Condizioni Generali
Condizioni Generali
NOTE PRELIMINARI
Il mutuoBancoPosta è un mutuo fondiario disciplinato dall’art. 38 e ss. della Legge 385/93, finalizzato all’ac- quisto o alla ristrutturazione di un immobile destinato ad uso abitativo e diretto a persone fisiche che abbiano sottoscritto la richiesta per il tramite di Poste Italiane S.p.A.
Per il finanziamento all’acquisto è possibile richiedere fino al 100% del valore commerciale dell’immobile, men- tre per la ristrutturazione il limite è ridotto al 40%.
Per la concessione del finanziamento, effettuata a proprio insindacabile giudizio dalla Deutsche Bank S.p.A1, è necessaria una iscrizione ipotecaria di primo grado per un valore pari al 150% dell’importo del mutuo.
Il tasso applicato al finanziamento (valido anche per il periodo di preammortamento) è costituito dalla somma di un parametro rilevato mensilmente dal mercato dei capitali e di uno spread, indicato nel foglio informativo vigente.
Il valore del tasso (T.A.N.) applicato al mutuoBancoPosta richiesto è quello risultante, secondo i parametri di riferimento considerati, alla data della stipula del relativo atto. Il rimborso del mutuoBancoPosta avviene mediante l’addebito mensile delle rate effettuato il giorno 27 di ogni mese sul Conto BancoPosta del mutuata- rio; la prima rata può essere maggiorata degli interessi di preammortamento.
È prevista la possibilità di estinguere il contratto anticipatamente, ovvero di estinguere parzialmente il debito, senza alcuna commissione o penale, in relazione a mutui stipulati per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immo- bile abitativo. Parimenti non sarà richiesta alcuna penale di estinzione per il “mutuo per sostituzione” e per il mutuo finalizzato all’acquisto e alla ristrutturazione di immobile abitativo diverso dalla “prima casa”.
Per ogni approfondimento riguardante il prodotto, si rimanda, comunque, alla lettura del Foglio Informativo relativo a tutte le tipologie di Mutuo BancoPosta a disposizione presso gli Uffici Postali e sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
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1 Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all’Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all’ attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il “T.U.B.”);
CONDIZIONI GENERALI DEL MUTUO BANCOPOSTA
(ai sensi degli artt. 38 e ss. del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385).
Art. 1 – Nell’ambito delle presenti Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito le “Condizioni Generali”):
• con il termine “Finanziamento” si intende l’operazione creditizia posta in essere con il contratto di mutuo (di seguito il “Contrat- to”) - al quale le presenti Condizioni Generali vengono allega- te sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanzia- le – al fine di procedere all’acquisto od alla ristrutturazione del- l’immobile ad uso abitativo meglio descritto nel Contratto;
• con il termine “Parte Mutuataria” si intende/ono il/i soggetto/i beneficiario/i del Finanziamento che sia/no intestatario/i di un conto BancoPosta presso Poste Italiane S.p.A., sul quale sia domiciliato almeno un accredito dello stipendio o della pensio- ne (per i lavoratori dipendenti e per i pensionati) nonché i suoi/loro successori e/o aventi causa;
• con il termine “Banca” si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale socia- le Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizio- ne nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Iscrit- ta all’Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank – soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG – iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, sog- getto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del
D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il “T.U.B.”);
• con il termine “Fideiussore”, si intende/ono il/i soggetto/i terzo/i prestatore/i di garanzie personali;
• con il termine “Garante”, si intende/xxx il/i soggetto/i terzo/i costituente/i ipoteca.
Art. 2 – L’importo del Finanziamento viene erogato al momento della stipula del Contratto medesimo. Detto importo, al netto del- l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e delle spese di istruttoria e di perizia, viene costituito immediata- mente dalla Parte Mutuataria in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi che il Contratto pone a carico di essa Parte Mutuataria. La Banca procede allo svincolo del deposito cauzionale infruttife- ro, solo una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova del perfezionamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 4 del T.U.B., della garanzia ipotecaria prevista dal Contratto e del per- fezionamento della copertura assicurativa per i danni da incendio e rischi connessi di cui al successivo art. 8, comma 1, contestual- mente alla stipula dell’atto di mutuo.
Decorsi 60 giorni dalla data di stipula del Contratto senza che la Parte Mutuataria abbia fornito la prova di cui sopra, la Banca può considerare risolto il Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo ritenga di concedere un nuovo termine, e resta autoriz- zata ad utilizzare le somme costituite in deposito cauzionale infrut- tifero per l’estinzione del Finanziamento.
La Banca può, inoltre, considerare risolto il Contratto, ai sensi del- l’art. 1456 cod. civ., qualora, prima dello svincolo del deposito cauzionale infruttifero, emergano circostanze di fatto o si scopra- no vizi dell’immobile concesso in garanzia di tale natura che, ove conosciuti prima dell’erogazione del Finanziamento, ne avrebbe- ro impedito la concessione.
Art. 3 – Il rimborso del Finanziamento deve essere effettuato in rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi o di sola quota interessi, ove convenuto e accettato in atto.
Art. 4 – Le singole rate di rimborso – per il pagamento delle qua- li la Banca non è tenuta ad inviare alcun avviso di scadenza – così come tutti gli altri importi eventualmente dovuti in forza del Con- tratto vengono corrisposti alla Banca, alle scadenze pattuite nel Contratto, mediante addebito automatico effettuato da Poste Ita- liane S.p.A. nel conto BancoPosta della Parte Mutuataria. A tal fine la Parte Mutuataria, in sede di richiesta del Finanziamento, impartisce a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione irrevoca- bile di addebito nel proprio conto BancoPosta. La Parte Mutuata- ria, sino alla totale estinzione del Finanziamento, è tenuta a: (i) mantenere acceso il conto BancoPosta su cui sono domiciliati sia l’addebito delle rate di rimborso del Finanziamento che (ove pre-
visto) l’accredito del proprio stipendio; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della Banca; (iii) precostituire sul detto conto BancoPosta la provvista necessaria per l’esecuzione dei suindicati addebiti. Poste Italiane
S.p.A. esegue gli addebiti così come indicatole dalla Banca e sen- za invio di alcuna contabile alla Parte Mutuataria, a condizione che alla scadenza di ciascuno dei suddetti addebiti il conto Ban- coPosta della Parte Mutuataria sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente a coprire per intero l’addebito stesso, ferma la responsabilità della Parte Mutuataria nei confronti della Banca per l’eventuale mancato pagamento. Con riferimento a detti adde- biti, per quanto qui non diversamente disciplinato, trovano appli- cazione le norme al riguardo previste nell’ambito della disciplina del conto BancoPosta.
In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Banca di richiedere il pagamento delle rate scadute e non ancora saldate nei modi che riterrà più opportuni.
Art. 5 – Il ritardato o parziale pagamento, anche di una sola rata, oltre i termini di cui all’art. 40, comma 2, del T.U.B., costituisce prova dell’insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ. e determina, quindi, la decadenza della stessa dal bene- ficio del termine ed il diritto della Banca di esigere l’immediato rim- borso del debito residuo per capitale, interessi – anche di mora, nella misura indicata nel terzo comma del presente articolo – ed accessori tutti.
Nel caso in cui la Parte Mutuataria, dichiarata decaduta dal bene- ficio del termine ai sensi del comma che precede con apposita comunicazione scritta, non proceda all’immediato rimborso del Finanziamento, la Banca, anche senza bisogno di pronuncia giu- diziale, può promuovere gli atti esecutivi per l’immediata soddisfa- zione di tutte le proprie ragioni creditizie scaturenti, a qualsiasi tito- lo, dal Contratto.
Gli interessi di mora per ritardato e/o mancato pagamento delle rate di rimborso sono calcolati su base annua in ragione di 2 pun- ti percentuali in più del tasso di interesse annuo in vigore al momento della scadenza della rata impagata e decorrono dalla stessa data di scadenza, di pieno diritto e senza bisogno di alcu- na intimazione né di messa in mora. Qualora il tasso dell’interes- se di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo sta- bilito dalla legge 7 marzo 1996 n.108, e successive modifiche ed integrazioni, detto xxxxx sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo. Su tali inte- ressi non è consentita la capitalizzazione periodica.
La Banca accetta i pagamenti effettuati da un terzo solo previa rinunzia dello stesso – ai sensi dell’art. 1205 cod. civ. – alla surro- gazione in concorrenza coi diritti di credito della Banca sino all’in- tegrale estinzione di questi ultimi.
Art. 6 – Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca ha diritto di risolvere il Con- tratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi dei seguenti eventi a carico della medesima Parte Mutuataria:
a) ritardato pagamento delle rate, quando lo stesso si sia verifica- to almeno sette volte, anche non consecutive;
b) mancato o parziale pagamento, anche di una sola rata, dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza, anche se la stes- sa sia composta di soli interessi;
c) mancato immediato avviso alla Banca, da inoltrarsi per il trami- te di Poste Italiane S.p.A., di ogni cambiamento di residenza.
d) qualora il/i Mutuatario/i o l’eventuale Garante apporti/no modi- fiche alla destinazione ed alla consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
e) qualora il/i Mutuatario/i o l’eventuale Garante non mantenga/no in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’im- mobile sul quale viene concessa ipoteca;
f) qualora il/i Mutuatario/i o l’eventuale Garante alteri/no la condi- zione giuridica dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca ovvero costituisca/no servitù passive, modifichi/no od aggravi/no
quelle eventualmente preesistenti.
Art. 7 – Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca ha diritto di recedere dal Contrat- to per giusta causa al verificarsi di uno dei seguenti eventi a carico della Parte Mutuataria, del Garante o del Fideiussore:
a) accertamento di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali;
b) qualora risultino non veritiere le dichiarazioni rese circa la pro- pria consistenza patrimoniale per la concessione del Finanzia- mento;
c) diminuzione della propria consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da pregiudi- care il rimborso del Finanziamento;
d) qualora si accerti che la documentazione prodotta e le comuni- cazioni rese alla Banca non siano veritiere.
Tale diritto può essere esercitato dalla Banca entro 60 giorni dal momento in cui la stessa sia venuta a conoscenza degli eventi di cui al comma che precede.
Art. 8 – La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante sono tenuti ad assicurare, a propria cura e spese, dalla data di stipula del Contrat- to e fino alla totale estinzione del Finanziamento, l’immobile sul quale viene concessa ipoteca contro i danni causati da incendio, caduta del fulmine, scoppio del gas e rischi connessi, per un valo- re inizialmente pari al Finanziamento e comunque mai inferiore al debito residuo, presso una primaria compagnia di assicurazioni, con appendice di vincolo di 1° grado a favore della Banca fino alla concorrenza del credito residuo da questa vantato nei confronti della Parte Mutuataria, restando inteso che tale vincolo, qualora conforme alle caratteristiche richieste, è da intendersi sin d’ora accettato dalla Banca per quanto occorrer possa nei confronti di chiunque. A tal fine, la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante sono tenuti a consegnare alla Banca la relativa polizza e la sua appen- dice di vincolo. Detta polizza dovrà essere del tipo a “Premio Uni- co Anticipato”. La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante sono tenuti, altresì, ad esibire, ogniqualvolta ne vengano richiesti, le rice- vute dei premi di assicurazione pagati. In ogni caso, alla Banca è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dei premi, ove non vi abbiano provveduto la Parte Mutuataria o l’e- ventuale Garante, con l’obbligo per questi ultimi di provvedere immediatamente, a semplice richiesta, al rimborso di quanto paga- to dalla Banca a tale titolo.
Al fine di soddisfare l’obbligo di cui al comma che precede, la Par-
te Mutuataria o l’eventuale Garante, in sede di richiesta del Finan- ziamento, possono aderire, in qualità di assicurati, alla polizza assicurativa “Incendio” stipulata da Poste Italiane S.p.A. con pri- xxxxx Compagnia Assicurativa a copertura dei danni cagionati all’immobile sul quale viene concessa ipoteca da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, onda sonica, urto veico- li stradali o natanti, fumo e rischi connessi, con vincolo di 1° grado a favore della Banca fino alla concorrenza del credito residuo da questa vantato nei confronti della Parte Mutuataria.
Per i mutui con percentuale di finanziamento superiore all’80% del valore dell’immobile, la Banca, in ottemperanza a quanto previsto della delibera CICR del 22 aprile 1995, ha sottoscritto con prima- ria Compagnia Assicurativa apposito contratto di assicurazione del credito fondiario.
Art. 9 – In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui all’art. 8 che precede:
a) la Parte Mutuataria e l’eventuale Garante sono tenuti, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., a denunziare il sinistro alla compagnia di assicurazio- ni nei termini previsti nella relativa polizza e a darne comunica- zione alla Banca, mediante lettera raccomandata a/r, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro stesso;
b) la Banca ha il diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno, nonché, ove lo ritenga opportuno, di promuovere tali atti, anche attraverso soggetti terzi, a spese della Parte Mutuataria;
c) tutte le somme spettanti alla Parte Mutuataria od all’eventuale Garante in forza delle coperture assicurative di cui all’art. 8 che precede si intendono cedute pro-solvendo alla Banca per l’e- stinzione o la riduzione del credito da quest’ultima vantato, a
fronte del Finanziamento, nei confronti della Parte Mutuataria. Ricorrendo una siffatta ipotesi – ferma restando la scadenza finale del Finanziamento – la Banca procede al ricalcolo del pia- no di ammortamento sulla base del debito residuo e ne dà comunicazione alla Parte Mutuataria;
d) per i danni non coperti da assicurazione resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per la Parte Mutuataria o per l’eventuale Garan- te di restituire nel primitivo stato l’immobile ipotecato che risulti danneggiato.
Art. 10 – La Parte Mutuataria e l’eventuale Garante dichiarano che l’immobile sul quale viene concessa ipoteca a fronte del Finanzia- mento è del tutto conforme alla licenza edilizia originaria e/o a quel- la in sanatoria e che sullo stesso non gravano vincoli, gravami, pesi od oneri di qualsiasi genere e natura diversi da quelli dichiarati dal- la stessa Parte Mutuataria e dall’eventuale Garante.
La Parte Mutuataria e l’eventuale Garante, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di risarcimento dei danni, sono tenuti a notificare senza indugio alla Banca qualunque mutamento nello stato di fatto o di diritto del bene ipotecato, qua- lunque azione che possa riguardare detto bene e qualunque mole- stia o turbativa del possesso.
La Banca ha diritto di ottenere un supplemento di garanzia o di pre- tendere l’immediato rimborso del Finanziamento, ove, per muta- menti del bene o per azioni intentate da terzi, ovvero per l’esisten- za sul bene stesso di vincoli, pesi o ipoteche diversi da quelli dichiarati, venga a risultare alterata o diminuita la garanzia ipoteca- ria di cui al Contratto.
Art. 11 – La Banca, previo avviso alla Parte Mutuataria, può in ogni momento far ispezionare l’immobile ipotecato da persone di sua fiducia. La Parte Mutuataria deve, se richiesta, prestare l’assisten- za ed i mezzi necessari al fine di consentire tale adempimento.
Art. 12 – La fideiussione eventualmente prestata nel Contratto è regolata dalle seguenti condizioni:
a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche moratori –, tasse, imposte, spese – anche di carattere giudiziario –, oneri ed accessori tutti, comun- que connessi al Finanziamento;
b) il Fideiussore è tenuto – nel caso in cui non sia un consumato- re ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 – a rimborsare alla Banca le somme che, da quest’ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite, debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indi- visibili anche nei confronti di successori o aventi causa;
d) il Fideiussore, nel corso della durata del Finanziamento, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe, totali o parziali, del Finanziamen- to, salvo che il Fideiussore, debitamente avvisato per iscritto dalla Banca, non abbia comunicato sempre per iscritto alla Ban- ca stessa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condi- zioni patrimoniali della Parte Mutuataria ed, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca;
g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. f), la Banca è comunque tenuta, a richiesta del Fideiussore, a comu- nicargli l’entità delle obbligazioni garantite, quale ad essa risul- tante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del Fideiussore del consenso scritto della Parte Mutuata- ria, ulteriori informazioni concernenti dette obbligazioni;
h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la Parte Mutuata- ria che tragga origine dal Finanziamento. Nel caso in cui il Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206, la Banca non è tenuta ad escutere la Parte Mutuataria, il Fideiussore medesi- mo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall’art.
1957 cod. civ., che si intende qui espressamente derogato;
i) il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca e, nel solo caso in cui lo stesso non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del- la Parte Mutuataria, quanto dovuto alla Banca per capitale, inte- ressi – anche di mora – tasse, imposte, spese, oneri ed acces- sori tutti in connessione con il Finanziamento. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore è tenuto a pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a carico della Parte Mutuataria. L’eventuale decadenza di quest’ultima dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al Fideiussore;
j) nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate inva- lide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca;
k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surro- ga che gli spetti nei confronti della Parte Mutuataria o di garan- ti, ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente soddisfatta;
l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, già esistente o che sia in seguito prestata a favore della Banca nell’interesse della Parte Mutua- taria;
m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per l’in- tero ammontare del debito garantito, anche se le fideiussioni sono state prestate in un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei Fideiussori è venuta a cessare o ha subito modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;
n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al Fideiussore è efficacemente operata dalla Banca all’indirizzo indicato dal Fideiussore all’atto della prestazione della garanzia o successi- vamente comunicato alla Banca per iscritto;
o) qualsiasi spesa – anche di carattere giudiziario – od onere comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a carico del Fideiussore.
Art. 13 – La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante, con l’espres- sa sanzione di risoluzione del Contratto in caso di inosservanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., sono tenuti a:
a) non apportare modifiche alla destinazione ed alla consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il pre- ventivo consenso scritto della Banca;
b) mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’immobile sul quale viene concessa ipoteca e, quindi, ad eseguire tutte le riparazioni occorrenti alla sua conservazio- ne e al suo miglioramento;
c) non alterare la condizione giuridica dell’immobile sul quale vie- ne concessa ipoteca ed, in particolare, a non costituire servitù passive né modificare od aggravare quelle eventualmente pree- sistenti.
La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante sono altresì tenute a sti- pulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi o ad eseguire ogni forma- lità richiesta dalla Banca che si rendessero necessari od opportu- ni in relazione al Finanziamento per la ricognizione, la migliore identificazione o l’accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute sia a rettifica di eventuali errori od omissioni. A tal fine, la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante con la firma del Contratto autorizzano le conseguenti annotazioni, trascrizioni, iscrizioni ed inserzioni.
Art. 14 – Sono poste a carico della Parte Mutuataria tutte le impo- ste, tasse e spese, inerenti e conseguenti al Finanziamento, ivi comprese quelle per la iscrizione, riduzione, restrizione e la cancel- lazione dell’ipoteca (ove questa sia espressamente richiesta con atto notarile) nonché per l’imposta sostitutiva come pure quelle relative alla copia in forma esecutiva del Contratto da consegnarsi alla Banca.
Art. 15 – La Banca si riserva di modificare le condizioni economi- che e/o normative del Contratto di Mutuo qualora sussista un giu- stificato motivo ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. così come modifica- to dalla legge n. 248 del 4/8/2006. In tutti i casi di modifica la Ban- ca invierà una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria presso
l’ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento del predetto avviso la Parte Mutuataria avrà facoltà di recedere dal Contratto di Mutuo senza alcuna pena- lità mantenendo in sede di estinzione del rapporto l’applicazione delle condizioni precedentemente in vigore. Nei casi in cui il TAN sia indicizzato secondo parametri la cui determinazione è effettua- ta da Istituzioni economiche e/o monetarie, le singole variazioni di tasso collegate a detti parametri non verranno comunicate.
La Parte Mutuataria potrà esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione alla Banca da effettuarsi a mezzo raccomandata.
Art. 16 – La Parte Mutuataria ha facoltà di estinguere anticipata- mente il Finanziamento, anche solo in misura parziale purché:
a) non sia inadempiente nei confronti della Banca riguardo agli obblighi dipendenti dal Contratto;
b) ne faccia richiesta scritta alla Banca, per il tramite di Poste Ita- liane S.p.A., almeno 30 giorni prima della data indicata da essa Parte Mutuataria per l’estinzione anticipata.
Non è dovuto alcun compenso per l’estinzione anticipata del Mutuo ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 40 del 2/4/2007 di conversione del
D.L. n. 7/2007. Parimenti non sarà richiesta alcuna penale di estin- zione per il “mutuo per sostituzione” e per il mutuo finalizzato all’ac- quisto e alla ristrutturazione di immobile abitativo diverso dalla “pri- ma casa”. In tal caso La Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo e ne darà comunica- zione alla Parte Mutuataria.
Art. 17 – Gli estratti del conto BancoPosta sul quale vengono perio- dicamente addebitate le rate, le registrazioni ed, in generale, le risultanze contabili della Banca relative al Finanziamento, salvo il caso di errore manifesto, fanno sempre prova, in qualsiasi sede e ad ogni effetto, del credito per capitale, interessi anche di mora, tas- se, imposte, spese, oneri ed accessori verso la Parte Mutuataria.
Art. 18 – La Banca può cedere a terzi il Contratto, ovvero ogni cre- dito dallo stesso derivante, unitamente alle relative garanzie reali o personali, avendo la Parte Mutuataria espresso il proprio preventi- vo consenso con la stipula del Contratto stesso. In tal caso, la Ban- ca è tenuta solamente a comunicare, per il tramite di Poste Italia- ne S.p.A., tale cessione alla Parte Mutuataria e al Fideiussore tra- mite lettera semplice, dovendosi ritenere tale forma di comunica- zione idonea e sufficiente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.
Art. 19 – La Parte Mutuataria, ove il Finanziamento sia oggetto di accollo, è tenuta a darne comunicazione alla Banca, consegnando quanto prima copia autentica del relativo atto; in mancanza di ciò il rilascio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunica- zione non può essere effettuato a soggetto diverso dalla Parte Mutuataria.
Ai sensi dell’art. 1273, primo comma cod. civ., la Banca ha la facol- tà di aderire all’accollo come sopra comunicatole. Senza espressa dichiarazione scritta della Banca ex art. 1273, secondo comma cod. civ., l’accollo non produce liberazione dagli obblighi di cui al Contrat- to della originaria Parte Mutuataria. Al riguardo, si precisa che l’in- vio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunicazione all’accollante non costituisce liberazione della Parte Mutuataria.
Art. 20 – Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria e dagli eventuali Garanti e/o Fideiussori con la stipula del Contratto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli eventuali eredi, successori ed aventi causa, anche a titolo par- ticolare, che restano tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dal T.U.B.
Art. 21 – La Banca rimane totalmente estranea ad ogni e qualsia- si contestazione e controversia tra la Parte Mutuataria ed il sogget- to che procede alla vendita od alla ristrutturazione dell’immobile per cui è stato richiesto il Finanziamento.
Art. 22 – Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.
Esempio di Contratto di finanziamento garantito da ipoteca stipulato in atto unico
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti)
Mutuo a tasso fisso, variabile, misto
Il giorno ……... del mese ………. dell’anno (segue descrizione)
in………………………………….……..........................davanti a me Dr. .................................................……………………………..
Notaio in ……………............................………………..…, iscritto presso il Collegio Notarile di e
senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti xxxxx- xxxxx, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti: quanto alla parte mutuante:
- la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Iscritta all’albo delle Banche, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’albo dei Gruppi Bancari, in persona del Signor ,
........................................... nato a………...........................
il… , domiciliato per questo atto presso la
sede legale della stessa Deutsche Bank S.p.A., il quale dichia- ra di intervenire nel presente atto nella sua qualità di procura- tore di quest’ultima, a ciò autorizzato in forza dei poteri al medesimo derivanti dalla procura speciale ricevuta dal Notaio Dr. …………………............................ in ….............................…
in data ………............................... n. ….........................……
che si allega in originale sotto la lettera “…”; (di seguito denominata la “Banca”);
quanto alla parte mutuataria:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ……............................................ il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ; e
- il/la Signor/a ,
nato/a a ……............................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
che interviene/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai sensi dell’art. 25 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52;
(di seguito denominata anche la “Parte Mutuataria”);
se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte Mutuataria inserire la seguente parte:
quanto alla parte che presta la garanzia personale di cui al pre- sente atto:
il/la Signor/a ,
nato/a a …….................................................... il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
(di seguito denominata il/i “Fideiussore/i”);
quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presen- te atto:
- il/la Signor/a ,
nato/a a …….............................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
(di seguito denominata il/i “Garante/i”);
B) la Banca, esaminata la richiesta inoltrata dalla Parte Mutuata- ria e la documentazione da essa esibita, visti gli artt. 38 e ss. del T.U.B. e facendo affidamento sulla veridicità, completezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patri- moniali e finanziarie ivi indicati, nonché sul rilascio delle garan- zie e sull’assunzione degli impegni tutti previsti nel presente atto, ha deciso di concedere alla Parte Mutuataria il finanzia- mento dalla stessa richiesto nei termini ed alle condizioni di seguito specificate;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art.1 – Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostan- ziale del presente atto (di seguito anche il “Contratto”).
Art. 2 – Oggetto.
La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a titolo di finanziamento ex artt. 38 e ss. del T.U.B. ed ai fini di cui al suc- cessivo art. 4, la somma di Euro (in lettere),
pari a Lit. (in lettere), (di seguito il “Finanziamen-
to”), al tasso di interesse di cui al successivo art. 8, ai patti e sot- to gli obblighi recati dalle norme di legge e dalle previsioni tutte di cui al Contratto ed, in particolare, delle Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito anche le “Condizioni Generali di Finanziamento”) altresì riassunte nel Documento di Sintesi che, sottoscritte dalle Parti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lettera “…” e la lettera “…”. Le Parti, per espressa e con- corde rinunzia, esonerano me Notaio dalla lettura delle sopracci- tate Condizioni Generali di Finanziamento e del Documento di Sintesi, dichiarando di conoscerli, accettarli e approvarli integral- mente.
Art. 3 – Erogazione.
L’intero importo del Finanziamento viene erogato tramite accredi- to sul conto n. 0020900955 partita n. acceso presso il
Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mutuataria dichiara di ricevere detto importo, rilasciandone con il presente atto, ampia quietanza liberatoria.
La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere dal- l’importo così erogato gli importi relativi:
- alle spese di istruttoria e di perizia di cui al successivo art. 13;
- all’imposta sostitutiva di cui al successivo art. 15.
Art. 4 – Scopo.
La Parte Mutuataria e la Banca danno atto che il Finanziamento è finalizzato all’acquisto/alla ristrutturazione del …
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile descritto all’ultimo comma del successivo art.10
detti comparenti (di seguito anche le Parti), della cui identità per- sonale io Notaio sono certo, premettono che:
A) lla Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito il “T.U.B.”), da destinare all’acquisto/alla ristrutturazione del …..........…
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile meglio descritto all’ultimo comma del successivo art.10;
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:
seguente bene immobile adibito ad uso abitativo:...........................
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse
e che, pertanto, ai sensi dell’art.121, comma 4, lettera e) del T.U.B., al Finanziamento non è applicabile la normativa di cui al Titolo VI, Capo II, del T.U.B., relativa al credito al consumo.
Art. 5 – Deposito cauzionale.
La Parte Mutuataria costituisce il Finanziamento, al netto degli importi di cui al precedente art. 3, in deposito cauzionale infruttife- ro presso la Banca, a garanzia dell’integrale e puntuale adempi- mento degli obblighi posti dall’art. 8 del Contratto e dagli artt. 2 e 8 delle Condizioni Generali di Finanziamento a carico della Parte Mutuataria. Tale deposito cauzionale infruttifero, a parziale dero- ga di quanto previsto all’art. 2 delle Condizioni Generali di Finan- ziamento, verrà svincolato in data odierna secondo quanto previ- sto al successivo art. 6.
La Parte Mutuataria prende atto che, decorso inutilmente il termi- ne di cui all’art. 2, comma 3 delle Condizioni Generali di Finanzia- mento, la Banca potrà comunque avvalersi della facoltà ivi prevista di considerare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 6 – Svincolo del deposito cauzionale.
La Parte Mutuataria autorizza fin d’ora ed irrevocabilmente la Banca a disporre lo svincolo dell’importo del Finanziamento costi- tuito in deposito cauzionale infruttifero mediante l’accredito dello stesso sul conto corrente bancario/conto BancoPosta n. ……..
nel caso in cui lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Xxxxxxxxxx, aggiungere la seguente previsione:
intestato alla Parte Mutuataria presso ,
nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appalta- tore e l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previ- sione:
intestato a …………………………...........…… presso ,
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto all’ultimo comma del successivo art.10,
nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appalta- tore e l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previ- sione:
… secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al … %
Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indi- pendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gen- naio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggio- rando di ….. punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispetti- vamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settem- bre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo imme- diatamente precedente) diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopra- citati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURI- BOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se neces- sario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indica- ta dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).
Ove il risultato di tali conteggi determini una variazione del tasso applicato, la Banca procederà al ricalcolo dell’importo delle rate di rimborso del Finanziamento sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del Finanziamento. Tale nuovo importo verrà applicato a tutte le rate non ancora scadute alla data di ricalcolo.
intestato a ……………………..........………… presso ….........….., a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene
immobile descritto alla lettera A) delle premesse,
una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova della realizza- zione degli eventi di cui al precedente art. 5.
Art.7 – Rimborso del Finanziamento.
La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successo- ri e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine - a rimborsare il Finanziamento in numero …… anni, mediante il pagamento di numero rate mensili, di cui la prima rata con scadenza il
…..........… e l’ultima il …............… .
L’importo di ciascuna rata sarà comprensivo della quota capitale e degli interessi convenuti ed accettati nella misura di cui al suc- cessivo art.8, come da piano di ammortamento quivi allegato sot- to la lettera “. ”
Posto che la prima rata del piano d’ ammortamento ha scadenza il….......…, si precisa che la stessa ammonta ad Euro …….........…
(in lettere), in quanto è comprensiva degli interessi, calcolati al tasso di cui al successivo art. 8, maturati sull’intero capitale eroga- to dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza. Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il gior- no 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. pres-
so la………………………………………………….. intestato alla Parte Mutuataria. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria dan- no atto che quest’ultima, al momento della richiesta del Finanzia- mento, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scrit- ta ed irrevocabile di addebito delle rate di rimborso del Finanzia- mento sul citato conto BancoPosta.
Art. 8 – Interessi.
Sul Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca interessi che saranno da quest’ultima calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Finanziamento, ….
in caso di mutui a tasso fisso aggiungere la seguente previsione:
… secondo un tasso annuo nominale di interesse fisso, la cui misura è pari al … %.
Detto tasso di interesse rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata del Finanziamento.
in caso di mutui a tasso variabile aggiungere la seguente previsione:
in caso di mutui a tasso misto con tasso iniziale di ingresso fisso aggiungere il seguente testo:
secondo un tasso di interesse nominale annuo fisso, la cui misu- ra iniziale è pari al … %.
Il tasso di interesse sopra indicato rimarrà fisso ed invariabile per un periodo di due / cinque / dieci anni e, quindi, sino al ...........….
Allo scadere di tale periodo biennale / quinquennale / decennale e dei successivi di uguale durata in cui il Finanziamento viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell’allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r entro 30 ( trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà optare per la conver- sione della tipologia di tasso di interesse applicato al periodo bien- nale / quinquennale / decennale antecedente, a scelta tra il cd. “tasso di interesse variabile” ed il cd. “tasso di interesse fisso”, calcolati come in appresso.
Ove, invece, la Parte Mutuataria non eserciti il diritto di opzione di cui al precedente capoverso, al Finanziamento continuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. “tasso di interesse variabile” ovvero il cd. “tasso di interesse fisso”), calcolato/rical- colato come in appresso.
Sia nell’ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutua- taria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:
xxxxx di interesse fisso determinato dalla Banca maggiorando di
..... punti percentuali per anno il tasso IRS (Interest Rate Swap) a 2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del prece- dente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul cir- cuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis. tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, maggioran- do di … punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURI- BOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comi- tato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Commit- tee), l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antece- dente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale/decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EU- RIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rileva- zione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal sum- menzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quo- tidiani sopracitati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.
Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi
ricalcolato automaticamente il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando di ….. punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertan- to, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavora- tivo immediatamente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURI- BOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazio-
tidiani sopracitati, per xxxxx XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.
Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi ricalcolato automaticamente come indicato nel secondo capover- so del presente articolo.
La Banca e la Parte Mutuataria danno atto pertanto che l’importo delle rate di rimborso del Finanziamento potrà variare in base alle variazioni del tasso di interesse applicabile al Finanziamento ai sensi del presente articolo, e che il suo ricalcolo verrà operato direttamente dalla Banca.
ne sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Qualo- ra non fosse possibile rilevare il tasso XXXXXXX secondo le
modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai tre istituti di credi- to italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).
in caso di mutui misto con tasso iniziale di ingresso variabile, aggiungere il seguente testo:
secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al ….%.
Detto tasso di interesse sopra indicato verrà ricalcolato automati- camente ed indipendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando di ….. punti percentuali per anno la quotazio- ne del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestio- ne l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamen- te, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo immediata- mente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURIBOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dal- la Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai tre istituti di credito italia- ni maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attual- mente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).
Allo scadere del periodo biennale / quinquennale / decennale e quindi alla data del ……. e dei successivi di uguale durata in cui il Finanziamento viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell’allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, dando- ne comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà optare per la conversione della tipologia di tasso di interesse, applicato al periodo biennale / quinquennale / decennale antece-
La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che l’I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – relativo al mutuo in oggetto è pari al….........
Art. 9 – Interessi di Mora.
Ove la Parte Mutuataria non proceda al pagamento integrale del- le rate di rimborso, oppure lo effettui con ritardo sulle rispettive scadenze, dovrà pagare sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettiva- mente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta (anche parzialmente) impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigo- re, ai sensi dell’art. 8, al momento della scadenza della rata rima- sta impagata (anche parzialmente), maggiorato di 2 punti percen- tuali per anno.
Qualora il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996
n.108 e successive modifiche e integrazioni, detto xxxxx sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrisponden- te a tale limite massimo.
Sugli interessi di mora come sopra determinati la Banca non pro- cederà alla capitalizzazione periodica.
Rimane fermo, comunque, il diritto della Banca di far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.
Art. 10 – Garanzie.
A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto ed, in particolare, del rimborso del Finanziamento, del pagamento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle imposte, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all’art. 2855, primo comma cod. civ. - vengono costituite a favo- re della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso.
La Parte Mutuataria/il/i Garante/i costituisce/no ipoteca conven- zionale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l’ “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere).
dente, scegliendo tra il cd. “tasso di interesse variabile” ed il cd. “tasso di interesse fisso”, calcolati come in appresso.
Ove, invece, la Parte Mutuataria non eserciti il diritto di opzione di cui al precedente capoverso, al Finanziamento continuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. “tasso di interesse variabile” ovvero il cd. “tasso di interesse fisso”), calcolato/rical- colato come in appresso.
Sia nell’ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutua- taria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:
in caso di mutui a tasso variabile/misto aggiungere il seguente testo:
fermo restando che tale somma si intende adeguata di diritto, ai sen- si e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorren- za dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clausole di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanziamento previste nel Contratto. Quest’ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscrizione, cosicché l’adeguamento si verifichi automaticamente.
xxxxx di interesse fisso determinato dalla Banca maggiorando di
..... punti percentuali per anno il tasso IRS (Interest Rate Swap) a
2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del prece- dente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul cir- cuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis. tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, maggioran- do di … punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURI- BOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comi- tato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Commit- tee), l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antece- dente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale/decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EU- RIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rileva-
L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizio- ni, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte inficiare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: …………...........
Per ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la ridu- zione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del T.U.B..
zione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal sum-
menzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quo- se presenti fideiussori continuare con la seguente previsione:
Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro ………………
(in lettere) per l’adempimento delle obbligazioni tutte poste a cari- co della Parte Mutuataria dal Contratto, nonché di eventuali pro- roghe o rinnovazioni, anche tacite, del Finanziamento. La fideius- sione è regolata dalle norme riportate all’art. 12 delle Condizioni Generali di Finanziamento.
inserire la descrizione dell’immobile concesso in garanzia
…………………………………………..............................................
Art. 11 – Decadenza dal beneficio del termine.
Fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto.
Art. 12 – Formula Esecutiva.
In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi
nel caso in cui il mutuo si riferisca all’acquisto o alla ristrut- turazione della cd. “prima casa” continuare con la seguente previsione
Al riguardo, la Parte Mutuataria e la Banca con il presente atto chiedono espressamente di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali stabilite dal citato D.P.R., avendo il Finanziamento durata maggiore di diciotto mesi;
- Agli effetti fiscali, la Parte Mutuataria dichiara che il Finanzia- mento viene concesso per :
• l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative pertinenze (“prima casa” quale definita dalla norma- tiva vigente per l’applicazione di aliquota ridotta in sede di tra- sferimento di immobili);
Pertanto, in relazione al Finanziamento, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre n.601, nella misura ridotta dello 0,25% sull’ammontare complessivo del Finanzia- mento, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all’art.1- bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L.191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell’art.2 del DL 220/2004 (conv. In L. 257/2004).
dovuti dalla Parte Mutuataria in ragione del Finanziamento, la Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuata-
xxx e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in virtù della copia esecu- tiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.
Art. 13 – Condizioni Economiche.
Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI, Capo I del T.U.B. (artt. 115 e ss.) e delle relative norme di attuazione, la Parte Mutuataria dichiara di aver preso visione dei Fogli Informativi e del Documen- to di Sintesi relativi al Mutuo BancoPosta.
Per ciascuno degli adempimenti in appresso indicati, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:
- per l’istruttoria della pratica relativa alla concessione del Finanzia- mento e per la perizia dell’Immobile: Euro (in lettere);
- per ogni invio della comunicazione periodica ex art.119 del T.U.B.: Euro (in lettere);
- per ogni invio della cosiddetta certificazione interessi: Euro
….......…..(in lettere);
- per ogni invio di un eventuale duplicato della cosiddetta certifi- cazione interessi: Euro (in lettere);
- per ogni dichiarazione della Banca a comprova della sussisten- za di credito: Euro (in lettere);
- per ogni comunicazione diversa dalle precedenti inviata dalla Banca: Euro (in lettere);
- per gli adempimenti conseguenti all’accollo del Finanziamento da parte di un terzo: Euro (in lettere);
- per ogni lettera di assenso – sempre che ne ricorrano i relativi presupposti – a riduzione e restrizione dell’ipoteca: Euro
…….............(in lettere);
Il pagamento delle somme dinanzi indicate avverrà tramite adde- bito sul conto di cui al precedente art. 7. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest’ultima, al momento della richiesta del Finanziamento, ha dato apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito sul citato conto BancoPosta.
La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che, fermo quanto pre- visto all’art. 16 delle Condizioni Generali di Finanziamento, la par- te Mutuataria potrà procedere al rimborso anticipato, totale o par- ziale, del Finanziamento senza dover corrispondere alcun com- penso aggiuntivo a favore della Banca.
Art. 14 – Modifica delle condizioni economiche.
La Parte Xxxxxxxxxx prende atto ed accetta espressamente che -
Resta inteso che in caso di dichiarazione falsa o mendace cir- ca la destinazione del Finanziamento, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interesse e simili).
- le spese, gli onorari ed i diritti notarili del presente atto, ivi com- presi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazione e cancellazione ipotecaria.
Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali mag- giori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risoluzione del ovvero dal recesso dal Contratto.
La Parte Mutuataria dispone ed autorizza sin d’ora la Banca a dedurre e trattenere dal Finanziamento, successivamente alla sua erogazione, l’importo dell’imposta sostitutiva nella misura in vigo- re al momento della stipula del presente atto, fermo restando l’ob- bligo per essa Parte Mutuataria di rimborsare alla Banca gli impor- ti che quest’ultima fosse chiamata a versare all’amministrazione finanziaria in relazione ad eventuali maggiorazioni di detta impo- sta qualora il finanziamento dovesse rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (con. In L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta dell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”).
Art. 16 – Elezione del domicilio.
Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti contraenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 cod. civ. e dell’art. 30 cod. proc. civ.:
- la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art.39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 - XXXXXX;
- la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/i presso l’in- dirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successiva- mente comunicato alla Banca, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con lettera raccomandata a/r.
Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 5 del T.U.B. - la Ban- , ca si riserva di modificare le condizioni economiche e/o normative
del Contratto di Mutuo qualora sussista un giustificato motivo ai
sensi dell’art.118 del T.U.B., così come modificato dalla legge
n.248 del 4/8/2006 e relative disposizioni di attuazione che si devono intendere interamente richiamate nel presente atto.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili del decre- to legislativo 6 settembre 2005, numero 206 (Codice del consu- mo), in quanto applicabili.
Art. 15 – Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori.
Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori del presen- te atto (e di quelli conseguenti) e del Finanziamento sono a carico del- la Parte Mutuataria. In particolare, in capo a quest’ultima gravano: l’imposta sostitutiva ex art. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni, cui il Finanzia- mento è soggetto, nell’aliquota del ...........% pari a Euro ……… (in lettere);
Luogo Data
Firma del Notaio rogante Firma della Parte Mutuataria Firma del Garante/i
Firma del Fideiussore/i Firma della Banca
Esempio di Contratto di finanziamento garantito da ipoteca stipulato in atto unico
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti)
Mutuo a rata costante e durata variabile
Il giorno ............ del mese ...................... dell’anno ........................
in davanti a
me Dr. ..............................................................................................
Notaio in iscritto pres-
so il Collegio Notarile di e
senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti xxxxx- xxxxx, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti: quanto alla parte mutuante:
- la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Iscritta all’albo delle Banche, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’albo dei Gruppi Bancari, in persona del Signor ,
...........................................nato a…….............................…
il… , domiciliato per questo atto presso la
sede legale della stessa Deutsche Bank S.p.A., il quale dichia- ra di intervenire nel presente atto nella sua qualità di procura- tore di quest’ultima, a ciò autorizzato in forza dei poteri al medesimo derivanti dalla procura speciale ricevuta dal Notaio Dr. …………........................……….. in …...............................…
in data ……...........................….. n. …................................……
che si allega in originale sotto la lettera “. ”;
(di seguito denominata la “Banca”); quanto alla parte mutuataria:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ……............................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ; e
- il/la Signor/a ,
nato/a a ….........................................…... il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
che interviene/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai sensi dell’art. 25 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52;
(di seguito denominata anche la “Parte Mutuataria”);
se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte Mutuataria inserire la seguente parte:
quanto alla parte che presta la garanzia personale di cui al pre- sente atto:
il/la Signor/a ,
nato/a a ……...................................................... il ,
residente in ……, Codice Fiscale ………, ;
(di seguito denominata il/i “Fideiussore/i”);
quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presen- te atto:
- il/la Signor/a ,
nato/a a …..............................................…... il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
(di seguito denominata il/i “Garante/i”);
detti comparenti (di seguito anche le Parti), della cui identità per- sonale io Notaio sono certo, premettono che:
A) la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito il “T.U.B.”), da destinare all’acquisto/alla ristrutturazione del ……
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile meglio descritto all’ultimo comma del successivo art.10;
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:
seguente bene immobile adibito ad uso abitativo:...........................
…………………………………......................…(segue descrizione)
B) la Banca, esaminata la richiesta inoltrata dalla Parte Mutuata- ria e la documentazione da essa esibita, visti gli artt. 38 e ss. del T.U.B. e facendo affidamento sulla veridicità, completezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patri- moniali e finanziarie ivi indicati, nonché sul rilascio delle garan- zie e sull’assunzione degli impegni tutti previsti nel presente atto, ha deciso di concedere alla Parte Mutuataria il finanzia- mento dalla stessa richiesto nei termini ed alle condizioni di seguito specificate;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art.1 – Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostan- ziale del presente atto (di seguito anche il “Contratto”).
Art. 2 – Oggetto.
La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a titolo di finanziamento ex artt. 38 e ss. del T.U.B. ed ai fini di cui al suc- cessivo art. 4, la somma di Euro ……….. (in lettere), pari a Lit. (in lettere), (di seguito il “Finanziamento”), al tasso di
interesse di cui al successivo art. 8, ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge e dalle previsioni tutte di cui al Contrat- to ed, in particolare, delle Condizioni Generali del Mutuo Banco- Posta (di seguito anche le “Condizioni Generali di Finanziamen- to”) altresì riassunte nel Documento di Sintesi che, sottoscritte dal- le Parti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lette- ra “…” e la lettera “…”. Le Parti, per espressa e concorde rinun- zia, esonerano me Notaio dalla lettura delle sopraccitate Condi- zioni Generali di Finanziamento e del Documento di Sintesi, dichiarando di conoscerli, accettarli e approvarli integralmente.
Art. 3 – Erogazione.
L’intero importo del Finanziamento viene erogato tramite accredi- to sul conto n. 0020900955 partita n. acceso
presso il Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mutuataria dichiara di ricevere detto importo, rilasciandone con il presente atto, ampia quietanza liberatoria.
La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere dal- l’importo così erogato gli importi relativi:
- alle spese di istruttoria e di perizia di cui al successivo art. 13;
- all’imposta sostitutiva di cui al successivo art. 15.
Art. 4 – Scopo.
La Parte Mutuataria e la Banca danno atto che il Finanziamento è finalizzato all’acquisto/alla ristrutturazione del ….................
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile descritto all’ultimo comma del successivo art.10
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse
e che, pertanto, ai sensi dell’art.121, comma 4, lettera e) del T.U.B., al Finanziamento non è applicabile la normativa di cui al Titolo VI, Capo II, del T.U.B., relativa al credito al consumo.
Art. 5 – Deposito cauzionale.
La Parte Mutuataria costituisce il Finanziamento, al netto degli importi di cui al precedente art. 3, in deposito cauzionale infruttife- ro presso la Banca, a garanzia dell’integrale e puntuale adempi- mento degli obblighi posti dall’art. 8 del Contratto e dagli artt. 2 e 8 delle Condizioni Generali di Finanziamento a carico della Parte Mutuataria. Tale deposito cauzionale infruttifero, a parziale dero- ga di quanto previsto all’art. 2 delle Condizioni Generali di Finan- ziamento, verrà svincolato in data odierna secondo quanto previ- sto al successivo art. 6.
La Parte Mutuataria prende atto che, decorso inutilmente il termi- ne di cui all’art. 2, comma 3 delle Condizioni Generali di Finanzia- mento, la Banca potrà comunque avvalersi della facoltà ivi prevista di considerare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 6 – Svincolo del deposito cauzionale.
La Parte Mutuataria autorizza fin d’ora ed irrevocabilmente la Banca a disporre lo svincolo dell’importo del Finanziamento costi- tuito in deposito cauzionale infruttifero mediante l’accredito dello stesso sul conto corrente bancario/conto BancoPosta n. …......…..
nel caso in cui lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Xxxxxxxxxx, aggiungere la seguente previsione:
intestato alla Parte Mutuataria presso ,
nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appalta- tore e l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previ- sione:
intestato a ………………………........………presso ,
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto all’ultimo comma del successivo art.10,
nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appalta- tore e l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previ- sione:
intestato a …………………………......…… presso ,
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse,
una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova della realizza- zione degli eventi di cui al precedente art. 5.
Art.7 – Rimborso e durata del Finanziamento.
La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successo- ri e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine - a rimborsare il Finanziamento mediante il pagamento di numero …… rate men- sili costanti di importo fisso – salvo quanto di seguito previsto - concordato dalla Parte Mutuataria e dalla Banca in data odierna, pari ad Euro ...................................
L’importo di ciascuna rata sarà comprensivo della quota capitale e degli interessi convenuti ed accettati nella misura di cui al suc- cessivo art.8, come da piano di ammortamento quivi allegato sot- to la lettera “. ”
Posto che la prima rata del piano d’ ammortamento ha scadenza il….............…, si precisa che la stessa ammonta ad Euro
…........….....… (in lettere), in quanto è comprensiva degli interes- si, calcolati al tasso di cui al successivo art. 8, maturati sull’intero capitale erogato dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza.
Tenuto conto che il tasso di interesse di cui al successivo art.8 è variabile, le oscillazioni dello stesso potranno incidere sulla dura- ta dell’ammortamento del Finanziamento sulla base delle pattui- zioni che seguono, riservandosi pertanto la Banca la facoltà, al variare del tasso di interesse, di procedere alla nuova determina- zione del numero delle rate residue e della conseguente durata del Finanziamento.
In nessun caso la durata del Finanziamento potrà essere inferio- re a 18 (diciotto) mesi .
La Banca e la Parte Mutuataria si danno atto che, qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, dovesse subire una variazione tale per cui l’ammortamento del Finanziamento - calcolato sulla base dell’importo di ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7 ed in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso - dovesse concludersi prima di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, la Banca, pre- via comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 giorni dal- la rilevazione di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo del- l’importo delle rate residue di rimborso del Finanziamento, ridu- cendo, se del caso, l’ammontare delle stesse, sulla base delle nuove condizioni di tasso e della durata minima dei 18 mesi di cui al precedente capoverso.
In nessun caso la durata del Finanziamento potrà essere superio- re a 30 (trenta) anni.
Qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, dovesse subire una variazione tale per cui l’ammor- tamento del Finanziamento - calcolato sulla base dell’importo di
ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7 ed in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso - non dovesse concludersi entro la scadenza di anni 30 dalla stipula del Contratto, con il pagamento della pattuita ultima rata, la Parte Mutuataria si obbliga, sin d’ora, al pagamento della rata finale, la trecentosessantesima, dell’im- porto comprensivo di tutte le somme ancora dovute dalla Parte Mutuataria alla Banca in dipendenza del Contratto (ed, in partico- lare, della quota interessi e della quota capitale non ancora rim- borsate).
La Banca e la Parte Mutuataria si danno atto che, qualora l’impor- to di detta ultima trecentosessantesima rata dovesse superare la somma di Euro 10.000 (diecimila) - in dipendenza della sopracita- ta variazione di tasso - la Banca, previa comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo dell’importo delle residue rate di rimborso del Finanziamento, aumentando, se del caso, l’ammontare delle stesse - sulla base delle nuove condizioni di tasso, del residuo del debito del Finanziamento e della durata massima trentennale di cui al precedente capoverso.
Ferma restando l’ipotesi di cui ai precedenti capoversi, la Banca e la Parte Mutuataria si danno inoltre atto che, qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, doves- se subire una variazione tale per cui l’ammontare dei soli interes- si superi l’importo di ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7, in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso, la Banca, previa comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 (quindici) giorni dalla rilevazione di detta variazione, potrà procedere al rical- colo dell’importo delle rate di rimborso del Finanziamento – aumentando, se del caso, l’ammontare della stessa - sulla base delle nuove condizioni di tasso, del residuo del debito del Finan- ziamento e della durata massima trentennale di cui al precedente capoverso. Tale nuovo importo, così determinato, verrà applicato, salvo nuovo ricalcolo, a tutte le rate non ancora scadute alla data di comunicazione di detto ricalcolo.
Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il gior- no 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. ………..........……
intestato alla Parte Mutuataria. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest’ultima, al momento della richie- sta del Finanziamento, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito delle rate di rimbor- so del Finanziamento sul citato conto BancoPosta.
Art. 8 – Interessi.
Sul Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca interessi che saranno da quest’ultima calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Finanziamento, secondo un tasso annuo nominale di interes- se variabile, la cui misura iniziale è pari al … %
Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indi- pendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gen- naio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggio- rando di punti percentuali per anno la quotazione del tasso
EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispetti- vamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settem- bre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo imme- diatamente precedente) diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopra- citati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURI- BOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se neces- sario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indica- ta dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).
La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che l’I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – relativo al mutuo in oggetto è pari al…
Art. 9 – Interessi di Mora.
Ove la Parte Mutuataria non proceda al pagamento integrale del- le rate di rimborso, oppure lo effettui con ritardo sulle rispettive
scadenze, dovrà pagare sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettiva- mente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta (anche parzialmente) impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigo- re, ai sensi dell’art. 8, al momento della scadenza della rata rima- sta impagata (anche parzialmente), maggiorato di 2 punti percen- tuali per anno.
Qualora il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996
n.108 e successive modifiche e integrazioni, detto xxxxx sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrisponden- te a tale limite massimo.
Sugli interessi di mora come sopra determinati la Banca non pro- cederà alla capitalizzazione periodica.
Rimane fermo, comunque, il diritto della Banca di far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.
Art. 10 – Garanzie.
A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contrat- to ed, in particolare, del rimborso del Finanziamento, del paga- mento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle impo- ste, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all’art. 2855, primo comma cod. civ. - ven- gono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso.
La Parte Mutuataria/il/i Garante/icostituisce/no ipoteca convenzio- nale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l’ “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere) fermo restando che
tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clauso- le di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanzia- mento previste nel Contratto. Quest’ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscri- zione, cosicché l’adeguamento si verifichi automaticamente.
L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizio- ni, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte inficiare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: ………..........….
Per ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la ridu- zione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del T.U.B..
se presenti fideiussori continuare con la seguente previsione:
Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuata- ria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in virtù della copia esecu- tiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.
Art. 13 – Condizioni Economiche.
Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI, Capo I del T.U.B. (artt. 115 e ss.) e delle relative norme di attuazione, la Parte Mutuataria dichiara di aver preso visione dei Fogli Informativi e del Documen- to di Sintesi relativi al Mutuo BancoPosta.
Per ciascuno degli adempimenti in appresso indicati, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:
- per l’istruttoria della pratica relativa alla concessione del Finan- ziamento e per la perizia dell’Immobile: Euro (in
lettere);
- per ogni invio della comunicazione periodica ex art.119 del T.U.B.: Euro (in lettere);
- per ogni invio della cosiddetta certificazione interessi: Euro
….....………. (in lettere);
- per ogni invio di un eventuale duplicato della cosiddetta certifi- cazione interessi: Euro (in lettere);
- per ogni dichiarazione della Banca a comprova della sussisten- za di credito: Euro (in lettere);
- per ogni comunicazione diversa dalle precedenti inviata dalla Banca: Euro (in lettere);
- per gli adempimenti conseguenti all’accollo del Finanziamento da parte di un terzo: Euro (in lettere);
- per ogni lettera di assenso – sempre che ne ricorrano i relativi presupposti – a riduzione e restrizione dell’ipoteca: Euro
….....………. (in lettere);
Il pagamento delle somme dinanzi indicate avverrà tramite adde- bito sul conto di cui al precedente art. 7. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest’ultima, al momento della richiesta del Finanziamento, ha dato apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito sul citato conto BancoPosta.
La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che, fermo quanto pre- visto all’art. 16 delle Condizioni Generali di Finanziamento, la par- te Mutuataria potrà procedere al rimborso anticipato, totale o par- ziale, del Finanziamento senza dover corrispondere alcun com- penso aggiuntivo a favore della Banca.
Art. 14 – Modifica delle condizioni economiche.
La Parte Xxxxxxxxxx prende atto ed accetta espressamente che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 5 del T.U.B. - la Ban- ca si riserva di modificare le condizioni economiche e/o normative del Contratto di Mutuo qualora sussista un giustificato motivo ai sensi dell’art.118 del T.U.B., così come modificato dalla legge
n.248 del 4/8/2006 e relative disposizioni di attuazione che si devono intendere interamente richiamate nel presente atto.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili del decre- to legislativo 6 settembre 2005, numero 206 (Codice del consu- mo), in quanto applicabili.
Art. 15 – Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori.
Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori del presente atto (e di quelli conseguenti) e del Finanziamento sono a carico della Parte Mutuataria. In particolare, in capo a quest’ul- tima gravano:
- l’imposta sostitutiva ex art. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni, cui il Finanziamento è soggetto, nell’aliquota del % pari a Euro
….....………. (in lettere);
Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della
Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro ………………
(in lettere) per l’adempimento delle obbligazioni tutte poste a cari- co della Parte Mutuataria dal Contratto, nonché di eventuali pro- roghe o rinnovazioni, anche tacite, del Finanziamento. La fideius- sione è regolata dalle norme riportate all’art. 12 delle Condizioni Generali di Finanziamento.
inserire la descrizione dell’immobile concesso in garanzia
………………………………..............................................…………
Art. 11 – Decadenza dal beneficio del termine.
Fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto.
Art. 12 – Formula Esecutiva.
In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi dovuti dalla Parte Mutuataria in ragione del Finanziamento, la
nel caso in cui il mutuo si riferisca all’acquisto o alla ristrut- turazione della cd. “prima casa” continuare con la seguente previsione
Al riguardo, la Parte Mutuataria e la Banca con il presente atto chiedono espressamente di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali stabilite dal citato D.P.R., avendo il Finanziamento durata maggiore di diciotto mesi;
- Agli effetti fiscali, la Parte Mutuataria dichiara che il Finanzia- mento viene concesso per :
• l’acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative pertinenze (“prima casa” quale definita dalla normati- va vigente per l’applicazione di aliquota ridotta in sede di tra- sferimento di immobili);
Pertanto, in relazione al Finanziamento, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre n.601, nella misura ridotta dello 0,25% sull’ammontare complessivo del Finanzia- mento, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all’art.1- bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L.191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell’art.2 del DL 220/2004
(conv. In L. 257/2004).
Resta inteso che in caso di dichiarazione falsa o mendace cir- ca la destinazione del Finanziamento, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interesse e simili).
- le spese, gli onorari ed i diritti notarili del presente atto, ivi com- presi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazione e cancellazione ipotecaria.
Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali mag- giori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risoluzione del ovvero dal recesso dal Contratto.
La Parte Xxxxxxxxxx dispone ed autorizza sin d’ora la Banca a dedurre e trattenere dal Finanziamento, successivamente alla sua erogazione, l’importo dell’imposta sostitutiva nella misura in vigo- re al momento della stipula del presente atto, fermo restando l’ob- bligo per essa Parte Mutuataria di rimborsare alla Banca gli impor- ti che quest’ultima fosse chiamata a versare all’amministrazione finanziaria in relazione sia ad eventuali maggiorazioni di detta imposta qualora il finanziamento dovesse rientrare nelle fattispe- cie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (con. In L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta dell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”).
Art. 16 – Elezione del domicilio.
Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti contraenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 cod. civ. e dell’art. 30 cod. proc. civ.:
- la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art.39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, Pixxxx xxx Xxxxx- xxxxx 0, 00000 - XXXXXX;
- la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/ipresso l’in- dirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successiva- mente comunicato alla Banca, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con lettera raccomandata a/r.
Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.
, Luogo Data
Firma del Notaio rogante Firma della Parte Mutuataria Firma del Garante/i
Firma del Fideiussore/i Firma della Banca
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) FORNITA DA POSTE ITALIANE S.P.A.
Ai fini del rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati perso- nali (art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 detto Codice in materia di protezione dei dati personali), Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (di seguito “Poste Italiane”), Titolare del trattamento relativo al Mutuo BancoPosta,
INFORMA
- che i dati personali rilasciati dai richiedenti il Mutuo e dall’eventuale Garante/
Fideiussore (definiti dalla legge Interessato), sono necessari al Tito- lare per fornire i servizi finanziari richiesti nell’ambito dei rapporti con gli stessi instaurati;
- che tra tali dati possono rientrare anche quelli che la legge definisce “sensibili”1, dei quali il Titolare può eventualmente venire a cono- scenza in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal- l’Interessato, ad esempio in caso di sottoscrizione di copertura assi- curativa;
- che i dati personali sono pertanto trattati per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rap- porto con l’Interessato relativo al Mutuo BancoPosta ed al rappor- to assicurativo (ad esempio raccolta e trasmissione a Deutsche Bank delle richieste di mutuo, nonché gestione delle procedure di accreditamento ed addebito in conto);
b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamen- ti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, etc.);
c) finalità funzionali all’attività di Poste, di società del Gruppo e di altre società, che tratteranno i dati solo a seguito di specifico consenso dell’Interessato. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Xxxx- lare, indagini di mercato, eseguite direttamente oppure attraver- so l’opera di società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; promozione e vendita di prodotti e servizi del Titolare o di terzi, effettuate, mediante l’analisi delle sue preferenze, attraverso lettere, contatti telefonici, invio di materiale pubblicitario o attraverso fax, posta elettronica, sms ed altri sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore.
- che i dati sono trattati, con idonee procedure manuali o strumenti anche elettronici, dal personale appartenente alla struttura del Tito- lare addetto all’accettazione di sportello e alla Business Unit Banco- Posta presso le sedi centrali e distaccate, nei limiti dell’esecuzione delle operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento del con- tratto di Mutuo BancoPosta. Tali soggetti sono stati nominati Incari- cati ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particola- re riferimento all’adozione delle misure di sicurezza.
- che per alcune operazioni o servizi richiesti il Titolare può essere tenuto a comunicare i dati personali ad altri soggetti2, eventualmen- te anche all’estero, e può avvalersi di società esterne3 che svolgo- no alcune attività per conto del Titolare, in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi del trattamento.
L’elenco aggiornato dei soggetti terzi e delle società esterne che inter- vengono nell’esecuzione del trattamento dei dati personali e quello dei Responsabili del trattamento è comunque disponibile presso la Business Unit BancoPosta, di Poste Italiane S.p.A., Vixxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx;
- che il consenso che chiediamo di esprimere, con l’apposizione del- la firma nell’apposito spazio relativo alla “manifestazione di consen- so al trattamento dei dati personali” riportato sul modulo di richiesta Mutuo BancoPosta, si riferisce all’esigenza del Titolare di comuni- care i suoi dati a società terze, che operano in qualità di Titolari autonomi, che tratteranno i dati nell’ambito delle attività strettamen- te necessarie alle operazioni e ai servizi richiesti, anche con riferi- mento alle operazioni aventi ad oggetto dati sensibili.
L’art. 7 del d.lgs 196/03 riconosce all’Interessato il diritto di chiedere al
Titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamen- to; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incari- cati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a conoscenza dei dati dei richiedenti o dell’eventuale Garante/Fidejussore; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini promozionali.
Responsabile interno del trattamento è la Direzione Operazioni della Busi- ness Unit BancoPosta di Poste Italiane, ubicata presso la sede legale del- la società stessa, alla quale rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) FORNITA DA DEUTSCHE BANK S.P.A.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche “Codice”), Deutsche Bank S.p.A. dichiara quanto segue
1. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
1.1 Per le finalità di cui al successivo punto 5, la Banca può venire in possesso di, e trattare, dati personali dell’interessato (ad esempio: i dati anagrafici, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la solvi- bilità economica, ecc.).
1.2 Può accadere inoltre che, in relazione a specifiche operazioni o ser- vizi richiesti dall’interessato (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tra- mite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili), la Banca venga in possesso di dati dell’interessato che il Codice definisce come “sensibili” (cioè idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le con- vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’ade- sione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere reli- gioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato). Per il loro trattamento, il Codi- ce richiede il consenso dell’interessato da manifestarsi in modo specifi- co e per iscritto.
2. FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente pres- so l’interessato ovvero presso terzi (ad esempio: soggetti che dispongo- no ordini di bonifico a favore dell’interessato, sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell’interessato, ecc.), nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all’in- teressato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti al soggetto che fornisce i dati e non è dovuta nei casi previsti dalla legge.
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Deutsche Bank S.p.A., con sede in Piaz- za del Calendario 3, 20126 Milano, capitale sociale Euro 310.659.856,26, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Milano 01340740156, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, iscritta all’albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank (di seguito “gruppo DB”), a sua volta iscritto all’albo dei gruppi bancari. La Deutsche Bank S.p.A. è una società soggetta all’attività di direzione e coordina- mento della Deutsche Bank AG (di seguito “DB AG”), con sede in Francoforte (Repubblica Federale Tedesca) e fa parte del gruppo mondiale di quest’ultima (di seguito “gruppo DB AG”).
4. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento dei dati è il Preposto “pro-tempore” alla Macro Divisione PCAM.
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato sono trattati nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria (oltre alle attività connesse e strumentali)
1 cioè “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazio- ni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
2 ad esempio periti per la valutazione dell’immobile
3 ad esempio soggetti che prestano servizi bancari, finanziari, assicurativi o riassicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento o che comunque sono destinatari o trami- te dell'esecuzione delle disposizioni impartite o richieste dalla clientela o comunque effettuate per conto della stessa; soggetti che prestano servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; soggetti che prestano servizi informatici e/o gestiscono reti informatiche per la trasmis- sione di comunicazioni concernenti operazioni della clientela; enti di tutela del credito; soggetti che prestano servizi di recupero crediti e società di factoring; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza; società controllate e collegate ai Titolari ai sensi dell'art. 2359 c.c.
della Banca e per le seguenti finalità:
5.1 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rappor- ti con l’interessato (ad esempio: acquisizione d’informazioni preliminari alla conclusione di un contratto con l’interessato, esecuzione d’opera- zioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l’inte- ressato, adempimento di specifiche richieste dell’interessato, ecc.);
5.2 finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi e da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esem- pio: Centrale Rischi, UIC-A.U.I., legge sull’antiriciclaggio, ecc).
5.3 adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa “antiriciclaggio” (D. Lgs. 56/2004).
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
In relazione alle finalità sopraindicate, i dati personali dell’interessato possono essere trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riser- vatezza cui si è sempre ispirata l’attività della Banca, mediante elabora- zioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamen- te correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). L’appartenenza della Banca al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell’interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.
7. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI MEDESIMI IN QUALITÀ DI RESPONSABILI OD INCARICATI DEL TRATTA- MENTO DI CUI È TITOLARE LA BANCA
7.1 In relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2, la Banca può comunicare i dati personali dell’interessato alle seguenti categorie di soggetti (italiani e stranieri):
• soggetti che svolgono attività strumentali o collegate alla gestione amministrativa del rapporto con l’interessato (ad esempio: sogget- ti che svolgono servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trat- tamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od origi- nati dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive rela- tive a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgo- no attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate all’interessato; sog- getti che svolgono servizi di registrazione dati tramite scansione, fotoriproduzione ed archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l’interessato; soggetti che prestano attività di assistenza telefonica in sede di esecuzione dei rapporti intratte- xxxx con l’interessato; soggetti che prestano servizi informatici a favore della Banca);
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servi- zi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
• enti che rilevano rischi finanziari, al fine di alimentare le banche dati da loro gestite (c.d. “sistemi di informazioni banche ed enti finanzia- ri) in sede di valutazione delle richieste di finanziamento loro inoltra- te, a fini di contenimento del rischio creditizio, quali creditizie”), cui possono avere accesso i loro aderenti (altre:
- CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx Xxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxxx – fax 000 0000000, tel. 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx (la quale raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendente- mente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
- CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, viale Tunisia 50 – 00000 Xxxxxx – tel. 0266710235-29, fax 0000000000, www.ctcon- xxxx.xx (la quale raccoglie informazioni solo su rapporti di finanzia- mento morosi o a sofferenza);
- Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx; Recapiti utili: Servizio Tute- la Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interes- sati), Xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx – fax 000.000.000, tel. 000.000.000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx (Area Consuma- tori) (la quale raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rim- borsi);
• soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finan- ziari e dei soggetti finanziati;
• società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad atti- vità di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l’interessato;
• autorità amministrative e giudiziarie;
• società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consu- lenza a favore della Banca;
• società del gruppo DB;
• DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati per- sonali dell’interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Banca
è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazio- nare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giu- diziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG);
• società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà colle- gati all’uso dei prodotti o servizi richiesti dall’interessato.
7.2 In relazione alle finalità di cui al precedente punto 5.3, la Banca può comunicare i dati dell’interessato a soggetti terzi che offrono questo tipo di servizi, affinché verifichino presso l’interessato se la Banca abbia sod- disfatto le sue esigenze ed aspettative, o se esista una potenziale domanda per altri prodotti e servizi della Banca, di società del gruppo DB o del gruppo DB AG, o di terzi. In relazione alle medesime finalità, la Banca può comunicare i dati dell’interessato a soggetti terzi, al fine di consentire a questi ultimi di offrire all’interessato prodotti propri o di altri soggetti.
7.3 I soggetti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 trattano i dati dell’inte- ressato in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco det- tagliato di tali soggetti è disponibile presso tutte le dipendenze della Banca.
7.4 In relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 pos- sono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: i dipendenti o collaboratori esterni della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di vendita, di consulenza, di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizio- ne, ecc.), contabili, di supporto (ad esempio: analisi creditizia, supporto legale, recupero crediti, assistenza informatica, ecc.), di controllo inter- no, ecc.
7.5 I dati personali dell’interessato non sono oggetto di diffusione (dovendosi intendere per tale il dare conoscenza dei dati personali del- l’interessato ad uno o più soggetti indeterminati).
8. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMEN- TO DEI DATI PERSONALI
8.1 Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della Banca e dei soggetti cui la medesima li può comunicare per le finalità di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 sono neces- sari, quindi non possono essere negati od impediti dall’interessato, pena l’impossibilità per la Banca di fornire a quest’ultimo i servizi richiesti.
In mancanza del consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali per le suddette finalità, la richiesta alla Banca, da parte dell’interessato, di specifici servizi od operazioni che richie- dono il trattamento di cui sopra deve intendersi come manifesta- zione del consenso dell’interessato medesimo all’effettuazione dei relativi trattamenti e comunicazioni dei suoi dati personali, per le finalità connesse e strumentali alla gestione dei servizi ed opera- zioni in questione.
8.2 Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della Banca e dei soggetti cui la medesima li può comunicare per le finalità di cui al precedente punto 5.3 sono facoltativi.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO DI CUI ALL’ART. 7 DEL CODICE
Il Codice riconosce all’interessato i seguenti diritti:
• di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazio- ne in forma intelligibile;
• di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamen- to effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identi- ficativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• di ottenere (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazio- ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (b) l’attestazione che le predette operazioni sono state porta- te a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• di opporsi, in tutto o in parte, (a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo del- la raccolta; (b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compi- mento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, oppure presso una qua- lunque dipendenza della Banca.
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – INFORMATIVA
(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)
Come vengono utilizzati i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deon- tologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguar- dano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo con- sultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso la Deutsche Bank S.p.A.; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Xxx chiederà un altro prestito, un finanziamen- to, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consu- mo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finan- ziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informa- zioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra prece- dente informativa). In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simi- le presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx inoltrandolo alla:
DEUTSCHE BANK S.p.A.
Piazza del Calendario, 3 – 00000 XXXXXX XX e-mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
e/o alle Società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A., Experian Information Service S.p.A., SIA S.p.A.
Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessa- rio per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del con- tratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni cre- ditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzet- ta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipan- ti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debi- toria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informa- zioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatez- za degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati possono essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipolo- gie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, anda- mento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale pre- senza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui Deutsche Bank S.p.A. aderisce sono gestiti da:
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, Viale Tunisia 50 – 00000 Xxxxxx, tel. 0266710235-29, fax 0000000000, xxx.xxxxxxxxx.xx / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo negativo / PARTECI- PANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / TEMPI DI CON- SERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vede- re tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CRE- DIT SCORING: no.
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx Xxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxxx. Fax: 000 0000000, Tel.: 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, socie- tà finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI
DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto ripor- tata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si /
ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i pre- supposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesi- me finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito xxx.xxxx.xxx/…).
3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx X. Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx; Recapiti uti- li: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Xxx X. Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx – Fax: 000.000.000, Tel.: 000.000.000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, inter- mediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’atti- vità commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamen- to del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codi- ce deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCO- RING: si / ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere infor- mativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
4. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi
di importo contenuto (CICCR o Centrale rischi associativa) gestito da SIA S.p.A., Via X. Xxxxxxxxx, 26 – 20124 Xxxxxx, xxx. 00 00000, fax 00 00000000, sito internet: xxx.xxx.xx / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo posi- tivo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, intermediari iscritti nel- l’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / TEMPI DI CONSERVA- ZIONE DEI DATI: 24 mesi per le persone fisiche (elevabili a 36 mesi), 36 mesi per le persone giuridiche / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società al preposto alla Divisione Private & Business Clients, oppu- re ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazio- ne dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legit- timi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizza- ti. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deon- tologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridot- to a 24 mesi: si veda il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) |
CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE NOTA PRELIMINARE
Di seguito sono riportate le Condizioni Generali di Assicurazione delle polizze assicurative collegate al Mutuo BancoPosta.
Informazioni relative alle Società Assicuratrici:
Le società di assicurazione sono:
• Per la polizza “Incendio” la ERGO Assicurazioni S.p.A., con Sede e Direzione Generale in Milano – Via Pampuri n. 13, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gaz- zetta Ufficiale 26/6/86 n. 146) Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 07707320151, Partita IVA n. 10042300151 , autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell’ISVAP n. 1092 del 14/01/99 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/99;
• Per la polizza “Protezione del Credito” la HDI Assicurazioni S.p.A., con sede sociale in Roma – Xxx Xxxxxxx x. 00, iscritta al n. 7122/92 del Registro Imprese di Roma e al n. 757172/92 del R.E.A. di Roma, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con
D.M.I.C.A. n.19570 dell’8/6/1993.
Informazioni relative al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Reclami
Eventuali reclami in merito al contratto possono essere indirizzati alle Società Assicuratrici sopra menzionate:
• in riferimento alla polizza “Protezione del Credito”: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxx – fax 0000000000 – e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx;
Qualora l’assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaran- tacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto del- la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni / prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Termini di prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i dirit- ti stessi si fondano. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
POLIZZA INCENDIO MUTUI
AGENZIA N. 907 - RAMO 61 - POLIZZA CONVENZIONE N. 5 500 001
ERGO ASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale € 43.900.000 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x
xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 26/6/1986 N° 146) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 1004230015.
Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.
Tra
Poste Italiane S.p.A con sede legale in Xxxxx Xxxxxx 000 - 00000 Xxxx, Capitale Sociale: 1.036.110.000 euro, Registro Imprese di Roma n. 97103880585/1996, N. Iscrizione al REA 842633, Codice Fiscale 97103880585, d’ora in avanti denominata “Contraente”
e
ERGO Assicurazioni S.p.A., con Sede e Direzione Generale in Mila- no - Via Pampuri n. 13,
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta Ufficiale 26/6/86 n. 146)
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 07707320151, Partita IVA n. 10042300151
viene stipulata la presente Polizza Convenzione N. 5 500 001
DEFINIZIONI
Informazioni relative alla Società Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo Denominazione sociale: ERGO ASSICURAZIONI
Forma giuridica: Società per Azioni Indirizzo: Sede e Direzione Generale Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Assicurato: il soggetto Richiedente il mutuo che ha sottoscritto la Scheda di Adesione e nel cui interesse è stipulata l’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione (Polizza Convenzione) e il suo contenuto.
Beneficiario: Ente che eroga il “mutuo BancoPosta”.
Contraente: Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
Contratto: il contratto di mutuo tra il Contraente e l’Assicurato dal qua- le derivano le prestazioni oggetto della presente Polizza Convenzione. Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato ha sottoscritto la Scheda di Adesione e non ci sia stato il rifiuto di ERGO Assicurazioni S.p.A.
Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
a contatto con l’aria o l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’ art. 83 dei R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressio- ne, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: l’unità immobiliare oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso, costituita da tutte le opere murarie, comprese fissi e infissi ed opere di fondazio- ne o interrate; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazio- ne e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione: affreschi e statue non aventi valore artistico. È escluso quanto non sopra richiamato quali a titolo indicativo e non esaustivo le attrezzatu- ra e l’arredamento.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili:
• gas combustibili;
• sostanze e prodotti non considerati “esplodenti” con punto di infiam- mabilità inferiore a 55° C ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
• sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida svilup- pano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Intermediario: Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di BancoPosta.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dall’ Assicurato alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scheda di Adesione: il documento che il cliente firma all’atto della sot- toscrizione del Contratto e dal quale deriva la garanzia assicurativa. Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressio- ne interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione, dal quale è derivato un danno.
Società: ERGO Assicurazioni S.p.A.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione oriz- zontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Tetto e copertura:
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE
Garanzie Assicurate Incendio
Consiste nell’impegno di ERGO Assicurazioni S.p.A. di pagare al Beneficiario la prestazione assicurata, il cui importo è pari all’ammon- tare del debito che residua dal rapporto di mutuo contratto dall’Assicu- rato verso il Contraente, in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni generali e particolari di assicurazione.
Obblighi del Contraente
Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo “Limiti assuntivi”, il
Contraente si impegna a consentire l’ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Convenzione sot- toscrivendo la prevista Scheda di Adesione, che il Contraente prov- vederà a trasmettere alla ERGO Assicurazioni S.p.A. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte della ERGO Assicurazioni S.p.A.
Obblighi della ERGO Assicurazioni S.p.A.
La ERGO Assicurazioni S.p.A. rilascerà al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l’elenco degli assicurati con l’indicazione per ciascuno delle prestazioni garantite e dei premi, tale elenco forme- rà parte integrante della Convenzione. L’elenco sarà aggiornato men- silmente dalla ERGO in base ai dati forniti dal Contraente. La ERGO provvederà, inoltre, a fornire al Contraente la nota informativa nonché le condizioni di assicurazione relative alla presente Convenzione, che verranno consegnate agli assicurati al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione.
Decorrenza e durata delle Garanzie
Le garanzie assicurate con la presente Convenzione decorrono dalle
ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Adesione, a condizione che:
• il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte di ERGO Assicurazioni S.p.A. per dichiarazioni inesatte e per reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influisco- no nella valutazione del rischio da parte della Società. Qualora il mutuo sia successivo alla suddetta data le garanzie decorreranno dal giorno di perfezionamento del contratto di mutuo e il loro termine slitterà di un numero di giorni pari alla differenza tra la data indicata nella scheda di adesione e la decorrenza del mutuo, con il massimo di 180 giorni.
La durata delle garanzie, cioè l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 30 anni. In caso di accollo del mutuo ad altra persona o di anticipata estinzione dello stesso, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automa- ticamente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia.
Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valo- re per la durata effettiva dello stesso fino al limite di 30 anni ed il pre- mio verrà calcolato in base a tale durata limite.
Limiti Assuntivi
Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla polizza convenzione, pari al debito contratto dall’Assicurato con il rapporto di mutuo, è stabilito in Euro 1.000.000 (un milione).
Beneficiari
Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente polizza conven- zione è l’Ente Erogante il mutuo, che metterà l’importo incassato a decurtazione dei propri crediti.
Calcolo del premio
Il premio per ogni singola adesione viene calcolato nella “Scheda di ade- sione alla Polizza Convenzione” moltiplicando il valore del mutuo finanzia- to per la durata in mesi dello stesso per il tasso finito dello 0,01 per mille.
Pagamento del premio
A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato che l’As- sicurato corrisponde ad ERGO Assicurazioni S.p.A. tramite l’Ente Erogante.
Modalità di liquidazione dei sinistri - Mandato all’Incasso L’Assicurato conferisce mandato irrevocabile al Beneficiario, anche nell’interesse di quest’ultimo, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Compagnia in base alla presente assicurazione. Conseguente- mente, l’Assicurato riconosce fin d’ora che la Compagnia sarà libera- ta dalla propria obbligazione di pagamento dell’indennizzo con il ver- samento del medesimo al Beneficiario. Si intende che il Beneficiario è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l’estinzione del suo residuo credito derivante dal Con- tratto di mutuo.
Pagamento delle Prestazioni Assicurate
Verificatosi l’evento assicurato, la ERGO Assicurazioni S.p.A. provvede- rà ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell’Assicurato mediante lettera raccomandata inviata direttamente, o per il tramite del Contraente, alla ERGO, nei tempi e con le modalità previste dalle condi- zioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate. La ERGO entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della docu- mentazione richiesta provvederà a corrispondere le somme dovute.
Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato
Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in pre- senza di inadempimenti o ritardi da parte dell’Assicurato verso il Con- traente in base al rapporto di mutuo. Alla determinazione degli inden- xxxxx dovuti dalla ERGO non concorreranno le rate del mutuo risultan- ti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante il mutuo per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Convenzione.
L’Ente Erogante il mutuo provvederà a comunicare alla ERGO la par- te di debito non indennizzabile.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Cointestazioni del Contratto di Mutuo
Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente convenzione.
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di leg- ge in materia.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono
essere esercitati che dal Contraente e dalla Società i cui effetti sono vincolanti anche per l’Assicurato ed il Beneficiario, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La ERGO Assicurazioni S.p.A. rinuncia nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del codice civile.
Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del codice civile i diritti derivanti
dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alla presente convenzione sono a carico dell’Assicurato.
Durata della Convenzione
La presente Convenzione dura un anno dalla data di decorrenza, con possibilità di disdetta da entrambe le Parti almeno 60 giorni prima del- la scadenza. In mancanza di disdetta inviata, tramite raccomandata A. R., prima della scadenza, la presente Convenzione si intende rinnova- ta per un ulteriore anno e così successivamente.
Diritto alle prestazioni
In caso di disdetta resta salvo il diritto alle prestazioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni appresso indicate che regolano le singole garanzie assicurate.
Le garanzie assunte in relazione ai singoli assicurati che hanno ade- rito alla Convenzione rimangono operanti fino alla scadenza indicata nel precedente paragrafo “Decorrenza e durata delle Garanzie”.
sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
XXXXXXXX X. 0
DEFINIZIONI
Informazioni relative alla Società Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo Denominazione sociale: ERGO ASSICURAZIONI
Forma giuridica: Società per Azioni Indirizzo: Sede e Direzione Generale Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Assicurato: il soggetto Richiedente il mutuo che ha sottoscritto la Scheda di Adesione e nel cui interesse è stipulata l’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione (Polizza Convenzione) e il suo contenuto.
Beneficiario: Ente che eroga il “mutuo BancoPosta”.
Contraente: Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
Contratto: il contratto di mutuo tra il Contraente e l’Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente Polizza Conven- zione.
Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato ha sottoscritto la Scheda di Adesione e non ci sia stato il rifiuto di ERGO Assicura- zioni S.p.A.
Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
• a contatto con l’aria o l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’ art. 83 dei R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressio- ne, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: l’unità immobiliare oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso, costituita da tutte le opere murarie, comprese fissi e infissi ed opere di fondazio- ne o interrate; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazio- ne e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione: affreschi e statue non aventi valore artistico. È escluso quanto non sopra richiamato quali a titolo indicativo e non esaustivo le attrezzatura e l’arredamento.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermi- ca. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili:
• gas combustibili;
• sostanze e prodotti non considerati “esplodenti” con punto di infiam- mabilità inferiore a 55° C ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
• sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida svilup- pano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Intermediario: Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di BancoPosta.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scheda di Adesione: il documento che il cliente firma all’atto della sottoscrizione del Contratto e dal quale deriva la garanzia assicurativa. Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressio- ne interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione, dal quale è derivato un danno.
Società: ERGO Assicurazioni S.p.A.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffit- tature.
Tetto e copertura:
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio pos-
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di adesione, fermo quanto previsto dal paragrafo “Decorrenza e dura- ta delle garanzie”.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate
per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Socie- tà di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati dalla Società posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo non- ché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Essendo il premio unico anticipato, non risulta applicabile l’art. 1897 C.C.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’inden- nizzo, la Società può recedere dalla singola adesione alla Convenzione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera racco- mandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 8 - Foro competente
Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazio- ne e/o all’interpretazione delle presenti norme è competente il Foro di residenza o domicilio dell’Assicurato. Se la parte attrice o convenuta non rivestono la qualità di consumatore il Foro competente è, a scel- ta della parte attrice, il luogo ove ha sede il convenuto o il capoluogo della regione in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza:
1) i danni materiali al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso:
a. direttamente causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; urto veicoli stradali in transito sulla pubblica via non appartenenti e non in uso all’Assicurato;
b. conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito il Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso oppure enti posti nell’am- bito di 20 m. da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funziona- mento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamen- to o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
2) i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell’Assicurato;
3) i guasti causati al Fabbricato oggetto del Mutuo Banco Posta per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
4) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo con il massimo di Euro 52.000,00.
Art. 11 - Esclusioni
1) Sono esclusi i danni:
a. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni prove- nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radia- zioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occa- sione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f. alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g. di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conse- guenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anor- male produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del flui- do frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è pre- stata l’assicurazione;
i. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
2) L’assicurazione non comprende:
a. monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qual- siasi carta rappresentante un valore;
b. archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c. apparecchiature elettroniche;
x. xxxxxx, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
e modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
f quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scienti- fiche d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pie- tre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Spetta all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente ed il Beneficia- rio, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza viene pagato al Beneficiario.
Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate
La Società si riserva di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicu- rato hanno l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro
non provvede alla nomina del proprio Xxxxxx o se i Periti non si accor- dano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle due Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle due Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 17 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c. verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 14;
d. verificate l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assi- curate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 18;
e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del- l’articolo 16 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere rac- colti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle due Parti. I risultati delle opera- zioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le due Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del dan- no. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno ed il relativo indennizzo vengono deter- minati come segue:
1) in caso di danno totale l’indennizzo è pari al debito residuo, risultan- te al momento del sinistro, a saldo del capitale finanziato dall’Ente che eroga il “mutuo BancoPosta”, escluso interessi.
Nel caso di rate insolute il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono.
2) in caso di danno parziale verrà liquidato un importo pari al danno accertato proporzionato al rapporto fra il debito residuo risultante al momento del sinistro a saldo del capitale finanziato dal Beneficiario e il valore stimato dell’immobile in sede di erogazione del finanziamento.
Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
L’Assicurato acconsente che la liquidazione dell’indennizzo di cui sopra verrà effettuata a favore del Beneficiario a pareggio del debito residuo del capitale finanziato inizialmente.
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relati- ve spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dal- la legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b. farne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.;
x. xxxx, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’en- tità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esi- stenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qual- siasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita “mer- ci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazio- ne contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimenta- zione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazio- ne. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicu-
razioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avvi- so a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’inden- nizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indenniz- zo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente, l’Assicurato o il Beneficiario che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, ado- pera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il pro- gresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata;
oppure:
b. (a richiesta della Società o dell’Assicurato) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Peri- ti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltan- to in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuva- re da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peri- tali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle due Parti
Art. 20 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 21 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società prov- vede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicu- rato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 11-1 lettera c).
Art. 22 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio
E’ tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l’esistenza di:
- 1 Kg di “esplodenti”;
- 50 Kg di “infiammabili” ad uso esclusivo di manutenzione nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 50 Kg di “merci speciali”.
Non si tiene conto di “esplodenti”, “infiammabili” e “merci speciali” esi- stenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
Art. 23 Contenuto degli apparecchi somministratori di calore
E’ escluso dall’assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.
ALLEGATO N. 2
NOTA INFORMATIVA
Premessa
cui all’art. 1907 del Codice Civile.
L’Assicurato acconsente che la liquidazione dell’indennizzo di cui sopra verrà effettuata a favore del Beneficiario a pareggio del debito residuo del capitale finanziato inizialmente.
La presente Nota informativa è redatta ai sensi dell’art. 123 del Decre- to Legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 e alle disposizioni dell’ISVAP.
Informazioni relative alla Società Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo Denominazione sociale: ERGO ASSICURAZIONI
Forma giuridica: Società per Azioni Indirizzo: Sede e Direzione Generale Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Informazioni relative alla Polizza Convenzione
La Polizza Convenzione, descritta nella presente Nota Informativa, è un completo programma che prevede prestazioni assicurative in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPo- sta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni generali e particolari di assicurazione.
L’adesione alla Convenzione si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione della scheda di adesione.
La presente Convenzione prevede la seguente garanzia:
Incendio
Definizione della garanzia Incendio
Consiste nell’impegno di ERGO Assicurazioni S.p.A. di pagare al Beneficiario la prestazione assicurata, il cui importo è pari all’ammon- tare del debito che residua dal rapporto di mutuo contratto dall’Assicu- rato verso il Contraente, in caso di danni materiali e diretti al Fabbrica- to oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni generali e particolari di assicurazione.
Decorrenza e durata delle Garanzie
Le garanzie assicurate con la presente Convenzione decorrono dalle ore 24
del giorno indicato nella Scheda di Adesione, a condizione che:
• il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il pre- mio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte di ERGO Assicurazioni S. p. A. per dichiarazioni inesatte e per reticenze del Con- traente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valu- tazione del rischio da parte della Società.
Qualora il mutuo sia successivo alla suddetta data le garanzie decorreran- no dal giorno di perfezionamento del contratto di mutuo e il loro termine slit- terà di un numero di giorni pari alla differenza tra la data indicata nella sche- da di adesione e la decorrenza del mutuo, con il massimo di 180 giorni.
La durata delle garanzie, cioè l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 30 anni. In caso di accollo del mutuo ad altra persona o di anticipata estinzione dello stesso, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia.
Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valo- re per la durata effettiva dello stesso fino al limite di 30 anni ed il pre- mio verrà calcolato in base a tale durata limite.
Limiti Assuntivi
Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla polizza convenzione, pari al debito contratto dall’Assicurato con il rapporto di mutuo, è stabilito in Euro 1.000.000 (un milione).
Pagamento del premio
A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato che l’As- sicurato corrisponde ad ERGO Assicurazioni S.p.A. tramite l’Ente Ero- gante.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno ed il relativo indennizzo vengono deter- minati come segue:
1). in caso di danno totale l’indennizzo è pari al debito residuo, risul- tante al momento del sinistro, a saldo del capitale finanziato dal- l’Ente che eroga il “mutuo BancoPosta”, escluso interessi. Nel caso di rate insolute il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono.
2). in caso di danno parziale verrà liquidato un importo pari al danno accer- tato proporzionato al rapporto fra il debito residuo risultante al momen- to del sinistro a saldo del capitale finanziato dal Beneficiario e il valore stimato dell’immobile in sede di erogazione del finanziamento.
Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di
Pagamento delle prestazioni
I pagamenti relativi alle prestazioni garantite dalla presente Polizza Convenzione vengono effettuati da ERGO Assicurazioni S.p.A. entro i termini e con le modalità previsti dalle condizioni contrattuali che regolano la garanzia assicurata.
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraen-
te e dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni di ERGO Assicurazioni S.p.A. che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato in ordine alle cir- costanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicura- to relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parzia- le del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicura- zione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Imposta sui premi
Il premio è soggetto all’imposta del 22,25%.
Legislazione applicabile
Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana.
Ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le Parti potranno con- venire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella ita- liana salvo i limiti derivanti dall’applicazione di Norme Imperative Nazionali.
Regole relative all’esame dei reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a
Ufficio Reclami ERGO Assicurazioni Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX
Telefax: 02/57308581 - E-mail: xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documenta- zione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzio- ne della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusi- va dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi con- ciliativi ove esistenti.
Lingua utilizzabile
La Polizza Convenzione viene redatta in lingua italiana. Le parti pos- sono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà ERGO Assicurazioni S.p.A. a proporre quella da utilizzare.
ALLEGATO N. 3
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 0000 X. 000
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e successive modifiche ed integrazioni
• Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede e direzione generale in Xxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx (di seguito la “Compagnia”).
• Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi di Bancoposta, appartenen- te al Gruppo Poste Italiane, con sede legale in Xxxxx Xxxxxx x.000, 00000 Xxxx (xx seguito l’”Intermediario”)
(di seguito indicate congiuntamente come le “Società”), in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazio- ni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Art. 1- FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell’Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riserva- tezza, connaturati allo svolgimento dell’attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.
Art. 2- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali sono trattati, nell’ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del con- tratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni prelimi- nari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’at- tività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizza- ta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normati- va comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di “antiriciclaggio”, adeguamento a Circolari emanate dall’I- svap in relazione allo svolgimento dell’attività assicurativa e di inter- mediazione).
Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.
Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di leg- ge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del rici- claggio ai sensi della Legge 197/1991).
Con riferimento ai dati “sensibili”, che ricomprendono, tra l’altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consen- so scritto dell’interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, com- porta l’impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.
Art. 3- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avvie- ne mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.
Art. 4- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanzia- ri ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di con- tratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compre- sa la posta elettronica); società di servizi per l’acquisizione, la registra- zione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti for- niti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smista- mento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono atti- vità di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intratte- xxxx con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla
clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempi- menti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in esse- re dalle Società anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.
Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al suc- cessivo art. 6.
All’interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, posso- no venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i colla- boratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgo- no per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.
Art. 5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CODICE
Ai sensi dell’art. 7 del Codice l’interessato ha diritto di ottenere da cia- scun Titolare del trattamento: la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro mes- sa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamen- to; l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsa- bili designati ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei sog- getti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di respon- sabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, non- ché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Infine l’’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al tratta- mento dei dati che lo riguardano.
Art. 6 - INFORMAZIONI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:
1 Ergo Assicurazioni S.p.A., in persona del Responsabile Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Xxxxxxx x.00, 00000 – Milano, tel. 00-0000000, fax 00-00000000;
2 Poste Italiane S.p.A., Direzione Operazioni della Business Unit Ban- coposta, presso la sede legale della Società in Xxxxx Xxxxxx x.000, 00000 Xxxx.
ALLEGATO N. 4
MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO - POLIZZA CONVENZIONE N° 5 500 001 STIPULATA FRA POSTE ITALIANE S.P.A. ED ERGO ASSICURAZIONI S.P.A.
Agenzia n° 907 - Ramo 61
Polizza Convenzione n. 5 500 001 Data
Spett.le
ERGO Assicurazioni S.p.A.
Uff. Sinistri
Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 XXXXXX Tel. x00 00 00 000
Fax x00 00 00 000 000
MUTUATARIO / ASSICURATO
COGNOME E NOME CODICE FISCALE N. TELEFONO
INDIRIZZO
C.A.P. LOCALITÀ PROV. VIA NUMERO
DATA DEL SINISTRO ACCADUTO IN (COMUNE, PROVINCIA, LOCALITÀ)
DESCRIZIONE E CIRCOSTANZA DEL DANNO SUBITO
L’Assicurato o l’Avente Causa
N.B.
Allegare alla denuncia di sinistro anche la “scheda di adesione” alla Polizza Convenzione n. 5 500 001 stipulata fra Poste Italiane
S.p.A. ed ERGO ASSICURAZIONI S.P.A
POLIZZA PROTEZIONE DEL CREDITO
HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (X) Telefono +39/6.42103.1 - Telefax +39/6.42103.500
Capitale Sociale € 86.091.299,70 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma 757172/92
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’8/6/93 (G.U. 14/6/93) - Società con unico azionista
1.0 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER TUTTE LE GARANZIE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 3030 STIPULATA TRA POSTE ITALIANE
S.P.A. E HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurate con la presente Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di assicurazione, a condizione che:
• il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte di HDI qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indica- te dall’Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o, eventual- mente nel questionario anamnestico. Qualora il mutuo sia successivo alla suddetta data, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di per- fezionamento del contratto di mutuo, ferma la durata delle garanzie come indicata nella proposta di assicurazione.
La durata dell’assicurazione, cioè l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di
Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valo- re per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della dura- ta del mutuo non modificheranno la durata della copertura eventuali riduzioni della durata estingueranno al garanzia.
HDI si impegna nel caso di mutui di importi sino a 300.000,00 euro a rinviare il documento di accettazione o meno del Rischio entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento del Questionario medico
Art. 1.4 - Premio di assicurazione
Le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via antici- pata di un premio unico, il cui importo è indicato nella proposta di assi- curazione. Il Premio viene corrisposto dall’Assicurato ad HDI tramite l’Ente Erogante. Il mancato pagamento dei premi comporta la sospen- sione della garanzia e la sua risoluzione trascorsi 30 giorni dalla data di erogazione del mutuo. HDI non assume alcuna responsabilità qualora l’Assicurato non dia disposizione di pagamento all’Ente Erogante.
Beneficiario delle prestazioni delle garanzie A), B) e D) è l’Ente Erogante
il mutuo, che metterà l’importo incassato a decurtazione dei propri crediti e metterà a disposizione dell’Assicurato ovvero degli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato le eventuali eccedenze. In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo o revoca, ci deve essere una liberatoria da parte dell’Ente Erogante verso gli Aventi Diritto. In caso di anticipata estinzione del mutuo l’Assicurato ha la facoltà di designare i nuovi bene- ficiari.
Beneficiario delle prestazioni delle garanzie C) ed E) è l’Assicurato che si impegna a tenere disponibili per l’Ente Erogante, gli importi rimessi men- silmente da HDI, a copertura dei crediti da questi vantati.
Art. 1.5 - Beneficiari
mutuo e non potrà, comunque, superare i 360 mesi.
In caso di accollo del mutuo ad altra persona, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta
acquisito da HDI.
Art. 1.2 - Cointestazioni del Contratto di Mutuo
Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicurazione. Resta inteso che in caso di cointe- stazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di quattro perso- ne e le prestazioni assicurate saranno così determinate: Garanzia A): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia B): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia C): la rata in proporzione al numero degli assicurati Garanzia D): il capitale ero- gato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia E): la rata in pro- porzione al numero degli assicurati. Il premio corrisposto dai singoli assicu- rati sarà ridotto in proporzione al numero degli assicurati. Restano invaria- ti tutti i limiti riportati nel successivo art. 1.3 e quelli delle singole garanzie.
Art. 1.3 - Limiti assuntivi
L’Assicurato deve avere una età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti al momento dell’adesione. L’età massima a scadenza non deve superare il limite massimo di 75 anni non compiuti.
L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la proposta completa in ogni parte e firmata dall’Assicurato e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta. Ogni operazione dovrà essere completata con la seguente docu- mentazione:
• Per capitali fino a Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) dovrà essere fornita la sottoscrizione della “dichiarazione di buono stato di salute” presente sulla Proposta. Qualora l’Assicurato non sia in grado di sottoscrivere la precedente dichiarazione dovrà trasmet- tere ad HDI lo specifico Questionario anamnestico, compilato dal proprio Medico di Famiglia. L’adesione potrà essere perfezionata solo dopo che HDI avrà dato il proprio consenso.
• Per capitali compresi tra Euro 160.000,01 (centosessantamila/01) ed Euro 300.000,00 (trecentomila/00) dovrà essere trasmesso ad HDI lo specifico Questionario anamnestico, compilato e sottoscrit- to dal Medico di Famiglia dell’Aderente. L’adesione potrà essere perfezionata solo dopo che HDI avrà dato il proprio consenso.
• Per capitali superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre allo specifico Questionario anamnestico di cui sopra, compilato e sottoscritto dal Medico di Famiglia dell’aderente, dovrà essere tra- smessa ad HDI tutta la documentazione sanitaria di volta in volta richiesta dalla stessa. L’adesione potrà essere perfezionata solo dopo che HDI avrà dato il proprio consenso.
Il limite massimo dell’importo mensile risarcibile per ogni singola adesione è fissato in Euro 2.000,00 (duemila/00). La durata massi- ma della copertura non può essere superiore a 360 mesi. Le opera- zioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all’attenzione della direzione HDI e da questa autorizzate. Di volta in volta la Società si riserva di richiedere ulteriore documen- tazione sanitaria.
Art. 1.6 - Anticipata estinzione del Mutuo
In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo (con o senza stipula- zione di un nuovo mutuo presso altro istituto Erogante), le garanzie della presente Convenzione rimarranno in vigore e l’Assicurato avrà la facoltà di designare i nuovi beneficiari. Le prestazioni derivanti dalla morte, invalidità totale e permanente grave malattia faranno riferimento al piano di ammor- tamento originario sottoscritto dall’Assicurato, mentre le prestazioni deter- minate da inabilità e disoccupazione faranno riferimento al valore dell’im- porto dell’ultima rata corrisposta dall’Assicurato.
L’Assicurato ha altresì la facoltà di chiedere la restituzione del premio: in tal caso le garanzie si risolvono ed HDI rimborsa all’Assicurato, tramite il Contraente, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio corso.
In caso di revoca, la copertura si intenderà decaduta e il premio sarà resti- tuito all’Assicurato.
Esclusivamente in caso di anticipata estinzione dovuta a stipulazione di un nuovo mutuo tramite Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di Banco- Posta, e semprechè anche per il nuovo mutuo l’Assicurato chieda di ade- rire alla presente Convenzione, HDI decurterà la parte di premio relativa al periodo di tempo intercorrente tra la data di anticipata estinzione del mutuo che viene estinto e la sua scadenza inizialmente prevista, da quan- to dovuto dall’Assicurato per l’adesione alla Convenzione per il nuovo
mutuo. Se la parte di premio non goduto sul mutuo che viene estinto ecce- de il premio relativo al nuovo mutuo, detta eccedenza non sarà rimborsa- ta da HDI all’Assicurato.
Art. 1.7 - Pagamento delle prestazioni
Verificatosi l’evento assicurato, HDI provvederà ad effettuare i pagamen- ti a seguito della richiesta dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto median- te lettera raccomandata inviata direttamente, o per il tramite del Contraen- te, ad HDI, nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrat- tuali che regolano le singole garanzie assicurate. HDI entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei sinistri - Mandato all’Incasso
In riferimento alle garanzie A), B) e D), l’Assicurato conferisce mandato
irrevocabile all’Ente Erogante, anche nell’interesse di quest’ultimo, ad incassare ogni indennizzo dovuto da HDI in base alla presente assicura- zione. Conseguentemente, l’Assicurato riconosce fin d’ora che HDI sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell’indennizzo con il ver- samento del medesimo all’Ente Erogante. Si intende che l’Ente Erogante è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decur- tazione e l’estinzione del suo residuo credito derivante dal Contratto di mutuo.
Art. 1.9 - Recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dal
momento dell’adesione, dandone comunicazione ad HDI con lettera rac- comandata, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, e dietro consegna dell’originale della proposta indirizzata ai seguenti recapiti:
HDI Assicurazioni S.p.A. Direzione Rami Vita - Gestione Portafoglio
Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXX
Il recesso ha l’effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla presente assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del gior- no di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, HDI rimborsa direttamente all’Assicurato, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto delle imposte e della quota di premio relativa al rischio corso.
Art. 1.10 - Recesso da parte di HDI
HDI ha diritto di recedere entro 30 giorni dal momento in cui è informata
dell’adesione dell’Assicurato, dandone comunicazione all’Assicurato stes- so e al Contraente con lettera raccomandata A/R contenente gli elemen- ti identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. HDI ha facoltà di recedere qualora non sussistano i limiti assuntivi riporta- ti nell’art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circo- stanze indicate dall’Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salu- te o, eventualmente nel questionario anamnestico.
Sono escluse nello svolgimento le seguenti attività:
Attività sportive
- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la parte- cipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricrea- tivo e per gare aziendali e interaziendali;
- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, sca- lata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idro- scì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con auto- respiratore, sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; Attività professionali:
- accesso a tralicci, impalcature, binari e celle frigorifere, uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo, di costruttore e collaudatore di macchinari industriali, autisti di macchinari pesanti (Bulldozer Gru, Ruspe, Battipali, Torri di trivellazione, Escavatori, Carrelli elevatori, Mon- tacarichi, Demolitori di edifici, Draghe), controfigure cinematografiche, personale circense;
- è inoltre escluso il decesso sul territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in conseguenza di parteci- pazione attiva o presenza per motivi professionali a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento, rivolte o insur- rezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazio- ne, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.
Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva-esclusioni
parte di debito non indennizzabile.
Art. 1.15 - Diritto alle prestazioni
In caso di disdetta della polizza collettiva resta salvo il diritto alle presta- zioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni appresso indicate che regolano le sin- gole garanzie assicurate.
Art. 1.16 - Rinuncia al diritto di surrogazione
HDI rinuncia nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C.
Art. 1.17 - Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del C.C. i diritti derivanti dal contrat- to di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 1.18 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alla presente convenzione sono a cari- co dell’Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
Art. 1.20 - Foro competente e legislazione applicabile
Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione delle presenti norme è competente il Foro di residenza o domicilio dell’Assicurato. Se la parte attrice o convenuta non rivestono la qualità di consumatore il Foro competente è, a scelta della parte attri- ce, il luogo ove ha sede il convenuto o il capoluogo della regione in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.
Art. 1.21 - Obblighi del Contraente
Nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 1.3 “Limiti assuntivi”, il Contraen- te si impegna a consentire l’ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Convenzione sottoscrivendo la prevista Proposta di assicurazione che il Contraente trasmette ad HDI. L’adesione si inten- derà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicu- rato il rifiuto da parte di HDI nei limiti dell’art. 1.3 “Limiti assuntivi”.
Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all’Assicurato le condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della Proposta.
Art. 1.12 - Cambio di attività o professione
L’Assicurato non deve dare comunicazione ad HDI in caso di cambiamento di attività o di stato professionale, solo in caso di sinistro verrà verificato a qua- le categoria esso appartenga per verificare il diritto ad ottenere la prestazione; in ogni caso HDI Assicurazioni S.p.A. non corrispondere più di 36 rate com- plessivamente per sinistri derivati dalle garanzie di inabilità e disoccupazione.
Art. 1.13 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato
Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presen- za di inadempimenti o ritardi da parte dell’Assicurato verso il Contraente in base al rapporto di mutuo.
Art. 1.14 - Determinazione della prestazione assicurata
Alla determinazione degli indennizzi dovuti da HDI non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante il mutuo per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Con- venzione. L’Ente Erogante il mutuo provvederà a comunicare ad HDI la
2.0 GARANZIA A
ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE, A PREMIO UNICO
Art. 2.1 - Prestazione assicurata
HDI con la presente garanzia, in caso di decesso dell’Assicurato nel cor- so della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito che alla data del decesso dell’As- sicurato residua dal rapporto di mutuo. Tale garanzia cessa la sua effica- cia se è già stato liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e perma- nente o per gravi malattie, ed il premio resta acquisito da HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e permanente o per gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al pre- cedente art. 1.2.
Art. 2.2 - Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che HDI non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesi- me condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, HDI ha diritto: A - quando esiste malafede o colpa grave
- di rifiutare in caso di sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza;
- di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assi- curazione entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
B - quando non esiste malafede o colpa grave -
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dall’assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiara- zione o la reticenza;
- di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effet-
tivo entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
HDI ove non esista malafede o colpa grave rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o della sua riattivazione. HDI ha diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
Qualora HDI intenda recedere dall’Assicurazione ne darà comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimbor- serà all’Assicurato il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data in cui è stata sot- toscritta dall’Assicurato la proposta ed il giorno in cui HDI è venuta a cono- scenza delle dichiarazioni nesatte e reticenti.
sicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di
volere da lui stesso procurata;
b) Infortuni o malattie causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico- farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psico- farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a sta- ti di dipendenza;
c) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
d) Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
e) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
f) Xxxxx, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
g) Infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energe- tici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
h) Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindro- mi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o sta- ti paranoidi;
i) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità del- l’Assicurazione;
j) Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. Antecedenti la Data Iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale, già note in tale data all’Assicurato;
k) Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
l) Infortuni causati da:
- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carat- tere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersio- ne con autorespiratore, sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calci- stiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti mar- ziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare azienda- li e interaziendali;
- dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relati- ve prove;
- guida di macchine operatrici;
- guida di natanti a motore per uso non privato;
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia otte- nuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- HIV o AIDS;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- da guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni.
Art. 2.3 - Pagamento delle prestazioni
Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono inoltre consegnarsi:
-certificato di morte;
-relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
-eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta neces- saria da HDI.
Verificatosi il decesso dell’Assicurato la HDI esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
Art. 2.4 - Esclusioni
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del- l’Assicurato.
È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
- dolo dell’Assicurato;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non deri- vi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, alle condi- zioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio è compreso, trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’assicu- razione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acqui- sita o sindromi o stati assimilabili;
- malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato o al Contraente.
In questi casi, la HDI paga il solo importo della riserva matematica, calco- lato al momento del decesso.
Art. 2.5 - Riscatto
La presente assicurazione temporanea in caso di morte non ammette il
valore di riscatto.
3.0 GARANZIA B
ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO
Art. 3.1 - Prestazione assicurata
In caso di invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, HDI garantisce la corresponsione di una somma pari al debito residuo contratto dall’Assicurato verso il Con- traente alla data del verificarsi dell’evento. L’indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio o da malattia è calcolato secondo i cri- xxxx e le percentuali previste dalla tabella indicata nell’allegato 1 ripor- tata in calce al presente documento (tabella delle valutazioni del gra- do di invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle dispo- sizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e suc- cessive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione). Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie ed il premio resta acquisi- to da HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liqui- dato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie, la garanzia ces- sa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quel- la definita al precedente art. 1.2.
Art. 3.2 - Esclusioni e precisazioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) Infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’As-
Art. 3.3 - Rischio di guerra all’estero
La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 3.2 “Esclusioni e precisa- zioni” punto d), vale per l’invalidità totale e permanente da infortunio deri- vante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclu- sione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
Art. 3.4 - Denuncia dell’infortunio e relativi obblighi
In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto ad HDI, entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quan- do ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parzia- le del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire ad HDI le indagini e gli
accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti. Inoltre alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.
Art. 3.5 - Colpa grave, tumulti, terremoto
A deroga dell’articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con col- pa grave dell’Assicurato. A deroga dell’articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sini- stri in conseguenza di movimenti tellurici.
Art. 3.6 - Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza
HDI pagherà l’indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.
4.0 GARANZIA C
ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO
(GARANZIA RISERVATA AI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI)
Art. 4.1 - Prestazione assicurata
HDI, in caso di sinistro liquiderà, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall’Assi- curato al Contraente trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni succes- sivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale,
con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso
della singola copertura assicurativa.
Lo stato di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia dovrà esse- re conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che com- porti una degenza pari a venti giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento Chirurgico. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso di morte, di invalidità e di gravi malattie, ed il premio resta acquisito HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o di gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.
Art. 4.2 - Grandi interventi chirurgici
Sono considerati grandi interventi chirurgici:
Cranio
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.
Faccia e bocca
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuota- mento orbitario.
- Interventi demolitori per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare.
- Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne.
- Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale
- Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale.
Collo
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
- Timectomia per via cervicale.
- Resezione dell’esofago cervicale.
Torace
- Resezioni segmentarie e lobotomia.
- Pneumectomia.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi del polmone.
- Interventi per fistole bronchiali cutanee.
- Pleuropneumectomia.
- Timectomia per via toracica.
- Toracoplastica totale.
Chirurgia toracica
- Pericardiectomia parziale o totale.
- Sutura del cuore per ferite.
- Interventi per corpi estranei al cuore.
- Atriosettostomia per asportazione dei grossi vasi.
- Derivazioni aorto - polmonari.
- Correzione di coartazione aortica.
- Interventi per fistole artero - venose del polmone.
- Legatura e resezione del dotto di Botallo.
- Operazione per embolia dell’arteria polmonare.
- Interventi a cuore aperto.
- Bypass aorto - coronarico.
- Commissurotomia (per stenosi mitralica)
Esofago
(vedere anche Otorinolaringoiatria)
- Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post- operatoria.
- Operazioni sull’esofago per stenosi benigne e megaesofago.
- Idem per tumori, resezioni parziali basse - alte - totali.
- Esofagoplastica.
- Reintervento per megaesofago.
Stomaco - Duodeno
- Resezione gastrica da neoplasie maligne.
- Gastrectomia totale da neoplasie maligne.
- Resezione gastro - digiunale per ulcera peptica post anastomotica.
- Intervento per fistola gastro - digiuno - colica.
Intestino
- Colectomia totale.
- Resezione ileo - cecale con linfoadenectomia.
Retto - Ano
- Amputazione del retto per via addomino - perineale in uno o più tempi.
- Resezione anteriore retto - colica.
Fegato
- Resezione epatica.
- Epatico - coledotomia.
- Papillotomia per via trans - duodenale.
- Intervento per la ricostruzione delle vie biliari.
- Deconessione azygos - portale per via addominale.
Pancreas - Milza
- Intervento di necrosi acuta del pancreas.
- Intervento per cisti e pseudo - cisti.
- Enucleazione delle cisti.
- Marsupializzazione.
- Interventi per fistole pancreatiche.
- Interventi demolitivi sul pancreas:
a) totale o della testa;
b) della coda.
-Anastomosi porta - cava spleno renale, mesenterico cava.
Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico
- Asportazione di neoplasie endocraniche o di aneurismi.
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta.
- Operazione per encefalo - meningocele.
- Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari.
- Interventi per epilessia focale.
Art. 4.3 - Esclusioni
Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:
1. Infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assi- curato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Infortuni o malattie causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psico- farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di psico- farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo tera- peutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
3. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
4. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
5. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
6. Xxxxx, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni deri- vanti da tali eventi;
7. Infortuni e malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomi- che, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelera- trici, raggi X, eccetera);
8. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
9. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica con- seguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assi- curazione;
10. Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. Antecedenti la Data Iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale, già note in tale data all’Assicurato;
11. Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
12. Infortuni causati da:
A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra- leggeri, parapendio;
B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la
partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carat- tere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
C) dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle rela- tive prove;
D) guida di macchine operatrici;
E) guida di natanti a motore per uso non privato;
F) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di gui- da con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stes- so entro tre mesi dal momento del sinistro;
G) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, sca- lata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
H) partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcisti- che, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti mar- ziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare azien- dali e interaziendali;
I) ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti allucinogeni;
J) HIV o AIDS;
K) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
L) guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo la HDI ha pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione.
stazione pari a quella definita al precedente art. 1.2. Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi:
cinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carci- nomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del mela- noma maligno del II° e IV° stadio di Xxxxxxx. Si escludono altresì il sar- coma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
1. Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controlla- ta e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto norma- le, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i car-
Art. 4.4 - Rischio di guerra all’estero
La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 4.3 “Esclusioni” punto 12-L vale per l’inabilità temporanea totale da infortunio e malattia derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’As- sicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici men- tre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Mari- no) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni par- tecipazione attiva a tali eventi.
Art. 4.5 - Denuncia dell’infortunio e della malattia e relativi obbli- ghi
In caso di infortunio o malattia, l’Assicurato o chi per esso, deve dar- ne avviso scritto HDI entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del codice civile L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915
2. Chirurgia cardiovascolare -Cardiopatia coronarica con necessità d’in- tervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in car- diologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
3. Infarto miocardico -Evento ischemico che risulta dalla necrosi irrever- sibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un ina- deguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modi- ficazioni tipiche dell’ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4. Ictus cerebrale -Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’en- tità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
5. Insufficienza renale -Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6. Trapianto d’organo -Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E’ necessaria la certificazione dell’inserimen- to in lista d’attesa presso un centro qualificato
Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:
a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
b) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua per- sona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i compor- tamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
e) cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malfor- mazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza;
f) scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
g) trasformazioni o assestamento energetici dell’atomo;
h) HIV o AIDS;
i) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
j) condizioni di preesistenza nei 360 gg antecedenti la data iniziale;
k) se l’assicurato, nei primi 10 anni di durata, ha già ottenuto 36 indenniz- zi mensili per sinistri relativi alla garanzia E) Disoccupazione a premio unico”;
l) se l’assicurato ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla garanzia C) “Inabilità temporanea totale a premio unico”.
Art. 5.2 - Esclusioni
del codice civile. La denuncia dell’infortunio o della malattia deve con-
tenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive sca- denze. L’Assicurato, o chi per esso, deve consentire ad HDI le indagi- ni e gli accertamenti necessari. Gli obblighi assunti da HDI con la pre- sente convenzione sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di 36 indennizzi mensili.
Art. 4.6 - Colpa grave, tumulti, terremoto
A deroga dell’articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con col- pa grave dell’Assicurato. A deroga dell’articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sini- stri in conseguenza di movimenti tellurici.
Art. 4.7 - Periodo di carenza
HDI pagherà l’indennizzo solo se il sinistro, per una inabilità totale e permanen- te causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.
5.0 GARANZIA D Assicurazione grave malattia a premio unico
(GARANZIA RISERVATA AI NON LAVORATORI)
Art. 5.1 - Prestazione assicurata
HDI in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario, una somma pari all’am- montare del debito che, alla data del verificarsi della malattia, residua dal rapporto di mutuo. Tale Garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte e di invalidità totale e permanente, e il premio resta acquisito da HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte e di invalidità totale e permanente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con pre-
Art. 5.3 - Denuncia e relativi obblighi
In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla HDI, entro 60 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codi-
ce civile. La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da cer-
tificato medico. Il decorso della Malattia Grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o chi per esso, devono consen- tire a HDI le indagini e gli accertamenti necessari.
La HDI, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.
Art. 5.4 - Malattia grave durante il periodo di carenza
HDI pagherà l’indennizzo solo se la malattia si è verificata dopo il periodo
di carenza di 60 giorni.
6.0 XXXXXXXX E
ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE A PREMIO UNICO
(GARANZIA RISERVATA AI LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE)
Art. 6.1 - Indennizzo
La HDI, in caso di sinistro liquiderà mensilmente, secondo le indica-
zioni del contratto di mutuo, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scaden- za dovute dall’Assicurato al Contraente trascorsi 60 giorni di franchi- gia assoluta, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata, per la stessa durata del mutuo, per i mutui di durata 120 mesi; per 120 mesi per i mutui con durata superiore a 120 mesi.
Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni conse- cutivi di Disoccupazione, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della singola copertura assicurativa.
Nessuna prestazione è dovuta se l’Assicurato è Lavoratore Dipenden- te assunto a tempo determinato, Lavoratore Dipendente assunto con contratto “a progetto”, o se con contratto di lavoro dipendente compor- tante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali. Tale
garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a cau-
sa di morte, invalidità totale e permanente o gravi malattie ed il premio
resta acquisito da HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e per- manente o gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone coin- testatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.
Art. 6.2 - Esclusioni
Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:
a) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavora- tore Dipendente in modo consecutivo e con contratto a tempo indeter- minato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è veri- ficato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzio- ni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
b) all’atto dell’adesione, l’Assicurato é a conoscenza della prossima dis- occupazione o é al corrente di circostanze oggettive che fanno preve- dere un prossimo stato di disoccupazione;
c) la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
d) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;
e) se la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell’As- sicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguen- za di scadenza di un contratto a termine;
f) l’Assicurato non si é iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
g) L’Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
h) la HDI ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea totale;
i) la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Tempora- nea Totale;
j) l’Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (Lavori Social- mente Utili).
Art. 6.3 - Disoccupazione durante il periodo di carenza
In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato durante il periodo
di carenza, pari a 60 giorni, perché lo stesso abbia diritto agli inden- xxxxx, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni consecutivi.
Art. 6.4 - Denunce successive - sospensione delle prestazioni Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualun- que ragione, salvo quella relativa all’esaurimento del massimale glo- bale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Dis- occupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi, l’Assi- curato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni consecutivi. Gli obblighi assunti dalla HDI con la presente polizza relativamente al rischio per Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica prece- dente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 36
indennizzi mensili.
Art. 6.5 - Denuncia del sinistro ed oneri relativi
L’Assicurato deve entro 60 giorni dal verificarsi della Disoccupazione:
1. comunicare alla HDI la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
2. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
3. comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle
liste di mobilità e l’eventuale permanenza in tali liste;
4. consentire un’indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della HDI, i cui costi saranno a totale carico della HDI medesima.
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto richiedente il mutuo che ha sottoscritto la proposta di assicurazione nel cui interesse è stipulata l’Assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Azienda privata: ogni soggetto giuridico che non sia Ente Pubblico.
Beneficiario:
• Ente Erogante il “mutuo BancoPosta” per le garanzie A) Assicurazio- ne temporanea in caso di morte, B) Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, D) Assicurazione grave malattia;
• l’Assicurato per le garanzie C) Assicurazione di invalidità temporanea totale da infortunio e malattia ed E) Assicurazione di Disoccupazione. Carenza: periodo di tempo successivo all’adesione durante il quale le garan-
zie non sono operative.
Contraente: Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
Contratto: il contratto di mutuo tra il Contraente e l’Assicurato dal quale deri- vano le prestazioni oggetto della presente Polizza Convenzione Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato ha sottoscritto la pro- posta di assicurazione e non ci sia stato il rifiuto della HDI. Disoccupazione: lo stato in base al quale l’Assicurato non è Lavoratore dipendente, è iscritto nelle liste di collocamento, o percepisce reddito da mobilità o da cassa integrazione guadagni ordinaria. Durante la Disoccu- pazione il Lavoratore non potrà svolgere nessuna attività lavorativa.
Ente pubblico: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative pubbliche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Pro- vincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le isti- tuzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commer- cio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubbli- ci non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ente Erogante: si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxx- xx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscrit- ta all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all'Al- bo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B."). Franchigia: periodo di tempo, durante il quale sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo. HDI: la HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx 00.
Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla pro- pria normale attività.
Indennizzo: la somma dovuta dalla HDI in caso di sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addomi- nali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Invalidità totale permanente da infortunio: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla speci- fica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado per- centuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60% della totale.
Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’im- posta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente nella quale: - l’ammontare dei redditi da lavoro autono- mo risulti preponderante rispetto ai redditi da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) - sia denunciato almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazio- ne in società di persone, - e i “Lavoratori a Progetto” (ex Co. Co. Co.) e a con- dizione che la persona fisica continui a svolgere al momento della sottoscri- zione della presente Xxxxxxx e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.
Lavoratore dipendente: la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un
obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì consi- derati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative,
c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d) remu- nerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia grave: i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardi- co, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d’organo, come da specifi- che definizioni integrate nella sezione Malattia Grave.
Morte: il decesso dell’Assicurato accaduto per qualsiasi causa.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo
i pensionati, le casalinghe.
Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione tota- le e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupa- zione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavo- rativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.
Riserva matematica: l’importo accantonato da HDI per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali.
Proposta di assicurazione: il documento dal quale derivano tutte le garan- zie assicurative che il cliente firma all’atto della sottoscrizione del Contratto Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
La Nota informativa si articola in quattro sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
HDI Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni (appartenente al Grup- po TALANX di HANNOVER) con Direzione Generale e Sede Legale
in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma - autorizzata* all’esercizio del-
l’attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell’8 giugno 1993 - tel.
x00 00 000 000 - fax x00 00 0000 0000 - Sito Internet: xxx.xxxx.xx - indirizzo e-mail: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. La Società di revisione e certificazione è BDO SALA SCELSI FARINA Società di Revisione S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
2. Conflitto di interessi
Il presente prodotto non presenta situazioni in conflitto di interessi. Nessun accordo per il riconoscimento di utilità specifiche è stato stipu- lato dalla Società con terze parti.
In ogni caso l’impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUL- LE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata dell’assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rappor- to di mutuo e non potrà comunque superare i 360 mesi.
Il contratto è predisposto per Poste Italiane S.p.A. che offre ai propri Clienti un mutuo con la possibilità di aderire alle garanzie assicurative prestate dalla Compagnia.
L’Assicurato è la persona che accende il mutuo, mentre il Contraente è Poste Italiane S.p.A.
Il contratto prevede le seguenti garanzie:
premio resta acquisito dalla Compagnia.
causa di invalidità totale e permanente o per gravi malattie, ed il
garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a
Tale
• Garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di morte (garanzia valida per tutti gli aderenti). La Compagnia in caso di decesso del- l’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corri- spondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito che alla data del decesso residua dal rapporto di mutuo.
Qualora il mutuo sia coin- testato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di invali- dità totale e permanente o per gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigo- re per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al successivo 6 Il premio unico versato è utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna pre- stazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto e il premio corrisposto resta acquisito dalla Compagnia. Tale garanzia non richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica: di esso fornirà notizia l’Assicurato stesso al momento della sottoscri- zione della Proposta, salvo quanto previsto nel paragrafo 4.
• Garanzia B) Assicurazione di invalidità totale e permanente deri- vante da infortunio e malattia (garanzia valida per tutti gli aderenti). In caso di invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la Compagnia garantisce la corre- sponsione di una somma pari al debito residuo contratto dall’Assi- curato verso il Contraente alla data del verificarsi dell’evento. L’in- dennizzo è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla
tabella INAIL riportata all’allegato 1 delle condizioni contrattuali. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie ed il premio resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquida- to il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al paragrafo. 6. E’ previsto un
periodo di carenza di 60 giorni per l’invalidità dovuta a malattia.
(duemila/00) per singola rata mensile.
• Garanzia C) Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortu- nio e malattia (garanzia riservata a lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici). La Compagnia, in caso di sinistro liquiderà, secon- do le indicazioni del contratto di mutuo, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno ripor- tato in dodicesimi) in scadenza trascorsi 60 giorni di franchigia asso- luta dalla data di ricovero con il limite massimo di euro 2.000,00
Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni con- secutivi di Inabilità Temporanea Totale, con un massimo di 18 inden-
xxxxx mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura
È previsto un periodo di carenza di 60 giorni. per inabilità dovuta a malattia.
assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso di morte, di invalidità e di gravi malattie, ed il premio resta acquisito dalla Com- pagnia. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liqui- dato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o di gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointesta- tarie con prestazione pari a quella definita al paragrafo 6.
Compagnia.
e di invalidità totale e permanente, e il premio resta acquisito dalla
la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte
Tale garanzia cessa
• Garanzia D) Assicurazione malattia grave (garanzia riservata a non lavoratori). La Compagnia in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario, una somma pari all’ammontare del debito che, alla data del verificar- si della malattia, residua dal rapporto di mutuo.
Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte e di invalidità totale e perma- nente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al paragrafo 6.
È previsto un periodo di carenza di 60 giorni.
limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile.
con il
• Garanzia E) Assicurazione di disoccupazione (garanzia riservata ai lavoratori dipendenti di aziende private). La Compagnia, in caso di sinistro liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso fra- zionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall’Assi- curato al Contraente trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta,
pagnia.
e permanente o gravi malattie ed il premio resta acquisito dalla Com-
se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale
singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia
indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della
30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 18
120 mesi. Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di
per 120 mesi per i mutui con durata superiore a
Tale garanzia è prestata, per la stessa durata del mutuo, per i mutui di durata 120 mesi;
Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liqui- dato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o
gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointesta- tarie con prestazione pari a quella definita al paragrafo 6.
È previsto un periodo di carenza di 60 giorni. In caso di licenziamento
comunicato all’Assicurato durante il periodo di carenza, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni consecutivi.
Alla determinazione delle prestazioni dovute dalla Compagnia non con- correranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante il mutuo per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Convenzione. L’Ente Erogante il mutuo provvederà a comunicare alla Compagnia la parte di debito non indennizzabile.
Le garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell’Assicurato verso il Contraente in base al rapporto di mutuo.
In caso di disdetta della polizza collettiva resta salvo il diritto alle presta- zioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali.
In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo (con o senza sti- pulazione di un nuovo mutuo presso altro istituto erogante) le garan- zie della presente Convenzione rimarranno in vigore e il beneficiario delle garanzie sarà automaticamente l’Assicurato o gli eredi legittimi o persone che l’Assicurato stesso ha espressamente designato.
Le prestazioni derivanti dalla morte, invalidità totale e permanente gra- ve malattia faranno riferimento al piano di ammortamento originario sottoscritto dall’Assicurato, mentre le prestazioni determinate da ina- bilità e disoccupazione faranno riferimento al valore dell’importo del- l’ultima rata corrisposta dall’Assicurato.
L’Assicurato ha altresì la facoltà di chiedere la restituzione del premio: in tal caso le garanzie si risolvono ed HDI rimborsa direttamente all’Assicurato, previa consegna dei documenti assicurativi in suo pos- sesso il premio pagato al netto di eventuali imposte e della quota rela- tiva al rischio corso.
In caso di revoca, la copertura si intenderà decaduta e il premio sarà restituito all’Assicurato.
Esclusivamente in caso di anticipata estinzione dovuta a stipulazione di un nuovo mutuo con Poste Italiane S.p.A., e semprechè anche per il nuovo mutuo l’Assicurato chieda di aderire alla presente Convenzio- ne, la Compagnia decurterà la parte di premio relativa al periodo di tempo intercorrente tra la data di anticipata estinzione del mutuo che viene estinto e la sua scadenza inizialmente prevista, da quanto dovu- to dall’Assicurato per l’adesione alla Convenzione per il nuovo mutuo.
Se la parte di premio non goduto sul mutuo che viene estinto eccede
il premio relativo al nuovo mutuo, detta eccedenza non sarà rimborsa- ta dalla Compagnia all’Assicurato.
In caso di accollo del mutuo ad altra persona, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, sen-
za limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professio- ne dell’Assicurato.
E’ escluso dalla garanzia il decesso causato da:
- dolo dell’Assicurato;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non deri- vi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, alle con- dizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio è compreso, trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’assicu- razione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventua- le riattivazione dell’assicurazione;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
- malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato o al Contraente.
In questi casi, la Compagnia paga il solo importo della riserva mate- matica, calcolato al momento del decesso.
Le esclusioni relative alle altre garanzie sono dettagliatamente riportate nelle condizioni contrattuali.
Il Contraente è tenuto a prestare particolare attenzione nel leggere le
raccomandazioni e avvertenze contenute in Proposta relative alla compilazione del Questionario Anamnestico.
4. Limiti Assuntivi
L’età dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto deve essere com- presa tra 18 e 65 anni non compiuti, al momento dell’adesione, mentre l’età a scadenza non può risultare superiore a 75 anni, non compiuti. L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la Proposta com- pleta in ogni parte e firmata dall’Assicurato e, ove richiesto, del Que- stionario Anamnestico compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
Ogni operazione dovrà essere completata con la seguente documentazione:
• Per capitali fino ad Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per ogni singola adesione, sottoscrizione della “dichiarazione di buono stato di salute” presente sulla Proposta. Qualora l’Assicurato non sia in grado di sottoscrivere tale dichiarazione dovrà trasmettere alla Com- pagnia o lo specifico Questionario Anamnestico, compilato e sotto- scritto dal proprio Medico di Famiglia. L’adesione potrà essere perfe- zionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.
• Per capitali compresi tra Euro 160.000,01 (centosessantamila/01) ed Euro 300.000,00 (trecentomila/00), dovrà essere trasmesso alla Compagnia lo specifico Questionario Anamnestico, compilato e sot- toscritto dal Medico di Famiglia dell’aderente. L’adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il pro- prio consenso.
• Per capitali superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre allo specifico Questionario Anamnestico di cui sopra, compilato e sottoscritto dal Medico di Famiglia dell’aderente, l’Assicurato dovrà trasmettere alla Compagnia tutta la documentazione sanitaria di volta in volta richiesta dalla stessa. L’adesione potrà essere perfe- zionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.
Il limite massimo dell’importo mensile risarcibile per ogni singola ade- sione è fissato in Euro 2.000,00 (duemila/00).
La durata massima del mutuo non può essere superiore a 360 mesi. Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valo- re per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura, eventuali riduzioni della durata estingueranno la garanzia.
5. Premi
Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato il cui importo è indicato nella Proposta.
Tale premio è corrisposto dall’Assicurato alla Compagnia tramite l’En- te Erogante il mutuo al momento dell’erogazione del mutuo.
Il mancato pagamento dello stesso comporta la sospensione della garanzia e la sua risoluzione trascorsi 30 giorni dalla data di erogazio- ne del mutuo. HDI non assume alcuna responsabilità qualora l’Assicu- rato non dia disposizione di pagamento all’Ente Erogante il mutuo.
6. Cointestazione del contratto di mutuo
Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno esse- re coperte dal presente contratto e potranno essere assicurate fino ad un massimo di quattro persone. Le prestazioni assicurate saranno così determinate: Garanzia A): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia B): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia C): la rata in proporzione al numero degli assi- curati Garanzia D): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia E): la rata in proporzione al numero degli assicurati. Il premio corrisposto dai singoli assicurati sarà ridotto in proporzione al numero degli assicurati. Restano invariati tutti i limiti assuntivi del precedente paragrafo.
7. Cambio di attività o stato professionale
L’Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia in caso di cambiamento di attività o di stato professionale, solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria esso appartenga per verificare il dirit- to ad ottenere la prestazione.
C. INFORMAZIONE SUGLI SCONTI E REGIME FISCALE
8. Misure e modalità di eventuali sconti
Non previsti.
9. Regime fiscale
9.1 Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’im- posta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni comple- mentari per i rischi di danni alla persona sono soggetti all’imposta del 2,5% e quelli per le perdite pecuniarie sono pari al 2,5%.
I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, di invali-
dità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compi- mento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione del 19% dell’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizio- ni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferi- mento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazio- ne non può superare Euro 1291,14. Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti pre- visti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni suc- cessivi. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi del- le assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
9.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quo- tidiana sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di mor- te sono anche esenti dall’imposta sulle successioni.
10. Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicura- zione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a segui- to del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
11. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende perfezionato o concluso nel giorno in cui l’Assicura- to riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Compagnia e a condizione che l’Assicurato abbia versato il premio.
Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel- la Proposta e a condizione che:
• il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il pre- mio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte del- la Compagnia qualora non sussistano i limiti assuntivi precedente- mente riportati o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o eventualmente nel Questionario Anamnestico.
Qualora il mutuo sia successivo alla data di decorrenza indicata sulla Proposta, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di perfezio- namento del contratto di mutuo, ferma la durata delle garanzie come indicata nella Proposta stessa.
12. Risoluzione del contratto
In caso di accollo del mutuo ad altra persona, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia.
13. Riscatto e riduzione
Non previsti.
14. Diritto di recesso
L’Assicurato può recedere entro 30 giorni dal momento dell’adesione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assi- curata e dietro consegna dell’originale della Proposta.
La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:
HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 XXXX
Il recesso ha l’effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comu- nicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa direttamente all’Assicurato, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio paga- to al netto dell’imposta e della quota relativa al rischio corso.
15. Recesso da parte della Compagnia
La Compagnia ha diritto di recedere entro 30 giorni dal momento in cui è informata dell’adesione dell’Assicurato, dandone comunicazione all’Assi- curato stesso e al Contraente con lettera raccomandata A/R contenente
gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. La Compagnia ha facoltà di recedere qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reti- cenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o, eventualmente nel questionario anamnestico.
Al verificarsi del decesso dell’Assicurato, la liquidazione verrà effettua- ta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione specificata- mente indicata nelle condizioni contrattuali delle singole garanzie.
16. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivano in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall’art.2952 del Codice Civile.
17. Foro competente
Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazio- ne e/o all’interpretazione delle presenti norme è competente il Foro di residenza o domicilio dell’Assicurato. Se la parte attrice o convenuta non rivestono la qualità di consumatore il Foro competente è, a scel- ta della parte attrice, il luogo ove ha sede il convenuto o il capoluogo della regione in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.
18. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pat- tuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
19. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.
20. Attribuzione del beneficio
Beneficiario delle prestazioni delle garanzie A), B) e D) è l’Ente Erogante il mutuo, che metterà l’importo incassato a decurtazione dei propri crediti e metterà a disposizione dell’Assicurato ovvero degli eredi legittimi e/o testa- mentari dell’Assicurato le eventuali eccedenze. In caso di anticipata estin- zione del rapporto di mutuo o revoca, ci deve essere una liberatoria da par- te dell’Ente Erogante verso gli Aventi Diritto. In caso di anticipata estinzione del mutuo, l’Assicurato avrà la facoltà di designare i nuovi beneficiari.
Beneficiario delle prestazioni delle garanzie C) ed E) è l’Assicurato che si impegna a tenere disponibili per l’Ente Erogante, gli importi rimessi mensil- mente dalla Compagnia, a copertura dei crediti da questi vantati.
21. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato, viene redatto in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di reda- zione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da utilizzare.
22. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
HDI Assicurazioni S.p.A. - RECLAMI Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Fax: x00 00 0000 0000 - E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o
in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono x00 00 000 000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Com- pagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni/prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
23. Informativa in corso di contratto
La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraen- te e all’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenu- te anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla con- clusione del contratto.
* * *
HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 0000 X. 000
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e successive modifiche ed integrazioni
• HDI Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxx (di seguito la “Compagnia”).
• Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi di Bancoposta, appartenen- te al Gruppo Poste Italiane, con Sede Legale in Xxxxx Xxxxxx x.000, 00000 Xxxx (xx seguito l’”Intermediario”)
(di seguito indicate congiuntamente come le “Società”), in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazio- ni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Art. 1 - FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell’Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riserva- tezza, connaturati allo svolgimento dell’attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.
Art. 2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali sono trattati, nell’ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del con- tratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni prelimi- nari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’at- tività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizza- ta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normati- va comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di “antiriciclaggio”, adeguamento a Circolari emanate dall’I- svap in relazione allo svolgimento dell’attività assicurativa e di inter- mediazione).
Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.
Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di leg- ge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del rici- claggio ai sensi della Legge 197/1991).
Con riferimento ai dati “sensibili”, che ricomprendono, tra l’altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consen- so scritto dell’interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, com- porta l’impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.
Art. 3- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avvie- ne mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.
Art. 4- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanzia- ri ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di con- tratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compre- sa la posta elettronica); società di servizi per l’acquisizione, la registra- zione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti for- niti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smista- mento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono atti- vità di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intratte- xxxx con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempi-
menti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in esse- re dalle Società anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.
Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al suc- cessivo art. 6.
All’interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, posso- no venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i colla- boratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgo- no per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.
Art. 5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CODICE
Ai sensi dell’art. 7 del Codice l’interessato ha diritto di ottenere da cia- scun Titolare del trattamento: la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro mes- sa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamen- to; l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsa- bili designati ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei sog- getti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di respon- sabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, non- ché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Infine l’’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al tratta- mento dei dati che lo riguardano.
Art. 6 - INFORMAZIONI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per ottenere informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, il Cliente deve rivolgersi per iscritto ad entrambi i Titolari:
1 HDI Assicurazioni S.p.A., Direzione Legale ed Affari Societari in Xxx Xxxxxxx x.00, 00000 - Xxxx, tel.: x00 00 000000, fax: x00 00 00000000;
2 Poste Italiane S.p.A., Direzione Operazioni della Business Unit Ban- coposta, presso la sede legale della Società in Xxxxx Xxxxxx x.000, 00000 Xxxx.
ALLEGATO 1 DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Tabella INAIL
Descrizione | Percentuali | ||
Destro | - | sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | ||
Sordità completa bilaterale | 60 | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40 | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) | |||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | |||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | ||
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | ||
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite | 25 | ||
Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica | 15 | ||
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | |||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | 30 | |
Perdita del braccio: | |||
a) per disarticolazione scapolo omerale | 85 | 75 | |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 | |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 | |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 | |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 | |
Perdita totale del medio | 12 | ||
Perdita totale dell’anulare | 8 | ||
Perdita totale del mignolo | 12 | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 | |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | ||
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 | |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | ||
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | ||
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | ||
Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: | |||
a) in semipronazione | 30 | 25 | |
b) in pronazione | 35 | 30 | |
c) in supinazione | 45 | 40 | |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 | |
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 | |
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | |||
a) in semipronazione | 40 | 35 | |
b) in pronazione | 45 | 40 | |
c) in supinazione | 55 | 50 | |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 | |
Anchilosi completa dell’articolazione radio - carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | |||
a) in semipronazione | 22 | 18 | |
b) in pronazione | 25 | 22 | |
c) in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | ||
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80 | ||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | ||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso - metatarso | 30 | ||
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | ||
Perdita totale del solo alluce | 7 | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | ||
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto | 20 | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri | 11 |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attività di lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus Perduto | Visus Residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazio- ne è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che prece- dono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
ALLEGATO 2 DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO "PROTEZIONE DEL CREDITO"
N° Polizza: …………................. Filiale N° …………................. Indirizzo: ………….................……................…….................
Spett.le
HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita
Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 XXXX Data ………….................………….............
ASSICURATO
Cognome e Nome …………………………………….........................................................................…………… sesso ………… data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita ……………………..........................................................………… Prov…………….. Cod. Fisc. ……………………..................………………….
Comune di residenza …………………………………...……........................................……….......................…………. Cap. ………….............…… Prov. ………….
Indirizzo ……………………………………………………………….........................................…....................................…………………………………………………
GARANZIE
(barrare la garanzia per la quale è richiesto l’indennizzo e correlare la presente richiesta dai documenti specifici)
Garanzie valide per tutti gli Aderenti
❑ Decesso da Infortunio (documenti da presentare dall’ avente causa):
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato di nascita;
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI;
- dichiarazione del Contraente attestante l’importo residuo del mutuo.
❑ Invalidità Totale Permanente da Infortunio
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI;
- dichiarazione del Contraente attestante l’importo residuo del mutuo;
- copia di un documento di identità.
Garanzia valida per i lavoratori autonomi e i dipendenti di enti pubblici
❑ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico (anche per la continuazione di sinistro);
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI;
- copia di un documento di identità.
Garanzia valida per i Non Lavoratori
❑ Gravi Malattie
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI;
- dichiarazione del Contraente attestante l’ammontare delle 12 rate dovute;
- copia di un documento di identità.
Garanzia valida per Lavoratori Dipendenti di aziende private
❑ Disoccupazione
-Copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
-copia dell’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale inserimento in tali liste;
-copia di un documento di identità.
Si da atto che al momento della stipulazione della presente polizza HDI mi ha reso l’informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi dell’ art.13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003.
L’Assicurato o l’Avente Causa
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MBP Condizioni - MOD. 11215B - Edizione Ottobre 2007