Contract
CONVENZIONE TRA AREU, ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E IL COMUNE DI MILANO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PAZIENTI DIALIZZATI
TRA
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU), con sede in Milano Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
x. 0, X.X./X. XXX 00000000000, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
E
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito ASST), con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, C.F./P.IVA 11390840152, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
E
Comune di Milano (di seguito Comune), con sede in Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx, 0 X.X. x X. XXX 00000000000, in atto rappresentato dal Direttore pro tempore della Direzione Mobilità e Trasporti;
premesso che:
• l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 “Istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, quindi, dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009”;
• AREU, ai sensi della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., è chiamata a garantire sul territorio della Regione Lombardia, anche mediante la collaborazione con altri soggetti, le seguenti attività:
- l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dell’attività di emergenza-urgenza extraospedaliera (118);
- il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
- il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti
- l’operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea;
- il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici come disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
- l’attivazione, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117).
• AREU è inoltre chiamata a svolgere le seguenti attività delegate:
- supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale;
- funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e nei confronti del Ministero della Salute;
- attività di coordinamento definita nei rapporti convenzionali con gli altri enti del servizio sanitario regionale, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;
- promozione del coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
• AREU ha altresì il compito di coordinare in regione Lombardia lo svolgimento e il coordinamento intra- regionale ed interregionale delle funzioni a rete relative all’indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell’attività di emergenza ed urgenza extraospedaliera;
• l’ASST, costituita con la Legge Regionale n. 23/2015, concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è
volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale;
• la Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta regionale n. 5165 del 16 maggio 2016 ha approvato l’“Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero” al fine di ridefinire le attività di trasporto sanitario non urgente, secondo la seguente classificazione:
- trasporto sanitario semplice, ossia il trasporto di persone con impiego di ambulanza, autovettura e di furgone finestrato, limitatamente ai servizi effettuati da Soggetti convenzionati con l’Azienda Sanitaria, con contributo economico riconosciuto dalla stessa. Rientra altresì in tale tipologia di servizio il trasporto in ambulanza di persone che, in assenza di prescrizione di accompagnamento sanitario formulata da una Struttura Sanitaria, richiedono un accompagnamento: da domicilio a Strutture Sanitarie e/o Socio Sanitarie e viceversa tra luoghi non sanitari;
- trasporto sanitario, quale trasporto di pazienti disposto da Strutture Sanitarie di ricovero e cura (inter ospedaliero), ovvero all’interno delle medesime (intra ospedaliero);
• la Regione Lombardia con D.G.R. n. 5954 del 5 dicembre 2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017 - (di concerto con gli Assessori Xxxxxxxxxx e Brianza)” ha dato vita, per la Città di Milano, al “Progetto Milano”, il quale prevede il trasferimento da ATS Città Metropolitana di Milano a ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda delle funzioni territoriali tra le quali le convenzioni per il trasporto dei pazienti dializzati dal 1 gennaio 2018;
• la Regione Lombardia con D.G.R. n. 7771 del 18 gennaio 2018 “Determinazioni in merito alla gestione in capo ad AREU dei trasporti sanitari semplici – dializzati, dei trasporti sanitari e della Centrale Operativa Integrata (COI)” ha affidato ad AREU la graduale presa in carico del coordinamento dei Servizi, quale unico interlocutore regionale, di Continuità Assistenziale e di avvio dell’operatività del Numero Europeo a valenza sociale 116117;
• la legge 15 gennaio 1992, n. 21 costituisce la Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
• il D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 xxxxx0000, n. 59" e ss.mm.ii. ha individuato il Trasporto Pubblico Locale (in breve TPL) tra le funzioni e i compiti che sono conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;
• nel sopracitato provvedimento normativo, art. 6, vengono “delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”;
• la L. 24 marzo 2012, n.27 prevede l’introduzione, dopo nell’art.2 della legge 15 gennaio 1992, dell’3-bis: “E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio”;
• con la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, Regione Lombardia ha avviato un percorso di riassetto del settore del TPL improntato ai seguenti obiettivi:
✓ sviluppo di un servizio di trasporti integrato più rispondente alle esigenze di mobilità;
✓ miglioramento della qualità dei servizi miglioramento della qualità dei servizi;
✓ perseguimento della sostenibilità economica del sistema;
✓ miglioramento del governo del sistema del trasporto pubblico;
• con deliberazione n. X/1602 della seduta del 04/04/2014 la Regione Lombardia ha approvato il Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi, in attuazione delle previsioni dell’art.28 della Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6;
• nell’ambito dell’art. 4 del soprarichiamato Regolamento è previsto che le autovetture in servizio taxi possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi “sussidiari o integrativi dei servizi di linea”, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta regionale di concerto con gli Enti competenti;
• la Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 contempla, all’art.28, comma 5, lettera f), la possibilità di previsione di eventuali servizi sperimentali per i taxi;
• le Parti sono da sempre attente nell’attivazione di politiche e di strumenti finalizzati ad un efficientamento delle generali condizioni di assistenza rivolte ai cittadini che necessitano del Servizio di Trasporto Sanitario, in quanto riconducibili alle fasce deboli;
• l’Amministrazione Comunale si è fatta promotrice dell’iniziativa e primo interlocutore nei confronti delle Centrali Radio Taxi di Milano, al fine di avviare sperimentalmente l’impiego del taxi per il servizio integrativo a valenza sociale sanitaria di trasporto dei pazienti dializzati;
• le Parti, hanno sviluppato, con la partecipazione e condivisione dei RadioTaxi, un progetto, basato anche sull’impego del “taxi sharing”, da attivare in via sperimentale, per la durata di un anno, sul territorio cittadino, finalizzato a efficientare ed implementare le forme di assistenza socio-economica attualmente utilizzate per il trasporto di pazienti sottoposti a terapie di emodialisi presso ospedali cittadini;
• le Parti stabiliscono che l’ulteriore rinnovo di un’ulteriore annualità del progetto sarà subordinato alla verifica dei risultati individuati nel primo semestre di sperimentazione;
• Con deliberazione n. 1590 del 30.09.2019 la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio di detta sperimentazione;
• Con la determinazione dirigenziale del Direttore dell’Area Trasporti e Sosta del Comune di Milano n. 4205 del 1.10.2019 è stato approvato lo schema della presente Convenzione;
Tutto ciò premesso e confermato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
Articolo 2 - Oggetto e finalità
AREU, ASST e il Comune di Milano (Direzione Mobilità e Trasporti) si impegnano al rispetto della presente Convenzione finalizzata a garantire, tramite l’impiego del servizio taxi di Milano e limitatamente al territorio del Comune di Milano, lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario semplice e non per i pazienti dializzati.
Le finalità del presente accordo mirano:
- alla promozione e all’efficientamento della mobilità cittadina, contenendo il rapporto autoveicoli/abitanti e l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera (la flotta taxi esistente consta per circa il 60% di auto ibride);
- ad un concreto ed effettivo miglioramento delle condizioni di trasporto di utenti particolari che beneficiano del trasporto sanitario, in quanto il trasporto a mezzo del servizio taxi rappresenta un indiscutibile e indubbio elemento di benessere aggiuntivo con benefiche ripercussioni sullo stato psico-fisico dello stesso trasportato e di tutti i soggetti che vi gravitano intorno;
- alla divulgazione alla cittadinanza delle opportunità connesse alla cooperazione tra Istituzioni Pubbliche e Organismi di natura privatistica nella realizzazione convergente delle rispettive finalità.
Articolo 3 – Obblighi AREU
AREU garantisce:
a) la distribuzione centralizzata delle chiamate di trasporto per i pazienti dializzati che rientrano nella sperimentazione, secondo criteri individuati dall’ASST, mediante comunicazioni rapide e tracciabili affidate alla propria Centrale Operativa Integrata (COI), nonché attraverso la sicura e rapida attivazione e trasmissione della richiesta alla Centrale di coordinamento del Servizio di taxi operante sul territorio del Comune di Milano;
b) la distribuzione, nei limiti del possibile, in modo uniforme delle chiamate verso le centrali di RadioTaxi, fino all’eventuale attivazione di una piattaforma digitale centralizzata da parte del Comune;
c) la verifica delle tratte effettuate prima dell’emissione della fattura, nei termini e modalità oggetto del presente accordo, per i conseguenti adempimenti di carattere economico;
d) la promozione di iniziative e di azioni finalizzate al miglioramento dei veicoli della propria flotta in materia di abbattimento del livello di missioni;
e) la tempestiva acquisizione di ogni segnalazione di anomalia o criticità che può evidenziarsi anche in fase di analisi e riesame della procedura, sia prima dell’avvio della sperimentazione che nel corso della medesima a seguito di specifica indicazione da parte delle centrali di RadioTaxi coinvolte.
Articolo 4 – Obblighi ASST
ASST garantisce:
a) la precisa e puntuale organizzazione delle prestazioni per i pazienti dializzati assicurando un raccordo con la COI per permettere il trasporto dal domicilio del paziente alla struttura ospedaliera e viceversa, con tempistiche e costi contenuti, attraverso l’utilizzo delle centrali RadioTaxi;
b) l’individuazione, d’intesa con AREU, dei criteri di selezione dei pazienti e delle situazioni ingenti che rendono necessario tale mezzo di trasporto in sostituzione dei abituali mezzi utilizzati per il servizio;
c) di effettuare, dopo le verifiche realizzate da AREU, la liquidazione, secondo le modalità definite nel successivo Articolo 7, delle fatture pervenute dalle Centrali incaricate mensilmente del servizio taxi per le corse di trasporto semplice a favore dei pazienti dializzati.
Articolo 5 - Obblighi del Comune di Milano
Il Comune di Milano:
a) si impegna ad essere parte attiva nel favorire presso la flotta di taxi presenti sul territorio cittadino la promozione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
b) si impegna a promuovere e proseguire il dialogo e la condivisione delle finalità e delle modalità operative del progetto, presso gli Organismi di categoria;
c) nell’ambito della propria competenza si impegna a monitorare il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori afferenti al servizio taxi;
d) promuove adeguata campagna informativa in merito alle attività del progetto oggetto del presente atto.
Articolo 6 – Durata e carattere sperimentale
Il presente accordo ha carattere sperimentale per la durata di un anno dalla sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, al termine del quale le Parti valutano congiuntamente i risultati della sperimentazione.
Al termine del primo semestre, le Parti si impegnano ad attivare un Tavolo Tecnico congiunto per l’analisi e la verifica dei risultati ottenuti in termini di benefici e costi.
In caso di esito positivo della sperimentazione, il presente accordo può essere rinnovato per un ulteriore anno con le medesime modalità e forme utilizzate per il perfezionamento del presente atto.
Articolo 7 – Costi
I costi derivanti dalla presente convenzione sono a carico dell’ASST GOM Niguarda, assegnataria delle funzioni afferenti i pazienti dializzati. L’ASST si impegna a liquidare, entro 45 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile, gli importi delle fatture trasmesse dalle Centrali incaricate del servizio taxi coinvolte, preventivamente verificate da AREU nell’ambito dei propri specifici impegni.
L’importo della corsa per i dializzati sarà determinato dal tassametro; l’importo sarà determinato sulla base della distanza del domicilio del dializzato al centro dialisi/CAL di riferimento, e sarà comunque contenuto nel limite di 5 km per un massimo di 24 euro di rimborso, comprensivo di andata e ritorno, con possibilità di trasporto di più pazienti, i cui dettagli sono demandati ad apposite procedure operative.
Con la stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad adempiere al dettame della legge inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla fatturazione elettronica.
Articolo 8 – Controversie
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Articolo 9 – Imposte e oneri
Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione della presente Convenzione, anche ai fini dell’imposta di bollo, sono a carico delle singole Parti.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’Articolo 5 del DPR n. 131/86.
Articolo 10 – Riservatezza dei dati
Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la “Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alla normativa nazionale in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali saranno trattati per finalità strettamente funzionali all’ instaurazione e all’esecuzione della presente convenzione e saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Articolo 11 – Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento
Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Articolo 12 – Recesso delle Parti
Le Parti possono recedere dalla Convenzione prima del termine indicato all’articolo 6 in qualsiasi momento con preavviso di mesi 3 (tre), comunicando la volontà per PEC agli altri soggetti sottoscrittori.
Articolo 13 – Norme finali
Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento giuridico generale. La presente convenzione è approvata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/90 e s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Milano, data dell’ultima sottoscrizione.
Azienda Regionale Emergenza Urgenza il Direttore Generale
xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Comune di Milano
Direzione Mobilità e Trasporti Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firme apposte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.