CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
Allegato parte integrante e sostanziale delibera C.I. n. 14 del 24/02/2023
COMUNITA’ DI PRIMIERO
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
ApprovataconAttodelPresidenten. dd. ApprovataconDeliberadelConsigliodell’Istituton. dd.
I N D I CE
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 4
ART. 2 – ATTIVITA’ AMMESSE 4
ART. 3 – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 5
ART. 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE 5
ART. 5 – CONDIZIONI DI UTILIZZO E ASPETTI FINANZIARI 5
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE, SUE MODIFICHE A FACOLTA’ DI RECESSO 7
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 7
TRA
L’Istituto Comprensivo di scuola Primaria e Secondaria di Primiero, di seguito denominato “Xxxxxxxx xxxxxxxxxx”, xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx (XX) in Xxx xxxxx Xxxxx 00, C.F. 90009790222, rappresentato dalla Dirigente Scolastica , nata a il , residente a in Via n. ;
E
La Comunità di Primiero, di seguito denominata Comunità, avente sede a Tonadico (TN) in Xxx Xxxx 00, X.X. , xxxxxxxxxxxxx dal Presidente , nato a
il , residente a in Via ;
Premesso che:
- la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 1859, di data 31/08/2007, ha approvato un documento contenente la definizione dei criteri e delle modalità organizzative inerenti l’applicazione della L.P. 5/2006 intitolata “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
- la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1071 del 30/06/2014 ha approvato un nuovo Documento recante “Criteri e modalità organizzative per il miglio utilizzo e fruizione delle strutture scolastiche e formative in orario extrascolastico” di cui alla L.P. 7/06/2006 n. 5;
- con convenzione Rep. n. 378 dd. 06.12.2021 i Comuni di Canal san Bovo, Imer, Mezzano e Primiero San Xxxxxxx di Castrozza hanno affidato, fino al 31.12.2026, alla Comunità di Primiero la gestione di alcuni servizi sovracomunali, tra i quali la gestione delle palestre di Transacqua e Fiera di Primiero in orario extra-scolastico;
- la Comunità di Primiero e l’Istituto scolastico condividono la ratio della sopraccitata normativa, e, nello specifico, di quanto stabilito dall’art. 108 della medesima, secondo cui:
“1. Gli edifici delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature a uso scolastico e formativo, sono messi a disposizione, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.
2. Per i fini del comma 1 le istituzioni scolastiche e formative e i comuni, o l'ente territoriale di riferimento, sottoscrivono accordi per definire le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature, sulla base di criteri e modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale al fine del miglior utilizzo e fruizione del patrimonio edilizio scolastico e formativo.”
- con contratto di comodato n. pratica COMO 219/2022-2488 i Comuni di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza, Imer e Mezzano hanno concesso in uso a titolo gratuito alla Provincia parte dell’immobile sito in xxx xxxxx Xxxxx x. 00 xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Comune di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza, identificato dalla p.ed. 1238 C.C. Transacqua, comprendente la palestra oggetto della presente convenzione;
- nel succitato contratto di comodato l’Istituto scolastico è stato individuato quale “Ente utilizzatore” al quale competono gli oneri di manutenzione ordinaria e le spese relative alle diverse utenze;
- con nota n. prot. 4919 di data 13.09.2022 il Comune di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza, in qualità di comproprietario e soggetto capofila per il servizio di gestione dell’edificio succitato ha autorizzato la Provincia alla sub concessione dei locali palestra presso la scuola secondaria di secondo grado “Xxxxxxxx”, x.xx. 0000 X.X. Xxxxxxxxxx, alla Comunità di Primiero per la gestione delle attività extrascolastiche;
- con nota n. prot. 5288 dd. 3.10.2022, la Comunità di Primiero ha formalmente richiesto alla Provincia di formalizzare l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività extrascolastica per consentire la messa a disposizione della palestra a favore delle associazioni del territorio;
- in risposta alla succitata richiesta, con nota n. prot. 5457 dd. 11.10.2022, la Provincia concorda e conviene che la Comunità di Primiero, in accordo con l’Istituto comprensivo di Primiero in qualità di Ente utilizzatore, provveda a garantire l’utilizzo della palestra per le attività extrascolastiche;
- con Atto del Presidente n. , dd. , la Comunità ha approvato lo schema convenzionale che disciplina i rapporti tra l’Istituto Comprensivo, in qualità di Ente utilizzatore, e l’Ente per la gestione della palestra in orario extrascolastico autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del presente atto;
- che con delibera del Consiglio n. dd. , l’Istituto scolastico ha anch’esso approvato lo schemaconvenzionaleautorizzandoilDirigentealasuasottoscrizione.
Tutto ciò premesso le Parti stipulano il presente atto:
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente Convenzione disciplina l'utilizzo in orario extrascolastico della palestra sita in Via delle Fonti n. 10, Comune di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza, frazione Transacqua, a norma dell'art. 108 della L.P. 5/2006 e delle Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1859 di data 31/08/2007 e n. 2400 del 26/09/2008 e successive modifiche.
2. La Comunità è autorizzata a concedere in orario extrascolastico e temporaneo ad associazioni, enti, organizzazioni e simili, la sopraccitata palestra, nei termini e alle condizioni di cui alla presente convenzione. Detti locali, durante lo svolgimento dell'orario scolastico, sono utilizzati in via esclusiva dall'Istituzione scolastica.
3. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d 'uso della palestra sono improntate ad assicurare la massima fruibilità delle strutture e delle relative attrezzature alla Comunità di Primiero, facendo salva l’esigenza di garantire la preminente finalità scolastica e formativa, e a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità locale.
ART. 2 - ATTIVITÀ AMMESSE
1. L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
− attività di avviamento e promozione dello sport e dell’attività motoria;
− tornei amatoriali;
− campionati ed attività federali e di lega;
− ginnastica per preparazione atletica;
− attività ricreative e di aggregazione, purché compatibili con la destinazione d'uso delle strutture ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 5.
Saranno ammesse all’utilizzo della palestra esclusivamente attività che rispetteranno i criteri di sicurezza stabiliti dal Certificato Prevenzione Incendi (CPI).
2. È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro.
ART. 3 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande per l'utilizzo extrascolastico della struttura in oggetto sono presentate direttamente alla Comunità.
2. L’attività extrascolastica è disciplinata da Regolamento approvato con Atto del Commissario della Comunità di Primiero n. 82 dd. 18.07.2022 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE
1. La Comunità si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni a cose e/o persone derivante dall’uso dei locali e delle attrezzature nei giorni e nelle ore per i quali è stata rilasciata la concessione, esonerando da ogni responsabilità l’Istituto stesso, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei danni.
ART. 5 - CONDIZIONI DI UTILIZZO E ASPETTI FINANZIARI
1. L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione agli utenti e fruitori, che di norma osservano la seguente articolazione:
dalle ore 17:00 alle ore 23:00 in periodo di apertura delle scuole dalle ore 9:00 alle ore 23:00 nel periodo di chiusura delle scuole.
L’uso delle strutture è comunque subordinato in qualsiasi momento alle esigenze prioritarie dell’attività scolastica e parascolastica.
2. Qualora l’Istituto scolastico debba utilizzare le palestre per attività di gruppo sportivo (partite di campionato studentesco, o altro) negli orari suindicati, dovrà darne comunicazione con congruo anticipo alla Comunità, il quale in caso di sovrapposizione con le attività delle associazioni e simili, comunicherà alle stesse l’impossibilità di utilizzo temporaneo delle strutture.
3. L’Istituto scolastico garantisce l’accesso e l’uso del DAE.
4. L’istituto scolastico provvede a garantire l’efficienza e la sicurezza, come da normativa vigente dei dispositivi e delle attrezzature messe a disposizione per l’uso extrascolastico; la Comunità garantisce a sua volta, anche a mezzo di proprie risorse umane/interne, la manutenzione ordinaria dei locali e della attrezzatura, provvedendo ad eventuali interventi sostitutivi/di riparazione conseguenti all’uso extrascolastico. Si rinvia all’art. 4 per quanto attiene le responsabilità e l’esercizio del diritto di rivalsa.
5. La Comunità provvede alle pulizie conseguenti l’uso extrascolastico della palestra, impegnandosi a restituire i locali puliti e in ordine in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche.
6. L’Istituto scolastico metterà a disposizione della Comunità un locale dedicato e chiuso a chiave per il deposito delle attrezzature e dei prodotti necessari alle pulizie conseguenti l'uso extrascolastico, nonché ad uso spogliatoio, per gli addetti del servizio.
7. L’Istituto scolastico garantisce le pulizie conseguenti l’attività didattica e la fornitura del materiale igienico-sanitario per un utilizzo ordinario. In caso di eventi particolari, il materiale igienico sanitario sarà fornito e gestito dalla Comunità. Le pulizie verranno effettuate al termine delle lezioni e in relazione all’effettivo utilizzo da parte della scuola.
8. Al fine di garantire la copertura dei costi gestionali (energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico) e di manutenzione relativi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Comunità rimborserà all’Istituto scolastico, l’importo omnicomprensivo di Euro 10,00 per ogni ora di utilizzo.
La tariffa oraria potrà essere rivista dalle parti in base alla variazione significativa dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati qualora si ravvisino scostamenti di spesa rispetto all’importo pattuito; tale eventuale aggiornamento avrà luogo ad inizio anno scolastico (ovvero entro il 30/09 del rispettivo anno solare).
Durante il periodo 1 aprile – 30 ottobre la tariffa oraria rimane pari a Euro 10,00 per un massimo di Euro 50,00 giornalieri.
Nei casi di attività estive para-scolastiche, di eventi sovracomunali (grandi eventi) o di attività di carattere eccezionale, il rimborso dei costi gestionali verrà concordato tra le parti firmatarie della presente convenzione e sarà commisurato all’utilizzo e all’attività che verrà svolta.
Per le ore messe a disposizione secondo l’orario di prenotazione definito ad inizio di ogni anno scolastico ma non utilizzate per motivazioni non riconducibili ad inadempienze dell’Istituto scolastico, dovrà essere rimborsata metà della tariffa oraria di cui al primo paragrafo.
Il corrispettivo dovuto come mero rimborso degli oneri gestionali, non soggetto ad IVA, verrà effettuato a cadenza trimestrale e a consuntivo delle attività.
8. L’Istituto scolastico provvede a garantire l’erogazione dei servizi idrici, elettrici e relativi al riscaldamento e acqua calda anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (ad esempio nel periodo delle festività natalizie o il periodo estivo), compresi nella tariffazione oraria o forfettaria indicata nel punto 7.
9. L'accesso alla palestra dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori della palestra è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
10. I funzionari/responsabili delle Amministrazioni concedenti, hanno diritto di libero accesso alla palestra anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.
ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE, SUE MODIFICHE E FACOLTÀ DI RECESSO
1. La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione e scade al 31 dicembre 2026. Per il rinnovo è necessaria la stipula di una nuova convenzione.
2. In considerazione dell’interesse collettivo delle attività extrascolastiche destinate ad essere svolte nelle strutture oggetto della presente convenzione tra la Comunità e l’Istituto scolastico verranno promossi incontri periodici per valutare la necessità di apportare modifiche al presente atto, al fine di garantire il miglior utilizzo e fruizione del patrimonio dell’edificio scolastico.
3. Ciascuna delle parti contraenti può recedere il presente contratto alla fine dell’anno scolastico (giugno) con preavviso di 3 mesi tramite lettera raccomandata A/R alla controparte.
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di concessione di edifici pubblici scolastici.
Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente della Comunità La Dirigente Scolastica