ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 90 del 05/03/2020
OGGETTO: Adesione alla proposta di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare - e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Centro Regionale per l`Apicoltura - per la realizzazione del progetto di ricerca e studio ``Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull`allevamento delle api (CERAPI2020)`` - CUP B24I20000200002, di cui alla DGRV n. 150/2020.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Adesione alla proposta di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare - e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Centro Regionale per l`Apicoltura - per la realizzazione del progetto di ricerca e studio ``Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull`allevamento delle api (CERAPI2020)`` - CUP B24I20000200002, di cui alla DGRV n. 150/2020.
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della Struttura Servizio Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel quadro dei propri compiti istituzionali – di cui all’art. 3 dell’Accordo sulla gestione dell’IZSVe, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n.5/2015 e n. 5/2015 – provvede alla “ sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”, nonché alla “effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati”;
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, del medesimo Accordo, l’IZSVe “opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento,
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miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti”;
- presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato istituito con L.R. del Veneto n. 23/1994 il Centro Regionale per l’Apicoltura (CRA), struttura che si occupa, tra le altre, della “sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell’apiario”;
- la Regione del Veneto, ai sensi della citata legge regionale, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e delle profilassi delle malattie delle api;
- nell’ambito di appositi incontri tecnici tra i rappresentanti della Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare – e dell’IZSVe, è stato proposto, valutato e condiviso il progetto di studio e ricerca “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”;
- con DGR n. 150 del 14 febbraio 2020, la Regione del Veneto ha approvato il citato progetto e lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione stessa e l’IZSVe – Centro regionale per l’apicoltura – per lo svolgimento delle attività di analisi, studio e ricerca, allo scopo di valutare le caratteristiche dei mangimi complementari per la nutrizione delle api a fine stagione prima dell’invernamento dell’apiario ed utilizzati dalle associazioni apistiche regionali, previste dal Progetto;
- il suddetto accordo, all’art. 2, prevede in particolare la realizzazione delle seguenti attività: “a) campionamento e indagini di laboratorio da eseguire sui fogli cerei; b) indagini in campo sui fogli cerei distribuiti; c) diffusione dei risultati”;
- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
In ottemperanza alla sopracitata DGRV n. 150/2020, la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, con comunicazione a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 2222/2020, ha inviato la proposta di Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto di ricerca e studio “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”, sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, documento che, in copia, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 141671/2020, il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia, e responsabile del Centro Regionale per l’apicoltura, ha richiesto a questa struttura di procedere agli adempimenti necessari alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione in parola.
In virtù di tale Accordo, in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avente durata fino al 19.11.2020, eventualmente prorogabile previo accordo delle Parti, l’IZSVe si impegna a mettere a disposizione il proprio personale, le competenze e le strumentazioni proprie per lo svolgimento delle attività di ricerca.
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Per la realizzazione delle attività in collaborazione, la Regione del Veneto riconoscerà a IZSVe un contributo fino ad un massimo di € 50.000,00 - somma fuori campo applicazione IVA in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 – da corrispondersi con le seguenti modalità:
- il 40% dell’importo quale anticipo, al momento della firma dell’accordo di collaborazione;
- il rimanente 60% dell’importo a saldo, previa presentazione di idonea rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute per il progetto.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di prendere atto delle determinazioni assunte con DGRV n. 150 del 14.2.2020 con la quale la Regione del Veneto ha approvato il progetto di ricerca e studio “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”, allegato A al citato provvedimento;
2. di aderire alla proposta di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroalimentare, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la realizzazione del progetto di ricerca e studio “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”, documento che si allega in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
3. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo Interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
4. di prendere atto che, per la realizzazione delle attività progettuali previste nell’accordo, poste sotto la responsabilità scientifica del dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia, e Responsabile del Centro Regionale per l’apicoltura, la Regione del Veneto ha assegnato all’IZSVe un contributo fino ad un massimo di € 50.000,00 - somma fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 - da erogarsi con le seguenti modalità:
- 40% dell’importo quale anticipo, al momento della firma dell’accordo di collaborazione;
- il rimanente 60% dell’importo a saldo, previa presentazione di idonea rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute per il progetto;
5. di affidare la gestione finanziaria del progetto di cui al punto 1) alla U.O. “ Xxxxxxx Xxxxx e Progetti di Ricerca”;
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6. di imputare l’importo massimo pari ad € 50.000,00 al sottoconto “610010111 Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati” del Bilancio Economico Preventivo 2020 e futuri, (centro di costo 2602).
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della Struttura Servizio Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di prendere atto delle determinazioni assunte con DGRV n. 150 del 14.2.2020 con la quale la Regione del Veneto ha approvato il progetto di ricerca e studio “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili
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ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”, allegato A al citato provvedimento;
2. di aderire alla proposta di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroalimentare, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la realizzazione del progetto di ricerca e studio “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”, documento che si allega in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
3. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo Interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
4. di prendere atto che, per la realizzazione delle attività progettuali previste nell’accordo, poste sotto la responsabilità scientifica del dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia, e Responsabile del Centro Regionale per l’apicoltura, la Regione del Veneto ha assegnato all’IZSVe un contributo fino ad un massimo di € 50.000,00 - somma fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 - da erogarsi con le seguenti modalità:
- 40% dell’importo quale anticipo, al momento della firma dell’accordo di collaborazione;
- il rimanente 60% dell’importo a saldo, previa presentazione di idonea rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute per il progetto;
5. di affidare la gestione finanziaria del progetto di cui al punto 1) alla U.O. “ Xxxxxxx Xxxxx e Progetti di Ricerca”;
6. di imputare l’importo massimo pari ad € 50.000,00 al sottoconto “610010111 Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati” del Bilancio Economico Preventivo 2020 e futuri, (centro di costo 2602).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole Il Direttore amministrativo
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 90 del 05/03/2020
OGGETTO: Adesione alla proposta di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto
- Direzione Agroalimentare - e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Centro Regionale per l`Apicoltura - per la realizzazione del progetto di ricerca e studio ``Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull`allevamento delle api (CERAPI2020)`` - CUP B24I20000200002, di cui alla DGRV n. 150/2020.
Pubblicata dal 05/03/2020 al 20/03/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE – CENTRO REGIONALE PER L’APICOLTURA- PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA E STUDIO “CARATTERISTICHE DEI FOGLI CEREI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI APICOLTORI IN APICOLTURA CONVENZIONALE E BIOLOGICA NELLA REGIONE DEL VENETO E POSSIBILI RICADUTE SULL’ALLEVAMENTO DELLE API (CERAPI2020)”.
* * * * * *
tra
la REGIONE del VENETO, Codice Fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore della Direzione Agroalimentare domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto (in seguito per brevità denominata “Regione”), che interviene nel presente atto in esecuzione della DGR n. 150 del 14 febbraio 2020
e
l’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, CF/P.IVA 00206200289, con
sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx nella persona della Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nata a Padova il 02/02/1967, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
PREMESSO CHE
a) la Regione del Veneto, come disposto dalla legge regionale 23 del 18 aprile 1994, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api;
b) la legge della Regione del Veneto n. 5 del 18 marzo 2015 inerente il “Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", all’articolo 3“Compiti dell’istituto”, comma 3, dispone che l’IZSVe provveda all’assolvimento, tra gli altri, dei seguenti compiti: (lett. f) “la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”;
c) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è istituito il Centro Regionale per l’Apicoltura con funzioni di supporto tecnico-scientifico alle decisioni della Giunta regionale;
d) nell’ambito di appositi incontri tecnici, tra i rappresentanti della Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stato proposto, valutato e condiviso il progetto di studio e ricerca “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”;
e) la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. 150 del 14 febbraio 2020 della Giunta regionale, il progetto di ricerca e studio “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”, documento che le parti dichiarano di ben conoscere e che si
intende parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato ed il relativo schema di accordo che regola il rapporto di interesse comune tra Regione del Veneto e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai fini della relativa realizzazione;
CONSIDERATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
VISTO CHE
a) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
b) un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui affidare l’attività di cui all’art. 3 della legge regionale n. 23/1994, purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
c) la Regione e l’IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di valutare alcune caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apistiche regionali in apicoltura convenzionale e biologica. Questa esigenza nasce dalla scarsa produzione di cera avutasi nella scorsa annata a causa delle avverse condizioni meteo che hanno determinato una ridotta produzione di miele e che comporterà, nell’annata 2020, un consistente utilizzo di fogli cerei di provenienza extraziendale, che sono presenti sul mercato ed utilizzati dalle associazioni apistiche regionali tramite la realizzazione del progetto “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)”;
d) la collaborazione tra la Regione ed IZSVe nel presente accordo, viene svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 (finalità e motivazioni)
1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo, unitamente al Progetto di studio e ricerca “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nella Regione del Veneto e possibili ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2020)” descritto nei suoi obiettivi e modalità nell’Allegato A della DGR n. 150 del 14/02/2020 in seguito denominato “Progetto”.
ART. 2 (oggetto)
1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca allo scopo di valutare le caratteristiche dei mangimi complementari per la nutrizione delle api a fine
stagione prima dell’invernamento dell’apiario ed utilizzati dalle associazioni apistiche regionali, come da “Progetto”.
2. Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:
a. campionamento e indagini di laboratorio da eseguire sui fogli cerei;
b. indagini in campo sui fogli cerei distribuiti;
c. diffusione dei risultati.
3. Le parti si impegnano a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del “Progetto” mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all’art. 3.
4. L’aggiornamento del “Progetto”, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 3 (referenti del Progetto)
1. Il responsabile per la Regione è il Direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle le Venezie – Centro Regionale per l’Apicoltura è il Direttore della “SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia” dell’IZSVe.
3. L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e IZSVe prevede la costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili di Progetto, da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell’attività e designato da ciascuno dei due enti; potranno assistere ai lavori del gruppo tecnico i quattro rappresentanti delle forme associate maggiormente rappresentative a livello regionale (componenti della Consulta regionale per l’apicoltura o loro delegati). Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del “Progetto”, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione delle attività.
ART. 4 (obblighi delle parti)
1. L’IZSVe si impegna a svolgere l’attività di cui all’articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi indicati dal Progetto, mettendo a disposizione il personale, le competenze e le strumentazioni proprie, idonee per lo svolgimento dell’attività di ricerca.
L’IZSVe può avvalersi di personale esterno nella forma di prestazioni occasionali, collaborazioni per attività di ricerca e borse di studio di ricerca nonché prevedere nella realizzazione delle attività programmate il coinvolgimento delle forme associate presenti nel territorio regionale.
2. La Regione del Veneto partecipa, in affiancamento all’IZSVe, alla predisposizione della progettualità, al coordinamento delle attività svolte in collaborazione con le forme associate, allo svolgimento delle attività di formazione, redazione e divulgazione, alla diffusione dei risultati, alla valutazione delle modalità più opportune per il raggiungimento delle finalità dell’azione.
3. L’IZSVe e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione quanto di loro pertinenza per la realizzazione del “progetto”.
4. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, sulle attività previste dal “Progetto” per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
5. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Amministrazione, nonché la legge nazionale.
6. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.
ART. 5 (durata)
1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 19/11/2020. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di cui all’articolo 3.
ART. 6 (modalità di pagamento)
1. La Regione del Veneto riconosce a IZSVe un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente “Progetto”, per un importo di spesa massima di 50.000,00 euro, pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta.
2.Tale spesa è a carico del capitolo 12014 “Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell’apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)” Bilancio regionale anno 2020.
3. La Regione erogherà all’IZSVe gli importi secondo le seguenti modalità:
• il 40% dell’importo di cui al punto 1 quale anticipo al momento della firma del presente accordo;
• il rimanente 60% dell’importo di cui al punto 1, a saldo previa presentazione di idonea rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute per il Progetto.
4. L’IZSVe, dovrà presentare la rendicontazione delle spese entro la data di chiusura del presente accordo (art. 5) al fine dell’erogazione del saldo nell’esercizio finanziario.
5. Le spese rimborsabili devono essere sostenute in conformità alle seguenti disposizioni.
5.1 Risultano ammissibili le spese, effettuate dopo la stipula del presente accordo per la realizzazione delle attività, sostenute fino al 19 novembre 2020, salvo eventuale proroga che ne definirà l’eventuale ulteriore termine.
5.2 L’IZSVe dovrà presentare la documentazione delle spese sostenute nel rispetto di quanto contenuto nel presente documento.
5.3 È necessario che ogni fattura emessa sia associata al codice unico progetto o eventuale centro di costo, inerente al presente progetto.
5.4 Le fatture dovranno essere presentate in copia opportunamente quietanzate; sulla fattura dovrà essere indicato in modo analitico il costo attribuito all’accordo.
5.5: Spese ammissibili:
Le spese ammissibili riguardano i costi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione delle attività e sostenuti per la realizzazione dell’accordo.
Le spese imputabili al progetto sono sostenute dall’IZSVe nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 163/2006.
5.6 Spese non ammissibili:
• spese di investimento;
• acquisto di elaboratori elettronici;
• acquisto di automezzi targati;
• spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
• acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili;
• stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e destinato al Progetto;
• oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
• IVA: l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. In generale, quindi, il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
6. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’IVA in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
ART. 7 (scambio dati e utilizzo dei risultati)
1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento ed alla realizzazione dei report previsti dal “Progetto”.
2. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti.
3. La Regione e IZSVe potranno pubblicare i risultati del progetto e dei prodotti derivanti dal presente accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti della Regione, dell’IZSVe e della Legge regionale n. 23/1994.
4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l’utilizzo dei loghi.
ART. 8 (responsabilità)
1. Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività del presente accordo.
ART. 9 (riservatezza e trattamento dei dati – responsabilità del trattamento)
1. La Regione e l’IZSVe si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2. I dati personali forniti saranno trattati dall’Amministrazione regionale per le finalità connesse all’espletamento dell’accordo.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Xxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx 0000.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Agroalimentare.
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
3. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nell'esecuzione delle attività di cui all’accordo, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula dell’accordo, l’IZSVe assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
4. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del progetto di cui al presente accordo;
c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per l’attività svolta, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dalla collaborazione e/o necessari per l’adempimento dello stesso;
f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall’articolo 32;
g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall’Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell’ambito dell’attività di cui al presente accordo per conto dell’Amministrazione, secondo quanto prescritto dall’art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione, come prescritto dall’art. 28 del GDPR;
l) informare l’Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. “databreach”), come prescritto dall’art. 33 del GDPR;
m) assistere l’Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d’impatto (“Privacy Impact Assessment” – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell’Autorità di Controllo (Garante Privacy);
n) informare l’Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
o) coadiuvare l’Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto) dinanzi all’Autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria;
p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l’accordo sia stato portato a termine e/o revocato;
5. Il trattamento avrà durata pari alla durata dell’accordo, Amministrazione e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Responsabile del trattamento. All’esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell’incarico.
6. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell’Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell’Amministrazione di cui al presente articolo e consente all’Amministrazione medesima l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso.
7. Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
ART. 10 (recesso)
1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da IZSVe che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 11 (legge applicabile e controversie)
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo
ART. 12 (comunicazioni)
1. Ogni comunicazione connessa all’esecuzione del presente accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
per la Regione: Regione del Veneto Direzione Agroalimentare Xxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxxxx-
Xxxxxxx, PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
per IZSVe: Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ART. 13 (modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso)
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del “Progetto”.
2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
3. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del
D.P.R. 131/86 e s.m.i..
4. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente accordo sono a carico dell’IZSVe.
5. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17.1.2013.
ART. 14 (negoziazione)
1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
IZSVe REGIONE del VENETO
Il Direttore Generale Il Direttore
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx