AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 6
Guida Incentivi Assunzioni 2021 Nazionali e Regionali
Febbraio 2021
Aggiornamento: 22 febbraio 2021
Premessa 3
INCENTIVI NAZIONALI 5
INCENTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 5
AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 6
GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 8
LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di Apprendistato Professionalizzante senza limiti di età 12
INCENTIVO “IO LAVORO” 13
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: GIOVANI UNDER 35 21
XXXXXXX CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O PERIODI DI APPRENDISTATO (PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ALTA FORMAZIONE 26
GIOVANI LAUREATI E DOTTORATI ECCELLENTI “BONUS GIOVANI “ECCELLENZE”” 27
GIOVANI AGRICOLTORI 28
COVID-19 – ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO 30
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E CONVERIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI 33
INCENTIVO “OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD” “BONUS SUD” 34
AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE (C. D. DECONTRIBUZIONE SUD) 36
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA 39
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI E DIS-COLL CONTRATTI A TERMINE IN AGRICOLTURA_COVID- 19 42
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA CON L’INTERVENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE “PATTO DI FORMAZIONE” 44
PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI) 47
ANTICIPAZIONE DELLA NASPI AL SOCIO DI COOPERATIVA 47
LAVORATORI PERCETTORI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) 48
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PER I TITOLARI DI CIGS – “BONUS RICOLLOCAZIONE” 50
SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/LAVORATORI IN CONGEDO 53
LAVORATORI OVER 50 54
DONNE 55
SPORT FEMMINILE – ESONERO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO 58
DISABILI 60
PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALLA LEGGE 381 /91 (INVALIDI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI, EX DEGENTI DI OSPEDALI PSICHIATRICI, ANCHE GIUDIZIARI, SOGGETTI IN TRATTAMENTO PSICHIATRICO, TOSSICODIPENDENTI, ALCOLISTI, MINORI IN ETÀ LAVORATIVA IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ FAMILIARI) 63
DETENUTI O INTERNATI, EX DEGENTI DI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI, CONDANNATI E INTERNATI
AMMESSI AL LAVORO ESTERNO 64
INCENTIVO PER L’ ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 66
INCENTIVI REGIONALI 68
“DE MINIMIS” 69
Premessa
Le agevolazioni economiche, normative e fiscali sono previste nel nostro sistema giuridico per incentivare nuove assunzioni. Sono previsti, infatti, alleggerimenti del costo del lavoro per specifiche categorie di lavoratori e tipologie contrattuali, iniziative che supportano economicamente l’ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione nel mondo del lavoro attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi utili a calmierare il costo del lavoro.
Si tratta, per lo più, di agevolazioni per l’assunzione di giovani, apprendisti, donne, soggetti inoccupati o disoccupati, over 50, beneficiari del reddito di cittadinanza, detenuti o internati, lavoratori/lavoratrici in congedo con rapporti di lavoro subordinato principalmente a tempo indeterminato. Alcuni di essi sono strutturali, mentre altri sono “a tempo”.
Al fine di garantire una sistematica applicazione degli incentivi stessi, la Legge 92/2012 ha introdotto i principi generali che si devono necessariamente rispettare per poter beneficiare delle agevolazioni alle assunzioni. Tali principi sono stati confermati anche nel Jobs Act con il Decreto Legislativo n.150/2015 nell’articolo 31 “Principi generali di fruizione degli incentivi” del Capo III “Riordino degli incentivi all'occupazione”, come di seguito indicato.
Non si potrà ad esempio accedere all’incentivo, quando l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche quando il lavoratore avente diritto all'assunzione viene assunto mediante contratto di somministrazione; quando l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; se i lavoratori che sono stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore; se l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o in somministrazione di lavoro; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Per accedere ai benefici, In particolare, il datore di lavoro deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicati in azienda: CCNL ed eventuali accordi territoriali e/o aziendali (articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006). L’impresa deve, inoltre, applicare le condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi e di compatibilità con il mercato interno.
Il documento annovera una raccolta dei principali incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale e regionale. La classificazione è articolata secondo la tipologia di destinatari:
• Giovani
• Incentivi senza limiti di età
• Assunzione beneficiari di Reddito di Cittadinanza
• Percettori di Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Lavoratori in CIGS
• Percettori di indennità di disoccupazione
• Sostituzione di lavoratrici/lavoratori in Congedo
• Over 50
• Donne
• Disabili
• Svantaggiati
• Detenuti, internati, ecc.
• Donne vittime di violenza di genere
Le informazioni principali (Descrizione della misura, Tipologia ed entità dell’incentivo, Datori di lavoro beneficiari, Destinatari, Tipologia di contratto richiesto, Natura dell’aiuto e cumulabilità, tempistica e scadenze, Ente gestore, Normativa e modulistica) sono contenute nelle tabelle riepilogative.
INCENTIVI NAZIONALI
INCENTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Descrizione | Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”, all’art. 6 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato”, introduce il nuovo incentivo per agevolare l’occupazione stabile. Fino al 31 dicembre 2020, infatti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’incentivo è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | L’esonero, che scatta per contratti firmati entro il 31 dicembre, è pressoché totale, vale a dire fino a 8.060 euro l’anno, che riparametrati sui sei mesi di sconto ottenibili dalla data dell’assunzione, fanno scendere il tetto massimo di incentivo a poco più di 4mila euro (una cifra che consente lo sgravio integrale per contratti a tempo indeterminato con retribuzione intorno ai 26mila euro l’anno). Considerando che si tratterà, per moltissimi datori, di sottoscrivere rapporti di ingresso nel mondo del lavoro, con buste paga presumibilmente più basse di 26mila euro annui, l’esecutivo calcola uno sconto medio ottenibile ad assunzione intorno ai 2.500-3mila. Di questo incentivo potranno fruire tutti i datori di lavoro privati, a eccezione del settore agricolo. Non ci sono limiti d’età per le assunzioni che devo avvenire entro fine anno. È riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro privati, a eccezione del settore agricolo. |
Destinatari | Non ci sono limiti d’età per le assunzioni che devo avvenire entro fine anno. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto a tempo indeterminato. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | La misura non vale per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, e non potranno fruirne i lavoratori che hanno già avuto, con la medesima impresa, un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | L’esonero è cumulabile con altri incentivi, ad esempio con lo sgravio triennale al 50% rivolto agli under 35: in questo caso, spiegano fonti di governo, i primi sei mesi di esonero sono al 100 per cento. |
Tempistica e scadenze | Fino al 31 dicembre 2020 |
Normativa e modulistica | Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto “Agosto” o “Rilancio 2” |
AGEVOLAZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Descrizione | La “liberalizzazione” dei contratti a termine, come definita dal decreto Agosto, ha una portata ampia e vale non soltanto per il fatto che l’assenza di causale non comporta la trasformazione a tempo indeterminato, ma anche perché è possibile utilizzare una quinta proroga, rispetto alle usuali quattro, e non rispettare lo “stop and go” tra un contratto a tempo determinato e l’altro. Sono questi alcuni chiarimenti resi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che hanno risolto gran parte dei problemi interpretativi degli operatori. Con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), tra queste, particolarmente importanti, sono quelle che riguardano i contratti a termine che, attesa la piena assimilazione intervenuta con il D.L. n. 87/2018, possono riferirsi anche alla somministrazione a tempo determinato. Si liberalizza il ricorso al contratto a termine ed alla somministrazione a tempo determinato, per un preciso periodo (dodici mesi al massimo) senza l’apposizione di alcuna causale in caso di proroga o rinnovo (il primo contratto tra le parti, è sempre senza condizioni). Tale apertura normativa vuole rappresentare una risposta al crollo di tali tipologie contrattuali verificatosi nel primo semestre dell’anno in corso, in quanto i lavoratori a termine e quelli stagionali sono stati, da un punto di vista lavorativo, tra le prime vittime del COVID-19. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Per un periodo massimo di dodici mesi per le proroghe o per i rinnovi e per una sola volta, nel rispetto dei termini di durata massima di ventiquattro mesi complessivi, senza condizioni, ha una portata ampia nel senso che vale non soltanto per il fatto che l’assenza di causale non comporta la trasformazione a tempo indeterminato (come sostenuto da chi si è attestato su una tesi restrittiva), ma anche perché è possibile, qualora ve ne sia la necessità, utilizzare una quinta proroga (rispetto alle usuali quattro) e non rispettare lo “stop and go” tra un contratto a tempo determinato e l’altro che è di dieci o venti giorni di calendario se il precedente rapporto ha avuto, rispettivamente, una durata fino a sei mesi o superiore. |
La previsione di una durata massima della proroga o del rinnovo “agevolato” ha una data di riferimento: quella del 31 dicembre 2020. Essa si riferisce alla formalizzazione della proroga o del rinnovo entro tale data, con la conseguenza che gli effetti possono ben esplicarsi nel corso dell’anno successivo. In caso di proroga la comunicazione telematica ai servizi per l’impiego può essere inviata entro i cinque giorni successivi, mentre in caso di rinnovo la stessa deve essere effettuata entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto. Il susseguirsi delle eventuali proroghe che si succedono, la prima avvenuta sotto l’imperio del vecchio art. 93 e l’altra sulla base del nuovo testo. L’Ispettorato chiarisce che la nuova disposizione ha carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente e, quindi, le due diverse proroghe acausali hanno origine da due norme diverse, atteso che i presupposti sono diversi: di conseguenza, il concetto di “prima volta” va inteso come riferito al “nuovo” art. 93, sempre nel rispetto dei ventiquattro mesi complessivi. Resta valido quanto segue: a. Con il riferimento ai ventiquattro mesi complessivi ci si riferisce a contratti a termine o in somministrazione a tempo determinato svoltisi tra gli stessi soggetti (datore di lavoro e lavoratore) per mansioni di pari livello o categoria legale di inquadramento; b. Con il richiamo al termine “rinnovo” il Legislatore si riferisce ad un nuovo contratto tra il datore di lavoro ed il lavoratore che, in via normale, dovrebbe vedere l’apposizione di una condizione ex art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 pur se le mansioni o la categoria legale di inquadramento sono diverse rispetto al precedente; c. Con il richiamo all’istituto della proroga il Legislatore non cambia nulla circa il contenuto della stessa in quanto interviene, solamente, sul fatto che, in caso di necessità, se ne può stipulare una quinta senza che ci sia la trasformazione a tempo indeterminato a partire dalla stessa, come richiederebbe il comma 2 dell’art 21. Proroga automatica dei contratti a termine L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma, poi, sugli effetti dell’abrogazione del comma 1-bis del D.L. n. 34, introdotto in sede di conversione nella legge n. 77 che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo uguale a quello derivante dalla sospensione dell’attività lavorativa. Tale proroga, se avvenuta, resta “neutra” rispetto al computo della durata massima di ventiquattro mesi. Contratto in deroga assistita I chiarimenti dell’INL in breve fanno riferimento al c.d. “contratto in deroga assistita” stipulato avanti ad un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 19, comma 3, oltre il termine dei ventiquattro mesi o quello, diverso, previsto dalla contrattazione collettiva: in questo caso nulla è cambiato rispetto alle indicazioni fornite, da ultimo, con la nota n. 8120/2019 tra cui, spicca l’unicità del contratto per un massimo di dodici mesi (senza proroga), l’inserimento di una delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 19 ed il rispetto dello “stop and go”. | |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro privati. |
Destinatari | Occupati a tempo determinato |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto a Tempo Determinato |
Tempistica e scadenze | 31 dicembre 2020 |
Normativa e modulistica | D.Lgs. n. 81/2015; Decreto Legge n. 87/2018 e, soprattutto, con la Legge di conversione, n. 96/2020; art. 93 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella L. n. 77/2020; Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”; Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota n. 713 del 16 settembre 2020; |
GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Descrizione | Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista (lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi. Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs 81/2015 e la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha, inoltre, previsto uno specifico bonus per i contratti di apprendistato stipulati dalle piccole e medie imprese, parte del pacchetto di incentivi volti a stimolare le nuove assunzioni. I giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato. Apprendistato di Xxxxx Xxxxxxx I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: - ha una durata non superiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale quadriennale). Apprendistato di Secondo Xxxxxxx I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante: - ha una durata non superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano e individuati dal contratto collettivo). Apprendistato di Xxxxx Xxxxxxx: I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la cui durata è stabilita dalle regioni e dalle province autonome. Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha la possibilità di lavorare e contemporaneamente conseguire un titolo d’istruzione terziaria, universitaria e post-universitaria, svolgere attività di ricerca o anche assolvere al periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni ordinistiche. Le finalità del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sono quindi: o Il conseguimento di un titolo di studio di istruzione terziaria, universitario e post-universitario tra cui: - Diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS) - Titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica - Laurea triennale e magistrale - Laurea magistrale a ciclo unico - Master di I e II livello |
- Dottorato di ricerca o Lo sviluppo di una ricerca, concordata tra Istituzione formativa ed Impresa, che sia in linea con il percorso di studi e con le tematiche di interesse del datore di lavoro. o L’assolvimento del periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni ordinistiche. Possono assumere datori di lavoro privati di tutti i settori economico produttivi. La fase formativa del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (il periodo cioè necessario al conseguimento del titolo di studio o al raggiungimento degli obiettivi della ricerca) non può avere una durata inferiore a 6 mesi. La durata massima per il contratto di alta formazione non può essere superiore alla durata del percorso ordinamentale (ad esempio due anni per un apprendistato per un Master biennale o tre anni per il conseguimento della Laurea) e in linea con il tempo necessario al conseguimento del titolo di studio (ad esempio un anno per il conseguimento del Master biennale se il contratto viene attivato il secondo anno del percorso). Per l’apprendistato di ricerca la durata massima è di 3 anni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un massimo di un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca. Per l’apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche la durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato. Se al termine della fase formativa le parti non recedono (senza bisogno di giusta causa o giustificato motivo), il contratto di apprendistato prosegue come contratto a tempo indeterminato. La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e la Circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018, sia pure con alcune precisazioni e vincoli, presentano la possibilità di assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, finalizzato a favorire il reingresso dei soggetti espulsi dai processi produttivi. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. | |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Per tutte le tipologie di contratto di apprendistato è prevista la possibilità di dedurre le spese e i contributi dalla base imponibile Irap, l’esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal calcolo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e la possibilità di assumere ad un costo inferiore rispetto a quanto previsto per le altre tipologie contrattuali. Si consideri, inoltre, che sul contratto di apprendistato grava un’aliquota contributiva agevolata, sia per l’azienda che per il dipendente. In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è pari al 10% della retribuzione ai fini previdenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpI, poi NASpI, a cui va aggiunto il contributo dello0,30% destinato alla formazione. Incentivo contributivo: |
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: - I datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per l’anno 2021 fruiscono dello sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, per gli anni di contratto di apprendistato successivi, resta fissata dal 10%. Rimane ferma la trattenuta a carico del lavoratore (5,84%). - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, ferma restando la contribuzione a carico del giovane pari al 5,84%, sono tenuti a pagare, fino al 2020, una contribuzione che nel primo anno è pari all’1,5%, nel secondo anno al 3%, e del 5% nel terzo (art. 1, comma 110 lettera d della legge n. 205/2017 che ha prorogato quanto previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015); - Prosecuzione dell’apprendistato Se il datore di lavoro mantiene in servizio il lavoratore al termine del periodo di apprendistato, è riconosciuto un incentivo: - pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail; - nel limite massimo di 3.000 euro su base annua; - per un periodo massimo di 12 mesi. L’incentivo spetta se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non ha compiuto il trentesimo anno di età. Apprendistato professionalizzante Per il contratto di apprendistato professionalizzante è applicabile anche nel 2020, in quanto norma a regime, la previsione del comma 106 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) in base al quale, in caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato, al termine del periodo di ulteriore agevolazione contributiva di cui all'articolo 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro può fruire per 12 mesi dello sgravio del 50% dei contributi dovuti, entro il tetto di 3.000 euro, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione. Lo sgravio decorre pertanto dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato dall'art. 47, comma 7, X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai commi 103, 104, 105 dell'articolo 1 della legge n. 205/2019. Vale a dire che l'agevolazione non è trasferibile ad un successivo datore di lavoro e non operano le limitazioni previste in caso di licenziamenti nei sei mesi precedenti l'assunzione, individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Incentivo economico: - L’apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio. - I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118, l. n. 388/00. - Le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite nella misura pari al 10% della retribuzione dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi). Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Incentivo normativo: - Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l’applicazione di particolari normative e istituti contrattuali. |
- Le parti possono liberamente recedere dal contratto, con preavviso, al termine del periodo di apprendistato. Incentivo fiscale: - Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP. Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca - Aliquota contributiva pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo e al 10% per il terzo anno per le aziende fino a 9 dipendenti (a cui va aggiunta aliquota dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua). - Aliquota contributiva pari al 10% (+1.61%) per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9. - Gli apprendisti sono esclusi dal computo della base imponibile IRAP. - La retribuzione è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i lavoratori qualificati a parità di livello d’inquadramento finale. - Retribuzione pari al 10% per le ore di formazione interna all’azienda. - Nessuna retribuzione per le ore di formazione esterna all’azienda. | |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività |
Destinatari | - I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante; - I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto di apprendistato |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. |
Tempistica e scadenze | Apprendistato per la qualifica: i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per le assunzioni 2021. Le altre forme di incentivo non sono previste scadenze. |
Ente gestore | INPS |
Normativa e modulistica | Ministero del Lavoro Circolare n. 5/2008; D.Lgs n. 13/2013; D.Lgs. n. 81/2015; DM 12 ottobre 2015; D.Lgs n. 148/2015; D.lgs. n. 150/2015; Regione Abruzzo DGR 867 2016; Nota MLPS n. 14994/2016; D.Lgs. n. 185/2016; Legge n.205/2017 e Legge n.148/2018 (Proroghe per sistema duale); Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); Decreto Legge n. 34/2020, decreto “Rilancio”; Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 7 con modificazioni, del decreto- legge 19 maggio2020, n.34, decreto “Rilancio”; La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021. Circolare INPS N. 51/2008; Circolare INPS 22/2007; Messaggio INPS n. 2499/2017; Circolare INPS n.108 del 14 novembre 2018; Circolare INPS n. 109 del 26 luglio 2019. |
LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Contratto di Apprendistato Professionalizzante senza limiti di età
Descrizione | Il D.Lgs 81/2015 introduce la possibilità per i lavoratori beneficiari di una qualsiasi indennità di disoccupazione di poter essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Per i beneficiari di altri trattamenti di disoccupazione (non sono previsti incentivi economici): - I datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno un’aliquota contributiva a loro carico pari all’3,11% il primo anno, al 4,61% il secondo anno, al 11,61% dal terzo anno - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota contributiva pari al 11,61% Non sono previsti, invece, incentivi economici. |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro privati. |
Destinatari | Lavoratori senza limiti di età beneficiari di trattamenti di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015 |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto di apprendistato professionalizzante |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Viene introdotto un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIEMENS da parte delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali assunzioni all’INPS (Messaggio INPS n. 2243/2017). |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. |
Tempistica e scadenze | Non sono previste scadenze |
Normativa | Legge n. 223/91; Art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015; Interpello MLPS n. 19 del 20 maggio 2016; Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; Circolare INPS n. 128/2012; Circolare INPS n. 137/2012; Messaggio INPS n. 2243/2017; Messaggio INPS n. 322/2019; Messaggio INPS n. 2768 del 18-07-2019; |
INCENTIVO “IO LAVORO”
Descrizione | Il decreto ANPAL n. 44 del 6 febbraio 2020 introduce l’incentivo denominato “Incentivolavoro” (IO Lavoro), rivolto ai datori di lavoro privati, che assumono/trasformano a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, persone disoccupate e/o occupate con determinate caratteristiche di seguito poste in evidenza. La circolare INPS n. 124 del 26/10/2020 fornisce le indicazioni operative e le istruzioni contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022. |
Datori di lavoro beneficiari | L’incentivo è riconosciuto ai tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015, dell’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con modificazione della legge n. 26/2019) |
Destinatari | Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015, dell’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con modificazione della legge n. 26/2019), ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. In possesso delle seguenti caratteristiche: a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato; b) lavoratori con 25 anni di età e più, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati”, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017. Si ribadisce che è considerato privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR; |
c) disoccupati, non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro; d) trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato; e) con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. f) lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Si precisa che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice. | |
Destinatari Precisazioni come da Messaggio INPS n. 4191 del 10-11-2020 chiarimenti sulle procedure operative in merito ai destinatari “Disoccupati che hanno già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017”. | Il Messaggio INPS n. 4191 del 10-11-2020 ribadisce e chiarisce informazioni sull’invio dell’istanza di agevolazione in merito ai lavoratori che, al momento dell’assunzione/trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Al riguardo, ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917. Il Messaggio INPS chiarisce che a seguito dell’invio delle istanze è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”. Tali istanze potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite. Il Messaggio, precisa che nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare n.124/2020.Come già illustrato nella circolare n. 124/2020. Si conferma quanto segue: per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità |
nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020). Inoltre, al fine di agevolare l’invio delle istanze, l’INPS comunica che per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1°gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020,saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020,per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione. Il Messaggio, ribadisce, da ultimo, che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta. L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020. | |
Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate | L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. |
Tipologia di contratto richiesto | L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato per le seguenti tipologie: a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante; c) l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale |
ANPAL n. 52/2020; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. Qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto, del requisito previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato decreto e consistente nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante Il decreto direttoriale n. 52/2020 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro. Il beneficio in trattazione non spetta, invece, con riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione. Al riguardo si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente. | |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata |
assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi |
rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nei limiti delle risorse stanziate secondo le modalità di seguito indicate: a. 234.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); b. 12.400.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); c. 83.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione. Pertanto, in caso di mancanza di risorse nella Regione di destinazione, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. In considerazione della circostanza che per le Regioni “meno sviluppate” il decreto direttoriale n. 52 prevede due stanziamenti differenti, si fa presente che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette Regioni e, in via residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. | |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | I disoccupati non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato 1. L’incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole: a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 52/2020, ossia laddove l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; |
b) oltre i limiti previsti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013. Si ribadisce sull’argomento che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto direttoriale n. 52/2020) esclude l’operatività dell’altro, in quanto si tratta di regimi tra di loro alternativi. L’incremento occupazionale netto Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione. Si precisa, sul punto, che l’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d’età; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. Cumulabilità con altri incentivi L’incentivo è cumulabile con: - Incentivo previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza, art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo in trattazione, la residua agevolazione spettante per l’assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta; - Incentivo strutturale all’Occupazione giovanile stabile Under 35, previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua per l’analisi particolareggiata si rimanda al paragrafo 9.1. Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 della Circolare INPS n. 124 del 26-10-2020; |
- Altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato. Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l’incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, compresa la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) o nelle zone svantaggiate. | |
Tempistica e scadenze | L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, le istanze potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2021 sul portale Inps. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022. |
Normativa e modulistica | ANPAL Decreto Direttoriale Incentivo iolavoro n.44 del 6 febbraio 2020; ANPAL Decreto Direttoriale. n. 66 del 21 febbraio 2020; ANPAL Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020; D.Lgs n. 150/2015; Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazione della legge n. 26/2019); Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017; Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96; Circolare INPS n. 124 del 26/10/2020; INPS Messaggio n. 4191 del 10-11-2020. |
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: GIOVANI UNDER 35
Descrizione | Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età (il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2021/2022), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, si prevede che l’esonero contributivo ex art. 1, commi da 100 e ss., legge 205/2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi: tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Con la circolare INPS 28 aprile 2020, n. 57, l’Istituto fornisce le informazioni sui datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, sui requisiti necessari, sui rapporti di lavoro incentivati, sulla compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione e tutte le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali. L’agevolazione può essere richiesta qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (no con contratto di apprendistato). L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. L’incentivo vige anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto (in questo caso il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro). Inoltre, l’agevolazione riguarda le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. |
Destinatari | L’incentivo ha natura strutturale per i giovani fino ai 29 anni e 364 giorni, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022. L’esonero contributivo in trattazione, sotto il profilo soggettivo, è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di trentasei mesi e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione. Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente |
rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante. | |
Tipologia ed entità dell’incentivo | – per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022 si prevede che l’esonero contributivo ex art. 1, commi da 100 e ss., legge 205/2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi: tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Nella definizione del tetto massimo di agevolazione contributiva annua non rientrano (e quindi sono dovuti): 1. i premi e contributi INAIL, in quanto è la stessa norma (comma 100) a prevederlo; 2. i contributi, se dovuti, al Fondo per l’erogazione del TFR previsto dall’art. 2120 c. c., come da comma 755 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per effetto della esclusione dalla applicazione dei benefici, stabilita dal successivo comma 756; 3. il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali o di solidarietà previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n, 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano come previsto dall’art. 40 dello stesso decreto legislativo; 4. lo 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 per i datori che aderiscono ai fondi interprofessionali istituiti ex art. 118 della legge n. 388/2000; 5. il contributo di solidarietà per la previdenza complementare ed i fondi di assistenza sanitaria ex Legge n. 166/1991; 6. il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e quello per gli sportivi professionisti previsti dal D.Lgs n. 166/1997. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. |
Datori di lavoro beneficiari | Come già indicato nella circolare n. 40/2018, l’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr. le circolari n. 17/2015; n. 178/2015; n. 56/2016, n. 90/2016, n. 109/2017 e la già citata circolare n. 40/2018), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: 1. gli enti pubblici economici; 2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; |
3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; 4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 6. i consorzi di bonifica; 7. i consorzi industriali; 8. gli enti morali; 9. gli enti ecclesiastici. L’esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. | |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto a tempo indeterminato anche a regime part time Come già rilevato nella circolare n. 40/2018, l’esonero contributivo in trattazione riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a regime di part time (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 107, della Legge n. 205/2017), fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato. L’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Sono esclusi, come previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico. Analogamente, non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | I datori di lavoro devono inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso. Entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’INPS, calcola l’importo dell’incentivo spettante, verifica la disponibilità residua della risorsa e informa che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza. Il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, deve comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. |
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio dei contributi. Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, si ricorda che l’INPS ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali, nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle banche dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sistema delle C.O.), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Con specifico riferimento alle modalità di implementazione e consultazione della suddetta utility, si rinvia a quanto illustrato nella Circolare INPS n. 40/2018 nonché nel Messaggio INPS n. 1784/2019. | |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | È cumulabile con gli incentivi di natura economica. - Assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della Legge n. 68/1999 che riguarda i portatori con handicap fisico o psico-intellettivo notevolmente accentuato i cui chiarimenti amministrativi sono stati forniti con la circolare INPS n. 99/2016 (si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dall’articolo 13 della Legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale); - Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di beneficiari del trattamento NASPI (art. 10-bis della legge n. 92/2012) pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la parte residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla Legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”, spiegata, più volte, dall’INPS in varie circolari tra cui, la n. 128 del 2012 e le n. 40 e n. 41 del 2017; - Incentivo “Occupazione NEET” di cui ai Decreti direttoriali ANPAL n. 3 e n. 581 del 2018 e applicabile alle assunzioni effettuate nel corso delle annualità 2018 e 2019; - Incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo, come la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia o per lavoratori italiani operanti nei Paesi extra comunitari. Non soggiace al limite del “de minimis” (ad esclusione per la cumulabilità per i beneficiari del trattamento NASPI), non essendo considerato un aiuto di Stato ed anche perché permette una decontribuzione consistente per i tre anni successivi all’assunzione. |
Tempistica e scadenze | L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022 . |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | Sono esclusi dall’incentivo i seguenti contratti: • Rapporti di apprendistato; • Contratti di lavoro domestico; |
• Contratti di lavoro intermittente; • Contratti di lavoro occasionale. Spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. | |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. |
Recupero dei contributi pagati | Il recupero dei contributi “pieni” pagati da chi ha assunto, a partire dal 1 gennaio 2019, lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma: esso potrà avvenire con una delle denunce che si riferiscono ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, seguendo le regole del flusso Uniemens, come da circolare Inps n. 40/2018. |
Normativa e modulistica | Legge n. 68/1999; Circolare INPS n. 99/2016; D.Lgs n. 81/2015; D.Lgs n. 23/2015; Legge 27/12/2017 n. 205, Art.1 commi 100-107 (Legge di bilancio 2018); Circolare Inps n. 40 del 02 marzo 2018; Circolare INPS 102 del 16 luglio 2019; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Messaggio INPS n. 1784/2019; articolo 1, comma 10 (Legge di Bilancio 2020); Circolare INPS 28 aprile 2020, n. 57 (Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti); Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“. |
XXXXXXX CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O PERIODI DI APPRENDISTATO (PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ALTA FORMAZIONE
Descrizione | La Legge 27/12/2017 n. 205, Art.1 comma 108 (Legge di bilancio 2018), ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro che, entro il 31.12.2018, assume con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o periodi di apprendistato di alta formazione. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Incentivo contributivo: Esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi. |
Datori di lavoro beneficiari | Datori di lavoro privati. |
Destinatari | Entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio: a) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%: a. delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015; b. del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005; c. del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; d. del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; b) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello). |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio. |
Cumulabilità dell’incentivo e casi di esclusione | L’esonero contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente. Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Non spetta in caso di lavoro domestico e agricolo (operai). Non rientra la fattispecie del lavoro intermittente. |
Normativa e modulistica | Legge 27/12/2017 n. 205, Art.1 comma 108; Circolare Inps n.40 del 02/03/2018 |
GIOVANI LAUREATI E DOTTORATI ECCELLENTI “BONUS GIOVANI “ECCELLENZE””
Descrizione | Parte, nel 2020, il bonus Giovani “Eccellenze”, introdotto dall’articolo 1, commi 706 e ss., della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e prorogato con Il comma 11 dell’art. 1 della Legge n. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). La Legge n. 160 del 2019 - Legge di bilancio 2020 - per la definizione della disciplina relativa all'incentivo in questione, rinvia (dal 1° gennaio 2020) alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per il predetto incentivo strutturale all'occupazione giovanile e dispone conseguentemente l'abrogazione dell'articolo 1, comma 714 della legge numero 145 del 2018, che demandava ad una circolare dell'INPS la definizione delle modalità di fruizione dell'incentivo (circolare nona dottata). |
Tipologia ed entità dell’incentivo | L’incentivo che ha durata di 12 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile) |
Datori di lavoro beneficiari | L’esonero contributivo si applica a tutti i datori di lavoro privati con esclusione esplicita di quelli domestici (la ragione consiste nella specialità dei rapporti) e di tutti i datori di lavoro che rientrano nell’ampio spettro della Pubblica Amministrazione (individuati, principalmente, nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001) |
Destinatari | Possesso di laurea magistrale ottenuta: · presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta · tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 · con votazione di 110 e lode · con una media ponderata non inferiore a 108/110 · senza essere andati “fuori corso”. Possesso di dottorato di ricerca ottenuto: · presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta, tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019. |
Tipologia di contratto richiesto | Assunzione a tempo indeterminato, anche parziale (con la ovvia diminuzione in percentuale del beneficio). |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Qualora il lavoratore termini il rapporto agevolato prima dei 12 mesi, potrà vedersi riconosciuto, da un altro datore di lavoro, il restante periodo agevolabile indipendentemente dal requisito anagrafico (limite di età). |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. L’incentivo è fruibile nel rispetto degli aiuti «de minimis». |
Tempistica e scadenze | 2020 |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | Dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo under 35 (di cui all’articolo 1, commi 100 e ss., della legge n. 205/2017). Non è riconosciuto alle aziende che, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione agevolata. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’agevolazione o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. |
L'INPS acquisisce, in modalità telematica, dal MIUR le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. | |
Normativa e modulistica | Legge n. 145/2018 Legge di Bilancio 2019; Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). |
GIOVANI AGRICOLTORI
Descrizione | La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto uno sgravio totale biennale sulla contribuzione dovuta per chi decide di avviare una attività autonoma nel settore agricolo. L’INPS con la Circolare n. 72 del 9 giugno 2020 ne fornisce le indicazioni normative e le istruzioni operative per il godimento dell’esonero introdotto. L’incentivo è rivolto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione: - il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi; - il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti. Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, al fine del rispetto del limite “de minimis” previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018. |
Datori di lavoro beneficiari | Coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni. |
Destinatari | L’esonero in oggetto è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola. |
Tipologia di contratto richiesto |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte. |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Per espressa previsione della norma sopra citata, l'esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 e dal regolamento UE n. 1408/2013, modificato dal regolamento UE n. 2019/316, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente. |
Tempistica e scadenze | L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte. 2020-2021. |
Normativa e modulistica | D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99; Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; INPS Circolare n. 72 del 9 giugno 2020. |
COVID-19 – ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO
Descrizione | Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto “Agosto”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Allegato n. 1), ha previsto, all’articolo 6 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato”, comma 1, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro. Si evidenzia che la Circolare INPS n. 133 del 24 novembre 2020, ed i relativi allegati, chiarisce le indicazioni operative, le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti, del citato Decreto Legge, sia in merito all’art. 6 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato” sia all’art. 7 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali”. Si specifica che la presente scheda comprende le informazioni per entrambi gli articoli ma che, al contempo, la scheda successiva alla presente, riassume nello specifico l’esonero previsto per l’art. 7 summenzionato. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine -, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico. Nell’ipotesi in cui l’agevolazione è riconosciuta in caso di rapporto a tempo parziale, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro. La misura è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo - 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 -, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sempre in considerazione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, l’articolo 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 del precedente articolo 6, chiarisce che, in tali ipotesi, trova applicazione l’esonero contributivo, venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del |
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato. Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato. | |
Datori di lavoro beneficiari | Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. In linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’INPS in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr., da ultimo, le circolari n. 40/2018, n. 104/2019 e n. 57/2020), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: 1. Enti pubblici economici; 2. Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; 3. Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; 4. Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 5. Aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 6. Consorzi di bonifica; 7. Consorzi industriali; 8. Enti morali; 9. Enti ecclesiastici. L’esonero contributivo NON SI APPLICA nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
Destinatari | Con riferimento ai requisiti dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto “Agosto”, dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. |
Tipologia di contratto richiesto | Assunzioni/trasformazioni contratto a tempo indeterminato. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni: - il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; - il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; - l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; - la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio. |
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante. Con esclusivo riferimento alle istanze di agevolazione di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, l’INPS verificherà altresì la presenza o meno del richiedente nell’elenco “Visura Deggendorf” (contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero e consente di accertare se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea) di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l’aiuto nei limiti di cui all’articolo 53 del decreto–legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero. Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero di cui si tratta. | |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legge citato, l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. |
Tempistica e scadenze | Assunzioni /trasformazioni nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020. |
Normativa e modulistica | Legge 3 aprile 2001, n. 142; D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 articolo 1, comma 2; Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto “Agosto” convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Allegato n. 1); INPS Circolare n. 40/2018; INPS Circolare n. 104/2019; INPS Circolare n. 57/2020; INPS Circolare n. 133 del 24 novembre 2020 e relativi allegati. |
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E CONVERIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
Descrizione | Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto “Agosto” o “Rilancio 2”, all’art. 7 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali”, introduce la decontribuzione piena di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, colpiti duramente dalla pandemia. La Circolare INPS n. 133 del 24 novembre 2020, ed i relativi allegati, chiarisce le indicazioni operative, le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti, del citato Decreto Legge, sia in merito all’art. 6 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato” (vedi Scheda “covid-19 – Esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumono”) sia all’art. 7 “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali”. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge summenzionato, l’esonero contributivo di cui all’ articolo 6 viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi. In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, ultima parte, si applica il disposto di cui all’articolo 6, comma 3, in forza del quale l’esonero “è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali”, introduce la decontribuzione piena di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione di contratti a termine applicati dai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo - 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 -, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sempre in considerazione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, l’articolo 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 del precedente articolo 6, chiarisce che, in tali ipotesi, trova applicazione l’esonero contributivo, venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato. |
Datori di lavoro beneficiari | Datori di lavoro del settore turistico e degli stabilimenti termali |
Destinatari | Disoccupati e lavoratori nel settore turistico e degli stabilimenti termali |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto a tempo determinato Contratto a tempo indeterminato |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | La misura è valida per contratti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale e per conversioni a tempo indeterminato. Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni: - il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; - il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; - l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; - la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio. Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante. Con esclusivo riferimento alle istanze di agevolazione di cui all’articolo 7 del decreto- legge n. 104/2020, l’INPS verificherà altresì la presenza o meno del richiedente nell’elenco “Visura Deggendorf” (contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero e consente di accertare se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea) di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l’aiuto nei limiti di cui all’articolo 53 del decreto–legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero. Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero di cui si tratta. |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legge citato, l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. |
Tempistica e scadenze | Assunzioni /trasformazioni nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020. |
Normativa e modulistica | Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Decreto “Agosto”; INPS Circolare n. 133 del 24 novembre 2020 e relativi allegati. |
INCENTIVO “OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD” “BONUS SUD”
Descrizione | Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) 19 aprile 2019, n. 178 ha previsto l’incentivo “Occupazione sviluppo Sud”. Questo beneficio è destinato a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati, con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna). |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Il bonus a disposizione è pari all’esonero, per un anno, del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile). |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. |
Destinatari | I lavoratori assumibili con il bonus Sud, sono disoccupati (ai sensi dell’art.19 del D.Lgs n. 150/2015) senza alcun limite di età. Per i lavoratori che hanno un’età superiore ai 34 anni di età (intesi come 34 anni e 364 giorni), per accedere al beneficio, deve risultare che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Inoltre, il lavoratore, indipendentemente dall’età, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Il limite riguarda anche le società controllate o collegate, anche per interposta persona. |
Tipologia di contratto richiesto | Esonero contributivo, in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche con rapporto di Apprendistato professionalizzante o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato). |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | L’incentivo è fruibile indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro, l’importante è che la sede di lavoro sia in una delle Regioni suindicate. L’eventuale spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, porterà alla fine dell’agevolazione a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Incentivo Occupazione Giovanile: Giovani Under 35, prevista dalla legge di Bilancio 2020. |
Tempistica e scadenze | Per il solo anno 2020. |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | Ulteriore regola prevista per la fruizione dell’incentivo, dispone che: in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile richiedere l’incentivo da altro datore di lavoro per l’assunzione di quel determinato lavoratore. |
Normativa sugli aiuti di Stato | L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 178/2019. Con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato, esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi. |
Normativa e modulistica | Legge n. 145 del 2018 – legge di Bilancio 2019; Decreto Direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) 19 aprile 2019, n. 178; Circolare INPS 16 luglio 2019, n. 102; INPS Messaggio 7 agosto 2019, n. 3031. |
AGEVOLAZIONI PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE (C.D. DECONTRIBUZIONE SUD)
Descrizione | L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha introdotto un’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud), consistente in un esonero della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“, ha stabilito la proroga per il periodo 2021-2029 e esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio è pari: al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. Per il periodo gennaio 2021- giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni; per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), invece, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. L’INPS, con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione contributiva per l’occupazione. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Proroga per il periodo 2021-2029 e esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio è pari: al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. Per il periodo gennaio 2021- giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni; per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), invece, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. |
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: | |
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; |
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.Lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.Lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Come per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. | |
Datori di lavoro beneficiari | Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. Come premesso, l’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle elencate al paragrafo precedente, abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. |
Destinatari | Disoccupati e occupati |
Tipologia di contratto richiesto | Tutti i rapporti di lavoro subordinato |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | La proroga dell’agevolazione è riconosciuta, dal per il periodo 2021-2029, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”. |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione: - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l’Inps provvederà a registrare la misura, dopo la concessione, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Coordinamento con altri incentivi In ragione dell’entità della misura di sgravio, risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli incentivi di tipo economico ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012. |
Tempistica e scadenze | La proroga dell’agevolazione è riconosciuta per il periodo2021-2029. Pertanto, lo sgravio trova applicazione per un periodo fisso e appositamente predeterminato. |
Normativa e modulistica | Articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845; Articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; INPS Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020; Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“. |
L’INPS, con il messaggio n. 728 del 19 febbraio 2021, informa che, alla luce del decreto n. 876/2021 REG.PROV.CAU. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), sono sospesi gli effetti del messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, avente ad oggetto “Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). L’Istituto comunicherà, con apposito messaggio, le decisioni che saranno assunte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), in seguito alla trattazione collegiale in camera di consiglio del 2 marzo 2021. |
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
Descrizione | Qualora un’impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell’importo mensile del RdC fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili (massimale del beneficio del RdC). In caso di rinnovo l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Inoltre, se il rapporto cessa, per dimissioni del lavoratore, prima della fruizione completa dell’incentivo, cessa anche l’agevolazione. È possibile riconoscere lo sgravio anche per più di un’assunzione dei componenti del medesimo nucleo, purché, a seguito della prima assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di RdC. |
Datori di lavoro beneficiari | L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo (Messaggio n. 4791 del 20 dicembre 2019), che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL, attraverso l'applicativo “Domanda e offerta di lavoro” presente all’interno del sito web “MyAnpal”(xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/). Con nota del 5 agosto 2019, n. 10878, l'ANPAL, ha illustrato la procedura da seguire. In linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’INPS in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr. le circolari n. 17/2015; n. 178/2015; n. 57/2016, n. 90/2016, n. 109/2017 e n. 40/2018) hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: 1. gli enti pubblici economici; 2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; 3. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; 4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; |
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 6. i consorzi di bonifica; 7. i consorzi industriali; 8. gli enti morali; 9. gli enti ecclesiastici. | |
Destinatari | Percettori di Reddito d Cittadinanza |
Tipologia di contratto richiesto | L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno. L’assunzione è ammessa per le qualifiche di Operaio e Impiegato anche se instaurata mediante il vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. È altresì ammessa l’assunzione con contratto di apprendistato. È infine ammessa per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato da parte delle Agenzie di somministrazione. Nello specifico l’assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato mentre la somministrazione può anche essere a tempo determinato purché a tempo pieno. Nelle ipotesi in cui si voglia tutelare particolari situazioni soggettive del lavoratore, espressamente disciplinate dall’articolo 8 del D.Lgs n. 81/2015, è possibile trasformare, su richiesta del medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione in trattazione. Tale condizione si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui la richiesta di rimodulazione dell’orario di lavoro da parte del dipendente trovi fondamento nella presenza di gravi patologie per le quali residui una ridotta capacità lavorativa o, ancora, alle ipotesi in cui il lavoratore manifesti la volontà di ridurre l’orario di lavoro in luogo del congedo parentale. Le agevolazioni non sono riconosciute per l’assunzione di dirigenti, per il rapporto di lavoro domestico e per il lavoro intermittente. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Un adempimento preliminare all’assunzione, da parte del datore di lavoro, è quello di comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dell'ANPAL. Infatti, sono agevolabili soltanto quelle posizioni portate a conoscenza dell’ANPAL. Il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo dovrà inviare la domanda telematica all’INPS (modulo “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza) per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata (Messaggio INPS n. 4099 dell’8 novembre 2019). Sul sito dell’INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), è reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali: - verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL; - calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta; - consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis; |
- fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che: - il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL; - il lavoratore sia percettore del RdC; - vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro. La revoca successiva del RdC, ancorché dipendente da comportamento del lavoratore, se disposta successivamente all’assunzione del beneficiario del RdC, comporta la perdita della parte di incentivo non ancora fruito per il datore di lavoro. Non si restituiscono le somme già riscosse. | |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | La fruizione dell’incentivo è riconosciuta nei limiti e alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di stato secondo il regime “de minimis”. L’incentivo è compatibile con le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 247, della legge n. 145/2018, previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età ovvero di soggetti con almeno trentacinque anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | L’ex beneficiario di RdC non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all'assunzione, se non per “giusta causa”. In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità (Legge 388/2000). Esclusione del contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o per lavoro domestico. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.Lgs n. 150/2015). |
Tempistica e scadenze | La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza, con un minimo pari a cinque mensilità. |
Normativa e modulistica | Legge n. 142/2001; Legge 388/2000; Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; D.Lgs n. 150/2015; D.Lgs n. 81/2015. Circolari INPS n. 17/2015; n. 178/2015; n. 57/2016, n. 90/2016, n. 109/2017 e n. 40/2018; Circolare INPS n. 104 del 19-07-2019; Messaggio INPS n. 4099 dell’8 novembre 2019; Comunicato INPS del 15 novembre 2019; Messaggio n. 4791 del 20 dicembre 2019. ANPAL Nota del 5 agosto 2019, n. 10878. |
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA, NASPI E DIS-COLL CONTRATTI A TERMINE IN AGRICOLTURA_COVID-19
Descrizione | In relazione all'emergenza epidemiologica il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) all’art. 94 promuove il lavoro agricolo per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI, DIS-COLL e di Reddito di Cittadinanza. L’INPS ha emanato il messaggio n. 2423 del 12 giugno 2020, con il quale fornisce alcune precisazioni in merito alla possibilità, da parte dei percettori di Reddito di Cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. L’INPS con la Circolare n. 76 del 23 giugno 2020 ha fornito ulteriori specifiche per i percettori di NaSpI e DIS-COLL. |
Indicazioni Operative per i percettori di RdC | Il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti. A titolo di esempio, quindi, un percettore RdC che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”. In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge. |
Percettori di NaSpI e DIS-COLL | Per quanto concerne la prestazione di disoccupazione NASpI si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs n. 22 del 2015, che ammettono – per il percettore dell’indennità NASpI – la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato in corso di erogazione dell’indennità di disoccupazione. In particolare, il comma 1 del citato articolo 9 prevede che il percettore della prestazione, in caso rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore al limite legislativamente previsto di 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi; in tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere per la parte residua alla cessazione del predetto rapporto. I successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, invece, prevedono che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore al limite pari a 8.145 euro, la prestazione NASpI può essere cumulata con il reddito da lavoro e con abbattimento della prestazione nella misura percentuale prevista dall’articolo 10, comma 1, del citato D.Lgs n. 22 del 2015 a condizione che, tra l’altro, il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dal predetto rapporto. Per quanto concerne invece la prestazione DIS-COLL la disposizione di cui all’articolo 15, comma 11, prevede che in caso di rioccupazione da parte del beneficiario dell’indennità DIS-COLL con contratto di lavoro subordinato di durata |
pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e la stessa riprende a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In ragione della previsione di cui all’articolo 94 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, invece, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa. Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione i richiamati articoli 9, 10 e 15, comma 11, del D.Lgs n. 22 del 2015. Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa. Tuttavia, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL. Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione in corso di fruizione delle indennità NASpI e DIS-COLL, si richiamano rispettivamente le Circolari INPS n. 94/2015 e n. 83/2015. La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione. | |
Datori di lavoro beneficiari | Datori di Lavoro del settore agricolo |
Destinatari | Percettori di Reddito di Cittadinanza, NaSpI e DIS-COLL |
Tipologia di contratto richiesto | Lavoro agricolo subordinato con contratto a termine. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | |
Tempistica e scadenze | 31 luglio 2020 |
Normativa e modulistica | D.Lgs n. 22 del 2015; Circolari INPS n. 94/2015 e n. 83/2015; Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio); INPS messaggio n. 2423 del 12 giugno 2020; Circolare INPS n. 76 del 23 giugno 2020 e relativo allegato. |
ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA CON L’INTERVENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE “PATTO DI FORMAZIONE”
Descrizione | L’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza (ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) non è l’unica agevolazione prevista dal legislatore del reddito di cittadinanza. Infatti, il decreto legge n. 4/2019 (articolo 8, comma 2) ha previsto un incentivo, sempre di natura contributiva, qualora sia un Ente di formazione a collocare il beneficiario di Reddito di Cittadinanza in una azienda privata, con un contratto a tempo indeterminato. Allo scopo di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari del RdC, infatti, gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i Centri per l’impiego o presso le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 150/2015, laddove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il quale assicurano al beneficiario del RdC lo svolgimento di un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca (art. 8, comma 2, del D.L. n. 4/2019). |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Se in seguito al percorso formativo previsto nel Patto di formazione stipulato tra l’Ente formativo e il Centro per l’Impiego il beneficiario del Reddito di Cittadinanza ottiene un contratto a tempo pieno e indeterminato, coerente con il profilo formativo, l’importo complessivo del beneficio spettante viene suddiviso nel 50% a favore del datore di lavoro e nel 50% a favore dell’Ente di formazione. Al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e lavoratore (no INAIL), con le seguenti specifiche: - nel limite della metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione; - per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili. Il periodo non potrà essere inferiore a 6 mensilità. L'importo massimo del beneficio mensile non potrà eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate. In caso di rinnovo (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge n. 4/2019), l'esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità, per metà dell'importo del RdC. La restante metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, è riconosciuta all’Ente di formazione che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale. L’incentivo si presenta sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, per i propri dipendenti, sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Reddito di Cittadinanza. |
In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad avvisare l’Ente formativo che cesserà anch’esso dal beneficio dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero, nella misura fissa di6mensilità per metà dell’importo del RdC nel caso di rinnovo. | |
Datori di lavoro beneficiari | Enti di Formazione accreditato o presso un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL, attraverso l'applicativo “Domanda e offerta di lavoro” presente all’interno del sito web “MyAnpal” (xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/). Con nota del 5 agosto 2019, n. 10878, l'ANPAL, ha illustrato la procedura da seguire. In linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’INPS in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr. le circolari n. 17/2015; n. 178/2015; n. 57/2016, n. 90/2016, n. 109/2017 e n. 40/2018) hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: 1. gli enti pubblici economici; 2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; 3. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; 4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 6. i consorzi di bonifica; 7. i consorzi industriali; 8. gli enti morali; 9. gli enti ecclesiastici. |
Destinatari | Percettori del Reddito d Cittadinanza |
Tipologia di contratto richiesto | L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno. L’assunzione è ammessa per le qualifiche di Operaio e Impiegato anche se instaurata mediante il vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. È altresì ammessa l’assunzione con contratto di apprendistato. È infine ammessa per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato da parte delle Agenzie di somministrazione. Nello specifico l’assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato mentre la somministrazione può anche essere a tempo determinato purché a tempo pieno. Nelle ipotesi in cui si voglia tutelare particolari situazioni soggettive del lavoratore, espressamente disciplinate dall’articolo 8 del D.Lgs n. 81/2015, è possibile trasformare, su richiesta del medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione in trattazione. Tale condizione si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui la richiesta di rimodulazione dell’orario di lavoro da parte del dipendente trovi fondamento nella presenza di gravi patologie per le quali residui una ridotta capacità lavorativa o, ancora, alle ipotesi in cui il lavoratore manifesti la volontà di ridurre l’orario di lavoro in luogo del congedo parentale. |
Le agevolazioni non sono riconosciute per l’assunzione di dirigenti, per il rapporto di lavoro domestico e per il lavoro intermittente. | |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | La fruizione dell’incentivo è riconosciuta nei limiti e alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di stato secondo il regime “de minimis”. L’incentivo è compatibile con le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 247, della legge n. 145/2018, previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età ovvero di soggetti con almeno trentacinque anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. |
Tempistica e scadenze | La durata dell’incentivo segue le regole generali 18 mensilità, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in 6 mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione |
Normativa e modulistica | Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Legge n. 142/2001; Legge 388/2000; Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; D.Lgs n. 150/2015; D.Lgs n. 81/2015. Circolari INPS n. 17/2015; n. 178/2015; n. 57/2016, n. 90/2016, n. 109/2017 e n. 40/2018; Circolare INPS n. 104 del 19-07-2019; Messaggio INPS n. 4099 dell’8 novembre 2019; Comunicato INPS del 15 novembre 2019. ANPAL Nota del 5 agosto 2019, n. 10878. |
PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI)
Descrizione | I datori di lavoro, comprese le cooperative e le imprese di somministrazione, che assumono, senza esservi tenuti, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, lavoratori percettori di NASPI, hanno diritto ad un incentivo mensile pari a 20% della NASPI mensile non ancora percepita dal lavoratore stesso. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Incentivo economico pari a: - 20% della NASPI mensile non ancora percepita dal lavoratore. |
Datori di lavoro beneficiari | - Tutti i datori di lavoro - Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata - Imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione |
Destinatari | Lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) |
Tipologia di contratto richiesto | - Contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time - Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità Naspi. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | L’incentivo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. L’importo spettante al datore di lavoro sotto forma di contributo non può, comunque, essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore né può superare la durata dell'indennità NASPI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto. |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | L’agevolazione è cumulabile con l’incentivo “Occupazione Giovanile Stabile: Giovani under 35” La cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario. |
Tempistica e scadenze | Nessuna scadenza |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | L’incentivo non spetta: - Per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949); - Qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente. |
Normativa sugli aiuti di Stato | La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis" e, a tal fine il datore di lavoro dovrà rendere dichiarazione attestante che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". |
Normativa e modulistica | Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; art. 2, x. 00 xxx, xxxxx X. x. 00/0000 (x.x. Legge Fornero); Circolare INPS n. 175/2013, Messaggio INPS n. 4441/2015, D.lgs. n. 150/2015, Circolare INPS n. 194/2015. |
ANTICIPAZIONE DELLA NASPI AL SOCIO DI COOPERATIVA
Descrizione | La normativa prevede la possibilità che il fruitore della NASpI possa ricevere l’indennità anticipata, in un’unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), a titolo di incentivo all'avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In quest’ultimo caso, secondo quanto disposto dal DDL Bilancio 2020, il valore ricevuto non sarà imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. |
Destinatari | Percettori di NASPI |
Tipologia ed entità dell’incentivo | L’indennità NASpI anticipata non sarà considerata imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. |
Datori di lavoro beneficiari | Cooperative di produzione e lavoro |
Tipologia di rapporti incentivanti e Tipologie contrattuali contratto richiesto | Attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Per quanto riguarda i criteri e le modalità di attuazione, al fine di definire le comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione, nonché ad attestare all’INPS l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato, bisognerà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020. |
Tempistica e scadenze | Continuativo |
Casi di esclusione e limitazioni | L’indennità NASpI anticipata deve servire per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. |
Normativa e modulistica | D.Lgs n. 22 del 4 marzo 2015; Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020; |
LAVORATORI PERCETTORI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
Descrizione | La legge n. 236/93, all’art. 4, comma 3, prevede che in caso di assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo che consiste nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | La contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari: - all’11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti; - al 3,11% per il primo anno e al 4,61% per il secondo anno, in caso di aziende che occupano fino a 9 dipendenti. Nulla cambia per quanto riguarda la contribuzione a carico del dipendente (9,19%). Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto, sotto forma di conguaglio contributivo, un beneficio economico pari al 50% dell’indennità residua (ridotta di 3 mesi) per un periodo non superiore a: - 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; - 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni. |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative se assumono soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. |
Destinatari | Lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi. |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto a tempo pieno e indeterminato. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | L’incentivo è erogato attraverso il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve inoltrare la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego territorialmente competente utilizzando il modello “Unificato Lav” nel campo “Codice agevolazioni” si inserisce il codice agevolazione “86” Il datore di lavoro deve, altresì, inoltrare all’INPS una dichiarazione di responsabilità contenente: - l’attestazione che nei 12 mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale. Se sussiste, invece la suddetta condizione, il datore di lavoro che assume deve attestare che il licenziamento per riduzione di personale ha riguardato lavoratori aventi qualifiche diverse da quella dei lavoratori per i quali si chiede l’incentivo. La dichiarazione deve essere inviata, esclusivamente, con modalità telematica, entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione. La sede INPS territorialmente competente, ricevuta la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro verifica - la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro, utilizzando le informazioni in suo possesso; - che il lavoratore assunto è sospeso in CIGS da 3 mesi e dipendente da impresa beneficiaria del trattamento da almeno 6 mesi; comunica al datore di lavoro che è stato ammesso o non ammesso alla fruizione dell’incentivo. |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. |
Tempistica e scadenze | Non sono previste scadenze. |
Normativa e modulistica | Legge n. 236/93, Circolare INPS n. 137/2012 |
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PER I TITOLARI DI CIGS – “BONUS RICOLLOCAZIONE”
Descrizione | Nel quadro delle disposizioni in materia di lavoro, la legge di bilancio 2018 è intervenuta nel “corpus” del D.L. n. 148/2015 anche sulla disciplina relativa all’assegno di ricollocazione e, dal 1° gennaio 2018, lo ha esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che lo possono utilizzare allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione. Sotto il profilo soggettivo, quindi, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24- bis, comma 6, del D.Lgs n. 148/2015 (Allegato n. 1), è rivolto all’assunzione di lavoratori che stiano beneficiando di un assegno di ricollocazione. L’incentivo prevede che il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico se assume lavoratori durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS) con contratto di lavoro subordinato. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 annui euro, per un periodo massimo di: - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, l’agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi). Inoltre, il lavoratore che accetta l’offerta di lavoro ha diritto: - all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (TFR e altre competenze di fine rapporto), nel limite massimo di 9 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; - al 50% del trattamento di cassa integrazione che gli sarebbe stato, comunque, corrisposto. Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 335,83 euro (€ 4.030,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,83 euro (€ 335,83/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione è, comunque, dovuta per: a. i premi ed i contributi Inail in quanto tale previsione è contenuta nel comma 6, art. 24-bis, D.Lgs. n. 148/2015; b. lo 0,30% sulla retribuzione imponibile destinato dall’art. 25, comma 4, legge n. 845/1978 al finanziamento dei Fondi interprofessionali; c. il finanziamento, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c., cosa sancita dall’art. 1, comma 755, legge n. 296/2006; d. il finanziamento dei Fondi bilaterali e del Fis e di quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano: la norma che comporta, comunque, l’obbligo del pagamento è contenuta nell’art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015; e. gli apporti alle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle pensate per portare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento; f. lo 0,30 punti percentuali ex art. 1, comma 62, legge n. 247/2007 destinato al finanziamento della formazione continua dei lavoratori agricoli. |
Datori di lavoro beneficiari | L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. |
Durata | La durata dell’agevolazione varia in relazione alla tipologia contrattuale prescelta: se il rapporto è a tempo determinato l’incentivo viene riconosciuto, al massimo, per dodici mesi, mentre se è a tempo indeterminato la durata è di diciotto mesi. Se i rapporti sono a tempo parziale il beneficio viene, ovviamente, riproporzionato. Il legislatore ha previsto anche la possibilità della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato: ciò, di conseguenza, comporta il riconoscimento dello sgravio per una durata complessiva di diciotto mesi. La fruizione può essere sospesa, esclusivamente, laddove ci si trovi in presenza di assenza obbligatoria per maternità, cosa che comporta il differimento temporale del beneficio. Da ultimo, l’Istituto si preoccupa, come già avvenuto altre volte (basti pensare alle circolari sull’esonero triennale e su quello biennale) di individuare, per gli “addetti ai lavori”, una modalità agevolata per l’applicazione del beneficio, indicando la soglia massima di esonero contributivo riferito al mese che è pari a 335,83 euro (4.030/12). Per contratti instaurati o risolti nel corso del mese la soglia massima va riproporzionata assumendo quale riferimento la misura giornaliera di 10,83 euro (335,81/31). |
Destinatari | Titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che, durante la fruizione del servizio intensivo (AdRCIGS), accettino una nuova offerta di lavoro |
Tipologia di contratto richiesto | Il contratto deve essere di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine. Xxxxxxx rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. L’assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato, nel rispetto della normativa declinata dal D.Lgs n. 81/2015. Sono esclusi: - Il rapporto di lavoro domestico, tenuto conto della specialità del rapporto che è di natura prettamente fiduciaria; - Il lavoro intermittente ove la prestazione lavorativa dipende, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro; - Le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | L’erogazione del “bonus rioccupazione” si compone di due fasi: - istruttoria per la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge per l’ammissione all’incentivo; - pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari. |
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo | Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs 14settembre 2015, n. 150, e, dall’altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. |
Casi di esclusione e limitazioni | Il datore di lavoro non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato. L’agevolazione non riveste la natura di aiuto di Stato e, quindi, non è soggetta al “de minimis”, cosa che avrebbe comportato il rispetto di una serie di disposizioni comunitarie. |
Natura dell’aiuto e cumulabilità | Il contributo mensile “bonus rioccupazione” è imponibile ai fini IRPEF, come reddito assimilato al lavoro dipendente. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute IRPEF, ad applicare le detrazioni d’imposta spettanti e ad elaborare l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione unica dei redditi. L’esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta. Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse e per le quali il legislatore non prevede divieti di cumulabilità, il predetto esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92.L’esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999, come modificato dall’articolo 10 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale; - l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs n. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”. |
Tempistica e scadenze | Non sono previste scadenze |
Normativa e modulistica | D.Lgs n. 148/2015; D.L. n. 50/2017; Legge n. 205/2017 Legge di bilancio 2018; Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL n. 2/2018 (Allegato n. 1); Nota ANPAL 23 luglio 2018, n. 9352 (Allegato n. 2); Circolare INPS n. 109 del 26 luglio 2019 c.d. “Bonus Rioccupazione”; Circolare INPS n. 77 del 27 giugno 2020. |
SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/LAVORATORI IN CONGEDO
Descrizione | L’art. 4 del d.lgs. 151/01 stabilisce che le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo, hanno diritto ad uno sgravio contributivo sulle retribuzioni imponibili dei neoassunti. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Aliquota contributiva, relativa alla retribuzione corrisposta al lavoratore, ridotta del 50% compresi i premi assicurativi INAIL, fino ad un massimo di 12 mesi. È applicabile fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. |
Datori di lavoro beneficiari | Aziende con meno di 20 dipendenti. Per il rispetto di tale requisito dimensionale, vanno ricompresi nel numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti (es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, in proporzione alle ore lavorate nel mese da un lavoratore a tempo pieno e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente. |
Destinatari | Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo per maternità, paternità e parentali e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del bambino. |
Tipologia di contratto richiesto | Contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Per beneficiare della riduzione, le aziende interessate devono attestare con autocertificazione che l'assunzione a termine del lavoratore è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che i dipendenti sono meno di 20. Domanda su portale INPS e conguaglio contributivo. Per INAIL: dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale con indicazione delle retribuzioni soggette a sgravio e tipo sconto 7. |
Tempistica e scadenze | Nessuna scadenza |
Normativa e modulistica | D.lgs. 151/2001 (sostituisce la Legge n. 53/2000); Circolare INPS n.117/2000; Messaggio INPS n. p. 2001/0023/000093 del 31 maggio 2001; Istruzioni operativa INAIL del 24 luglio 2001. |
Normativa sugli aiuti di Stato | Non richiesto il rispetto del “de minimis”. |
Descrizione | La legge n. 92/12, all’art. 4, commi da 8 a 11, prevede che in caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Incentivo contributivo: riduzione dei contributi nella misura del 50% per - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico. |
Destinatari | Lavoratori Over 50, disoccupati da almeno 12 mesi |
Tipologia di contratto richiesto | - Contratto di lavoro a tempo determinato - Contratto di lavoro a tempo indeterminato - Contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Il datore di lavoro deve inoltrare comunicazione all’INPS, avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012"; detta comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano i controlli formali e attribuiscono esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo. |
Tempistica e scadenze | Nessuna scadenza |
Normativa e modulistica | Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013. |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio. |
Normativa sugli aiuti di Stato | Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. |
DONNE
Descrizione | La legge n. 92/12, all’art. 4, commi da 8 a 12, prevede che in caso di assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti nelle aree svantaggiate o impiegate in una professione o in un settore caratterizzati da un’accentuata disparità di genere; ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“ per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel biennio 2021/2022 è previsto l’esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto). |
Tipologia ed entità dell’incentivo | AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FORNERO La disciplina generale dell’incentivo all’assunzione di donne è contenuta nell’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 e prevede la riduzione al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, sin dal 1° gennaio 2013, nelle ipotesi di seguito sintetizzate. È espressamente previsto che l’agevolazione si applichi ai contratti di lavoro a scopo di somministrazione. Rientrano nel campo di applicazione anche i contratti stipulati a tempo parziale nonché i rapporti di lavoro subordinato con i soci lavoratori di cooperativa ai sensi della legge n. 142/2001. Si ritiene condivisibile l’orientamento dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che considera esclusi dall’incentivo alcuni rapporti di lavoro speciali, quali quelli di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente (cfr. circolare Inps 24 luglio 2013, n. 111). LA DECONTRIBUZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 La legge n. 178/2020 prevede che l’esonero totale si applichi esclusivamente alle assunzioni di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 effettuate |
nel biennio 2021-2022. Pertanto, potrà essere attribuito ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dell’anzidetto periodo agevolato. Come si può notare, non viene richiamato il comma 8 del citato articolo 4. Si ritiene, quindi, che l’esonero totale non potrà essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo determinato. In tal caso, comunque, i datori di lavoro potranno fruire dell’ordinaria riduzione contributiva, pari al 50% dei contributi a loro carico. Le disposizioni della legge n. 92/2012, infatti, rimangono valide a prescindere dall’introduzione sperimentale della decontribuzione totale prevista dalla legge n. 178/2020. Si ritiene, invece, applicabile l’esonero totale alle trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima del 1° gennaio 2021 e trasformati successivamente. In passato, l’Inps ha chiarito che l’incentivo spettava anche alle trasformazioni a tempo indeterminato avvenute dal 2013 relative a contratti a tempo determinato non agevolati in quanto stipulati fino al 31 dicembre 2012 (cfr. citata circolare n. 111/2013). Dal momento della trasformazione, che deve avvenire prima dei dodici mesi dall’assunzione agevolata, il datore di lavoro potrà passare così dalla riduzione contributiva del 50% all’esonero totale. Complessivamente, comunque, la durata dell’incentivo non potrà superare diciotto mesi. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE LAVORATRICI Le destinatarie dell’agevolazione, individuate dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012, sono le seguenti: - Donne con almeno cinquant’anni di età che siano disoccupate da oltre dodici mesi ovunque residenti. Accanto al requisito anagrafico, è necessario, dunque, il requisito di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015; - Donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti)1. Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, un soggetto è privo d’impiego regolarmente retribuito se negli ultimi sei mesi: - Non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi; - Ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che corrisponde a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR; - Donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. Per il 2021, l’individuazione è contenuta nel D.M. 16 ottobre 2020. È necessario che la lavoratrice risulti priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. | |
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico |
Destinatari | Tabella riepilogativa |
Misura dell’esonero | La riduzione contributiva prevista dalla legge n. 178/2020 è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Da notare che la norma non fa riferimento a riparametrazione e applicazione su base mensile come previsto da diversi altri incentivi che richiamano il massimale annuo (ex art. 1, comma 100, legge n. 205/2017). Sembra, pertanto, che si possa considerare il massimale quale plafond annuale di esonero contributivo del datore di lavoro, riproporzionato tenendo conto della data di decorrenza dell’agevolazione. Ciò potrebbe consentire di utilizzare l’incentivo a consumo dei contributi a carico del datore di lavoro nel corso dell’anno. Peraltro, un’applicazione su base mensile del massimale porrebbe problemi operativi considerato che l’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, come ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. infra), si applica anche ai contributi e premi assicurativi dovuti all’Inail (v. circolare Inail n. 28/2014). Invero, ai fini dell’applicabilità̀ a tali contributi e premi, l’articolo 1, comma 17, della legge n. 178/2020 fa riferimento ad un esonero contributivo, ma non si ritiene che ciò possa limitarne l’ambito di applicazione. Anche l’articolo 4, commi da 8 a 10, della legge n. 92/2012 fa riferimento alla riduzione dei contributi senza specificazioni ulteriori. Il Ministero del Lavoro, a tal fine, con la circolare n. 34 del 25 luglio 2013 ha chiarito che, sulla base di un conforme parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i benefici in questione siano riferibili non soltanto ai contributi sociali dovuti all’Inps, bensì anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail. Peraltro, il legislatore, quando ha voluto escludere i contributi e premi assicurativi dovuti a quest’ultimo Istituto, lo ha espressamente previsto (ex art. 1, comma 100, legge n. 205/2017). |
Ulteriori condizioni | Oltre ai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e alle condizioni generali previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, occorre tenere conto sia di quanto previsto dalla legge n. 92/2012 che dalla legge n. 178/2020. |
L’articolo 1, comma 18, della legge n. 178/2020 prevede l’esonero contributivo totale, concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid- 19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima. Pertanto, l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Una volta ottenuta l’autorizzazione il singolo richiedente dovrà rispettare le condizioni della Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, tra cui: - Non superare il limite massimo di 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) complessivi computando tutti gli aiuti concessi ai sensi della Commissione europea C(2020) 1863, del 19 marzo 2020; - Tenere conto che l’incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19 (v. art. 2, punto 18, Reg. UE n. 651/2014). Si tenga conto, peraltro, che, a seguito delle modifiche alla Comunicazione XX xxx 00 xxxxx 0000 (x. Comunicazione 2020/C 218/03 in GUCE del 2 luglio 2020), tale requisito non è richiesto alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. È previsto che l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 1, commi 16 e 17, della legge n. 178/2020 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. | |
Tipologia di contratto richiesto | - Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato - Contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente). L’incentivo spetta anche in caso di part-time. |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Il datore di lavoro deve inoltrare comunicazione all’INPS, avvalendosi del modulo di istanza on-line, detta comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano i controlli formali e attribuiscono esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo. |
Tempistica e scadenze | Legge 92/20012 Nessuna scadenza Legge n. 178/2020 scadenza 2021 |
Regime sanzionatorio e casi di esclusione | L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio. |
Normativa sugli aiuti di Stato | Non soggetto alla regola del “de minimis” in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. |
Normativa e modulistica | Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS n. 6319/2014 (ripristino incentivo); Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“. |
SPORT FEMMINILE – ESONERO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO
Descrizione | Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, la legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 181, L.160/2019) riconosce alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, , l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica) entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua. |
Tipologia ed entità dell’incentivo | Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua. Inoltre, la legge di bilancio 2021 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo - con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 - per il riconoscimento di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, |
Datori di lavoro beneficiari | Società sportive femminili che stipulano, con atlete, contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 |
Destinatari | Atlete professioniste |
Tipologia di contratto richiesto | Contratti d lavoro sportivo |
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo | Saranno le Federazioni a identificare l’ambito di applicazione. Anche se manca uno specifico obbligo in capo alle singole federazioni sportive, come avviene, invece, per le società di calcio maschile delle serie A, B e C, la norma del DDL Bilancio 2020 è sicuramente un primo passo verso l’estensione di condizioni di maggior tutela per le atlete. |
Tempistica e scadenze | Anni 2020, 2021 e 2022 |
Normativa e modulistica | Legge 23 marzo 1981, n. 91; Legge di Bilancio 2020 Legge 27 dicembre 2019, n. 160; Legge di Bilancio 2021 – Legge 178/2020. |
DISABILI
Descrizione | La legge n. 68/99, come modificata dal decreto legislativo n. 151/15, prevede incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili. I datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva. | ||||
Tipologia ed entità dell’incentivo | Lavoratore | Misura dell’incentivo | Durata | ||
Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto a) | 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi | |||
Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto b) | 35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi | |||
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto c) | 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 60 mesi | |||
Datori di lavoro beneficiari | Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi quindi gli Enti Pubblici Economici. In particolare i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti: - dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile (a partire dal 1°gennaio 2018 l’adempimento dovrà essere effettuato entro il termine del 2° marzo 2018); - dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili; - oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. | ||||
Destinatari | Lavoratori disabili a) con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni |
b) con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle di cui al punto precedente; c) Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della CAPACITÀ lavorativa superiore al 45%. N.B.: non si può godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate. | |
Tipologia di contratto richiesto | - contratto a tempo indeterminato, per gli incentivi di cui alle lettere a) e b); - contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, per l’incentivo di cui alla lettera c). L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi. L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti: - rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001; - rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità; - assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato. |