alle somme depositate a titolo di riserva obbligatoria minima secondo le modalità di calcolo e riconoscimento degli interessi descritte nel Paragrafo I.5.3 e nel Capitolo II;
- le somme eccedenti la riserva obbligatoria minima sono remunerate in base a quanto disposto nella normativa di riferimento sulla remunerazione delle riserve in eccesso18.
I.3. Periodo di mantenimento
Articolo 8 Periodo di mantenimento
1. Un periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell’operazione di rifinanziamento
16 Ivi compresa l'eventuale quota di riserva detenuta per conto delle banche intermediate di competenza. La mobilizzazione della riserva obbligatoria è consentita anche all'eventuale comovimentatore/procuratore della banca soggetta, titolare del conto di riserva.
17 A tal fine, si richiama anche quanto precisato nei paragrafi I.1 e I.4 in materia di assoggettamento ed esenzione degli obblighi di riserva di una banca.
18 Cfr. Decisione (UE) 2019/1743 della Banca Centrale Europea del 15/10/2019.
principale seguente la riunione del Consiglio direttivo durante la quale viene pianificata la valutazione relativa all’orientamento di politica monetaria e termina il giorno precedente l’inizio del periodo di mantenimento successivo, salvo diversa indicazione del Consiglio direttivo.
2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento sul sito Internet della BCE. Anche le BCN pubblicano tale calendario sui propri siti Internet. Tale calendario è pubblicato dalla BCE e dalle BCN almeno tremesi prima dell’inizio di ogni anno solare.
3. Il Consiglio direttivo può modificare il calendario di cui al paragrafo 2. Tale calendario modificato deve essere pubblicato sui siti Internet della BCE e delle BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento cui si riferisce la modifica.
Il calendario dei periodi di mantenimento, non appena definito a livello europeo, viene pubblicato sul sito web della Banca d'Italia all’indirizzo (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx- garanzie/calendari-eurosistema/calendario_rob_it.pdf ).
In caso di modifica del calendario, la Banca d’Italia provvede alla pubblicazione delle modifiche prima dell‘inizio del periodo di mantenimento a cui si riferisce la modifica stessa.
I.4. Esenzione dagli obblighi di riserva minima
Articolo 4
Esenzioni dagli obblighi di riserva minima
1. Le istituzioni sono esentate dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3 qualora sussista una o l’altra delle seguenti condizioni:
a) un’autorizzazione di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), sia revocata o fatta oggetto di rinuncia;
b) un’istituzione sia sottoposta a una procedura di liquidazione a norma della Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La BCE può concedere esenzioni dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3, su richiesta della BCN competente, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) un’istituzione sia soggetta a un provvedimento di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE;
b) un’istituzione sia soggetta a un ordine di congelamento imposto dall’Unione o da uno Stato membro, o sia soggetta a una misura imposta dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 del trattato, che limiti la capacità dell’istituzione di utilizzare i propri fondi;
c) l’accesso di tale istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema sia stato sospeso o escluso dalla BCE e dalle BCN (Eurosistema) ai sensi dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60);
d) non sia opportuno imporre a tale istituzione riserve obbligatorie minime.
Ai fini del primo comma, lettera c), quando l’accesso di un’istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema è ripristinato dal Consiglio
direttivo della BCE ai sensi dell’articolo 158 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’esenzione cessa di applicarsi dall’inizio del periodo di mantenimento successivo.
3. Ai fini della concessione di esenzioni in conformità al paragrafo 2, lettera d), le BCN competenti e la BCE tengono conto di tutti i seguenti elementi:
a) che tale istituzione sia autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici;
b) che a tale istituzione sia fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;
c) che tale istituzione sia soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i suoi depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.
Ai fini della lettera a), un’istituzione è autorizzata a perseguire obiettivi specifici solo se esercita funzioni specifiche di pubblica amministrazione o se la legge o i regolamenti vietano a tale istituzione di esercitare
4. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano dall’inizio del periodo di mantenimento in cui si verifica l’evento in questione.
Le istituzioni insediate in Italia che intendano richiedere un provvedimento di esenzione inviano, con le modalità indicate nel paragrafo I.1, una richiesta, adeguatamente motivata sulla base delle condizioni previste dal regolamento BCE, alla Filiale competente. Le istanze sono trasmesse alla BCE, comprensive di un parere della Banca d’Italia.
La Banca d’Italia, ove ritenuto necessario, può sottoporre di iniziativa alla BCE la richiesta di esenzione dagli obblighi di riserva minima nei confronti di una istituzione soggetta in Italia a riserva obbligatoria.
La decisione della BCE sull’esenzione dagli obblighi di riserva minima viene comunicata all’istituzione interessata da parte della Filiale competente.
I.5. Calcolo e notifica della riserva obbligatoria minima e segnalazioni delle istituzioni
Articolo 5
Aggregato soggetto a riserva
1. Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva utilizzando le informazioni statistiche sulle seguenti passività segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):
a) depositi;
b) titoli di debito emessi.
Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente situata al di fuori dell’area dell’euro, o nei confronti della sede centrale o della sede legale dello stesso ente che è situata al di fuori dell’area dell’euro, tali passività sono incluse nell’aggregato soggetto a riserva.
2. Dall’aggregato soggetto a riserva, calcolato a norma del paragrafo 1, sono escluse le seguenti passività:
a) passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, qualora tale istituzione:
i) sia soggetta agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento; e
ii) non sia esente o non abbia beneficiato di un’esenzione dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4;
b) passività nei confronti della BCE o di una BCN di uno Stato membro dell’area dell’euro.
3. Laddove le passività siano escluse dall’aggregato soggetto a riserva ai sensi del paragrafo 2, l’istituzione è tenuta a:
a) informare senza indebito ritardo la BCN competente dell’importo oggetto di esclusione;
b) fornire la prova di tali passività;
c) detrarre l’importo di tali passività dall’aggregato soggetto a riserva dopo aver fornito prova di tale importo alla BCN competente in conformità alla lettera b).
Ai fini della lettera b), ove un’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN competente prova dell’importo delle passività rientranti nella categoria di «titoli di debito emessi», tale istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno una scadenza originaria fino a due anni;
4. La BCE, nel determinare la detrazione forfettaria applicata alle passività rientranti nella categoria
dei titoli di debito con scadenza fino a due anni di cui al paragrafo 3, tiene conto del macrocoefficiente relativo all’intera area dell’euro ottenuto come rapporto tra l’ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi nonché dalla BCE e dalle BCN competenti e l’ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi.
5. Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento.
6. Gli enti nella coda, come definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva per due periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità al regolamento (UE) 2021/ 379 (BCE/2021/2). Tali istituzioni notificano alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all’articolo 7.
Articolo 6
Calcolo delle riserve obbligatorie minime
1. Le riserve obbligatorie minime detenute dalle istituzioni ai sensi dell’articolo 3 si calcolano applicando, a ciascuna passività dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5, i seguenti coefficienti di riserva:
a) un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):
i) depositi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
— hanno una durata prestabilita superiore a due anni;
— sono rimborsabili con preavviso superiore a due anni
— sono pronti contro termine;
ii) titoli di debito emessi con scadenza originaria oltre due anni;
b) un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.
2. Le BCN o l’istituzione applicano una detrazione forfettaria pari a 100 000 EUR al calcolo delle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione, fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli da 10 a 12.
3. Le BCN utilizzano le riserve obbligatorie minime calcolate conformemente all’articolo 6 al fine di:
a) remunerare gli importi delle riserve obbligatorie minime;
b) valutare l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo, 1, lettera a).
Articolo 7
Notifica delle riserve obbligatorie minime
1. Le BCN determinano la procedura per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni. Tale procedura tiene conto se la BCN competente o l’istituzione abbia calcolato le riserve obbligatorie minime conformemente all’articolo 6.
2. Quando la BCN competente calcola le riserve obbligatorie minime di un’istituzione ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
a) la BCN competente notifica a tale istituzione l’ammontare delle sue riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;
b) tale istituzione conferma le proprie riserve obbligatorie minime entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento;
c) qualora l’istituzione non abbia fatto seguito alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.
3. Quando un’istituzione calcola le proprie riserve obbligatorie minime ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
a) tale istituzione notifica alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie
minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;
b) la BCN competente conferma le riserve obbligatorie minime di tale istituzione entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento.
c) qualora la BCN competente non risponda alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.
4.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la BCN competente può anticipare il termine per la notifica delle riserve
obbligatorie minime.
5.
Le BCN possono specificare le condizioni e i termini entro i quali le istituzioni possono sottoporre
a revisione l’aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime notificate conformemente al presente articolo. Non sono consentite revisioni una volta avvenuta la conferma delle riserve obbligatorie minime di cui ai paragrafi 2 e 3.
6.
Le BCN competenti pubblicano i calendari recanti i termini per la notifica e la conferma dei dati
pertinenti per il calcolo delle riserve obbligatorie minime ai fini dell’attuazione delle procedure di cui al presente articolo.
7.
Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche
specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notifica all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.
Secondo quanto stabilito nell’art. 7 del regolamento BCE, la Banca d’Italia calcola la riserva dovuta e ne comunica l’ammontare alle istituzioni insediate in Italia secondo le modalità di seguito descritte.
I.5.1 Aggregato soggetto, aliquote di riserva e calcolo
L’ammontare delle voci componenti l’aggregato soggetto a riserva è rilevato alla data dell’ultimo giorno di calendario di ciascun mese solare (data di riferimento).
Le istituzioni sono tenute a segnalare alla Banca d’Italia l’aggregato soggetto a riserva usando la matrice dei conti (cfr. Paragrafo I.5.2). Nella Tavola 1 si elencano le categorie di passività componenti l’aggregato soggetto a riserva, le corrispondenti voci di matrice dei conti e le aliquote da applicare a ciascuna passività dell’aggregato per la determinazione della riserva obbligatoria minima.
Tavola 1: Prospetto di raccordo fra l’aggregato soggetto a riserva e la matrice dei conti
BASE DI RISERVA | VOCE MATRICE DEI CONTI | |
Parte I – Aliquota di riserva pari all’1% | ||
I.1 | Depositi a vista e overnight | 389604 |
I.2 | Depositi con scadenza predeterminata fino a 2 anni | 389608 |
I.3 | Depositi rimborsabili con preavviso fino a 2 anni | 389616 |
I.4 | Titoli di debito in circolazione con scadenza predeterminata fino a 2 anni | 389624 |
Parte II – Aliquota di riserva pari allo 0% | ||
II.1 | Depositi con scadenza predeterminata oltre 2 anni | 389612 |
II.2 | Depositi rimborsabili con preavviso oltre 2 anni | 389620 |
II.3 | Titoli di debito in circolazione con scadenza predeterminata oltre 2 anni | |
389628 | ||
II.4 | Pronti contro termine passivi | 389636 |
La riserva obbligatoria minima dovuta da ciascuna istituzione è pari alla somma delle voci componenti l’aggregato soggetto a riserva, ponderate per la corrispondente aliquota di riserva fissata dalla BCE. All’importo così determinato si applica, senza eccezioni, una detrazione fissa, pari a 100.000 euro. L’importo della riserva obbligatoria minima è arrotondato all’euro più vicino. Qualora l’importo risultante dal citato calcolo fosse negativo, la riserva obbligatoria dovuta dall’istituzione interessata per il relativo periodo di mantenimento deve intendersi pari a zero.
La Banca d'Italia comunica le variazioni relative alle aliquote di riserva e alle percentuali fisse di deduzione standardizzata per l’esclusione dei titoli di debito emessi fissate dal Consiglio direttivo della BCE mediante lettera inviata alle istituzioni soggette a riserva.
I.5.2 Modalità di segnalazione degli aggregati soggetti a riserva
Per il calcolo dell'obbligo di riserva minima di un determinato periodo di mantenimento si fa riferimento alle segnalazioni statistiche relative alla fine del secondo mese precedente l'inizio del periodo di mantenimento stesso.
Per le modalità di rilevazione e inoltro delle segnalazioni e per il relativo trattamento da parte della Banca d’Italia, si rinvia alle disposizioni presenti nelle circolari della Banca d’Italia nn. 154 e 272.
Eventuali errori e/o omissioni presenti nei dati devono essere immediatamente corretti o integrati dalle istituzioni con nuove segnalazioni. I dati segnalati sono utilizzati per il calcolo della riserva se questi risultano pervenuti e validati dalla Banca d’Italia entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la data della comunicazione della riserva obbligatoria minima indicato sul calendario dei periodi di mantenimento (cfr. par. I.3).
Inoltre:
− le segnalazioni trasmesse e archiviate sono utilizzate per il calcolo della riserva obbligatoria minima dovuta anche in presenza di rilievi emersi dai controlli effettuati dalla Banca d’Italia e ancora pendenti;
− le segnalazioni pervenute entro le ore 12:00 (ivi comprese quelle che integrano o rettificano dati già segnalati) contribuiscono all’aggiornamento degli aggregati rilevanti, illustrati nella tavola 1 del paragrafo 1.5.1, per la riserva obbligatoria minima dovuta dall’istituzione sin dal giorno in cui vengono inviate;
− le segnalazioni pervenute oltre le ore 12:00 del giorno precedente la data della comunicazione della riserva rilevano unicamente a fini statistici e non modificano l’importo della riserva obbligatoria minima nel periodo di mantenimento.
Le istituzioni che, a causa di oggettive e documentate circostanze, incontrassero difficoltà nell’invio delle segnalazioni statistiche necessarie alla determinazione della riserva obbligatoria minima, informeranno tempestivamente tramite PEC19 il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) della Banca d'Italia per concordare le opportune soluzioni per assolvere gli obblighi segnaletici, conformemente alle vigenti disposizioni impartite in materia dal medesimo Servizio. La Banca d'Italia valuterà le iniziative da assumere e ne informerà l’istituzione.
In conformità all’art. 7.7 del Regolamento BCE sulla riserva, in mancanza di segnalazioni statistiche raccolte per il tramite delle segnalazioni di matrice dei conti (I sezione di matrice dei conti,
19 Inviata all’indirizzo xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
base informativa A1) utili ai fini del Regolamento (UE) n. 379/2021 da parte di una istituzione entro il termine utile per la comunicazione, la Banca d’Italia provvede a stimare l’ammontare della riserva dovuta dalla stessa. Ferme restando le modalità di calcolo, il procedimento di stima avviene in base ai seguenti criteri:
- assenza totale di segnalazioni di matrice dei conti (base informativa A1): riproposizione nel periodo di mantenimento interessato dell’importo della riserva obbligatoria minima dovuta dall’istituzione nel periodo precedente20;
- mancata segnalazione delle voci relative all’aggregato soggetto a riserva (I Sezione di matrice dei conti): importo della riserva obbligatoria minima pari a zero.
Nelle operazioni di stima, la Banca d’Italia può tenere conto di qualunque altra informazione rilevante in suo possesso (ad es. eventuali operazioni di fusione/scissione perfezionatesi, segnalazioni statistiche di periodi pregressi anche se pervenute oltre il termine utile per la comunicazione della riserva, ecc.).
I.5.3. Procedimento di conferma della riserva obbligatoria minima
Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento BCE sulla riserva, la Banca d’Italia stabilisce le modalità di scambio e verifica di informazioni con le istituzioni soggette per la determinazione della riserva dovuta dalle stesse (procedimento di conferma). Una volta confermate, le riserve obbligatorie minime riferite a un determinato periodo di mantenimento non possono formare oggetto di revisione.
Ai fini dell’attuazione del procedimento di conferma la Banca d’Italia comunica alle istituzioni soggette l’ammontare della riserva obbligatoria minima dovuta, come risultato dei calcoli descritti precedentemente. Tale comunicazione avviene prima dell'inizio di ciascun periodo di mantenimento, secondo il calendario di conferma della riserva obbligatoria minima fissato dalla BCE e seguendo le fasi descritte di seguito.
A) Comunicazione della riserva obbligatoria minima
La Banca d’Italia comunica a ciascuna istituzione soggetta l’importo della riserva obbligatoria minima dovuta nel periodo di mantenimento. In particolare, entro il termine del terzo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento21, viene inviata la comunicazione dell’obbligo di riserva, contenente informazioni determinate dalla Banca d'Italia in base alle segnalazioni statistiche pervenute.
La Banca d'Italia invia la comunicazione dell’obbligo di riserva minima con messaggio elettronico, inviato mediante il servizio di message switching della Rete Nazionale Interbancaria (RNI). Le caratteristiche tecniche del messaggio sono compendiate nell’allegato 1. La comunicazione riporta, per ciascuna istituzione, l’ammontare complessivo dell’aggregato soggetto ad aliquota di riserva positiva (cfr. la parte I della tav. 1 del paragrafo I.5.1.) e l’importo corrispondente della riserva obbligatoria minima dovuta. Alle istituzioni intermediarie (cfr. paragrafo I.6) è altresì notificato l’importo dei medesimi aggregati relativo alle istituzioni intermediate di pertinenza, nonché l’ammontare complessivo della riserva obbligatoria minima dovuta dall’intermediaria (somma della riserva obbligatoria minima di competenza e di quella delle intermediate). Gli importi sono espressi in centesimi di euro con arrotondamento all’unità; quelli oggetto di stima (cfr. paragrafo I.5.2) sono appositamente evidenziati.
20 Si precisa che la riproposizione può riguardare importi di riserva dovuta anch'essi precedentemente oggetto di stima. In mancanza di segnalazioni di matrice dei conti anche per i periodi di mantenimento precedenti (ad esempio se l'istituzione creditizia è neo-costituita), la relativa riserva obbligatoria è pari a zero.
21 Il termine ultimo fissato dalla BCE è il terzo giorno lavorativo precedente l’inizio del periodo di mantenimento. Di norma la Banca d’Italia, per agevolare le istituzioni, effettua la menzionata comunicazione il quarto giorno lavorativo precedente l’inizio del periodo di mantenimento.
Le istituzioni che risultino non abilitate all’utilizzo del servizio di message switching della RNI ricevono la comunicazione via posta elettronica certificata (PEC), inviata alle medesime scadenze dalla Banca d’Italia e contenente le medesime informazioni del messaggio elettronico.
Le istituzioni soggette a riserva obbligatoria minima comunicano alla Banca d’Italia - Servizio RES il mezzo di comunicazione prescelto per l’invio della comunicazione e il mezzo di recovery da utilizzare in caso di malfunzionamenti, con i relativi riferimenti. Esse informano altresì tempestivamente la Banca d’Italia di eventuali modifiche riguardanti i mezzi di comunicazione prescelti e i relativi riferimenti. Nel caso in cui la comunicazione dell’obbligo di riserva minima non raggiunga il destinatario per motivi ad esso imputabili, tra i quali la non sollecita informativa su eventuali cambiamenti dei mezzi di comunicazione e dei relativi riferimenti, la comunicazione dell’obbligo di riserva minima si intenderà comunque effettuata nei termini e il relativo obbligo dovrà essere rispettato.
La Banca d’Italia, a sua discrezione, può effettuare eccezionalmente le comunicazioni della riserva obbligatoria minima mediante lettera o fax, trasmessi alle istituzioni dalla Filiale della Banca d’Italia competente. Tale comunicazione è effettuata alle medesime scadenze e può talora anche sostituire l’eventuale comunicazione inviata con le modalità sopra indicate. In quest’ultimo caso, qualora la comunicazione contenga un diverso valore dell’obbligo di riserva, rispetto a quanto già precedentemente comunicato, a causa dell’emersione di elementi relativi all’istituzione che hanno comportato un ricalcolo dell’obbligo, essa potrà essere inviata successivamente alla scadenza prevista dal calendario.
Il procedimento di calcolo e comunicazione dell’importo della riserva obbligatoria minima si svolge nel rispetto dei termini e degli obblighi di comunicazione previsti dal capitolo IV di questa Circolare.
B) Verifica da parte delle istituzioni e conferma della riserva obbligatoria minima dovuta
Le istituzioni verificano gli importi comunicati dalla Banca d’Italia, rivolgendosi, per eventuali chiarimenti, alle Filiali competenti.
Eventuali opposizioni devono essere formulate entro l'ultimo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento, con le modalità successivamente indicate. L’assenza di contestazioni da parte delle istituzioni entro detto termine equivale ad assenso in ordine ai calcoli effettuati dalla Banca d’Italia e assunzione degli obblighi di riserva minima in base agli importi indicati nella comunicazione dell’obbligo di riserva.
L'importo confermato della riserva obbligatoria minima è preso a riferimento dalla Banca d’Italia per la verifica del rispetto dell’obbligo da parte dell’istituzione e per la remunerazione della riserva detenuta. Esso prevale su qualunque altro dato della riserva obbligatoria minima comunicato dalla Banca d’Italia a mezzo di altre fonti.
C) Opposizione alla comunicazione della riserva obbligatoria minima
Qualora, dopo le verifiche di cui al precedente punto B, le istituzioni non concordino con l’importo della riserva notificato dalla Banca d’Italia, esse possono scrivere alla Filiale competente per opporsi alla predetta comunicazione; l’opposizione, presentata con le modalità indicate nel paragrafo I.1, dovrà pervenire alla Filiale della Banca d’Italia competente entro il giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di mantenimento.
L’opposizione dovrà contenere tutte le informazioni utili per le successive verifiche da parte della Banca d’Italia; in particolare, dovrà essere fornito il dettaglio in euro delle voci componenti l’aggregato soggetto a riserva con le relative date di segnalazione effettuate alla Banca d’Italia.
Il procedimento di conferma o revisione dell’importo della riserva obbligatoria minima si svolge nel rispetto dei termini e degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d’Italia (cfr. Capitolo IV di questa Circolare).
I.6. Riserva indiretta
Articolo 10
Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un i ntermediario
1. Un’istituzione può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria se tale istituzione intermediaria:
a) risiede nello stesso Stato membro;
b) è soggetta agli obblighi di riserva minima;
c) generalmente svolge taluni compiti amministrativi (ad esempio la gestione della tesoreria) per tale istituzione, oltre alladetenzione delle riserve obbligatorie minime.
2. Ai fini del paragrafo 1, quando un’istituzione richiede l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria, è tenuta a stipulare un accordo a tal fine con tale istituzione intermediaria. Tale accordo specifica come minimo quanto segue:
a) se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni dimercato aperto dell’Eurosistema;
b) un periodo di preavviso di almeno 12 mesi, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 7, lettera b).
Se un’istituzione dà il preavviso di cui alla lettera b), è tenuta a informarne la BCN competente senza indebito ritardo.
3. Se la società madre di un gruppo consolida nelle proprie segnalazioni statistiche l’attività delle sue controllate situate nello stesso Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), tale società madre può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario.
4. Se una società madre richiede l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario a norma del paragrafo 3, essa è tenuta a stipulare un accordo con ciascuna istituzione del gruppo per agirein qualità di intermediario. Tali accordi specificano come minimo quanto segue:
a) se la società madre o le controllate desiderano avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alleoperazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;
b) un periodo di preavviso di almeno 12 mesi.
5. La BCN competente può concedere all’istituzione richiedente l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, dandone notifica a tale istituzione e all’istituzione intermediaria senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 o fino alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 7 e 8.
Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione in virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al pre sente
paragrafo ai fini del presente regolamento.
6. Qualora un’istituzione intermediaria detenga riserve obbligatorie minime per un’altra istituzione ai sensi del presente articolo, essa deve detenerle nei propri conti di riserva in aggiunta alle proprie riserve detenute conformemente al presente regolamento.
7. La BCE o la BCN competente possono, in qualsiasi momento, revocare l’autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 5 qualora sussista una qualsiasi delle seguenti condizioni:
a) una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento;
b) una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 chieda tale revoca dell’autorizzazione ai sensi del presente articolo;
c) le condizioni relative alla detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime esposte al paragrafo 1 non siano più soddisfatte;
d) sussistano ragioni prudenziali relativamente all’ente intermediario.
8. La BCN competente o la BCE valuta, nel determinare se revocare o meno l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7 se:
a) le parti abbiano concordato di risolvere l’accordo consensualmente;
b) l’istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario sia in grado di adempiere i propri obblighi di riserva.
9. Qualora la BCN competente o la BCE revochi l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la revoca dell’autorizzazione entra in vigore alla fine di un periodo di mantenimento, tranne nei casi in cui l’autorizzazione è revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d);
b) qualora l’autorizzazione venga revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d), la revoca ha effetto immediato e il periodo minimo di notifica di cui alla lettera c) del presente paragrafo non si applica
c) La BCN competente o la BCE notifica la revoca a entrambe le parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 almeno cinque giorni lavorativi prima della fine del periodo di mantenimento finale al quale si applica l’autorizzazione.
10. Nel caso in cui la BCE irroghi sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, essa può irrogare tali sanzioni all’istituzione intermediaria nonché all’istituzione per la quale detiene le riserve.
Gli articoli 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 del Regolamento BCE sulla riserva stabiliscono che le istituzioni possono chiedere di adempiere gli obblighi di riserva in via indiretta attraverso un intermediario e fissano i requisiti necessari per il rilascio della relativa autorizzazione da parte della banca centrale nazionale.
A) Procedimento di autorizzazione alla detenzione delle riserve minime in via indiretta
Le istituzioni soggette ad obbligo di riserva minima in Italia che intendono avvalersi della facoltà di detenere la riserva in via indiretta presentano una richiesta di autorizzazione alla Filiale competente della Banca d'Italia, con le modalità indicate nel paragrafo I.1.
La richiesta deve contenere una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’istituzione richiedente, attestante, sotto la propria responsabilità, il rapporto di gestione amministrativa esistente tra le medesime (gestione della tesoreria, comovimentazione dei conti, partecipazione indiretta alle procedure di scambio BI-COMP e Target2-Banca d’Italia, cfr. allegato 2), nonché copia del relativo accordo per la gestione della riserva in via indiretta. Quest’ultimo andrà allegato all’istanza insieme alla documentazione comprovante l’esistenza del predetto rapporto di gestione amministrativa.
La Banca d'Italia valuta le richieste con riguardo al rispetto dei requisiti indicati dall’art. 10 del Regolamento BCE e all’assenza di ragioni prudenziali relative all’ente intermediario che, ai sensi del comma 7, lettera d), dello stesso articolo, potrebbero comportare la revoca dell’autorizzazione richiesta (ove fosse concessa). L’esito delle richieste (rilascio o diniego dell’autorizzazione) è comunicato alle
istituzioni interessate dalle Filiali competenti, nel rispetto dei tempi di conclusione e degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d’Italia (cfr. Capitolo IV di questa Circolare).
Nel provvedimento di autorizzazione è riportata la data di efficacia dell’autorizzazione alla detenzione della riserva obbligatoria minima in via indiretta; esso continua ad avere effetto per tutta la durata dell’accordo tra le istituzioni intermediata e intermediaria o fino alla revoca dell’autorizzazione (cfr. questo paragrafo, parte B).
Qualora un’istituzione, intermediata o intermediaria, intenda recedere dal contratto di intermediazione ne dà comunicazione alle controparti con un preavviso di almeno 12 mesi e comunica la circostanza, con le modalità indicate nel paragrafo I.1, alla competente Filiale della Banca d'Italia senza indebito ritardo22. Qualora le controparti convengano di abbreviare tale termine di preavviso, l’istituzione che intende recedere prima del termine di 12 mesi invia alla propria Filiale competente il benestare della controparte a un preavviso più breve di 12 mesi.
A seguito del recesso dall’accordo di intermediazione, la Banca d’Italia rilascia all’istituzione soggetta a riserva l’autorizzazione ad un nuovo rapporto di intermediazione o comunica la data di decorrenza dell’assolvimento in via diretta secondo l’iter descritto precedentemente.
B) Procedimento di revoca dell’autorizzazione alla detenzione delle riserve minime in via indiretta
Le istituzioni soggette ad obbligo di riserva minima in Italia che intendono chiedere la revoca dell’autorizzazione a detenere la riserva in via indiretta presentano relativa richiesta, con le modalità indicate nel paragrafo I.1, , alla Filiale competente della Banca d'Italia. La Banca d’Italia, nel determinare se accogliere la richiesta di revoca, valuta se le parti abbiano concordato di risolvere l’accordo di intermediazione consensualmente e se l’istituzione intermediata sia in grado di adempiere ai propri obblighi di riserva minima.
L’esito delle richieste di revoca è comunicato alle istituzioni interessate dalle Filiali competenti, nel rispetto dei termini e degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d’Italia (cfr. Capitolo IV di questa Circolare).
I.7.Fusioni e scissioni
Articolo 12 Fusioni e scissioni
1. Nel caso in cui una fusione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
a) l’istituzione incorporante deve assumersi gli obblighi dell’istituzione incorporata di cui al presente regolamento;
b) le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si riducono in base a ciascuna detrazione forfettaria applicabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2;
c) le BCN valutano se le istituzioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto delle riserve di fine giornata detenute nei conti di riserva sia delle istituzioni incorporanti sia delle
22 Ci si riferisce al caso di: istituzioni intermediate che intendano assolvere gli obblighi in via diretta o desiderino cambiare il soggetto intermediario; istituzioni intermediarie che non intendano più svolgere il ruolo di istituzione intermediaria per una o più istituzioni.
istituzioni incorporate.
2. Durante il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si applica, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, un’unica detrazione forfettaria;
b) le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante sono calcolate ai fini dell’articolo 6 sulla base di un aggregato soggetto a riserva composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e dell’istituzione incorporante.
Ai fini della lettera b), il calcolo si basa sugli aggregati soggetti a riserva di ciascuna istituzione per il periodo di mantenimento in questione come se la fusione non fosse avvenuta e conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
Il primo comma si applica anche ai periodi di mantenimento successivi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, parte 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
3. Nel caso in cui una scissione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi devono assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento dell’istituzione scissa;
b) ciascun ente creditizio beneficiario deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per la quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa;
c) le riserve detenute dall’istituzione scissa sono ripartite tra le istituzioni beneficiarie in modo proporzionale;
d) la detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.
4. Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento in cui la scissione ha effetto e fino a quando le istituzioni beneficiarie non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) si applicano le disposizioni seguenti:
a) ciascuna istituzione beneficiaria deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per l’eventuale quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa, se del caso; e
b) la detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.
Le istituzioni soggette a obbligo di riserva minima coinvolte in operazioni di fusione e scissione comunicano alla Filiale della Banca d’Italia competente la data di efficacia giuridica dell’operazione prima del perfezionamento della stessa. Nel caso in cui tali istituzioni abbiano comprovate necessità di deroghe in merito all’invio delle segnalazioni, informano le strutture competenti con ragionevole anticipo rispetto alla data stessa dell’operazione e concordano le modalità con cui adempiranno agli obblighi statistici e di riserva23. Le istituzioni risultanti da operazioni di fusione o scissione sono tenute a trasmettere le segnalazioni statistiche a partire dal mese in cui l’operazione ha effetto legale24.
Si fa inoltre presente che:
− per quanto concerne le operazioni di incorporazione/fusione:
• si applica la disciplina concernente la tenuta dei conti delle istituzioni interessate, di cui al documento Target2 - Banca d'Italia - Guida per gli aderenti;
• ai fini del rispetto dell’obbligo di riserva minima del periodo di mantenimento in cui interviene
23 Cfr. l’art. 11 del Regolamento (UE) n. 379/2021
24 Cfr. circolare n. 272/2008.
l’efficacia dell’operazione, l’istituzione incorporante (risultante dalla fusione) fa riferimento alle comunicazioni della riserva inviate dalla Banca d’Italia alle istituzioni incorporate (fuse). L’istituzione incorporante (risultante dalla fusione) beneficia di ciascuna detrazione fissa di
100.000 euro accordata alle istituzioni incorporate (fuse);
• in merito alla verifica degli obblighi di riserva minima e alla remunerazione per il medesimo periodo, la Banca d’Italia tiene conto del totale della riserva dovuta dalle istituzioni coinvolte nella fusione, nonché della somma delle giacenze complessivamente detenute dalle stesse;
• l’istituzione incorporante (risultante dalla fusione) è tenuta a effettuare le segnalazioni statistiche su base unificata a partire da quelle concernenti la prima data di riferimento (cfr. par.1.5.1) pari o successiva alla data di efficacia giuridica della fusione. Ai fini del calcolo della riserva obbligatoria minima dovuta, essa beneficia di una sola detrazione fissa di 100.000 euro;
− per quanto concerne le operazioni di scissione:
• ai fini del calcolo della riserva obbligatoria minima delle istituzioni creditizie risultanti dall’operazione, esse devono comunicare anticipatamente la percentuale di ripartizione dell’aggregato soggetto dell’istituzione scissa;
• nel periodo di mantenimento in cui l’operazione diviene efficace, le istituzioni risultanti dalla scissione fanno riferimento, per l’assolvimento pro quota dell’obbligo di riserva minima, all’importo di cui alla comunicazione della riserva inviata all’istituzione scissa. Ciascuna istituzione risultante dalla scissione beneficia di una detrazione fissa di 100.000 euro;
• le istituzioni creditizie risultanti dalla scissione sono tenute a effettuare le segnalazioni statistiche su base distinta a partire da quelle riferite alla prima data di riferimento (cfr. par.1.5.1) pari o successiva alla data di efficacia giuridica dell’operazione. Ai fini del calcolo del corrispondente importo della riserva obbligatoria minima dovuta, ciascuna beneficia della detrazione fissa.
CAPITOLO II – REMUNERAZIONE
Articolo 9
Remunerazione
1.
La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva in base
al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso (ponderato sulla base del numero di giorni di calendario) per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):
dove:
Rt = remunerazione da corrispondere sulle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t;
Ht t; nt rt
= riserve obbligatorie minime mediamente detenute su base giornaliera nel periodo di mantenimento
= numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t;
= tasso di remunerazione delle riserve obbligatorie minime per il periodo di mantenimento t; il tasso
di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.
i = iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t;
MRi = xxxxx di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell’iesimo giorno di calendario o prima.
2.
La BCN competente corrisponde la remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nel
secondo giorno lavorativo TARGET2 successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.
Alla fine di ciascun periodo di mantenimento, la Banca d’Italia comunica alle istituzioni il tasso di remunerazione e la data di accredito degli interessi mediante pubblicazione sul proprio sito web (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxx-Xxx.xxx ).
La Banca d’Italia provvede a determinare gli interessi dovuti alle istituzioni a fronte della riserva detenuta, accreditandone gli importi sul conto di riserva mediante il modulo Reserve Management della SSP. Se l’istituzione detiene più conti di riserva, gli interessi sono accreditati solo sul conto principale.
Gli interessi relativi alla riserva minima obbligatoria sono regolati sul conto di riserva dell’istituzione titolare il secondo giorno lavorativo del sistema di regolamento Target2 successivo alla fine del periodo di mantenimento al quale gli interessi si riferiscono per stessa data valuta.
Con la citata liquidazione, nessuna ulteriore differenza di interessi è dovuta dalla Banca d’Italia all’istituzione creditizia per il medesimo periodo di mantenimento.
CAPITOLO III – INADEMPIENZE AL REGIME DI RISERVA OBBLIGATORIA MINIMA E SANZIONI
Regolamento (CE) n. 2531/1998 del Consiglio Europeo, art. 7 Regolamento (CE) n.2532/1998 del Consiglio Europeo, art. 3 Regolamento (CE) n. 2157/1999 della BCE
Decisione (UE) 2021/1815 della BCE del 7 ottobre 2021 (BCE/2021/45)
***
Decisione (UE) 2021/[XX*] della Banca centrale europea del giorno mese 2021sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/XX)
ALLEGATO I
Formula e metodo per il calcolo di una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98
1. Importo della sanzione irrogata dalla Banca centrale europea per inadempienza dell’obbligo di detenere il livello richiesto di riserve minime.
Se un’istituzione soggetta agli obblighi di riserva minima non adempie agli obblighi di detenere il livello richiesto di riserve minime, in conformità ai pertinenti regolamenti del Consiglio o ai regolamenti e alle decisioni adottati dalla BCE in materia, sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di 2,5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza; tale sanzione pecuniaria sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata.
La sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando la formula seguente:
dove:
Pt= sanzione pecuniara da pagare per il mancato adempimento degli obblighi di riserva minima durante il periodo di mantenimento t
Dt= ammontare dell'inadempienza durante il periodo di mantenimento t (media giornaliera) nt= numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t
i= iesimo giorno del periodo di mantenimento t
MLRi= tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale l'iesimo giorno di calendario
Laddove un’istituzione soggetta agli obblighi di riserva minima non adempia all’obbligo di notifica stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), se, a seguito del rilevamento dell’inadempienza, si accerta anche che per effetto dell’applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), tale istituzione non abbia adempiuto all’obbligo di detenere il livello richiesto di riserve minime, durante più di un periodo di mantenimento, allora il pertinente periodo di mantenimento ai fini del calcolo della sanzione in conformità della sezione 1 del presente allegato è il periodo di mantenimento durante il quale si accerta l’inadempimento.
2. Inadempienze reiterate dell'obbligo di riserva minima.
Qualora un'istituzione soggetta all’obbligo di riserva minima non adempia all’obbligo di detenere il livello richiesto di riserve minime in più di due casi durante un periodo di 12 mesi, si ritiene che tale istituzione abbia commesso un’inadempienza reiterata.
Per ciascuna inadempienza reiterata sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di cinque punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza reiterata; tale sanzione pecuniaria sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata. Altrimenti, la sanzione pecuniaria si calcola utilizzando la formula stabilita nella sezione 1 del presente allegato.
ALLEGATO II
Formula e metodo per il calcolo di una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98 per inadempienza dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni che impediscono ad un’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)
1. Importo della sanzione irrogata dalla Banca centrale europea in caso di mancata notifica alla competente banca centrale nazionale di restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). In caso di inadempienza dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di 2,5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione; tale sanzione sarà applicata all’ammontare medio giornaliero di fondi interessati dalla mancata notifica da parte dell’istituzione nel periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione. Se l’inadempienza si prolunga per più di un periodo di mantenimento, il periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione non supererà il totale dei giorni del periodo di mantenimento durante il quale viene rilevata l’inadempienza.
Fatta salva la sezione 3 del presente allegato, la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando la formula seguente:
𝑫𝒔
𝑷
∗ 𝒏𝒔
𝒏𝒔
∗ ∑
𝒊=𝟏
𝑴𝑳𝑹𝒊 + 𝟐, 𝟓
𝒏𝒔 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝒔 =
𝟑𝟔𝟎
Laddove:
Ps= sanzione pecuniaria da pagare per la mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)
Ds= ammontare dei fondi interessati dalla mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)
ns= il minore tra il (i) numero complessivo di giorni di calendario senza notifica e (ii) il numero di giorni nel periodo di mantenimento durante il quale viene rilevata l’inadempienza
i= il giorno di calendario del periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione
MLRi = tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale l'iesimo giorno di calendario.
2. Inadempienza reiterata dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
Laddove una sanzione sia stata inflitta a un’istituzione a causa dell’inadempienza dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, se tale istituzione non notifica alla competente banca centrale nazionale tali restrizioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, durante il periodo di 12 mesi successivo alla data nella quale l’irrogazione di tale sanzione le è stata notificata, allora si ritiene che tale istituzione abbia commesso un'inadempienza reiterata.
Per ciascuna inadempienza reiterata sarà inflitta una sanzione pecuniaria di cinque punti percentuali superiore alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione; tale sanzione pecuniaria sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata. Altrimenti, la sanzione pecuniaria si calcola utilizzando la formula stabilita nella sezione 1 del presente allegato.
3. Il principio di proporzionalità e le circostanze del caso specifico.
Una volta calcolato in conformità alla formula stabilita nella sezione 1 del presente allegato, l’ammontare della sanzione pecuniaria può essere adeguato per tenere conto del principio di proporzionalità e delle circostanze del caso specifico in conformità all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) 2532/98. Gli adeguamenti all’importo della sanzione pecuniaria sono soggetti ai limiti stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento.
In conformità all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio dell’Unione Europea sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della BCE, quest’ultima può imporre sanzioni nei confronti delle istituzioni che non osservino gli obblighi di detenere riserve minime (art. 7, par. 1) e gli altri obblighi in materia, cioè gli obblighi diversi da quelli di cui all’art. 7, par. 1 (art. 7, par. 3). Tra questi ultimi rientra, tra l’altro, l’obbligo di notifica di fondi vincolati di cui all’art. 3.1 del Regolamento BCE sulle Riserva.
III. 1. Sanzioni pecuniarie per inadempienze all’obbligo di riserva minima
L’iter di irrogazione è stabilito dal Regolamento (CE) n. 2532/1998 del Consiglio e dal Regolamento (CE) n. 2157/1999 della BCE.
La Banca d’Italia irroga la sanzione per conto del Comitato esecutivo della BCE al termine della procedura sanzionatoria, che si articola nelle seguenti fasi.
A) Notifica dell’inadempienza
La Banca d’Italia notifica all’istituzione interessata la presunta inadempienza rilevata e la corrispondente sanzione per conto del Comitato esecutivo della BCE. La notifica contiene tutti i dati di fatto pertinenti all’inadempienza e informa l’istituzione che, in assenza di obiezioni da parte della stessa, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE.
B) Decisioni dell’istituzione interessata ed esito della procedura d’infrazione
Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della lettera di cui al punto precedente, l’istituzione interessata può:
1) riconoscere formalmente la presunta inadempienza e accettare di pagare la relativa sanzione pecuniaria, concludendo così la procedura di infrazione. A tal fine, l’istituzione deve sottoscrivere e restituire alla Filiale competente, entro il termine indicato, copia della lettera precedentemente inoltrata. La Banca d'Italia provvede quindi ad addebitare il conto di riserva (cfr. il punto F);
2) presentare alla Filiale competente della Banca d’Italia, entro il termine indicato, una formale obiezione alla decisione di irrogare la sanzione contenente le informazioni e/o i chiarimenti ritenuti pertinenti, accludendo la documentazione a sostegno delle argomentazioni esposte. In tal caso, il Comitato esecutivo della BCE dovrà adottare un’apposita decisione con le modalità indicate nel successivo punto C;
3) lasciar decorrere il suddetto termine senza accettare la sanzione né sollevare obiezioni. La sanzione si intende così imposta dal Comitato esecutivo della BCE e la procedura prosegue secondo quanto stabilito nei successivi punti D ed E.
C) Decisione del Comitato esecutivo della BCE
Nell’ipotesi di obiezione avverso la notifica della presunta inadempienza di cui al sopra citato punto B.2, il Comitato esecutivo della BCE decide se accogliere o rigettare l’obiezione.
La Banca d'Italia provvede a inoltrare tempestivamente alla BCE la lettera di obiezione inviata dall’istituzione, esprimendo le proprie considerazioni in merito, e a notificare alla stessa la decisione del Comitato esecutivo della BCE.
D) Definizione della sanzione per mancata richiesta di riesame al Consiglio direttivo della BCE
Entro 15 giorni lavorativi successivi:
- al ricevimento della formale decisione del Comitato esecutivo della BCE di cui al punto C precedente,
l’istituzione interessata può richiedere al Consiglio direttivo della BCE il riesame della decisione del Comitato esecutivo della BCE di irrogare la sanzione. La richiesta va effettuata con le modalità di cui al successivo punto E.
Qualora l’istituzione non provveda entro i termini sopra indicati, la sanzione irrogata nei confronti della medesima diviene definitiva. A tal proposito, la Banca d'Italia provvede ad addebitare il conto di riserva principale dell’istituzione interessata (cfr. il punto F).
E) Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3.6 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, l’istanza di riesame avverso la decisione del Comitato esecutivo della BCE di imporre una sanzione per inadempienza degli obblighi di riserva deve essere indirizzata al Segretariato della BCE25, all’attenzione del Consiglio direttivo della BCE e per conoscenza alla Filiale competente della Banca d’Italia, nei termini indicati al precedente punto D. Essa deve contenere tutte le informazioni necessarie e la documentazione a sostegno.
La Banca d’Italia invia all’istituzione un estratto della decisione del Consiglio direttivo della BCE in risposta alla richiesta di riesame, che indica i motivi della medesima e informa l’istituzione interessata in merito al suo diritto di ricorso giurisdizionale.
La Banca d’Italia, provvede ad addebitare, ove necessario, la sanzione divenuta definitiva sul relativo conto di riserva (cfr. il punto F).
L’istanza di riesame si intende rigettata qualora il Consiglio direttivo della BCE non abbia preso una decisione entro due mesi dal ricevimento della richiesta.
F) Definitività delle sanzioni e addebito da parte della Banca d’Italia
Si riepilogano i casi in cui le sanzioni irrogate a fronte di inadempienze all’obbligo medio di riserva divengono definitive:
3. rigetto dell’istanza di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE (cfr. il punto E)26.
L’addebito della sanzione è effettuato sul conto di riserva dell’istituzione, nella medesima giornata in cui la stessa diviene definitiva.
La Banca d’Italia pubblica il tasso di penalizzazione alla fine del periodo di mantenimento sul proprio sito web (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxx- Rob.pdf ).
25 Xxxxxxxxxxxxxxx 00, X-00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx. Fax: x00 00 0000 0000. Posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
26 Ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’art. 172 del Trattato dell’UE per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.
III.2. Altre sanzioni per mancato rispetto degli obblighi di riserva minima
Nel caso di gravi inadempienze degli obblighi di riserva da parte di una istituzione creditizia, la Banca d’Italia, d’intesa con la BCE può sospendere quest’ultima dalla partecipazione alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema (cfr. art. 23.3 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria).
La comunicazione della sospensione viene trasmessa all’istituzione creditizia dalla Filiale competente.
CAPITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
IV.1. Procedimenti amministrativi relativi all’obbligo di riserva minima
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi all’obbligo di riserva minima, il cui responsabile è individuato nel Capo del Servizio OPM (cfr. Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d’Italia, elenco n. 4) :
a) Autorizzazione alla detenzione della riserva obbligatoria minima in via indiretta: termine di conclusione 45 giorni
b) Revoca dell’autorizzazione alla detenzione della riserva obbligatoria minima in via indiretta: termine di conclusione 45 giorni
c) Calcolo e comunicazione della riserva obbligatoria minima: termine di conclusione entro il terzo giorno lavorativo precedente l’inizio del periodo di mantenimento
d) Conferma o revisione della riserva obbligatoria minima a seguito di opposizione dell’intermediario al calcolo effettuato dalla Banca d’Italia: termine di conclusione entro 10 giorni.
IV.2. Comunicazioni inerenti ai procedimenti amministrativi
Per le istanze di parte relative ai procedimenti di cui ai punti a) e b) del paragrafo IV.1, le attività istruttorie e le relative comunicazioni previste dalla legge 241/199027 e dal Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d’Italia sono delegate dal Capo del Servizio OPM ai Direttori delle Filiali competenti.
Per il procedimento di cui al punto c) la comunicazione di avvio del procedimento è omessa, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 6 del Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d’Italia, in ragione delle esigenze di celerità del procedimento.
Per il procedimento di cui al punto d) la comunicazione di preavviso di rigetto, di cui all’art. 10- bis della Legge n. 241/1990 e all’articolo 10 del Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d’Italia, è omessa in quanto non compatibile con i termini del procedimento, stabiliti in considerazione della necessità di dare certezza all’intermediario sull’importo dell’obbligo di riserva minima, da assolversi nel periodo di mantenimento (pari a cinque o sei settimane).
IV.3. Accesso agli atti
27 Ci si riferisce alla comunicazione di avvio del procedimento e alla comunicazione di interruzione dei termini di conclusione del procedimento per mancanza/irregolarità della documentazione prodotta a corredo dell’istanza.
CAPITOLO V – CANALI INFORMATIVI
I soggetti interessati possono reperire informazioni sul regime degli obblighi di riserva, utili anche al corretto adempimento degli stessi tramite diversi canali informativi, che si elencano di seguito.
V.1. Canali disponibili per le istituzioni soggette a riserva
Le istituzioni soggette a riserva obbligatoria minima:
▪ ricevono mediante Rete Nazionale Interbancaria (RNI) o PEC le comunicazioni dell’obbligo di riserva minima, indicate nel paragrafo I.5.3;
▪ se titolari dei conti di riserva abilitati all’ICM di Target2-Banca d’Italia tramite la rete SWIFT o Internet hanno accesso alle informazioni per la gestione della riserva mediante il modulo Reserve Management. I titolari di tali conti possono conoscere la media progressiva e il saldo di adeguamento, attivando le previste procedure di inquiry;
▪ ricevono dalle Filiali competenti della Banca d'Italia le informazioni su eventuali modifiche intervenute nei parametri del regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema.
V.2. Canali disponibili per il pubblico indifferenziato
La BCE pubblica sul proprio sito WEB:
• i principali parametri del regime di riserva obbligatoria minima dell’Eurosistema (aliquote di riserva, percentuali fisse di deduzione standardizzata, ammontare della detrazione fissa di riserva) (xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/xx/xxxx/xxxxx.xx.xxxx)
• il calendario dei periodi di mantenimento (xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx.xx.xxxx)
La BCE pubblica inoltre le eventuali modifiche concernenti il regime di riserva obbligatoria minima dell’Eurosistema sul proprio sito web.
La Banca d’Italia - Servizio OPM pubblica e cura l’aggiornamento delle seguenti informazioni sul proprio sito web:
• il calendario del procedimento di conferma (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx- garanzie/calendari-eurosistema/calendario_rob_t.pdf);
Allegato 1
Comunicazione della riserva obbligatoria
Specifiche tecniche
Il presente documento descrive le specifiche tecniche per le comunicazioni sulla riserva obbligatoria trasmesse dalla Banca d’Italia alle istituzioni creditizie, utilizzando il servizio di Message Switching offerto dal canale trasmissivo della Rete nazionale interbancaria (RNI).
Le caratteristiche di tale modalità trasmissiva sono le stesse già utilizzate in passato per lo scambio delle informazioni tra il Servizio RES e gli intermediari segnalanti e riportate nell’allegato Modalità di scambio delle informazioni vers. 3 dell’1/6/1998 contenuto nella Circolare 154 del 22.11.1991, di cui si riporta di seguito un estratto.
In particolare si fa uso della nota struttura generalizzata denominata messaggio rete 665 idonea a trasportare differenti tipologie di comunicazioni applicative.
Messaggi su RNI via message switching: caratteristiche generali
Il confezionamento di questi messaggi viene effettuato mediante un’unica struttura generalizzata. A tale scopo è stata definita una transazione, denominata messaggio rete, idonea a trasportare differenti tipologie di messaggi applicativi. La struttura del messaggio rete è tale da permettere anche la gestione della spedizione di messaggi applicativi la cui lunghezza travalica il limite fisico della stessa transazione.
Per l’instradamento dei messaggi rete con modalità message switching si rimanda a quanto previsto per l’applicazione bancaria BI002.
Il formato di tale messaggio rete è qui di seguito descritto. FORMATO STANDARD DEL MESSAGGIO RETE
Applicazione mittente: XXXXXBI002yy (XXXXX: codice ABI banca) Applicazione ricevente: 01000BI002yy (yy: 00=prod - PR=test)
Categoria applicativa: BI00
O/F | IDC | Descrizione campo | Formato | Note |
O | 01 | tipo messaggio rete | ‘3’b | valore ‘665’ |
O | 040 | mittente | ‘5’n(/’5’n/’2’b) | |
O | 050 | destinatario | ‘5’n(/’5’n/’2’b) | |
O | 698 | data produzione (data di riferimento) | ‘8’n | formato: aaaammgg |
O | 601 | ora produzione (ora di riferimento) | ‘6’n | formato: hhmmss |
F | 012 | M.A.C. | ‘10’x | |
O | 020 | C.R.O. | ‘11’n | |
F | 022 | C.R.O. originario | 16x | |
F | 687 | data produzione originaria | ‘8’n | formato: aaaammgg |
F | 688 | data contabile | ‘8’n | formato: aaaammgg |
F | 689 | collegamento messaggio rete | ||
capo catena | ‘11’x/ | |||
sequenza catena | ‘3’n/ | |||
indicatore fine catena | ‘1’x | |||
O | 685 | tipo messaggio applicativo | ‘6’n | |
F | 177 | codice divisa operazione | ‘3’b | |
O | 68A | contenuto messaggio applicativo | 50x | 24 occorrenze MAX |
(dove O = obbligatorio; F = facoltativo)
Si precisa che per l’inoltro dei messaggi rete deve essere tenuto presente quanto segue:
• ogni tipo messaggio applicativo (IDC 685) individua una specifica struttura applicativa che può essere composta da uno o più tipi record;
• un messaggio applicativo può richiedere l’utilizzo di più messaggi rete per il suo inoltro; in questo caso per gli IDC 698, 601, 022, 687 e 688 vengono presi in considerazione i soli valori contenuti nel primo messaggio rete (CAPO CATENA);
• nel caso in cui il messaggio applicativo richieda, ad esempio, tre messaggi rete per essere inviato, i sottocampi dell’IDC 689 dovranno essere valorizzati con le seguenti modalità:
(primo messaggio rete) | capo catena: sequenza catena: ind. fine-catena: | 1 N | CRO del messaggio stesso |
(secondo messaggio rete) | capo catena: sequenza catena: | 2 | CRO del primo messaggio |
ind. fine-catena: | N | ||
(terzo messaggio rete) | capo catena: sequenza catena: | 3 | CRO del primo messaggio |
ind. fine-catena: | S |
• ogni tipo record ha una specifica struttura fissa, caratterizzata da una lunghezza massima di 1200 byte (50x24=1200). Nel caso in cui la lunghezza del record sia minore, i byte in eccesso non devono essere trasmessi;
• pur essendo il record a struttura fissa, la natura del messaggio applicativo può non richiedere sempre e comunque la valorizzazione obbligatoria di tutti i raggruppamenti di campi (o singoli campi) ripetuti fino alla lunghezza massima predefinita per il record stesso. Anche in tal caso i byte in eccesso non devono essere trasmessi.
Comunicazioni della riserva: caratteristiche e tracciato fisico
• All’interno della struttura generalizzata del messaggio rete 665, il riconoscimento
della comunicazione in oggetto è possibile attraverso il tipo messaggio applicativo (IDC685) che nel caso della comunicazione della riserva assume il valore 078110.
• Il campo codice divisa operazione (IDC177) assume sempre il valore EUR per indicare che gli importi della riserva comunicati sono espressi in euro.
• Il campo contenuto messaggio applicativo (IDC68A), per la comunicazione in oggetto, è caratterizzato dalla seguente struttura fisica:
TIPO RECORD 001 (frequenza 1/1)
Pos | descrizione campo | occ | lng | pic | critt. | Note |
1 | tipo record | 1 | 3 | x | vale 001 | |
4 | numero protocollo | 1 | 13 | 9 | ||
17 | mittente/destinatario | 1 | 300 | x | vedi esempio | |
317 | oggetto comunicazione | 1 | 300 | x | “ “ | |
617 | ROB | 3 | 150 | x | “ “ | |
lunghezza record 1066 |
TIPO RECORD 002 (frequenza 0/N)
(il record è presente all’interno della catena di un unico messaggio 665 solo nel caso esista più di una banca intermediata)
Pos | descrizione campo | occ | lng | pic | critt. | Note |
1 | tipo record | 1 | 3 | x | vale 002 | |
4 | numero protocollo | 1 | 13 | 9 | ||
17 | ROB | 7 | 150 | x | vedi esempio | |
lunghezza record 1066 |
Esempio di campo mittente/destinatario:
BANCA D’ITALIA
SERVIZIO OPERAZIONI SUI MERCATI
SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX
DESTINATARIO XXXXXX
Esempio di campo oggetto comunicazione:
COMUNICAZIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA
DATA RIFERIMENTO aaaammgg
IMPORTI IN EURO COMPRENDENTI 2 DECIMALI
Il campo ROB è strutturato nel modo seguente:
pos | descrizione campo | Occ | lng | Pic | Note |
1 | tipo record | 1 | 1 | 9 | 0 se gli importi si riferiscono al destinatario 1 per una intermediata 2 per il totale i tipi record 1 e 2 sono presenti solo per una istituzione creditizia intermediaria |
2 | ente | 1 | 6 | 9 | codice ABI con codice di controllo |
8 | importo ROB | 1 | 15 | 9(13)v99 | |
23 | importo raccolta | 1 | 15 | 9(13)v99 | |
38 | tipo importo | 1 | 1 | X | A effettivo, 5 stimato |
39 | filler | 1 | 112 | X |
Esempio di campo ROB per un’azienda cui fanno capo delle indirette:
0011117000000000000006000000000000003A
1022223000000000000004000000000000002A
1033334000000000000008000000000000004A
1044445000000000000002000000000000006A
1055556000000000000002000000000000001A
2011117000000000000022000000000000016A
Si riporta di seguito un esempio di comunicazione di riserva obbligatoria.
Esempio di comunicazione della riserva per un’azienda cui fanno capo delle istituzioni intermediate:
BANCA D’ITALIA
SERVIZIO OPERAZIONI SUI MERCATI
SERVIZIO RILEVAZION ED ELABORAZIONI STATISTICHE XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX
DESTINATARIO xxxxxx
COMUNICAZIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA DATA RIFERIMENTO 20000630
IMPORTI IN EURO COMPRENDENTI 2 DECIMALI PROTOCOLLO N. 2000XXXXXXX DEL 2000-07-10
0 | 011117 | 0000000010,00 | 0000001000,00 | A |
1 | 022223 | 0000000020,00 | 0000002000,00 | A |
1 | 033334 | 0000000030,00 | 0000003000,00 | A |
1 | 044445 | 0000000040,00 | 0000004000,00 | A |
1 | 055556 | 0000000050,00 | 0000005000,00 | A |
2 | 011117 | 0000000100,00 | 0000010000,00 | A |
Allegato 2
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA MINIMA IN VIA INDIRETTA
Alla filiale della Banca d'Italia di28: e, per conoscenza, alla Filiale della Banca d'Italia di29:
Oggetto: Richiesta di autorizzazione a detenere la riserva obbligatoria minima in via indiretta
(denominazione dell'istituzione richiedente) (denominazione dell'istituzione intermediaria)
(codice ABI) (codice ABI)
Ai fini della presente richiesta l’istituzione richiedente dichiara che l’istituzione intermediaria:
- è residente nel territorio della Repubblica italiana;
- è soggetta agli obblighi di riserva minima;
- svolge generalmente i seguenti compiti amministrativi per l’istituzione richiedente, oltre alla detenzione delle riserve obbligatorie minime:
(barrare le caselle di interesse) gestione della tesoreria
comovimentazione del conto di riserva
adesione indiretta ai sistemi di pagamento e regolamento
altro (precisare)
A tale proposito l’istituzione richiedente allega documentazione comprovante il rapporto amministrativo già intrattenuto con l’istituzione intermediaria.
28 Si tratta della Filiale competente per l'istituzione creditizia che richiede la riserva in via indiretta.
29 Si tratta della Filiale competente per l'istituzione creditizia intermediaria.
In considerazione di quanto sopra, l'istituzione richiedente domanda di essere autorizzata a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime in via indiretta per il tramite dell’istituzione intermediaria. A tal fine l'istituzione richiedente e l'istituzione intermediaria convengono che quest'ultima detenga la riserva obbligatoria per conto dell'istituzione richiedente a partire: (barrare la casella di interesse)
dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia.
dal periodo di mantenimento che inizia il ……… (solo per periodi di mantenimento successivi al termine di cui alla prima opzione).
A tale scopo l’istituzione richiedente dichiara di aver stipulato un accordo, di cui si allega copia, che specifica quanto segue:
a) il richiedente
desidera
non desidera
avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema30;
b) l'eventuale recesso dall’accordo è soggetto a un termine di preavviso di …. mesi31.
L'istituzione richiedente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme regolanti la riserva obbligatoria e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, per quanto attiene alla detenzione in via indiretta della riserva obbligatoria, dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 378/2021 della BCE, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime, e del Paragrafo I.7 della Circolare n. 314 del XX della Banca d’Italia in materia di Obblighi di riserve minime - disposizioni per le banche. L'istituzione richiedente si impegna a osservare le suddette norme e tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia di riserva obbligatoria.
(data)
Per l'istituzione creditizia richiedente:
Il legale rappresentante
(Firma)
30 Tale previsione non pregiudica l'accesso del dichiarante alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, nel rispetto dei requisiti generali di idoneità richiesti dalla Banca d'Italia stessa.
31 Termine di preavviso pari a o superiore a 12 mesi.