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CRITERI E REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AI FONDI PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE SECONDO LA D.G.R. n. 1214/2015
1. FINALITA’
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui al punto 1) lettera a) delle premesse della Delibera n. 1214 del 6 agosto 2015 è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.
2. AMBITO TERRITORIALE DEL BANDO
L'ambito territoriale del bando è sovracomunale e comprende tutti i Comuni del Distretto Socio - Sanitario di Levante della Provincia di Piacenza.
3. REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono fare domanda i residenti nel Distretto Socio Sanitario di Levante in presenza dei seguenti requisiti:
- CITTADINANZA (solo per il richiedente)
- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. Il Comune del richiedente, prima dell'erogazione del contributo, provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura;
- Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
oppure
- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
oppure
- assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.
- valore ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 17.154,30.
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016.
4. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO.
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
- assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo per l’”emergenza abitativa”: deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;
- essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, articolo 1, comma 1, di cui all'allegato B) della Delibera di Giunta Regionale 1214/2015.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, C.P.C.;
d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari ad una somma corrispondente a n. 3 mensilità del canone di locazione per un importo massimo di euro € 1.500,00.
L'entità del contributo è stata definita previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali di settore. Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La collocazione in graduatoria non comporterà, pertanto, il diritto all'erogazione del contributo.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà erogato a ciascuno dei due nuclei famigliari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.
6. GRADUATORIA
Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.
In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.
Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.
7. PROCEDURE PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda, preferibilmente inoltrata dall'intestatario del contratto di locazione, può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto stesso.
Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato la domanda.
I Comuni possono prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.
Le domande per l’accesso agli interventi previsti dal Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Allegato A.1) dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del richiedente o ad altro ufficio indicato dal Comune stesso e, per i soli residenti nel Comune di Fiorenzuola d'Arda a Fioreperte, su modulo predisposto e in distribuzione presso i singoli Comuni nell’arco temporale di vigenza del presente bando, ovvero entro le ore 12.00 del 28 novembre 2015.
Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse, intendendosi valide le domande pervenute al protocollo del Comune di residenza del richiedente entro l’ora e il giorno indicati. Il Comune di residenza del richiedente non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali.
Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda. Alla domanda devo essere allegati i seguenti documenti:
• copia dell'attestazione ISEE in corso di validità comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU)
• copia di Carta o Permesso di soggiorno e documento di identità o richiesta di xxxxxxx
• copia di contratto di affitto registrato
• copia del codice IBAN del beneficiario del contributo
• copia di eventuale altra documentazione ritenuta utile
Il Comune di Residenza del richiedente che accoglie la domanda svolge le seguenti funzioni:
1. Verifica in sede di istruttoria tutta la documentazione prodotta e, qualora necessario, ne richiede l’integrazione.
2. Verifica la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri e condizioni previsti per l’accesso al Fondo.
3. In caso di non pertinenza dell’intervento comunica al richiedente il diniego all’intervento dandone motivata informazione.
Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti a ciascun Comune di residenza debitamente protocollate, entro le ore 12.00 del 28 novembre 2015.
Il Comune di residenza del richiedente entro il 14/12/2015 dovrà inviare all’Ufficio di Piano distrettuale tutte le domande pervenute con allegato parere di ammissibilità e proposta dell’importo da erogare.
L’Ufficio di Piano del Distretto di Levante con il supporto dell'Ufficio Casa del Comune di Fiorenzuola d'Arda valuta tutte le domande pervenute e redige una graduatoria secondo i
criteri regionali. Tale graduatoria sarà utilizzata per l’assegnazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’Ufficio di Piano dà comunicazione dell’ammissibilità o meno del contributo al Comune di residenza del richiedente e al Comune di Fiorenzuola d'Arda.
In caso di ammissibilità del contributo, il Comune di Fiorenzuola d'Arda provvede alla liquidazione diretta agli utenti della quota di pertinenza del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (pari al 85%) proposta dal Comune del richiedente e confermata dall’Ufficio di Piano. Il Comune di residenza del richiedente liquida all’interessato la propria quota parte (pari al 15%). Il contributo assegnato al richiedente può essere, in accordo con lo stesso, liquidato direttamente al soggetto creditore.
Qualora il Comune di residenza del richiedente, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio di Piano, per motivi di urgenza provvedesse direttamente a liquidare al richiedente anche la quota parte di pertinenza del fondo distrettuale, il Comune di Fiorenzuola d'Arda provvederà a rimborsare tale quota al Comune di residenza anziché al richiedente.
8. ACCERTAMENTI E CONTROLLI
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72. I controlli devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.
Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi Sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico- sociale del nucleo familiare.
Con la firma apposte in calce alla domanda, il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni dichiarate in domanda, impegnandosi a produrre, a richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, tesi a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.
Il sottoscrittore della domanda verrà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente per la domanda presentata ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito a quanto dichiarato.
I Comuni non assumono responsabilità per eventuali dispersioni di domande dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, o forza maggiore.
In caso di decesso dell’avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
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