PREMESSO
REP. N.
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’ISTITUTO SANAVIR
S.R.L. PER L’ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI ED IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m., all’art. 8-bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
- che l’Istituto possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle dette norme per stipulare il presente accordo con riferimento alle branche/prestazioni specialistiche meglio specificate negli stessi come risulta dal Decreto di Accreditamento Regione Toscana n. 8975 del 22.06.2017.
- che l’Istituto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nonché il decreto regionale di accreditamento;
-vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 723 del 4/8/2011 e smi;
tra
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxx , non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Gestione Accordi contrattuali e convenzioni non sanitarie dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 975 del 28/06/2018 .;
e
l’Istituto Sanavir S.R.L. di seguito denominato “Istituto”, C.F. e Partita I.V.A. 00219520475, con sede legale in Via Fiume 4 – 51100 Pistoia, nella persona del proprio rappresentante legale Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx X.X.XXXXXX00X00X000X domiciliata per la carica presso la sede della struttura,;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni
L’oggetto della presente convenzione concerne l’esecuzione, da parte dell’Istituto, di prelievi ematici a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale da svolgersi presso i locali dei presidi ambulatoriali., siti in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx per un numero massimo annuo di
n. 4000 prelievi venosi, cod. 91.49.2, da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all’art. 11 nei seguenti giorni di Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 7,30 alle 9,30 L’Istituto dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici pari a un numero massimo di 400 nonché alla consegna dei referti. per un budget annuale economico pari a € 16.600,00.
Il/I volume/i sopra definito/i potrà/potranno essere incrementato/i in base al fabbisogno rilevato dall’Azienda, previa comunicazione scritta all’Istituto.
Art. 3 – Modalità di accesso
L’accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, subordinato alla prescrizione compilata sul
ricettario del Servizio Sanitario Regionale, è diretto con un pre-inserimento delle richieste a cura dell’Istituto medesimo. Al momento del pre-inserimento verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative al giorno e all’ora dell’appuntamento, alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-, il loro importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto. Il pagamento da parte degli utenti dovrà essere effettuato a favore dell’Azienda tramite le modalità attualmente in uso (bollettino postale, T-Serve, punto giallo, tesoriere) prima dell’effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico.
Potrà essere previsto l’accesso diretto per urgenze, in parte minoritaria e comunque sempre all’interno del budget stabilito.
La stampa e la successiva consegna dei referti è effettuata dall’Istituto medesimo. Tuttavia possono essere utilizzati anche gli attuali canali aziendali in essere (consegna per posta, consegna su Fascicolo Sanitario Elettronico-FSE) purchè preventivamente richiesti dall’utente all’atto del pre-inserimento dell’esame.
Art. 4 – Adempimenti delle parti
4.1. Per l’espletamento del servizio l’Istituto assicura:
-idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.79/r del 17.11.2016;
- personale addetto all’accettazione dell’utente e all’inserimento dei dati anagrafici e di tutte le
prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante apposito software aziendale e al ritiro dei campioni biologici;
- personale sanitario addetto all’attività di prelievo;
- l’osservanza, nell’espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell’Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al presidio ospedaliero San Jacopo di Pistoia;
- la conservazione e archiviazione delle ricette mediche presso i propri locali rendendosi disponibile a fornire alla ASL l’originali di tale documentazione in qualunque momento questa ne faccia richiesta.
-fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- la verifica dell’avvenuto pagamento del ticket e fascia economica, se dovuti, al momento dell’effettuazione dell’esame/consegna materiale biologico o, in via eccezionale, al momento della restituzione del referto/ Per ritiro referto tramite posta o FSE, il pagamento è necessariamente effettuato all’atto del prelievo/consegna materiale biologico. Le copie attestanti l’avvenuto pagamento devono essere spillate ad ogni singola ricetta. Qualora l’utente non abbia provveduto al pagamento, l’istituto potrà in ogni caso consegnare il referto all’interessato, ma dovrà inoltrare tutta la necessaria documentazione al Presidio aziendale territoriale di riferimento affinchè possa procedere al recupero del credito. Inoltre l’Istituto deve verificare i referti non ritirati entro 30 gg. dalla data prevista per la consegna della risposta. Dopo tale termine deve recapitare tutta la relativa documentazione al Presidio aziendale territoriale di riferimento comunicando che trattasi di ‘mancato ritiro referto’.
L’istituto dovrà inoltre dotare l’ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:
- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell’Azienda;
- computer per l’accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.
Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico dell’Istituto che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lg.vo 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L’Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.
L’Istituto si impegna a rispettare le vigenti disposizioni aziendali e regionali in materia di flussi informativi e in particolare quelli relativi al modello regionale STS 11 , dati anagrafici delle strutture.
Nel caso in cui l’Istituto eroghi servizi di laboratorio in regime privato devono essere tenuti
ben distinti ed individuabili i percorsi del SSR da quelli del regime privato.
4.2 L’Azienda provvede:
- ad installare ed aggiornare il programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratorio branca K, e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell’Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori xxxx, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici, nonché bollettini postali prestampati, carta A4 e buste;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori dell’Istituto nell’attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale;
L’Istituto dovrà richiedere all’Azienda l’approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo -almeno un mese prima- direttamente al presidio aziendale territoriale di riferimento tramite email o fax.
Art.5 – Personale e codice di comportamento
L’Istituto assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda Usl Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
In particolare l’Istituto si impegna a rispettare il suddetto codice in caso di iniziative pubblicitarie.
Art.6 – Incompatibilità
L’Istituto prende atto che, ai sensi dell’art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall’art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.
L’Istituto ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l’indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.
Art. 7 - Privacy
Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n.196/2003 (di seguito anche Codice Privacy), in materia di protezione di dati personali e sensibili. Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal codice della privacy.
Le Parti si impegnano, in relazione all’attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Il Rappresentante Legale dell’Istituto verrà nominato dall’Azienda “Responsabile del Trattamento” dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il Rappresentante Legale si impegna a
nominare “Incaricati del trattamento” tutti gli operatori impegnati nel servizio de quo per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda. Di tale nomina l’Istituto dovrà darne debita comunicazione all’Azienda.
Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento
L’Azienda corrisponderà all’Istituto un compenso tariffario di € 4,00 (come da Nomenclatore Tariffario Regionale) per ogni accesso comprendente l’accettazione, il prelievo e la consegna del referto.
Corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione, ritiro di campione biologico e consegna del referto (nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico).
A tal fine farà fede il report mensile riepilogativo predisposto dalla SOS Patologia Clinica San Jacopo e SS.Xxxxx e Xxxxxxx e la dichiarazione di congruità qualitativa e quantitativa espressa dal Responsabile di Zona o suo delegato. Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI. Sarà cura dell’Azienda comunicare il proprio codice univoco identificativo al quale indirizzare la fattura elettronica.
L’Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale all’Istituto che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i all’art. 2, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. Per quanto riguarda i campioni biologici, saranno posti in pagamento tutti quelli accettati.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad
attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Art. 9 – Polizze Assicurative
L’Istituto provvederà ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo.
Dovrà provvedere inoltre ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.
Qualunque esclusione dalla suddetta polizza non implica l'assunzione di rischio a carico della Azienda USL Toscana Centro.
Art. 10 – Verifiche
L’istituto riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.
Art. 11 – Durata, proroga e risoluzione del contratto
La presente convenzione ha durata biennale dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020 , fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R.
Essa è peraltro rinnovabile per ulteriore anno , d’accordo tra le parti, su richiesta scritta inoltrata dall’Azienda entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie.
E’ consentita all’ Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, la possibilità di attivare un’eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.
L’Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte
dell’Istituto, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
Cause di risoluzione della convenzione sono anche:
- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell’Azienda Usl Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e smi.
E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.
Per le predette cause di risoluzione l’Azienda dovrà darne comunicazione all’altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.
In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all’Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.
art. 12 – Responsabili della convenzione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l’organizzazione del servizio;
- il Direttore della S.O.S. Gestione del privato accreditato e liste di attesa, che opera in sinergia con i Responsabili di Zona/Direttori della S.D.S., per il livello di programmazione delle attività;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOS Accordi contrattuali e convenzioni non Sanitarie per gli aspetti amministrativi
b) per il soggetto contraente:
- il rappresentante legale dell’Istituto Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx .
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14 – Adempimenti
L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
Art. 15 – Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a
cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali consegnati al personale dell’Istituto all’atto della formazione.
Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro per l’Istituto Accreditato
Il Direttore S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni non sanitarie
Xxxx. Xxxxx Xxxx
il Rappresentante Legale Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx