CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Programma Per Te
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 5033
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PROGRAMMA PER TE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PREMESSA
PROGRAMMA PER TE - Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione” (di seguito PIP) è una forma pensionistica individuale, disciplinata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 05/12/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Decreto”).
Il PIP prevede due fasi temporali:
- la prima definita di “accumulo” in cui l’Aderente versa una successione di contributi, anche
attraverso il conferimento del proprio TFR;
- la seconda definita di “erogazione”, che si concretizza nella corresponsione all’Aderente di una
prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.
In caso in cui si riscontri nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
a) Fase di accumulo
È così definito il periodo durante il quale l’Aderente effettua il versamento dei contributi che, investiti al netto dei costi nella Gestione separata (Fondo VALOREPIÙ PREVIDENZA) o nel Fondo interno (VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA) della Società - a scelta dall’Aderente tra le cinque diverse proposte di investimento di seguito elencate - ne determinano la prestazione assicurata.
L’investimento dei contributi nei due Fondi della Società è disciplinato dai rispettivi Regolamenti, riportati in allegato alle presenti condizioni generali di contratto, che formano parte integrante del contratto.
La fase di accumulo termina nel momento in cui, maturato il diritto all’erogazione della prestazione pensionistica complementare, l’Aderente ne faccia richiesta alla Società indicando, con i limiti previsti dal Decreto, la tipologia di prestazione desiderata.
L’Aderente ha facoltà di scegliere tra 5 diverse proposte di investimento:
- 100% VALOREPIÙ PREVIDENZA
- 100% VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA
- PROFILO PRUDENTE
(70% dell’investimento nella Gestione separata VALOREPIÙ PREVIDENZA e 30% nel Fondo interno VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA)
- PROFILO BILANCIATO
(50% dell’investimento nella Gestione separata VALOREPIÙ PREVIDENZA e 50% nel Fondo interno VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA)
- PROFILO DINAMICO
(30% dell’investimento nella Gestione separata VALOREPIÙ PREVIDENZA e 70% nel Fondo interno VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA)
b) Fase di erogazione della rendita
È così definito il periodo durante il quale la Società corrisponde all’Aderente la prestazione assicurata in forma di rendita. L’Aderente ha tuttavia la facoltà di richiedere, nei limiti e nei casi previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale.
Articolo 2 - Conclusione, decorrenza e cessazione del contratto
Il contratto si intende concluso, sempre che sia stato versato il primo contributo, a partire dalle ore 24 del giorno in cui:
- la polizza sia stata sottoscritta dall’Aderente e dalla Società, oppure
- la Società abbia rilasciato all’Aderente la polizza o gli abbia altrimenti inviato una lettera
raccomandata di assenso.
Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del primo contributo e cessa - a norma del Decreto - nei seguenti casi:
- trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare;
- richiesta di liquidazione del valore totale di riscatto nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto;
- richiesta di liquidazione da parte degli eredi, a seguito di decesso dell’Aderente, della posizione
individuale maturata.
Inoltre, il contratto cessa anche nel caso di recesso per ripensamento.
Articolo 3 - Recesso dal contratto
L’Aderente può altresì recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
Il recesso ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno dell’invio della richiesta scritta di recesso tramite lettera raccomandata e, da quel momento, l’Aderente e la Società sono liberati ciascuno dagli obblighi derivanti dal contratto.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di recesso, rimborsa all’Aderente i premi da questi corrisposti; in caso di investimento espresso in quote, i premi saranno diminuiti della differenza negativa o aumentati della differenza positiva tra il valore delle quote determinato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della comunicazione del recesso e il loro valore determinato alla data di conversione in quote del contributo.
Articolo 4 - Versamento dei contributi
Durante la fase di accumulo il contratto prevede il versamento di una successione di contributi, le date di versamento e l’ammontare dei quali sono definiti al momento della sottoscrizione del modulo di adesione.
L’Aderente può successivamente variare tali elementi, così come il fondo interno, la Gestione separata di destinazione o le proposte di investimento, dandone comunicazione scritta alla Società.
Per ogni pagamento verrà rilasciata debita quietanza.
Ad ogni conseguente effetto contrattuale, è considerata la data apposta sulla quietanza rilasciata.
Articolo 5 - Investimento dei contributi
Ogni contributo versato nella fase di accumulo viene singolarmente considerato, in relazione alla data di pagamento e con le modalità di seguito descritte, ai fini dell’investimento nel Fondo Interno della Società scelto dall’Aderente, in base alle proposte di investimento previste al precedente art. 1.
a) FONDO VALOREPIÙ PREVIDENZA
Ciascun contributo versato, dedotti i costi (indicati all’art. 8), confluisce nella gestione separata VALOREPIÙ PREVIDENZA appositamente costituita, determina un singolo capitale assicurato espresso in Euro e partecipa annualmente agli utili finanziari di tale gestione con le modalità e le misure di seguito descritte.
La Società determina la misura della rivalutazione, entro il giorno 1 del mese che precede ciascun anniversario - fissato alla data del 31 dicembre di ciascun anno - della decorrenza del contratto.
La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento finanziario del Fondo nel periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria un rendimento trattenuto pari all’1,30%. Qualora il rendimento del Fondo sia superiore al 7% tale rendimento trattenuto viene incrementato dello 0,1% ogni 0,5% di incremento del rendimento del Fondo stesso.
Per “rendimento finanziario” del Fondo si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo.
Per “risultato finanziario” e per “valore medio” del Fondo si intende quanto definito nell’Art. 3 del Regolamento della Gestione interna separata (Allegato 2), commi rispettivamente 2 e 4, relativamente al periodo considerato anziché all’esercizio.
Al 31 dicembre di ciascun anno, il capitale assicurato verrà rivalutato sommando al capitale maturato al termine dell’annualità assicurativa precedente un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura percentuale della rivalutazione precedentemente definita. Ne consegue che ogni rivalutazione annua rimane definitivamente acquisita e consolidata per i futuri effetti contrattuali.
Ciascun capitale costituito con i singoli versamenti effettuati nel corso dell’ultima annualità assicurativa verrà rivalutato, con le stesse modalità, in proporzione al periodo che intercorre tra le date dei relativi versamenti e il 31 dicembre di ciascun anno.
Per tutti coloro che aderiscono a partire dal 1° luglio 2015 è garantita una misura minima di rivalutazione annua del capitale assicurato non inferiore allo 0%.
La misura minima garantita di rivalutazione annua del capitale assicurato è pari al 2,0% per tutti coloro che hanno aderito entro il 30 novembre 2014, ovvero all’1,5% per tutti coloro che hanno aderito tra il 1° dicembre 2014 ed il 30 giugno 2015.
Ogni aumento annuo del capitale assicurato verrà comunicato di volta in volta all’Aderente.
b) FONDO VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA
Ciascun contributo versato, dedotti i costi, viene investito dalla Società in quote del Fondo VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA e determina un singolo capitale assicurato espresso in quote.
Il numero delle quote acquisite dall’Aderente con ogni versamento si ottiene dividendo l’importo del contributo investito per il valore unitario della quota determinato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di versamento del contributo stesso.
Le modalità di calcolo del valore unitario di ciascuna quota sono indicate nel relativo Regolamento del fondo interno (Allegato 3).
Articolo 6 - Determinazione del capitale assicurato
Qualora sia espresso in Euro, il capitale assicurato è pari, in ogni momento, alla somma dei singoli capitali maturati al termine dell’annualità assicurativa precedente ai sensi dell’Art. 4 del presente documento - rivalutati per i giorni che intercorrono tra il termine di tale annualità assicurativa precedente e la data in cui si debba determinare l’ammontare del capitale - e dei singoli capitali costituiti con i versamenti effettuati durante l’annualità assicurativa corrente, rivalutati per i giorni che intercorrono tra le date dei relativi versamenti e la data in cui si debba determinare l’ammontare complessivo del capitale assicurato. Tali rivalutazioni vengono effettuate con le modalità previste dall’Art. 7 del presente documento, utilizzando il rendimento del Fondo nel periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la data di determinazione del capitale assicurato.
Qualora sia espresso in quote, il capitale assicurato è pari, in ogni momento, al numero delle quote acquisite in totale dall’Aderente moltiplicando per il valore unitario della quota, rilevato al secondo giorno di valorizzazione (come peraltro definito nel Regolamento del Fondo VALOREPIÙ AZIONARIO PREVIDENZA) successivo alla data in cui si debba determinare l’ammontare in Euro del capitale assicurato.
Per data di determinazione del capitale assicurato si intende quella in cui perviene alla Società la richiesta scritta di attivare una prestazione contrattuale che renda necessaria la definizione dell’ammontare in Euro del capitale stesso, corredata di tutta la documentazione prevista.
Articolo 7 - Accesso alla prestazione assicurata
L’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione, può chiedere la corresponsione della prestazione assicurata a condizione che sia maturato il relativo diritto di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
a) Determinazione della prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia
L’ammontare della rendita vitalizia si calcola applicando a ciascun capitale assicurato, maturato alla data di richiesta, il coefficiente di trasformazione in vigore alla data di richiesta di accesso alla prestazione assicurata.
Nell’Allegato 1 alle presenti Condizioni generali di contratto sono riportati i coefficienti di trasformazione in rendita attualmente in vigore e validi rispettivamente per tutti gli aderenti in data antecedente al 21 dicembre 2012 e per tutti gli aderenti con data di iscrizione a partire dal 21 dicembre 2012. Detti coefficienti sono differenziati in base all’età e data di nascita dell’Aderente, in funzione della rateazione della rendita, e per i soli aderenti con data di iscrizione antecedente al 21 dicembre 2012, in base al sesso.
Tali coefficienti potranno essere successivamente modificati nel rispetto della normativa di stabilità delle Compagnie di Assicurazioni e delle relative disposizioni applicative diramate dall’IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
I nuovi coefficienti verranno comunicati all’Aderente con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di applicazione. In ogni caso l’Aderente può, in tale occasione, avvalersi della facoltà di richiedere il trasferimento della propria posizione maturata ad un’altra forma pensionistica.
b) Erogazione della rendita vitalizia
Al momento della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica complementare, l’Aderente deve indicare per iscritto alla Società la periodicità e le modalità di corresponsione della rendita.
La rendita spettante è corrisposta, in via posticipata, a partire dal termine del periodo di rateazione
prescelto dall’Aderente, periodo che può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Ogni rata viene corrisposta dalla Società mediante bonifico sul conto corrente dell’Aderente o con
assegno.
Nella fase di erogazione, la rendita vitalizia assicurata:
- è espressa solo in Euro;
- viene annualmente rivalutata con le modalità e misure previste alla successiva lett. c);
- non può essere riscattata;
- non può essere trasferita in altra forma pensionistica;
- cessa di essere corrisposta dopo l’ultima scadenza di rata antecedente il decesso dell’Aderente.
c) Rivalutazione annua della rendita vitalizia
La rendita erogata viene rivalutata annualmente in base agli utili finanziari della gestione separata del Fondo VALOREPIÙ PREVIDENZA con le seguenti modalità e misure.
La Società determina la misura della rivalutazione, entro il giorno 1 del mese che precede ciascun
anniversario della decorrenza dell’erogazione della rendita.
La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.
Il rendimento attribuito si ottiene sottraendo al rendimento finanziario del Fondo nel periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria un rendimento trattenuto pari all’1,30%.
Qualora il rendimento del Fondo sia superiore al 7% tale rendimento trattenuto viene incrementato di 0,1% ogni 0,5% di incremento del rendimento del Fondo stesso.
Per “rendimento finanziario” del Fondo si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo.
Per “risultato finanziario” e per “valore medio” del Fondo si intende quanto definito nell’Art. 3 del Regolamento della Gestione interna separata (Allegato 2), commi rispettivamente 2 e 4, relativamente al periodo considerato anziché all’esercizio.
Ad ogni anniversario della decorrenza dell’erogazione della rendita, questa verrà rivalutata sommando al valore maturato al termine dell’annualità assicurativa precedente un importo ottenuto moltiplicando tale valore per la misura percentuale della rivalutazione precedentemente definita.
Ne consegue che ogni rivalutazione annua rimane definitivamente acquisita e consolidata per i futuri effetti contrattuali.
L’importo della rendita vitalizia così determinata verrà comunicato dalla Società di volta in volta all’Aderente.
d) Opzioni contrattuali al termine della fase di accumulo
Prima che inizi la fase di erogazione della rendita vitalizia, l’Aderente può richiedere per iscritto alla
Società di esercitare la trasformazione della rendita vitalizia in una delle seguenti tipologie di rendita:
- rendita certa nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, vitalizia; oppure
- rendita reversibile, in misura totale o parziale, su altra persona designata.
Le condizioni che regolano le suddette opzioni di trasformazione della rendita saranno quelle in vigore per la Società alla data della loro attivazione.
Tali condizioni potranno essere successivamente modificate nel rispetto della normativa di stabilità delle Compagnie di Assicurazioni e delle relative disposizioni applicative diramate dall’IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
e) Prestazione anticipata erogata sotto forma di (XXXX)
L’Aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa , abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale anticipazione può essere richiesta anche con un anticipo di 10 anni rispetto ai requisiti anagrafici di accesso al regime obbligatorio di appartenenza, se l’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L’Aderente potrà valutare quanta parte del montante accumulato destinare alla Rendita Temporanea e potrà richiedere la prestazione utilizzando l’apposito modulo di richiesta, indicando la percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. La parte di montante previdenziale richiesta a titolo di XXXX, sarà mantenuta in gestione e, salvo diversa volontà dell’iscritto da esprimersi al momento della
richiesta (o successivamente), sarà riversata nella Gestione Separata ValorePiù Previdenza in modo da beneficiare dei relativi rendimenti.
La periodicità di erogazione della rendita temporanea è trimestrale.
Articolo 8 - Costi
Costi in fase di accumulo
Sui contributi versati, la Società applica un caricamento pari al 4,50% degli stessi.
Tale caricamento non è applicato nei casi di trasferimento da altre forme di previdenza complementare. Inoltre, per quanto attiene le prestazioni contrattuali collegate alla Gestione separata, nella determinazione della misura annua di rivalutazione la Società applica un valore trattenuto fissato nella misura di 1,30 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento della Gestione separata sia superiore al 7% tale costo viene incrementato di 0,1% ogni 0,5% di incremento del rendimento della Gestione stessa. Per quanto invece attiene alla parte delle prestazioni contrattuali collegate al fondo interno, la Società applica una commissione di gestione pari all’1,9% su base annua, mentre non è prevista alcuna commissione di incentivo.
Infine, è prevista una commissione di importo pari a 50,00 euro per le operazioni di riallocazione
(switch), di cui all’Art. 10, successive alle prime due, che invece sono gratuite.
Le somme corrisposte a titolo di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare, anticipazione e riscatto non sono gravate di alcun onere.
Costi in fase di erogazione
La prestazione in forma di rendita è determinata applicando al capitale assicurato un coefficiente di trasformazione che tiene conto del costo sostenuto per la corresponsione della rendita pari all’1,25% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dall’Aderente, oltre ad un costo fisso di 3 euro su ogni singola rata di rendita.
Inoltre, nella determinazione della misura annua di rivalutazione della rendita, la Società applica un valore trattenuto sul rendimento del Fondo VALOREPIÙ PREVIDENZA fissato nella misura di 1,30 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento del Fondo sia superiore al 7% tale costo viene incrementato di 0,1% ogni 0,5% di incremento del rendimento della Gestione stessa.
Nel caso di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (XXXX) non sono previsti costi.
Articolo 9 - Riscatto e anticipazioni
In caso di vita dell’Aderente, lo stesso può riscattare il contratto totalmente o parzialmente, prima dell’accesso alla prestazione assicurata o conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata, in entrambi i casi esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l’importo di riscatto totale è pari alla prestazione
assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto al precedente art. 6.
Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l’importo di riscatto totale è pari al prodotto fra il numero delle quote del fondo interno acquisite dall’Aderente ed il valore unitario delle quote nel giorno di riferimento relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all’Art. 14 del presente documento.
L’operazione di riscatto totale risolve il contratto.
Il riscatto parziale o l’anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.
Qualora l’Aderente abbia trasferito in questo contratto le disponibilità derivanti da altra forma di previdenza complementare non riscattata di cui al Decreto, o abbia in essere altra forma di previdenza complementare, il periodo di anzianità necessaria decorre dalla data del primo versamento a detta forma di previdenza complementare.
In caso di decesso dell’Aderente, prima dell’accesso alla prestazione assicurata, i suoi eredi o gli eventuali diversi beneficiari indicati dallo stesso, hanno diritto ad un importo pari al valore di riscatto, calcolato alla data della richiesta, secondo le modalità sopra determinate.
Articolo 10- Riallocazione della posizione individuale (switch)
Durante la fase di accumulo, trascorso almeno un anno dalla decorrenza o dall’ultima riallocazione, l’Aderente, previa richiesta scritta, può chiedere di riallocare, totalmente o parzialmente, la prestazione assicurata come di seguito indicato:
- da quote di fondo interno, in euro;
- da euro, in quote di fondo interno;
o modificando la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, sulla base dei tre profili di cui al precedente Art. 1.
A seguito della richiesta, l’importo da riallocare, diminuito della commissione di riallocazione, è pari:
- alla prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro rivalutata come previsto all’art. 6 del presente documento;
- al prodotto fra il numero delle quote del fondo interno acquisite dall’Aderente ed il valore unitario delle quote nel giorno di riferimento relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società.
Nel caso di nuova prestazione espressa in quote l’importo ottenuto a seguito della trasformazione sarà diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.
I nuovi valori contrattuali sono riportati in apposita comunicazione inviata dalla Società all’Aderente. Le prime due operazioni di conversione sono gratuite; ogni successiva operazione è soggetta ad una commissione di riallocazione il cui importo è indicato all’art. 8 del presente documento.
Articolo 11 - Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare
L’Aderente può chiedere per iscritto alla Società il trasferimento di tutte le disponibilità derivanti da
questo contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.
Tale richiesta può essere effettuata prima della data di accesso alla prestazione assicurata indicata in polizza, nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (generalmente dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del contratto). Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’Aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui l’Aderente aderisca in relazione ad una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. In tal caso, la Società provvede, nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, maturato alla data della richiesta di trasferimento e determinato con le modalità previste dal precedente art. 6.
Articolo 12 - Trasferimento da altre forme di previdenza complementare
Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.
La Società, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.
Per la parte di prestazione assicurata che viene espressa in quote del fondo interno il giorno di riferimento è quello relativo alla data di versamento delle disponibilità trasferite.
Articolo 13 - Prosecuzione volontaria
L’Aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prevedere, la prosecuzione del contratto. Si precisa che la prosecuzione del contratto non comporta necessariamente l’obbligo di ulteriori versamenti.
Articolo 14 - Pagamenti della società
Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell’avente diritto, in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.
Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono riportati di seguito.
In caso di vita dell’Aderente per l’erogazione della prestazione pensionistica per anzianità o vecchiaia:
- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
o
- idonea documentazione attestante l’invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o la cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute, indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione degli estremi bancari l’Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società. Per bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese bancarie.
Ad ogni ricorrenza annuale della data di inizio dell’erogazione della rendita, l’Aderente è tenuto ad inviare alla Società il certificato di esistenza in vita, fermo rimanendo che la Società si riserva la facoltà di richiedere il certificato di esistenza in vita anche in date non coincidenti con la ricorrenza annuale della data di erogazione della rendita.
In caso di vita dell’aderente per l’erogazione anticipata della prestazione pensionistica sotto forma di
rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) nei casi previsti dal Decreto:
Per gli aderenti che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, i documenti da allegare sono:
• Copia di un documento di identità dell’associato;
• Attestazione della cessazione dell’attività lavorativa e dello stato di inoccupazione alla data della richiesta;
• Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza
In quest’ultimo caso sono documenti utili: l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; ECOCERT rilasciato dall’Inps o altro certificato dell’ente di appartenenza.
Alternativamente, per gli aderenti che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi:
• Copia di un documento di identità dell’associato;
• Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per
l’impiego).
Per maggiori dettagli sulla documentazione necessaria si rinvia al relativo modulo di richiesta (XXXX).
In caso di vita per la corresponsione dell’importo di riscatto/anticipazione, nei casi previsti dal Decreto:
A) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
- certificato del medico curante, nonché l’ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.);
- la documentazione ricevuta dall’ente di Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l’Aderente, attestante l’avvenuto accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità;
- la documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza
dell’invalidità;
B) in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica,
- libretto di lavoro o documento equipollente;
C) per l’acquisto della prima casa di abitazione per l’Aderente o per i figli,
- atto notarile relativo all’acquisto;
D) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- documentazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 449/1997;
E) per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
- attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari, nonché preventivo di spesa redatto dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia e/o l’intervento, vistato dall’A.S.L..
In caso di morte dell’Aderente:
- certificato di morte;
- atto notorio, dal quale risulti se l’Aderente ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento
pubblicato non sia stato impugnato, e l’indicazione degli eredi legittimi;
- l’eventuale copia del testamento pubblicato.
La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse
occorrere, qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa, fatti salvi il caso di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e il caso di riscatto, per i quali è previsto dal Decreto un termine di sei mesi. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento viene effettuato a richiesta dell’avente diritto sul conto corrente a lui intestato ed
indicato per iscritto alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati o con assegno.
Articolo 15 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni in merito al contratto devono essere formulate per iscritto all’Agenzia a cui è
assegnato il contratto oppure alla Direzione Generale della Società.
Oltre che nei casi espressamente previsti, è richiesto l’utilizzo della lettera raccomandata anche per le
comunicazioni riguardanti:
- il decesso dell’Aderente;
- il riscatto del contratto a norma del Decreto;
- il trasferimento presso un altro fondo della Società o della posizione individuale maturata presso
un’altra forma pensionistica complementare o fondo pensione di cui al Decreto;
- ogni richiesta riguardante l’erogazione della rendita vitalizia, oppure l’operatività delle opzioni
contrattuali alternative.
Articolo 16 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, come definito nell’art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.
Articolo 17 - Oneri fiscali
Sono a carico dell’Aderente e del Beneficiario, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali derivanti dal contratto.
Articolo 18 - Pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità
Le prestazioni contrattuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all’Art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all’Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Articolo 19 - Legislazione applicabile al contratto e rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dal Decreto e dalla legge italiana.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto, valgono il Decreto e le norme di legge in vigore.
ALLEGATO 1 – COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA
CONDIZIONE VALIDE PER GLI ISCRITTI CON DATA DI ISCRIZIONE ANTECEDENTE AL 21 DICEMBRE 2012
1. La Società assume l’obbligo di pagare una rendita annua vitalizia rivalutabile, il cui importo annuo si determina dividendo il capitale assicurato per il corrispondente coefficiente di trasformazione risultante nelle tabelle di seguito riportate, individuato seguendo il procedimento sotto indicato:
a) si determina l’età anagrafica dell’Aderente con riferimento alla data di decorrenza della rendita vitalizia. L’età viene espressa in anni e trimestri interamente compiuti;
b) all’età così calcolata viene aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni, che dipende dal
sesso e dalla data di nascita dell’Aderente, e cioè:
MASCHI | FEMMINE | ||
Anno di nascita | Correttivo | Anno di nascita | Xxxxxxxxxx |
Fino al 1925 | +3 | Fino al 1927 | +3 |
Dal 1926 al 1938 | +2 | Dal 1928 al 1940 | +2 |
Dal 1939 al 1947 | +1 | Dal 1941 al 1949 | +1 |
Dal 1948 al 1960 | 0 | Dal 1950 al 1962 | 0 |
Dal 1961 al 1970 | -1 | Dal 1963 al 1972 | -1 |
Oltre il 1970 | -2 | Oltre il 1973 | -2 |
c) si preleva dalle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita di seguito riportata il coefficiente corrispondente all’età risultante dopo l’operazione di cui alla precedente lettera b) ed alla rateazione prescelta della rendita.
Il coefficiente di trasformazione in rendita corrispondente ad un’età non intera viene determinato mediante interpolazione lineare fra i coefficienti corrispondenti alle età intere che la comprendono.
2. L’importo di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo l’ammontare annuo della rendita stessa
per il numero di rate di frazionamento.
TABELLA 1
Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate
Ipotesi demografica IPS55 - tasso tecnico 0,0%
MASCHI | FEMMINE | |||||||
RATEAZIONE | RATEAZIONE | |||||||
Età | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | annuale | semestrale | trimestrale | mensile |
50 | 36,250002 | 36,503127 | 36,629689 | 36,714064 | 39,914948 | 40,168073 | 40,294636 | 40,379010 |
51 | 35,284099 | 35,537224 | 35,663787 | 35,748161 | 38,944420 | 39,197545 | 39,324108 | 39,408482 |
52 | 34,320651 | 34,573776 | 34,700338 | 34,784713 | 37,975306 | 38,228431 | 38,354993 | 38,439368 |
53 | 33,360539 | 33,613664 | 33,740226 | 33,824601 | 37,008270 | 37,261395 | 37,387958 | 37,472332 |
54 | 32,404215 | 32,657340 | 32,783903 | 32,868277 | 36,043548 | 36,296673 | 36,423236 | 36,507610 |
55 | 31,452085 | 31,705210 | 31,831773 | 31,916148 | 35,080972 | 35,334097 | 35,460660 | 35,545035 |
56 | 30,504174 | 30,757299 | 30,883861 | 30,968236 | 34,119657 | 34,372782 | 34,499345 | 34,583720 |
57 | 29,560798 | 29,813923 | 29,940486 | 30,024860 | 33,160177 | 33,413302 | 33,539864 | 33,624239 |
58 | 28,621304 | 28,874429 | 29,000992 | 29,085367 | 32,201683 | 32,454808 | 32,581370 | 32,665745 |
59 | 27,686559 | 27,939684 | 28,066247 | 28,150622 | 31,244377 | 31,497502 | 31,624065 | 31,708439 |
60 | 26,756755 | 27,009880 | 27,136443 | 27,220817 | 30,288760 | 30,541885 | 30,668448 | 30,752822 |
61 | 25,834289 | 26,087414 | 26,213976 | 26,298351 | 29,334964 | 29,588089 | 29,714652 | 29,799026 |
62 | 24,921326 | 25,174451 | 25,301013 | 25,385388 | 28,384924 | 28,638049 | 28,764612 | 28,848986 |
63 | 24,018478 | 24,271603 | 24,398166 | 24,482541 | 27,439802 | 27,692927 | 27,819489 | 27,903864 |
64 | 23,125750 | 23,378875 | 23,505438 | 23,589812 | 26,498908 | 26,752033 | 26,878596 | 26,962970 |
65 | 22,243342 | 22,496467 | 22,623030 | 22,707404 | 25,562135 | 25,815260 | 25,941822 | 26,026197 |
66 | 21,371633 | 21,624758 | 21,751321 | 21,835695 | 24,633934 | 24,887059 | 25,013621 | 25,097996 |
67 | 20,510918 | 20,764043 | 20,890606 | 20,974980 | 23,709714 | 23,962839 | 24,089401 | 24,173776 |
68 | 19,661411 | 19,914536 | 20,041099 | 20,125474 | 22,790796 | 23,043921 | 23,170483 | 23,254858 |
69 | 18,823258 | 19,076383 | 19,202945 | 19,287320 | 21,878579 | 22,131704 | 22,258266 | 22,342641 |
70 | 17,997593 | 18,250718 | 18,377280 | 18,461655 | 20,973570 | 21,226695 | 21,353257 | 21,437632 |
71 | 17,185201 | 17,438326 | 17,564888 | 17,649263 | 20,077526 | 20,330651 | 20,457213 | 20,541588 |
72 | 16,385169 | 16,638294 | 16,764857 | 16,849231 | 19,190657 | 19,443782 | 19,570344 | 19,654719 |
73 | 15,596212 | 15,849337 | 15,975899 | 16,060274 | 18,310132 | 18,563257 | 18,689820 | 18,774194 |
74 | 14,817076 | 15,070201 | 15,196763 | 15,281138 | 17,435541 | 17,688666 | 17,815228 | 17,899603 |
75 | 14,048146 | 14,301271 | 14,427833 | 14,512208 | 16,569731 | 16,822856 | 16,949418 | 17,033793 |
TABELLA 2
Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia (certa 5) pagabile in rate posticipate
Ipotesi demografica IPS55 – tasso tecnico 0,0%
MASCHI | FEMMINE | |||||||
RATEAZIONE | RATEAZIONE | |||||||
Età | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | annuale | semestrale | trimestrale | mensile |
50 | 36,271995 | 36,523168 | 36,648754 | 36,732478 | 39,932388 | 40,183991 | 40,309792 | 40,393658 |
51 | 35,308193 | 35,559173 | 35,684662 | 35,768322 | 38,963057 | 39,214557 | 39,340307 | 39,424140 |
52 | 34,347197 | 34,597958 | 34,723338 | 34,806925 | 37,995267 | 38,246656 | 38,372351 | 38,456147 |
53 | 33,389798 | 33,640323 | 33,765585 | 33,849093 | 37,029572 | 37,280852 | 37,406494 | 37,490253 |
54 | 32,436433 | 32,686700 | 32,811832 | 32,895254 | 36,066142 | 36,317317 | 36,442904 | 36,526629 |
55 | 31,487485 | 31,737472 | 31,862465 | 31,945794 | 35,104824 | 35,355889 | 35,481422 | 35,565110 |
56 | 30,543111 | 30,792771 | 30,917601 | 31,000820 | 34,144876 | 34,395821 | 34,521294 | 34,604942 |
57 | 29,603793 | 29,853057 | 29,977690 | 30,060778 | 33,186862 | 33,437664 | 33,563064 | 33,646664 |
58 | 28,669257 | 28,918044 | 29,042437 | 29,125364 | 32,230207 | 32,480822 | 32,606129 | 32,689667 |
59 | 27,740494 | 27,988718 | 28,112830 | 28,195571 | 31,275208 | 31,525599 | 31,650795 | 31,734258 |
60 | 26,817939 | 27,065511 | 27,189297 | 27,271821 | 30,322402 | 30,572534 | 30,697600 | 30,780977 |
61 | 25,903770 | 26,150613 | 26,274035 | 26,356316 | 29,372186 | 29,621979 | 29,746875 | 29,830139 |
62 | 24,999882 | 25,245928 | 25,368952 | 25,450967 | 28,426221 | 28,675652 | 28,800368 | 28,883512 |
63 | 24,106880 | 24,352062 | 24,474652 | 24,556379 | 27,485519 | 27,734559 | 27,859079 | 27,942092 |
64 | 23,224895 | 23,469133 | 23,591252 | 23,672664 | 26,549647 | 26,798245 | 26,922542 | 27,005407 |
65 | 22,354274 | 22,597472 | 22,719071 | 22,800137 | 25,618701 | 25,866789 | 25,990833 | 26,073529 |
66 | 21,495539 | 21,737585 | 21,858608 | 21,939290 | 24,696365 | 24,943897 | 25,067662 | 25,150173 |
67 | 20,649095 | 20,889884 | 21,010278 | 21,090540 | 23,779231 | 24,026105 | 24,149541 | 24,231832 |
68 | 19,815216 | 20,054651 | 20,174369 | 20,254181 | 22,868484 | 23,114639 | 23,237717 | 23,319768 |
69 | 18,994046 | 19,232044 | 19,351043 | 19,430374 | 21,965271 | 22,210662 | 22,333356 | 22,415153 |
70 | 18,186438 | 18,422910 | 18,541146 | 18,619970 | 21,070160 | 21,314699 | 21,436969 | 21,518481 |
71 | 17,393113 | 17,627924 | 17,745330 | 17,823600 | 20,184657 | 20,428254 | 20,550052 | 20,631251 |
72 | 16,613961 | 16,846861 | 16,963311 | 17,040944 | 19,309259 | 19,551765 | 19,673017 | 19,753852 |
73 | 15,849131 | 16,079738 | 16,195041 | 16,271910 | 18,442583 | 18,683746 | 18,804327 | 18,884715 |
74 | 15,099395 | 15,327179 | 15,441071 | 15,516999 | 17,585506 | 17,824969 | 17,944702 | 18,024522 |
75 | 14,366798 | 14,591195 | 14,703393 | 14,778192 | 16,741387 | 16,978757 | 17,097442 | 17,176564 |
TABELLA 3
Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia (certa 10) pagabile in rate posticipate
Ipotesi demografica IPS55 – tasso tecnico 0,0%
MASCHI | FEMMINE | |||||||
RATEAZIONE | RATEAZIONE | |||||||
Età | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | annuale | semestrale | trimestrale | mensile |
50 | 36,346169 | 36,594228 | 36,718257 | 36,800943 | 39,986558 | 40,236113 | 40,360891 | 40,444075 |
51 | 35,389698 | 35,637242 | 35,761014 | 35,843529 | 39,020622 | 39,269956 | 39,394623 | 39,477734 |
52 | 34,437074 | 34,684011 | 34,807479 | 34,889791 | 38,056487 | 38,305568 | 38,430110 | 38,513136 |
53 | 33,489263 | 33,735493 | 33,858609 | 33,940685 | 37,094771 | 37,343561 | 37,467955 | 37,550884 |
54 | 32,546922 | 32,792343 | 32,915054 | 32,996861 | 36,135741 | 36,384203 | 36,508434 | 36,591254 |
55 | 31,610682 | 31,855185 | 31,977437 | 32,058937 | 35,179380 | 35,427478 | 35,551527 | 35,634225 |
56 | 30,680948 | 30,924412 | 31,046144 | 31,127299 | 34,225367 | 34,473010 | 34,596830 | 34,679377 |
57 | 29,758350 | 30,000644 | 30,121792 | 30,202557 | 33,274252 | 33,521393 | 33,644964 | 33,727344 |
58 | 28,842924 | 29,083903 | 29,204392 | 29,284718 | 32,325670 | 32,572241 | 32,695526 | 32,777716 |
59 | 27,935739 | 28,175248 | 28,295002 | 28,374839 | 31,380077 | 31,625988 | 31,748944 | 31,830914 |
60 | 27,037482 | 27,275346 | 27,394277 | 27,473565 | 30,438156 | 30,683310 | 30,805888 | 30,887605 |
61 | 26,150232 | 26,386272 | 26,504292 | 26,582972 | 29,500431 | 29,744705 | 29,866841 | 29,948266 |
62 | 25,275755 | 25,509811 | 25,626838 | 25,704856 | 28,568601 | 28,811872 | 28,933507 | 29,014597 |
63 | 24,414734 | 24,646655 | 24,762615 | 24,839923 | 27,643647 | 27,885831 | 28,006921 | 28,087649 |
64 | 23,567426 | 23,797067 | 23,911889 | 23,988435 | 26,725363 | 26,966363 | 27,086863 | 27,167195 |
65 | 22,734252 | 22,961451 | 23,075049 | 23,150782 | 25,814113 | 26,053786 | 26,173621 | 26,253512 |
66 | 21,915927 | 22,140461 | 22,252728 | 22,327572 | 24,912998 | 25,151212 | 25,270318 | 25,349723 |
67 | 21,113470 | 21,335019 | 21,445794 | 21,519644 | 24,019925 | 24,256442 | 24,374701 | 24,453540 |
68 | 20,328254 | 20,546389 | 20,655456 | 20,728167 | 23,136678 | 23,371201 | 23,488462 | 23,566636 |
69 | 19,562049 | 19,776220 | 19,883305 | 19,954694 | 22,265347 | 22,497493 | 22,613566 | 22,690948 |
70 | 18,817182 | 19,026816 | 19,131633 | 19,201511 | 21,407722 | 21,637040 | 21,751698 | 21,828138 |
71 | 18,095560 | 18,300126 | 18,402410 | 18,470599 | 20,566415 | 20,792403 | 20,905398 | 20,980727 |
72 | 17,398120 | 17,597115 | 17,696614 | 17,762946 | 19,743083 | 19,965250 | 20,076333 | 20,150388 |
73 | 16,725441 | 16,918417 | 17,014906 | 17,079231 | 18,938146 | 19,155916 | 19,264801 | 19,337391 |
74 | 16,078159 | 16,264669 | 16,357925 | 16,420095 | 18,153447 | 18,366216 | 18,472601 | 18,543524 |
75 | 15,458324 | 15,637748 | 15,727459 | 15,787268 | 17,393090 | 17,600065 | 17,703553 | 17,772545 |
CONDIZIONE VALIDE PER GLI ISCRITTI CON DATA DI ISCRIZIONE A PARTIRE DAL 21 DICEMBRE 2012
1. La Società assume l’obbligo di pagare una rendita annua vitalizia rivalutabile, il cui importo annuo si determina dividendo il capitale assicurato per il corrispondente coefficiente di trasformazione risultante nelle tabelle di seguito riportate, individuato seguendo il procedimento sotto indicato:
a) si determina l’età anagrafica dell’Aderente con riferimento alla data di decorrenza della rendita vitalizia. L’età viene espressa in anni e trimestri interamente compiuti;
b) all’età così calcolata viene aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni, che dipende dalla
data di nascita dell’Aderente, e cioè:
Anno di nascita Fino al 1927 Dal 1928 al 1940 Dal 1941 al 1948 Dal 1949 al 1960 Dal 1961 al 1970 Oltre il 1970 | Correttivo +3 +2 +1 0 -1 -2 |
c) si preleva dalle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita di seguito riportata il coefficiente corrispondente all’età risultante dopo l’operazione di cui alla precedente lettera b) ed alla rateazione prescelta della rendita.
Il coefficiente di trasformazione in rendita corrispondente ad un’età non intera viene determinato mediante interpolazione lineare fra i coefficienti corrispondenti alle età intere che la comprendono.
2. L’importo di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo l’ammontare annuo della rendita stessa
per il numero di rate di frazionamento.
Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate
Ipotesi demografica IPS55 unificata in base al sesso - tasso tecnico 0,0%
RATEAZIONE | ||||
Età | annuale | semestrale | trimestrale | mensile |
50 | 39,092404 | 39,345529 | 39,472092 | 39,556466 |
51 | 38,122669 | 38,375794 | 38,502357 | 38,586731 |
52 | 37,154654 | 37,407779 | 37,534342 | 37,618717 |
53 | 36,189372 | 36,442497 | 36,569060 | 36,653435 |
54 | 35,226269 | 35,479394 | 35,605957 | 35,690331 |
55 | 34,265906 | 34,519031 | 34,645593 | 34,729968 |
56 | 33,307729 | 33,560854 | 33,687416 | 33,771791 |
57 | 32,351556 | 32,604681 | 32,731243 | 32,815618 |
58 | 31,397206 | 31,650331 | 31,776893 | 31,861268 |
59 | 30,444824 | 30,697949 | 30,824512 | 30,908886 |
60 | 29,494843 | 29,747968 | 29,874530 | 29,958905 |
61 | 28,547952 | 28,801077 | 28,927639 | 29,012014 |
62 | 27,605952 | 27,859077 | 27,985640 | 28,070014 |
63 | 26,670180 | 26,923305 | 27,049868 | 27,134243 |
64 | 25,739864 | 25,992989 | 26,119552 | 26,203926 |
65 | 24,815344 | 25,068469 | 25,195032 | 25,279406 |
66 | 23,899522 | 24,152647 | 24,279209 | 24,363584 |
67 | 22,989400 | 23,242525 | 23,369087 | 23,453462 |
68 | 22,086134 | 22,339259 | 22,465822 | 22,550196 |
69 | 21,190248 | 21,443373 | 21,569936 | 21,654310 |
70 | 20,303077 | 20,556202 | 20,682765 | 20,767139 |
71 | 19,425771 | 19,678896 | 19,805459 | 19,889834 |
72 | 18,558448 | 18,811573 | 18,938135 | 19,022510 |
73 | 17,698662 | 17,951787 | 18,078350 | 18,162724 |
74 | 16,845507 | 17,098632 | 17,225195 | 17,309569 |
75 | 16,001697 | 16,254822 | 16,381384 | 16,465759 |
Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia (certa 5) pagabile in rate posticipate
Ipotesi demografica IPS55 unificata in base al sesso - tasso tecnico 0,0%
RATEAZIONE | ||||
Età | annuale | semestrale | trimestrale | mensile |
50 | 39,110738 | 39,362255 | 39,488013 | 39,571851 |
51 | 38,142410 | 38,393804 | 38,519500 | 38,603298 |
52 | 37,175963 | 37,427225 | 37,552856 | 37,636610 |
53 | 36,212254 | 36,463383 | 36,588948 | 36,672658 |
54 | 35,250803 | 35,501795 | 35,627291 | 35,710955 |
55 | 34,292088 | 34,542937 | 34,668361 | 34,751977 |
56 | 33,335673 | 33,586360 | 33,711705 | 33,795268 |
57 | 32,381510 | 32,632003 | 32,757251 | 32,840748 |
58 | 31,429620 | 31,679868 | 31,804993 | 31,888409 |
59 | 30,480276 | 30,730234 | 30,855213 | 30,938531 |
60 | 29,534001 | 29,783619 | 29,908428 | 29,991633 |
61 | 28,591627 | 28,840830 | 28,965430 | 29,048497 |
62 | 27,654726 | 27,903477 | 28,027854 | 28,110771 |
63 | 26,724465 | 26,972729 | 27,096860 | 27,179615 |
64 | 25,800333 | 26,048053 | 26,171914 | 26,254486 |
65 | 24,882791 | 25,129898 | 25,253450 | 25,335819 |
66 | 23,974298 | 24,220726 | 24,343939 | 24,426082 |
67 | 23,072720 | 23,318368 | 23,441191 | 23,523074 |
68 | 22,179095 | 22,423895 | 22,546295 | 22,627895 |
69 | 21,293881 | 21,537779 | 21,659727 | 21,741026 |
70 | 20,418253 | 20,661161 | 20,782614 | 20,863583 |
71 | 19,553233 | 19,795051 | 19,915960 | 19,996565 |
72 | 18,699296 | 18,939853 | 19,060132 | 19,140318 |
73 | 17,855426 | 18,094447 | 18,213958 | 18,293631 |
74 | 17,022240 | 17,259331 | 17,377876 | 17,456906 |
75 | 16,203092 | 16,437820 | 16,555184 | 16,633426 |
Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia (certa 10) pagabile in rate posticipate
Ipotesi demografica IPS55 unificata in base al sesso - tasso tecnico 0,0%
RATEAZIONE | ||||
Età | annuale | semestrale | trimestrale | mensile |
50 | 39,168913 | 39,418168 | 39,542796 | 39,625880 |
51 | 38,204789 | 38,453764 | 38,578251 | 38,661241 |
52 | 37,242954 | 37,491604 | 37,615929 | 37,698812 |
53 | 36,284311 | 36,532588 | 36,656726 | 36,739484 |
54 | 35,328612 | 35,576463 | 35,700389 | 35,783006 |
55 | 34,376422 | 34,623795 | 34,747481 | 34,829939 |
56 | 33,427655 | 33,674458 | 33,797861 | 33,880128 |
57 | 32,482397 | 32,728563 | 32,851647 | 32,933702 |
58 | 31,540814 | 31,786256 | 31,908978 | 31,990791 |
59 | 30,603336 | 30,847957 | 30,970267 | 31,051808 |
60 | 29,670660 | 29,914343 | 30,036183 | 30,117411 |
61 | 28,743704 | 28,986312 | 29,107616 | 29,188486 |
62 | 27,824068 | 28,065472 | 28,186173 | 28,266642 |
63 | 26,912867 | 27,152965 | 27,273015 | 27,353047 |
64 | 26,009839 | 26,248529 | 26,367873 | 26,447437 |
65 | 25,115609 | 25,352741 | 25,471307 | 25,550349 |
66 | 24,232333 | 24,467752 | 24,585462 | 24,663935 |
67 | 23,358957 | 23,592409 | 23,709134 | 23,786952 |
68 | 22,497196 | 22,728357 | 22,843937 | 22,920990 |
69 | 21,648731 | 21,877179 | 21,991403 | 22,067552 |
70 | 20,815878 | 21,041130 | 21,153756 | 21,228840 |
71 | 20,000863 | 20,222414 | 20,333190 | 20,407040 |
72 | 19,205275 | 19,422623 | 19,531298 | 19,603748 |
73 | 18,429612 | 18,642208 | 18,748506 | 18,819371 |
74 | 17,675310 | 17,882578 | 17,986211 | 18,055300 |
75 | 16,946189 | 17,147372 | 17,247963 | 17,315023 |
ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
“VALOREPIÚ PREVIDENZA”
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “VALOREPIÚ PREVIDENZA” ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”.
La valuta di denominazione del FONDO è l’Euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.
La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.
Il FONDO è dedicato ai piani individuali pensionistici ai sensi del D. Lgs. 252 del 5/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 1. Obiettivi e politiche di investimento
La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell’ottica della gestione integrata dell’attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d’investimento.
La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.
▪ AREE GEOGRAFICHE:
Gli investimenti appartengono prevalentemente alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti
– Giappone. E’ ammesso l’investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un’area geografica differente dalle tre menzionate, coerentemente alla Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.
▪ INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:
Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri
dell’OCSE.
Gli investimenti immobiliari ed alternativi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono fondi immobiliari, fondi infrastrutturali, fondi di loans, fondi high yield e fondi emergenti, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in vigore e rappresentano una componente residuale del portafoglio. L’esposizione verso gli investimenti azionari, immobiliari e alternativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali devono investire prevalentemente in paesi OCSE.
▪ INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:
Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari diretti in società operanti in Stati membri dell’OCSE.
L’esposizione obbligazionaria corporate, che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprende anche fondi infrastrutturali, fondi di loans, fondi high yield e fondi emergenti, è altresì rappresentata da OICR. L’investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. L’esposizione sui corporate può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in paesi OCSE.
▪ INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:
Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l’investimento in titoli obbligazionari diretti emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno Stato membro dell’OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti all’OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.
Indipendentemente dal rating, l’adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata
dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.
L’investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. L’esposizione obbligazionaria governativa, che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprende anche fondi high yield e fondi emergenti anche a contenuto governativo, è altresì rappresentata da OICR.
L’esposizione sui governativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in emittenti coerenti alle regole sopra specificate.
▪ STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall’Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.
▪ VALUTE DI DENOMINAZIONE:
La valuta di denominazione degli investimenti è l’euro. E’ ammessa la presenza di investimenti in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti del portafoglio, in coerenza con la delibera quadro sugli investimenti e prevedendo opportune operazioni di copertura finalizzate a non modificare il profilo di rischio della gestione.
Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.
Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:
▪ è ammesso l’utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
▪ l’importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d’investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell’ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall’organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;
▪ pur in presenza di conflitto d’interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.
Articolo 2. Certificazione della gestione separata
La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento
annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
Articolo 3. Determinazione del rendimento della gestione separata
Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell’esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.
Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO.
Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:
▪ 1 gennaio – 31 dicembre;
▪ 1 febbraio – 31 gennaio dell’anno successivo;
▪ 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno successivo;
▪ 1 aprile – 31 marzo dell’anno successivo;
▪ 1 maggio – 30 aprile dell’anno successivo;
▪ 1 giugno – 31 maggio dell’anno successivo;
▪ 1 luglio – 30 giugno dell’anno successivo;
▪ 1 agosto – 31 luglio dell’anno successivo;
▪ 1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo;
▪ 1 ottobre – 30 settembre dell’anno successivo;
▪ 1 novembre – 31 ottobre dell’anno successivo;
▪ 1 dicembre – 30 novembre dell’anno successivo.
Il periodo di osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO
decorre dal 1 ottobre dell’anno precedente e termina il 30 settembre dell’anno di certificazione.
Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al periodo di osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 4. Oneri a carico della gestione separata
Gravano sulla gestione separata unicamente le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti, il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa disposizione della Compagnia.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5. Condizioni di Assicurazione
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 6. Modifiche al regolamento della gestione separata
La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.
ALLEGATO 3 – REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
“VALOREPIU’ AZIONARIO PREVIDENZA”
A) OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL FONDO
Il fondo persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di selezionati fondi OICR prevalentemente azionari dell’area Euro; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio alto.
In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark), identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:
- 80% MSCI Europe (MXEU Index);
- 20% JP Morgan Emu Government Bond 1-3 anni (JNEU1R3 Index).
Caratteristiche
Il comparto è orientato prevalentemente su strumenti di natura azionaria, la cui quota può variare tra il 50% e l’80% dell’investimento complessivo. L’eventuale quota residuale è investita prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, e obbligazioni convertibili, negoziati sui principali mercati europei.
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati tramite OICR armonizzati la cui area geografica principale è quella Europea sebbene non siano escluse anche altre aree geografiche.
La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su quote di OICR in modo da cogliere anche opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate. Tali titoli di debito (titoli diretti e OICR obbligazionari) hanno rating non inferiore ad investment grade con duration breve.
E’ previsto l’utilizzo di OICR, prevalentemente armonizzati anche fino al 100% del portafoglio ed è ammesso l’utilizzo di strumenti derivati a fini di copertura dei rischi o per pervenire ad una gestione efficiente del portafoglio titoli.
Circa l’opportunità di impiego di strumenti alternativi, è possibile investire in questo tipo di strumenti fino al 20% del portafoglio a patto che i relativi OICR presentino una politica di gestione coerente con il comparto.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi, collocati o gestiti anche da Società appartenenti al Gruppo Groupama.
Il patrimonio del Fondo è investito prevalentemente in valori mobiliari denominati in euro. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo comunque un basso livello di rischiosità.
La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Groupama che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l’attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della Società stessa.
Lo stile di gestione è attivo, finalizzato alla compravendita di attivi in coerenza con la durata delle obbligazioni per gli strumenti di debito, con scostamenti anche significativi dal benchmark. Per la quota investita in titoli azionari vi è la possibilità di scostamenti rilevanti dal benchmark, al fine di cogliere singole opportunità di investimento.
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark
L’indice MSCI Europe (Xxxxxx Xxxxxxx Capital Index Europe) è rappresentativo dell’andamento dei
titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali
mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.
L’indice JP Morgan Emu Government Bond 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato con scadenza da uno a tre anni dei paesi partecipanti all’Unione Monetaria Europea. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera.
B) LIMITI
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap (oggi IVASS) n. 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, così come successivamente modificata ed integrata e dalla normativa di riferimento di tempo in tempo in vigore.
Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 36 del 31 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Regolamento IVASS.
Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dal predetto Regolamento e le ulteriori specifiche disposizioni di tempo in tempo emanate dall’IVASS, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.
C) VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO
Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.
Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
Le attività sono composte da:
- tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell’intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo. Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l’importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.
Gli eventuali crediti d’imposta sono trattenuti dalla Società.
Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono incluse, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
- oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta
pertinenza.
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP.
D) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO
Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:
- il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il terzo giorno lavorativo di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.
Il valore delle attività viene determinato come segue:
- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell’ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all’ultimo valore
disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione - il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2 del presente articolo, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.
Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.
E) COMMISSIONI
Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:
- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari all’1,9% su base annua del valore
complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate all’articolo C).
La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni
valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui all’articolo C).
Il valore risultante è definito “valore complessivo netto” del fondo.
Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall’affidamento ad intermediari abilitati del
servizio di gestione.
F) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA
La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Società o di riallocazioni. Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società.
G) RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO
Il fondo redige alla fine dell’esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l’andamento dell’indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione legale iscritta al Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all’IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le Agenzie della Società.
H) FUSIONE CON FONDI INTERNI DELLA SOCIETÀ
E’ possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi
comunque caratteristiche similari al presente fondo interno.
La fusione ha lo scopo di perseguire l’ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.
L’operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall’Aderente del fondo incorporato, valorizzate all’ultima quotazione ante fusione.
La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico agli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l’Aderente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno della Società senza applicazione di alcuna penalità.
I) MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Aderente.
Le modifiche saranno tempestivamente notificate all’IVASS e contestualmente depositate presso tutte le
Agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.
L’efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno senza applicazione di alcuna penalità.
Mod. 220267/B – Ed. 01/2021