LOTTO 5
LOTTO 5
Capitolato tecnico dell’assicurazione
R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE
E
AUTO RISCHI DIVERSI
(cumulativa amministrata con Libro Matricola)
CONTRAENTE
LOTTO 5 A) LOTTO 5 B)
SOMMARIO
Definizioni |
CAPO I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Esclusioni e rivalsa |
Art.3 | Dichiarazioni inesatte e reticenti |
Art.4 | Oneri a carico del Contraente |
Art.5 | Estensione territoriale |
Art.6 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.7 | Durata del contratto |
Art.8 | Periodo di osservazione della sinistrosità |
Art.9 | Polizza Libro Matricola |
Art.10 | Modalità di denuncia dei sinistri |
Art.11 | Gestione delle vertenze |
Art.12 | Sostituzione del certificato e del contrassegno |
Art.13 | Risoluzione del contratto per il furto del veicolo |
Art.14 | Pagamento delle franchigie |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 | Rinvio alle norme di legge |
Art.17 | Recesso per sinistro |
Art.18 | Clausola broker |
Art.19 | Produzione di informazioni sui sinistri |
Art.20 | Interpretazione del contratto |
Art.21 | Trattamento dei dati |
Art.22 | Clausole di legalità e integrità |
Art.23 | Tracciabilità dei pagamenti |
CAPO II RISCHI COPERTI
A | Carico e scarico |
B | Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici |
C | Rivalsa dell’Assicuratore (ecc.) |
D | Responsabilità civile dei trasportati |
E | Ricorso terzi da incendio |
F | Rimorchi – rischio statico |
G | Autoveicoli speciali per portatori di handicap |
H | Danni da inquinamento |
CAPO III CONDIZIONI SPECIALI
Tariffe applicabili a veicoli diversi da ciclomotori e motocicli |
Formula tariffaria Bonus/malus |
Formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta |
Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) |
Tariffe applicabili a ciclomotori a motocicli |
Bonus/Malus |
Sconto in assenza di sinistri |
Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto |
Regole evolutive della classe di merito |
CAPO IV GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
a) | Rimborso spese di custodia e parcheggio |
b) | Rimborso spese per il trasporto in ambulanza |
c) | Smarrimento chiavi |
d) | Danni al veicolo a seguito trasporto feriti |
e) | Danni ai bagagli |
f) | Rottura cristalli |
g) | Rimborso spese per trasporto autovettura danneggiata |
h) | Rimborso spese per noleggio autovettura |
i) | Tutela legale |
CAPO V AUTO RISCHI DIVERSI
Art.1 | Veicoli assicurati |
Art.2 | Colpa grave dell’Assicurato |
Art.3 | Dolo e colpa grave |
Art.4 | Rinuncia al diritto di surrogazione |
Art.5 | Modalità di denuncia dei sinistri |
Art.6 | Modalità di liquidazione del danno |
Art.7 | Clausola arbitrale |
Art.8 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.9 | Incendio |
Art.10 | Furto |
Art.11 | Eventi speciali |
Art.12 | Danni accidentali |
CAPO VI MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto |
Carta verde |
Somme assicurate ARD |
Franchigie e/o scoperti ARD |
Disposizione finale |
SCHEDA DI POLIZZA ATS XXXXXXX XXXXXX DI POLIZZA ATS INSUBRIA
DEFINIZIONI
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Broker: | Per ATS Brianza: Inser SpA alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. Per ATS Insubria: Assiteca SpA alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio: | La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Legge: | Il D.Lgs. 209/2005 relativamente all'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni. |
Scheda di polizza: | Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell’assicurazione. |
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo o natante descritto in contratto.
La garanzia vale anche per i veicoli o natanti non soggetti alla Legge ma inseriti, per volontà del Contraente ed accettazione da parte della Società, nella presente polizza.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 – Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Art. 4 – Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 – Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Serbia, del Principato di Monaco, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 7 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Art. 8 – Periodo di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 – Polizza Libro Matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite in sede di offerta da parte della Società.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
• le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
• i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.
Quanto disposto dal presente articolo è da intendersi applicato anche alle garanzie di cui al Capo V, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12.
Art. 10 – Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente), e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso.
In particolare la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata :
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi del l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni;
b) all’Impresa di Assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona, al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui si trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
c) alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni;
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché dell’invio di documentazione o atti giudiziari la Società al diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all’art. 1915 c.c.
Art. 11 – Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 12 – Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato e senza spese a carico di quest’ultimo.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 13 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all’art. 1896 del c.c. l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo alla sola garanzia RCA del restante periodo assicurativo, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
Art. 14 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Società del relativo documento ritenuto corretto.
Art.15 – Coassicurazione e delega (opzionale)
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Recesso per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.
Art. 18 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto:
per ATS Brianza: Società di Brokeraggio assicurativo Inser SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
per ATS Insubria Società di Brokeraggio assicurativo ASSITECA SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker, e in particolare:
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 19 – Produzione di informazioni sui sinistri
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
f) descrizione del sinistro
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
→ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
→ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 20 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 21 - Trattamento dei dati
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, come meglio riportato nell’allegato E al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano gli interessati che l’ATS della Brianza, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’interessato (concorrente partecipante alla procedura selettiva) per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (ex art. 13.1,lett.a) del Reg. 679/2016).
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
L’ATS della Brianza con delibera del D.G. n. 245 del 12.04.2018, ha nominato il Data Protection Officer – DPO (art. 37 Reg. 679/2016) nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxx, individuato dalla Società LTA S.r.l., con sede in 00186- Roma P.IVA 14243311009, che può essere rintracciato ai seguenti recapiti: E-mail xxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx – PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxx.xx.
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e al Capo III del Reg. UE n. 679/2016, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei dati in questione è l’ATS della Brianza, capofila della presente procedura. Successivamente alla conclusione della gara, l’ATS comunicherà all’aggiudicatario i propri riferimenti in merito ai soggetti titolari e responsabili del trattamento dati per le fasi di stipula ed esecuzione del contratto, mentre le altre ATS consorziate vi provvederanno singolarmente.
Art. 22 - Clausole di legalità e integrità
Il fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, nonché quanto previsto dai piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle stesse, visionabili sempre sui rispettivi siti aziendali.
I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014, Allegato 2 al presente Capitolato. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.
L’ATS della Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, contattabile al seguente indirizzo mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx. Successivamente alla conclusione della gara, l’ATS comunicherà all’aggiudicatario i propri riferimenti in merito ai soggetti titolari e responsabili del trattamento dati per le fasi di stipula ed esecuzione del contratto, mentre le altre ATS consorziate vi provvederanno singolarmente.
Art. 23 - Tracciabilità dei Pagamenti
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
- Art. 24 – Recesso unilaterale
L’ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice mediante PEC, in particolare nei seguenti casi:
• motivi di interesse pubblico;
• giusta causa;
• necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il SSR e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
• attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di ARCA o di CONSIP avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato;
• mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato da parte delle Agenzie;
• mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento di ATS o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
• pubblicazione da parte dell’ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.
La Ditta dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire la fornitura la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ATS medesima, provocare danno alla stessa.
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni/forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, fino alla concorrenza dell’80% dell’importo contrattuale, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C..
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo.
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A - Carico e Scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Agli effetti della presente estensione di garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dalla presente assicurazione.
C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A deroga dell’articolo 2, la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei seguenti casi:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di guida senza patente (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Inoltre la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge quando:
• al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.
D – Responsabilità Civile dei trasportati
L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
E - Ricorso Terzi da Incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 500.000,00 compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
F – Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
G – Autoveicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.
H – Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.
CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI (OPERANTI QUALORA RICHIAMATE PER I SINGOLI VEICOLI)
TARIFFE APPLICABILI
In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l’assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni dell’Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:
a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture o autocarri
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente - per motocicli e ciclomotori
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.
d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Rimborso nei limiti della franchigia
Nel caso l’assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta”, la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.
La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Passaggio di tariffa
Il passaggio da una formula tariffaria ad un’altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.
CAPO IV - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA (SEMPRE OPERANTI)
a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).
b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).
c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).
d) Xxxxxxxx delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all’interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).
e) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).
f) Rottura cristalli
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessa.
g) Trasporto dell’autovettura in caso di guasto o di sinistro
La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza di Euro 750,00 per ogni sinistro, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all’esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un’officina/carrozzeria convenzionata con la Società.
In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese di recupero e/o traino rimangono totalmente a carico della Società stessa.
h) Rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per il noleggio di un’autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito sinistro indennizzabile a termini del presente contratto fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro.
CAPO V-AUTO RISCHI DIVERSI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
Art. 1 – Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo.
Art. 2 – Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Art. 3 – Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 – Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
Art. 5 – Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art.6 – Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si
verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse
impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede IL 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 7 – Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 8 – Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
Art. 9 – Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
▪ I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 10 – Furto
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o Rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Trombe d’aria, Uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente;
▪
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
Art. 11 – Eventi Speciali
Oggetto della copertura:
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine ed eventi naturali in genere.
La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.
Art. 12 – Danni accidentali
Oggetto della copertura:
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.
Esclusioni
La garanzia non opera:
▪ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
▪ per i danni avvenuti in conseguenza di:
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
▪ Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
▪ Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
▪ Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone sotto l’influenza di sostanze stupefacenti fatto salvo se l’utilizzo delle stesse sia avvenuto su prescrizione medica.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
CAPO VI – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto :
€.15.000.000,00 per sinistro, con il sottolimite di
€.15.000.000,00 per danni a persone e di
€.15.000.000,00 per danni a cose
Carta verde:
compresa, con decorrenza e scadenza coincidente con la copertura R.C. Auto di ogni singolo mezzo.
Limiti e franchigie Rischi Accessori :
Limite | Scoperto/Franchigia | |
Incendio | Valore del mezzo (valore intero) | Nessuno |
Furto | Valore del mezzo (valore intero) | Nessuno |
Eventi Speciali | Valore del mezzo (valore intero) | Nessuno |
Danni Accidentali | Valore del mezzo (valore intero) | 5% minimo €.250,00.= |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Allegato n. 1 al C.S.A. : Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014 .
La Società Il Contraente
……………………………. …………………………………
SCHEDA DI POLIZZA ATS BRIANZA LOTTO 5A)
Costituente parte integrante della polizza RCA-ARD Libro Matricola n° ..........................................
Contraente: ATS BRIANZA
Xxxxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx
C.F. e Partita IVA 09314190969
effetto dal: 30/06/2019
scadenza il: 30/06/2023
prima quietanza 30/06/2020
frazionamento: annuale
Determinazione del premio
Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per le Provincie di immatricolazione e in base ai dati indicati nell’Allegato ELENCO VEICOLI, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:
1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.
Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all’assicurazione per formarne parte integrante.
RIEPILOGO PREMIO XXXXX XXXXX | ||
Garanzia | Premio annuo lordo | |
RCA | ||
Condizioni aggiuntive - Garanzie speciali | ||
Incendio | ||
Furto | ||
Eventi Speciali | ||
Danni Accidentali | ||
Totale |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | |
Contributo SSN | |
Imposte | |
TOTALE |
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
La Società Il Contraente
SCHEDA DI POLIZZA ATS INSUBRIA LOTTO 5B)
Costituente parte integrante della polizza RCA-ARD Libro Matricola n° ..........................................
Contraente: ATS INSUBRIA
Xxx X. Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Partita IVA 03510140126
effetto dal: 30/06/2019
scadenza il: 30/06/2023
prima quietanza 30/06/2020
frazionamento: annuale
Determinazione del premio
Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per le Provincie di immatricolazione e in base ai dati indicati nell’Allegato ELENCO VEICOLI, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:
3. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
4. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.
Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all’assicurazione per formarne parte integrante.
RIEPILOGO PREMIO XXXXX XXXXX | ||
Garanzia | Premio annuo lordo | |
RCA | ||
Condizioni aggiuntive - Garanzie speciali | ||
Incendio | ||
Furto | ||
Eventi Speciali | ||
Danni Accidentali | ||
Totale |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | |
Contributo SSN | |
Imposte | |
TOTALE |
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
La Società Il Contraente