MINISTERO DELL’INTERNO COMUNE DI VENEZIA AGENZIA DEL DEMANIO
Prefettura di Venezia Ufficio Territoriale del Governo
Città di Venezia
Protocollo d’intesa
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni tra
MINISTERO DELL’INTERNO COMUNE DI VENEZIA AGENZIA DEL DEMANIO
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
e alla presenza del PREFETTO DI VENEZIA
PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIALLOCAZIONE DELLA QUESTURA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA MEDIANTE LA CESSIONE DI IMMOBILI DEMANIALI
Venezia, 12 dicembre 2018
Ministero dell’Interno, rappresentato dal Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Prefetto di Venezia Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
1
Comune di Venezia, rappresentato dal Sindaco Dr. Xxxxx Xxxxxxxx Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Xxxxx Di Xxxxxxxx Città Metropolitana di Venezia rappresentata dal Sindaco Dr. Xxxxx Xxxxxxxx
VISTI
− la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
− la L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
− la X. 00 xxxxxx 0000, x. 000 x xx.xx.xx., xxxxxxx “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
− il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 rubricato “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l’Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
− il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n.137”;
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
− l’articolo 39 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il quale prevede che, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica e che la contribuzione possa consistere anche nella fornitura di locali o nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno;
− il D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398, come modificato dal X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404-416, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
− il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
− l’articolo 1 comma 439 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il quale prevede che per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;
− l’art. 2, commi 222 e ss, della Legge Finanziaria 2010;
- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 26896 del 4.12.2008 “Attuazione dell’art. 1 commi 204 e ss. della Legge 296/2006 e dell’art. 74 del D.L. 112/2008”;
- la Circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 9942 del 3.05.2010 “Attuazione adempimenti di cui alla Legge Finanziaria del 2010”;
− il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 6 comma 6 ter, recante “Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
− la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
− la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
− la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
− l’articolo 3, comma 4 bis della L. 7 agosto 2012, n. 13, introdotto dall’articolo 1 comma 500 della L. 208/2015 (della legge di stabilità 2016);
− il D. Lgs. 18 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
− il D.L. n.14 del 20.2.2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.4.2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
− la circolare n. 11001/123/111 (3) Uff. II – Xxx.Xxx.Xxx. in data 28 marzo 2018, recante le “Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, giusta il citato decreto- legge.
− la determinazione del 17 maggio 1939 n. 70043, con cui il Comune di Venezia ha aderito alla società Anonima per Azioni “La Immobiliare Veneziana” che ha lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della riqualificazione urbana, del rilancio e riconversione di aree industriali dismesse, della carenza di infrastrutture urbane e di servizio;
− il Patto per la Sicurezza tra Ministero dell’interno e A.N.C.I. sottoscritto in data 20.3.2007;
− la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 750-A- 0010.3.250/2934 in data 19.11.2007, recante “Xxxxx per la Sicurezza”;
− la circolare del Ministro dell’Interno n. 556/A.1/83 in data 15.2.2008, recante “Xxxxx per la Sicurezza - Direttiva”;
− la deliberazione n. 95 del Commissario Straordinario del Comune di Venezia del 14 maggio 2015 con cui la percentuale di possesso del Comune di Venezia della Società La Immobiliare Veneziana s.r.l. è stata incrementata al 99,52%. In esito a tale conferimento la Società ha assunto per il conto dell’Amministrazione Comunale il ruolo di unica società immobiliare;
− lo Statuto della Società La Immobiliare Veneziana s.r.l.;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
− il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione dell’Agenzia del Demanio in data 13 dicembre 2016 approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017;
− la risoluzione n. 12/E del 31 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate;
− il Quadro Esigenziale del 23.07.2018 formulato dal Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato;
− la nota prot. n. 37611 dell’11 settembre 2018 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
− l’art. 1552 e ss. del Codice Civile, in tema di permuta;
PREMESSO CHE
− l’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi con gli Enti Territoriali al fine di attivare in modo unitario e sinergico processi di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale processo può diventare un fattore di crescita per l’economia e di generazione di sviluppo urbano e sociale;
− le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari e concertati con gli Enti Territoriali mirano a garantire altresì la razionalizzazione dell’uso dei beni statali e l’ottimale allocazione degli uffici periferici dell’Amministrazione dello Stato, favorendo la riduzione dei costi per affitti passivi, in coerenza con le norme vigenti in materia;
− lo Stato è proprietario del complesso immobiliare denominato “Fabbricato in Corte Gregolina” ubicato in Comune di Venezia, Corte Gregolina 996, identificato al Catasto Terreni del Comune di Venezia al foglio 15 particella 1530 e al Catasto Fabbricato del medesimo Comune, al foglio 15, particella 1530 subb 1, 2;
− il suddetto complesso è allibrato alla scheda di inventario dei beni patrimoniali della provincia di Venezia al n. 228;
− tale immobile è consegnato in uso governativo alla Polizia di Stato giusta verbale del 28.05.1962;
− è in corso la verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
− lo Stato è altresì proprietario dell’immobile denominato “Fabbricato Xxxxxx X. Xxxxxx”, ubicato in Comune di Venezia, loc. Lido, Riviera San Nicolò 56, identificato al Catasto Terreni del Comune di Venezia al foglio 22 particella 69 e al Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio 22 particella 69 subb 1, 2;
− il suddetto immobile è allibrato alla scheda di inventario dei beni patrimoniali della provincia di Venezia al n. 155;
− con nota prot. n. 10005 del 19.10.2018 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto ha dichiarato per detto immobile l’insussistenza dell’interesse culturale;
− la Questura di Venezia ha segnalato più volte la necessità di reperire nella terraferma del Comune di Venezia un presidio idoneo a soddisfare le esigenze degli uffici del Corpo di Polizia e in grado di rispondere alle emergenze sociali e di sicurezza di Venezia – Mestre e Venezia - Marghera;
− in data 08.05.2018 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della Questura di Venezia, del Comune di Venezia e dell’Agenzia del demanio in occasione del quale è stata valutata la possibilità di individuare, con l’indicazione di diverse strutture, una nuova sede allocativa della Questura nella terraferma del territorio veneziano;
− nell’ambito territoriale prescelto, la Società La Immobiliare Venezia s.r.l., della quale il Comune di Venezia detiene il 99,52% delle quote societarie, è proprietaria di un immobile denominato “ex scuola Monteverdi”, sito in Venezia – Marghera, Via Xxxxx, identificato al Catasto Terreni del Comune di Venezia foglio 1 particelle 1781 e 1780 e al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 1 particella 1780 subb 1, 2, 3, 4 e 5;
− la Questura di Venezia, con nota prot. n. 4916 del 21.05.2018, a seguito di sopralluogo, ha considerato meritevole di interesse per le proprie esigenze allocative, l’immobile denominato “ex scuola Monteverdi”, pur rappresentando inidoneità dell’edificio e indicando l’opportunità che, previa demolizione dell’edificio esistente, sull’area si possa edificare una struttura idonea per ospitare i propri uffici;
- la Questura di Venezia all’esito della costruzione del nuova struttura rilascerà i seguenti immobili: Questura in Marghera, via Nicolodi, civ. 21, bene appartenente al Patrimonio indisponibile dello Stato, scheda VEB0946; Commissariato via Cosenz civ.11 , immobile in comodato d’uso dal Comune di Venezia; Commissariato di Mestre, via Ca’ rossa, civ. 5 immobile in locazione passiva dalla Città Metropolitana di Venezia;
− l’area di proprietà di IVE che sarà oggetto di permuta e diventerà di proprietà statale, è stata ritenuta dalla Prefettura di Venezia idonea per allocare anche gli Uffici Immigrazione della stessa;
− il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato, in data 23.07.2018, ha formulato il proprio Quadro Esigenziale, approvato dalla Questura di Venezia, prot. 7789 del 27/07/2018;
− l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, interpellata dalla Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio in merito alla possibilità di sottoscrivere la permuta con una società di capitali partecipata dal Comune senza ricorrere alla procedura a evidenza
pubblica, con nota prot. n. 37611 dell’11.09.2018, ha riconosciuto l’ammissibilità dell’operazione;
− è stata ultimata la demolizione dell’immobile denominato “ex Scuola Monteverdi” da parte del Comune di Venezia;
− l’immobile denominato “ex Scuola Monteverdi” è gravato da ipoteca;
− il presente Protocollo viene sottoscritto per sancire un’intesa tra le Amministrazioni coinvolte nell’operazione e per disciplinare gli interventi e le tempistiche, di cui ai successivi articoli, connessi:
a) all’acquisizione, tramite permuta, da parte della Società La Immobiliare Veneziana s.r.l., della piena e integrale proprietà degli immobili demaniali denominati “Fabbricato in Corte Gregolina” e “Fabbricato Xxxxxx X. Xxxxxx” ;
b) all’acquisizione da parte dello Stato, tramite permuta, dalla Società La Immobiliare Venezia s.r.l., della piena proprietà dell’area, libera da gravami, su cui insisteva il compendio denominato “ex scuola Monteverdi” sito in Venezia - Marghera;
c) alla modifica urbanistica da parte del Comune di Venezia, dell’area dell’”ex scuola Monteverdi”, consentendo una capacità edificatoria finalizzata al rispetto delle esigenze allocative della Polizia di Stato e della Prefettura di Venezia;
d) all’accordo su eventuali modifiche urbanistiche da parte del Comune di Venezia, dell’area dell’”ex scuola Monteverdi”, finalizzate all’ulteriore valorizzazione dell’area;
e) alla realizzazione della nuova Questura in Venezia – Marghera, Via Xxxxx
TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 2
Finalità del Protocollo
Con il presente Protocollo il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del demanio, il Comune di Venezia, la Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e ferma l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale, nel rispetto delle previsioni normative richiamate in premessa, finalizzato alla razionalizzazione e riallocazione degli Uffici della Polizia nel territorio del comune di Venezia, con la conseguente ripartizione sia nel centro storico che nella terraferma veneziana degli interventi di pronto soccorso e dei servizi alla cittadinanza che la Polizia di Stato ha come competenza e dovere istituzionale.
Il Protocollo d’Intesa costituisce, pertanto, linea di indirizzo per l’abbattimento delle locazioni
passive e la riqualificazione urbanistica del tessuto urbano della Città di Venezia in ambito metropolitano.
Art. 3 Tavolo tecnico
1. Ai fini dell’implementazione del presente Protocollo è costituito un Tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittrici.
2. I nominativi dei componenti saranno comunicati mediante scambio di note fra le Parti entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
3. Possono partecipare ai lavori del Tavolo tecnico, ove necessario, anche rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare riferimento alle Amministrazioni statali preposte al rilascio di pareri e/o nulla osta preventivi e/o orientativi.
4. Il Tavolo tecnico ha il compito di:
a. implementare e completare le informazioni relative ai cespiti immobiliari oggetto del presente protocollo e di futura permuta;
b. ricercare soluzioni di sistema e innovative alle problematiche che dovessero emergere, anche ricorrendo alla disciplina della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
c. monitorare l’andamento delle operazioni previste dal presente Protocollo, verificando la coerenza delle stesse con le norme del governo del territorio ovvero individuando le linee guida e le procedure più semplificate per le eventuali varianti alla pianificazione urbanistica vigente;
x. xxxxxxxx in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi sui lavori, sulla tempistica degli stessi ed all’interpretazione ed attuazione del presente Protocollo d’intesa;
e. acquisire gli atti relativi ai lavori di demolizione, bonifica e smaltimento del materiale di risulta dei fabbricati denominato “ex scuola Monteverdi”;
f. vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Atto, che disciplina l’esecuzione delle varie attività sui compendi interessati dal Protocollo;
g. esaminare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo a seguito di proposte e comunicazioni scritte tra le Parti.
5. Il Tavolo tecnico verrà coordinato dalla Prefettura di Venezia che fisserà la prima riunione entro 60 (sessanta) giorni dalla firma del presente Protocollo. La stessa Prefettura si impegna ad assicurare le funzioni di segreteria e di verbalizzazione dei Tavoli convocati.
6. Per le attività svolte dal Presidente e dai componenti del Tavolo non saranno corrisposti emolumenti.
Art. 4
Impegni del Ministero dell’Interno
Con la sottoscrizione del Protocollo, il Ministero dell’Interno – previo perfezionamento, a cura degli Organi a ciò competenti, dell’acquisizione al Demanio dell’area interessata – approva in modo definitivo la collocazione della nuova Questura in via Xxxxx in Venezia-Marghera e si impegna a riconsegnare libero da persone e/o cose all’Agenzia del demanio l’immobile sito in Venezia denominato “Fabbricato in Corte Gregolina”, oggetto di futura permuta come previsto dal presente Protocollo, entro la sottoscrizione dell’atto di permuta.
Il Ministero dell’Interno si impegna altresì, una volta costruita la nuova Questura, a razionalizzare le proprie sedi nella terraferma veneziana, rilasciando i seguenti immobili:
- Sede distaccata della Questura, xxxx in Marghera, via Nicolodi, civ. 21, bene appartenente al Patrimonio indisponibile dello Stato, scheda VEB0946;
- Commissariato xxx Xxxxxx xxx.00, immobile in comodato d’uso dal Comune di Venezia;
- Commissariato di Mestre, via Ca’ rossa, civ. 5 immobile in locazione passiva dalla Città Metropolitana di Venezia.
- Uffici Immigrazione della Prefettura di Venezia (Area IV sita in Xxx Xxxxx, 0000 e Sportello Unico dell’Immigrazione sito in Marghera, Via Mameli n. 39)
Il Ministero dell’Interno si impegna, altresì, ad attivare tutte le iniziative utili all’ottenimento dello stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione della struttura di cui si tratta.
Art. 5
Impegni dell’Agenzia del demanio
L’Agenzia del demanio si impegna a:
a. riprendere in consegna dal Ministero dell’Interno, l’immobile denominato “Fabbricato in Corte Gregolina” ancora mantenuto in uso governativo;
b. collaborare con le altre Parti per l’attuazione del presente Protocollo, incluso il trasferimento in proprietà alla Società La Immobiliare Veneziana s.r.l., a titolo di permuta ai sensi del citato articolo 1552 e ss. C.C., del “Fabbricato in Corte Gregolina” e del “Fabbricato Xxxxxx X. Xxxxxx”. Ai fini della firma del presente accordo e del successivo atto di permuta, gli immobili oggetto dell’operazione verranno stimati dall’Agenzia del Demanio, ai valori correnti di mercato. I valori di stima saranno congruiti dalla competente Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, operante presso l’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 1, comma 479 della L. n. 266/2005. Un eventuale conguaglio è consentito solo a favore dello Stato e il relativo importo dovrà essere versato all’Erario da parte del Comune al
momento della stipula dell’atto di permuta.
x. xxxxxxx venga dichiarata l’attuale sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile denominato “Corte Gregolina”, a richiedere l’autorizzazione alla competente Soprintentenza per la cessione;
Art. 6
Impegni del Comune di Venezia
Il Comune di Venezia si impegna a:
a. rendere disponibili gli atti relativi ai lavori di demolizione (effettuati a proprie spese), bonifica, smaltimento dei materiali di risulta del fabbricato denominato Ex Scuola Monteverdi, e, laddove eventualmente necessario, a effettuare le indagini sul terreno medesimo, volte a indagare la presenza di materiali/sostanze inquinanti, e presenza di residui bellici, entro il termine da concertarsi in sede di Tavolo Tecnico, come costituito ai sensi dell’articolo 3 del presente Protocollo;
b. adottare la variante urbanistica sull’area, stralciando la destinazione di “spazio pubblico attrezzato e pista ciclopedonale” insistenti sull’area, affinché l’intera area sia disponibile alla costruzione della nuova Questura, anche mediante la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241;
c. valutare, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, l’adozione di eventuali ulteriori varianti urbanistiche dell’area, finalizzate all’ulteriore valorizzazione dell’area denominata Ex Scuola Monteverdi;
x. xxxxxxxxxx, per quanto di propria competenza e in presenza dei prescritti presupposti, i necessari titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, permessi e quant’altro dovesse occorrere per realizzare tutti gli interventi edilizi e per garantirne la conformità urbanistica ed edilizia ai fini della realizzazione della nuova Questura;
e. garantire la sottoscrizione del contratto di permuta, avente ad oggetto gli immobili sopra indicati, con la Società La Immobiliare Veneziana s.r.l.
f. porre in essere alle attività necessarie per la cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile di proprietà della La Immobiliare Venezia s.r.l. entro la data che verrà fissata per la sottoscrizione del contratto di permuta;
g. attuare le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 4 bis della Legge 7 agosto 2012 n. 135, e dell’art. 1 comma 439 della Legge 296 del 27 dicembre 206, al fine di assicurare alla Città di Venezia - Mestre un presidio di sicurezza pubblica potenziato ed efficiente e di consentire la razionalizzazione e riallocazione della Questura e altre sedi della Polizia di Stato presenti nel territorio del comune di Venezia-Mestre, in uno stabile di nuova costruzione.
Art. 7
Impegni della Città Metropolitana
La Città Metropolitana di Venezia si impegna a prestare la propria collaborazione nell’ambito della progettazione dell’intervento, anche mediane l’assunzione della funzione di stazione appaltante, oltre che ad assumere in proprio, laddove necessaria, la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di cui al D. Lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii.) finalizzata al reperimento delle fonti di finanziamento dell’opera.
Art. 8 Oneri
L’operazione innanzi configurata dovrà avvenire a equivalenza di valori economici e finanziari e senza oneri aggiuntivi o conguagli a carico dello Stato.
Art. 9 Formalizzazione della permuta
L’atto di permuta tra Stato e Comune di Venezia, tramite la Società La Immobiliare Veneziana s.r.l., sarà sottoscritto entro il 30 aprile 2019.
Art. 10
Xxxxxx e disposizioni generali
1. Gli impegni assunti dalle Parti avranno durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Gli stessi impegni si intenderanno decaduti se entro i 3 (tre) mesi successivi alla scadenza le Parti non concorderanno, motivatamente, un nuovo termine. A tal fine il Tavolo tecnico formalizzerà le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo a seguito di proposte e comunicazioni scritte tra le Parti.
3. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, le Parti si intendono libere da ogni vincolo e ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute.
4. Le parti, altresì, si danno atto che ciascuna, per quanto di propria spettanza, si farà soggetto diligente nell’adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell’operazione.
Art. 11 Clausola di riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ovvero, acquisite nel corso dell’espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, identificate come confidenziali, saranno
ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente Protocollo.
2. Le Parti concordano che non riveleranno a nessuno e non faranno annunci pubblici relativamente alla loro collaborazione ai sensi del Protocollo, ovvero, al suo oggetto, senza prima aver acquisito il consenso degli altri Soggetti sottoscrittori.
Art. 12 Controversie
Per ogni controversia scaturente dall’applicazione del presente Protocollo d’intesa, le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell’ambito del Tavolo tecnico di cui al precedente articolo 3 che, a tal fine, dovrà essere convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.
Art. 13
Modalità di sottoscrizione
Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e xx.xx. ii..
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Venezia, 12 dicembre 2018
Per il Ministero dell’Interno
Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Prefetto di Venezia Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per il Comune di Venezia Il Sindaco
Dr Xxxxx Xxxxxxxx
Per l’Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale
Ing. Xxxxx Di Xxxxxxxx
Per la Città Metropolitana di Venezia Il Sindaco
Dr Xxxxx Xxxxxxxx