ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA DALL'ALTRO,
PER LOTTARE CONTRO LA FRODE E OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA CHE LEDA I LORO INTERESSI FINANZIARI
LA COMUNITÀ EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD,
da una parte e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall’altra,
in prosieguo denominate parti contraenti,
CONSIDERANDO le strette relazioni fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro,
DESIDEROSE di lottare in modo efficace contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari,
TENENDO CONTO della necessità di rafforzare l’assistenza amministrativa in tali settori,
CONVINTE che l’assistenza giudiziaria, che includa perquisizioni e sequestri, debba essere accordata anche in tutti i casi di contrabbando e di evasione in materia di fiscalità indiretta, e segnatamente di imposta sul valore aggiunto, dazi doganali e accise,
RICONOSCENDO l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto
Oggetto del presente accordo è un ampliamento dell'assistenza amministrativa e dell’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, allo scopo di combattere le attività illecite di cui all'articolo 2.
ARTICOLO 2
Campo d'applicazione
1. Il presente accordo si applica ai settori seguenti:
a) la prevenzione, l'individuazione, l'investigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti, per quanto riguarda:
− gli scambi di merci in violazione della legislazione doganale e xxxxxxxx;
− gli scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e alle accise;
− la percezione o la detenzione di fondi - compreso l'uso di detti fondi a fini diversi da quelli della loro concessione originaria - provenienti dal bilancio delle parti contraenti o da bilanci gestiti da esse o per loro conto, come le sovvenzioni e i rimborsi;
− le procedure di aggiudicazione di contratti assegnati dalle parti contraenti;
b) il sequestro e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite menzionate alla lettera a).
2. La cooperazione ai sensi del titolo II (assistenza amministrativa) e del titolo III (assistenza giudiziaria) non potrà essere rifiutata per il solo motivo che la domanda si riferisce a una violazione che la parte contraente richiesta qualifica come infrazione fiscale, o per il motivo che la legislazione della parte contraente richiesta non prevede lo stesso tipo di prelievi o di esborsi o non contiene lo stesso tipo di regolamentazione o la stessa qualificazione giuridica dei fatti della legislazione della parte contraente richiedente.
3. Nel campo d'applicazione del presente accordo è incluso il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dallo stesso, a condizione che i reati preliminari siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo a 6 mesi.
4. Le imposte dirette sono escluse dal campo d'applicazione del presente accordo.
ARTICOLO 3
Casi d'importanza minore
1. L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25 000 EUR, o se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100 000 EUR, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona sospettata, sia considerata di estrema gravità dalla parte contraente richiedente.
2. L'autorità della parte contraente richiesta informa senza indugio l'autorità della parte contraente richiedente dei motivi del rifiuto della domanda di cooperazione.
ARTICOLO 4
Ordine pubblico
La cooperazione può essere rifiutata se la parte contraente richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda sia di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di detta parte contraente.
ARTICOLO 5
Trasmissione di informazioni e di elementi di prova
1. Le informazioni e gli elementi di prova comunicati od ottenuti in virtù del presente accordo, in qualsiasi forma, sono coperti dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione nazionale della parte contraente che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.
Tali informazioni e tali elementi di prova non possono, in particolare, essere comunicati a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o nella Confederazione Svizzera, vi hanno accesso in virtù delle loro funzioni, né possono essere utilizzate da queste per fini diversi da quelli rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo.
2. Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla parte contraente richiedente in applicazione del presente accordo possono essere trasmessi a qualsiasi parte contraente che svolga un'indagine per la quale non è esclusa una cooperazione, o se esistono indicazioni concrete che tale parte contraente potrebbe utilmente svolgere una tale indagine. Questa comunicazione non può avvenire a fini diversi da quelli previsti nel presente accordo.
3. La trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova, ottenuti in virtù del presente accordo, a un'altra parte contraente o a più parti contraenti non può essere oggetto di un ricorso nella parte contraente inizialmente richiesta.
4. Ogni parte contraente che riceva informazioni o elementi di prova conformemente al paragrafo 2 rispetta i limiti di utilizzo opposti dalla parte contraente richiesta alla parte contraente richiedente la prima trasmissione.
5. La trasmissione di informazioni e di elementi di prova, ottenuti in applicazione del presente accordo, da una parte contraente a uno Stato terzo, è soggetta all'autorizzazione della parte contraente che è all'origine di tali informazioni e di tali elementi di prova.
ARTICOLO 6
Riservatezza
La parte contraente richiedente può chiedere alla parte contraente richiesta di far sì che la domanda e il suo contenuto restino riservati, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'esecuzione della domanda. Se la parte contraente richiesta non può rispettare le esigenze di riservatezza, ne informa precedentemente l'autorità della parte contraente richiedente.
TITOLO II ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 7
Relazione con altri accordi
Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e gli obblighi più estesi nel settore dell'assistenza amministrativa o le disposizioni più vantaggiose di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione fra le parti contraenti, in particolare il protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale del 9 giugno 1997.
ARTICOLO 8
Portata
1. Le parti contraenti si prestano mutualmente assistenza per combattere le attività illecite di cui al presente accordo, in particolare con la prevenzione e l'individuazione di operazioni e altri atti e omissioni contrari alla legislazione pertinente, e con lo svolgimento di indagini in merito.
2. L'assistenza di cui al presente titolo interessa tutte le autorità amministrative competenti delle parti contraenti che agiscano nell'esercizio di poteri di inchiesta amministrativa o di poteri di azione penale, compresi i casi in cui tali autorità esercitano dei poteri su richiesta delle autorità giudiziarie.
Se un'indagine penale è effettuata da un'autorità giudiziaria o sotto la sua direzione, tale autorità determina se le domande di assistenza reciproca o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base del presente titolo.
ARTICOLO 9
Competenze
1. Le autorità delle parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo nell'ambito delle competenze ad esse conferite sulla base del loro diritto interno. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come modifica delle competenze conferite in virtù delle disposizioni interne alle autorità delle parti contraenti a norma del presente titolo.
Esse procedono come se agissero per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità della propria parte contraente. A tal fine esse si avvalgono di tutti i poteri giuridici a loro disposizione nell'ambito del loro diritto interno per dar seguito alla domanda.
2. Le domande rivolte ad autorità non competenti sono trasmesse senza indugio da queste all'autorità competente.
ARTICOLO 10
Proporzionalità
L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione quando risulta in modo evidente che:
a) il numero e il tipo delle richieste presentate in un determinato periodo di tempo dalla parte contraente richiedente impongono all'autorità della parte contraente richiesta un onere amministrativo eccessivo;
b) l'autorità della parte contraente richiedente non ha esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.
ARTICOLO 11
Servizi centrali
1. Ciascuna parte contraente designa uno o più servizi centrali competenti a trattare le domande di assistenza amministrativa ai sensi del presente titolo.
Tali servizi ricorrono a ogni autorità amministrativa competente per l'esecuzione dell'assistenza richiesta.
2. I servizi centrali comunicano direttamente fra di loro.
3. L'attività dei servizi centrali non esclude, in particolare nei casi di urgenza, la cooperazione diretta fra le altre autorità delle parti contraenti che sono competenti nei campi d'applicazione del presente accordo. I servizi centrali sono informati di ogni azione che si avvalga di tale cooperazione diretta.
4. Le parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità competenti considerate servizi centrali ai fini del presente articolo.
CAPO 2 ASSISTENZA SU RICHIESTA
ARTICOLO 12
Richieste di informazioni
1. Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta le comunica, nei limiti del campo d'applicazione del presente accordo, tutte le informazioni a sua disposizione o a disposizione di altre autorità della stessa parte contraente che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le attività illecite di cui al presente accordo, o che siano necessarie per il recupero di un credito. L'autorità della parte contraente richiesta procede ad ogni ricerca amministrativa necessaria per ottenere tali informazioni.
2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi sui cui si basano le informazioni e di cui le autorità della parte contraente richiesta dispongono o che sono stati elaborati o procurati per dare seguito alla richiesta di informazioni.
3. Previo accordo fra l'autorità della parte contraente richiedente e l'autorità della parte contraente richiesta, e conformemente alle istruzioni particolareggiate di quest'ultima, agenti autorizzati dall'autorità della parte contraente richiedente possono avere accesso, negli uffici delle autorità della parte contraente richiesta, ai documenti e alle informazioni di cui al
paragrafo 1 in possesso delle autorità di tale parte contraente, e che si riferiscono ad attività illecite precise rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo. Tali agenti sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.
ARTICOLO 13
Richieste di sorveglianza
Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta esercita, per quanto possibile, una sorveglianza sugli scambi di merci effettuati in violazione della regolamentazione di cui all'articolo 2. Tale sorveglianza può riguardare le persone sospettate in maniera fondata di aver partecipato o di partecipare alla commissione di queste attività illecite o di compiere atti preparatori a tal fine, nonché i luoghi, i mezzi di trasporto e le merci collegati a tali attività.
ARTICOLO 14
Notificazione e consegna a mezzo posta
1. Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le proprie disposizioni interne, tutti gli strumenti o le decisioni emanati dalle autorità competenti della parte contraente richiedente che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo.
2. Le richieste di notificazione, che devono indicare l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare, sono accompagnate da una traduzione in una lingua ufficiale della parte contraente richiesta o in una lingua accettabile per tale parte contraente.
3. Le parti contraenti possono inviare direttamente a mezzo posta atti di notifica e richieste di informazioni e di documenti agli operatori interessati dal terzo e quarto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) residenti sul territorio dell'altra parte contraente.
Tali persone potranno dar seguito a queste comunicazioni e fornire i documenti e le informazioni pertinenti nella forma prevista dalle regole e dagli accordi in virtù dei quali i fondi sono stati concessi.
ARTICOLO 15
Richieste di indagini
1. Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede o fa procedere alle indagini utili in merito a operazioni o comportamenti che costituiscono attività illecite ai sensi del presente accordo o che fanno sorgere nell'autorità della parte contraente richiedente il fondato sospetto che tali attività illecite siano state commesse.
2. La parte contraente richiesta si avvale di tutti i mezzi di indagine a sua disposizione nell'ambito del suo ordinamento giuridico, come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità interna, anche attraverso l'intervento o con l'autorizzazione, se necessario, delle autorità giudiziarie.
Tale disposizione lascia impregiudicato il dovere di collaborazione degli operatori economici in virtù dell'articolo 17.
L'autorità della parte contraente richiesta comunica i risultati delle indagini all’autorità della parte contraente richiedente. L'articolo 12, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.
3. L'autorità della parte contraente richiesta estende l'assistenza a tutte le circostanze, gli oggetti e le persone manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria una domanda complementare. Nei casi dubbi, l'autorità della parte contraente richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorità della parte contraente richiedente.
ARTICOLO 16
Presenza di agenti incaricati dall'autorità della parte contraente richiedente
1. Previo accordo tra l'autorità della parte contraente richiedente e l'autorità della parte contraente richiesta, alle indagini di cui all'articolo precedente possono essere presenti agenti designati dall'autorità della parte contraente richiedente. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona o dell'operatore economico presso cui ha luogo l'indagine.
2. Le indagini sono sempre svolte dagli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta. Gli agenti dell'autorità della parte contraente richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti agli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta.
Essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti degli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.
3. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni.
4. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte contraente richiedente non potranno essere utilizzate come elementi di prova prima che sia stata autorizzata la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione.
ARTICOLO 17
Dovere di collaborazione
Gli operatori economici sono tenuti a collaborare all'esecuzione della domanda di assistenza amministrativa dando accesso ai loro locali, ai loro mezzi di trasporto e alla loro documentazione e fornendo tutte le informazioni pertinenti.
ARTICOLO 18
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande d'assistenza sono presentate per iscritto. Sono corredate dei documenti necessari per permettere di darvi seguito.
In caso di urgenza sono accettate domande orali, che devono tuttavia essere confermate per iscritto quanto prima possibile.
2. Le domande devono contenere le informazioni seguenti:
a) autorità richiedente;
b) misura richiesta;
c) oggetto e motivo della domanda;
d) leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche e giuridiche oggetto delle indagini;
f) esposizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte, per i casi di cui all'articolo 14.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale della parte contraente richiesta o in una lingua accettabile per quest'ultima.
4. Le domande non corrette o incomplete possono essere corrette o completate. Tuttavia, nel frattempo vengono attuate le misure necessarie per dar seguito alla domanda.
ARTICOLO 19
Utilizzazione delle informazioni
1. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini previsti dal presente accordo. Se una parte contraente intende utilizzare le informazioni ad altri fini, deve chiedere prima l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzo è allora soggetto alle restrizioni imposte da detta autorità.
2. Il paragrafo 1 non osta all'utilizzo delle informazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per mancata osservanza della legislazione a cui si riferisce la domanda di assistenza amministrativa se per tali procedimenti sono disponibili gli stessi mezzi di assistenza. L'autorità competente della parte contraente che ha fornito le informazioni è avvisata senza indugio di un tale utilizzo.
3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un organo giurisdizionale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente accordo.
CAPO 3 ASSISTENZA SPONTANEA
ARTICOLO 20
Assistenza spontanea
1. Le forme di cooperazione stabilite nel capo precedente possono avere luogo senza domanda preliminare di un'altra parte contraente.
2. L'autorità della parte contraente che trasmette le informazioni può, conformemente al diritto interno, stabilire condizioni per l'uso di tali informazioni da parte dell'autorità della parte contraente destinataria.
3. Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.
CAPO 4
FORME PARTICOLARI DI COOPERAZIONE
ARTICOLO 21
Operazioni congiunte
1. Qualora, in occasione dell'importazione, esportazione e transito di merci, l'entità delle transazioni e dei rischi connessi all'aspetto tributario e a quello delle sovvenzioni sia tale da poter generare gravose perdite finanziarie a carico del bilancio delle parti contraenti, queste possono accordarsi per effettuare operazioni transfrontaliere congiunte per prevenire e perseguire le attività illecite rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo.
2. Il coordinamento e la pianificazione delle operazioni transfrontaliere sono di competenza del servizio centrale o di un ufficio da questo designato.
ARTICOLO 22
Squadre investigative speciali comuni
1. Le autorità di più parti contraenti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in una delle parti contraenti.
2. La squadra investigativa svolge indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti, e coordina azioni congiunte.
3. La partecipazione alla squadra non conferisce ai rappresentanti delle autorità della parte contraente che la compongono la facoltà di intervenire nel territorio della parte contraente in cui sono svolte le indagini.
ARTICOLO 23
Funzionari di collegamento
1. Le autorità competenti delle parti contraenti possono decidere il distacco, per periodi di tempo determinati o indeterminati, di funzionari di collegamento di una parte contraente presso i servizi competenti di un'altra parte contraente allo scopo di fornirsi sostegno reciproco nell'esecuzione dell'assistenza amministrativa.
2. I funzionari di collegamento hanno una funzione di consulenza e di assistenza. Non hanno potere autonomo di intervento nel territorio della parte contraente ospitante. Con l'accordo o su richiesta delle autorità competenti della parti contraenti possono:
a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni;
b) fornire assistenza nelle indagini;
c) partecipare al trattamento delle domande di assistenza;
d) fornire consulenza e assistenza alla parte contraente ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere;
e) svolgere qualsiasi altro compito che le parti contraenti possono convenire tra loro.
3. Le autorità competenti delle parti contraenti definiscono di comune accordo le modalità dettagliate.
4. I funzionari di collegamento possono rappresentare gli interessi di una o più parti contraenti.
CAPO 5 RECUPERO
ARTICOLO 24
Recupero
1. Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede al recupero dei crediti rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo come se si trattasse di crediti propri.
2. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso dalla parte contraente richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
3. La parte contraente richiesta adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito.
4. L'autorità della parte contraente richiesta trasferisce all'autorità della parte contraente richiedente l'importo del credito da essa recuperato. Con l'assenso della parte contraente richiedente, può dedurne la percentuale corrispondente alle spese amministrative sostenute.
5. In deroga al paragrafo 1, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nella parte contraente richiesta.
TITOLO III ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ARTICOLO 25
Relazione con altri accordi
1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990, e a facilitarne l'applicazione tra le parti contraenti.
2. Restano impregiudicate le disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra le parti contraenti.
ARTICOLO 26
Procedimenti che danno parimenti luogo all'assistenza
1. L'assistenza giudiziaria è accordata anche:
a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto interno di una o di entrambe le parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni ai regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale;
b) nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale;
c) per reati o infrazioni per i quali può essere fatta valere la responsabilità di una persona giuridica della parte contraente richiedente.
2. L'assistenza è altresì fornita ai fini di indagini e di procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei mezzi e dei proventi di tali infrazioni.
ARTICOLO 27
Trasmissione delle domande
1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono presentate dall'autorità della parte contraente richiedente o attraverso un'autorità centrale competente della parte contraente richiesta o direttamente presso l'autorità della parte contraente competente per l'esecuzione della domanda della parte contraente richiedente. L'autorità della parte contraente richiedente e, se del caso, l'autorità della parte contraente richiesta, inviano copia della domanda alla propria autorità centrale per informazione.
2. Tutti i documenti relativi alla domanda o alla sua esecuzione possono essere trasmessi tramite gli stessi canali. Essi sono inviati, perlomeno in copia, direttamente all'autorità della parte contraente richiedente.
3. Se l'autorità della parte contraente che riceve la domanda non è competente a fornire l’assistenza, essa trasmette senza indugio la domanda all'autorità competente.
4. Le domande non corrette o incomplete sono accettate nella misura in cui contengono gli elementi necessari per darvi seguito, ferma restando la loro successiva regolarizzazione da parte dell'autorità della parte contraente richiedente. L'autorità della parte contraente richiesta avverte delle carenze l'autorità della parte contraente richiedente e le concede un termine per la regolarizzazione.
L'autorità della parte contraente richiesta trasmette senza indugio all'autorità della parte contraente richiedente ogni altra indicazione atta a permettere a quest'ultima di completare la domanda o di estenderla ad altre misure.
5. Le parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità centrali competenti ai fini del presente articolo.
ARTICOLO 28
Consegna a mezzo posta
1. Di regola, le parti contraenti inviano direttamente a mezzo posta gli atti dei procedimenti relativi alle attività illecite di cui al presente accordo alle persone che si trovano nel territorio dell'altra parte contraente.
2. Se l'autorità della parte contraente da cui provengono i documenti sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, o ha motivo di ritenerlo, i documenti, o almeno le parti importanti dei medesimi, devono essere accompagnati da una traduzione in tale altra lingua.
3. L'autorità della parte contraente mittente informa il destinatario che essa non può attuare direttamente alcuna misura coercitiva o sanzionatoria sul territorio dell'altra parte contraente.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere, dall'autorità che figura nell'avviso stesso, informazioni circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto.
ARTICOLO 29
Misure provvisorie
1. Nei limiti del suo diritto interno e delle sue competenze e su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità competente della parte contraente richiesta ordina le misure provvisorie necessarie per mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova, se la domanda di assistenza non sembra manifestamente inammissibile.
2. Nei confronti dei mezzi e dei proventi delle infrazioni per le quali è domandata l'assistenza sono ordinati il congelamento e il sequestro preventivi. Se i proventi di un'infrazione non esistono più, in parte o nella totalità, le stesse misure sono ordinate nei confronti di beni che si trovano sul territorio della parte contraente richiesta e che corrispondono al valore dei proventi in questione.
ARTICOLO 30
Presenza delle autorità della parte contraente richiedente
1. La parte contraente richiesta, su domanda della parte contraente richiedente, autorizza i rappresentanti delle autorità di quest'ultima ad essere presenti all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona interessata dalla misura.
L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni.
2. Le persone presenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti dei rappresentanti dell'autorità della parte contraente richiesta, tramite essi e per le sole esigenze dell'esecuzione della domanda d'assistenza giudiziaria. Possono in particolare essere autorizzate a porre o a proporre domande e suggerire atti istruttori.
3. Tale presenza non può avere come conseguenza la divulgazione di fatti a persone diverse da quelle autorizzate in virtù dei paragrafi precedenti, in violazione del segreto giudiziario o dei diritti della persona interessata. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte contraente richiedente non potranno essere utilizzate come mezzi di prova prima che la decisione riguardante la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione sia passata in giudicato.
ARTICOLO 31
Perquisizioni e sequestri
1. Le parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a) Il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero è punibile in base al diritto di una delle due parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente in particolare in materia penale;
b) L'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della parte contraente richiesta.
2. Sono altresì ricevibili le rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro per fatti di riciclaggio rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo, a condizione che i fatti costitutivi siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo a 6 mesi.
ARTICOLO 32
Domanda di informazioni bancarie e finanziarie
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, la parte contraente richiesta dà esecuzione alle domande di assistenza relative all'ottenimento e alla trasmissione di informazioni bancarie e finanziarie, riguardanti anche:
a) l'individuazione di conti bancari aperti in banche stabilite sul suo territorio e di cui le persone sotto inchiesta sono titolari, delegati, o di cui esse hanno il controllo, e informazioni relative a tali conti;
b) l'individuazione di transazioni e operazioni bancarie effettuate da, verso o via uno o più conti bancari o da determinate persone in uno specifico periodo, e tutte le informazioni ad esse relative.
2. Nella misura di quanto autorizzato in virtù delle norme processuali penali per casi analoghi interni, la parte contraente richiesta può ordinare la sorveglianza, durante un periodo specifico, delle operazioni bancarie effettuate da, verso o attraverso conti bancari oppure da determinate persone, e la comunicazione dei risultati alla parte contraente richiedente. La decisione relativa al controllo delle transazioni e alla comunicazione dei risultati è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti della parte contraente richiesta e deve essere conforme alla legislazione nazionale di tale parte contraente. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti della parte contraente richiedente e di quella richiesta.
3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti finanziari non rivelino al cliente interessato né a terzi che vengono eseguite misure su domanda della parte contraente richiedente o che è in corso un'indagine, e questo per un periodo limitato a quanto necessario per non comprometterne il risultato.
4. L'autorità della parte richiedente:
a) indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere di valore fondamentale ai fini dell'indagine relativa al reato;
b) precisa per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche della parte contraente richiesta, e indica, per quanto disponga di indicazioni al riguardo, quali banche potrebbero essere implicate;
c) inserisce qualsiasi informazione che possa facilitare l'esecuzione della domanda.
5. Una parte contraente non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una domanda di assistenza giudiziaria di un'altra parte contraente.
ARTICOLO 33
Consegne sorvegliate
1. L'autorità competente della parte contraente richiesta si impegna a garantire che, su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della parte contraente richiesta, nel rispetto del suo diritto interno.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella parte contraente richiesta. Le autorità competenti di quest’ultima mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.
ARTICOLO 34
Consegna ai fini di confisca o restituzione
1. Su domanda della parte contraente richiedente, gli oggetti, documenti, fondi o altri valori sequestrati a titolo cautelare possono essere consegnati in vista della loro confisca o della loro restituzione all'avente diritto.
2. La parte contraente richiesta non potrà rifiutare la consegna di fondi per il motivo che essi corrispondono a un debito di natura fiscale o doganale.
3. Sono salvi i diritti che un terzo di buona fede fa valere su tali oggetti.
ARTICOLO 35
Accelerazione dell'assistenza
1. L'autorità della parte contraente richiesta dà esecuzione il più rapidamente possibile alla domanda di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali, nonché di altri termini indicati dall'autorità della parte contraente richiedente. Quest’ultima autorità illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
2. Qualora alla domanda non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dall'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta ne informa prontamente l'autorità della parte contraente richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla domanda. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla domanda, all'occorrenza subordinandolo al soddisfacimento di tali condizioni.
Se è prevedibile che i termini stabiliti dall'autorità della parte contraente richiedente per dare esecuzione alla domanda non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento svolto da questa autorità, l'autorità della parte contraente richiesta indica prontamente i tempi ritenuti necessari per dare esecuzione alla domanda. L'autorità della parte contraente richiedente comunica prontamente se la domanda deve comunque essere considerata mantenuta. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla domanda.
ARTICOLO 36
Uso delle informazioni e dei mezzi di prova
Le informazioni e i mezzi di prova trasmessi nell'ambito del procedimento di assistenza possono essere utilizzati, oltre che ai fini del procedimento per il quale è stata fornita l'assistenza:
a) in un procedimento penale nella parte contraente richiedente contro altre persone che hanno partecipato alla commissione dell'infrazione per la quale era stata fornita l'assistenza;
b) nei casi in cui i fatti all'origine della domanda costituiscono un'altra infrazione riguardo alla quale dovrebbe essere pure fornita assistenza;
c) nei procedimenti diretti alla confisca dei mezzi e dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza, e nei procedimenti di risarcimento danni per i fatti per i quali era stata fornita l'assistenza.
ARTICOLO 37
Trasmissione spontanea
1. Nei limiti del loro diritto interno e delle loro competenze, le autorità giudiziarie di una parte contraente possono trasmettere spontaneamente informazioni e mezzi di prova a un'autorità giudiziaria di un'altra parte contraente, qualora ritengano che potrebbero essere utili all'autorità della parte contraente destinataria per avviare o portare a termine indagini o procedimenti, o che tali informazioni e mezzi di prova possano portare detta autorità a presentare una domanda di assistenza giudiziaria.
2. L'autorità della parte contraente che trasmette le informazioni e mezzi di prova può, secondo il diritto interno, imporre all'autorità della parte contraente destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni e mezzi di prova.
3. Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.
ARTICOLO 38
Procedimenti nella parte contraente richiesta.
La domanda di assistenza lascia impregiudicati i diritti che, per la parte contraente richiedente, potrebbero risultare dalla sua qualità di parte civile in procedimenti giudiziari penali interni avviati dinanzi alle autorità della parte contraente richiesta.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 39
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Esso si pronuncia di comune accordo.
2. Il comitato misto fissa il proprio regolamento interno che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità riguardanti la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato da assegnare a quest'ultimo.
3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.
ARTICOLO 40
Composizione delle controversie
1. Ogni parte contraente può sottoporre al comitato misto una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in particolare qualora ritenga che un'altra parte contraente non dia seguito, ripetutamente, alle domande di cooperazione che le sono presentate.
2. Il comitato misto cerca di risolvere la controversia nel più breve tempo possibile. Ad esso vengono forniti tutti gli elementi di informazione utili per consentire un esame approfondito della situazione, allo scopo di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di preservare il buon funzionamento del presente accordo.
ARTICOLO 41
Reciprocità
1. L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se la parte contraente richiedente non dà seguito, ripetutamente, a una domanda di cooperazione in casi simili.
2. Prima che sia rifiutata una domanda di cooperazione in base al principio di reciprocità, il comitato misto viene informato affinché possa pronunciarsi sulla questione.
ARTICOLO 42
Revisione
Se una parte contraente desidera una revisione del presente accordo, essa presenta una proposta a tal fine al comitato misto, che formula raccomandazioni, in particolare per avviare dei negoziati.
ARTICOLO 43
Campo d'applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio della Confederazione Svizzera, e, dall'altro, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso previste.
ARTICOLO 44
Entrata in vigore
1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. È ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notificazione degli strumenti di ratifica o di approvazione.
3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte contraente, quando procede alla notificazione di cui al paragrafo 2 o in ogni momento successivo, può dichiarare che l'accordo è applicabile, per quanto la riguarda, nei suoi rapporti con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni prendono effetto 90 giorni dopo la data di ricevimento della notificazione.
ARTICOLO 45
Denuncia
La Comunità europea o la Confederazione Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte contraente. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione della denuncia stessa.
ARTICOLO 46
Applicazione nel tempo
Le disposizioni del presente accordo sono applicabili alle domande relative alle attività illecite commesse almeno sei mesi dopo la data della sua firma.
ARTICOLO 47
Estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri dell'UE
1. Ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea può, mediante notificazione scritta alle parti contraenti, diventare parte contraente del presente accordo.
2. Il testo dell'accordo nella lingua del nuovo Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, sarà autenticato mediante uno scambio di lettere fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera e farà fede ai sensi dell'articolo 48.
3. Il presente accordo entra in vigore nei confronti di ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea che vi aderisce 90 giorni dopo il ricevimento della notificazione del suo strumento d'adesione, oppure alla data di entrata in vigore dell'accordo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di 90 giorni
4. Qualora il presente accordo non sia ancora entrato in vigore al momento della notificazione del loro strumento d'adesione, ai nuovi Stati membri aderenti si applica l'articolo 44, paragrafo 3.
ARTICOLO 48
Lingue
1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di tali testi fa ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.