Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.265.6
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello
Stato del Qatar concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 12 novembre 2001
Entrato in vigore con scambio di note il 15 luglio 2004
(Stato 15 luglio 2004
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo dello Stato del Qatar,
in seguito designati come Parti contraenti,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di istituire e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo, sempre che questo non disponga altrimenti:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente,
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
(b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre organizzazioni, costituiti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, nonché gli enti giuridici che non sono costituiti conforme- mente a tale legislazione, ma che sono effettivamente controllati da cittadini o da enti giuridici di detta Parte contraente;
(c) il Governo di detta Parte contraente.
(2) Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
RU 2005 937
1 Dal testo originale francese.
(b) azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) crediti monetari e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
(d) diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
(e) concessioni o diritti simili conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e com- prende gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, comprese le zone marittime sulle quali la Parte contraente interessata può esercitare, confor- memente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale, diritti di sovranità o una giurisdizione.
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati prima o dopo la sua entrata in vigore da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle leggi e ai regolamenti di quest’ultima.
Art. 3 Promozione, autorizzazione
(1) Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio terri- torio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza conformemente alle pro- prie leggi e ai propri regolamenti.
(2) Ciascuna Parte contraente facilita il rilascio, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, delle necessarie autorizzazioni relative agli investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, com- merciale o amministrativa e le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti e di esperti.
Art. 4 Protezione, trattamento
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di protezione e sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia impo- sizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento
(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, il trasferimento degli importi relativi a un investimento, in particolare:
(a) dei redditi;
(b) dei pagamenti legati ai prestiti o ad altri obblighi contratti per l’investimento;
(c) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori;
(d) dei salari e altre rimunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione con l’investimento;
(e) del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o all’aumento dell’investimento.
(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conforme- mente alle prescrizioni di cambio in vigore della Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato.
Art. 6 Espropriazione, indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione o nazionaliz- zazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e che implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’indennizzo deve corrispondere al valore effettivo dell’investimento immediatamente prima che il provvedimento d’espropriazione sia effettuato o reso pubblico, considerato che è determinante l’evento che ricorre per primo. L’ammontare dell’indennizzo com- prende l’interesse bancario usuale, a decorrere dalla data dell’espropriazione fino al pagamento dell’indennizzo, ed è versato senza indugio in una valuta liberamente convertibile all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.
(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investimenti di uno Stato terzo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento.
Art. 7 Principio di surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.
Art. 8 Composizione delle controversie tra un investitore di una Parte contraente e l’altra Parte contraente
(1) Le controversie di ordine giuridico tra un investitore di una Parte contraente e l’altra Parte contraente relative un investimento sono composte amichevolmente tra le due parti interessate.
(2) Se una controversia non giunge ad alcuna soluzione entro sei mesi dal momento in cui una delle Parti in causa ne ha richiesto per scritto la composizione amichevole all’altra Parte, essa è sottoposta, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 19652.
(3) Se la procedura di cui al paragrafo (2) non può essere avviata, la controversia è composta da un tribunale arbitrale ad hoc. Tale tribunale è composto come segue:
(a) Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. Di comune accordo i due arbitri così designati nominano un terzo arbitro, cittadino di uno Stato terzo, presi- dente del tribunale arbitrale. Tutti gli arbitri devono essere designati entro due mesi a contare dal giorno in cui una delle Parti contraenti abbia notificato all’altra la sua intenzione di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.
(b) Se le designazioni necessarie non sono state effettuate entro i termini stabiliti nella lettera (a), l’una o l’altra Parte contraente, in assenza di un altro accordo, può invitare il Presidente della Camera di commercio internazionale di Parigi a effettuare le nomine necessarie.
(c) Il tribunale stabilisce le sue regole procedurali secondo le regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale inter- nazionale (UNCITRAL). Salvo disposizione contraria delle Parti, l’arbitrato si svolge presso la Corte permanente di arbitrato dell’Aia (Paesi Bassi).
2 RS 0.975.2
(d) Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Le decisioni sono prese confor- memente alle disposizioni del presente Accordo, alle leggi della Parte con- traente in causa e ai principi del diritto internazionale.
(e) Ciascuna Parte contraente assume le spese dell’arbitro da essa designato e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presi- dente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti. In considerazione di circostanze particolari il tribunale può decidere una di- versa ripartizione delle spese.
(4) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia; essa è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
Art. 9 Controversie tra Parti contraenti
(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il presidente del tribunale, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro presso il tribunale arbitrale e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia
(5) Se, nei casi di cui ai paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo è impedito o è cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti. Esse sono prese conformemente alle disposizioni del presente Accordo e ai principi del diritto internazionale in tale ambito.
(7) Il tribunale stabilisce le proprie regole di procedura. Su richiesta di una delle Parti contraenti, esso interpreta la sua sentenza. Fatta salva una decisione contraria del tribunale, l’arbitrato si svolge presso la Corte permanente di arbitrato dell’Aia (Paesi Bassi).
(8) Ciascuna Parte contraente assume le spese dell’arbitro da essa designato e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti. In considerazione di circostanze particolari il tribunale può decidere una diversa ripartizione delle spese
Art. 10 Altri obblighi
Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 11 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di dodici mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per periodi successivi di cinque anni ciascuno.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effet- tuati prima della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Doha il 12 novembre 2001, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per il
Governo del Qatar: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx