ACCORDO
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBUCA DELL'ECUADOR SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
II Govemo della Repubblica Italiana ed iJ Govemo della Repubblica dell'Ecuador (qui di seguito denominati Ie Parti Contraenti);
Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in -particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio deU'altra Parte Contraente;
e
Riconoscendo che la promozione e Ia reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Acrdi intemazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita delle due Parti Contraenti,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Xxxxxxx:
1. Per "investimento" si intende ogni bene investito,prima 0 dopo I'entrata in vigore del presente Xxxxxxx, da persone fisiche 0 giuridiche di una Parte Contraente nel territorio deJl'altra,in conformita aile leggi ed ai regolamenti di quesfultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, e dall'ordinamento giuridico di riferimento.
Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale,xX termine '1nvestimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche ogni altro diritto di proprieta in rem, purche siano relativi ad un investimento, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta di terzi;
b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di
credito, nonche titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
,
c) crediti finanziari 0 qualsiasi altro diritto per iI servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonch9 i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
d)
diritti d'autore,marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed aim diritti di proprieta inteilettuale ed industriale, know-how,segreto commerciale,ditta
awiamento:
r i . .
e) ogni diritto di natura economica conferito per legge 0 per contratto, nonche ogni /icenza e concessione rilasciata in conformita aile disposizioni vigenti per I'esercizio di attivita economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e srruttamento di risorse naturali; e
f) ogni incremento del valore deU'investimento originario.
Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.
2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica 0 giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel tenitorio del/'altra Parte Contraente, come pure Ie consociate, affiliate e fi/ia/i straniere controllate in qualunque modo da/le persona fisiche 0 giuridiche di cui sopra.
3. Per "persona fisiClt', con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si· intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di una 0 dell'altra Parte Contraente.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita avente la sede principale nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa di persone 0 di capitali, fondazioni e associazioni, indipendenternente dal fatto che la responsabilita sia limitata 0 meno.
5. Per "introiti" si intendono gli ammontari derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti 0 interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties
° compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonche qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esdusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti 0 bestiame.
6. Per "territorio" si intendono oltre aUe superfici comprese entro i confini terrestri, anche Ie "zone marittirne". QUeste ultime comprendono Ie aree marine e sottomarine sulle quali Ie Parti Contraenti hanno sovranitil od esercitano, secondo il diritto intemazionale, diritti di SQvranita 0 di giurisdizione.
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (o Ie sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore del/'altra Parte concemente un investimento.
8. Per "tratlamento non discriminatorio' si intende un tratlamento che sia favorevole almeno quanto il mig/iore dei trattamenti nazionali ° il trattamento della nazione piu favorita.
9. Per "diritto d'acceso" si intende it diritto ad esre ammessi ad efettuare investimenti nel tenitorio de/l'a/tra Parte Contraente.
ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera gli investitori del/'altra Parte Contraent ad effettuare investimenti nel proprio territorio.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere aUe attivita di investimento nel territorio deWaltra Parte Contraente, a condizioni non meno
favorevoli di quelle concesse in base aU'Articolo 3.1.
3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, it mantenimento, I'utilizzo, la trasformazione, it godimento 0 la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori deU'altra Parte Contraente, noncha Ie societa e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo coIpiti da prowedimenti ingiustificati 0 discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creera e manterra, nel proprio territorio, un quadro giuJidico atto a garantire agli investitori fa continuit3 del trattamento giuJidico, ivi compreso I'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.
ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e clausofa della nazione piu favorita
1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori 0 di quelli di Stati Terzi.
2. Nel caso in cui, in base alia legislazione di una delle Parti Contraenti, owero agli impegni intemazionali in vigore 0 che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti, Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu favorevole di quello previsto nel presente Accordo, si applichera it trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.
3.
Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi . ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad una Unione Doganale od Economica, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Ubero Scambio, ad Accordi regionali 0 sub regionali, ad un Accordo economico multilaterale intemazionale owero in base ad Xxxxxxx condusi per evitare la doppia imposizione 0 per facilitare gli scambi transfrontalieri.
ARTICOL04
Risarcimento per danni 0 perdite
Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano perdite 0 danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a
goerre 0 ,It'e fonne d; ,xmfl;1!o ,nnato, "" d; en,.,ge""" g"""" d,;n 0 alto
analoghi, la Parte Contraente nella quale e stato effettuato I'investimento colpito offrira adeguato risarclmento per tali perdite 0 danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze govemative 0 da altri soggetti. I relativi pagamenti saranno libefamente trasferibili e avranno luogo senza indebito mardo.
Gli investitori interessati riceveranno 10 stesso trattamento previsto per i cittadini
dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di queUo riconoscluto agli investitori di Paesi Terzi. .
ARTICOLO 5
Nazionalizone 0 esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Xxxxxx non possono costituire oggetto di prowedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale 0 locale, owero da regolamenti e sentenze emessi da corti 0 tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" 0 "de tacto" direttamente 0 indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti 0 soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblicl 0 per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed efettivo risarclmento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformitil a tutte Ie disposizioni e procedure di legge.
3. 1/ giusto risarcimento sara equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimen1o espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione 0 di esproprio sia stata annunciata 0 resa pubblica.
In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e I'investitore durante la procedura di nazionalizzazione 0 esproprio, il risarclmento vemi calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
II tasso di cambio app�cabile a ciascun risarcimento sara quello prevalente del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione 0 I'esproprio sono stati annunciati 0 resi pubblici.
5. II risarclmento sara considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in c-ui
4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio 0 analago evento sia una socleta a capitale straniero, aI/a valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non interiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, gJi utili non distribuiti ed i f ondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e Ie perdite del capitale.
I'investitore straniero ha effettuato I'investimento, nella misura in cui tale valuta e
0
(
resta - convertibile, owero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
6. II risarcimento sarcl considerato tempestivo se awerra senza indebito mardo ed, I
ogni caso, entro due mesi.
7. II risarcimento comprendera gli interessi calcolati all'EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione a di esproprio fino alia data di pagamento.
8. Un cittadino a una societa di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto a parte del proprio investimento e stato espropriato, avra diritto all'immediato esame da parte delle automa giudiziarie a amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se I'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed agni
relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto intemazionale, nonche al fine di decidere di tutte Ie altre questioni ad esso connesse.
9. In mancanza di un xxxxxxx fra I'investitore e I'autorita competente, I'ammontare del risarcimento verra definito secondo Ie procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Xxxxxxx. II risarcimento sara liberamente trasferibile.
10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
11. Se, dopo I'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto a in parte, per la relativa finalita pubblica, iI proprietario, a i suoi aventi causa, avranno diritto a riacquistare il bene.
l! prezzo sara determinato con riferimento alia data in cui e stata operata la
retrocessione, adottando gli stessi criteri di valutazione can i quali si e proceduto a determinare l'indennita di esproprio secondo il paragrafo 3 del presente Articolo.
ARTICOL0 6
Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni
· 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira che gli investitori deiraltra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, quanta segue:
a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utiliZzati per il mantenimento e I'incremento di investimenti;
. b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnia, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla totale a parziale vendita a dalla totale a parziale liquidazione di un investimento;
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
e)
compensi ed indennita percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo Ie modalita previste dalle !eggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, Ie Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo I stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Te
qualora pill favorevole.
f;'.
ARTICOLO 7
Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'aitra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alia garanzia concessa, I'altra Parte Contraente riconoscera la surroga dei diritti deU'investitore alia prima Parte Contraente. Per iI trasferimento dei pagamenti da effettuare alia Parte Contraente 0 alia sua Istituzione in virtu di tale surraga, verranno applicate Ie disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Xxxxxxx.
ARTICOL08
Modalita dei 'trasferimenti
. 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in agni caso entro sei mesi dall'adempimen!o degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicato alia data in cui I'investitore richiede iI trasferimento, fatta eczione per Quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione 0 esproprio.
2. Xxx obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti Quando I'investitore abbia espletato Ie procedure previste dalla Iegge della Parte Contraente sui territorio della Quale e stato effettuato I'investimento.
ARTICOL09
Composizione di controversie tra investitori e parti contraenti
1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse Quelle sulI'importo degli indennizzi, saranno, per Quanto possibile, composte in via amichevole, previa comunicazione scritta.
2.
Nel case in cui I'investitore ed un'entitil di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera la procedura in esso prevista.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, I'investitore interessato
xxxxx, a sua scelta, sottoporle:
a} alia Corte 0 Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita con iI Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sui diritto commerciale internazional (UNCITRAL), e la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvi a detto arbitrato;
c) al Centro Intemazionale per la composizione deUe controversie relative agli
investimenti per I'applicazione deUe procedure arbitrali di cui aUa convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sl!Ua composizione deUe controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora 0 non appena
Ie Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica Ie questioni attinenti ad una procedura arbitrale 0 a procedimenti giudiziari in corso finche tali procedure non siano concIuse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato . al lodo del Tribunale Arbitrale 0 alia sentenza di altro Tribunale entre i termini prescritti dal lodo, owero entro quelli determinabili in base aile disposizioni di diritto intemazionale 0 intemo applicabili aUa fattispecie.
ARTICOLO 10
Regolamento delle Controversie tra Ie Pam Contraenti
1. Le controversie che dovessero insorgere tra Ie Parti Contraenti suU'interpretatione e I'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto Pessibile,
amichevolmente composte per via diplomatica.
2.
Nel caso in cui tali contreversie non possano essere composte entre i sei mesi sucssivi aUa data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scrita all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una deUe Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita aile disposizioni del presente Articolo.
3. II Tribunale Arbitrale verra costituito nel modo seguente: entre due mesi daUa data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato Terzo
quale Presidente. /I Presidente xxxx nominato entr� tre mesi daUa data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entre i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, Ie nomine non siano . aneera state effettuate, ognuna delle due Pi3rli Contraenti, in mancanza di diverse intese potra richiedere la loro effettuazione al Presidente deUa Corte Intemazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Part; Contraenti, ovvere per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere aile nomine, ne verra fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui iI Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, 0 per qualsiasi motivo non possa effettuare Ie nomine, verra invitato a prowedere il membro della Corte Intemazionale di Giustizia pili anziano che non sia cittadino di una delte Parti Contraenti.
5. II Tribunale Arbitrale decidera a maggioranza dei voti e Ie sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno Xx spese per it proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti aile udienze. Le spese per iI Presidente e Xx rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misu uguale.
/I Tribunale Arbitrale stabilira Ie proprie procedure.
ARTICOLO 11
Relazioni fra Govemi
Le disposizioni del presente Accordo vernno applicate indipendentemente dall'esistenza a menD di relazioni diplomatiche 0 eonsolari tra Ie Parti Contraenti.
ARTICOLO 12
Applicazjone di dispasizioni varie
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Acordo che da un altro Accordo Intemazionale a cui abbiano aderito Ie due Parti Contraenti,owero da norme di diritto intemazionale generale, aile Parti Contraenti stesse ed ai lora investitori verranno applicate Ie disposizioni pili favorevoli.
2. Qualora,per effetto di leggi e regolamenti, awero altre disposizioni 0 specifici eontratti,owero autorizzazioni 0 accordi d'investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattarnento pili favorevole di queUo previsto dal presente Accordo, varra applicato iI trattamento pill favorevole. Net caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento,in eonfOlmita con quanto sopra specificato, e I'investitore di conseguenza ne subisca un danno,egli avra diritto aI risarcimento di detti danni, in base aile dispasizioni dell'Artieolo 4.
3. Dopa la data in cui I'investimento e stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente che regolamenta direttamente 0 indirettamente I'investimento non sara applicata retroattivamente e l'investimentCi effettuato in eonformita al presente Xxxxxxx xxxx di eonseguenza protetto.
ARTICOLO 13
Entrata in vigore
II presente Accordo entrera in vigore alia data di ricezione daM'ultima notifi eon cui Ie Parti Contraenti si saranno comunicate I'awenuto espletamento delle rispetti e procedure interne.
ARTICOLO 14
Ourata e Scadenza
1. II presente Xxxxxxx rimarra in vigore per 10 anni a partire daUa data della notifica di cui all'Articolo 13, e restera in vigore per ulteriori periOdi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non 10 denunci per iscrito entr� un anno daUa scadenza.
2. per gJi investimenti effettuati prima deUe date di scadenza, di cui al precedente punto 1, Ie disposizioni degli Articeli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori
. cinque anni a partire dalle date predette.
IN FEOE 01 CHE, i settoscritti, debitamente autorizi dai rispettivi Govemi, hanno firmato iI presente Accordo.
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, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi fucenti ugualmente fede.
In case di divergenza d'interpretazione fara fede il testo inglese.
DELLA REPUBBLICA ITA�
PER IL GOVERNO
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PROTOCOllO
Nel firmare raccordo fra il Govemo della Repubblica Italiana e il Govemo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e la protezione degli investimenti Ie Parti Contraenti hanno altresi concordato Ie seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.
1. .
II· presente Accordo e tutte Ie sue clausole relative agli "Investimenti" si applicano
altresi aile seguenti attivita connesse agli investimenti:
organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilita di societa, filiali, agenzie, uffici, fabbriche 0 altre strutture per la gestione degli affari; condusione, adempimento e esecuzione di contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilita di proprieta di quaJunque tipo ivi indusi la proprieta intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e di altri titoli; e acquisto di valuta per importazioni.
Le "attivita connesse" comprendono altresi, inter alia:
I) la concesione di franchigie 0 diritti su licenza;
II) i preventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi e altri benestare necessari per 10 svolgimento di attivita commerciali che dovranno in egni caso essere rilasdati sollecitamente secondo quanta previsto dalla Iegislazione delle Parti Contraenti;
III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di crooiti e valutari;
IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari;
V) importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita aziendali, come, rna. non esdusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e I'esportazione di dette attrezture e automobili;
VI) la diffusione di informazioni commerciali;
VII) 10 svolgimento di studi di mercato;
VIII) fa nomina dirappresentanti commerciali, come agenti, consulenti e distributori . (come mediatori nella distribuzione di merci non da Ioro stessi prodotte), if loro servizio in tali qualita e la loro partecipazione a fiere commerciaIi 00 altre manifestazioni promozionali;
IX) la commercializazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing intemi 0 pubblicita e contatti diretti con individui e "",rue; r
X)
pagamenti per beni e servizi in valuta locale; e
XI) servizi di leasing resi nel 0 verso il territorio delle Parti Contraenti.
2. Con riferimento all'art. 2
a) Nella prospettiva della risoluzione deUe controversie una data misura puc essere considerata amitraria 0 discriminatoria malgrado una delle Parti in disputa abbia avuto 0 esercitato I'opportunita di riesame di tale misura da parte delle Corti e Tribunali amministrativi di una Parte Contraente.
b) Ciascuna Parte Contraente potra s!ipulare con g/i investitori dell'altra Parte Contraente, che efettuano investimenti di interesse nazionale 001 proprio terntorio, un accordo di investimento che regolera g/i specifici aspetti legali connessi al/'investimento in questione.
c) Nessuna delle Parti Contraenti porra alcuna condizione per I'avvio, 10 sviluppo 0 iI prosieguo dell'investimento, che possa impllcare I'assunzione 0 I'imposizione di limiti alia vendita della produzione sui mercati nazionali ed in!emazionali, 0 che specifichi che Ie merci devono essere procurate localmente, 0 altre simili condizioni.
d)
I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territoria deWaltra Parte Contraente in connessione a un investimento in base al presente accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita professionali.
e)
.Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sara consentito I'ingresso e iI soggiomo nel territorio deWaltra Parte al fine di costituire, svi/uppare, gestire 0 fornire consulenze sul/e attivita col/egate ad un investimento per il quale essi, 0 una Compagnia della prima Parte contraente che Ii impiega, hanno impegnato 0 stanno per impegnare una ingente quota di capitale 0 simili eventualita.
f) AIle Compagnie legalmente costituite seCOrido' Ie vigenti leggi 0 regolamenti di una delle Parti Contraen!i e che sono di proprieta 0 controllate dall'altra Parte Contraente
xxxx permesso di impiegare personale direttivo d'alto IiveUo da loro scelto, indipendentemente daUa cittadinanza posseduta..
3. Con riferimento all'art. 3:
a) Tutte Ie attivita riguardanti I'acquisto, la vendita e iI trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche ogni altra operazione ad es relativa e comunque connessa ad attivita imprenditoriale ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di queUo riservato aile analoghe attivita ed iniziative di cittadini residenti 0 di investitori di egni altro Paese Terzo.
�
b) Ciascuna Parte Contraente regolera, secondo Ie proprie leggi e. regolamenti e quanto pili favorevolmente possibile, i problemi relativi a entrata, seggiomo, lavoro e spostamenti sui proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei
.
membri delle loro famiglie, che effettuino attivita collegate agli investimenti di cui a presente Accordo. J-
4. Con riferimento all'art. 5
Xxxx considerata quale nazionalizzazione e espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti un prowedimento di nazionalizzazione 0 espropriazione di beni 0 diritti appartenenti a una compagnia controllata dall'investitore cosi come la sottrazione alia compagnia di risorse finanziarie 0 altri beni che creane ostacoli aile attivita 0 in attro modo pregiudichino sostanzialmente il valore degli stessi 0 imponendo un carico fiscale che possa avere un effetto equivalente ad una nazionalizzazione 0 espropriazione.
5. In riferimento all'Articolo 9:
Ai sensi dell'art. 9 (3) (b) I'arbitrato si svolgera in conformitB ai criteri arbitrali standard della Commissione delle Nazioni Unite per iI diritto commerciale intemazionale (UNCITRAl), di cui alia Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15
dicembre 1976, con I'osservanza altresl delle seguenti disposizioni:
a) il Tribunale Arbitrale sara composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini
delle Parti Contraenti, dovranno posere la citinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe Ie Parti Contraenti. Aile designazioni degli arbitri
che fosro necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAl prowedera nella sua qualita di Autorita preposta alia nomina iI Presidente dell'lstituto di Arbitrato della Camera di Stoclma. Sede dell'Arbitrato xxxx Xxxxxxxx salvo diverse accordo fra Ie Parti in causa.
b) Nel pronunciare la sua decisione iI Tribunale arbitrale applichera in agni caso ancha Ie disposizioni del presente Accordo, nonche i principi di diritto intemazionale riconosciuti dalle due Parti Contraen!i.
,
II riconoscimento e J'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita delle Convenzioni intemazionali in materia di cui esse siano parte.
IN FEDE 01 CHE i sottoscritti,debitamente autorizzati dai rispettivi Govemi, hanno firmato iI presente Protocollo.
FATTO a (2vo� . il L5 o1:Xo� Jool ,in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese ambedue i testi facenti ugualmente
fede.
In caso di divergenza d'interpretazione fara fede n testa inglese.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALiANA
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