ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA PER IL TRIENNIO 2012-2013-2014
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA PER IL TRIENNIO 2012-2013-2014
L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 10:00 presso l’aula consiliare del Comune di Ghilarza, tra gli enti di seguito indicati:
la Provincia di Oristano, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx Xxx.xx alle Politiche sociali
l’Azienda Sanitaria Locale n. 5, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx direttore del servizio socio-assistenziale
il Comune di Abbasanta, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx, Sindaco
il Comune di Aidomaggiore, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxx, Vice Sindaco
il Comune di Ardauli, rappresentato da Xxxx Xxxxx Xxx.xx all’Istruzione, Cultura, Politiche socio-assistenziali
il Comune di Bidonì, rappresentato da Xxxxx Xxxxxx, Sindaco
il Comune di Bonarcado, rappresentato da Malica Mariangela, Xxx.xx alle Politiche sociali il Comune di Boroneddu, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxxx, Sindaco
il Comune di Bosa, rappresentato da Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Sindaco il Comune di Busachi, rappresentato da Xxxx Xxxxxxxx, Sindaco
il Comune di Cuglieri, rappresentato da Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
il Comune di Flussio, rappresentato da Carta Xxxxxxxxxx, Sindaco
il Comune di Fordongianus, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxxx, Assessore il Comune di Ghilarza, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxx, Sindaco
il Comune di Magomadas, rappresentato da Xxxx Xxxxx, Sindaco
il Comune di Modolo, rappresentato da Xxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, Sindaco il Comune di Montresta, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxx, Vice Sindaco il Comune di Neoneli, rappresentato da Xxx Xxxxxxxxx. Sindaco
il Comune di Norbello, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxx, Sindaco
il Comune di Nughedu Santa Vittoria, rappresentato da _ il Comune di Paulilatino, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxxx, Consigliere
il Comune di Sagama, rappresentato da Xxxx Xxxxxxxxx, Assessore
il Comune di Santulussurgiu, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxx, Vice Sindaco il Comune di Scano Montiferro, rappresentato da Xxxxxx xxxxxxx, Assessore
il Comune di Sedilo, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, assessore alle Politiche sociali il Comune di Seneghe, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxx, Sindaco
il Comune di Sennariolo, rappresentato da Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Sindaco il Comune di Soddì, rappresentato da Xxxxxx Xxxxxxxxx, Vice Sindaco
il Comune di Sorradile, rappresentato da _ il Comune di Suni, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Sindaco
il Comune di Tadasuni, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxx, Sindaco
il Comune di Tinnura, rappresentato da Carta Xxxxx Xxxxxx, Sindaco
il Comune di Tresnuraghes, rappresentato da Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Consigliere
il Comune di Ulà Tirso, rappresentato da _
PREMESSO CHE
- la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Il sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 40/32 del 06.10.2011 ha approvato le “Linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio 2012-2014”;
- si rende necessario rinnovare l’accordo di programma e la convenzione per l’adozione del piano locale unitario dei servizi alla persona stipulati in data 21.03.2008 tra i 32 Comuni del distretto, la Provincia di Oristano e l’Azienda sanitaria n°5 di Oristano ;
- il suddetto accordo è stato modificato dalla Conferenza di servizi in data 06.03.2009 con l’individuazione dell’Unione dei Comuni Planargia-Montiferru quale ente capofila della Sub-ambito II;
- la Conferenza dei servizi riunitasi in data 10.02.2010 ha stabilito, in attesa dell’emanazione da parte della Regione delle nuove direttive per la seconda triennalità del P.L.U.S. di prorogare l’Accordo di programma e la relativa Convenzione;
- in data 23.01.2013 la Conferenza di servizi ha approvato l’accordo di programma e la convenzione per la gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2012/14;
VISTI
l’articolo 21 della L.R. 23.12.2005 n. 23 il quale stabilisce che il Piano è adottato con accordo di programma promosso dal Presidente della Provincia;
gli articoli 30, 32, 34 e 42 del D. Lgs.vo 267/2000 e l’art. 15 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
si conviene quanto segue:
Art. 1 – Recepimento della premessa
La premessa è parte integrante del presente accordo di programma.
Art. 2 - Finalità
Le Amministrazioni contraenti si propongono di approvare formalmente il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS dell’ambito territoriale del distretto di Ghilarza-Bosa allegato al presente accordo di programma per farne parte integrante e sostanziale e di individuarne le modalità di attuazione allo scopo di
promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale.
Art. 3 - Oggetto
Il presente Accordo di programma ha per oggetto:
a) l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona dell’ambito territoriale del distretto di Ghilarza-Bosa;
a) la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel PLUS con individuazione delle modalità per la gestione associata delle risorse e dei servizi.
Art. 4 – Enti capofila
Ferma restando la suddivisione territoriale in due sub-ambiti adottata ai soli fini della gestione economico/amministrativa del PLUS nei modi previsti dall’art.9 dell’Accordo di Programma, sono individuati:
- il Comune di Ghilarza in qualità di ente capofila per il distretto Ghilarza-Bosa e per la gestione economico- finanziaria del sub-ambito 1;
- l’Unione dei Comuni Planargia – Montiferru capofila per la gestione economico-finanziaria del sub-ambito 2.
La disciplina dei rapporti tra gli enti capofila sarà esposta in modo dettagliato nella convenzione - ai sensi degli artt. 30 e 32 D. Lgs. n.267/2000 - che regolerà i rapporti tra gli enti aderenti al Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona.
Art. 5 – Principio di leale collaborazione
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.
Art. 6 – Impegno dei soggetti firmatari
L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso, al fine di raggiungere gli obiettivi ed attuare i progetti previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona . Per l’individuazione delle reciproche sfere di competenza si fa riferimento a quanto stabilito dalla
L.R. 23.12.2003 n. 23 e dalla normativa di riferimento vigente.
Art. 7 – Intervento di altri soggetti
Alla realizzazione delle azioni previste nel Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona possono concorrere anche i soggetti di cui all’articolo 21 della L.R. 23/2005.
Art. 8 – Risorse economiche del PLUS
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a destinare alla realizzazione del PLUS le risorse economiche individuate nella programmazione triennale, curando a tal fine il coordinamento dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria per le annualità 2012, 2013, 2014.
Art. 9 – Priorità e strumenti di attuazione
Le parti firmatarie dell’accordo intendono realizzare in forma associata ed integrata gli specifici interventi e servizi individuati nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona .
Per la gestione in forma associata le parti ricorreranno alla convenzione tra Enti ex articoli 30 e 32 del decreto legislativo 267/2000 con delega a comune capofila.
La convenzione disciplinerà in particolare:
a) compiti e funzioni dell’ente capofila;
b) compiti e funzioni dell’ organismo politico –istituzionale composto dai rappresentanti legali degli Enti firmatari;
c) compiti e funzioni degli organismi tecnici;
d) forme e modalità di partecipazione finanziaria di ciascun Ente firmatario.
Le parti si impegnano ad approvare la convenzione entro 30 giorni dalla data di accertamento della conformità del PLUS agli indirizzi della programmazione regionale da parte della Regione nelle forme previste nell’articolo 21 della legge 23/2005.
Art. 10 – Sub-ambiti
Ai soli fini della gestione economico/amministrativa del PLUS sono individuati due sub-ambiti:
sub-ambito I composto dai Comuni di:
Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Paulilatino, Santulussurgiu, Sedilo, Seneghe , Soddì,
Sorradile, Xxxxxxxx, Ula Tirso
sub-ambito II composto dai comuni di:
Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.
Art. 11– Durata
La durata del presente accordo è fissata in tre anni dal giorno della sottoscrizione.
Art. 12 – Efficacia
L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 34 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (pubblicazione per estratto sul BURAS).
Articolo 13 – Monitoraggio e valutazione
Gli Enti firmatari si impegnano a realizzare una costante azione di monitoraggio in ordine allo svolgimento delle attività ricadenti nel PLUS, anche attraverso report semestrali condivisi e prodotti dagli enti firmatari per
le attività di propria competenza. Tali report dovranno essere trasmessi alla Provincia che redigerà annualmente un rapporto sullo stato di attuazione del PLUS, in cui sono riportati lo stato di realizzazione degli interventi programmati, l’andamento della spesa, i risultati conseguiti basati su sistema di evidenza, delle azioni promosse, dei progetti delle sperimentazioni eventualmente attivate, compresa la ricognizione delle buone pratiche. Il rapporto sullo stato di attuazione, illustrato in apposita conferenza e inviato alla Regione ai fini della valutazione, costituisce lo strumento ordinario di valutazione della programmazione ed è adempimento necessario per accedere ai fondi regionali relativi all’annualità successiva.
Articolo 14 – Aggiornamenti e modifiche
Il Plus ha durata triennale, con aggiornamento economico-finanziario annuale.
Per la revisione del PLUS, le integrazioni e le modifiche di natura sostanziale, ivi compresa la possibilità dell’allargamento del presente accordo ad altri soggetti, verrà utilizzata la medesima procedura seguita per addivenire alla stipulazione dell’accordo di programma secondo quanto stabilito dalle linee guida.
Si considerano sostanziali le modifiche idonee a comportare un rilevante mutamento degli obiettivi e del quadro di risorse necessarie alla gestione associata del PLUS.
Le parti concordano di procedere alla definizione e/o modifica di aspetti operativi e di dettaglio inerenti alla realizzazione del PLUS mediante mera comunicazione scritta indirizzata all’Ente capofila.
Art. 15 – Collegio di vigilanza
Le parti istituiscono un Collegio di Vigilanza formato da 5 membri e composto dal Presidente della Provincia o suo delegato che lo presiede, da 3 rappresentanti dei Comuni scelti d’intesa tra gli enti sottoscrittori e da 1 rappresentante della ASL.
Il collegio di vigilanza esercita poteri propulsivi, di controllo e di vigilanza in ordine all’adempimento del presente accordo di programma e può disporre l’adozione di eventuali provvedimenti sostitutivi in caso di gravi inadempienze da parte dei oggetti firmatari. Esso si riunisce, di norma, due volte all’anno e può essere convocato, su richiesta di ciascuna delle parti dell’accordo, qualora insorgano difficoltà non risolvibili in ambito tecnico. Il collegio adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti. Le parti si impegnano a ottemperare alle decisioni assunte dal collegio di vigilanza, fatto salvo il caso di motivata impossibilità.
Art. 16 – Controversie
Le controversie che dovessero sorgere fra le parti che sottoscrivono l’Accordo di Programma e che non possono essere risolte bonariamente fra le parti, saranno deferite a un collegio arbitrale composto da n. 3 membri, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
Art. 17 – Disposizioni conclusive.
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Letto, approvato, sottoscritto.
Provincia di Oristano _ Azienda Sanitaria Locale n. 5
Comune di Abbasanta _
Comune di Aidomaggiore
Comune di Ardauli
Comune di Bidonì
Comune di Bonarcado
Comune di Boroneddu _
Comune di Bosa _
Comune di Busachi _ Comune di Cuglieri _ Comune di Flussio _
Comune di Fordongianus _
Comune di Ghilarza
Comune di Magomadas _ _ Comune di Modolo _ Comune di Montresta
Comune di Neoneli
Comune di Norbello _
Comune di Nughedu Santa Vittoria
Comune di Paulilatino _ _
Comune di Sagama _ _
Comune di Santulussurgiu _
Comune di Scano Montiferro
Comune di Sedilo _
Comune di Seneghe
Comune di Sennariolo _
Comune di Soddì
Comune di Sorradile
Comune di Suni _ _
Comune di Tadasuni
Comune di Tinnura _