ACCORDO DI SVILUPPO
ACCORDO DI SVILUPPO
TRA
Il Ministero dello Sviluppo Economico La Regione Calabria
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA)
E
La società Medcenter Container Terminal S.p.A.
di seguito anche indicati collettivamente come le Parti
Premesso che
La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l’articolo 9- bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell’articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni,
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possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito “Ministero”), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito “Agenzia”) e l’impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è finalizzato, tra l’altro, al finanziamento di progetti strategici, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
L’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha disposto l’impiego della dotazione finanziaria del FSC mediante Piani operativi rispondenti ad aree tematiche nazionali.
Con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, sono state individuate, in applicazione dell’articolo 1, comma 703, lettera c), della richiamata legge di stabilità 2015, le aree tematiche di interesse del FSC, e sono state determinate le risorse del medesimo FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche.
Con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, sono state assegnate le risorse FSC 2014-2020 alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno per l’attuazione di interventi rientranti in appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”.
Con delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52, è stato approvato il Piano Operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 finalizzato a promuovere l’innovazione industriale sul tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e occupazionale di aree di crisi e la transizione industriale di comparti produttivi strategici verso produzioni a maggiore valore aggiunto, prevedendo, a tal fine, tra le linee di intervento per sostenere e potenziare gli investimenti l’utilizzo dei contratti di sviluppo per favorire la realizzazione di progetti di investimento strategici e di rilevante dimensione in campo industriale, dei servizi e in quello turistico. Il suddetto Piano è stato successivamente aggiornato con delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14.
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La società Medcenter Container Terminal S.p.A. è una grande impresa con sede legale in Gioia Tauro (RC), operante nel settore dei sevizi logistici relativi alla distribuzione delle merci. L’attività logistica viene esercitata all’interno dell’area portuale in concessione demaniale marittima nel porto di Gioia Tauro (RC) e consiste, prevalentemente, nel trasbordo (transhipment) di contenitori, ovvero nel carico, scarico
e movimentazione degli stessi. La società, attiva dal 1995, ha stabilmente assunto una posizione di primaria importanza come HUB di transhipment nel Mediterraneo. La suddetta società è controllata al 100% dalla holding CSM Italia - Gate S.p.A. che a sua volta fa parte del Gruppo Terminal Investment Limited (TIL), posseduto al 60% dalla Mediterranean Shipping Company (MSC). Il Gruppo TIL è stato creato con l’obiettivo specifico di investire nei terminal containers.
La società Medcenter Container Terminal S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 14 agosto 2019 ha presentato all’Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta relativa ad un programma di sviluppo, da realizzare nel periodo 2019-2022, finalizzato ad incrementare sensibilmente i volumi movimentati all’interno dell’area portuale di Gioa Tauro (RC), la cui struttura negli ultimi anni è stata sottoutilizzata rispetto alle capacità complessive delle aree in concessione. Allo stesso tempo, gli investimenti mirano a consolidare i sistemi di filiera diretta ed allargata mediante lo sviluppo dei traffici via terra (in particolare, via ferrovia) e ad incrementare le attività accessorie (riparazione containers).
Con istanza presentata all’Agenzia contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, come da ultimo integrata a valle dell’incontro negoziale tenutosi presso gli uffici del Ministero, il soggetto proponente Medcenter Container Terminal
S.p.A. ha richiesto l’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
Visto
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l’articolo 43, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all’Agenzia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l’articolo 9-bis concernente gli “Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni”;
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il Ministero ha dettato all’Agenzia disposizioni operative per l’attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9- bis;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state individuate le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 ed il relativo riparto delle risorse disponibili nell’ambito del predetto Fondo;
- la delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52, con la quale è stato approvato il Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2018, n. 68, con il quale è stata costituita una riserva a valere sulle risorse stanziate con le citate delibere CIPE per il finanziamento degli Accordi di programma e degli Accordi di sviluppo di cui rispettivamente all’articolo 4, comma 6 e all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14, con la quale è stata approvata la nuova versione del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2018, n. 300, con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria della riserva costituita con i decreti sopracitati a valere sulle risorse del FSC assegnate ai contratti di sviluppo con la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, come modificata con decisione del 23 settembre 2016 (SA 46199 2016/N);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”, stipulato fra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2016 e ratificato con DGR n. 160 del 13 maggio 2016, prevede all’articolo 3, comma 2, tra le aree di intervento “Sviluppo economico e produttivo” – intervento strategico Agroalimentare - e “Turismo, cultura e sport” - intervento strategico “Turismo e Cultura”;
- l’Accordo di programma stipulato in data 1° agosto 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Calabria e l’Agenzia, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2017, al n. 814, finalizzato a favorire, nell’ambito del territorio regionale, l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero il consolidamento di quelle già esistenti che risultino strategiche per le esigenze di sviluppo individuabili a livello territoriale e, in particolare:
- l’articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede il cofinanziamento di nuove istanze, ritenute dall’Amministrazione centrale e regionale di particolare strategicità, che, coerentemente con la “Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente - 2014-2020”, riguardino i settori: edilizia sostenibile, agroalimentare, turismo e cultura, logistica e trasporti, ICT e terziario innovativo, smart manufacturing e metalmeccanico, tutela ambientale, scienze della vita;
- l’articolo 5, comma 1, lettera c), che destina le risorse regionali, coerentemente con quanto disposto dal “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”, esclusivamente al finanziamento dei contratti di sviluppo nei settori agroalimentare e turismo, concorrendo per una quota che può raggiungere anche il 100% del fabbisogno pubblico di ogni singola iniziativa, sino al completo assorbimento delle risorse regionali;
- l’articolo 5, comma 1, lettera d), che prevede che le risorse di competenza nazionale concorrano al finanziamento di tutte le iniziative dei settori di cui all’articolo 4, comma 1, fermo restando che l’assegnazione di risorse ai contratti dei settori agroalimentare e turismo verrà disposta esclusivamente in concomitanza con il pieno assorbimento delle risorse regionali;
- l’articolo 5, comma 2, che destina un importo non inferiore a euro 60.000.000,00 al cofinanziamento dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c);
- a cura della Regione: inserire eventuali riferimenti normativi a supporto del cofinanziamento dell’iniziativa;
- la domanda del 14 agosto 2019, con la quale la società Medcenter Container Terminal S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all’Agenzia una proposta di contratto di sviluppo concernente il settore della logistica, finalizzata all’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Gioia Tauro (RC), ricadente nella Regione Calabria, il tutto nel periodo 2019-2022;
- l’istanza presentata all’Agenzia in pari data, come da ultimo integrata a valle dell’incontro negoziale tenutosi presso gli uffici del Ministero, finalizzata all’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda;
- la nota prot. n. 0375614 del 25 ottobre 2019 con la quale l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Calabria;
- la nota prot. n. 0423500 del 2 dicembre 2019 con la quale l’Agenzia, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota prot. n. 125217/SIAR del 2 aprile 2020, con la quale la Regione Calabria ha comunicato che “ad integrazione di quanto già rappresentato nelle precedenti interlocuzioni e con le indicazioni qui riportate, si ritiene che la proposta di Accordo di Programma in oggetto sia coerente con i Programmi di sviluppo locale della Regione Calabria e si manifesta la volontà di cofinanziare la stessa nell’ambito delle risorse allocate nell’APQ MISE/Regione Calabria del 1.8.2017”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. del
, con la quale la Regione
Calabria ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo;
- il decreto del , con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo in questione;
CONSIDERATO CHE
- la proposta di contratto di sviluppo presentata dal soggetto proponente Medcenter Container Terminal S.p.A. riguarda la realizzazione di un programma di sviluppo industriale nel settore della logistica, articolato in un progetto concernente investimenti produttivi da realizzare presso l’area portuale di Gioia Tauro (RC);
- nello specifico, il programma di investimento è finalizzato all’incremento dei volumi movimentati presso il porto di Gioia Tauro (RC), la cui struttura negli ultimi anni è stata sottoutilizzata rispetto alle capacità complessive delle aree in concessione. Allo stesso tempo, gli investimenti mirano a consolidare i sistemi di filiera diretta ed allargata mediante lo sviluppo dei traffici via terra (in particolare, via ferrovia) e ad incrementare le attività accessorie (riparazione containers). In questo senso, la società intende acquisire: gru di banchina, straddle carrier (macchina operativa usata nei terminal intermodali che usano lo stoccaggio dei container posizionandoli in file dove l'apparecchiatura è in grado di operare), mezzi operativi di piazzale, spreader (attrezzatura posta al termine del braccio di una gru per agganciare i contenitori), software ed hardware;
- il Ministero e la Regione Calabria, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi presso gli uffici del Ministero, hanno approfondito con il soggetto proponente e l’Agenzia i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- in particolare, la società Medcenter Container Terminal S.p.A. tenuto conto delle esigenze manifestate dalla Regione Calabria in sede negoziale, ha trasmesso specifiche relazioni integrative recanti approfondimenti tecnici in merito agli investimenti previsti, all’incremento occupazionale e allo scenario competitivo nazionale ed internazionale, che si allegano al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante;
- la Regione Calabria, valutate le predette integrazioni documentali, pur continuando ad evidenziare alcuni temi meritevoli di approfondimento, ha ritenuto che la proposta di Accordo sia coerente con i programmi di sviluppo locale e ha manifestato la volontà di cofinanziare la stessa nell’ambito delle risorse allocate nel già citato Accordo di programma stipulato con il Ministero in data 1° agosto 2017;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall’Agenzia e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. Tali criteri sono da ricondurre:
⮚ alla capacità di attrazione degli investimenti esteri: il fatturato aziendale è composto per più dell’80% da ricavi esteri. La società Medcenter Container Terminal S.p.A. fa parte del Gruppo TIL, società di diritto lussemburghese, che opera in 40 terminal containers in 26 paesi di 5 continenti, il cui capitale è a sua volta posseduto per il 60% dalla Mediterranean Shipping Company (MSC), società di diritto estero. La rilevante presenza sui mercati esteri è confermata anche dal Vessel Sharing Agreement (2M), entrato in vigore nel 2015, che unisce MSC e Maersk sulle principali rotte commerciali Est - Ovest (Asia - Europa, Transatlantiche, Transpacifiche);
⮚ al significativo impatto occupazionale: è previsto un incremento occupazionale di 284 ULA, rispetto a 927 ULA alla data del 31 dicembre 2018, in un’area del paese in cui il tasso di disoccupazione, pari al 23,6%, è superiore a quello dell’area di riferimento del Mezzogiorno, pari al 19,4%. Tale incremento, come specificato nella citata relazione integrativa, tiene conto dei reintegri già realizzati per 310 unità, rispetto ai 377 lavoratori licenziati nel 2017. I reintegri sono avvenuti tra dicembre 2018 e dicembre 2019 ed hanno previsto la sottoscrizione di altrettanti accordi conciliativi;
- il Ministero e la Regione Calabria intendono pertanto sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l’Accordo) con la società Medcenter Container Terminal S.p.A. ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, introdotto dal citato decreto 8 novembre 2016;
- l’Agenzia sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:
Ubicazione | Investimenti complessivi | Investimenti richiesti alle agevolazioni | Agevolazioni richieste | ||
Contributo in c/impianti | F/A | Totale | |||
Gioia Tauro (RC) | 65.629.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | 00.000.000,00 |
- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro 14.066.000,00 (quattordicimilionisessantaseimila/00);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro 287.061,22 (duecentottantasettemilasessantuno/22);
- il Ministero e la Regione Calabria intendono far fronte al predetto fabbisogno, pari a complessivi euro 14.353.061,22 (quattordicimilionitrecentocinquantatremilasessantuno/00), tramite l’utilizzo delle risorse, libere da impegni, di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Accordo di programma del 1° agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2017, n. 814;
- il predetto fabbisogno, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del medesimo Accordo, graverà interamente sulle risorse messe a disposizione dal Ministero;
- la società Medcenter Container Terminal S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del Ministero o della Regione Calabria che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della stessa Regione, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Tutto ciò premesso, le Parti:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
Accordo.
Articolo 2
(Finalità)
1. Con il presente Accordo il Ministero e la Regione Calabria si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società Medcenter Container Terminal S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso lo stabilimento di Gioia Tauro (RC), nel periodo 2019-2022, al fine di favorire la competitività dell’impresa e dell’intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero e la Regione Calabria si impegnano a mettere a disposizione risorse per l’attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all’esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del suddetto decreto.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell’Agenzia, della proposta di contratto di sviluppo indicata all’articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo l’impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.
Articolo 4
(Quadro finanziario dell’Accordo)
1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Medcenter Container Terminal S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all’articolo 3, le Parti mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 14.353.061,22 (quattordicimilionitrecentocinquantatremilasessantuno/22), come riportato nella tabella che segue:
Ubicazione | Investimenti complessivi | Investimenti richiesti alle agevolazioni | Agevolazioni richieste | Copertura | ||
Contributo in c/impianti | F/A | Totale | ||||
Xxxxx Xxxxx (RC) | 65.629.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | 00.000.000,00 | Ministero: 14.353.061,22 |
Totale (a) | 14.066.000,00 | |||||
Costi di gestione (b) | 287.061,22 | |||||
Totale fabbisogno (a+b) | 14.353.061,22 |
2. Al fabbisogno di cui al comma 1, si provvede tramite l’utilizzo delle risorse, libere da impegni, di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Accordo di programma del 1° agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2017, n. 814. Il predetto fabbisogno, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del medesimo Accordo, graverà interamente sulle risorse messe a disposizione dal Ministero.
Articolo 5
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)
1. La società Medcenter Container Terminal S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell’Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l’impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l’impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all’attività agevolata ai sensi del presente Accordo nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
Articolo 6
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
− rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
− utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
− procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all’articolo 7.
2. Il Ministero si impegna a trasferire periodicamente le somme all’Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.
3. Per quanto concerne le attività di monitoraggio e controllo queste saranno espletate secondo le modalità definite dalle Delibere CIPE nn. 25 e 26 del 10 agosto 2016 e dalla ulteriore disciplina del FSC 2014-2020, in attuazione dell’articolo 5, comma 7, dell’Accordo di programma del 1° agosto 2017.
Articolo 7
(Comitato tecnico)
1. Le attività connesse all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle Parti.
Articolo 8
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l’efficacia dell’Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.
3. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.
Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese Dott.ssa Xxxxx Xxxx
Regione Calabria
Il Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive Dott. ……………
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. (INVITALIA)
L’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Medcenter Container Terminal S.p.A.
Il ……………………………………………
Dott. ………………………