Contract
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente oggetto la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali. Edizione 1 - ID 1879
CHIARIMENTI - SECONDA TRANCHE
I chiarimenti sono visibili sui siti xxx.xxx.xxx.xx, xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
1) Domanda
In relazione al chiarimento n. 130 pubblicato in data 03/04 u.s. con il quale codesta SA ha confermato che in caso di subappalto “non trova applicazione il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto”, con la presente per richiedere se in fase di compilazione della procedura online, nella sezione relativa al subappalto, a mero esempio esemplificativo, possa essere considerato valido l’inserimento del 100% come quota massima di attività oggetto di subappalto.
Risposta
Considerato quanto previsto dall’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, si ribadisce che non sono previsti limiti quantitativi al subappalto. Pertanto, in sede di compilazione della DGUE online, il Concorrente potrà liberamente indicare la quota di attività che si riserva di subappaltare. Resta fermo che la quota indicata non potrà essere superata in fase di esecuzione del Contratto.
2) Domanda
In merito alla Vostra richiesta di possesso di "oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara", chiediamo se sia obbligatorio avere la voce "GESTIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA", oppure accettate la dicitura "progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione e fornitura di impianti tecnologici e di impianti elettrici", visto comunque il possesso dell'impresa oggetto di chiarimento della categoria SOA OG10. Chiediamo quindi la dicitura esatta che viene richiesta.
Risposta
Si precisa che, in virtù del principio di massima partecipazione e concorrenzialità ed in conformità con la giurisprudenza amministrativa, ai fini del soddisfacimento del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lettera a) del Capitolato d’oneri, non occorre necessariamente che dai Registri/iscrizioni camerali risultino attività perfettamente coincidenti, sotto il profilo nominalistico, con le attività indicate nel Capitolato d’Oneri.
Pertanto, ferma restando una necessaria corrispondenza contenutistica tra le prestazioni, si ritengono soddisfacenti ai fini di cui sopra le iscrizioni per attività ascritte alla medesima tipologia di prestazione oggetto della gara, da individuarsi secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (v. Cons. St., sez. III, 10/11/2017 n. 5182).
Alla luce di quanto sopra, la dicitura "progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione e fornitura di impianti tecnologici e di impianti elettrici" riportata nel quesito risulta pertanto idonea per il soddisfacimento del predetto requisito.
3) Domanda
Abbiamo riscontrato che sono richieste attestazioni SOA per categoria OG10 classifica I, anche laddove gli importi superano i 258.000,00. E' richiesta la classifica I in quanto è stato calcolato l'incremento del 20%? (lotti 1-4-5-6-7-8-9-10).
Risposta
Si conferma che la classifica di cui alla tabella n. 7 – Importi e Classifica SOA – OG10 è stata individuata tenendo conto di quanto previsto all’art. 61 co. 2 del DPR 207/2010, ai sensi del quale “La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”.
4) Domanda
Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato).
Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 -
Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice.
Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.
5) Domanda
In tema di avvalimento il paragrafo 14.2 del Capitolato d’Oneri intitolato “Documento di gara unico europeo” nella parte II recita come segue: “In caso di ricorso all’avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C – Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto dell’avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’Allegato n. 8);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri
dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’Allegato n. 8);
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal riguardo, si chiede di confermare che: a) l’impresa ausiliaria deve presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 14.2 punto 2) del capitolato d’oneri ed un’altra distinta dichiarazione ai sensi dell’art. 14.2 punto n. 3); b) entrambe le dichiarazioni devono rispettare il contenuto delle disposizioni di legge rispettivamente richiamate (art. 89 co. 1 d.lgs. 50/2016 e art. 89 co. 7 d.lgs. 50/2016), utilizzando per quanto compatibile il modello di cui all’allegato 8 al Capitolato d’Oneri ed apportando ogni integrazione e/o modifica conseguente al richiamato disposto di legge.
Risposta
Si conferma l’interpretazione fornita nel quesito. Inoltre si sottolinea che l’Impresa concorrente dovrà comunque produrre la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 4.
6) Domanda
Con riferimento all'art. 9 del Capitolato d'Xxxxx, sulla scorta di quanto prescritto dall'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del d. Igs. 18.4.2016, n. 50, secondo cui "non si configurano come attività affidate in subappalto [...] le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto", essendo stati sottoscritti, anteriormente alla data di indizione di codesta procedura di gara, contratti continuativi per l'espletamento dei servizi (o per la fornitura dei beni) oggetto del presente affidamento, si chiede di confermare se:
- occorre produrre adeguata comprova di tali contratti mediante la produzione di copia già in sede di partecipazione alla
presente procedura di gara, ovvero in fase di aggiudicazione;
- si rende necessario produrre, con riferimento alle controparti in qualità di prestatori dei servizi (o fornitori dei beni), documentazione di comprova in ordine all'insussistenza, a loro carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, ovvero in fase di aggiudicazione.
Risposta
In relazione al primo punto del quesito, si specifica che non è necessaria la produzione in sede di offerta dei contratti continuativi di cooperazione; questi ultimi dovranno essere invece necessariamente prodotti in sede di stipula dell’Accordo Quadro.
Con riferimento al secondo punto del quesito, si precisa che non è richiesta la presentazione di documentazione in ordine all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti con i quali sono stati stipulati i predetti contratti. Con riferimento a tale tipologia di contratti, si precisa che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa,
l’esclusione alla nozione di subappalto operata dalla lett c-bis) del comma 3 dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 deve essere limitata ad attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto (Tar Lazio, Roma, sez. III, 29 gennaio 2019 n. 1135). Più in particolare, si specifica che le prestazioni oggetto di contratti continuativi di cooperazione di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice, devono essere rivolte a favore dell’operatore economico affidatario del contratto di appalto con il soggetto pubblico, e non, invece, direttamente a favore di quest’ultimo come avviene nel caso del subappalto (Cons. St., Sez. V, 27 dicembre 2018 n. 7256).
7) Domanda
Premesso che dalle risposte n. 64 e n. 134 pervenute da codesta Stazione Appaltante, si evince che un’impresa che ricorra all’avvalimento per soddisfare tutti i requisiti richiesti dal capitolato d’Xxxxx, ad eccezione di quelli di carattere generale e di idoneità professionale, può assumere il ruolo di mandataria in un RTI.
Si consideri il caso in cui l’impresa mandataria (X) risulti beneficiaria di almeno il 51% del fatturato specifico dalla mandante (Y). Secondo quanto espresso al paragrafo 7.4 del Capitolato d’Xxxxx, ovvero:
“Il requisito Score di solidità economica e finanziaria “SSEF” richiesto al precedente punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto:
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, sia costituito che costituendo, dalle imprese (mandataria e mandante/i) che, complessivamente, apportano un fatturato specifico, di cui al precedente punto 7.2 lett. a), almeno pari al 51% del fatturato specifico richiesto per la partecipazione alla gara.
Si chiede conferma che dunque l’unica impresa a presentare lo Score è l’impresa X e non la mandante Y.
Si chiede inoltre di confermare che tale Score dovrà essere calcolato utilizzando solo i dati dei bilanci dell’impresa mandataria X, anche se gli stessi sono relativi ad attività non rientranti nel settore oggetto dell’appalto.
Risposta
Relativamente all’esempio fornito nel quesito, si conferma che l’unica impresa che dovrà soddisfare il requisito Score di solidità economica e finanziaria “SSEF”, di cui al punto 7.2 lett. b) del Capitolato d’Xxxxx, dovrà essere l’impresa X, mandataria del RTI anche, eventualmente, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento seguendo quanto riportato al paragrafo 8 del Capitolato d’Oneri. Si conferma inoltre che lo Score sarà calcolato utilizzando tutti i dati di bilancio dell’impresa X, secondo quanto indicato nell’allegato 16 al Capitolato d’Xxxxx e a quanto indicato nell’errata corrige n. 5.
8) Domanda
Con riferimento alla determinazione del canone IF, si rileva un’incongruenza tra quanto indicato nei documenti a base di gara (capitolato tecnico e capitolato d’oneri) e quanto indicato nei chiarimenti n. 24 e n. 25.
Secondo quanto indicato nei chiarimenti n. 24 e n. 25, il prezzo applicato per la definizione del canone IF, dovrebbe essere determinato utilizzando il corpo illuminante di nuova installazione [chiamiamo questa eventualità, approccio 1].
Invece, nei documenti a base di gara (capitolato tecnico e capitolato d’oneri) il prezzo applicato per la definizione del canone IF, sembrerebbe essere determinato utilizzando il corpo illuminante esistente [chiamiamo questa eventualità, approccio 2]. Infatti nel capitolato tecnico, pag. 54, nella definizione di IF, la modalità di determinazione del canone IF fa riferimento ai “punti luce oggetto di sostituzione”, che sembrerebbe intendere quindi il corpo illuminante esistente. Anche il successivo esempio di pag.55/56, per la determinazione del canone IF sembrerebbe far riferimento al corpo illuminante esistente, infatti: ai 25 punti luce esistenti da 243W vapori di mercurio, viene attribuito un flusso pari 243 x 52.5 = 12750 lumen (come da efficienza indicata in tab.22 Capitolato d'Oneri) e viene conseguentemente associato il prezzo PFC3 relativo alla classe “11625 lumen < flusso < 00000 xxxxx”; di fatto, per la determinazione del prezzo, viene preso a riferimento il flusso dell’apparecchio esistente e non quello del nuovo apparecchio; infatti, i 25 nuovi apparecchi led previsti in sostituzione sono da 98W ed avrebbero un flusso pari a 98 x 95 = 9310 lumen (come da efficienza indicata in tab.22 Capitolato d'Oneri) e rientrerebbero nella classe “8136 lumen < flusso < 00000 xxxxx” cui è sarebbe associato il prezzo PFC2.
Anche nel Capitolato d’Oneri, art. 25.1, pag.77, per l’attribuzione della classe di flusso (e la conseguente applicazione del prezzo componente il canone) si fa riferimento all’apparecchio esistente: “il tool, sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione, determina il flusso luminoso per ogni tipologia di punto luce censito e lo associa alla classe di flusso di cui alla tabella n. 15, attraverso le seguenti assunzioni (di cui alla successiva tabella n. 22)”.
Peraltro l’approccio 1 sarebbe anche in contrasto con la rideterminazione dei punteggi economici attribuiti agli operatori aggiudicatari dell’Accordo Quadro (criteri economici 1 e 2) operata dal tool “Matrice dei fabbisogni” in “fase II^ senza riapertura del confronto competitivo”. Il tool infatti (come indicato nel Capitolato d’Oneri, art. 25.1) determina il flusso luminoso per ogni tipologia di punto luce esistente e lo associa alla classe di flusso di cui alla tabella n. 15; la formula per la determinazione del “Prezzo Offerto”
∑Qsost,j x PFCofferto,j
• Qsost,j = è la quantità di punti luce per ogni classe di flusso presente nell’Ente locale (così come riportata nel Censimento di livello 1) oggetto di sostituzione
• PFCofferto,j = “prezzi unitari fornitura corpi illuminanti offerti in I^ fase dall’aggiudicatario i-esimo” per la specifica classe di flusso
• j = indice che va da 1 a m (numero delle classi di flusso presenti nell’Ente locale)
Stante la formula appena riportata, il prezzo PFCofferto,j non può fare riferimento al flusso luminoso del corpo illuminante di nuova installazione in quanto, per una data classe di flusso j, la quantità Qsost,j calcolata dal tool, fa invece riferimento al flusso luminoso dell’apparecchio esistente; un apparecchio esistente di classe di flusso j, non è detto che venga sostituito da un nuovo apparecchio led appartenente alla stessa classe di flusso j, ma per rispettare i requisiti illuminotecnici di norma potrebbe essere sostituito con un nuovo apparecchio led appartenente ad una classe di flusso diversa; infine, in questa fase (fase II^ senza riapertura del confronto competitivo) il progetto esecutivo non è ancora stato redatto, e di conseguenza ancora non esiste un corpo illuminante di nuova installazione, disponibile per essere utilizzato dal tool “Matrice dei fabbisogni”.
Stante quanto appena esposto, a parere di questo operatore economico, sembrerebbe più logico l’approccio 2, ovvero che il prezzo applicato per la definizione del canone IF, sia determinato utilizzando il corpo illuminante esistente.
Peraltro, quanto finora esposto, vale anche per la componente Gc del canone (allegato 13, tabella 2) associata alla gestione dei corpi illuminanti.
Si chiede quindi di specificare quale approccio deve essere utilizzato. Al fine di meglio comprendere la volontà di Xxxxxx, si chiede di far riferimento al seguente esempio, di un apparecchio esistente SAP 150, che venga sostituito con un nuovo apparecchio led:
APPARECCHIO ESISTENTE (ANTE OPERAM) | |||||
tipo sorgente | W sorgente [W] | W sistema, compresi accessori [W] | flusso emesso apparecchio, come da scheda tecnica produttore [lumen] | flusso emesso apparecchio, come da tab.22 Capitolato d'Oneri, con riferimento la potenza sistema [lumen] | flusso emesso apparecchio, come da tab.22 Capitolato d'Oneri, con riferimento la potenza sorgente [lumen] |
SAP 000 | 000 | 000 | 00000 | 000 x 00 = 00000 | 000 x 00 = 11250 |
classe flusso n.7 | classe flusso n.6 | classe flusso n.5 | |||
prezzo base gara 350€ | prezzo base gara 310€ | prezzo base gara 305€ |
APPARECCHIO NUOVO (POST OPERAM) | |||||
tipo sorgente | W sorgente [W] | W sistema, compresi accessori [W] | flusso emesso apparecchio, come da scheda tecnica produttore [lumen] | flusso emesso apparecchio, come da tab.22 Capitolato d'Oneri, con riferimento la potenza sistema [lumen] | flusso emesso apparecchio, come da tab.22 Capitolato d'Oneri, con riferimento la potenza sorgente [lumen] |
24 LED | 35,0 | 00 | 0000 | 00 x 00 = 3800 | 35 x 95 = 3325 |
classe flusso n.4 | classe flusso n.3 | classe flusso n.2 | |||
prezzo base gara 260€ | prezzo base gara 230€ | prezzo base gara 220€ |
Nel caso in esempio di sostituzione apparecchio, quale è il prezzo associato al canone IF (e parallelamente al canone Gc)?
Risposta
Nel confermare quanto riportato nelle risposte ai chiarimenti n. 24 e n. 25 pubblicati in data 3 aprile u.s., si sottolinea che non vi è alcuna contraddizione tra quanto indicato nei suddetti chiarimenti e quanto riportato in documentazione di gara.
La dizione “punti luce oggetto di sostituzione” riportata a pag. 54 del Capitolato Tecnico nella definizione di IF, è da intendersi riferita ai “punti luce che saranno impiegati nella sostituzione” (i punti luce di nuova installazione), così come descritto in maniera più estesa ed inequivocabile nel sotto-paragrafo 8.1.1 del Capitolato Tecnico. In tale sotto-paragrafo la componente I del Canone è infatti definita come la “componente relativa agli Investimenti data dal prodotto del prezzo unitario offerto per punto luce per la fornitura ed installazione dei corpi illuminanti con flusso luminoso indicato nel progetto esecutivo moltiplicato per il relativo numero di punti luce oggetto di sostituzione presenti nel progetto stesso, a cui va sommata la quota relativa agli interventi di Manutenzione Straordinaria valorizzata applicando la percentuale di ribasso offerto sui listini di cui al par. 8.3. Il valore risultante dovrà essere diviso per 9 (ovvero gli anni di durata contrattuale).”
Tale approccio (approccio n. 1 riportato nel quesito) è anche illustrato nell’esempio riportato alle pagine 55 e 56 del medesimo Capitolato Tecnico, in cui è nuovamente esplicitato come i prezzi per la formazione del Canone siano riferiti ai corpi illuminanti di nuova installazione:
Dati dal Progetto presentato dal Fornitore | |||
Categoria tecnologica | Punti luce oggetto di sostituzione | Potenza (W) | Flusso luminoso (lm) |
LED | 25 | 98 | 12.750 |
90 | 87 | 11.250 | |
50 | 61 | 7.875 | |
10* | 70* | 6.650* |
Classe di Flusso Luminoso (FL) presenti nel progetto per sostituzione | Punti luce oggetto di sostituzione | Prezzo unitario fornitura ed installazione corpo illuminante (PFC) |
5.513 lm < FL ≤ 8.138 lm | 50 | PFC1 |
8.136 lm < FL ≤ 11.625 | 90 | PFC2 |
11.625 lm < FL ≤ 13.388 lm | 25 | PFC3 |
Si specifica inoltre che tale esempio, per semplicità di calcolo, ha considerato la casistica in cui il progetto esecutivo confermi la quantità di flusso luminoso ex ante ricavata mediante l’utilizzo del tool “Matrice dei Fabbisogni”.
A tal riguardo si ribadisce che il suddetto tool ha il solo scopo di consentire alla Pubblica Amministrazione di individuare, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, il Fornitore che svolgerà il Servizio di Gestione ed Efficientamento Energetico degli impianti di illuminazione pubblica secondo le modalità stabilite al paragrafo 25.1 del Capitolato D’Oneri e che convenzionalmente fissa il flusso luminoso degli apparecchi esistenti conformi alle previsioni normative. Esso pertanto non è lo strumento che il Fornitore utilizzerà per la definizione del Canone, essendo quest’ultimo calcolato sulla base del Progetto esecutivo secondo altre modalità definite nel dettaglio ai sotto-paragrafi 8.1.1 e 8.1.2 del Capitolato Tecnico e nel rispetto della documentazione di cui ai paragrafi 4.3.1.3 e 6.3 dello stesso Capitolato Tecnico.
Il Canone quindi è calcolato sulla base del progetto esecutivo e, pertanto, potrà prevedere l’installazione di corpi illuminanti appartenenti ad una classe di flusso luminoso differente (inferiore o superiore) rispetto alla classe di flusso determinata dal tool da parte dell’Amministrazione in riferimento ai corpi illuminanti ante-operam.
APPARECCHIO NUOVO (POST OPERAM) | |||
tipo sorgente | W sorgente [W] | W sistema, compresi accessori [W] | flusso emesso apparecchio, come da scheda tecnica produttore [lumen] |
24 LED | 35,0 | 40 | 5600 |
classe flusso n.4 | |||
prezzo offerto per la classe di flusso n. 4 |
Di conseguenza, l’approccio che deve essere utilizzato per il Calcolo della componente I è quello riportato nella seconda tabella del quesito, in cui la classe di flusso emesso è individuata attraverso la scheda tecnica dell’apparecchio illuminante allegata al progetto esecutivo:
Si sottolinea inoltre che l’approccio corretto, sopra riportato, è inoltre l’unico coerente anche con i requisiti minimi di efficienza energetica globale di cui al par. 6.1. del Capitolato tecnico, pari a 100 lm/W.
Quanto descritto vale per analogia anche per il calcolo della componente G del Canone, relativa alla gestione, che dovrà considerare il prezzo offerto per i corpi illuminanti di nuova installazione, appartenenti alle classi di flusso luminoso individuate nel progetto esecutivo; nel caso dell’esempio indicato nel quesito, la classe di flusso n. 4.
9) Domanda
Riferimento Risposta al quesito n. 1
In riferimento a quanto indicato nella risposta a tale quesito, si chiede di confermare che, così come previsto nel capitolato, la fornitura di energia elettrica non rientra nelle attività oggetto del presente affidamento.
Risposta
Si conferma che la fornitura di energia elettrica non rientra nelle attività oggetto del presente affidamento.
10) Domanda
Riferimento Art. 9 “Subappalto” e Risposta al quesito n. 37
Si chiede di chiarire se, tenuto conto della suddivisione sul territorio dei singoli lotti, e in particolare dell’estensione dell’ambito operativo per alcuni di essi, tipo lotto 22 “regioni Calabria e Sicilia”, lotto 23 “Sardegna e Lazio”, al fine di poter garantire l’efficienza
del servizio offerto (pronto intervento), è possibile indicare anche più terne di subappaltatori per ogni singolo lotto al quale si intende partecipare.
Risposta
Non si conferma. Come previsto al par. 9 del Capitolato d’Xxxxx potrà essere indicata un’unica terna di subappaltatori per Xxxxx, differenziandola eventualmente per ciascun Lotto per cui si presenta offerta.
11) Domanda
Riferimento Art.17.2 del Capitolato d’Oneri
In riferimento al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’OFFERTA TECNICA di cui all’art.17.2 del Capitolato d’Oneri, al criterio di valutazione 10 “Tasso di guasto della sorgente luminosa” si segnala quanto segue.
Tale parametro premia in valore assoluto il valore - in ore - al quale si riscontra il tasso di guasto di studio indicato. Premesso che un tipico impianto di illuminazione sviluppa un monte ore di funzionamento medio di 4200 ore all’anno e che la vita media di un impianto è di circa 40 anni (Rif. dati Confindustria, ANIE, ASSIL ,...), appare del tutto superfluo analizzare il comportamento dei corpi illuminanti per periodi superiori a 40 anni x 4200 h = 168.000 h. Anche volendo adottare una posizione ulteriormente conservativa,
150.000 ore sarebbe un periodo di studio più che sovrabbondante per lo scopo del criterio premiativo. Ciò premesso è evidenza di mercato come sia in atto una escalation, innescata dal suddetto criterio, che ha visto svariati fornitori dichiarare periodi superiori a 300.000h fino a sfiorare l’ordine di grandezza del milione di ore (240 anni funzionamento). A fronte di tali dichiarazioni si è reso evidente come lo specifico criterio di valutazione, per l’assenza di un valore limite dichiarabile e per la sua linearità di attribuzione, rischi di penalizzare prodotti più efficienti o affidabili. Si osserva come sarebbe sufficiente, per ovviare a questa anomalia, introdurre un valore massimo utile al raggiungimento del punteggio pieno, oppure alternativamente premiare il tasso di guasto garantito ad un determinato numero di ore (ad esempio 60.000 in conformità al criterio 9).
Si chiede pertanto, a codesta spettabile Stazione Appaltante, di adottare una delle misure suggerite.
Risposta
Posto che il valore del criterio di valutazione n. 10 rappresenta l’impegno che il Concorrente si assume in ordine al numero di ore di funzionamento delle sorgenti luminose per le quali la percentuale di sorgenti “guaste” risulti pari al 10%, si precisa che:
• il parametro dovrà essere dimostrato attraverso scheda tecnica di prodotto disponibile sul mercato alla data di presentazione
dell’offerta;
• il valore offerto combinato al parametro di mantenimento del flusso di cui al criterio 9 e all’efficienza globale del corpo illuminante di cui al criterio 8, è volto a valutare la qualità delle sorgenti luminose;
• la formula prevista per l’attribuzione del punteggio tecnico mira a ridurre i distacchi tra le offerte migliori, disincentivando offerte particolarmente aggressive;
e pertanto si conferma quanto riportato in documentazione di gara.
12) Domanda
Riferimento Art. 17.2 del Capitolato d’Oneri
In riferimento al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’OFFERTA TECNICA di cui all’art.17.2 del Capitolato d’Oneri, al criteri di valutazione 8, 9, 10, si chiede di confermare che i suddetti criteri di valutazione 8, 9 e 10 – calcolati pesando i valori dei corpi illuminanti offerti dal concorrente suddivisi e normalizzati per le otto classi di flusso luminoso di cui alla tabella 15 del Capitolato d’Oneri – facciano riferimento alla sola tipologia di corpi illuminanti “stradale” e non ad altre tipologie di apparecchio (ad es. lanterne storiche, arredo urbano,...).
Risposta
Non si conferma, si specifica che i valori offerti in relazione ai criteri di valutazione 8, 9 e 10 per ciascuna classe di Flusso luminoso di cui alla tabella n. 15 del Capitolato d’Oneri dovranno ritenersi validi per tutte le tipologie di apparecchi.
Si vedano inoltre le risposte alle domande nn. 16, 57 e 126 riportate nella prima tranche di chiarimenti e pubblicati in data 03/04/2019.
13) Domanda
Il par. 7.2 lett. a) del Capitolato d'Oneri prescrive che il concorrente debba possedere il seguente requisito di capacità economico-finanziaria: "Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ..."
A tal riguardo, si chiede di confermare che:
a) l'art. 7.2 lett. a) del Capitolato d'Oneri (fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili) prevede un requisito di capacita economico-finanziaria;
b) il requisito di cui all'art. 7.2 lett. a) del Capitolato d'Oneri può essere soddisfatto attraverso un avvalimento di c.d. garanzia, avente ad oggetto la messa a disposizione di risorse e garanzie di carattere patrimoniale e finanziario e del patrimonio esperienziale inerente al requisito, senza necessità di messa a disposizione e di indicazione dettagliata di risorse di carattere tecnico-operativo (personale, attrezzature, mezzi materiali, etc.) e senza obbligo di esecuzione diretta delle prestazioni da parte dell'ausiliaria;
c) ancorché non essenziale ai fini della validità del contratto, nel contratto di avvalimento è comunque consentita l'indicazione e la messa a disposizione di risorse tecnico-operative inerenti al requisito, in aggiunta a quelle di carattere economico-finanziario, senza che ciò possa alterare la natura dell'avvalimento di garanzia prestato;
d) al fine di soddisfare il requisito, il concorrente, anche se totalmente privo del requisito, può stipulare plurimi contratti di avvalimento cumulando i requisiti prestati da più ausiliarie;
e) il contratto di avvalimento va stipulato con l'impresa, singola o partecipante in RTI, che risulti carente del requisito.
Risposta
In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel caso di avvalimento cd. di garanzia (ossia di messa a disposizione da parte dell’ausiliaria dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo), ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento, “non sussiste l’esigenza di una indicazione puntuale e specifica, non trattandosi di beni in senso tecnico-giuridico (…) per i quali sussiste la necessità di sufficiente determinazione (…). Per contro, nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto” (Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1216).
Premesso quanto sopra, si conferma quanto indicato nelle lettere a), b), c), d) ed e) del quesito.
14) Domanda
In riferimento:
- al punto 15 del Capitolato d'Oneri, che specifica il CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA da predisporre e le procedure di trasmissione della stessa, prevedendo l'invio di una scheda tecnica di prodotto per ciascuna categoria di flusso luminoso, recante le caratteristiche oggetto di offerta (tra le quali l'Efficienza globale, Parametro L di mantenimento del flusso luminoso e il Tasso di guasto della sorgente luminosa), specificando che le medesime schede devono "risultare da documentazione tecnica ufficiale del produttore del corpo illuminante";
- alla risposta al quesito n. 108, pubblicata nei chiarimenti in data 3.4.2019, nella quale è specificato che "in sede di presentazione dell'offerta il Concorrente non è tenuto ad indicare prodotti specifici (Marca, modello, ecc.), si sottolinea che saranno oggetto di valutazione unicamente le caratteristiche e le prestazioni dei corpi illuminanti che saranno utilizzati in fase di esecuzione contrattuale (tra le quali l'Efficienza globale, il Parametro L di mantenimento del flusso luminoso e il Tasso di guasto della sorgente luminosa)",
- al quesito n. 126, pubblicato nei chiarimenti in data 3.4.2019, nel quale viene chiesto di "voler specificare se marca e modello del prodotto di cui all'offerta presentata siano da considerarsi vincolanti a seguito di aggiudicazione di gara o se in fase di attuazione dell'Accordo Quadro il Fornitore avrà possibilità di utilizzare prodotti in sostituzione di quelli dichiarati fermo restando che i livelli prestazionali degli stessi siano almeno pari o superiori rispetto a quelli offerti", e risposto che "il Fornitore avrà la possibilità di utilizzare prodotti differenti da quelli indicati nella scheda tecnica di prodotto consegnata in offerta, fermi restando i livelli prestazionali che devono essere almeno pari o superiori rispetto a quelli offerti",
Si chiede pertanto di confermare la necessità, che sulle schede tecniche di prodotto da inserire nell'offerta tecnica (una per ciascun flusso luminoso), debbano anche essere presenti i riferimenti del Costruttore il quale dichiara in primis i valori oggetto di valutazione tecnica legati ad uno specifico Modello (criteri 8, 9 e 10), in relazione al fatto, che al punto 15 del Capitolato d'Oneri, è chiaramente indicato che le medesime schede devono "risultare da documentazione tecnica ufficiale del produttore del corpo illuminante".
Risposta
Si conferma quanto indicato nel quesito. Posto quanto indicato nelle risposte ai quesiti 108 e 126, si ribadisce che le schede tecniche di prodotto dovranno essere documenti ufficiali del/i produttore/i dei corpi illuminanti dai quali sia possibile evincere gli impegni espressi in offerta tecnica relativamente ai criteri tecnici n. 8, 9 e 10. All’interno delle suddette schede prodotto dovranno, pertanto, essere presenti anche i riferimenti del Costruttore e del Modello che si è preso quale esemplificativo dei valori offerti.
Si specifica infine che tali impegni offerti dovranno essere rispettati per tutti i corpi illuminanti utilizzati nel corso di svolgimento del Servizio.
15) Domanda
Nell'allegato 12 "Piano economico finanziario di massima" si indica a pag. 3 di prendere come riferimento il tasso di inflazione accertato dall'ISTAT (indice medio globale dell'anno solare 2018 vs 2017) ai fini delle proiezioni. Si chiede di confermare che:
- l'anno base è il 2020 (come riportato a pag. 3), ed a partire da tale anno dovrà essere applicata annualmente la variazione accertata dall'ISTAT nel 2018 di cui sopra,
- tale variazione dovrà essere applicata non solo ai costi della manodopera ma anche ad altre voci di costo (es. subappalti, materiali, ecc.).
Risposta
Si conferma che il 2020 è l’anno base a partire dal quale dovrà essere applicata annualmente la variazione accertata dall'ISTAT nel 2018 e si specifica che nel PEF tale tasso di inflazione deve essere applicato ai costi della manodopera e ai ricavi derivanti dalla Componente G del Canone, come descritto anche nell’ ”Allegato 3 – Capitolato Tecnico” all’Articolo “8.4 Revisione del Canone”.
Si precisa inoltre che il Concorrente per le altre voci di costo riportate nel quesito (subappalti, materiali, ecc.) potrà utilizzare i tassi di attualizzazione che ritiene più idonei ai fini della predisposizione del PEF di massima.
16) Domanda
In riferimento alla risposta al quesito n. 108, pubblicata nei chiarimenti in data 3.4.2019, nella quale è specificato che "in sede di presentazione dell'offerta il Concorrente non è tenuto ad indicare prodotti specifici (Marca, modello, ecc.), si sottolinea che saranno oggetto di valutazione unicamente le caratteristiche e le prestazioni dei corpi illuminanti che saranno utilizzati in fase di esecuzione contrattuale (tra le quali l'Efficienza globale, il Parametro L di mantenimento del flusso luminoso e il Tasso di guasto della sorgente luminosa)" e che per quanto riguarda la certificazione di prodotto, prevista al paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico, viene precisato che la stessa dovrà essere posseduta al momento della presentazione del Progetto Esecutivo, specificando che
- non deve essere prodotta in sede di presentazione dell'offerta per la partecipazione all'Accordo Quadro;
- è da intendersi quale requisito minimo dei corpi illuminanti che saranno indicati nel Progetto Esecutivo;
- sarà verificata dalla singola Amministrazione Contraente in sede di valutazione del Progetto medesimo. Si chiede pertanto di confermare che:
a) I dati tecnici presenti sulle schede tecniche degli apparecchi di illuminazione oggetto di offerta (uno per ciascuna classe di flusso luminoso) siano quelli di apparecchi presenti oggi sul mercato, come risulta da documentazione tecnica ufficiale del produttore del corpo illuminante;
b) I prezzi da indicare per il calcolo della componente relativa agli investimenti (I), siano quelli alla data della presente offerta;
c) I prezzi da indicare per il calcolo della componente relativa alla gestione (G) siano quelli alla data della presente offerta.
Risposta
Con riferimento ai differenti punti del quesito si specifica quanto segue:
a) si conferma che le schede tecniche degli apparecchi di illuminazione devono riferirsi ad apparecchi presenti sul mercato alla data di presentazione dell’offerta. Si sottolinea comunque che il Fornitore avrà la possibilità di utilizzare prodotti differenti da quelli indicati nella scheda tecnica di prodotto consegnata in offerta, fermi restando i livelli prestazionali che devono risultare almeno pari o superiori rispetto a quelli offerti e a quelli minimi di cui al Capitolato Tecnico;
b) premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che i prezzi relativi alla fornitura da offrire in sede di Offerta Economica sono gli stessi che saranno utilizzati per il calcolo della componente relativa agli investimenti (I), in sede di Progetto Esecutivo, tenuto conto che non è prevista alcuna revisione dei prezzi sulla componente I del Canone;
c) premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che i prezzi relativi alla manutenzione dei corpi illuminanti e degli impianti al netto dei corpi illuminanti da offrire in sede di Offerta Economica, saranno utilizzati per il calcolo della componente relativa alla gestione (G), in sede di Progetto Esecutivo, tenuto conto della revisione prezzi prevista al par. 8.4 del Capitolato Tecnico.
17) Domanda
Ai sensi dell’art. 2.2. del Capitolato d’Oneri (secondo il quale è possibile richiedere chiarimenti “entro 35 (trentacinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”, termine già prorogato alla data del15 maggio 2019), si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
1. Si chiede di confermare che, in caso di società straniera (extra UE) con sede secondaria in Italia e preposto cittadino UE, quest’ultimo possa compilare il DGUE e rilasciare le dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 richieste dalla documentazione di gara;
2. Si chiede di confermare che, in caso di società straniera (extra UE) con sede secondaria in Italia, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri possano essere soddisfatti considerando l’intera società, e quindi anche la “casa madre” straniera (sul punto Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 226).
Risposta
Premesso che le sedi secondarie di un'impresa (anche se organizzate in forma societaria) non rilevano come centri autonomi di imputazione giuridica e che, pertanto, sussiste un vincolo organico tra l'impresa e le sue ramificazioni, rispetto ad esse:
- con riferimento al quesito n. 1, si conferma che il soggetto preposto alla gestione della sede secondaria di un’Impresa estera, stabilita in Italia e con rappresentanza stabile ai sensi dell’art. 2508 c.c., può compilare e sottoscrivere il DGUE rendendo le dichiarazioni ivi contenute, fermo restando il possesso da parte di tale soggetto dei poteri necessari per impegnare l’Operatore economico. Resta fermo altresì che le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 2 e 3 del Codice devono essere riferite anche alla società costituita all’estero (casa madre).
- con riferimento al quesito n. 2, si conferma che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dalla lex specialis possono essere soddisfatti considerando l’intera società, e quindi anche la casa madre.
18) Domanda
In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/16 s.m.i., che intenda partecipare alla suddetta procedura quale “impresa subappaltatrice del concorrente”, si chiede di chiarire dove debba essere inserita la documentazione relativa alla/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i, dato che nella simulazione relativa alla compilazione della procedura telematica del DGUE disponibile all’indirizzo internet xxxx://xxxx-xxxxxx.xxxxxx.xx/ non viene prevista l’indicazione della consorziata esecutrice.
Risposta
Qualora un Concorrente intenda indicare, quale subappaltatore, tra gli altri, un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) del
D. Lgs. n. 50/16, quest’ultimo è tenuto a compilare il DGUE disponibile all’indirizzo internet xxxx://xxxx-xxxxxx.xxxxxx.xx/ (selezionando nella sezione “Tipologia di Impresa” la voce “Sei un'impresa subappaltatrice di un concorrente”) nonché la dichiarazione integrativa del subappaltatore, di cui all’Allegato n. 2 al Capitolato d’Oneri.
Si precisa inoltre che in sede di partecipazione, all’interno della suddetta dichiarazione integrativa, il Consorzio stabile indicato quale subappaltatore è tenuto all’indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i.
Resta inteso che, in riferimento alle predette imprese indicate quali esecutrici, ciascuna di esse dovrà compilare il DGUE disponibile all’indirizzo internet xxxx://xxxx-xxxxxx.xxxxxx.xx/ (selezionando nella sezione “Tipologia di Impresa” la voce “Sei un'impresa subappaltatrice di un concorrente” e compilando le parti di competenza: parte II, parte III, parte IV ove pertinente) e la dichiarazione integrativa del subappaltatore, di cui all’Allegato n. 2 al Capitolato d’Oneri.
19) Domanda
Si segnala che per il Lotto X CIG XXXXXXXXXX non risulta possibile sul portale ANAC creare il PASSOE in quanto compare la seguente dicitura: “Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass”.
Risposta
Così come previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato d’Oneri, per la presente iniziativa non è previsto il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti e pertanto non è richiesta la creazione del PASSOE.
Divisione Sourcing Energia, Building Management e MePA |
Il Responsabile |
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) |