Codice CUP:
Codice CUP:
Codice COR: _
Oggetto: “Nostra proposta per la conclusione di un contratto per la concessione dell’agevolazione prevista dal Decreto 11 maggio 2016 al fine di favorire la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano – Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” 2014-2020, alla società
”
tra
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, Società Unipersonale, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001 (di seguito denominata Invitalia), in persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, in qualità di Dirigente della funzione “Incentivi e Innovazione” dell’Agenzia, nato a Roma il 06.01.1968 (MCCNDR68A06H501R), domiciliato per la carica presso la sede della medesima Invitalia, ed in virtù dei poteri spettanti per effetto della procura conferita, per atto del Notaio Xxxxxx Xxxxxx di Roma repertorio n. 769 rogito 372 del 12 marzo 2018, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 in data 12 marzo 2018;
e
la società _ _ , (di seguito denominata il beneficiario), con sede legale in _ , capitale sociale _ , Partita IVA/Codice Fiscale _ , e iscritta nel Registro delle Imprese di _ , numero REA: , in data _ , in persona del legale rappresentante _ _, nato a il _,
(codice fiscale), documento di identità: _
n.
rilasciata da
il , domiciliato per la carica presso la sede della medesima che agisce con i poteri a lui conferiti mediante _] in data ];
(Invitalia e il beneficiario di seguito anche congiuntamente indicate “Le Parti”)
Premesso che
1. il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
2. il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
3. il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.347 del 20 dicembre 2013, reca disposizioni comuni relative al “Fondo europeo di sviluppo regionale”;
4. l’art. 65 del regolamento (UE) n.1303/2013 stabilisce l’ammissibilità della spesa a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale;
5. l’art. 2, paragrafo 10 del regolamento (UE) n.1303/2013 definisce come beneficiario, nel quadro dei regimi di aiuto di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto;
6. l’allegato XII del regolamento (UE) n.1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” al punto 2.2 disciplina la Responsabilità dei beneficiari;
7. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito le “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
8. la legge 29 luglio 2015, n.115 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Legge europea 2014” ha apportato sostanziali modifiche alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato previste dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
9. con decisione della Commissione C(2015) 925 final del 12 febbraio 2015 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” (PON) FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP001);
10. il Comitato di Sorveglianza, nella riunione del 23 febbraio 2016, ha approvato i “Criteri per la selezione delle operazioni“ previsti per l’Asse II del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020;
11. nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2016 sono stati stipulati gli Accordi Operativi di Attuazione (AOA) tra l’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
12. l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall’art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dà facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;
13. la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha indicato Invitalia quale ente strumentale dell’Amministrazione centrale;
14. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito anche Ministero) ha emanato, in data 11 maggio 2016, apposito Decreto contenente istruzioni per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano – Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 (di seguito il Decreto);
15. con la Direttiva operativa N. 55 del 20 luglio 2016, il Ministero ha stabilito i termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa ed ha fornito indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione di dette agevolazioni (di seguito la Direttiva Operativa);
16. in data 3 novembre 2016, l’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020 ed Invitalia hanno sottoscritto una Convenzione per la regolamentazione dei rapporti reciproci e le modalità di trasferimento ad Invitalia delle risorse finanziarie disponibili alla concessione degli aiuti previsti dal Decreto;
17. in data 3 febbraio 2017, Xxxxxxxxx e l’ABI hanno sottoscritto apposita convenzione al fine di consentire erogazioni delle agevolazioni in questione secondo le modalità previste dal punto 7 della Direttiva Operativa;
18. l’AdG del PON Cultura e Sviluppo ed Invitalia hanno sottoscritto l’accordo di finanziamento disciplinante la strategia e le modalità di attuazione del fondo rotativo relativo alla misura agevolativa istituita con il Decreto;
19. dalle ore 12,00 del 15 settembre 2016 è stato possibile presentare ad Invitalia la domanda di agevolazione attraverso la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia medesima;
20. è disponibile sui siti internet del PON Cultura e Sviluppo e di Invitalia il documento riportante i criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicate dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
21. in data _, la società , ha presentato ad Invitalia domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal D.M. Mibact 11 maggio 2016 Titolo II, per la realizzazione nel comune di , di un programma di investimento volto alla realizzazione di
(di seguito Programma degli Investimenti);
22. ricevuta la domanda, Invitalia, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Operativa, ha dato avvio all’iter istruttorio, valutando la completezza e la regolarità della domanda stessa e la rispondenza del Programma degli Investimenti presentato ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa di riferimento;
23. avendo accertato l’esistenza delle condizioni di cui sopra, la citata domanda è stata ammessa alle agevolazioni in questione, con Delibera del ;
24. il beneficiario è stato costituito in data _ mediante scrittura privata autenticata/atto pubblico a rogito notaio Dott. , iscritto presso il Collegio Notarile di _ _, Rep. n. _ Racc. n.
;
25. Invitalia, in data _ _ ,, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) con nota protocollo ,, ha provveduto a richiedere le “informazioni antimafia” prescritte dal D.Lgs. del 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii..ed è decorso il termine di 30
(trenta) giorni di cui all’articolo 92, terzo comma della richiamata normativa; (eventuale se agevolazioni > 150 mila)
OPPURE
Invitalia ha ottenuto in data [•] le informazioni antimafia richieste in data [•] alla Prefettura competente per territorio prescritte ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
26. Invitalia, conformemente al D.Lgs. n. 231 del 2001 e ss.mm.ii., si è dotata di un proprio “Codice Etico”, reso disponibile nel proprio sito internet, che prevede che i principi, i valori e le norme in esso contenuti, oltre ad applicarsi ai soggetti interni ad Invitalia, abbiano come destinatari anche i soggetti esterni che a vario titolo, direttamente od indirettamente, intrattengono rapporti con Invitalia medesima e che, pertanto, dovranno osservarne i contenuti.
Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene quanto segue: Art. 1 - Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2 Nel presente contratto, salvo quando diversamente previsto dal contesto, i termini e le espressioni utilizzati al singolare comprenderanno anche il plurale e viceversa.
Art. 2 - Concessione e scopo delle agevolazioni
2.1 Invitalia, ai termini ed alle condizioni previsti dal presente contratto, concede al beneficiario, che accetta, le seguenti agevolazioni:
1. contributo a fondo perduto in c/investimenti fino all’importo massimo di Euro , ( _/00), corrispondente al _ _% (xxxx per cento) delle spese di investimento ammissibili esplicitate nella delibera di ammissione alle agevolazioni.
2. finanziamento agevolato, a tasso d’interesse pari a zero, fino all’importo massimo di Euro
(_ _ _/00), corrispondente al _% (xxxx per cento) delle spese di investimento ammissibili esplicitate nella delibera di ammissione alle agevolazioni, assistito da privilegio ex art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
3. finanziamento agevolato, a tasso d’interesse pari a zero, fino all’importo massimo di Euro
( /00) per le spese di gestione.
2.2 Le agevolazioni di cui al punto 1 del presente articolo comportano un E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda) assorbito dal progetto pari ad Euro (_ /00).
2.3 Le agevolazioni di cui al punto 2.1 che precede sono concesse da Invitalia al beneficiario all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del Programma degli Investimenti ammesso alle agevolazioni giusta delibera del _ ,volto a .
2.4 L'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente punto 2.1 calcolato, in questa sede, in via provvisoria è rideterminato a conclusione del Programma degli investimenti in sede di erogazione conclusiva delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L’ammontare del finanziamento agevolato e di quello del contributo così definitivamente determinati non possono in alcun modo essere superiori a quelli individuati in via provvisoria.
Art. 3 - Aumento o riduzione della spesa prevista per gli investimenti ed ammontare complessivo delle agevolazioni
3.1 L’importo massimo delle agevolazioni concesse rimarrà invariato se nel corso della realizzazione del
Programma degli Investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa complessivamente prevista, conseguenti a modificazioni o variazioni del Programma degli Investimenti che siano state comunicate ad Invitalia nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 10.
3.2 Se, al contrario, fossero accertate diminuzioni della spesa prevista, queste potranno essere approvate da Invitalia qualora l’originario Programma degli Investimenti, ancorché rimodulato per effetto di tali diminuzioni, risulti sostanzialmente realizzato per natura, obiettivi e funzionalità. In tal caso, l’importo delle agevolazioni e l’ammontare dell’apporto finanziario spettante al beneficiario saranno proporzionalmente riparametrati in ragione dell’entità delle Spese Ammissibili Complessive effettivamente sostenute dal beneficiario, nonché delle ulteriori spese, ancorché non agevolate, effettivamente sostenute dal medesimo beneficiario ai fini della realizzazione del Programma degli Investimenti. E’ ammessa la possibilità di compensare la maggiore spesa per taluni beni con la minore spesa per altri, fatto salvo il giudizio di congruità dei prezzi e dei corrispettivi da parte di Invitalia.
3.3 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria è rideterminato a conclusione del Programma degli investimenti in sede di erogazione conclusiva delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L’ammontare del finanziamento agevolato e di quello del contributo così definitivamente determinati non possono in alcun modo essere superiori a quelli individuati in via provvisoria.
Art. 4 - Obbligazioni del beneficiario
4.1 Il beneficiario si obbliga nei confronti di Xxxxxxxxx:
(a) ad impiegare le somme oggetto delle agevolazioni esclusivamente per sostenere le Spese Ammissibili Complessive, volte a realizzare il Programma degli Investimenti, riportato nell’allegato 1 al presente Contratto;
(b) a realizzare, salvo eventuali proroghe autorizzate da Invitalia, il Programma degli Investimenti entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, così come specificato nella citata Direttiva Operativa;
(c) a comunicare la realizzazione del Programma degli Investimenti entro 30 (trenta) giorni dalla sua ultimazione. La data di conclusione del Programma degli Investimenti coincide con quella relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
(d) a presentare la richiesta di erogazione del SAL a saldo, comprensivo dell’ultima quota di spesa per investimenti e degli eventuali costi di gestione relativi all’intero Programma degli Investimenti, entro 7 (sette) mesi dalla data fissata dal presente contratto per la conclusione del Programma degli Investimenti;
(e) ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie, per un importo pari alla quota parte delle spese ammissibili non coperta dalla agevolazioni, così come specificato nella citata delibera di ammissione alle agevolazioni;
(f) a non trasferire alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel Programma degli Investimenti, senza l’autorizzazione di Invitalia, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di completamento del Programma degli Investimenti;
(g) a non modificare il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione di Invitalia;
(h) a rimborsare le rate di finanziamento agevolato alle scadenze previste nel piano di ammortamento in
conformità a quanto previsto dalla delibera di concessione delle agevolazioni;
(i) a non aver richiesto e/o ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni Pubbliche, relativamente ai beni oggetto del Programma degli Investimenti;
(j) a tenere a disposizione gli originali di tutti i documenti amministrativi e contabili per un periodo almeno pari a 3 (tre) anni dalla data di completamento del Programma degli Investimenti al fine di consentire ad Invitalia ed al Ministero gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che dovessero rendersi necessari;
(k) ad acconsentire ed a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Invitalia ovvero dal Ministero nonché da competenti organismi statali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, ed a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Invitalia e dal Ministero, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
(l) ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dalle norme sulla salvaguardia del lavoro;
(m) a trasmettere, a partire dalla data di stipula del presente contratto, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al terzo, esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma degli Investimenti, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;
(n) a rispettare le norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
(o) a tenere aggiornate le scritture contabili secondo i criteri della contabilità ordinaria per tutta la durata del finanziamento agevolato con espressa annotazione ed identificazione dei beni immobili e mobili ammessi alle agevolazioni;
(p) a comunicare tempestivamente ad Invitalia le variazioni di cui al successivo articolo 10 del presente contratto e comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione ad essa allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;
(q) ad assicurare ed a mantenere assicurati i beni mobili oggetto del Programma degli Investimenti contro furto, incendio ed eventi derivanti da calamità naturali;
(r) a rispettare il Codice Etico adottato da Invitalia e reperibile sul portale istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx;
(s) a sostenere le spese di gestione entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, così come specificato nella citata Direttiva Operativa e a rimborsale secondo le modalità previste dall’art. 9 che segue;
(t) ad inserire nella nota integrativa al bilancio, di esercizio, se prevista dal regime di contabilità prescelto gli importi ricevuti da Invitalia relativi ai contributi erogati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 125, 2° periodo della L. 4 agosto 2017 n. 124”;
(u) a trasmettere, ogni anno e fino all’estinzione del finanziamento, il bilancio e la nota integrativa, solo nel caso in cui la redazione di quest’ultima sia prevista dal regime di contabilità prescelto
Art. 5 – Obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario
5.1 Durante l’attuazione dell’operazione, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno
ricevuto, collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area di ingresso di un edificio.
5.2 Tutte le indicazioni tecniche per gli obblighi di informazione e pubblicità sono riportate nell’Allegato A, “linee guida per i beneficiari”.
Art. 6 - Condizioni preliminari per le erogazioni
6.1 Nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti paragrafi 2.1, a condizione che il Ministero abbia reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti, Invitalia, fermi restando gli ulteriori termini, condizioni e modalità previsti dal presente contratto, procederà alla erogazione delle agevolazioni di cui all’art. 2.1 che precede previa verifica della regolarità contributiva del beneficiario ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. 1° giugno 2015, n. 125), e dopo aver effettuato la verifica di cui all’art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed al relativo D.M. 18 gennaio 2008,
n. 40 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché ogni altra verifica e/o adempimento previsti ex lege, ivi inclusa l’acquisizione della “informazione antimafia” ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 92, co. 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. La “informazione antimafia”, ove di contenuto interdittivo, comporterà in ogni caso la risoluzione di diritto del presente contratto e la revoca delle agevolazioni concesse. In caso di intervenuta modifica della composizione dell’assetto gestionale e/o societario del beneficiario Invitalia, preliminarmente alla relativa erogazione, provvederà, tra l’altro, a richiedere e ottenere la “informazione antimafia”, fatto salvo, anche in tal caso, quanto previsto dal citato art. 92, co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..
Art. 7 - Verifiche preliminari alle erogazioni
7.1 Nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti paragrafi 2.1, a condizione che il Ministero abbia reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti l’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del beneficiario utilizzando esclusivamente i relativi modelli resi disponibili sul portale istituzionale di Invitalia al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx- crea/per-le-imprese-ammesse.html.
7.2 Le richieste di erogazione, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario secondo le modalità che verranno comunicate tempestivamente da Invitalia.
7.3 Xxxxx restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, tutte le richieste di agevolazioni, devono essere trasmesse secondo le modalità e con la documentazione meglio esplicitate nella Direttiva Operativa.
7.4 Fermi restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dalla presente contratto, la richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alle modalità indicate nella Direttiva Operativa, deve includere la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell’attività oggetto del Programma degli Investimenti e l’avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresì, essere allegata la procura speciale.
7.5 Invitalia avrà il diritto di verificare, tra l’altro, l’esistenza degli originali di tutti i documenti presentati in copia e la conformità di tali originali alle copie prodotte e provvederà ad apporre sugli originali apposito timbro di avvenuto monitoraggio.
Art. 8 - Erogazione delle agevolazioni relative al Programma degli Investimenti
8.1 Nei limiti dell’importo massimo indicato nell'art. 2.1 che precede ed a condizione che il Ministero abbia fatto accreditare ad Invitalia le somme di volta in volta occorrenti, l’erogazione delle agevolazioni sarà effettuata da Invitalia a seguito del ricevimento della richiesta di erogazione con le modalità indicate dall’art.
7 che precede, previo espletamento delle relative verifiche tecnico-amministrative in conformità alla normativa di riferimento.
8.2 Il beneficiario può optare, con riferimento all’intero Programma degli Investimenti e senza possibilità di modificare la scelta effettuata nel corso della realizzazione dello stesso, per una delle seguenti modalità:
a) erogazione per SAL sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate, effettuate prima che il beneficiario abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili; i pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite conto corrente vincolato, come meglio esplicitato nel punto 7 della Direttiva Operativa;
b) erogazione per SAL sulla base di fatture d’acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione; i pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite conto corrente dedicato anche non in via esclusiva, come meglio esplicitato nel punto 8 della Direttiva Operativa.
8.3 Il beneficiario, nell’ipotesi di cui al punto b) dell’art. 8.2 che precede, può chiedere l’erogazione dell’anticipazione, entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, nella misura massima del 40 % (quaranta per cento) delle agevolazioni concesse a fondo perduto, così come previste dal Regolamento (UE)n. 1303/2013, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, di pari importo, di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Laddove erogata, l’anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione delle agevolazioni.
8.4 Nel caso di erogazione per SAL, l’erogazione è effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di erogazione o di completamento della stessa, relativamente ai SAL intermedi ed entro 90 (novanta) giorni relativamente al SAL a saldo. L’erogazione dei contributi richiesti nei SAL intermedi è subordinata all’avvenuta positiva verifica delle spese, relativamente alla regolarità dei documenti presentati e alla congruità degli importi rispetto ai prezzi normali di mercato.
8.5 Per ciascuna erogazione, Invitalia verifica, eventualmente anche mediante sopralluogo presso l’unità produttiva, effettuato direttamente o tramite soggetti terzi, l’ammissibilità delle spese, in relazione alla loro pertinenza, congruità e regolarità amministrativa e contabile, e provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l’eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni.I beni relativi alla richiesta di SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l’unità produttiva interessata dal Programma degli Investimenti alla data della richiesta ovvero presso l’attrattore culturale ovvero il bene culturale ove è previsto l’erogazione del servizio oggetto del Programma degli Investimenti. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, ovvero, sulla documentazione equipollente prodotta ai sensi del comma che precede, la timbratura elettronica i cui elementi distintivi sono rinvenibili sul portale istituzionale di Invitalia xxx.xxxxxxxxx.xx.
8.6 Invitalia rigetterà le richieste non complete.
8.7 Ai fini dell’erogazione del SAL a saldo delle agevolazioni, le forniture devono risultare pagate per intero, pena l’inammissibilità dell’importo dell’intera fornitura. L’erogazione del saldo è in ogni caso subordinata all’espletamento di un accertamento presso l’unità produttiva effettuato da Invitalia, anche a mezzo di soggetti terzi, teso alla verifica dell’effettivo completamento del Programma degli Investimenti, dell’installazione e del funzionamento del complesso degli impianti e dell’avvio dell’attività produttiva.
8.8 Saranno ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni dal beneficiario.
8.9 I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura, bonifici bancari, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, riferiti al conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
8.10 Le erogazioni in favore del beneficiario saranno eseguite da Invitalia mediante accreditamenti bancari sul conto corrente intestato al medesimo beneficiario, e del quale dovranno essere forniti per iscritto a Invitalia tutti gli elementi identificativi al momento della presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni.
Art. 9 - Finanziamento agevolato
9.1 Nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti paragrafi 2.1, a condizione che il Ministero abbia reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti, l’importo del finanziamento a tasso d’interesse pari a zero ed assistito da privilegio ex art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n.449 sarà pari a Euro
(_ _ _/00), ovvero al minor importo risultante dall’accertamento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta per la realizzazione degli investimenti e per le spese di gestione.
9.2 Il finanziamento avrà la durata massima di 8 (otto) anni oltre a n. 1 (uno) anno di preammortamento.
9.3 Il beneficiario sarà obbligato a rimborsare ad Invitalia il finanziamento ricevuto, mediante il pagamento di n. 16 (sedici) rate semestrali, costanti, posticipate e consecutive, di capitale, con scadenza il 31 (trentuno) maggio ed il 30 (trenta) novembre di ogni anno. La scadenza della prima rata di ammortamento sarà quella immediatamente successiva alla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
9.4 I pagamenti dovuti dal beneficiario per le rate di preammortamento e di ammortamento del finanziamento, dovranno essere eseguiti mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata sul conto corrente che sarà indicato da Invitalia nell’avviso di pagamento.
9.5 Sarà consentito il rimborso anticipato, anche parziale, del finanziamento senza obbligo da parte del beneficiario di corrispondere alcuna indennità di rifusione non prima che siano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data dell’ultima erogazione in favore del beneficiario.
9.6 Per l’eventuale ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento indicate nei punti che precedono, nonché di ogni altro importo dovuto, il beneficiario dovrà corrispondere ad Invitalia interessi di mora da calcolare ad un saggio annuo pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di 3 (tre) punti percentuale.
9.7 Invitalia avrà diritto di sospendere ogni erogazione relativa alle agevolazioni concesse qualora il beneficiario sia in ritardo con i pagamenti dovuti.
Art. 10 - Variazioni soggettive e Variazioni oggettive
10.1 Le variazioni della sede operativa del beneficiario e/o del settore di attività, nonché le variazioni della compagine sociale e le operazioni societarie, dovranno essere preventivamente comunicate ad Invitalia, con adeguata motivazione, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della medesima Invitalia. L’erogazione delle agevolazioni sarà sospesa fino a quando Invitalia non avrà rilasciato la relativa autorizzazione.
10.2 Le operazioni societarie potranno essere approvate da Invitalia qualora le stesse non facciano venir meno i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissione alle agevolazioni.
Il subentro di un nuovo beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) Invitalia verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l’operazione societaria di cui si tratta;
d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell’agevolazione non può, comunque, superare l’importo indicato nella delibera originaria di concessione delle agevolazioni. Qualora l’operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto triennio, d’obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante e Invitalia provvederà a richiedere la restituzione delle eventuali maggiori agevolazioni erogate.
10.3 Le variazioni del Programma degli Investimenti, comunicate ad Invitalia in sede di presentazione della documentazione necessaria per la richiesta di erogazione del SAL a saldo, saranno valutate da Invitalia medesima esclusivamente in sede di monitoraggio del SAL a saldo come previsto dal paragrafo 11.2 della Direttiva Operativa e dal precedente paragrafo 8.7 del presente contratto. Nel caso in cui tale verifica di monitoraggio si concluda con esito negativo, Xxxxxxxxx procede con la revoca delle agevolazioni. Le variazioni che comporteranno una riduzione degli investimenti programmati potranno essere approvate da Invitalia qualora tali riduzioni non compromettano natura, obiettivi e funzionalità del Programma degli Investimenti.
Art. 11 - Conservazione della documentazione
11.1 Il beneficiario si obbliga, ai fini di quanto previsto dal Regolamento de minimis, a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del suo progetto d'impresa, con decorrenza dalla data di conclusione del presente contratto.
Art. 12 - Divieto di cessione dei crediti – Cumulo delle agevolazioni
12.1 Il beneficiario non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto.
12.2 Le agevolazioni di cui all’art 2.1 che precede non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis.
Art. 13 – Controlli ed ispezioni
13.1 In ogni fase del procedimento il Ministero ed Invitalia possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati. Il beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.
Art. 14 - Revoca delle agevolazioni
14.1 Invitalia avrà la facoltà di revocare totalmente o parzialmente le agevolazioni concesse, di risolvere il contratto di finanziamento e di ottenere la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate, oltre che
nei casi previsti dagli articoli 10.3, 12 e 13 che precedono, nel caso di mancato adempimento da parte del beneficiario anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 4 e 5 del presente contratto.
14.2 Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate qualora il beneficiario:
a) abbia modificato, senza l’autorizzazione di Xxxxxxxxx, la compagine sociale cosi che la compagine costituita dopo l’ammissione alle agevolazioni risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione;
b) cessi l’attività ovvero ne disponga l’alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del Programma degli Investimenti oggetto delle agevolazioni;
c) dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del Programma degli Investimenti oggetto delle agevolazioni e comunque fino al rimborso del finanziamento agevolato;
d) abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, in qualunque fase del procedimento;
e) non consenta i controlli da parte di Invitalia o del “Ministero”, circa l’andamento dell’attività sociale e la progressiva realizzazione del Programma degli Investimenti;
f) presenti una documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque alla medesima imputabili e non sanabili, ovvero qualora venga accertata l’assenza, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, di uno o più requisiti di ammissibilità;
g) alla data di scadenza del termine di ultimazione del Programma degli Investimenti di cui al precedente articolo 4, lettera b), ed a seguito degli accertamenti, anche d’ufficio effettuati da Invitalia, non abbia realizzato un Programma degli Investimenti ritenuto organico e funzionale rispetto a quello originariamente ammesso alle agevolazioni;
h) trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel Programma degli Investimenti, senza l’autorizzazione di Invitalia, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di completamento del Programma degli Investimenti;
i) modifichi, senza preventiva autorizzazione di Invitalia il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell’iniziativa;
j) non comunichi di avere ottenuto altre agevolazioni sui medesimi beni immobili e/o mobili e/o diritti aziendali oggetto del Programma degli Investimenti e dichiari di voler mantenere dette altre agevolazioni;
k) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
l) non dimostri l’effettivo impiego di capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazione in misura almeno pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni;
m) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le norme sulla salvaguardia del lavoro;
n) non rimborsi rate del finanziamento agevolato per oltre quattro scadenze previste dal piano di rimborso; in tale caso la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento ed è
commisurata alla quota di finanziamento non restituita;
o) nel caso in cui il beneficiario abbia optato per le modalità di erogazione di cui all’art 8.2 lett.a, non invii copia dell’estratto del conto corrente vincolato entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni e non trasmetta ad Invitalia copia della richiesta di chiusura del conto corrente vincolato e di restituzione delle eventuali somme eccedenti ivi depositate;
p) qualora non adempia all’obbligo di indicare nella nota integrativa al bilancio di esercizio, gli importi ricevuti da Invitalia se prevista dal regime di contabilità prescelto relativi ai contributi erogati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 125, 2° periodo della L. 4 agosto 2017 n. 124.
Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate qualora risultino in corso a carico del beneficiario accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. ovvero qualora anche uno soltanto dei soci del beneficiario sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna anche non passata in giudicato per uno dei “reati presupposto” previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e ss.mm.ii. In caso di revoca totale delle agevolazioni, il beneficiario oltre a restituire in un’unica soluzione i contributi ricevuti, dovrà corrispondere ad Invitalia gli interessi, da calcolare sulle somme da quest’ultima erogate dalla data dell’erogazione fino a quella della restituzione, di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 123.
14.3 Invitalia avrà la facoltà di revocare parzialmente le agevolazioni concesse e di ottenere la restituzione delle somme erogate in maniera commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte del beneficiario qualora il beneficiario medesimo:
1) alla data di scadenza del termine di ultimazione del Programma degli Investimenti agevolato di cui al precedente articolo 4, realizzi solo parte dello stesso, risultando tuttavia quest’ultimo, a seguito degli accertamenti, anche d’ufficio effettuati da Invitalia, organico e funzionale rispetto a quello originariamente ammesso alle agevolazioni;
2) comunichi il trasferimento, l’alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel Programma degli Investimenti, di beni immobili, beni mobili e diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di completamento del Programma degli Investimenti. In tale circostanza la revoca parziale delle agevolazioni concesse determinerà una riduzione delle agevolazioni medesime, commisurata sia alla relativa spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, ai beni trasferiti, alienati o destinati ad usi diversi da quelli originariamente previsti, che al periodo di mancato utilizzo dei beni medesimi con riferimento al prescritto termine triennale dalla data in cui si verifichi tale evenienza;
3) comunichi di avere ottenuto altre agevolazioni sui medesimi beni immobili e/o mobili e/o diritti aziendali oggetto del Programma degli Investimenti e dichiari di voler mantenere dette altre agevolazioni. In tale circostanza la revoca parziale delle agevolazioni concesse determinerà una riduzione delle agevolazioni medesime, commisurata alla relativa spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, ai beni immobili e/o mobili e/o diritti aziendali oggetto di altra agevolazione, dalla data in cui si verifichi tale evenienza.
In caso di revoca parziale delle agevolazioni, il beneficiario oltre a restituire gli importi commisurati al periodo di mancata titolarità dei requisiti, dovrà corrispondere ad Invitalia gli interessi, da calcolare sulle somme da quest’ultima erogate dalla data dell’erogazione fino a quella della restituzione, di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 123.
14.4 La delibera di revoca delle agevolazioni sarà comunicata da Invitalia al beneficiario al seguente indirizzo PEC: .
14.5 Invitalia dichiarerà la revoca delle agevolazioni dopo aver preventivamente contestato per iscritto al beneficiario gli inadempimenti rilevati ed aver tenuto conto delle giustificazioni scritte dal beneficiario stesso che dovranno pervenire ad Invitalia al seguente indirizzo PEC: _ _ nel termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle contestazioni da parte del beneficiario.
14.6 La restituzione delle somme dovute ed il pagamento degli interessi dovranno avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di revoca.
Art. 15 - Rinvio
15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio al Decreto, alla Direttiva Operativa, alla delibera di concessione delle agevolazioni del _, che, richiamati nelle premesse del presente contratto, ne costituiscono parte integrante.
Art. 16 - Spese
16.1 Le spese di ogni genere, anche quelle eventuali di natura fiscale relative al presente contratto, nonché ogni altra inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del beneficiario.
Art. 17 - Elezione di domicilio
17.1 Le Parti eleggono domicilio come segue:
Invitalia presso la propria sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, ed in difetto nel domicilio suppletivo presso il Comune di Roma, anche agli effetti previsti dall’art. 141 c.p.c.;
Il beneficiario presso la propria sede in _ _, _, ed in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di _, anche agli effetti previsti dall’art. 141 c.p.c.;
Art. 18 - Foro competente
18.1 Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 19 - Riservatezza
19.1 I dati forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nell’Avviso pubblico e per le attività connesse.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Invitalia in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (DGPR), unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati e non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati è Invitalia Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e la creazione d’impresa SpA, con sede a Xxxx xxx Xxxxxxxx 00.
Alle imprese destinatarie del finanziamento sono riconosciuti i diritti di cui ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, , con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale svolto da Invitalia. In particolare, a mero titolo esemplificativo, Le potrà richiedere a Invitalia, in qualsiasi momento:
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento inerente i Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati;
2. la rettifica di dati imprecisi e/o incompleti conservati da Invitalia (c.d. “diritto di rettifica”);
3. la cancellazione dei dati che ha fornito a Invitalia nel rispetto di quanto stabilito all’art. 17 del GDPR (c.d. “diritto all’oblio”);
4. la limitazione del trattamento dei dati (c.d. “diritto di limitazione”);
5. di opporsi al trattamento o revocare il consenso all’utilizzo dei dati personali effettuato da CHILI per le finalità di cui alla presente informativa (c.d. “diritto di opposizione”).
La informiamo infine che ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inoltrate a Invitalia scrivendo all’indirizzo. [indicare indirizzo pec di culturacrea]
Con i migliori saluti.
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. un Dirigente
della Funzione Incentivi e Innovazione Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale da Xxxxxx Xxxxxx ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni.