SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ALLEGATO N°6
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Oggetto: Affidamento del servizio di accoglienza e gestione dei servizi connessi rivolti ai richiedenti asilo e protezione assegnati al territorio della Provincia di Lecco
L’anno duemiladiciassette addì del mese di , nella sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (di seguito Comunità Montana)
tra
il Sig. in
rappresentanza della - Codice Fiscale Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica , di seguito denominata anche Amministrazione
e
-il sig. nato a
il , in qualità di rappresentante legale di
con sede legale in
-il sig. nato a
il , in qualità di rappresentante legale di
con sede legale in
-il sig. nato a
il , in qualità di rappresentante legale di
con sede legale in di seguito denominati anche gestori/affidatari.
Premesso che:
- con Delibera di Giunta Esecutiva n. 28 del 10.04.2017 è stato approvato il capitolato speciale di appalto regolante il servizio in oggetto;
- con Determinazione n. 149 del 11.04.2017 è stato richiesto alla SUA.Lecco di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l’affidamento del servizio in oggetto;
- con Determinazione della SUA.Lecco ………………….. si è proceduto all’aggiudicazione del servizio di accoglienza oggetto di procedura
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Norme regolatrici
I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:
▪ dal presente accordo quadro nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso allegati;
▪ dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
▪ dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
▪ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
▪ dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ART. 2
Oggetto
L’accordo quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri assegnati al territorio, la fornitura dei beni e la gestione dei servizi correlati, secondo le indicazioni ministeriali e come di seguito specificati.
L’organizzazione dei servizi dovrà avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l’identità di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, assicurando al contempo le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione degli stranieri presenti nei centri e, ove possibile, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
Servizio di ingresso e gestione amministrativa
a.1 Ricevimento degli ospiti all’arrivo.
I nuovi ospiti che giungono in Provincia verranno inseriti nelle strutture di accoglienza su richiesta della Prefettura - UTG di Lecco in accordo con la Comunità Montana. Data la situazione di continuo e spesso imprevedibile afflusso, potrebbe essere richiesta la disponibilità dei posti non ancora utilizzati, in qualsiasi giorno della settimana e con tempi dipendenti dalle procedure di emergenza.
I trasferimenti di persone già presenti sul territorio dalle strutture di prima accoglienza verso le altre
strutture, invece, avverranno di norma durante la settimana e in giornata e saranno comunque concordati su richiesta della Comunità Montana in accordo con la Prefettura - UTG di Lecco con congruo preavviso.
È indispensabile che al momento del trasferimento di un ospite venga consegnata alla nuova struttura tutta la documentazione relativa allo stesso; inoltre, compatibilmente con i tempi dipendenti da eventuali procedure di emergenza, è necessario che tra le strutture interessate dai trasferimenti venga trasmessa scheda relativa alle persone indicate come da format predisposto dalla Comunità Montana.
a.2 Registrazione degli ospiti
− (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata e se eventuale trasferimento da altra struttura o se arrivo da sbarco, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente i predetti dati che gli Enti aggiudicatari dovranno inviare entro le ore 9.30 a mezzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx_xxxxx@xxxxxxx.xx alla Prefettura - UTG di Lecco ed alla Comunità Montana a mezzo e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
− giornalmente dovranno essere inviate alla sola Prefettura - UTG di Lecco a mezzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx_xxxxx@xxxxxxx.xx le eventuali richieste di permesso presentate dagli ospiti ai sensi dell’art. 23 L. 142/2015 che saranno controllate con la locale Questura. Al fine di consentire alla Prefettura - UTG di Lecco l’espletamento dei necessari controlli amministrativo contabili, l’Ente gestore avrà cura di far compilare e sottoscrivere al migrante interessato dall’allontanamento temporaneo un’autocertificazione con l’indicazione del periodo di assenza dalla struttura e la motivazione;
− giornalmente dovrà essere fatto compilare agli ospiti un foglio di registrazione della presenza tramite firma autografa che dovrà essere trasmesso mezzo mail esclusivamente alla Prefettura - UTG di Lecco entro le ore 9.30 per tutti i lotti, ad eccezione delle strutture di cui al Lotto 1 che dovranno trasmetterlo in giornata;
− mensilmente, anche ai fini della fatturazione, dovrà essere trasmessa alla Comunità Montana (alla mail xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) l’attestazione di erogazione dei pocket money con specifica di eventuali erogazioni riferite a soli ricoveri ospedalieri e l’attestazione di erogazione della scheda telefonica in fase di inserimento nella prima struttura di accoglienza e il file di riepilogo mensile delle presenze con suddivisione delle varie strutture e completo di totali riepilogativi;
− mensilmente, anche ai fini della fatturazione, dovrà essere trasmessa alla Comunità Montana
(alla mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) la relazione periodica dei servizi erogati secondo il format predisposto dall’Ente e da Prefettura (con particolare attenzione all’indicazione delle prestazioni di assistenza generica alla persona e le lezioni di lingua italiana con il numero di partecipanti, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività), firmata dal coordinatore della struttura;
− il riepilogo dei nominativi dei richiedenti asilo accolti nella struttura dovrà essere inviato mensilmente anche al Sindaco del Comune ove ha sede la struttura e dovrà essere comunicata ogni variazione intercorrente in tale periodo.
a.3 Predisposizione di una scheda/registro per ciascun ospite attestante:
− le informazione sociali e sanitarie della persona;
− il titolo di studio e/o il livello di istruzione/formazione, la professione e/o le competenze professionali precedenti l’ingresso in Italia;
− lo stato dell’iter giuridico;
− la consegna di abbigliamento, tessera telefonica ecc..;
− la partecipazione alle attività svolte quali corsi di lingua o professionali, altri corsi di istruzione, attività formative progettualità varie
a.4 Tenuta documentazione relativa alle strutture
Controllo e verifiche della piena adeguatezza degli immobili in uso e della piena funzionalità e dell'efficienza degli impianti della struttura, secondo le previsioni di legge, e tenuta della relativa documentazione da esibire in caso di ispezioni e controlli
Servizi di assistenza generica alla persona
a) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonché sulla relativa organizzazione;
b) presentazione delle norme relative alle misure di accoglienza (rif. Assenze/Revoche) e del regolamento relativo allo SPRAR;
c) servizio di lavanderia;
d) servizio di trasporto dei cittadini stranieri dalla struttura di accoglienza alle strutture sanitarie, alla Questura ed alla sede della Commissione territoriale per la protezione internazionale ed eventuali successivi spostamenti che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura - UTG di Lecco
e) altri servizi di assistenza generica alla persona.
Servizi di pulizia e igiene ambientale
Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico - ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste:
a) pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici anche tramite impresa di pulizie per il lotti 2 e 3. Per il lotto 1 (relativo agli appartamenti) nei termini di bonifica, se necessaria, ovvero di prevenzione/monitoraggio/controllo);
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il servizio dovrà essere documentato attraverso un “calendario” degli interventi effettuati. A richiesta dovrà essere prodotta documentazione attestante il pagamento dell’impresa di pulizie (per i lotti 2 e 3) e altre spese relative a prodotti per la pulizia e l’igiene ambientale per tutti i lotti.
Erogazione dei pasti
Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni a settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena in base al numero delle presenze effettive nella struttura, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche del D.M. 21.11.2008.
Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate dovranno essere fornite diete adeguate.
I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglie, posate, ecc).
Per il lotto 3 la preparazione ed erogazione dei pasti dovrà essere garantita direttamente dal gestore; l’erogazione dei pasti può avvenire anche tramite un servizio catering nel rispetto di quanto sopra descritto. Per le strutture di cui al Lotto 1 e 2 , è fatta salva la possibilità che siano gli ospiti stessi ad orientarsi nell’acquisto dei generi alimentari e nella loro preparazione.
A richiesta dovrà essere prodotta documentazione attestante le fatture di acquisto relative al servizio di erogazione dei pasti. In sede di ispezione potrà essere verificata idonea documentazione volta a dimostrare la puntuale erogazione del servizio.
Fornitura di beni
La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencato:
a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia e quant'altro utile al confort della persona;
b) vestiario adeguato alla stagione, intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo degli stessi beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona;
c) prodotti per l'igiene personale e rinnovo degli stessi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc);
d) erogazione del "pocket money" nella misura di € 2,50 pro-capite/pro-die, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessere, biglietti per trasporto pubblico) ovvero in contanti qualora si verifichi un’oggettiva difficoltà all’utilizzo dei buoni da parte degli ospiti. Il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, previa firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio ed in ogni caso secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo SPRAR;
e) erogazione all'ingresso di tessera/ricarica telefonica di € 15,00.
La struttura dovrà tenere documentata opportunamente la modalità di erogazione dei servizi alla persona di cui sopra. In sede di ispezione potrà essere verificata idonea documentazione volta a dimostrare la puntuale erogazione del servizio
Servizi per l'integrazione
Le strutture di accoglienza hanno l’obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e la relazione con il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.
Devono inoltre essere garantite le seguenti prestazioni:
- Servizio di assistenza linguistica e culturale;
- Servizio di informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, i diritti e
doveri e condizione dello straniero;
- Servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;
- Sostegno socio psicologico;
- Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, compreso il trasporto necessario per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l’accompagnamento dello straniero, qualora risulti necessario prenotare presso centri pubblici le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico, e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche e in caso di ricovero in ospedale;
- Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l’inserimento della domanda di asilo nel sistema di protezione per richiedenti asilo;
- Raccolta dei dati ai fini della produzione di reportistica;
- Organizzazione di corsi di italiano;
- Organizzazione di attività di socializzazione;
- Attività per l’orientamento al lavoro;
- Altri servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia e integrazione.
Inoltre si deve assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "pocket money". La struttura ospitante curerà l’uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare, mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche.
La struttura dovrà tenere documentata opportunamente la modalità di erogazione dei servizi alla persona di cui sopra. In sede di ispezione potrà essere verificata idonea documentazione volta a dimostrare la puntuale erogazione del servizio
L’impresa si impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi, interventi e prestazioni relative all'accoglienza ed all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.
Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente bando, l'impresa dovrà impiegare il personale di cui alla Tabella "Dotazione minima del personale" (Allegato ).
Si precisa che sono a carico del gestore la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia; nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e la gestione delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché per le utenze che
sono interamente a carico degli affidatari.
In ordine ai servizi da espletarsi si richiama anche il Capitolato generale di appalto approvato con
D.M. 21 novembre 2008.
Altri eventuali servizi migliorativi evidenziati dall’affidatario nella propria offerta tecnica.
ART. 3
Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi
I servizi oggetto dell’accordo quadro saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze, ai soggetti firmatari del presente accordo, partendo dall’aggiudicatario (ossia il soggetto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa) e procedendo, per gli affidamenti successivi, sulla base della graduatoria finale stilata a conclusione delle operazioni della procedura di gara e parte integrante del presente accordo (Allegato - Graduatoria).
L’accettazione dell’affidamento dovrà avvenire entro 3 giorni dal ricevimento dello schema di affidamento, onde consentire all’affidatario di produrre idonea garanzia.
I servizi devono essere resi dall’affidatario in stretto raccordo con la Comunità Montana e la Prefettura –UTG di Lecco che si riservano di emanare direttive, richieste e chiarimenti. I gestori si impegnano a garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell’affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.
L'esecuzione dell'accordo quadro è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata dal Ministero dell'Interno di ospitare cittadini stranieri nella provincia di Lecco.
ART. 4
Durata e luogo di esecuzione dell’accoglienza
L'accordo quadro potrà avere durata fino al 31 dicembre 2017, subordinatamente alle necessità segnalate dal Ministero dell’Interno. L’Amministrazione si riserva, comunque, sin da ora, la possibilità di risoluzione anticipata per cessate esigenze.
In considerazione dell'imprevedibilità del servizio e qualora si verifichino ingenti afflussi di richiedenti asilo, l’Ente - subordinatamente alle necessità segnalate dal Ministero dell’Interno - potrà essere chiamato ad impegnarsi a proseguire il servizio anche per l’anno 2018, con possibilità di proroga fino all’espletamento di nuova gara, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell’Interno.
Ciascun gestore dovrà accogliere gli immigrati nelle strutture indicate nell’allegato
“Dichiarazione strutture” presentato a corredo dell’offerta di gara. Eventuali modifiche e spostamenti dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dalla Comunità Montana e dalla Prefettura- UTG di Lecco.
ART. 5
Determinazione dell’importo da corrispondere all’affidatario
A ciascun affidatario del servizio verrà corrisposto il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale importo non è soggetto a variazione per l’intera durata del presente accordo.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’esecuzione del servizio da parte dei sottoscrittori è eventuale ed avverrà solo a seguito di atto di affidamento come specificato ai precedenti artt. 3 e 4.
La Comunità Montana corrisponderà compensi ai sottoscrittori del presente accordo solo se effettivamente verranno accolti cittadini stranieri presso le loro strutture ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato; qualora i gestori (o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell’accordo quadro, l’Amministrazione non corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.
Nei casi di revoca dell’accoglienza previste dall’art. 23 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di cessazione delle misure dell’accoglienza a seguito di ricorso giurisdizionale, nei casi previsti dalla legge, di permesso temporaneo ai sensi dell’art. 10 della succitata normativa ovvero di ricoveri ospedalieri, la Comunità Montana non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante, fatto salvo per le ultime due ipotesi il diritto alla conservazione del posto.
Al fine di consentire alla Comunità Montana e alla Prefettura- UTG di Lecco l’espletamento dei necessari controlli amministrativo contabili, l’Ente gestore avrà cura di far compilare e sottoscrivere al migrante interessato dall’allontanamento temporaneo un’autocertificazione ove dovrà essere indicato il periodo di assenza dalla struttura.
Nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli oneri ordinari (quali utenze domestiche) per la gestione della struttura sono interamente a carico dei gestori.
ART. 6
Eventuali modifiche degli effetti dell’appalto e obbligo del quinto
Se in corso di esecuzione, per imprevedibili esigenze, si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Amministrazione può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Tale disposizione non trova applicazione per le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta.
ART. 7
Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Comunità Montana provvederà al pagamento degli oneri economici connessi agli affidamenti sopra specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti Equitalia, DURC, fattura elettronica e split payment, etc...), nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale.
La Comunità Montana liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura di ciascun gestore per il tramite del Sistema di Interscambio “SdI” gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFQFVV.
Si richiamano da ultimo le disposizioni contenuto nell’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 e le modalità contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei report giornalieri, debitamente firmati da ciascun migrante, trasmessi alla Prefettura – UTG di Lecco ed alla Comunità Montana, come specificato al successivo art. 7, secondo il costo pro-capite/pro-die indicato all’art.5.
A tal fine il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferito al periodo oggetto di fatturazione unitamente alla relazione mensile, nonché alla documentazione attestante l’erogazione dei pocket money e delle tessere telefoniche.
I pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art.12, verranno effettuati fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell’Interno. I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario.
Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine i pagamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato in fase di partecipazione alla gara. Ciascun affidatario si impegna a comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni, nel termine di sette giorni dalla modifica stessa, ritrasmettendo nuova dichiarazione con l’indicazione degli estremi dei conti correnti su cui effettuare i pagamenti e delle generalità anagrafiche, complete di codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sui suddetti conti.
Il CIG del presente accordo è ; ad ogni affidamento, in attuazione del presente accordo, sarà assegnato apposito CIG derivato.
ART. 8
Monitoraggio e controllo
E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere quotidianamente, a mezzo e-mail, alla Prefettura–UTG di Lecco ed alla Comunità Montana, l’elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura e foglio presenze firmato da ciascun migrante, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all’articolo precedente.
Inoltre, il gestore dovrà trasmettere mensilmente alla Comunità Montana il prospetto riepilogativo delle presenze mensili, una relazione sui servizi erogati nel mese precedente nonché la documentazione attestante l’erogazione dei pocket money e delle tessere telefoniche.
Il gestore si impegna a trasmette alla Prefettura, su richiesta della stessa e comunque ogni due mesi, un report sui beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità riscontrate. Nel report devono essere inoltre indicati:
• il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze, compresa l’indicazione delle tipologie di trattamenti sanitari anche specialistici;
• le prestazioni erogate in favore delle persone portatrici di esigenze particolari;
• il numero delle presenze effettive degli operatori del centro in relazione ad ogni tipologia di servizio;
• l’analisi dei costi del personale, anche in comparazione con i precedenti report;
• la quantità dei beni distribuiti in esecuzione del contratto.
Il gestore si impegna a segnalare tempestivamente l’avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, dandone immediata comunicazione anche alla Prefettura-UTG di Lecco ed alla Comunità Montana. La Prefettura - UTG di Lecco e la Comunità Montana si riservano la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni.
L’aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo e di monitoraggio secondo le indicazioni fornite dall’Ente Locale. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa quella contabile relativa ai beni e servizi erogati. Sarà cura del gestore conservare ogni utile documentazione idonea a dimostrare l’effettiva erogazione del servizio.
L’Amministrazione, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture di
ricettività, potrà attivare verifiche attraverso i competenti organismi dell’ATS.
ART. 9
Controllo di gestione
Il Controllo sulla gestione, riguarda inoltre:
a) la regolarità del servizio di gestione amministrativa, con specifico riferimento alla registrazione degli stranieri tramite l’installazione di un sistema di rilevamento automatico delle presenze o tramite la regolare tenuta del registro delle presenze ove ammesso, alla tracciabilità dei beni forniti e dei servizi erogati ivi compresa la distribuzione del pocket money;
b) la regolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche con riferimento alle unità di personale da impiegare nei vari turni di servizio nonché alle qualifiche professionali richieste;
c) l’efficacia del servizio di assistenza generica alla persona compresa la qualità del servizio di mediazione linguistico-culturale e di assistenza sociale e psicologica e del servizio di informazione;
d) l’adeguatezza dei servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori;
e) l’adeguatezza del presidio sanitario con particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo previsto secondo contratto, nonché alla concreta organizzazione predisposta per fronteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo;
f) l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro, evitando anche inopportune concentrazioni degli orari dei servizi.
ART. 10
Deposito cauzionale
A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti da ciascun affidamento descritto all’art. 3 del presente accordo, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla Comunità Montana, entro 10 giorni dall’accettazione, pena la revoca dello stesso affidamento, una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta dell’Amministrazione, sorgerà in quest’ultima la facoltà di risolvere la convenzione affidando il servizio ad altro soggetto in danno al contraente.
ART. 11
Prescrizioni e copertura assicurativa
Il presente accordo quadro deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso e dalle norme di legge; in particolar modo ogni struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, la sicurezza sui luoghi di lavoro e i requisiti igienico sanitari.
In caso di mancato rispetto di tali norme - fatta salva la facoltà della Comunità Montana di interrompere l’affidamento - l’affidatario è soggetto a penalità.
A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto affidatario.
ART.12
Obblighi dell’affidatario
Rimane a carico dell’affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati.
Il gestore è tenuto all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.
Il Ministero dell’Interno, la Prefettura - UTG di Lecco e la Comunità Montana sono esonerati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.
ART. 13
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Comunità Montana e con la Prefettura.
L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
ART. 14
Penali
Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto del contratto) rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio da parte della Prefettura UTG di Lecco, in collaborazione con la Comunità Montana, sarà applicata per ciascun disservizio una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.
La Prefettura UTG di Lecco comunicherà per iscritto i disservizi rilevati alla Comunità Montana che contesterà per iscritto all’aggiudicatario gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali. L’aggiudicatario può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l’Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, la Prefettura provvede a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa chiederà a Comunità Montana di incamerare la cauzione per la quota parte relativa all’importo della penale.
ART. 15
Esecuzione in danno
Qualora l’aggiudicatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Comunità Montana ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione mediante affidamento ad altre strutture e gli eventuali maggiori costi saranno a totale carico del gestore.
ART. 16
Recesso
La Comunità Montana si riserva il diritto di recedere dal presente accordo e dai successivi affidamenti nei casi e nei modi previsti dalla legge ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero per cessate esigenze e per modificazione delle condizioni economiche stabilite dal Ministero dell'Interno.
In caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.
In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART.17
Risoluzione
In caso di inadempimento, la Comunità Montana procede alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, la Comunità Montana ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata dell’affidamento sottoscritto, per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei servizi di cui all’art.2 del presente capitolato e specificatamente nei seguenti casi
1) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
2) violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all’art. 2, comma 2, del presente capitolato;
3) l’aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura;
4) inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza degli stranieri;
5) aver consentito o favorito l'allontanamento arbitrario degli stranieri dal centro;
6) omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle apparecchiature;
7) ammontare complessivo delle penali di cui all’articolo 18 superiore al 15%, su base annuale, del valore dell’importo mensile dello stesso;
8) inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del presente capitolato.
Nelle ipotesi indicate nei punti da 1 a 8 del precedente periodo, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Comunità Montana ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Ente procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e se viene meno ogni altro requisito morale richiesto dal art. 80 del medesimo decreto legislativo.
In caso di risoluzione del contratto, la Comunità Montana, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il soggetto contraente è tenuto a procedere alla trasmissione dell’elenco dei fornitori; tali soggetti, al pari di quello contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.
Il soggetto offerente avrà l’obbligo di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o durante il corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.
Il soggetto offerente avrà l’obbligo di denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.
L’inosservanza di una delle sopracitate clausole da parte dell’impresa, comporterà la risoluzione del relativo contratto di appalto.
Nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, è stabilito l’automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.
ART. 18
Contenzioso
In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente accordo quadro e agli affidamenti di cui all’art. 3 è esclusivamente competente il Foro di Lecco. Eventuali controversie relative all’applicazione del presente accordo quadro sono subordinate all’esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede
della Comunità Montana, entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta contestazione dell’inadempimento.
ART. 19
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all’articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Comunità Montana.
L’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n al
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
ART. 20
Referenti
Il referente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
Per i soggetti sottoscrittori del presente accordo quadro, invece, i Referenti sono: