CONTRATTO DI COMODATO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
Allegato alla deliberazione G.C. n. –-- del 08 febbraio 2017.
CONTRATTO DI COMODATO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
‘FORTE DI MONTE RICCO’.
L'anno duemiladiciassette, addì ( ) del mese di , con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
Il COMUNE DI PIEVE DI CADORE, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00 — 00000 Xxxxx xx Xxxxxx (XX), Codice Fiscale 00206500258, in persona del Sindaco pro tempore Sig.ra Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Comune, a ciò autorizzata con deliberazione G.C. n. in data 08 febbraio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
E
la FONDAZIONE CENTRO STUDI TIZIANO E CADORE, con sede legale in , Codice Fiscale , nella persona del Sig. , nato a
il , C.F. , abilitato alla firma del presente atto in quanto Presidente – Legale Rappresentante della Fondazione medesima;
E
la FONDAZIONE MUSEO DELL’OCCHIALE Onlus, con sede legale in , Codice
Fiscale , nella persona del Sig. , nato a il
, C.F. , abilitato alla firma del presente atto in quanto Presidente – Legale Rappresentante della Fondazione medesima.
PREMESSO
-che il Comune di Pieve di Cadore è proprietario del complesso immobiliare monumentale denominato ‘Forte di Monte Ricco’, fatto oggetto nel recente passato di un importante intervento di recupero e restauro conservativo;
-che detto Comune - avvalendosi della collaborazione della Fondazione Tiziano e Cadore e della Fondazione Museo dell’Occhiale Onlus, che costituiscono due straordinari esempi di governance integrata pubblico- privato oramai consolidati sul territorio da parecchi anni e di cui lo stesso risulta socio – intende ora promuovere l’attuazione del progetto ‘Parco di Tiziano’ finalizzato alla migliore gestione e valorizzazione del patrimonio tizianesco in contesto locale;
-che con deliberazione consiliare n. 38 del 06 dicembre 2016, esecutiva, è stata dunque approvata la bozza di convenzione tra il Comune e le due Fondazioni per l’avvio e la successiva gestione del progetto in parola;
-che il fulcro del progetto sarebbe costituito appunto dall’appena restaurato ‘Forte di Monte Ricco’, ritenuto il luogo ideale per raccontare il Tiziano con multimedialità e tecnologia, dando vita a un museo c.d. liquido, ossia a contenuti variabili;
-che la concessione in comodato alle Fondazioni del complesso recuperato costituisce presupposto indispensabile per dare avvio e concretezza all’iniziativa programmata.
Quanto sopra premesso, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - PREMESSE ED ALLEGATO AL CONTRATTO
Le premesse e gli elaborati grafici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Pieve di Cadore, di seguito chiamato ‘Comune’ o anche ‘Comodante’, concede in comodato gratuito alla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore e alla Fondazione Museo dell’Occhiale Onlus, congiuntamente denominate nel seguito come ‘Comodatario’, che accettano senza riserva alcuna, il godimento e l’utilizzo dei locali costituenti l’immobile di proprietà comunale denominato ‘Forte di Monte Ricco’, ubicato in Via Calvi, s.n., composto di un piano interrato, oltre al piano terra, individuato al Catasto Fabbricati di Pieve di Cadore al foglio 30 – particella n. 428, cat. B/6, per una superficie catastale di mq. 1.209, come da planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A).
I locali, le attrezzature e gli arredi presenti sono concessi in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il Comodatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare.
Il Comodante dichiara che al presente contratto non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica in quanto trattasi di atto a titolo gratuito privo di effetti traslativi.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del presente contratto è di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino alla scadenza del 31 dicembre 2023, senza possibilità di rinnovo tacito.
Il Comune potrà inviare disdetta in qualsiasi momento al presente contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data in cui dovrà avvenire la riconsegna dell’immobile.
E’ consentito altresì al comodatario di recedere in qualsiasi momento dopo la scadenza del terzo anno, previo preavviso da inviare in forma scritta con almeno 3 (tre) mesi di anticipo dalla data di rilascio e senza che ciò comporti alcun onere e/o indennizzo da corrispondere.
Art. 4 - RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
In applicazione dell’articolo 1809 del Codice Civile, alla data di effettiva scadenza del presente contratto il Comodatario provvederà, senza indugio, a riconsegnare al Comune l'immobile comodato, libero da cose e da persone.
Art. 5 - USO ESCLUSIVO DELL’IMMOBILE COMODATO
Il locale viene concesso in comodato per essere destinato esclusivamente alla realizzazione del progetto “Parco di Tiziano”, finalizzato alla messa in rete dei contenitori culturali cittadini legati in un percorso sulle orme di quello straordinario pittore che era Tiziano.
Al Comodatario non è consentito, senza il consenso scritto del Comune, di mutare l’uso dei locali concessi.
La gestione dell’immobile ha carattere sperimentale (start up) ed avverrà in modo continuativo per 6 (sei) mesi all’anno, da maggio ad ottobre. Nei rimanenti mesi il Comodatario ha facoltà e discrezione di apertura, informando il Comune in ordine alle relative modalità e tempi.
Il Comune non è responsabile per la custodia dell’immobile comodato che, per pattuizione espressa delle parti, graverà unicamente sul Comodatario.
Art. 6 - PRESTAZIONI A CARICO DEL COMODATARIO
In applicazione del 1° comma dell’articolo 1804 del Codice Civile, il Comodatario viene costituito custode dell'immobile comodato e si obbliga a conservarlo con la ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, per riconsegnarlo al Comune, alla cessazione effettiva del presente contratto, in buono stato di conservazione e di manutenzione, fatto salvo il normale degrado prodotto dall’uso.
In particolare, le spese di gestione ordinaria sono a carico del Comodatario mentre quelle di gestione straordinaria sono a carico del Comune, come pure quelle relative all’obbligo di sgombero neve, dì sfalcio dell’erba (anche all’interno della struttura) e di pulizia accurata delle adiacenze.
Le spese relative alle utenze ed ai servizi, connesse all’utilizzo dei locali concessi, sono a carico del Comodatario, con obbligo, per quest’ultimo, di intestazione delle medesime (riscaldamento, energia elettrica, telefono, rifiuti solidi urbani).
Per l’esecuzione di qualsiasi intervento di modifica o innovazione ai locali, alle relative pertinenze ed agli impianti, il Comodatario dovrà acquisire la preventiva autorizzazione scritta del Comune e della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, trattandosi di immobile vincolato.
Per gli interventi eventualmente realizzati, allo scadere del contratto, il comodatario non potrà pretendere nulla dal Comune e tali opere resteranno comunque di proprietà di quest’ultimo.
Il Comodatario dovrà osservare, nell’uso dell’immobile comodato, ogni prescrizione di legge e/o dei regolamenti delle competenti autorità, vigenti in generale, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione o altra conseguenza derivante dall’inadempienza di tale suo obbligo e manlevando, di conseguenza, il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Il Comodatario si impegna a riservare l’immobile comodato ad uso del Comune ove lo stesso organizzi propri eventi in misura non superiore a 15 (quindici) giorni per anno, fatta salva l’organizzazione di eventi, mostre, etc., che occupino maggiori spazi temporali e che dovranno allora essere concordati di volta in volta.
Il Comodatario è inoltre tenuto a mettere la struttura a disposizione del Comune qualora si renda necessario accogliere personalità ovvero per celebrazioni di matrimoni, laddove ciò risulti possibile.
Art. 7 – LOCAZIONI
L’immobile, in tutto o in parte, potrà essere locato a terzi a titolo oneroso per eventi e manifestazioni anche di tipo commerciale, nel rispetto del bene e del luogo, senza che lo stesso venga sminuito e/o deturpato.
In tal caso, i compensi percepiti rimangono riservati al Comodatario. Art. 8 - INTROITI
In via generale, tutti i proventi derivanti dalla gestione dell’immobile concesso costituiranno introito per il Comodatario, in sostituzione dei contributi annuali che in passato il Comune ha versato allo stesso per la gestione delle proprie attività, in particolare per quelle svolte nel territorio di competenza e a beneficio della popolazione.
Il Comune si impegna inoltre a reperire le risorse necessarie per gli allestimenti interni della struttura, anche facendo ricorso a soggetti terzi ovvero tramite finanziamenti di fondi europei e/o regionali e/o nazionali.
Art. 9 - MANLEVA
Il Comodatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, a persone o cose, che possano derivare dall’utilizzo dell’immobile comodato.
Il Comodatario ha l’obbligo di assicurare l’immobile contro i danni dell’incendio e per la responsabilità civile derivante dall’immobile medesimo, ed è tenuto a sopportare ogni eventuale onere o tributo inerenti l’utilizzo dello stesso.
Art. 10 - ACCESSO ALL’IMMOBILE COMODATO
Nel corso del comodato, il Comune, tramite propri incaricati, compatibilmente con le esigenze del Comodatario, potrà visitare l’immobile comodato.
Art. 11 - IMPOSTE, TASSE, REGISTRAZIONE E SPESE DI CONTRATTO
La registrazione del presente atto sarà a cura del Comune. Tutte le spese relative, comprese quelle per la registrazione e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comune medesimo.
Art. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti della presente scrittura le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come sopra indicate. Art. 13 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia comunque relativa all’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Belluno.
Art. 14 - MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualunque eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto e debitamente sottoscritto dalle parti.
Art. 15 – TRATTAMENTO DATI
Le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente atto saranno trattati, anche con l’utilizzo di supporti informatici, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi al rapporto instaurato.
Art. 16 - RINVIO E DISCIPLINA APPLICABILE
Per tutto quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti rinviano e si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente ed applicabile in materia di comodato.
Le parti espressamente precisano che in nessun caso, in sede di interpretazione del presente contratto, potrà mai intendersi che le stesse abbiano voluto stipulare un contratto di locazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
per il Comune di Pieve di Cadore:
per la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore:
per la Fondazione Museo dell’Occhiale Onlus:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente contratto e, in particolare, specificatamente, le seguenti: articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10,11.
Letto, confermato e sottoscritto.
per il Comune di Pieve di Cadore:
per la Fondazione Centro Studi Tiziano E Cadore:
per la Fondazione Museo dell’Occhiale Onlus: