CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Autocarri allestiti con vasca ribaltabile per NU avente capacità di 5 mc in allu- minio e tasca ribaltabile a tenuta stagna
27 Dicembre 2019
IL R.U.P
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’acquisto, anche tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione appaltante, di nr 3 furgoni alimentati a gasolio da 35 x.xx a 2 assi allestiti con attrezzatura vasche NU in alluminio e tasche a tenuta stagna, per la raccolta dei rifiuti.
Gli automezzi che dovranno essere resi forniti sono:
TIPOLOGIA | QUANTITA’ N. |
Furgoni 35 x.xx alimentati a Gasolio. | 3 |
ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA
Per la perfetta esecuzione a regola d’arte della fornitura dei mezzi sopra indicati, l’importo a base di gara è fissato in Euro 144.000,00 oltre IVA.
ART. 3 - MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA
Gli automezzi forniti dovranno essere consegnati a cura e spese della ditta appaltatrice presso le sedi operative dell’azienda appaltante ubicate in xxx Xxxxx xxx x Xxxxxxx (XX), in xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xx 00 x Xxxxxxx (XX) ed in xxx Xxxxxxx xx.00 x Xxxxxxxxx (XX).
La consegna degli automezzi dovrà avvenire secondo quanto previsto nella parte prestazionale del presente capitolato.
ART 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni applicando al medesimo il CCNL vigente di riferimento.
L’Impresa dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione al momento della firma del contratto:
a) il nominativo e altre generalità del personale impiegato nello svolgimento dei servi- zi oggetto del presente appalto (allestimento mezzi, consegna, formazione al personale del- la ditta appaltante ecc.);
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) i recapiti telefonici coi quali poter contattare il referente dell’Azienda che si deve occupare dei rapporti con la stazione appaltante (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere a formare e informare il proprio personale relativamente ai rischi speci-
fici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni.
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, un cartellino identificativo con fotografia formato tesse- ra da indossare durante lo svolgimento del servizio.
ART 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLE PARTI
Saranno a carico dell’Impresa appaltatrice, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
a) Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capi- tolato e tecnicamente dettagliato nel “Titolo 2 – Parte Prestazionale”
b) La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare
c) Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assume- re decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di caratte- re tecnico che gestionale ed organizzativo.
d) Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente docu- mentazione:
• dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappalta- trice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata foto- copia del documento di identità del sottoscrittore.
• dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatri- ce) con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allega- ta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
e) Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
Fermo restando quanto sopra, in caso di grave errore contrattuale, l’impresa appaltante ha facoltà al- tresì di dichiarare risolto di diritto il contratto a seguito dell’applicazione dei casi di cui all’apposito articolo del presente capitolato speciale di appalto.
La stazione appaltante ha quale obbligazione principale il pagamento del prezzo pattuito.
ART. 6 – ANTICIPAZIONI
All’Impresa sarà riconosciuta l’anticipazione nei modi, forme e importi di cui all’art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.
ART. 7 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà effettuato dalla socie- tà di leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della for- nitura di cui al successivo art. 28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito.
ART. 8 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interes- se.
ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immedia- ta comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Pro- vincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260 c. 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di cre- diti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’art. 106 c13 del D.lgs. 50/16
ART. 11 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi degli art. 101 e ss del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'e- secuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in confor- mità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiu- dicazione.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
ART. 12 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'e- secuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contrad- dittorio con l'esecutore, al momento della presa in carico dei mezzi, previa consegna degli stessi, for- mazione del personale e verifica tecnico-amministrativa dei veicoli.
Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'av- vio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'im- putabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'e- secuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle pre- stazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscrit- to il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione per- ché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando supe-
rino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno deter- minato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all’esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risul- tato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 0, x. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxx legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinchè quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattua- le. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'ese- cuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante or- dini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.
ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel ri- spetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 15 – SUBAPPALTO
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale del valore subap- paltabile.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa deriva- te dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola re- sponsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmet-
tere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e s.m.i.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al forni- tore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il Subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del Subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Negli altri casi si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pa- gamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta rego- larizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al periodo precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, si appli- xxxx anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del con- tratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il pos- sesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc
comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà resti- tuita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del cor- rispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui di- ventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclu- so l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 2 milioni di euro.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicura- tiva per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità in- combenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le
polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicura- tiva per RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.
ART. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), do- vrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono espo- sti i lavoratori.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i di- spositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le proce- dure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dal- la legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
ART. 20 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accer- tarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell’art. 102, c. 3 del D.Lvo n. 50/16 e smi, deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, dedu- cendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il cer- tificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richia- mo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di con- formità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certifica- to di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal re- sponsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può ag- giungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità
ART. 21 - RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svol- gersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
ART. 22 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRAT- TUALI
In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante applicherà le penali de- scritte nella seguente tabella:
Inadempienza | Art. Capi- tolato | Penale | |
1 | Ritardata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto del rappor- | 22 | €/die 1 per mille dell’importo |
to di incidente/infortunio – per ogni giorno di ritardo successivo ai 7 giorni naturali consecutivi dal verificarsi dell’infortunio | contrattuale | ||
2 | Mancata rispetto dei tempi di consegna dei mezzi per i primi 20 giorni | 35 | €/die/mezzo 1 per mille dell’importo contrattuale |
3 | Mancata sostituzione automezzo non idoneo / risoluzione delle problematiche riscontrate in sede di consegna entro i termini stabiliti | 34 | €/die/mezzo 1 per mille dell’importo contrattuale |
4 | Mancata erogazione formazione al per- sonale della Committente | 33 | €/die 200 € |
Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore sa- ranno a totale carico dello stesso.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter proce- durale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccoman- data R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie con- trodeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
ART. 23 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancata comunicazione informazioni relative al per- sonale impiegato nelle prestazioni | 4 |
Subappalto non autorizzato | 16 |
Ritardo eccedente i 20 giorni solari e continuativi nella consegna degli automezzi ovvero nella sostituzione automezzo non idoneo / risoluzione delle problemati- che riscontrate in sede di consegna entro i termini sta- biliti | 35 |
Mancata nomina al momento dell’affidamento delle prestazioni del Rappresentante dell’Impresa/ Refe- rente dell’Impresa | 6-29 |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata ne- gli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della pro- cedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ART. 24 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contrat- to, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contesta- zione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'at- to della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riser- ve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quanti- ficazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integra- zioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene pre- sentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindi- ci giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indi- cando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate dedu- zioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulte- riori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 25 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non preten- dendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l’altro dal D.Lgs.152/06 e smi.
ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei con- tratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a ga- rantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informati- va, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
a) Di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevu- to, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
b) Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
c) Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
d) Xx impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di al- lertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
e) Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione
delle norme di sicurezza adottate.
ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto di acquisto sarà stipulato nella forma di scrittura privata a cura dell’Istituto di credito ero- gante il leasing. La ditta si impegna a sottoscrivere il contratto a immediata richiesta della stazione appaltante.
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e con- seguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunica- zioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del DPR 30/12/1982 n. 955.
Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblica- zione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiu- dicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L’Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgi- mento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
ART. 30 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle ob- bligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio (VA).
È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 31 – MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con l’applicazione del criterio di ag- giudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lvo 50/16 e s.m.i.
TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE
Art. 32 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E MODALITÀ DI UTILIZZO
Le caratteristiche dei mezzi da fornire sono riportate nell’allegato documento “SPECIFICHE TECNI- CHE”.
ART. 33 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA E FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione tecnica di seguito indicata nelle modalità richie- ste ed in lingua italiana entro 15 gg. xxxxxx e continuativi decorrenti dalla data di intervenuta efficacia del contratto o comunque dalla data di avvio della prestazione. I documenti richiesti si intendono rife- riti per ogni veicolo consegnato, salvo indicazioni specifiche:
• manuali d’uso e manutenzione per ciascun veicolo;
• dichiarazioni di conformità del mezzo in relazione alle vigenti normative;
• certificazioni MTCC;
• documentazione necessaria iscrizione Albo Nazionale Gestori Rifiuti;
L’Appaltatore inoltre si impegna a svolgere almeno due giornate di formazione al personale della Committente. Ciascuna giornata di formazione dovrà avere una durata di almeno 4 ore.
ART. 35 - VIZI E DIFFORMITÀ DEI VEICOLI
La Committente potrà chiedere la sostituzione di uno o più veicoli in relazione al quale si sia verifica- ta la seguente condizione:
a) abbia richiesto, entro il primo anno di utilizzo, almeno tre interventi di straordinaria manu- tenzione, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri, riconducibili alla medesima anomalia; in quest’ultimo caso, si procederà alla sostituzione del veicolo che risulti inidoneo o tale da non consen- tire sicurezza dell’utilizzo e certezza del rendimento efficiente.
ART. 36 - CONSEGNA DEI VEICOLI
I veicoli dovranno essere consegnati alla stazione appaltante non appena saranno allestiti come xxxxxx- sto nel presente capitolato e comunque entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni.
I veicoli dovranno essere consegnati e resi su strada “franco destino” nella/e località indicate dalla stazione appaltante.
Tali termini sono da considerarsi essenziali ed il mancato rispetto comporterà l’applicazione delle penali e configurerà l’ipotesi di grave errore contrattuale nei termini e modi indicati nei relativi artico- li sopra riportati.
La consegna avverrà in contraddittorio e sarà redatto apposito verbale di consegna. La stazione appal- tante si riserva di richiedere modalità di consegna differenziate e non in contemporanea.
Alla consegna si provvederà a:
a) Verificare che i veicoli siano conformi alle prescrizioni di capitolato;
b) Verificare che le attrezzature e gli allestimenti siano funzionanti e conformi al capitolato;
c) Controllare che i veicoli siano dotati della documentazione di bordo, contrassegno e certifica- to assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo;
d) Controllare che i veicoli siano dotati di doppia chiave, chiave master (se prevista);
e) Verificare che siano provvisti della documentazione contenente eventuali codici per avvia- mento manuale in emergenza e del doppio telecomando antifurto (se previsto);
f) Controllare che siano presenti attrezzi e segnalatori di emergenza;
g) Constatare che non vi siano danni visibili.
Con la sottoscrizione del verbale di consegna si accerterà l’idoneità dei mezzi rispetto a quanto richie- sto dal capitolato, sulla base di quanto visibile a mezzo fermo e fermo restando il diritto della Com- mittente di contestare eventuali inefficienze o inidoneità che si manifestassero durante l’esercizio. L’appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei ovvero a provvedere a eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 7 giorni naturali e consecu- tivi.
Il verbale, redatto in due copie, conterrà almeno le seguenti informazioni: descrizione del veicolo, targa, telaio, colore; presenza a bordo di quanto indicato nel presente articolo, data e ora di consegna e assenza di difformità visibili.
Allegati:
Specifiche Tecniche