CONDIZIONI DELLA FORNITURA
CONDIZIONI DELLA FORNITURA
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMI 3 e 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016
1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento.
La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.
Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità previste nel presente documento e nell’Accordo Quadro.
Il Fornitore garantisce la completezza e l’omogeneità del servizio.
Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime, tra quelle previste per ogni lotto nell’Allegato ”Condizioni economiche”.
Lotti 1 2 3 4 e 5: veicoli ad alimentazione tradizionale, ibrida, GPL e Metano:
Durata massima | Percorrenza massima |
36 mesi | 60.000 km |
90.000 km | |
120.000 km | |
48 mesi | 40.000 km |
60.000 km | |
80.000 km | |
100.000 km | |
120.000 km | |
60 mesi | 50.000 km |
75.000 km | |
100.000 km | |
125.000 km |
Lotti 1 2 3 e 5 Autoveicoli ad alimentazione elettrica:
Durata massima | Percorrenza massima |
36 mesi | 30.000 km |
45.000 km |
Gara per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente - Condizioni della fornitura Classificazione del documento: Consip Public
48 mesi | 40.000 km |
60.000 km | |
60 mesi | 50.000 km |
75.000 km |
Lotto 6:
Durata massima | Percorrenza massima |
60 mesi | 50.000 km |
60 mesi | 150.000 km |
72 mesi | 180.000 km |
Ogni contratto di noleggio prevede l’erogazione di un servizio base, che assicura:
o consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo (non applicabile ai veicoli dei lotti 5 e 6);
o manutenzione, ordinaria e straordinaria;
o autoveicolo sostitutivo (non applicabile ai veicoli dei lotti 5 e 6);
o sostituzione degli pneumatici;
o riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
o soccorso stradale;
o copertura assicurativa con franchigia.
Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati.
La tassa automobilistica del veicolo non è compresa nel canone ai sensi della dalla Legge n. 157/2019 e s.m.i.. Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.
Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l’Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.
Qualora l’Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.
1.1 Caratteristiche tecniche dei veicoli
I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.
I veicoli potranno essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.
Le vetture dovranno essere dotate, quando previsto, degli allestimenti descritti nell’Allegato A al presente documento.
Qualora l’Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere corrisposti dall’Amministrazione separatamente.
I veicoli dovranno essere dotati di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada e Cassetta di Pronto Soccorso di cui all’All.2 del DM del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388.
Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
1.2 Configuratore e invio degli ordinativi – Lotti 1 2 3 4 e 5
Le Amministrazioni individueranno il Fornitore destinatario dell’Ordinativo di Fornitura, tra quelli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso l’utilizzo di uno strumento denominato Configuratore che sarà reso disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La procedura di individuazione dell’affidatario dell’Ordinativo di Fornitura si articola nelle seguenti fasi:
1. l’Amministrazione inserirà il proprio fabbisogno nel Configuratore indicando:
o il veicolo richiesto (es. Modello 1.1 City car compatta)
o la tipologia contrattuale relativa al veicolo richiesto (es. 36 mesi/60.000 km);
o il quantitativo della combinazione veicolo/tipologia contrattuale.
Una volta inseriti i dati, il Configuratore elaborerà l’elenco dei Fornitori in ordine di costo. Il costo sulla base del quale viene elaborato il predetto elenco in ordine crescente è:
a) riferito al singolo veicolo nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo ad un solo veicolo;
b) riferito all’intera flotta nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo a più veicoli appartenenti al medesimo lotto.
Per il lotto 5, il Configuratore elaborerà la graduatoria in funzione del minor prezzo riferito al singolo veicolo nel caso in cui il fabbisogno espresso dall’Amministrazione sia relativo ad un solo veicolo ovvero riferito all’intera flotta nel caso in cui l’Amministrazione necessiti di più veicoli appartenenti al medesimo lotto.
2. L’Amministrazione emetterà l’Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore che, nell’elenco elaborato dal Configuratore, presenti l’offerta con il minor costo per i lotti 1 2 3 e 4, ovvero con il minor prezzo per il lotto 5. Qualora il primo Fornitore dell’elenco abbia raggiunto la quota massima ovvero il medesimo si trovi in stato di sospensione per la sostituzione dei veicoli o adeguamento dei canoni, l’Amministrazione affiderà l’Ordinativo di Fornitura al secondo Fornitore dell’elenco elaborato dal Configuratore e così via.
3. L’Ordinativo di Fornitura potrà essere emesso in favore di un Fornitore diverso rispetto a quello indicato dal Configuratore sulla base delle regole sopra richiamate esclusivamente al ricorrere di comprovate esigenze di noleggio di determinate tipologie di veicoli dipendenti da:
i) forme di finanziamento vincolanti;
ii) ragioni di sicurezza nell’espletamento del servizio;
iii) rispetto di specifiche normative vigenti.
Tali esigenze dovranno essere specificate e adeguatamente motivate dalle PA ordinanti all’interno dell’Ordinativo di Fornitura.
4. L’Amministrazione prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura potrà richiedere al Fornitore informazioni considerate rilevanti ai fini dell’emissione dell’Ordinativo medesimo, quali ad esempio: la componente di costo associata al noleggio dei veicoli e la componente di costo associata ai servizi, importo della tassa automobilistica, soluzioni e preventivi per allestimenti speciali di cui al successivo paragrafo 3.6, ecc.;
5. L’Amministrazione dovrà, in ogni caso, allegare all’Ordinativo di Fornitura la Schermata risultante dal
Configuratore avente data uguale alla data di emissione dell’Ordinativo medesimo, dalla quale risulti il Fornitore che abbia offerto il minor costo o il minor prezzo complessivo in relazione al proprio fabbisogno (flotta o singolo veicolo). Si precisa che i) i quantitativi ii) le tipologie dei veicoli richiesti, e iii) le relative tipologie contrattuali riportati nell’Ordinativo dovranno corrispondere a quelli presenti sulla Schermata del Configuratore.
Il Fornitore è tenuto a verificare che:
i) l’Amministrazione abbia allegato la schermata del Configuratore all’Ordinativo di Fornitura;
ii) dalla schermata del Configuratore allegata, il medesimo risulti effettivamente quello che abbia offerto il minor costo, ovvero il minor prezzo per il lotto 5, in base alle esigenze opzionate ed esattamente riportate nell’Ordinativo di Fornitura dall’Amministrazione, secondo quanto previsto al precedente punto 3, salvo il caso in cui l’Amministrazione abbia espresso esigenze di noleggio di determinate tipologie di veicoli come sopra indicato; in tal caso il Fornitore verifica il ricorrere di almeno una delle ipotesi disciplinate al precedente punto 3.
Le Amministrazioni, così come sopra descritto, potranno acquistare con il medesimo ordine diverse tipologie di veicoli e tipologie contrattuali, purché appartenenti al medesimo lotto, aggiungendo gli eventuali Servizi a pagamento previsti al par. 3 del presente documento. In caso di fabbisogni di veicoli distribuiti su più lotti (es. Lotto 1 “Vetture Operative e Lotto 3 “Veicoli Commerciali”), dovranno essere effettuati inserimenti dei dati nel Configuratore distinti per lotto e di conseguenza, dovranno essere effettuati Ordinativi distinti.
Le disposizioni contenute nel presente paragrafo non si applicano al lotto 6.
Le Amministrazioni che necessitano dei veicoli del predetto lotto potranno inviare l’Ordinativo di Fornitura direttamente al Fornitore aggiudicatario del Lotto senza ricorrere all’uso del Configuratore.
1.3 Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli
I veicoli oggetto di ciascun lotto dell’Accordo Quadro sono i seguenti:
Lotto 1 – Vetture Operative | |
1.1 | City car compatta |
1.2 | City car ibrida |
1.3 | Vettura piccola 4 x 4 - Colori di serie |
1.4 | Vettura piccola elettrica |
Lotto 2 – Vetture Medie | |
2.1 | Berlina piccola ibrida |
2.2 | Berlina media ibrida |
2.3 | Crossover ibrido |
2.4 | Vettura media ibrida 4x4 |
2.5 | Vettura media elettrica |
Lotto 3 – Veicoli Commerciali | |
3.1 | Furgone piccolo derivato da autovettura |
3.2 | Furgone piccolo |
3.3 | Multifunzione trasporto merci |
3.4 | Multifunzione trasporto persone/merci |
3.5 | Furgone medio |
3.6 | Autocarro |
3.7 | Furgone medio per trasporto persone |
3.8 | Multifunzione trasporto merci - full electric |
3.9 | Multifunzione trasporto persone/merci - full electric |
Lotto 4 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano | |
4.1 | Vettura piccola benzina/GPL |
4.2 | Vettura media benzina/GPL |
4.3 | Vettura piccola benzina/metano |
4.4 | Vettura media benzina/metano |
Lotto 5 - Veicoli per la polizia locale | |
5.1 | City car ibrida – kit sirena e lampeggiante amovibile |
5.2 | City car ibrida – polizia locale |
5.3 | Berlina piccola – kit sirena e lampeggiante amovibile |
5.4 | Berlina piccola – polizia locale |
5.5 | Vettura piccola 4x4– kit sirena e lampeggiante amovibile |
5.6 | Vettura piccola 4x4 – polizia locale |
5.7 | Vettura media 4x4 – kit sirena e lampeggiante amovibile |
5.8 | Vettura media 4x4 – polizia locale |
5.9 | Vettura piccola elettrica – kit sirena e lampeggiante |
5.10 | Vettura piccola elettrica – polizia locale |
5.11 | Vettura media elettrica – kit sirena e lampeggiante |
5.12 | Vettura media elettrica – polizia locale |
Lotto 6 - Veicoli per le forze di sicurezza | |
6.1 | City car compatta – colori di serie |
6.2 | City car compatta – Tipo 1 |
6.3 | City car – colori di serie |
6.4 | City car – Tipo 1 |
6.5 6.6 | Berlina piccola – colori di serie |
6.7 | Berlina piccola – Tipo 2 |
6.8 6.9 | Berlina media – colori di serie |
6.10 | Vettura piccola 4x4 – colori di serie |
6.11 | Vettura piccola 4x4 – Tipo 1 |
6.12 | Vettura piccola 4x4 – Tipo 2 |
6.13 6.14 | Vettura media 4x4 – colori di serie |
6.15 | Vettura media 4x4 – Tipo 2 |
6.16 | Vettura piccola elettrica – Tipo 1 |
6.17 | Vettura media elettrica – Tipo 1 |
6.18 6.19 | Furgoni medi trasporto merci – colori di serie |
6.20 | Furgoni medi trasporto merci – colori di istituto |
6.21 6.22 | Minibus 9 posti – colori di serie |
6.23 6.24 | Minibus 9 posti – colori di istituto |
Nell’Allegato A - “Schede Tecniche dei veicoli e degli allestimenti”, è riportato l’elenco delle caratteristiche tecniche riferibili ad ogni veicolo.
1.4 Gestione delle sanzioni amministrative
Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro.
2 EROGAZIONE DELLA FORNITURA
2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1 2 3 4 e 5
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro:
- 180 giorni solari per i veicoli dei lotti 1 2 3 e 4;
- 210 giorni solari per i veicoli dei lotti 5. Per questi veicoli l’Amministrazione potrà richiedere nell’Ordinativo di Fornitura il collaudo dei medesimi e i termini massimi di consegna coincideranno con l’approntamento al collaudo. Inoltre l’Amministrazione ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un
prototipo; i tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l’Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura decorreranno dall’approvazione del prototipo predisposto.
I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.
Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell’ordine. Entro un giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all’Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell’estensione temporale di cui sopra). Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, in cui avverrà la consegna.
La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo nell’orario concordato tra Amministrazione e Fornitore.
Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno solare successivo a quello del ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.
Per il solo lotto 5, qualora in sede di ordinativo sia sto richiesto il collaudo dei veicoli presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, una volta terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell’Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore). Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di copia del certificato assicurativo, della carta verde (o equivalenti), del Documento Unico di Circolazione e Proprietà e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.
2.2 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli del lotto 6
Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura. Il servizio di consegna delle vetture si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso. L’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura per più di una vettura può avvenire anche mediante consegne ripartite.
La consegna dei veicoli deve avvenire entro e non oltre il termine di 210 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.
I tempi massimi di consegna potrebbero essere prorogati di 15 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.
Il numero massimo delle vetture ordinabili in un mese è pari a:
• 100 veicoli per i modelli con allestimento tipo 1, tipo 2 e in colori di istituto;
• 200 veicoli per i modelli con allestimento in colori di serie e con predisposizione radio.
In caso di ordinativi superiori a tali quantità, il fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegna delle vetture progressivamente.
Nel caso in cui sia stato raggiunto il suddetto numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l’impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento per tutte le vetture ordinate e la data prevista di consegna per le vetture restanti.
Nel caso in cui l’Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo i termini massimi di consegna coincidono con l’approntamento al collaudo.
Nel caso in cui l’Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, l’Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.
Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell’Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).
Per ordinativi superiori ai 20 veicoli, l’Amministrazione potrà richiedere l’approntamento di un prototipo. In tale caso il Fornitore dovrà rendere disponibile tale prototipo per la verifica di conformità nel termine massimo di 180 giorni (o 210 nel caso in cui la vettura richieda una nuova omologazione). Al termine della verifica di conformità del prototipo, e in caso di accettazione dello stesso, il Fornitore dovrà consegnare i veicoli oggetto dell’ordine nel termine di 150 giorni. In caso di ordini successivi da parte della stessa Amministrazione, per veicoli con allestimento per cui sia già stato richiesto l’approntamento di un prototipo, non sarà possibile richiedere l’approntamento di un ulteriore prototipo.
Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio, a meno di diverso accordo tra le parti, decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.
Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno (che potrà essere fornito in formato elettronico come previsto dalle norme in vigore) e certificato assicurativo, della carta verde (o equivalenti), del Documento Unico di Circolazione e Proprietà e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in
emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.
2.3 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria
In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al predetto par. 2.1, il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione con una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 45 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.
In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa (come definito al par. 3.3) allo stesso importo di canone di quello ordinato.
Per i veicoli dei lotti 5 e 6 non è prevista preassegnazione obbligatoria pertanto dovranno essere rispettati i termini previsti per la consegna ai par. 2.1 e 2.2.
Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.
Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.).
I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).
Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente documento per i veicoli ordinati.
Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 2.9). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento “Copertura Assicurativa senza Franchigie” (par. 3.2) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo.
Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.
2.4 Manutenzione
È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Gli interventi previsti sono:
• i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d’uso e manutenzione del veicolo;
• rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
• riparazioni a seguito di forature;
• sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
• revisione periodica MCTC;
• verifica dei gas di scarico;
• gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura;
• per i veicoli del lotto 6, le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici dei veicoli.
Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria dei veicoli dei lotti 1 2 3 e 4, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore (purchè l’intervento sia prenotato con 48 ore di anticipo), fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.
Il termine per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra, decorrerà dal momento in cui il delegato dell’Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari, all’atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio.
Per i veicoli del lotto 5 e 6, nell’ipotesi di intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), l’erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione richiedente e Centro di Servizio del Fornitore con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione.
Considerando il profilo operativo delle vetture del lotto 6, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 15gg e/o ± 1000 km.
Nell’ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria), il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di 1 giorno lavorativo dalla data di presa in carico del veicolo da parte della rete assistenziale.
In entrambe le tipologie di intervento (Manutenzione Ordinaria e Straordinaria), il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è pari alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e comunque non potrà essere superiore a dieci giornate, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili. In tale circostanza il Fornitore dovrà tempestivamente informare l’Amministrazione (fornendo la comprova dell’impossibilità di reperire i ricambi) e i 10 giorni lavorativi per gli interventi di manutenzione decorreranno dal giorno di disponibilità del pezzo di ricambio da comunicare all’Amministrazione unitamente ad un documento a un documento a comprova.
Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quello di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio.
Gli interventi dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall’Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.
L’Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:
• mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
• manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (per i veicoli del lotto 6, considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ± 15 gg);
• riparazioni effettuate non in accordo con l’operatività prescritta dai manuali di officina;
• avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
• danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
• non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
• uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
• negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l’adeguata attenzione nel preservare l’integrità del veicolo durante l’uso; per imperizia si intende l’utilizzo del veicolo senza averne l’adeguata padronanza e l’utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).
Sono esclusi e quindi a carico dell’Amministrazione:
• il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
• la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
• additivi particolari non richiesti dal costruttore;
• il carburante;
• il lavaggio interno ed esterno.
Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.
Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.
La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel).
2.5 Pneumatici
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).
Veicoli dei lotti 1 2 3 4 e 5
Durata | Percorrenza massima | Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna) |
36 mesi | 30.000 km | 4 pneumatici |
45.000 km | 8 pneumatici | |
60.000 km | 8 pneumatici | |
90.000 xx | 00 xxxxxxxxxx | |
000.000 xx | 12 pneumatici | |
48 mesi | 40.000 km | 4 pneumatici |
60.000 xx | 0 xxxxxxxxxx | |
00.000 xx | 0 xxxxxxxxxx | |
000.000 xx | 12 pneumatici | |
120.000 km | 12 pneumatici |
60 mesi | 50.000 xx | 0 xxxxxxxxxx |
00.000 xx | 0 xxxxxxxxxx | |
000.000 xx | 12 pneumatici | |
125.000 km | 16 pneumatici |
Veicoli del lotto 6
Durata | Percorrenza massima | Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna) |
60 mesi | 50.000 km | 8 pneumatici |
60 mesi | 150.000 km | 20 pneumatici |
72 mesi | 180.000 km | 24 pneumatici |
Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.
Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso
40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Nel caso dei veicoli del lotto 6, dato l’uso gravoso a cui sono destinati, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici e gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.
Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 o 30.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo. In ogni caso, l’Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell’Amministrazione stessa.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.
L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula.
L’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l’Amministrazione. In alternativa l’Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e
spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.
Per i veicoli del lotto 6, gli pneumatici potranno essere normali o termici, a richiesta dell’Amministrazione ed eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.
Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l’uso del veicolo.
2.6 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico
È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell’Amministrazione per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.
Per i veicoli del Lotto 6 il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore.
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi.
2.7 Autoveicolo sostitutivo
Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l’irreparabilità fermo restando che il periodo di 60
giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo.
L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore.
Per i veicoli dei lotti 5 e 6 non è previsto veicolo sostitutivo.
Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano.
Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato 5A al presente documento e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.
Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa, di cui al paragrafo 6.3.
Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.).
L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (c.f.r. par. 3.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.2.
2.8 Soccorso stradale
Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:
• traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
• in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
• qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell’Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all’Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all’Amministrazione Assegnataria;
• per i veicoli del lotto 6, su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza la vettura dovrà essere ricoverata presso un Ente/Reparto situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria; in questo caso, la stessa Amministrazione provvederà successivamente, a propria cura e spese, a trasportare la vettura presso i centri assistenza indicati dal Fornitore. Il servizio sarà assicurato per avarie non derivanti da incidenti stradali. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore.
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare il veicolo.
Non è incluso nel servizio il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante.
2.9 Coperture assicurative e gestione sinistri
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.
Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:
1. Responsabilità civile verso i terzi
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione. L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi. Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all’Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.
L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire di una copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia a fronte del canone mensile addizionale previsto al paragrafo 6.2 “Copertura assicurativa senza franchigia”.
2. Responsabilità Civile dei Trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
3. Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.
4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.
La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.
La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e BLU con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.
5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, secondo quanto di seguito dettagliato:
- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.
6. La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell’Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente) in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
Per i veicoli del lotto 6, la copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 250.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
L’addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:
- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell’Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell’inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all’avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.
Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell’Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire delle stesse coperture assicurative del servizio base senza alcuna franchigia richiedendo il relativo servizio a pagamento al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ai costi e alle condizioni indicati al successivo paragrafo 6.2.
2.10 Servizio di ricezione chiamate
Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula dell’Accordo quadro, un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.
2.11 Centri di servizio
Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).
Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale.
Per i modelli a trazione elettrica il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 1 Centro di Servizio in ogni regione ed almeno un centro di assistenza specializzato per l’assistenza dei veicoli elettrici nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino.
2.12 Revisione prezzi
I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previste in documentazione di gara.
2.13 Restituzione del veicolo
Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.
I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”.
Per i veicoli del lotto 6, non è previsto alcun addebito relativo a danni presenti sui veicoli.
2.14 Percorrenze chilometriche
Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all’Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.
Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.
Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all’Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.
L’addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell’importo.
Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto. Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:
P = (0,30*Canone*N)/km dove
P = costo per Km in eccesso o in difetto 0,30 = coefficiente di abbattimento
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) N = durata del noleggio espressa in mesi
Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio
In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l’eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione.
2.15 Facoltà di estensione temporale
L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere un’estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso.
L’estensione temporale non modificherà, come detto, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto.
Durante i primi tre mesi di estensione il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come estensione di fatto.
3 SERVIZI A PAGAMENTO
Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nel presente Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:
- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore;
- Copertura assicurativa senza franchigie;
- Preassegnazione facoltativa;
- Rottamazione;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive
- Optional della casa costruttrice;
- Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. black box).
3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.
Il servizio dovrà essere prestato nei termini e nelle condizioni riportate al par. 3.2.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.
Il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli dei lotti 3, 5 e 6.
3.2 Copertura assicurativa senza franchigie
Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 2.9), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.
Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell’autoveicolo sostitutivo).
Per i veicoli del lotto 6 non è previsto il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore e il servizio di copertura franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale senza franchigia.
Di seguito si riporta un riepilogo degli importi mensili per i servizi di cui ai par. 3.1 e 3.2.
Lotto 1 – Vetture operative | |||
Autoveicolo sostitutivo di livello superiore | Senza franchigia R.C.A. | Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale | |
1.1 | 30 Euro | 20 Euro | 30 Euro |
1.2 | 30 Euro | 20 Euro | 30 Euro |
1.3 | 30 Euro | 20 Euro | 30 Euro |
1.4 | 30 Euro | 20 Euro | 30 Euro |
Lotto 2 – Vetture medie | |||
Autoveicolo sostitutivo di livello superiore | Senza franchigia R.C.A. | Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale | |
2.1 | 45 Euro | 25 Euro | 40 Euro |
2.2 | 45 Euro | 25 Euro | 40 Euro |
2.3 | 45 Euro | 25 Euro | 40 Euro |
2.4 | 45 Euro | 25 Euro | 40 Euro |
2.5 | 45 Euro | 25 Euro | 40 Euro |
Lotto 3 – Veicoli commerciali | |||
Autoveicolo sostitutivo di livello superiore | Senza franchigia R.C.A. | Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale | |
3.1 | non previsto | 20 Euro | 20 Euro |
3.2 | non previsto | 20 Euro | 25 Euro |
3.3 | non previsto | 20 Euro | 25 Euro |
3.4 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
3.5 | non previsto | 20 Euro | 40 Euro |
3.6 | non previsto | 20 Euro | 40 Euro |
3.7 | non previsto | 20 Euro | 40 Euro |
3.8 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
3.9 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
Lotto 4 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano | |||
Autoveicolo sostitutivo di livello superiore | Senza franchigia R.C.A. | Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale | |
4.1 | 30 Euro | 20 Euro | 30 Euro |
4.2 | 45 Euro | 25 Euro | 40 Euro |
4.3 | 30 Euro | 20 Euro | 30 Euro |
4.4 | 45 Euro | 25 Euro | 40 Euro |
Lotto 5 – Veicoli per la polizia locale | |||
Autoveicolo sostitutivo di livello superiore | Senza franchigia R.C.A. | Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale | |
5.1 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
5.2 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
5.3 | non previsto | 25 Euro | 40 Euro |
5.4 | non previsto | 25 Euro | 40 Euro |
5.5 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
5.6 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
5.7 | non previsto | 25 Euro | 40 Euro |
5.8 | non previsto | 25 Euro | 40 Euro |
5.9 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
5.10 | non previsto | 20 Euro | 30 Euro |
5.11 | non previsto | 25 Euro | 40 Euro |
5.12 | non previsto | 25 Euro | 40 Euro |
Lotto 5 – Veicoli per la polizia locale | |
Modello | Senza franchigia R.C.A. |
6.1 | 45 Euro |
6.2 | 50 Euro |
6.3 | 45 Euro |
6.4 | 55 Euro |
6.5 | 60 Euro |
6.6 | 60 Euro |
6.7 | 70 Euro |
6.8 | 75 Euro |
6.9 | 75 Euro |
6.10 | 45 Euro |
6.11 | 60 Euro |
6.12 | 60 Euro |
6.13 | 70 Euro |
6.14 | 70 Euro |
6.15 | 85 Euro |
6.16 | 55 Euro |
6.17 | 70 Euro |
6.18 | 85 Euro |
6.19 | 85 Euro |
6.20 | 85 Euro |
6.21 | 90 Euro |
6.22 | 90 Euro |
6.23 | 90 Euro |
6.24 | 90 Euro |
3.3 Preassegnazione facoltativa
In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l’Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.
I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.
I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.).
Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.
In caso di richiesta, il Fornitore dovrà mettere a disposizione veicoli appartenenti almeno al segmento commerciale B. Il canone mensile sarà pari a 900,00€/IVA esclusa.
Categorie e tipologie di veicoli differenti da quelle sopra descritte, saranno eventualmente oggetto di accordo tra Amministrazione e Fornitore.
Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.
È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 2.15.
Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.
La preassegnazione facoltativa non si applica ai veicoli del lotto 6.
3.4 Rottamazione
Il Fornitore è tenuto a fornire alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, un servizio di ritiro e rottamazione dei veicoli usati di proprietà, in possesso delle Amministrazioni prima della stipula dell’Accordo Quadro.
Potrà essere richiesta la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo ordinato in noleggio.
A fronte di tale servizio, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento dell’importo unitario di Euro 200,00 (duecento/00) più IVA per veicolo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l’Amministrazione.
Il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 Xxxxxx lavorativi dalla data di disponibilità riportata sul modulo di “Richiesta servizio di rottamazione” salvo accordi presi direttamente con l’Amministrazione.
Il servizio di ritiro e rottamazione, per quanto non espressamente disciplinato nella documentazione di gara, sarà regolato da procedure previamente concordate con il Fornitore.
I veicoli da rottamare saranno consegnati privi di coperture assicurative. Il Fornitore, o il soggetto al quale sia stato affidato il servizio di rottamazione, dichiarerà per iscritto di assumersi ogni responsabilità civile e penale all’atto del ritiro, sollevando l’Amministrazione Contraente da ogni responsabilità.
Il Fornitore provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione e fornirà all’Amministrazione Contraente o Assegnataria copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.
3.5 Consegna e restituzione a domicilio
L’Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 presso la sede dell’Amministrazione Assegnataria.
Il costo di questo servizio è pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
L’Amministrazione Contraente può chiedere inoltre la restituzione dei veicoli presso la sede dell’Amministrazione Assegnataria a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
3.6 Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali
Qualora l’Amministrazione Contraente o l’Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.
I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all’allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria.
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà:
- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l’Amministrazione;
- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque:
- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l’omologazione del veicolo.
Il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell’ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d’asta per il veicolo prescelto.
Le soluzioni proposte dovranno essere concordate preliminarmente all’invio dell’ordine; il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all’ordine stesso. Restano a carico dell’Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.
Qualora l’Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, previa autorizzazione del Fornitore, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nella documentazione di gara, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.
Qualora l’allestimento speciale richiesto dall’Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l’immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.
Nel caso l’allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui al precedente par. 2.1 e 2.2), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente. In questo caso, la seconda data di consegna (di cui al par. 2.1 e 2.2), decorrerà dal nuovo termine pattuito.
Saranno a totale carico dell’Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.
Il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:
- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;
- ripristino del veicolo a fine contratto.
Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all’Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente esteso.
L’Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.
Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all’Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante. Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 2.14 del presente Capitolato.
3.7 Optional
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già previste nell’Accordo Quadro per ogni veicolo.
In considerazione delle peculiarità che potrebbero caratterizzare gli optional richiesti, la possibilità di ordinarli è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile con gli allestimenti eventualmente previsti sul veicolo. In quest’ultimo caso prevarrà sempre l’allestimento sugli eventuali optional incompatibili.
Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell’ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d’asta per il veicolo prescelto.
3.8 Dispositivi per la gestione della flotta
Qualora l’Amministrazione lo richieda in fase di Ordinativo, i veicoli saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) di livello base, indicati dal Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.
Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l’utilizzo del veicolo, quali ad esempio:
• memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
• memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
• memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
• di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi;
• la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri.
Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall’installazione dei medesimi dispositivi.
I dati registrati dovranno essere resi disponibili all’Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.
I dati registrati saranno di proprietà dell’Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione ordinante.
L’importo mensile di questo servizio è pari a € 10,00 più IVA.