POLIZZA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Proposta N. G1 / AGENZIA
POLIZZA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
CONTRAENTE
Sede:
P.IVA:
CONTRATTO Decorrenza dalle ore 24:00 del Scadenza alle ore 24:00 del
Durata di anni mesi giorni TACITO RINNOVO ANNUALE DOPO LA SCADENZA
Pol. Sostituite:
Coassicurazione:
Termine per la disdetta: 60 giorni prima della scadenza/art.10 C.G.A.
PREMIO
Rata alla firma Premio Imponibile Imposte* Totale Euro
Rate successive a frazionamento dal
Premio Imponibile Imposte* Totale Euro
(*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.
AKHJFOFOGLG B HMFK ANHMGCJNF EOIHM JK AAGAOKAHCGHELLCAIK A KOHBJ LMBKLMHDOK DDDLLDDLLDLLLLDLLL
GARANZIE PRESTATE/ ELENCO COSE ASSICURATE:
Part. Descrizione | Somma assicurata in € | Franchigia | Tasso ‰ | Premio imponibile in € |
1. MACCHINE PER UFFICIO (macchine per scrivere, calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax) 2. SISTEMI ELETTRONICI PER LA ELABORAZIONE DATI (Personal computers, stampanti, terminali, plotter, gruppi statici di continuità, stabilizzatori, modem, scanner e server il tutto ad uso esclusivo per ufficio) 3. CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE (Impianto di cablaggio rete computer – escluso quanto indicato a part. 4 -) – come da condizione particolare E) 4. APPARECCHI DI INTERCONNESSIONE RETE (hubs, switch, router) 5. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE - come da condizione particolare I) 6. IMPIANTI TELEFONICI E DI ALLARME (centrali telefoniche, impianti telefonici escluso la rete di linee, rilevatori incendio, impianti antintrusione, antifurto) 7. BILANCE, REGISTRATORI DI CASSA (ad uso commercio al dettaglio ed all’ingrosso) 8. PESA A PONTE – Impianto completo 9. MAGGIORI COSTI - come da condizione particolare A) Indennizzo giornaliero in € Per giorni n° Indennizzo massimo in € 10. SUPPORTI DATI - come da condizione particolare B) - indennizzo massimo per singolo supporto 30% della somma assicurata col limite di € 1.300,00 11. PROGRAMMI IN LICENZA D’USO (programmi elaborati in serie – con prezzo di listino) - come da condizione particolare Q) 12. SOCIO POLITICI - come da Condizione Particolare D) - indennizzo massimo 60% della somma assicurata 13. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI - Indennizzo massimo 60% della somma assicurata alle partite 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., e 8. | ||||
TOTALE |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
APPARECCHIATURA ELETTRONICA
(successivamente denominata “cosa”)
Dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l’assicurazione.
CONDUTTORI ESTERNI Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o
posti all’interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
CONTRATTO DI ASSISTENZA
TECNICA
Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato ed il Fornitore
(od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
COPIE DI SICUREZZA Copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta,
microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata nel frontespizio e contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell’effettuazione delle operazioni di copiatura.
DATI Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di
programmi.
FRANCHIGIA: Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
FRANCHIGIA TEMPORALE: Numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui
insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell’Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto.
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA: Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PROCEDURA: Sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.
PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D’USO
Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore che il Contraente o l’Assicurato utilizza in base a un contratto con il Fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto
stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
SCOPERTO: La percentuale dell’importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
SOCIETÀ: ITAS Mutua che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
SUPPORTI DI DATI: Materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso
ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti iai sensi dell’art. 1901 C.C.
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
rt. 4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima dalla scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Art. 11 – Rischio assicurato
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 12 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
o) a cose per le quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione, per le partt. 1), 2) e 4);
p) ad accumulatori elettrici/batterie;
q) ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;
r) causati da qualunque tipo di “virus”;
s) a telefoni cellulari, portatili e cordless.
La Società, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza della relativa partita:
- cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, non destinate al commercio (Condizione particolare R);
- programmi standard od in licenza d’uso, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato (Condizione particolare Q);
- conduttori esterni alle cose assicurate (Condizione particolare E);
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (Condizione particolare F);
- personal computer portatili (Condizione particolare I);
Art.14 – Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.
Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima
della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art.1914 C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.1913 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art.16 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 18 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 15;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 19;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità al disposto dell’art. 19 e successivi.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerenti all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 19 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A. 1) diffalcato dell’importo come ad A. 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all’art.15, comma d), nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A. 1)
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B. 1), diffalcato dell’importo stimato come a B. 2).
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) e nessuna delle condizioni di cui al punto b), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B. 3), diffalcato dell’importo stimato come a B. 4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A., eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B. (stima B 1–B 2 oppure B 3–B 4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratti gli scoperti/franchigie pattuiti in polizza.
Art.20 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato.
(Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.
Art.21 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell’annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.
Art.22 – Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art.23 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art.24 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.25 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 a).
CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)
1 – Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica
Ad integrazione di quanto previsto dall’art.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell’impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.
2 – Impianto di condizionamento
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
3 – Danni da furto
La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
I danni materiali e diretti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi false o automatiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati o non siano messi in funzione, l’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
4 – Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata
Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull’indennizzo dovuto.
5 – Impianti ed apparecchi elettroacustici
Sono esclusi dall’assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagine.
6 – Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria
A parziale deroga dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all’impianto o all’apparecchiatura assicurati.
7 – Impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici
A parziale deroga dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.
8 – Identificazione enti assicurati
Il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere e mettere a disposizione dell'ITAS tutte le registrazioni contabili dalle quali si possano desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle cose assicurate durante il xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
0 – Scoperto/franchigia
Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Particolari e Speciali, resta convenuto che per ogni sinistro e partita assicurata il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione delle seguenti percentuali di scoperto e precisamente:
- 15% relativamente alle partt. 1), 2), 3), 4), 6), 7),8), 9), 10), 11), 12), 14);
- 25% relativamente alla part. 5) anche per il caso di furto a prescindere dai mezzi di chiusura, dell’importo liquidabile a termine di polizza con il minimo della franchigie previste alle singole partite.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate)
A norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, e successive integrazioni, si precisa che:
- la periodicità del premio del presente contratto è ANNUALE
- i mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
- sul sito della compagnia xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile l’Area riservata ai Clienti nella quale consultare la propria posizione assicurativa.
Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:
- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall’Agenzia di riferimento o in alternativa
- il codice fiscale e il numero di polizza.