ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. FOGLIO CONDIZIONI
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. FOGLIO CONDIZIONI
Per l’esecuzione dei lavori di “RIPRISTINI DI MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”
Data: 28/01/2022
IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONE RETI IL DIRIGENTE S.I.I.
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
INDICE
INDICE 1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1. Oggetto del contratto 3
Art. 2. Importo del contratto 3
Art. 3. Durata del contratto 3
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 3
Art. 4. Modalità di esecuzione degli interventi 3
Art. 5. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori 4
Art. 6. Penali 5
Art. 7. Ultimazione dei lavori 5
Art. 8. Certificato di regolare esecuzione 5
Art. 9. Proprietà dei materiali di scavo, di demolizione e di risulta in genere 6
Art. 10. Oneri a carico dell’appaltatore 6
Art. 11. Corrispettivo 8
Art. 12. Contabilizzazione dei lavori 8
Art. 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 8
Art. 14. Ritardo nei pagamenti 9
Art. 15. Cessione del contratto, cessione dei crediti 9
Art. 16. Subappalto 9
Art. 17. Revisione prezzi 9
Art. 18. Risoluzione e Recesso dal contratto 9
Art. 19. Accordo bonario e definizione delle controversie 10
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 10
Art. 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 10
Art. 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 11
Art. 22. Responsabilità civile e assicurazioni 11
TITOLO IV – NORME DI CHIUSURA 12
Art. 23. Codice Etico, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti 12
Art. 24. Rinvio 12
Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 12
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del contratto
1. Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione dei lavori di “Ripristini di manti stradali a seguito di interventi di manutenzione alle reti del servizio idrico integrato”, da eseguire nei Comuni Gestiti da A.S.P. S.p.A.
2. I lavori oggetto d’appalto consistono prevalentemente nell’esecuzione di tutte le opere occorrenti per il ripristino di manti stradali in seguito ad interventi effettuati dal servizio idrico integrato.
3. L’Appaltatore si impegna alla esecuzione di dette opere alle condizioni di cui al contratto d’Appalto e agli atti a questo allegati o richiamati, e secondo le prescrizioni di volta in volta impartite dall’Ufficio Tecnico Manutenzione reti di ASP S.p.A., che riveste funzioni di direzione lavori.
Art. 2. Importo del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro 148.134,46 (diconsi Euro centoquarantottomilacentotrentaquattro,46) di cui:
a)- Euro 120.379,13 per lavori veri e propri; b)- Euro 27.755,33 per oneri di sicurezza;
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.
Art. 3. Durata del contratto
1. Il contratto ha una durata prevista di giorni 730 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo l’esaurimento dell’importo contrattuale a fronte degli interventi richiesti che comporterà l’anticipata cessazione degli effetti del contratto.
2. Nel caso in cui alla scadenza del contratto, l’importo contrattuale non fosse interamente esaurito, il contratto dovrà intendersi prorogato, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un ulteriore periodo fino all’esaurimento dell’importo contrattuale e comunque per un massimo di 180 gg, previa comunicazione scritta all’Appaltatore.
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 4. Modalità di esecuzione degli interventi
1. Per le ordinarie attività di manutenzione, l’Ufficio A.S.P. ordinerà di volta in volta l’intervento da eseguire all’Appaltatore tramite fax o posta elettronica; i lavori dovranno avere inizio ed essere conclusi nei tempi di volta in volta richiesti.
2. Anche in ragione della natura pubblica del servizio idrico integrato e degli interessi generali da esso coinvolti, l’Appaltatore si obbliga a metter a disposizione di A.S.P. S.p.A. le risorse, sia in termini di personale che di attrezzature, necessarie a garantire l’esecuzione contemporanea di n. DUE interventi/cantieri, anche dislocati in luoghi diversi nel territorio del Comune di Asti. La contemporaneità degli interventi da eseguire non potrà costituire valido motivo di rifiuto o di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni richieste, che dovranno essere eseguite tutte comunque nel rispetto dei tempi di volta in volta indicati dall’Ufficio A.S.P..
3. La mancata esecuzione di un numero di interventi pari a n. TRE costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittima la Stazione Appaltante ad agire per la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno e l’esecuzione in danno dell’Appaltatore.
4. Per far fronte a situazioni che rivestano carattere di urgenza e non siano differibili, l’appaltatore si obbliga a garantire un servizio di reperibilità/pronto intervento per 24 h/di e per tutta la durata del contratto. A tal fine sarà tenuto a comunicare ad A.S.P.
S.p.A. entro n. 5 giorni dalla stipula del contratto il numero di rete fissa e/o numero di telefono cellulare di riferimento. L’intervento che rivesta carattere di urgenza dovrà avere inizio nei termini e secondo le indicazioni impartite da A.S.P. S.p.A. in qualsiasi condizione di tempo ed anche in orario notturno o festivo.
Tale servizio di reperibilità dovrà intendersi compreso nell’importo contrattuale.
5. L’Appaltatore non potrà addurre alcuna valida motivazione per ritardare e/o rifiutare l’esecuzione dell’intervento richiesto in urgenza, pena l’esecuzione in danno dello stesso con addebito dei relativi costi oltre alle penali previste nel successivo articolo 6. La mancata esecuzione anche di un solo intervento richiesto in urgenza costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittima la Stazione Appaltante ad agire per la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.
Art. 5. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la corretta ed utile esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. I verbali di sospensione sono compilati dal direttore dei lavori con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante; devono indicare le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, l’elencazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Nei verbali deve essere altresì indicata la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti nel cantiere al momento della sospensione.
3. I verbali di sospensione devono essere inoltrati al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale dalla data della loro redazione per la loro formale approvazione.
4. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
5. I verbali di ripresa dei lavori sono redatti a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause di sospensione e devono indicare il nuovo termine di ultimazione dei lavori; sono firmati dall’Appaltatore e successivamente inviati al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale dalla data di redazione per la loro formale approvazione.
6. Qualora l’Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
7. L’Appaltatore rinuncia fin da ora alla pretesa di indennizzi, in mancanza della suddetta diffida.
8. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
9. Alle sospensioni dei lavori funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 8.
10. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con adeguata motivazione la proroga dei termini contrattuali. La richiesta dovrà pervenire con congruo anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsto contrattualmente, tenuto conto altresì del termine massimo di trenta giorni per la concessione della proroga da parte della Stazione Appaltante.
11. La giustificazione della richiesta di xxxxxxx non può mai essere riferita a colpa dell’Appaltatore o di suoi fornitori.
Art. 6. Penali
1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione indicati dall’Ufficio A.S.P., per ciascun intervento su cui si verifica l’inadempimento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00).
2. In caso di mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale e in genere di ogni cautela per l’incolumità della salute dei lavoratori in cantiere, viene applicata per ogni singola violazione una penale pari a € 100,00 (cento/00).
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione al pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo; in caso di incapienza, A.S.P. S.p.A. si varrà della garanzia fidejussoria.
4. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo superi il 10% dell’importo contrattuale, troverà applicazione l’articolo 18 in materia di risoluzione del contratto.
5. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull’Appaltatore per l’eventuale maggior danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.
6. In tutti i casi di applicazione delle penali concordate, è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di eseguire in proprio o tramite terzi i lavori e di rivalersi sull’Appaltatore per il costo sostenuto per la c.d. “esecuzione in danno” oltre all’eventuale maggior danno patito direttamente o indirettamente in ragione degli inadempimenti dell’Appaltatore.
Art. 7. Ultimazione dei lavori
1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà, entro 60 giorni dalla comunicazione, il certificato di ultimazione lavori.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorrerà un periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cesserà con l’approvazione del collaudo finale o con l’emissione del certificato o del visto di regolare esecuzione da parte della Direzione dei Lavori.
Art. 8. Certificato di regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso, previa esplicita richiesta della ditta, entro il termine di 2 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Art. 9. Proprietà dei materiali di scavo, di demolizione e di risulta in genere
1. I materiali di scavo, di demolizione e di risulta in genere sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I suddetti materiali devono essere trasportati, regolarmente accatastati e smaltiti ai sensi di legge nelle discariche autorizzate e in cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo, di demolizione, di risulta in genere o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 10. Oneri a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale d’appalto, dal D.P.R. 207/2010 e dal presente contratto, nonché dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dall’Ufficio A.S.P., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere risultino a tutti gli effetti eseguite a perfetta regola d’arte, con l’onere dell’Appaltatore di adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie od eventualmente richiedere all’Ufficio A.S.P. tempestive disposizioni scritte per i chiarimenti che abbisognassero al fine di garantire comunque la buona e corretta riuscita dell’opera. In ogni caso, l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dall’Ufficio A.S.P., ai sensi dell’articolo 1659 c.c.;
b) l’assunzione di tutte le informazioni e l’esecuzione di tutti i rilievi necessari alla individuazione di eventuali sotto-servizi e la conduzione dei lavori con tutte le cautele del caso per evitare qualsiasi danneggiamento;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) le responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste nel contratto;
e) l’impianto, l’illuminazione, la pulizia e la manutenzione del cantiere;
f) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
g) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati nonché a persone, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, impegnandosi a tenerne comunque manlevati la Stazione Appaltante ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
i) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
j) la custodia, la tutela e la buona manutenzione del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, oltre che dell’opera in corso di realizzazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. In particolare, l’Appaltatore sarà tenuto ad applicare tutte le precauzioni necessarie per evitare furti, incendi, danneggiamenti, atti vandalici e qualsivoglia danno a
materiali, opere e persone, assumendo la totale responsabilità per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprietà o comunque messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o comunque utilizzate in dipendenza del contratto anche qualora siano state messe a disposizioni dell’Appaltatore dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto ad avere per tutta la durata dell’appalto idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia danno conseguente al verificarsi di alcuno dei suddetti eventi;
2. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’Appaltatore assicura che il personale impiegato è idoneo e professionalmente qualificato a garantire l’assolvimento delle attività oggetto del contratto. Si impegna, perciò, a fornire alla Stazione Appaltante e al Direttore Lavori elenco delle figure professionali impiegate nel lavoro con l’individuazione delle competenze professionali necessarie, oltre ad elenco dei nominativi dei lavoratori impiegati. Tali elenchi dovranno essere aggiornati in caso di variazione dei dati ivi contenuti e/o lavoratori impiegati. L’Ufficio A.S.P., oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, verificherà la presenza in cantiere del personale autorizzato il cui elenco dovrà essere comunicato dall’Appaltatore all’atto della consegna dei lavori ed ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l’Appaltatore dovrà fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza, relativo contratto applicato e la data di assunzione. In caso di subappalto, detto xxxxxxxxxx dovrà riportare altresì gli estremi del provvedimento di autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In tali casi, il cartellino dovrà contenere altresì l’indicazione del committente.
In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza ad A.S.P. S.p.A., si procederà immediatamente alla relativa segnalazione all’INPS, all’INAIL ed alla CASSA EDILE di competenza dell’Appaltatore, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Art. 11. Corrispettivo.
1. I lavori verranno pagati a misura in base ai prezzi unitari di cui all’allegato “Elenco prezzi” decurtati del ribasso offerto dall’Appaltatore, al quale è dovuto pertanto solo il corrispettivo per il lavoro effettivamente eseguito e contabilizzato dalla Stazione Appaltante. Per i lavori da pagare a misura, le prestazioni dei dipendenti dell’Esecutore dei lavori saranno contabilizzate fino al limite di mezz’ora.
2. L’Appaltatore dichiara di aver assolto l’obbligo di effettuare accurata valutazione della tipologia e delle condizioni nelle quali i lavori dovranno essere eseguiti, onde valutare con esattezza tutti gli oneri relativi. Conseguentemente, nel ribasso offerto per l’esecuzione di tutti i lavori dovrà intendersi compreso tutto ciò che occorre per eseguire le opere complete e finite a regola d’arte.
3. Nel corrispettivo dovranno intendersi compresi, e saranno quindi in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti alla realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, compresi quelli per lo spostamento provvisorio e/o definitivo dei sotto-servizi che interferiscono con il cantiere ed il loro definitivo ripristino nonché tutti quelli meglio specificati all’art. 10 del presente contratto.
Art. 12. Contabilizzazione dei lavori
1. Le misurazioni e i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti.
2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Il pagamento avverrà mensilmente secondo gli interventi/lavori effettuati nel periodo, al netto del ribasso d’asta, delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo. Il pagamento sarà subordinato alla constatazione della corretta esecuzione degli interventi/lavori.
3. L’Appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
4. I pagamenti del corrispettivo dovuto verranno effettuati sul conto corrente dedicato all’appalto.
5. L’Appaltatore si impegna altresì ad indicare sulle fatture ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione Appaltante il numero CIG dell’Appalto, se previsto.
Qualora l’Appaltatore non assolva anche solo uno degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.
6. Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura e constatazione della corretta esecuzione dell’intervento, riportando il CIG …… con termine a …… giorni data fattura fine mese. Il pagamento di ogni fattura sarà subordinato alla verifica della regolarità del DURC.
In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale, ove previsto, saranno trattenute le somme dovute all’INPS, all’INAIL ed alla CASSA EDILE di competenza dell’Appaltatore, ove richiesto, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell’appaltatore.
7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma, del codice civile.
Art. 14. Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. ed i.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 c.c. per la risoluzione del contratto, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima.
Art. 15. Cessione del contratto, cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del dell’articolo 106, comma 13, del D.lgs.
n. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Art. 16. Subappalto
1. Il subappalto è consentito nelle modalità e percentuali previste dalla normativa vigente.
Art. 17. Revisione prezzi
Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni ter”), in deroga all’art. 106,
c. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
Art. 18. Risoluzione e Recesso dal contratto
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto e nelle ipotesi previste dal D.lgs. n. 50/2016, artt. 108 e 109, anche in ogni altro caso di grave inadempimento.
2. Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto in caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua soggezione ad altra procedura concorsuale equipollente.
3. In caso di risoluzione per inadempimento a lui imputabile, l’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. In tali casi, la Stazione Appaltante potrà fare eseguire le restanti prestazioni in danno dell’Appaltatore stesso.
4. A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., in qualunque tempo e sino al termine dei lavori, rinunciando in tal caso dell’appaltatore a pretendere ogni risarcimento o indennità.
5. Per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo gravanti su di lui, l’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per la violazione dei suddetti obblighi.
Art. 19. Accordo bonario e definizione delle controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall’articolo 205 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà avvenire secondo le procedure indicate dall’art. 207 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, o in qualunque modo a questo connessa, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Asti.
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art. 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. Qualora l’Appaltatore non avesse in forze maestranze sufficienti per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, dovrà assumere la manodopera non specializzata, necessaria per l’esecuzione degli stessi, privilegiando le assunzioni nell’ambito dei Centri per l’Impiego della Provincia di Asti, salvo diverse disposizioni di legge in materia.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m. ed i. e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
5. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il subappalto sia stato realizzato senza l’autorizzazione della Stazione Appaltante o in violazione delle norme di legge. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
6. Per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo gravanti su di lui o sul suo subappaltatore, l’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per la violazione dei suddetti obblighi.
Art. 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, la Stazione Appaltante ha fornito le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro cui l’Appaltatore andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività (come da documento che si allega).
2. L'Appaltatore ha presentato alla Stazione Appaltante il proprio documento di valutazione dei rischi (o p.o.s.), relativo alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che forma parte integrante del presente contratto.
3. È allegato al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
4. Qualora a seguito di scelta operativa da parte dell’Appaltatore dovesse verificarsi la necessità da parte della Stazione Appaltante di incaricare un coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, i relativi costi saranno a carico dell’Appaltatore.
5. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 22. Responsabilità civile e assicurazioni
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. L’Appaltatore assume la responsabilità esclusiva dei danni provocati a persone, cose e animali comunque prodottisi in conseguenza o in occasione dell'esecuzione dei lavori e delle attività a essi connesse; si impegna quindi a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
3. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile dei danni causati a terzi (RCT/RCO) nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 2.000.000,00; la polizza (CAR) dovrà anche avere idonea copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni provocati ai suoi beni od impianti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati con massimale assicurato pari al valore del contratto.
4. Si richiede garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. negli importi di Legge.
TITOLO IV – NORME DI CHIUSURA
Art. 23. Codice Etico, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti.
A.S.P. S.p.A. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, disponibile sul sito web: xxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di A.S.P. S.p.A. e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell’interesse o a vantaggio di A.S.P. Spa.
In particolare, l’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e s.m. ed i., e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo medesimo, a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore, è considerata un inadempimento grave e legittimerà la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.
Art. 24. Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010.
Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
c) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai punti a) e b) del comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.