COMUNE DI LENTIAI
COMUNE DI LENTIAI
PROVINCIA DI BELLUNO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS
CON CONDUCENTE
Approvato con D.C.C. n. 204 del 03.05.1999
Emanato dal Sindaco il 07.05.1999 Entrato in vigore il 22.06.1999
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dei servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 124 del 19/11/97 ed alla L.R. 30.10.1998 n. 25.
Articolo 2 Definizione del servizio
1. Per servizio di noleggio autobus con conducente si intende quello che viene espletato con autobus stazionanti a disposizione degli avventori nelle rispettive rimesse, riconosciuti idonei a tal uso dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
Articolo 3 Disciplina del servizio
1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme Comunitarie in materia. In particolare dall'art.
85 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, dal Nuovo Codice della Strada approvato con X.Xxx. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, dal D.M. 20.12.1991 n. 448, dalla L.R. 30.10.1998 n. 25 nonché dalla D.C.R. 19.11.1997 n. 124.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lett. b), nonché dagli artt. 85 e 93 del predetto Nuovo Codice della Strada (N.C.d.s.) approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.
TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Articolo 4 Titoli per l’esercizio del servizio
1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, all'esatta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, nonchè al rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi al trasporto di persone su strada.
2. Ogni autorizzazione è riferita ad un singolo autobus.
3. L'autorizzazione, in originale o in copia autentica, deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
4. Gli autobus in servizio da noleggio portano i contrassegni di riconoscimento previsti dalla normativa vigente in materia di noleggio con conducente (anteriormente sul parabrezza una targa adesiva con la scritta “noleggio” unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; posteriormente una targa inamovibile recante la dicitura “NCC” unitamente agli stemmi della Regione e del Comune).
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all’ufficio Comunale competente, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, nonché le certificazioni e la dichiarazione di cui all'art. 16, comma 6, del D.M. n. 448/1991 e la copia del libretto di lavoro relativo ai dipendenti. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici ed il numero di posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
Articolo 5 Determinazione del numero, tipi e caratteristiche degli autobus da adibire al servizio
1. Il numero delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente di autobus è stabilito in uno.
2. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di trasporti (N.C.d.s.) e con quelle particolari eventualmente stabilite all’art. 16.
3. In presenza di motivate esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, il contingente di cui al comma 1 può essere integrato previa consultazione dei rappresentanti della Provincia di Belluno e delle Associazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Oltre al contingente stabilito, ai sensi della legge regionale n. 46/94, po- tranno essere rilasciate specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o per disabili. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.
TITOLO III - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'
Articolo 6 Requisiti e titoli per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus
1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a)idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n.448.
L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.
Il requisito dell'idoneità morale è definito dall'articolo 4 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dall'articolo 5 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità finanziaria sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dagli articoli
6 e 7 del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus;
b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.
TITOLO IV - COMMISSIONE COMUNALE
Articolo 7 Commissione Comunale per l’applicazione del regolamento, per l’organizzazione del servizio, degli autoveicoli e delle autorizzazioni.
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione
delle autorizzazioni la Giunta Comunale con propria delibera provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:
a) dal responsabile del servizio competente in funzione di Presidente (o suo delegato)che opera nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) dal Comandante o da altro membro della Polizia municipale;
c) da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
e) da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) da un rappresentante del settore trasporti della Provincia di Belluno.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla 5^.
2. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti (compreso il Presidente). La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente prevale. Limitatamente alla concessione delle autorizzazioni la Commissione deve operare con la presenza di tutti i suoi componenti pena la nullità delle operazioni.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, la Giunta Comunale, qualora non pervenissero le designazioni anzidette entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri tra i titolari di imprese artigiane di categoria oppure scegliendoli tra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani, delle organizzazioni sindacali e degli utenti.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concor- suali di cui al Titolo V, la Commissione svolge i seguenti compiti:
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 9;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei requisiti ai sensi dell’art. 6 e dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 11 e redige la graduatoria di merito;
d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per la sua approvazione.
5. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della commissione, che è tenuta ad accertare la loro ri- spondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione civile.
6. Nel corso del servizio la commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di con- servazione e di decoro degli stessi.
7. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, la commissione può proporre al Sindaco l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
8. La Commissione inoltre procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito a disservizi riscontrati.
9. La Commissione dura in carica 5 anni. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quella corrisposta per le sedute delle Commissioni consiliari.
TITOLO V - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
Articolo 8 Assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base alla graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli, quando se ne verifichi la disponibilità.
2. Il bando è indetto dalla Giunta comunale, entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando è pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Articolo 9 Bando di concorso
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle au- torizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei requisiti necessari e dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 7;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
Articolo 10 Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio
1. Per esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate all'articolo 5.
2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito di pubblicazione di apposito bando di gara.
3. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
4. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali; se non posseduti all'atto della do- manda possono essere dichiarati come impegni ad acquisirli prima del rilascio dell'autorizzazione.
5. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448;
b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità europea e residenza in Italia;
c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede, o filiale, o recapito affidabile, o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio; se non posseduta all'inizio può essere dichiarata come impegno ad acquisirla dopo l'assegnazione e prima del rilascio dell'autorizzazione;
d) autorimessa dell'autobus. L'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante; se non posseduta all'atto della domanda può essere dichiarata come impegno ad acquisirla dopo l'assegnazione e prima del rilascio dell'autorizzazione;
e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
f)numero di partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale;
g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di qualsiasi Comune;
h) eventuali titoli oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento.
6. Se trattasi di società occorre attestare in aggiunta:
a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
b) numero e qualifica del personale che s'intende adibire al servizio;
c) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all’ufficio competente.
7. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:
a) elenco soci;
b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.
8. Alla domanda dovrà essere allegata, in originale o copia autenticata, la documentazione comprovante la sussistenza dei titoli dichiarati.
Articolo 11 Titoli oggetto di valutazione
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio autobus, la Commissione di cui all'art. 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) per anzianità di presenza operativa nel settore dell'impresa di autonoleggio: punti 1 ogni anno fino ad un massimo di punti 3;
b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore fa- miliare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3;
c) per il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: punti 0,25 per ogni dipendente con un massimo di punti 2;
d) per l'esistenza ed il numero di uffici aperti al pubblico all’interno del territorio comunale: punti 1 per ogni ufficio fino ad un massimo di punti 2;
e) essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleg- gio: punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati raggiungano lo stesso punteggio, l’autoriz- zazione è assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Articolo 12 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, inizio del servizio
1. La Commissione di cui all’art. 7 redige la graduatoria di merito e la trasmette alla Giunta Comunale per la sua approvazione. Il Responsabile del servizio provvede, in base alla graduatoria, a comunicare l'assegnazione dell'autorizzazione all'avente diritto.
2. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, 1'inte- ressato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda ed in particolare:
a) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo con i relativi dati identificativi compreso il numero di telaio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
b) disponibilità di una sede o filiale o agenzia nel territorio comunale;
c) disponibilità di una rimessa per il ricovero dei mezzi (non è obbligatorio che sia dislocata nel territorio comunale);
e) copia del certificato di iscrizione alla CCIAA per l’esercizio del servizio di trasporto mediante noleggio da rimessa;
f) copia della carta di circolazione del veicolo destinato al servizio di no- leggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione, per uso noleggio;
g) certificato di abilitazione professionale tipo Kb e/o Kd degli addetti alla guida.
3. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
4. All'acquisizione di tutta la documentazione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio provvede al rilascio del nulla osta all'immatricolazione del relativo mezzo.
5. Il procedimento amministrativo termina con il rilascio da parte del Sindaco dell’autorizzazione in cui vengono annotati i dati identificativi del veicolo.
6. Entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione l’intestatario deve dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio pena la decadenza della autorizzazione ai sensi dell’art. 32 del presente regolamento.
Articolo 13 Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione
1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:
a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
Articolo 14 Durata dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione d'esercizio ha durata di anni 5 (cinque) ed è rinnovabile a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, entro la fine del mese di febbraio. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
Articolo 15 Trasferibilità dell'autorizzazione
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessant'anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. L’esercizio provvisorio dell’impresa, per qualsiasi causa si verifichi, è disciplinato dalle disposizioni previste dall’ art. 18 del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, cui volturare l'autorizzazione;
c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
4. Il subentrante dovrà iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di annotazione sull'autorizzazione del trasferimento con le modalità di cui al precedente art. 12.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.
TITOLO VI - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 16 Caratteristiche degli autobus
1. Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche definite dal comma 2 dell’art. 5 del presente regolamento.
Articolo 17 Distrazione dell'autobus
1. Per l'eventuale impiego del mezzo in un servizio diverso dal noleggio con conducente è necessario acquisire apposita autorizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente (art. 82 comma 6 del D.Lvo 285/92).
Articolo 18 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e)ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente Ufficio Comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
h) rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle ad ogni richiesta di chi abbia titolo a richiederli;
j) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento autorizzatorio;
k) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi controllo che l'autorità comunale riterrà necessario disporre;
l) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l’interesse dell’ordine e della sicurezza.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
c) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
d)chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
Articolo 19 Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
Articolo 20- Personale di guida e collaboratori familiari
1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione dei seguenti soggetti purché in possesso dei prescritti requisiti di legge:
- coniuge
- parenti entro il terzo grado cioè in linea diretta: genitori, figli, xxxxx, xxxxxx e pronipoti ed in linea collaterale: xxx, fratelli e nipoti;
- affini entro il secondo grado cioè suoceri, generi, nuore e cognati.
Articolo 21 Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
Articolo 22 Trasporto handicappati
1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all' incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Articolo 23 Cronotachigrato/ contachilometri
1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n. 727.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente e il competente ufficio comunale.
Articolo 24 Impiego di tecnologie innovative
1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.
Articolo 25 Tariffe
1. Le tariffe sono stabilite annualmente in base ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi nonché, delle caratteristiche e dei tipi di autobus utilizzati nell'esercizio stesso. Ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.
2. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso le camere di commercio su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria.
3. La commissione di cui all'art. 7 ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.
4. Qualora la commissione riscontri il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Sindaco l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 31.
Articolo 26 Sostituzione dell'autoveicolo
1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento attività di noleggio purché in migliore stato d'uso, da verificarsi da parte della commissione di cui all'articolo 7.
2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.
Articolo 27 Responsabilità nell'esercizio
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa, sempre e in ogni caso, la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.
TITOLO VII – RECLAMI E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Articolo 28 Reclami
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano l' Ufficio competente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell’ Ufficio a cui indirizzare i reclami.
Articolo 29 Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio autobus con conducente.
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27.01.94 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio autobus con conducente e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub a).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.
TITOLO VIII - SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DEL TITOLO
Articolo 30 Sospensione dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, è adottato dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 7, eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Articolo 31 Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione;
b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
c) quando l'attività è esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da articolo 10, comma 6, lett.c);
d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
f)quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
i) quando sia stata intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
l)per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.
Articolo 32 Decadenza dell'autorizzazione
1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta dal Sindaco nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio, senza comprovati motivi, entro il termine stabilito all'articolo 12;
b) per decorrenza del termine annuale stabilito all'articolo 14;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal Sindaco, non sia dovuta a un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
e)per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
f)per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni previa l'autorizzazione di cui all'articolo 26;
g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'articolo 15.
Articolo 33 Rimborso tributi
1. In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.
Articolo 34 Comunicazioni
1. Della rinuncia, sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione va data apposita comunicazione agli Uffici della Motorizzazione civile, nonché alla Provincia - Ufficio Trasporti.
TITOLO IX - VIGILANZA SUL SERVIZIO
Articolo 35 Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.
Articolo 36 Sanzioni
1. Tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del D.Lgs. 285/92 (N.C.d.s.) ed, ove previsto, con le modalità previste dagli artt. 106 e 107 del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni nonché con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.
Articolo 37 Rinuncia all'autorizzazione
1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale, allegando il titolo.
Articolo 38 Procedure per le sanzioni
1. I provvedimento di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 39 Norma finale
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Articolo 40 Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Con il presente Regolamento si ritengono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 41 Norma transitoria ed esecutività
1. Sono fatte salve le autorizzazione rilasciate in base al precedente regolamento comunale ed i procedimenti amministrativi di assegnazione e di trasferibilità delle autorizzazione, iniziati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito della sua approvazione da parte della Giunta provinciale come previsto dall’art. 26 della D.C.R. 124/97 e dell’art. 8 comma 2 lett. i) della L.R. 30.10.98 n. 25.
ALLEGATO A:
Carta dei Servizi - Settore Trasporti – Servizio noleggio autobus con conducente
Fattore-base Indicatore unità di misura livello standard misura
Sicurezza del viaggio Incidentalità n°incidenti/km rilev. Vetustà % autobus < 4 anni rilev.
Dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori,etc.)
% autobus dotati rilev.
Percezione clienti % soddisfatti sond. Sicurezza patrimoniale Entità del fenomeno % furti/viaggiatori rilev. percezione clienti % soddisfatti sond.
Pulizia e igiene carrozzeria in ordine % autobus/tot rilev.
interni in ordine % autobus/tot rilev.
percezione clienti % soddisfatti sond.
Comfort di viaggio Climatizzazione % autobus/tot rilev. spazio medio a disposizione n° medio posti/autobus rilev.
percezione clienti % soddisfatti sond.
Servizi aggiuntivi a bordo
Telefono % autobus/tot rilev.
fax e computer % autobus/tot rilev.
Collegamento a banche dati % autobus/tot rilev.
Televisore – videoregistratore – videocamera
% autobus/tot rilev.
Servizi per disabili e anziani
Wc % autobus/tot rilev.
Frigobar % autobus/tot rilev.
percezione clienti % soddisfatti sond.
accessibilità a disabili e anziani % autobus/tot rilev.
percezione clienti % soddisfatti sond.
Informazione alla clientela
trasparenza tariffe e supplementi % autobus con tariffa
m.lingue
rilev.
Aspetti relazionali- comportamentali
linee telefoniche a disposizione n° linee rilev.
percezione clienti % soddisfatti sond.
percezione livello di presentabilità % soddisfatti sond.
percezione livello di comportamento
% soddisfatti sond.
conoscenza lingue straniere n° autisti poliglotti/tot rilev.
percezione clienti % soddisfatti sond.
Attenzione all’ambiente autobus dotati di marmitta
catalitica
frequenza controlli emissione gas di scarico
% autobus/tot rilev.
n° per anno rilev.