ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI
IL TRUST, IL FONDO PATRIMONIALE ED IL CONTRATTO FIDUCIARIO QUALI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEI PATRIMONI.
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI
a cura Xxxxxxxx Xxxxxxx
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SOMMARIO
1. PREMESSA;
2. IL CONTRATTO FIDUCIARIO;
2.1 Il negozio fiduciario di tipo romanistico e di tipo germanistico;
2.2 Il contratto fiduciario nella prassi professionale italiana;
2.3 Il segreto fiduciario;
3. IL FONDO PATRIMONIALE;
3.1 Cessazione del fondo patrimoniale;
3.2 Forma delle convenzioni matrimoniali e Pubblicità;
3.3 Effetti protettivi e Xxxxxx di azioni esecutive. Revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c. e Revocatoria fallimentare ex art.64 X.X. 000/00);
3.4 Il fondo patrimoniale simile al trust;
4. ASPETTI FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE;
4.1 Imposte sui redditi;
4.2 Imposta di successione e donazione;
4.3 Imposta di registro;
4.4 Imposte ipotecarie e catastali;
5. IL TRUST;
5.1 “Convenzione di diritto internazionale privato sulla legge applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento” adottata a L’AJA il 01/07/85, ratificata con la Legge n.364 del 16/10/89 (entrata in vigore il 01/01/92);
5.2 Le prime decisione sul trust in Italia;
6. RAFFRONTO TRA FONDO PATRIMONIALE E TRUST;
6.1 Elementi comuni;
6.2 Elementi differenzianti;
7. VANTAGGI E DIFFERENZE DEL TRUST RISPETTO AL FONDO PATRIMONIALE;
8. ASPETTI FISCALI DEL TRUST;
8.1 Iva;
8.2 Imposta di registro, ipotecaria e catastale;
8.3 Imposta di successione e donazione;
8.4 Imposta sui redditi;
9. EFFETTI FISCALI DEI TRASFERIMENTI DI BENI IN TRUST;
9.1 Effetti dei trasferimenti dei beni al trust ai fini delle imposte dirette;
9.2 Effetti dei trasferimenti dei beni al trust ai fini delle imposte indirette;
10. REGIME FISCALE CONNESSO ALL’IMPUTAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DEI REDDITI DEL TRUST AI BENEFICIARI;
10.1 Residenza fiscale del trust;
10.2 Tassazione dei trust esteri;
10.3 Trust interposti.;
11. CASI di UTILIZZO DEL TRUST;
11.1 Trust per la gestione della liquidità;
11.2 Trust per la gestione degli immobili;
11.3 Trust per la gestione delle partecipazioni;
11.4 Trust per le autovetture;
11.5 Trust a favore di disabili;
11.6 Trust di scopo;
11.7 Trust di famiglia;
11.8 Trust societari;
12. UTILIZZO DEL TRUST: OSTACOLI E OPPORTUNITA’
Al fine di creare dei patrimoni protetti e di tutelare determinati interessi, per affrontare gli eventi della vita – sia familiare che imprenditoriale – con maggiore tranquillità, il nostro ordinamento prevede diversi strumenti di protezione patrimoniale:
CONTRATTO FIDUCIARIO (di cui alla Legge n.1966 del 23/11/39 – Disciplina delle società fiduciarie e di revisione);
FONDO PATRIMONIALE (di cui all’art.167 c.c. – Costituzione del fondo patrimoniale);
TRUST (di cui alla Convenzione di diritto internazionale privato sulla legge applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 01/07/85, ratificata con la L.364/89, entrata in vigore il 01/01/92).
2. IL CONTRATTO FIDUCIARIO
Il contratto fiduciario indica l’attività di amministrazione fiduciaria svolta in modo professionale da soggetti autorizzati dal nostro ordinamento, disciplinata dalla Legge n.1966 del 23/11/39 (c.d. società fiduciarie).
In base all’art. 1, della Legge n.1966/39 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), “sono società fiduciarie e di revisione quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amm/ne dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni”.
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Il fondo patrimoniale è un regime patrimoniale convenzionale che può essere costituito:
• da entrambi i coniugi, o anche da uno soltanto attraverso un atto pubblico;
• anche per volontà di un terzo, tramite testamento o sempre con l’ausilio di un atto pubblico tra vivi. In tal caso, tuttavia, l’atto di costituzione si perfeziona con l’accettazione dei coniugi,
• mediante il conferimento di uno o più beni destinandoli ai bisogni della famiglia.
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La parola trust in inglese significa “fiducia”: secondo una storica descrizione inglese, quando una persona è titolare di diritti che è tenuta ad esercitare nell’interesse di un’altra persona o per il raggiungimento di un determinato scopo, si dice che questa persona è titolare di detti diritti in trust per l’altra persona o per il raggiungimento di questo scopo, e viene pertanto chiamata trustee”.
Il trust è conosciuto in Italia da quando è entrata in vigore, nel 1992, la
Convenzione dell’Aja del 01/07/85, ratificata con la L. 364 del 16/10/89. La figura del trust ha trovato riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento con il D.L. n. 273 del 30/12/05, convertito con la legge n. 51 del 23/02/06, che, con l’art. 39-novies, ha introdotto nel codice civile il nuovo art. 2645-ter, in vigore dal 01/03/06, con il quale è consentita la creazione di un vincolo di destinazione con riferimento a determinati beni, al fine della loro destinazione a interessi meritevoli di tutela.
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Xxxxxxxx Xxxxxxx 15 Febbraio 2011