SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PER LA TRSFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DELL'AREA DENOMINATA “XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X. 000 AREA 14 e 13; XXXX
XXXXXXXXXX X. 000 AREE 10 e 11”
L’anno ---- il giorno --------- il mese ------------, avanti a me
sono comparsi i signori :
------------------------------------------------ che qui interviene in nome e per conto del Comune di Modena, denominato di seguito Comune, come da deliberazione
E
….…., in qualità di legale rappresentante della Abitcoop Società Cooperativa, con sede in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxxx,000, CF.006717803 , proprietaria delle aree situate nel Comune, e identificate catastalmente al foglio 179, mappali 000-000-000 VIA LEGNANO, Zona Elementare n. 150 AREA 14 ",
di seguito denominato soggetto attuatore,
P R E M E S S O
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) alla LR 20/2000, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata e successive varianti;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 05/06/2009 avente ad oggetto: “Accordi ai sensi dell'art.18 L.R. 20/2000 e s.m., Xxxx Xxxxxxxxxx (X.X.) X. 000, Xxxx 00x, foglio 179, mappali 00-000-000; Xxxx Xxxxxxxxxx X. 000 Xxxx 00x, foglio 198, mappali 310-311-411-412- 413p414p” è stato approvato L'Accordo ai sensi dell'art.18 L.R. 20/2000 e che lo stesso è stato stipulato in data 16/02/2010 rep. n. 83635 con scrittura privata autenticata dal Segretario Generale del Comune di Modena;
che il sopracitato Accordo, è stato recepito nella Variante di POC- RUE, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 10/06/2013, esecutiva ai sensi di legge;
che in data 10/03/2016, con atto di acquisizione a titolo gratuito, stipulato dal Segretario Generale del Comune di Modena Drssa Xxxxx Di Xxxxxx, Rep.85029, regolarmente registrato e trascritto, sono stata cedute al Comune di Modena le area destinata ad attrezzature e spazi collettivi per servizi di interesse collettivo e costituzione di servitù di passaggio, così come da Accordo sopracitato;
che le aree relative alla realizzazione dell'intervento residenziale sono identificata al nuovo catasto fabbricati del Comune di Modena, al foglio 179 mappali: 000-000-000 di proprietà del Soggetto Attuatore;
che le aree di intervento relative alle opere di urbanizzazione sono identificate al nuovo catasto terreni del Comune di Modena, al foglio 179 mappali: 252-255-258-172-261-260 di proprietà del Comune di Modena, e al foglio 179 mappale 259 di proprietà ABITCOOP su cui verrà iscritta servitù di fognatura permanente a favore del Comune di Modena;
Tutte le aree di proprietà comunale verranno messe a disposizione del soggetto attuatore, tramite apposito verbale di consegna redatto dal Servizio Patrimonio, come identificate nell'allegata planimetria in scala 1:500 (A)
che esse sono classificate nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo:
PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
II - AMBITO URBANO CONSOLIDATO
b - Aree di consolidamento di zone residenziali e miste Zona Elementare N. 150
Ex Zona Territoriale Omogenea: G Ubicazione : Parco Della Resistenza REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO:
Area 14 disciplinata dal RUE
Sull'area è consentito l'intervento diretto con permesso di costruire convenzionato.
La realizzazione dell'intervento e' regolata dalle modalita' definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 16.10 del Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE e dall'Accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 sottoscritto dai proprietari dell'area, comprensivo della relativa proposta progettuale, stipulato in data 30/03/2010 rep. n. 83635/2010 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 445 del 05/06/2009 atti ai quali si rinvia.
L'edificabilita' dell'area rimane condizionata all'avvenuta cessione gratuita dell'adiacente area 13 al Comune. La viabilita' di accesso comune alle aree 01 e 14 dovra' essere realizzata con il contributo del soggetto interventore. La superficie utile massima per residenza e' di mq 900.
Destinazioni ammesse : A/0
Altezza Massima per Residenza :4p+pt
Capacità Insediativa per Residenza :12 abitazioni
Area 13 disciplinata dal POC
L'area e' destinata a Servizi di Interesse Collettivo ed e' destinata esclusivamente alla realizzazione del Parco della Resistenza.
Si rinvia all'accordo ai sensi dell'art. 18 n. 20/2000,stipulato in data 30/03/2010 rep. n. 83635/2010 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 445 del 05/06/2009.
Costituisce comparto unitario di intervento con le adiacenti aree 01, 07, 09 e 11, con l'area 06 dell'adiacente Zona Elementare 173, con le aree 06 e 07 dell'adiacente Zona Elementare 44 e con le aree 07 e 08 dell'adiacente Zona Elementare 2150.
L'Area fa parte del Patrimonio di Aree Pubbliche Destinazioni ammesse :
E/3 E/4 E/9 G/1 G/4 G/6
Altezza Massima per Servizi di Interesse Collettivo : 1 p+pt
PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
II - AMBITO URBANO CONSOLIDATO
b - Aree di consolidamento di zone residenziali e miste Zona Elementare N. 161
Ex Zona Territoriale Omogenea: B
Ubicazione : XXX XXXXXXX, XXX XXXXXX, XXX XXXXX
Superficie Territoriale : mq 79.881
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE COMPRESE NELLA ZONA ELEMENTARE.
Le nuove costruzioni sono subordinate a indagine geologica di dettaglio (DM LLPP 11.3.88).
Area 10 Disciplinata dal RUE
L'area e' destinata a Servizi di Interesse Collettivo. L'Area fa parte del Patrimonio di Aree Pubbliche Destinazioni ammesse :
G/4 G/6
Area 11 Disciplinata dal RUE
L'area e' destinata a Servizi di Interesse Collettivo. L'Area fa parte del Patrimonio di Aree Pubbliche Destinazioni ammesse :
G/6
- che la Società Abitcoop Società Cooperativa, con sede a Xxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxxxxxx,000, CF.00671780369, in qualità di proprietario/richiedente ha presentato in data 10/11/2016 una richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione prot. 3300/2016 funzionali all'interno residenziale di edilizia libera (foglio 179 mappali: 253-256-259) ai sensi dell'art. 31.22 Testo Coordinato di norme di PSC POC RUE;
-che l'intervento residenziale dovrà attuarsi con apposito permesso di costruire.
- che occorre ora procedere a formalizzare in apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m, dell'art. A – 26 della legge regionale n. 20/2000 e s.m. e dell’art. 5.1 del Testo Coordinato di norme di PSC POC RUE, le obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l'attuazione del piano particolareggiato in questione, per il quale si fa espresso richiamo ai relativi elaborati costitutivi;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I
ART. 1
DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica.
2. I soggetti attuatori assumono gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
3. In caso di alienazione parziale delle aree oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi assunti dai soggetti attuatori si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione e, in particolare, l’art. 2, comma 1, del Capo
II. I soggetti attuatori rimangono tuttavia obbligati in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei patti della presente convenzione urbanistica.
4. Solo qualora i soggetti attuatori procedano all’alienazione unitaria e globale delle aree oggetto della presente convenzione urbanistica, gli obblighi da essi assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere della responsabilità solidale.
5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
ART. 2
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
1. Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m., dell'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 e dell’art. 12.1 del Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE, il soggetto attuatore si obbliga: a realizzare direttamente, oppure a realizzare direttamente tramite propria impresa esecutrice, tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento (opere di urbanizzazione primaria – U1), a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, e a cederle gratuitamente al Comune, come consentito dall’art.16, comma 2-bis, del D.P.R. n.380/2001 e dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, trattandosi di opere di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art.36, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016 (“Contratti sotto soglia”) e come emerge dalla Relazione illustrativa, allegata al permesso di costruire prot.n. 3300/2016 .
Costituiscono opere di U1:
gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione;
- gli altri allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell’insediamento;
- la rete fognante per lo smaltimento delle acque bianche e nere possibilmente in reti separate, gli impianti di depurazione e smaltimento e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- gli spazi attrezzati e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- le strade di distribuzione e di servizio e relativi svincoli, gli spazi e i percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, le piste ciclabili al diretto servizio dell'insediamento, con il relativo verde di arredo e protezione;
- le strutture sotterranee polifunzionali (nelle aree di nuovo insediamento, e quando previste dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, secondo la Direttiva del Ministero Lavori pubblici del 3 marzo 1999);
Le opere di cui sopra, funzionali al comparto di intervento da realizzare su aree di proprietà comunale, verranno messe a disposizione del soggetto attuatore, tramite verbale di consegna del Servizio Patrimonio.
Il soggetto attuatore realizzerà le opere sotto la sua personale e completa responsabilità, tramite il proprio appaltatore.
La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché di proprietà comunale, resta a carico del soggetto attuatore fino all’approvazione del collaudo e della presa in consegna delle opere da parte del Comune.
Il soggetto attuatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovrà stipulare apposite polizze assicurative.
Le aree e le opere di cui sopra sono indicate nell’allegata planimetria e meglio definite nel relativo progetto definitivo per il quale dovrà essere rilasciato il permesso di costruire.
Le opere di che trattasi saranno realizzate sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) e di HERA s.p.a.
E' facoltà del Comune contribuire alla realizzazione degli allacciamenti di cui sopra, ove tali opere, oltre che servire l'area d'intervento, possano rivestire carattere di più generale utilità, rendendo possibile l'allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, pubblici o privati, preesistenti o di progetto;
2. Il soggetto attuatore è altresì obbligato:
a. a ripristinare, al termine del programma edilizio, le infrastrutture per l’urbanizzazione esistenti ed eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
b. a predisporre, contestualmente alla realizzazione delle altre infrastrutture per l’urbanizzazione, le canalizzazioni relative alla rete telefonica, quando le stesse siano previste su aree da cedere al Comune;
c. a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l'allacciamento alle infrastrutture per l’urbanizzazione ed alle reti da realizzare nell'ambito della presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in consegna dal Comune o da HERA s.p.a.
ART. 3
MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento risulteranno definite nel progetto definitivo, sulla base del quale sarà rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione delle stesse. Tale progetto dovrà risultare concordato e vistato da XXXX s.p.a. sia per l'idonea collocazione dei cassonetti di raccolta rifiuti, che per gli impianti a rete e gli scarichi fognari, nonché con eventuali altri Enti interessati (es. TELECOM).
2. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento richieste in corso d'opera dal Comune attraverso l'UTC per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico dei soggetti attuatori, risulterà non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
Il soggetto attuatore si impegna pertanto a soddisfare eventuali richieste del Comune in questo senso. Nel caso in cui le modificazioni comportino un onere superiore al 5%, la proprietà si impegna a soddisfare le richieste del Comune, dietro riconoscimento di ulteriore scomputo dal contributo di costruzione;
3. La realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento dovrà essere correlata all'attuazione del programma edilizio;
4. Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune dovrà nominare uno o più tecnici collaudatori ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto attuatore dovrà fornire all'UTC una lista di tre nominativi idonei all'incarico di collaudatore e tra questi il Comune nominerà il collaudatore.
5. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera dovrà fissare in ogni caso le visite di collaudo durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale, o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale ai sensi della normativa vigente o report riepilogativo.
6. Il soggetto attuatore dovrà altresì nominare, sempre prima dell’inizio dei lavori, con oneri a suo carico, e comunicandolo al Comune: il Direttore dei Lavori, da individuare tra i soggetti abilitati, il Responsabile dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
7. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare, sull’apposita modulistica, la data di inizio lavori, così come previsto dall’art. 33.2 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, concordando altresì, con l’UTC, le modalità di comunicazione delle date di inizio delle singole principali lavorazioni, che devono pervenire in tempo utile affinché possano predisporsi i necessari controlli. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, infatti, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere.
Dovrà essere effettuata la comunicazione di inizio lavori con l’indicazione dell’impresa esecutrice per la quale dovrà essere fornita la documentazione comprovante i requisiti per eseguire lavori pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva e la restante documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e
x.x. Xxxxxxxx essere comunicati altresì tutti i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici per le quali, oltre al documento unico di regolarità contributiva e alla restante documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m., dovrà essere altresì prodotta la documentazione comprovante i requisiti per eseguire lavori pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.
Dovrà altresì essere installato, all’atto dell’inizio lavori e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la loro durata, un cartello di cantiere con le caratteristiche di cui all’art. 33.5 del Regolamento urbanistico edilizio.
8. Il soggetto attuatore assume ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, causati a terzi, anche dipendenti o incaricati del Comune, o a cose, da propri dipendenti o da propri mezzi ed attrezzature o cause di forza maggiore durante tutta l’esecuzione dei lavori di tutte le opere di urbanizzazione e fino al collaudo e presa in consegna delle opere. All’uopo dovrà stipulare apposite polizze assicurative che tengano completamente indenne il Comune, così come stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 .
E’ inoltre tenuto al rispetto di tutte le normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altra prescrizione in materia di sicurezza contro gli incendi e di sicurezza nei cantieri per tutta la durata delle opere. In particolare dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di rispetto ambientale atte a ridurre i fattori di nocività e disturbo alla collettività, oltre che eventuali danni ed infortuni nei cantieri, nonché ogni altra norma inerente e pertinente.
9. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, a causa dell'avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.
ART. 4
CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER
LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
1. Il ritiro del permesso di costruire per infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento è subordinato:
a. all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente schema di convenzione, previamente sottoscritto per accettazione dal soggetto attuatore. La Convenzione dovrà essere stipulata per atto pubblico entro 4 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale a pena di decadenza del Permesso di costruire;
b. alla fornitura di apposita garanzia fideiussoria (prestata da un primario istituto di credito in ambito nazionale) bancaria o assicurativa, ai sensi degli artt. 1944 e segg. del codice civile, di importo pari al costo complessivo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, come risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo presentato per il rilascio del permesso di costruire.
La garanzia è prestata maggiorata del 5% per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico, per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti verificatasi nel corso dei lavori e a copertura altresì del corretto ripristino delle opere danneggiate o distrutte.
La garanzia dovrà essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, senza obbligo di messa in mora o preventiva diffida, ma con il solo rilievo dell’inadempimento.
La costituita garanzia verrà ridotta, tramite comunicazione scritta del Comune, a seguito di collaudo provvisorio e di presa in carico delle opere, o a seguito di presa in carico anticipata di opere, nella misura massima del 75% dell’importo delle opere collaudate.
Il rimanente importo (25%) verrà svincolato, tramite comunicazione scritta del Comune, una volta ultimati tutti gli interventi edilizi e a collaudo definitivo e presa in carico di tutte le opere.
Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi, per quanto compatibili, le norme in materia di cauzioni per i lavori pubblici contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.
Su detta garanzia l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico.
Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi le norme in materia di garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici contenute nel D.lgs. n.50/2016;
ART.5
POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE E PRESA IN
CONSEGNA DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
1. Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare la data di fine lavori, nel rispetto delle norme del regolamento edilizio vigente, specificando, in particolare, la data di ultimazione degli impianti eseguiti (rete di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica ecc.).
2. A seguito delle comunicazioni di cui sopra, il soggetto attuatore deve inoltrare all’UTC:
il collaudo tecnico delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 3 della presente convenzione;
la planimetria di aggiornamento degli impianti realizzati con descrizione delle relative caratteristiche e stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori. Tutte le opere dovranno essere contabilizzate dividendo le diverse categorie di lavoro. In particolare saranno da evidenziarsi le opere relative a:
• reti di media e bassa tensione, comprendendo anche le opere accessorie quali le cabine di trasformazione, gli scavi, ecc.,
• reti e pozzetti per telecomunicazioni,
• illuminazione pubblica, comprendenti pali, polifore, ecc.,
• reti del gas,
• fognature;
• rete dell’acqua potabile,
• opere stradali e marciapiedi,
• verde, arredo urbano;
gli elaborati grafici di tutti gli impianti eseguiti (elettrici, di sicurezza, antincendio, termici, di ricambio d’aria, idro-sanitari, fognari, trasmissione dati, ecc.), nonché dell’eseguito architettonico, con relativi particolari costruttivi, debitamente sottoscritti dall’Impresa esecutrice dei lavori, in formato informatico compatibile Autocad ed in n. 2 copie su carta;
la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della normativa vigente, comprensive di tutti gli allegati obbligatori; dovranno essere comunque allegati le planimetrie e gli schemi degli impianti relativi allo stato di fatto a fine lavori, controfirmate dalla ditta esecutrice;
i verbali di effettuazione di tutte le misure, prove, collaudi e certificazioni sugli impianti, a firma del legale rappresentante;
Trascorso il periodo di due anni dalla data di emissione del relativo certificato, il collaudo provvisorio diventerà automaticamente definitivo qualora, decorsi due anni dalla data della relativa emissione, non sia intervenuto l’atto formale di approvazione e, nel frattempo, il Comune non accerti e segnali eventuali difformità e vizi delle opere che il soggetto attuatore si obbliga fin da ora, con il presente atto, ad eliminare a propria a cura e spese. Resta ferma la responsabilità del soggetto attuatore ai sensi dell’art.1669 del codice civile.
3. Espletati i predetti adempimenti e dopo l’avvenuta presa in carico delle opere di urbanizzazione il Comune, libererà la garanzia con le modalità di cui al precedente art. 4 e le prenderà in consegna, così come indicato nel progetto esecutivo delle medesime opere. Tutti gli impianti passeranno in gestione a XXXX s.p.a., che provvederà alla relativa manutenzione.
4. La presa in consegna di tali opere è comunque subordinata alla redazione di apposito verbale nel quale si darà atto dell’avveramento delle seguenti condizioni:
a) che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;
b) eventuali rettifiche ai frazionamenti delle opere e/o delle aree saranno a totale carico del soggetto attuatore;
c) che le opere presentino carattere di pubblico interesse, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali.
5. Tutte le opere di che trattasi dovranno, in ogni caso, risultare complete e perfettamente funzionanti al momento dell'ultimazione del 100% degli edifici. Tale ultimazione perfetto funzionamento costituisce condizione per il rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità degli edifici.
6. In caso di rifiuto, da parte della proprietà, dei successori e/o aventi causa, a realizzare le opere di cui il Comune avesse richiesto l'anticipata esecuzione, quest’ultimo ha diritto di utilizzare a tale fine, la somma versata quale garanzia.
7. Il Comune, su richiesta del soggetto attuatore, si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipatamente parte delle opere di urbanizzazione previste, previa redazione di apposito verbale nel quale si dia atto della sicurezza e della funzionalità delle opere stesse; in tal caso verranno liberate, in proporzione, le garanzie prestate.
ART. 6
CONDIZIONI PER IL RILASCIO E IL RITIRO DEI PERMESSO DI COSTRUIRE E DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’
1. Il permesso di costruire relativo all'edificio residenziale da realizzare all’interno dell'area di intervento deve contenere le seguenti condizioni:
a. obbligo, a carico del titolare del permesso di costruire, di ripristinare le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento esistenti, eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
b. divieto, a carico del titolare del permesso di realizzare l’accantieramento su aree destinate alle infrastrutture per l’urbanizzazione; la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l'UTC, solo in casi eccezionali.
2. Il ritiro del permesso di costruire, relativo all'edificio residenziale da realizzare all’interno dell'area di intervento, è subordinato:
a. all'avvenuto ritiro del permesso di costruire relativo al progetto delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento (Prot.n. 3300/2016);
3. Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, per l' edificio residenziale, è subordinato:
a. all'esistenza e al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto, ed energia elettrica in bassa tensione;
b. al ripristino di infrastrutture per l’urbanizzazione eventualmente danneggiate;
c. alla presentazione della dichiarazione della fine lavori delle opere di urbanizzazione primaria, comprensiva del collaudo tecnico redatto dal collaudatore in corso d'opera, in cui l'edificio è compreso.
ART. 7
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato:
a. per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria, i soggetti attuatori si obbligano a realizzare le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento a scomputo totale o parziale di detti oneri. A fronte di eventuali maggiori costi delle opere suddette rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, nulla sarà dovuto dal Comune al soggetto attuatore; in caso di costi minori, il soggetto attuatore dovrà versare, al Comune, la differenza;
b. gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione devono essere integralmente corrisposti, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative.
ART. 8 SANZIONI
1. Oltre a quanto previsto nell’art.3, in caso di parziale o totale mancata attuazione di infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, il Comune potrà concedere, per la relativa regolarizzazione, altri 180 giorni calcolati dal termine previsto dall'art. 3, della presente convenzione urbanistica e comunque entro il termine di cui al successivo art. 9, trascorsi i quali si procederà a far ultimare, correggere o realizzare quanto incompleto o mal eseguito, utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare, sui soggetti attuatori, l'eventuale maggior spesa.
ART. 9
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
1. La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni dieci (10), con decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione urbanistica.
ART. 10 SPESE
1. Sono a carico del soggetto attuatore le spese del presente atto ed ogni altra spesa inerente e dipendente.
CAPO II
ART.1
COSTITUZIONE DI SERVITU' DI FOGNATURA PERMANENTE
A FAVORE DEL COMUNE DI MODENA
Sulla base del progetto definitivo prot. 3300/202016 il Soggetto attuatore, costituisce servitù permanente di fognatura a favore del Comune di Modena, sull'area come indicata nella planimetria allegata (B) e identificata catastalmente al
Foglio 179 Mappale 259 parte;
La servitù sarà regolata dai seguenti patti e condizioni:
A) il soggetto attuatore o avente causa, conserverà la proprietà dell’area, ma non potrà interferire in alcun modo sull’utilizzo e sulla funzionalità della fognatura, né diminuire l’uso della servitù o renderla più onerosa;
B) sarà a carico del soggetto attuatore o avente causa qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi a causa della costruzione del tratto di fognatura;
C) sarà a carico del soggetto attuatore o avente causa la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di fognatura nei casi di malfunzionamenti o danneggiamenti imputabili al/ai proprietario/i;
D) il soggetto attuatore o avente causa consentirà l’accessibilità dell’area oggetto della suddetta servitù permanente di fognatura ai tecnici ed operatori comunali e di HERA;
E) la concessione di servitù sarà a titolo gratuito e pertanto nulla è dovuta al Comune per essa;
F) Tale servitù verrà concessa con la limitazione che debba intendersi operante esclusivamente fino a quando, per modifica del P.R.G., per motivi di ordine generale afferente l’interesse pubblico, Il Comune non intenda modificarla o cassarla.
G) per tutto quanto non previsto varranno le norme del Codice Civile.
ART. 2
OBBLIGHI REALI DA TRASCRIVERE NEI SUCCESSIVI ROGITI DI VENDITA
1. Nel caso di trasferimento frazionato della proprietà degli immobili inclusi nell'area oggetto di intervento a terzi, il soggetto attuatore si obbliga a non trasferire le obbligazioni inerenti alla realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, né a trasferire porzioni di aree sulle quali insistono opere di urbanizzazione primaria o generale o secondaria realizzate in attuazione della presente convenzione e per le quali non siano ancora stati stipulati i rogiti di rettifica dei trasferimenti delle aree al Comune, a suo tempo effettuati.
2. Il soggetto attuatore si obbliga altresì ad istituire a sua cura e spese e ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore degli enti preposti, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi, che interessassero il comparto come infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento;
3. In ogni atto di alienazione dell'immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione urbanistica, l'acquirente dovrà dichiarare:
a. di essere pienamente consapevole che l'immobile acquistato è soggetto al permesso di costruire convenzionato prot.n. 3300/2016 e alla relativa convenzione urbanistica;
b. di conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza alla presente convenzione urbanistica.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL SOGGETTO ATTUATORE