DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA 4717 – FORNITURA DI NR.1 ESOSCOPIO 3D PER LE ESIGENZE DELL’AOU XXXXXXXX XX
1. PREMESSE
Con deliberazione del Direttore Generale n. 916 del 04.11.2022, questa Amministrazione ha autorizzato l'indizione gara, per la fornitura di esoscopio 3D per le esigenze dell’AOU Xxxxxxxx XX di Napoli.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 63 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).
Il luogo di consegna della fornitura è A.O.U. Xxxxxxxx XX Via X. Xxxxxxx n.5 - 80131 NAPOLI - Codice NUTS: ITF33
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
(tel. 000 0000000 – e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx).
Per l’espletamento della corrente gara, ai sensi dell’art. 58 del Codice, questa A.O.U. si avvale della Piattaforma SIAPS di e-procurement SIAPS (d’ora in poi anche “Piattaforma SIAPS”), raggiungibile dal sito internet Xx.Xx.Xx.: xxx.xxxxxx.xx (d’ora in poi “Sito”) nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”.
Tramite il Sito e la Piattaforma SIAPS è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Preliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:
• di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo;
• della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;
• di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte della Piattaforma SIAPS;
nonché effettuare la registrazione alla Piattaforma SIAPS, in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 5 e con le modalità riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI, INIZIO APPALTO E REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara, comprende:
1. A1 – Dichiarazione di partecipazione
2. A2 – DGUE
3. A2 BIS - INTEGRAZIONE DGUE
4. A3 – Avvalimento - Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria
5. A4 – SCHEDA CIG - GARANZIA-CONTRIBUTO ANAC
6. Disciplinare di gara
7. DUVRI.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma SIAPS. A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione relativa, reperibile nella propria “area personale”.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.
Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Entro 6 (sei) giorni antecedenti alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la Piattaforma SIAPS, questa Azienda risponderà alle richieste di chiarimento presentate in
tempo utile.
Le risposte ai quesiti saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”, nella pagina dedicata alla procedura in esame.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Eventuali avvisi da parte della Stazione Appaltante, inerenti alla procedura, saranno consultabili nella sezione “Avvisi” della pagina “Dettaglio bando di Gara” accessibile dalla home page del Sito e dal seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxx.xxxx.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma SIAPS, l’indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, lo strumento analogo da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite della Piattaforma SIAPS che provvederà ad inviare all’operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall’indirizzo PEC xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx all’indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla Piattaforma SIAPS. Il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione alla Piattaforma SIAPS in caso di eventuali modifiche dell’indirizzo PEC e/o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione.
Nota. L’indirizzo sopra indicato, xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione da Soresa.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà alla pubblicazione dell’esito della gara ai sensi dell’art.98 del Codice e ss.mm.ii. ed a tutte le comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 del citato Xxxxxx.
2.4 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto sarà regolato dal presente Disciplinare e dalle prescrizioni normative contenute nel Codice degli Appalti e dalle parti non ancora abrogate del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.
2.5 INIZIO APPALTO E REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA
Alla notifica dell’avvenuta aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di appalto, la Società aggiudicataria si impegna a dare inizio alla fornitura in argomento, nei termini che verranno definiti dall’A.O.U., in sintonia naturalmente con i termini indicati in offerta.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00 oltre I.V.A.
L’appalto è costituito da n.1 lotto.
Fornitura di nr.1 Esoscopio 3D
SCHEDA TECNICA - REQUISITI MINIMI O EQUIVALENTI
Descrizione delle specifiche tecniche minime o equivalenti | SI, descrivere la caratteristica/ NO, la caratteristica non è posseduta: proposta di equivalenza | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/scheda tecnica/ comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
Dotato di facile manovrabilità, automatizzato e controllato roboticamente | ||
Funzione che permetta all’operatore la visione chirurgica 3D e 4K da diverse angolazioni muovendo il corpo ottico senza dover adeguare la posizione dei chirurghi all’asse di visione, permettendo una vera keyhole surgery. |
Possibilità di movimenti automatici con controllo senza mani e controllo ottico della profondità focale | ||
Ottiche ad alta potenza per la visualizzazione digitale con tecnologia 3D e 4K | ||
Visualizzazione del campo chirurgico su schermo 3D e 4K, senza perdere la visione dell’ambiente circostante(strumentario, ferrista, altri monitor etc.) | ||
Monitor medicale digitale 4K e 3D | ||
Zoom ottico che consenta ingrandimento senza perdita di definizione con autofocus | ||
Illuminazione coassiale con enhancement digitale della luminosità, per chirurgia in localizzazioni profonde | ||
Presenza di fluorescenze vascolari e tumorali | ||
Movimenti manuali robotizzati | ||
Possibilità di controllo vocale di tutto il sistema, sia per le funzioni ottiche che robotiche |
Garanzia a assistenza tecnica full risk | Non inferiore a 36 mesi |
Eventuale canone manutentivo, per assistenza tecnica full-risk post-garanzia, non superiore al 10% del valore della fornitura che dovrà rimanere invariato per almeno 36 mesi dalla scadenza del periodo di garanzia | |
L’assistenza tecnica nel periodo di garanzia sarà full – risk nulla escluso. Durante il periodo di garanzia post-vendita l’Aggiudicatario dovrà garantire tempi massimi di intervento dalla chiamata non superiori a 8 h solari e deve essere ripristinato il funzionamento dell’apparecchiatura entro 48 ore solari | |
Formazione del personale | La formazione del personale sull’utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali deve avvenire in almeno due giorni. Inoltre, la stessa, si protrarrà per un predeterminato numero di esami clinici effettuati con l’apparecchiatura |
CIG 9517833C40
L’importo totale a base di gara è di € 600.000 oltre I.V.A.
L’importo a base di gara è al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 221,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi ex art.20 Legge 67/88, III fase.
4. CONSEGNA ED OPZIONI
4.1 CONDIZIONI DI FORNITURA
L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura dei beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale. Inoltre, si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’A.O.U., e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica da parte del Fornitore.
La consegna della fornitura si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto ad installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” edequivalenti).
L’Aggiudicatario si impegna, con oneri inclusi nel prezzo offerto, a:
consegnare le apparecchiature e relativi sistemi accessoriali all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire;
fornire i supporti che si dovessero rendere necessari per la piena integrazione con i sistemi informatici aziendali, incluso RIS/PACS secondo gli standard in uso ed entro la data di conclusione delle operazioni di installazione;
consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento/modifica per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica (incluso il periodo rientrante nell’attivazione del servizio opzionale di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk);
fornire, realizzare ed installare i supporti, eventualmente necessari, al funzionamento delle apparecchiature e relativi sistemi accessoriali (rotaie, supporti di sostegno, a sistemi pensili, monitor, etc.);
4.2 TERMINI DI CONSEGNA
La consegna della fornitura si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio (l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all’ordinativo di fornitura. All’atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun
D.d.T. La data ultima, in ordine temporale, costituirà la data di effettiva consegna dei beni al destinatario (c.d. “data di effettiva consegna”), che diverrà il riferimento per calcolare i giorni trascorsi tra l’ordinativo di fornitura e la data di effettiva consegna al destinatario.
La consegna, presso i locali indicati dall’A.O.U., dei beni ordinati dovrà concludersi tassativamente entro 30 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’ordinativo, salvo offerta migliorativa presentata in gara.
La consegna e l’installazione delle apparecchiature e relativi accessori dovrà essere concordata con il RUP e l'U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica ed HTA, Sistemi Informativi e ICT dell’A.O.U. Xxxxxxxx XX di Napoli.
Per l’installazione e gli allacciamenti di ogni genere, la Società deve provvedere a:
• installazione a regola d’arte delle apparecchiature fornite;
• verifiche di sicurezza elettrica post-installazione come da normativa vigente;
• allacciamento agli impianti esistenti;
• qualsiasi altra opera che si dovesse rendere necessaria anche se non esplicitamente prevista dal presente documento.
L’A.O.U. si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento della fornitura, in presenza di disposizioni a livello regionale che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. o dalla Consip
S.p.A. per la fornitura dei prodotti richiesti.
4.3 COLLAUDO
Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 15 giorni solari dalla consegna salvo diversa disposizione di concerto con il Direttore del DAI e/o suo delegato ed l'U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica ed HTA, Sistemi Informativi e ICT (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx).
L’A.O.U. in contraddittorio con il Fornitore, dovrà redigere apposito “verbale di collaudo”. L’esito positivo del collaudo presuppone che il personale preposto abbia:
verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato e risulti “pronto all’uso”;
effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo;
effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo;
La fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il collaudo avrà avuto esito positivo. In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all’esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati.
Ove l’apparecchiatura e relativi sistemi accessoriali o loro parti non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate
alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 15 giorni solari dalla conclusione delle operazioni di installazione, salvo diversa disposizione motivata dell’A.O.U..
Se entro tale termine l’apparecchiatura e/o suo sistema accessoriale non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare l’apparecchiatura e/o suo sistema accessoriale e provvedere alla sostituzione della stessa, salvo diversa disposizione da parte dell’A.O.U.. Resta salvo il diritto da parte dell’A.O.U. a seguito di secondo collaudo con esito negativo relativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativo all'ordinativo di fornitura del sito interessato.
Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall’A.O.U., successivo ai 15 giorni solari a partire dalla conclusione delle operazioni di prima installazione. L’A.O.U. contraente applicherà le penali di cui all’art. 8, fatto salvo il maggior danno.
Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l’ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.) e con il supporto di personale proprio. Tale strumentazione ed il personale dovrà essere reso disponibile a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali previste.
4.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’AGGIUDICATARIO È TENUTO A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PRESSO LA SEDE DI UTILIZZO DELLA FORNITURA ENTRO LA DATA PREVISTA DALL’A.O.U. PER GARANTIRNE IL PRIMO UTILIZZO CLINICO.
Il suddetto corso dovrà svolgersi in lingua italiana in conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81. Tale attività dovrà riguardare almeno:
L’uso dell’apparecchiatura, dei sistemi accessoriali e di ogni altro dispositivo compreso i software in ogni loro funzione;
Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante; Le procedure per la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.
L’indicazione dell’avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale sottoscritto da entrambi le parti (A.O.U./Fornitore) da redigere a cura del Fornitore e consegnare all’A.O.U., entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell’attività.
Il Fornitore dovrà ripetere tale attività formativa con cadenza annuale per il Personale designato dall’A.O.U. per tutta la durata del servizio di assistenza tecnica full-risk. Si fa presente che nel medesimo arco temporale, in caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), il Fornitore dovrà formare nuovamente il personale senza alcun costo per l’A.O.U., entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di aggiornamento, salvo diversa disposizione dell’A.O.U..
Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali previste.
4.5 SERVIZIO DI GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL- RISK
L’Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi di seguito descritti.
Garanzia
Per la fornitura offerta è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) a partire dalla data di collaudo con esito positivo e che non dovrà essere inferiore a 36 mesi.
Assistenza e manutenzione Full-Risk
L’assistenza e manutenzione “Full-Risk” (di seguito denominata “assistenza full-risk”) riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down-Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi sulle apparecchiature e sui dispositivi accessori ordinati per tutta la durata della garanzia.
L’assistenza full-risk deve comprendere:
1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di materiali di consumo, parti speciali e parti soggette ad usura, con la sola esclusione di materiale monouso e monopaziente, dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, comprensiva dei dispositivi opzionali;
4. Ogni altro onere descritto di seguito.
L’Aggiudicatario si impegna a fornire tali attività anche da remoto, garantendo un sistema di telediagnosi e tele assistenza.
Tali attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d’uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d’arte.
Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di
Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea. Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle apparecchiature e/o sistemi accessoriali tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’A.O.U. può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.
Inoltre, personale all’uopo designato dall’A.O.U., potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell’attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell’arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature e relativi sistemi accessoriali.
Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto (ivi compreso il periodo di assistenza tecnica e manutenzione rientrante nel prezzo aggiudicato) il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature e relativi sistemi accessoriali come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.
Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature e/o sistemi accessoriali risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.
Le date previste per gli interventi di verifica periodiche devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Direttore dell'U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica ed HTA, Sistemi Informativi e ICT e con il Responsabile della Tecnologia e giustificati da specifiche esigenze tecniche, cliniche ed aziendali.
Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche | Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto |
Mensile | ± 5 giorni |
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale | ± 10 giorni |
Annuale e Biennale | ± 15 giorni |
Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva dovrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi accessoriali, tarature e controlli di qualità di funzionamento.
L’attività di verifiche periodiche deve prevedere, con una cadenza almeno annuale, anche la misurazione del consumo energetico effettivo delle apparecchiature in utilizzo routinario, con strumentazione messa a disposizione del Fornitore. I costi per tale attività sono inclusi nel prezzo aggiudicato.
Ai fini della chiusura del collaudo con esito positivo, l’Aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere il primo Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con l’A.O.U,. Questo deve comprendere almeno le seguentiinformazioni:
Data in cui è previsto l’intervento;
Tempo di inutilizzo dell’apparecchiatura e relativi sistemi accessoriali necessario per effettuare l’attività di verifica;
Dettaglio delle attività previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).
I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto dell’anno precedente rispetto all’anno di riferimento del piano stesso, salvo diversa disposizione da parte dell’A.O.U..
Manutenzione correttiva
Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:
accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento dell’apparecchiatura; individuarne la causa;
adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica, dell’apparecchiatura e sistemi accessoriali (ove applicabile).
Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle apparecchiature e relativi sistemi accessoriali.
L’intervento di manutenzione correttiva dovrà avvenire entro 8 (otto) ore solari dalla richiesta di intervento ed il ripristino della funzionalità dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore solari a partire dalla richiesta di intervento.
Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero
illimitato.
Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.
Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:
customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);
via e-mail;
qualunque altra modalità concordata tra le parti (A.O.U./ Fornitore).
Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto delle apparecchiature e relativi accessori (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, ecc.).
Durante l’intervento di manutenzione correttiva sono compresi materiali di consumo, parti speciali e parti soggette ad usura, con la sola esclusione del materiale monouso e monopaziente.
Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso delle apparecchiature e relativi sistemi accessoriali da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all’atto dell’intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile della Tecnologia e dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica ed HTA, Sistemi Informativi e ICT.
Il numero massimo annuo di giorni di fermo macchina (DT) per ciascuna apparecchiatura e relativi sistemi accessoriali è stabilito in 15 (quindici) giorni lavorativi in cui sono computati anche tutti gli interventi di verifiche periodiche. Si precisa che si intende:
come giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica ed i festivi, inoltre tutte le settimane dell’anno sono da intendersi lavorative;
come giorno lavorativo di fermo macchina, l’interruzione della attività legata al bene di 24 ore solari.
Per la strumentazione e/o sistemi accessoriali trasportabili, nel caso in cui l’intervento dovesse prevedere lunghi tempi di manutenzione e/o ripristino , ossia maggiori di tre giorni lavorativi, l’Aggiudicatario è obbligato a fornire muletti sostitutivi per il periodo strettamente necessario al ripristino e/o manutenzione, onde garantire all’A.O.U. la continuità lavorativa. Con la consegna del muletto, l’intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. Il muletto sostitutivo deve avere caratteristiche prestazionali similari, equivalenti o superiori a quello oggetto dell’intervento e dovrà essere fornito in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d’aggiudicazione e nel prezzo dell’eventuale attivazione dell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk opzionale a pagamento. In ogni caso l’Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare i beni ritirati e ripristinati entro 60 giorni dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva.
Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo
da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto. I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”.
È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore:
fallimento del Fabbricante delle apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.
In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Direttore dell' U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica ed HTA, Sistemi Informativi e ICT l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto.
Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
Rapporto di lavoro (RIT)
In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell’intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione”.
Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l’intervento e dal Responsabile della Tecnologia.
Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.
Il Rapporto di Xxxxxx deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate: Identificazione anagrafica del bene fornito:
N. Inventario aziendale e dell'ingegneria clinica
Descrizione dell’apparecchiatura/sistema accessoriale (modello, numero di serie, marca) Codifica (CND e/o altra codifica) ove applicabile
Ubicazione
Data ed ora di inizio dell’intervento; Tipologia d’intervento;
Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva); Periodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva); Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte; Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto; Materiali di ricambio sostituiti;
Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti; Data ed ora di fine intervento;
Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l’intervento; I riferimenti normativi applicabili;
Esito delle prove (favorevole e non favorevole).
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali.
5. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA SIAPS DI E- PROCUREMENT
Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma SIAPS. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx, sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”). La registrazione alla Piattaforma SIAPS deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
Nota: si raccomanda di intraprendere l’attività di registrazione alla Piattaforme con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all’uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della Piattaforma dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali
chiarimenti.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto di gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto di gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Attestazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385. Ai sensi del comma 4 dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ove il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, concernente il fatturato globale d’impresa relativo all’ultimo triennio, ovvero dalla data di inizio effettivo dell’attività.
Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari tale requisito deve essere posseduto da ciascun operatore economico riunito o consorziato. In caso di consorzio stabile dal solo consorzio.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Esecuzione negli ultimi tre anni delle forniture analoghe
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto della gara, con indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo pari a quello per il quale si partecipa.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante dichiarazione resa ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona all’uopo abilitata (per gli stranieri, dichiarazione equipollente, unita a fotocopia documento di identità) attestante che la Società ha eseguito nell'ultimo triennio forniture similari a quelle oggetto del presente appalto, con indicazioni analitica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privarti, per un importo complessivo pari all’importo di ciascun lotto cui si intende partecipare originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.5 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI
Non è ammessa la partecipazione di Società, anche in R.T.I. o consorzio, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice civile con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia della Società controllante che delle Società controllate, nonché di R.T.I. o consorzi ai quali le Società eventualmente partecipino.
E’ ammessa la partecipazione di Società temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, ovvero per le Società stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme stabilite nei paesi di
stabilimento.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, non è consentito ad una stessa Società concorrente, pena l’esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ovvero partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento/consorzio.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del citato art.48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
8. AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis-Integrazione DGUE” e “A3-Avvalimento” compilati
dall’impresa ausiliaria.
Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
In caso di ricorso al Subappalto, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa
sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di subappalto”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. All’atto del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’affidatario trasmetterà, oltre alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione dell’art. 80 (comma 7 art. 105 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii).
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta la sostituzione da parte dell’affidatario degli stessi.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo di ciascun lotto per il quale si intende partecipare e precisamente di importo indicato nell’allegato “A4-Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac”, che il concorrente dovrà compilare, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice, a cui si rimanda per ulteriori specificazioni;.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. con bonifico con versamento intestato all’A.O.U. Xxxxxxxx XX di Napoli, Via X. Xxxxxxx, 5, 80131 Napoli - Intesa Sanpaolo, Agenzia 40, codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 con la seguente causale: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ESOSCOPIO 3D PER LE ESIGENZE DELL’AOU XXXXXXXX XX DI NAPOLI - GARA 4717 - DEPOSITO CAUZIONALE RESO AI SENSI DELL’ART. 93 DEL D. LGVO 50/2016; copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata alla P.O. Gestione Casse ed acquisiti tramite Cassa di questa Azienda a mezzo fax al n. 081/0000000.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Si precisa che, in caso di cumulo di dette riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Qualora il Concorrente partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, dovrà produrre copia (da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 13 del presente Disciplinare) delle certificazioni all’uopo possedute e dichiarate nel citato Allegato A4.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ove necessario è richiesta ricevuta di avvenuto versamento – da allegare alla Piattaforma SIAPS nel campo all’uopo predisposto - a favore dell’ANAC comprovante il pagamento del contributo previsto dalla deliberazione n.1174 del 19.12.2018. Gli estremi del versamento effettuato devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di mancato caricamento sulla Piattaforma SIAPS della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, il mancato caricamento della ricevuta potrà essere sanato ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente della procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L.266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l’offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma SIAPS e, quindi, per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.
Al fine dell’appropriata presentazione dell’offerta si raccomanda di prendere visione della citata
guida “Procedura negoziata - Manuale per la partecipazione”, consultabile all’interno dell’area riservata di ciascun operatore economico, nelle sezioni corrispondenti alle procedure di inserimento della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all’operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38 del DPR n. 445/20001. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata alla Piattaforma SIAPS copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).
L’eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da “Dichiarazione di conformità all’originale in proprio possesso” firmata digitalmente dal Concorrente stesso . Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all’interno della scheda “Busta Amministrativa”.
La documentazione Amministrativa, di cui ai successivi paragrafi, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, dovrà essere collocata su Piattaforma SIAPS nei campi all’uopo predisposti nella scheda “Busta Amministrativa”; a tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della Busta Amministrativa”. Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle compresse nella scheda “Busta Amministrativa” cliccando, volta per volta, sulla voce “Aggiungi allegato”, compilando il campo “Descrizione” e inserendo il documento/cartella di che trattasi, firmato/a digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna “Allegato”.
1 Si rammenta che ai fini della validità delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato su Piattaforma SIAPS copia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, co. 3, del DPR 445/2000.
L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere collocate sulla Piattaforma SIAPS nell’ambito della stessa scheda denominata “Caricamento Prodotti”. A valle dell’inserimento dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, la Piattaforma SIAPS genererà due distinti file, in formato pdf, riepilogativi di quanto inserito in ciascuna busta/offerta. Tali file dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega:
i) dell’impresa singola;
ii) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
iii) dell’Impresa mandataria/capofila, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
iv) del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice;
v) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
La Piattaforma SIAPS garantisce che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni
connesse, resteranno rigorosamente separati. Di essi ne sarà garantita la completa segretezza fino al momento dello sblocco che avverrà in seduta riservata.
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata attraverso la Piattaforma SIAPS entro e non oltre il termine perentorio indicato. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce “modifica documento”, seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo “Modifica di un'offerta inviata”. Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l’offerta originaria. La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati sulla Piattaforma SIAPS per conto della medesima azienda, sarà considerata “offerta plurima” e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l’ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 32, comma 4, primo periodo, e all’art. 48, comma 7, del Codice.
È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l’operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l’offerta caricata sulla Piattaforma SIAPS, procedendo come riportato all’interno della guida “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Ritiro di un’offerta INVIATA”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
Dopo la scadenza suddetta, l’offerta inviata attraverso la Piattaforma SIAPS sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l’operatore economico per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma SIAPS è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti
degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di questa Azienda e di Xx.Xx.Xx. qualora per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera questa Azienda e Xx.Xx.Xx. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma SIAPS.
Nota. Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell’offerta su Piattaforma SIAPS, si consiglia di intraprendere le operazioni connesse a tale attività, con un anticipo di alcuni giorni e di concluderli entro alcune ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui sopra. Eventuali malfunzionamenti della Piattaforma SIAPS, che impediscano il corretto caricamento dei dati nel termine previsto, dovranno essere tempestivamente segnalati telefonicamente, con congruo anticipo, al numero 081-2128174 (rif. “Assistenza SIAPS”).
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel campo “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Le modalità di attivazione di Soccorso Istruttorio avverranno solo esclusivamente tramite la Piattaforma SIAPS, pertanto le integrazioni dovranno essere inviate solo tramite Piattaforma SIAPS. A tal fine si consiglia di prendere visione della su citata guida “Procedura negoziata - Manuale per la partecipazione”.
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO
La “Documentazione amministrativa” deve essere costituita dai documenti di seguito riportati da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Con la Dichiarazione di partecipazione, da presentare preferibilmente utilizzando l’Allegato “A1– DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE”, il Concorrente dichiara:
a) di presentare offerta.
b) la forma/composizione societaria (impresa singola, consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, capogruppo del RTI, capogruppo del consorzio ordinario, mandante del RTI, mandante del consorzio ordinario, imprese aderenti al contratto di rete, impresa aderente ad un GEIE) con la quale intende concorrere.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e le parti della fornitura/sevizio da ciascun operatore economico, raggruppato o consorziato, eseguite.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
negli atti di gara indicati nelle premesse del presente Disciplinare di gara.
d) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
i. delle prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante;
ii. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
iii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
e) di impegnarsi ad eseguire l’appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini stabiliti nel Disciplinare di gara e comunque nella documentazione di gara.
f) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
g) di aver presentato la garanzia provvisoria e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso risultasse aggiudicatario della gara, allegando gli appositi documenti, ivi compresi le certificazioni necessarie ai fini dell’abbattimento della cauzione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, nel campo all’uopo predisposto.
h) (Per i soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g)) che l’impresa mandataria eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria, come previsto dall’art. 83, comma 8, del Codice.
i) dichiara (se del caso) i fondati motivi per i quali non è in grado di dimostrare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto nel presente Disciplinare, indicando la documentazione alternativa presentata a comprova.
k) se nel caso, dichiara di appartenere alle micro – piccole – medie imprese, indicando le unità lavorative-anno e una delle due condizioni: il fatturato annuo o il totale di bilancio annuo.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
L’operatore economico dovrà allegare, nel campo “Imposta di Bollo”, appositamente all’uopo predisposto all’interno della “Documentazione amministrativa”, la copia della ricevuta di versamento come prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla domanda di partecipazione. A tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:
a) dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
b) dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxxxxx XX, Xxx X.Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, C.F.: 06909360635;
c) codice ufficio o ente (campo 6): REE;
d) Codice tributo: 456T – Descrizione: Imposta di Bollo;
e) estremi del pagamento: gara 4717.
In caso di partecipazione in forma associata, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:
f) in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
g) nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;
h) nel caso di Aggregazioni di rete: dall’organo comune/mandataria.
L'imposta di bollo può essere assolta in modalità virtuale allegando la relativa attestazione.
In caso di assenza di versamento, questa Azienda sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Con il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, da presentare, secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, utilizzando l’Allegato “A2–DGUE”, il concorrente:
a) Rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto (Parte I).
b) Rende tutte le informazioni anagrafiche richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (Parte II).
c) Dichiara di fare/non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (cd. “Avvalimento” di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare), allegando nella Piattaforma SIAPS, in caso affermativo, la documentazione e le dichiarazioni richieste.
Nota Bene: come già indicato nell’allegato “A2-DGUE”, in caso di avvalimento è richiesta l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, dei requisiti oggetto di avvalimento e la presentazione, per ciascuna impresa ausiliaria, di un DGUE distinto con relativo documento integrativo, debitamente compilati e firmati dai soggetti interessati secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, con le informazioni richieste dalle sezioni A, B e C della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinenti e dalla parte VI. Al riguardo vale quanto chiarito alla successiva lett. e) in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra. Inoltre, ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare e presentare, con le modalità già chiarite, il modello “A3 –
AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA”.
d) Dichiara se intende subappaltare parte del contratto a terzi (“Subappalto”, di cui al punto
10 del presente Disciplinare), allegando nella Piattaforma SIAPS, in caso affermativo, la documentazione e le dichiarazioni richieste.
e) Attesta, indicandole specificatamente, di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d) e) f) g), h), i), l) m), comma 7, del Codice nonché in quelle dell’art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. n. 165 del 2001.
Nota Bene. Il beneficio della non applicazione delle cause di esclusione, di cui al comma 7 dell’art. 80 del Codice, non si applica, ai sensi del comma 9 di detto articolo, nel caso in cui a carico dell’operatore economico sia in corso l’esclusione, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure di appalto. La durata dell’esclusione è determinata ai sensi dell’art. 80, co. 10 del Codice.
Si precisa che, alla luce di quanto indicato nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 8 novembre 2017, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), comma 2 e comma 5, lettera l), del Codice, devono essere rese, utilizzando l’allegato “A2- DGUE”, oltre che per il legale rappresentante dell’impresa concorrente o, comunque, per il soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione, anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando i dati identificativi degli stessi nell’Allegato “A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE”.
Si precisa che, come indicato anche dal soprarichiamato comunicato del Presidente dell’ANAC, nel caso il concorrente abbia la forma giuridica di “altra società o consorzio” ai sensi dell’art. 80, co. 3, del Codice, le attestazioni di cui sopra sono da riferirsi:
• (nelle società con sistema di amministrazione cd. “tradizionale e monistico”), al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Unico, agli amministratori delegati, anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, ai membri del Collegio Sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
• (nelle società con sistema di amministrazione cd. “dualistico”), ai membri del Consiglio di Gestione e ai membri del Consiglio di Sorveglianza;
• ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procuratori e gli institori “dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità
di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori”;
• ai «soggetti muniti di poteri di direzione», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa”;
• ai «soggetti muniti di poteri di controllo», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati”.
Nota. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
f) attesta, nella sezione “A: IDONEITÀ” della parte IV:
• (al punto 1) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione, secondo la legislazione nazionale di appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice (allegato XI della direttiva 2014/24/UE).
g) attesta, nella sezione “B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” della parte IV:
• il possesso di almeno due attestazioni di Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385. Ai sensi del comma 4 dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ove il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, concernente il fatturato globale d’impresa relativo all’ultimo triennio, ovvero dalla data di inizio effettivo delle attività, come richiesto nel presente Disciplinare.
h) attesta, nella sezione “C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” della parte IV:
• l’elenco delle principali forniture specifico nel settore oggetto della gara realizzate
nell’ultimo triennio, come richiesto nel presente Disciplinare.
15. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
1) Dichiarazione sostitutiva, da presentare preferibilmente utilizzando l’Allegato “A2Bis- Integrazione DGUE”, in cui l’operatore economico:
a) Dichiara di aver compilato l’allegato “A2-DGUE” che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa e di averlo allegato nel campo all’uopo predisposto.
b)Dichiara (ove pertinente) che non presenterà offerta per la gara al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi.
c) Dichiara di aver ottenuto il PASSOE, di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, allegando l’apposito documento nel campo all’uopo predisposto.
L’Operatore Economico, inoltre:
d) Comunica l’Ente competente per la certificazione dell’ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 68/99).
e) Indica i riferimenti dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
f) Xxxxxxx di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
g) Attesta di NON avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” ovvero di avervi sede, residenza o domicilio ed essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
h) Dichiara (se del caso) di trovarsi in una delle condizioni previste di cui all’art. 80, co. 11, del Codice.
i) Comunica con riferimento al comunicato del Presidente dell’ANAC del 8 novembre 2017, i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del Codice.
j) Dichiara (se del caso) i soggetti, di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, nei confronti dei quali sussistono condanne definitive per i reati di cui all’art. 80 e le relative condizioni di non
applicabilità della causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, co. 3, ult. periodo e/o dell’art. 80, co. 7, del Codice.
k)Dichiara (se del caso) i dati identificativi dei soggetti, di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, che hanno riportato condanne non passate in giudicato, al fine di valutare l’eventuale grave illecito professionale previsto dall’art. 80, co. 5, lett. c), così come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 6 (Deliberazione del Consiglio n. 1008/2017).
l) Dichiara che i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, NON si trovano nelle condizioni di cui al medesimo articolo, co. 1, lett. b-bis), e dichiara che l’impresa NON si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del Codice.
2) (in caso di Avvalimento), per ciascuna ditta ausiliaria dovrà essere presentata:
a) Attestazione, tramite la compilazione dell’Allegato “A2-DGUE”, di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d) e) f) g), h), i), l) m), comma 7, del Codice nonché in quelle dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001. Al riguardo vale quanto chiarito alla lett. e) del punto 15.2 in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra.
b)Dichiarazione sostitutiva (preferibilmente utilizzando l’Allegato “A2Bis-Integrazione DGUE” di cui al presente punto), da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare.
c) Dichiarazione sostitutiva (preferibilmente utilizzando l’Allegato “A3-avvalimento- dichiarazioni impresa ausiliaria”), da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii., con la quale l’impresa ausiliaria:
▪ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i predetti requisiti, dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del Codice, rendendosi, inoltre, responsabile nei confronti della stazione appaltante, in solido con il concorrente, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
▪ xxxxxxx che non partecipa a sua volta alla gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente.
d)Xxxxxxxxx, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire, per tutta la durata dell’appalto, i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. Si rappresenta che da detto contratto discendono, ai sensi
dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
3) (in caso di Subappalto), per ciascuna ditta indicata come subappaltatrice dovrà essere presentata:
a) Dichiarazione sostitutiva, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii., con la quale l’impresa subappaltatrice indica le parti di servizi e forniture che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del Codice.
15.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1) “A4 - Scheda Cig - Garanzia - ” debitamente compilata.
2) PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, ai sensi dell’art. 105 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa/e subappaltatrice/i.
3) Documento attestante la garanzia provvisoria, con la dichiarazione, di cui all’art. 93, co. 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione della fornitura, di cui all’art. 103 del Codice. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nota. Per fruire delle riduzioni della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, co. 7, del Codice, l’operatore economico dovrà segnalare il possesso dei requisiti di cui alla disposizione in parola e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti (presentando, secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, le certificazioni di cui all’articolo in parola che giustificano la riduzione dell’importo della cauzione).
Si precisa che nel caso di prestazione della garanzia provvisoria con bonifico bancario/postale, assegno circolare o in titoli del debito pubblico, il concorrente dovrà presentare, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3, dell’art. 93, del Codice, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione Contraente, di cui all’art. 103 del Codice. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
15.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
La Dichiarazione di Partecipazione (“A1 - Dichiarazione di Partecipazione”) dovrà essere prodotta e sottoscritta, secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura ed in particolare:
a) in caso di RTI o di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice: dall’impresa cui sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificata come mandataria/capofila, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
b) in caso di RTI o di consorzio ordinario o GEIE costituendi, di cui all’art. 48, comma 8, del Codice: da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti (tramite la presentazione di un unico modello A1 debitamente compilato, i concorrenti indicano l’impresa, qualificata come mandataria/capofila, alla quale si impegnano a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti);
c) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice: dal Consorzio medesimo;
d) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
La dichiarazione “A2-DGUE” e la dichiarazione integrativa “A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE” dovranno essere prodotte e sottoscritte secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare:
a) da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta nel caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi;
b) da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, nel caso di aggregazioni di imprese di rete;
c) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice.
Inoltre, per i differenti casi di seguito specificati, dovrà essere allegato alla Piattaforma SIAPS:
a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice:
- atto costitutivo e statuto del consorzio, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione (utilizzando l’Allegato “A1 - Dichiarazione di Partecipazione”) in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, avente data precedente la presentazione dell’offerta;
- dichiarazione (utilizzando l’Allegato “A1 - Dichiarazione di Partecipazione”) in cui si indicano le imprese con compongono il raggruppamento e, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
c) nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio/GEIE, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione (utilizzando l’Allegato “A1 - Dichiarazione di Partecipazione”) in cui si indicano le imprese che compongono il consorzio/gruppo e, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o aggregati.
d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione (utilizzando l’Allegato “A1 - Dichiarazione di Partecipazione”) resa da tutti i concorrenti attestante:
a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei / consorzi / GEIE, sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate/aggregate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati o aggregati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune o suo procuratore munito di opportuni poteri, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
(ovvero)
- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, privo del mandato di cui al punto precedente. In questo caso, unitamente al contratto di rete, dovranno essere allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Si ricorda che il Mandatario potrà indicare la composizione del RTI mediante gli appositi comandi, richiamando i vari Mandanti, opportunamente registrati prima della formulazione dell’offerta., in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, pertanto dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
16. OFFERTA TECNICA – CONTENUTO
L’Offerta Tecnica dovrà essere collocata nella Piattaforma SIAPS rispettando i campi all’uopo predisposti nella scheda “Caricamento Prodotti”, come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida “Procedura negoziata – Manuale per la Partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica”.
L’Offerta Tecnica è costituita dai seguenti documenti:
a) elenco dettagliato della documentazione tecnica esibita;
b) una Relazione Tecnica, firmata digitalmente, che dovrà descrivere la fornitura offerta; in particolare tale relazione dovrà contenere le informazioni e gli elementi
utili per la valutazione dell’offerta tecnica secondo i requisiti minimi o equivalenti nonchè i criteri di valutazione indicati nel presente Disciplinare, nonché indicazione del nome commerciale del prodotto, della ditta produttrice, l’indicazione d’uso, il confezionamento, notizie sui processi di fabbricazione, materie prime e metodologie dei controlli di qualità. Tale relazione dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
c) le Schede Tecniche dei prodotti offerti ed eventuali depliants illustrativi dell'apparecchiatura proposta;
d) Certificazione di conformità alla normativa vigente dei prodotti offerti e copia conforme delle seguenti certificazioni: ISO 13485:2016, ISO 14001 ed ISO 45001;
e) il Piano Manutentivo previsto e check-list utilizzata dal tecnico utilizzatore durante le visite di manutenzione programmata (durante il periodo di garanzia) sull'apparecchiatura e relativi accessori in argomento, in conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare;
f) dichiarazione che la garanzia full-risk comprensiva dell’assistenza tecnica (ad esclusione del solo materiale monouso) non sia inferiore a 36 mesi;
g) dichiarazione che un eventuale canone manutentivo, per assistenza tecnica full-risk post- garanzia, non sarà superiore al 10% del valore della fornitura e che rimarrà invariato per almeno 36 mesi dalla scadenza del periodo di garanzia;
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui sopra dovranno essere collocati nella Piattaforma SIAPS nel relativo campo “Documentazione Tecnica”, all’uopo predisposto nella scheda “Caricamento Lotti”, per ciascun lotto a cui si intende partecipare.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime o equivalenti stabilite nel presente Disciplinare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
In aggiunta a quanto precedentemente indicato, e se ritenuto utile al fine di meglio qualificare la propria offerta tecnica, il Concorrente potrà presentare ulteriore documentazione, la quale dovrà essere contenuta in un’unica cartella compressa, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, e collocata nella Piattaforma SIAPS nel campo “Documentazione Tecnica Aggiuntiva”.
Inoltre, ove ritenuto opportuno, potrà essere inserita la dichiarazione inerente i Segreti tecnici e
commerciali e la relativa documentazione a comprova. Nello specifico, con apposita dichiarazione, firmata secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, la ditta potrà indicare quali informazioni, e le parti dei documenti inseriti nell’Offerta Tecnica che le riportano, costituiscano, a proprio giudizio, segreti tecnici o commerciali. La suddetta dichiarazione, dovrà essere motivata e comprovata e sarà valutata come possibile causa di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, secondo quanto previsto dall’art. 53, commi 5, lett. a) e 6 del Codice. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un’unica cartella compressa e collocata nella Piattaforma SIAPS nel campo “Segreti Tecnici e Commerciali”.
Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nota: è ammessa la presentazione in lingua inglese delle sole certificazioni di qualità e della letteratura scientifica, se così pubblicata su riviste internazionali.
A valle dell’inserimento/compilazione della documentazione relativa all’Offerta Tecnica di cui sopra, la Piattaforma SIAPS genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: “Busta_Tec.pdf”. Tale file dovrà essere firmato digitalmente.
17. OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO
L’Offerta Economica, come di seguito specificata, dovrà essere collocata nella Piattaforma SIAPS rispettando i campi all’uopo predisposti nella scheda “Caricamento Prodotti”, come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida “Procedura Negoziata – Manuale per la Partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica”.
La ditta concorrente, a pena di esclusione, deve compilare il modello di offerta economica proposto dalla Piattaforma SIAPS, così composto:
a) il prezzo complessivo offerto, comprensivo di canone di assistenza tecnica e manutenzione full-risk – espresso in Euro, IVA esclusa, con tre cifre decimali.
Inoltre la ditta concorrente, a pena esclusione, dovrà inserire nel campo all’uopo abilitato “Allegato
economico dettagliato”, offerta economica dettagliata riportante per ciascun lotto cui si intende partecipare:
a) prezzo unitario dell'apparecchiatura offerta e degli accessori;
b) prezzo complessivo offerto comprensivo di canone di assistenza tecnica e manutenzione full-risk;
c) importo del canone di assistenza tecnica annuale e complessivo riservato sia alla manutenzione preventiva che alla manutenzione correttiva;
d) listino prezzi dell'apparecchiatura offerta (codici prodotto apparecchiatura ed accessori);
e) il Ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta;
f) indicazione degli oneri di sicurezza aziendale;
g) il numero di repertorio e numero di CND dei prodotti offerti e codice articolo produttore.
Si precisa che i prezzi unitari dovranno essere espressi in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifra e quello in lettere è considerata valida l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante.
Se nella determinazione del prezzo totale vi dovessero essere degli errori materiali nelle somme aritmetiche, faranno fede, per la valutazione dell’offerta, i dettagli analitici e la somma corretta.
L’operatore economico dovrà allegare, nel campo “Imposta di Bollo”, appositamente predisposto all’interno della scheda “Caricamento Prodotti”, la copia della ricevuta di versamento come prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla dichiarazione di offerta economica. A tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:
i) dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
j) dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxxxxx XX, Xxx X.Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, C.F.: 06909360635;
k) codice ufficio o ente (campo 6): REE;
l) Codice tributo: 456T – Descrizione: Imposta di Bollo;
m)estremi del pagamento: gara 4717.
In caso di partecipazione in forma associata, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve
essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:
n) in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
o) nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;
p) nel caso di Aggregazioni di rete: dall’organo comune/mandataria.
In caso di assenza di versamento, questa Azienda sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all' importo a base d’asta.
Nel caso di incongruenza tra importo complessivo indicato a sistema rispetto a quello desunto da relativo “Allegato economico dettagliato”, sarà ritenuto valido ed immutabile il prezzo complessivo indicato nell’allegato.
E’ fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. In presenza di offerte alternative l’A.O.U. non procederà ad alcuna scelta tra le proposte formulate e le considererà tutte nulle con la conseguente esclusione dalla gara dell’offerente.
Nota Bene. A valle dell’inserimento/compilazione dell’Offerta Economica, la Piattaforma SIAPS genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: “Busta_Eco.pdf”. Tale file dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.
L’offerta vincolerà il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Punteggio massimo | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
Totale | 100 |
Criteri di valutazione | Punti max |
Sistema dotato di controllo comandi vocali | 15 |
Visione in contemporanea, esoscopica ed endoscopica su monitor integrato | 5 |
Braccio di supporto dell’esoscopio robotizzato e dotato di sistema di navigazione | 20 |
Prova dimostrativa | 10 |
Altro | |
Formazione del personale | 5 |
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia e post garanzia | 15 |
TOT | 70 |
La Commissione giudicatrice, che sarà nominata dalla Stazione appaltante, provvederà, in seduta riservata ed in data da definirsi, alla valutazione delle offerte tecniche e, quindi, all’attribuzione del punteggio in relazione ai sub-criteri fissati, sulla base del carteggio tecnico esibito come di seguito riportato:
attribuzione del punteggio in base alla valutazione discrezionale del singolo Commissario che assegna ad ogni criterio, per ogni offerta, un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali sulla base della seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO COEFFICENTE
Eccellente 1
Buono 0,8
Discreto 0,6
Sufficiente 0,4
Insufficiente 0
secondo le linee guida n.2 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx x.0000 del 21.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n.424 del 02.05.2018.
18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare:
Vai = Rmax / Ra dove:
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 Rmax= Valore (prezzo) dell’offerta più conveniente
Ra= Valore (prezzo) offerto dal concorrente a
Il coefficiente Vai; andrà poi moltiplicato per il per il punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Quindi, fatte le dovute operazioni di abbinamento, la stessa Commissione giudicatrice predisporrà una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica e formulerà proposta di aggiudicazione in favore delle Società la cui offerta sia risultata economicamente più vantaggiosa.
Non saranno ammesse offerte incomplete.
Per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse si fa riferimento alla normativa vigente.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
19.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché per orientamento costante della giurisprudenza, non è prevista la seduta pubblica per l’apertura delle offerte.
Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, si provvederà alla nomina del Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Il Seggio sarà costituito da funzionari in servizio presso questa A.O.U..
Il Seggio di gara, all’uopo nominato, scaduto il termine di ricezione delle offerte, in seduta riservata, procederà alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite della Piattaforma.
Nel corso di detta seduta il Seggio di Gara procederà:
a) alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite della piattaforma entro la scadenza prevista;
b) allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016[tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
19.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3/5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19.3 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà allo sblocco delle “Buste tecniche” collocate alla piattaforma, alla constatazione della documentazione inerente l’offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente, all’esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione provvede alla stesura e pubblicazione su piattaforma Siaps di apposito verbale delle attività svolte.
Successivamente, sempre in seduta riservata, la Commissione procederà:
a) allo sblocco delle “Buste economiche” collocate nella piattaforma e a prendere visione delle
offerte presentate da ciascun concorrente e alla relativa valutazione;
b) alla validazione delle offerte economiche.
Successivamente alla validazione delle offerte la Commissione procederà ad avviare il calcolo economico sul sistema Siaps che, automaticamente assegnerà i punteggi relativi all'offerta economica, sulla base dei criteri di cui al presente disciplinare procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche ed economiche ed alla creazione di apposita graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria, provvede alla stesura di apposito verbale relativo alle attività svolte.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nel presente disciplinare.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla U.O.C. che gestisce la gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e nell’Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte che, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, risultino inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, ovvero in presenza di numero di offerte ammesse pari o superiori a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 21.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo agli uffici competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere o non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 32, comma 5 e art.33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata e firmato digitalmente dalle parti. Sarà cura della Società aggiudicataria provvedere alla registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate, con oneri a suo carico. Copia dell’atto, regolarmente registrato, dovrà essere trasmesso a questa Azienda
entro 30 (trenta) giorni dalla data di registrazione.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
22. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fattura elettronica dovrà essere intestata all’A.O.U. Xxxxxxxx XX di Napoli, Codice IPA: aouf2na, Codice Univoco Ufficio: D7BUU8, Partita I.V.A.: n.06909360635 – così come previsto dalla legge 244 del 24.12.2007 e succ. D.L.66/2014.
La fattura – pena la non accettazione della stessa – deve essere formalmente corretta nella compilazione. Nello specifico la dicitura “formalmente corretta” intende l’indicazione negli appositi campi della fatturazione elettronica di ogni utile elemento indispensabile al completamento dell’iter
liquidativo: Codice Univoco, CIG, campo DDT che deve essere sempre compilato con data e numero in valore uguale a quello riportato sul documento materialmente consegnato, e stesso formato grafico, data e numero del buono d’ordine e/o contratto, indicazione scissione dei pagamenti per IVA, etc.
Il pagamento della fattura sarà subordinato all’esito positivo della verifica di conformità e/o detratte le eventuali penali in cui la Società dovesse incorrere, avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione ai sensi del D.Lgs n.192/2012 ovvero dal completamento dell’iter liquidativo se questo sarà imputabile al fornitore.
Si precisa che, nei casi in cui la documentazione da allegare alla fattura (DDT timbrato e firmato in originale) risulti mancante e/o carente, il citato termine di 60 (sessanta) giorni è sospeso fino ad avvenuta integrazione di quanto esplicitamente richiesto con il citato contratto.
Ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. la Società aggiudicataria dovrà comunicare all’A.O.U. gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle operazioni finanziarie legate all’appalto in parola nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione, sottoscritta dal Legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura, dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
La Società sarà tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
Qualora non assolva a detti obblighi, l’eventuale contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
L’A.O.U. verificherà in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento da parte della Società aggiudicataria degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
23. INADEMPIMENTI E PENALI
Qualora la fornitura venga effettuata con oltre 5 (cinque) giorni di ritardo dai tempi concordati con l’A.O.U. e in caso di inadempimento relativamente all’attività di manutenzione in garanzia, le penali da applicare saranno stabilite dal RUP in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al
10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Qualora la merce consegnata non corrisponda esattamente alle caratteristiche di quanto richiesto o presenti difetti di qualsiasi natura essa sarà respinta dall'A.O.U. che applicherà la predetta penale fino al giorno dell'esatta consegna, fatta salva la risoluzione del contratto.
L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi alla presente fornitura o, in mancanza, sulla cauzione prestata.
In caso di ritardo del fornitore nella consegna, quando l'urgenza lo richieda, l'A.O.U. potrà ordinare gli stessi prodotti ad altra impresa, addebitandone il maggior costo sui crediti della società aggiudicataria o - in mancanza - sul deposito cauzionale, fatta salva la facoltà per l'A.O.U. di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo. In caso di esito non positivo del collaudo nei termini indicati, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'aggiudicatario, salvo il maggior danno.
In caso di inadempienza relativa alla mancata attività di formazione entro i termini stabiliti, verrà applicata al fornitore una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Inoltre, per il ritardo nella consegna all'AOU del verbale di avvenuta formazione, verrà applicata al fornitore una penale giornaliera pari ad € 100,00.
Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti in ordine alla manutenzione preventiva, correttiva e tempo di risoluzione guasti verrà applicata al fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso in cui il numero di giorni di fermo macchina o singolo sistema accessoriale sia superiore a 15 annui, comprensivi anche dei giorni relativi alle verifiche periodiche, verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.
Nel caso in cui il totale dei giorni di fermo macchina (DT) di cui sopra, ottenuto sommando il numero di giorni di fermo per l'apparecchiatura e sistemi accessoriali, sia superiore a 30 annui, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso, per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.
Per “annui” si intende ogni 365 giorni solari a decorrere dal collaudo positivo.
Nel caso di fornitura di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto, verrà applicata una penale 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso dell’A.O.U., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di inadempienza relativa ai termini del servizio di smaltimento dei beni già presenti in
A.O.U. , verrà applicata al Fornitore per ogni giorno solare una penale pari a al l’0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
La tabella 2 sintetizza quanto sopra riportato per una più agevole lettura.
Art. CSA | Valore standard | Determinazione della penale |
Consegna | Consegna in 30 gg solari, salvo offerta migliorativa, a partire dall’emissione dell’ordinativo di fornitura. | 1‰ dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno. |
Installazione | Installazione entro 60 gg, salvo offerta migliorativa, a decorrere dalla data di messa a disposizione effettiva delle aree/locali ovvero dalla data di consegna effettiva dei beni al destinatario, secondo i termini indicati | 1‰ dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx entro 15 gg successivi alla data di fine installazione, salvo diversa motivata disposizione dell’A.O.U.. | 1‰ dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso dall’A.O.U. per ogni giorno solare di ritardo imputabile al Fornitore, salvo il maggior danno. |
Formazione | Per mancata attività di formazione entro i termini indicati | € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno. |
Per ritardo nella consegna all’A.O.U. del Verbale di avvenuta formazione | € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo | |
Garanzia ed assistenza tecnica Full-risk | Manutenzione correttiva: tempo di risoluzione guasti | 0,3‰ dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno solare di ritardo superiore a 3 gg solari in caso di guasto bloccante ovvero 3 giorni lavorativi in caso di guasto non bloccante. |
Pezzi di ricambio secondo i termini previsti | 0,3‰ dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. |
24. DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO
E’ vietato alla Società aggiudicataria cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte la fornitura ad altra Società. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con l’A.O.U., salvo la facoltà di ritenere senz’altro risolto in contratto
medesimo, con diritto dell’indennizzo di ogni eventuale danno.
25. GESTIONE DELL’APPALTO
Il presente appalto sarà gestito dal R.U.P.
26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Questa A.O.U. potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, a proprio insindacabile giudizio, dandone notifica alla Società aggiudicataria con lettera raccomandata, nei seguenti casi e, comunque, nelle ipotesi già prospettate nel presente disciplinare:
- quando il ritardo nella consegna totale o parziale della fornitura o l’esatta consegna della medesima si protragga oltre i 15 (quindici) giorni;
- ripetute inadempienze, che determinano intralcio grave al normale espletamento del servizio in argomento;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- inadempienze ripetute in merito alle attività di assistenza tecnica e manutenzione.
Per qualsiasi ragione si addivenisse, per le motivazione di cui sopra, alla risoluzione del contratto, la Società aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese alle quali l’A.O.U. dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
27. IMPEGNO DI RISERVATEZZA
Qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico affidato, la Società aggiudicataria abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a dati personali posseduti o gestiti dal Committente, è fatto espresso divieto alla stessa di utilizzare detti dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi. In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei dati, comunque ottenuti, il Committente si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento dei danni conseguenti.
28. SICUREZZA
Nell’esecuzione della fornitura la Società aggiudicataria dovrà adottare di propria iniziativa tutte
quelle cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni. Incombe a carico della Società qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti nel corso del servizio alle persone, alle apparecchiature, alle opere, alle suppellettili dell’Amministrazione.
La Società dovrà altresì indicare per iscritto all’A.O.U., prima dell’inizio dell’appalto, ai sensi del
D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.:
- il nominativo del Responsabile dell’U.O.C. Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro;
- il nominativo del medico competente;
- i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nell’ambito del presente appalto.
29. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Viene allegato al presente Disciplinare di gara il Documento Sintetico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto da questa A.O.U..
Prima dell’inizio delle attività, la Società aggiudicataria, previo accordo con il Responsabile dell’U.O.C. Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, xxx. Xxxxxxx Xxxx (email: xxxxxxx.xxxx0@xxxxx.xx), dovrà firmare il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il verbale di cooperazione e coordinamento, nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, i nominativi del referente dell’appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza. Si ricorda che il DUVRI è parte integrante e sostanziale del contratto (da scaricare dal sito xxx.xxxxxx.xx).
30. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti.
31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle previste dall’applicazione del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.