CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
per l’esercizio del trasporto pubblico locale automobilistico nel bacino di Ferrara
INDICE DEGLI ARTICOLI
ART. 1 Premesse e definizioni 3 ART. 2 Oggetto 3 ART. 3 Durata del contratto 4 ART. 4 Corrispettivo, contributi e modalità di pagamento 4 ART. 5 Programma d'esercizio 6 ART. 6 Modifiche del programma di esercizio su richiesta della Stazione
affidante 6 ART. 7 Modifiche del programma di esercizio su richiesta del Gestore 7 ART. 8 Modifiche del programma di esercizio per scioperi o eventi
straordinari e imprevedibili 8 ART. 9 Beni funzionali all’esercizio 9 ART. 9 BIS Obblighi del Gestore concernenti l’adozione del sistema di
tariffazione integrato zonale (STIMER) 10 ART. 10 Obblighi del Gestore concernenti il personale addetto al servizio 10 ART. 11 Obblighi delle parti concernenti il parco mezzi 11 ART. 12 Tariffe e servizi commerciali all’utenza 12 aRT. 13 Valorizzazione commerciale 13 ART. 14 Qualità dei servizi e carta della mobilità 13 aRT. 15 Informazioni all’utenza 15 ART. 16 Ulteriori obblighi del Gestore 15 ART. 17 Obblighi di comunicazione del Gestore in relazione alla scadenza del
contratto di servizio 16 ART. 18 Garanzie finanziarie 17
aRT. 19 Assicurazioni 17
ART. 20 Subaffidamento 18
ART. 21 Penali 19
ART. 22 Premi 20 ART. 23 Decadenza e revoca dell’affidamento 20 aRT. 24 Normativa di riferimento 21 ART. 25 Sistema di monitoraggio, documenti e informazioni 21 ART. 26 Comitato tecnico per la gestione del contratto 22 ART. 27 Definizione delle controversie 23 ART. 28 Clausole finali 23
Prot. AMI n. /2006
L’Agenzia Mobilità e Impianti - AMI, di seguito denominata Stazione affidante, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx 00, codice fiscale n. 01602780387, ai fini del presente atto rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXXXX nella sua qualità di Presidente, in forza dei poteri attributi con delibera CdA n. 7 del 23/01/2006 e dell’assemblea consorziale n. del 27/01/2006;
e
L’impresa affidataria Trasporto Pubblico Ferrarese soc. cons. a r.l in sigla TPF, di seguito denominata Gestore con sede in Ferrara, Via X. Xxxxxx n. 35, codice fiscale 01680680384, ai fini del presente atto rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXXXXX nella sua qualità di Presidente in forza dei poteri attribuiti con delibera di CdA n. 1 del 23/1/2006
PREMESSO CHE
1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, nonché dalla LR 30/98 e s.m.i. “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”;
2. con delibera CdA dell’ 8/11/2003 n. 29 è stato approvato il bando di gara, successivamente pubblicato sulla GUCE del 15/11/2003 e sulla GURI del 24/11/2003, relativo alla procedura ristretta per l’affidamento dell’esercizio del trasporto pubblico locale automobilistico nel bacino di traffico della provincia di Ferrara;
3. dallo svolgimento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico del bacino di traffico della Provincia di Ferrara il Raggruppamento di imprese costituito da società ACFT S.p.A., FER S.r.l., ATCM S.p.A. ATC S.p.A. Consorzio FEM) , trasformatasi ai sensi dell’impegno assunto in sede di offerta nella società TPF;
4. la Stazione affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell’erogazione del corrispettivo contrattuale, è promotore dell’applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;
5. le parti riconoscono che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il trasporto, le attività connesse alla fornitura dei servizi, gli investimenti, il monitoraggio) tra Stazione affidante e Gestore, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell’utenza, mediante l’attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dal Gestore;
6. l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la
misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal Contratto.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 Premesse e definizioni
1. Le premesse, gli atti e i provvedimenti in esse richiamate e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.
2. Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) Contratto: il presente Contratto di servizio;
b) Stazione affidante: l’Agenzia per la Mobilità e Impianti, che affida la gestione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto;
c) Enti concedenti: Provincia e Comune di Ferrara e per quanto delegato, l’Agenzia Mobilità e Impianti;
d) Gestore: il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto, (composto dalle società ACFT S.p.A., FER S.r.l., ATCM S.p.A. ATC S.p.A. Consorzio FEM), successivamente trasformatosi nella società TPF Trasporto Pubblico Ferrarese soc. cons. a r.l. prima della stipula del presente contratto di servizio;
e) Gestore uscente: i precedenti gestori del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto (ACFT S.p.A., FER S.r.l., Sarasini S.a.s., Cornacchini S.n.c.) sino alla stipula del presente contratto;
f) Nuovo aggiudicatario: il soggetto che alla scadenza del presente contratto subentrerà al Gestore a seguito di una nuova procedura di gara;
g) Offerta: l’offerta presentata dal Gestore in sede di gara;
ART. 2 Oggetto
1. Il Contratto disciplina i rapporti tra la Stazione affidante ed il Gestore in merito all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico ammontante a 9.304.231 vetture*km/anno così ripartite:
- 2.489.486 vetture*km/anno per il servizio urbano di trasporto pubblico locale, di cui 192.940 vetture*km/anno da erogarsi con modalità particolare (servizi a chiamata denominati “Taxibus”);
- 6.701.984 vetture*km/anno per il servizio extraurbano di trasporto pubblico locale, di cui 336.507 vetture*km/anno da erogarsi con modalità particolare (servizi a chiamata denominati “Taxibus”)
- 112.761 vetture*km/anno per il servizio urbano aggiuntivo di navetta “MOF-Centro”.
2. Ai sensi dell’Accordo di Programma, art. 10 comma 9, la Stazione affidante, in coerenza con le risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel corso del Contratto, si riserva la facoltà di avviare servizi aggiuntivi, tra cui quelli progettati dal Gestore in fase di offerta, che consentano ampliamenti quantitativi e miglioramenti qualitativi dei servizi affidati con il presente affidamento.
3. Al fine di allineare l’offerta di servizi alle esigenze di mobilità del territorio incrementando efficacia ed efficienza del sistema, la Stazione Affidante ha
avviato uno studio per la revisione dei servizi urbani; le eventuali modifiche al programma di esercizio derivanti da tale studio saranno disciplinate ai sensi dell’art. 6 del Contratto.
4. Il Contratto individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti delle parti derivanti dall’aggiudicazione dei servizi.
5. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, nonché gli eventuali incentivi previsti al successivo art 22; sono attribuiti alla Stazione affidante i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, disciplinati al successivo art.12;
6. La Stazione affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di trasporto pubblico oggetto del presente appalto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e dei rapporti con l’utenza, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 14,15 e 25 del presente Contratto.
ART. 3 Durata del contratto
1. Il presente contratto ha validità dal 1° febbraio 2006 e avrà termine il 31 dicembre 2010; la copertura finanziaria dell’affidamento è garantita fino al 31 dicembre 2006, la parte successiva è subordinata alla definizione dei programmi di finanziamento da parte della Regione Xxxxxx-Romagna.
2. Nel caso in cui, i finanziamenti regionali e degli Enti concedenti non consentano alla Stazione affidante di garantire il corrispettivo di cui al successivo art. 4, la Stazione affidante potrà procedere all’anticipata cessazione del Contratto al 31 dicembre 2006 con revoca dell’affidamento nei termini di cui al successivo art. 23, con esonero da oneri e responsabilità per la Stazione affidante stessa.
3. Il contratto, alla sua scadenza, è inoltre prorogabile per ulteriori tre anni nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 14 ter commi 5 e 6 della L.R. n. 30/98.
4. Alla scadenza del contratto il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, mantenendo le condizioni disciplinate nel Contratto vigente, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.
5. È escluso l’indennizzo al Gestore in caso di mancata proroga o rinnovo del contratto alla scadenza.
ART. 4 Corrispettivo, contributi e modalità di pagamento
1. La Stazione affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l’erogazione dei servizi e l’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto un corrispettivo annuo di Euro 19.684.031,4 oltre ad IVA ai sensi di legge, di cui (18.727.327,08) Euro per i servizi minimi, (706.729,32) Euro per i servizi a chiamata denominati “Taxibus” e (249.975,00) Euro per i servizi Navetta MOF - Centro. La quantità dei servizi aggiuntivi e gli importi previsti possono essere modificati in relazione alle modifiche dei programmi da parte dei comuni coinvolti.
2. Le eventuali variazioni del corrispettivo di cui al comma 1, in dipendenza di uno scostamento tra le percorrenze chilometriche previste nel programma di esercizio annuale allegato al Contratto e quelle effettivamente consuntivate, come risultanti dalle rendicontazioni mensili presentate ai sensi del successivo comma 4 e dai corrispondenti provvedimenti autorizzativi della Stazione affidante, nonché in relazione alle modifiche del programma di esercizio annuale proposte ai sensi dei successivi artt. 6, 7 e 8, verranno calcolate sulla base dei corrispettivi chilometrici descritti nell’Allegato 1.
3. I corrispettivi relativi ai servizi aggiuntivi sono annualmente confermati in tutto o in parte con idonea comunicazione della Stazione affidante entro 60 giorni dall’inizio dell’anno solare di riferimento; in ogni caso di revisione di tali corrispettivi, il servizio richiesto al Gestore sarà adeguatamente revisionato.
4. L’eventuale attivazione, con le modalità di cui all’art. 6, di ulteriori servizi aggiuntivi compresi tra quelli offerti in fase di gara dal Gestore (“servizi a progettazione” come descritti nell’Allegato 1) saranno compensati con i corrispondenti importi offerti, come descritto nell’Allegato 1.
5. Per quanto attiene ai servizi minimi, il 95% del corrispettivo annuo è corrisposto dalla Stazione affidante, a seguito di trasferimento da parte della Regione Xxxxxx-Romagna dei corrispondenti contributi di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma, in rate mensili posticipate di uguale importo, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura del Gestore presentata nel mese successivo a quello di riferimento unitamente ai documenti previsti dal sistema di monitoraggio e rendicontazione delle percorrenze, di cui al successivo art. 25, nonché alla certificazione dell’assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi.
6. Per quanto attiene ai servizi aggiuntivi ed agli altri eventuali servizi previsti ai sensi del presente capitolato, il 95% del corrispettivo annuo è corrisposto dalla Stazione affidante in rate semestrali posticipate di uguale importo, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura del Gestore presentata nel mese successivo a quello in cui termina il semestre di riferimento unitamente ai documenti previsti dal sistema di monitoraggio e rendicontazione delle percorrenze, di cui al successivo art. 25, nonché alla certificazione dell’assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi.
7. Con riferimento ai precedenti commi 5 e 6 il conguaglio del restante 5% è effettuato con cadenza annuale (con riferimento al 31 dicembre di ogni anno contrattuale), a seguito delle verifiche contrattuali, con particolare riguardo ai casi di modifiche del programma di esercizio annuale, previste ai successivi artt. 6, 7 e 8, e in conseguenza dell’applicazione dei sistemi delle penali e dei premi di cui agli artt. 21 e 22 e loro allegati. Il termine di pagamento del conguaglio è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura del Gestore, preceduta dalla consegna della documentazione prevista dal sistema di monitoraggio e rendicontazione delle percorrenze di cui all’art. 25. Il termine di pagamento del conguaglio relativo all’ultimo anno di esercizio contrattuale sarà di 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura.
8. Penali e premi, ai fini del presente affidamento, costituiscono specifiche componenti negative e positive del corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo, concorrendo a rettificarlo rispettivamente in diminuzione e/o in aumento. Le penali vengono quantificate mensilmente e costituiscono oggetto di specifica comunicazione da parte della Stazione affidante; i premi sono
quantificati annualmente. Il conguaglio dei premi e delle penali viene effettuato su base annua.
9. La Stazione affidante si impegna a riconoscere al Gestore gli interessi per ritardato pagamento, calcolati in base al tasso legale al momento vigente con esclusione del caso in cui il ritardato pagamento sia imputabile al ritardo dei corrispondenti trasferimenti della Regione.
10. In applicazione del D. Lgs. 422/97, art. 20, comma 1, il corrispettivo contrattuale annuo e, in termini corrispondenti quelli unitari, è revisionato con cadenza annuale, a partire dal corrispettivo relativo al secondo anno di vigenza del Contratto di servizio, nel limite massimo del 75% del tasso effettivo di inflazione dell’anno precedente, da intendersi come “Indice ISTAT dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie di operai e impiegati”. La revisione di cui al presente comma si applica nei limiti dell’adeguamento e del conseguente trasferimento delle risorse per i servizi minimi conferiti dalla Regione alla Stazione affidante.
11. Nel corso di tutto il periodo di affidamento, la Stazione affidante metterà a disposizione del Gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per interventi di riqualificazione del parco rotabile, per la compensazione di oneri derivanti da rinnovi dei contratti di lavoro del personale dipendente del Gestore o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali, dalla Regione Xxxxxx-Romagna o dagli Enti locali competenti. Le condizioni di erogazione saranno definite dalla Stazione affidante in sede di assegnazione delle risorse. Le risorse suddette non interverranno a modificare i corrispettivi unitari di cui al comma 3 del presente articolo.
ART. 5 Programma d'esercizio
1. Il servizio di cui all’art. 2, comma 1, relativamente a linee, percorsi, frequenze ed orari, si svolge secondo il programma d’esercizio annuale allegato al presente Contratto (Allegato 1). Frequenze, orari e percorsi delle corse ivi descritti, non potranno essere modificati dal Gestore senza preventiva autorizzazione della Stazione affidante, salvo quanto previsto dal DPR 753/80.
2. Le modifiche al programma di esercizio sono disciplinate ai sensi di quanto previsto agli art. 6 e 7 e 8; non costituiscono modifiche al programma di esercizio le variazioni derivanti dal calendario scolastico annuale.
ART. 6 Modifiche del programma di esercizio su richiesta della Stazione affidante
1. Nel periodo di vigenza del Contratto il programma di esercizio ad esso allegato in coerenza con gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità del servizio della Stazione affidante, è soggetto a revisione su richiesta della Stazione affidante in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate e/o di corse, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee. Il Gestore è tenuto ad attivare le modifiche richieste dalla Stazione affidante entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta ufficiale stessa, salvo che ragioni d’urgenza o la tipologia delle modifiche non
comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o rispettivamente più estesi.
2. Le modifiche di cui al comma 1, cumulate alle modifiche di cui all’art. 7, laddove comportino una variazione della percorrenza annua contenuta nel limite dello 0,5%, non determinano variazioni dell’ammontare del corrispettivo di cui all’art. 4 comma 1, né la revisione del corrispettivo dovuto e del Contratto.
3. Le modifiche di cui al comma 1, cumulate alle modifiche di cui all’art. 7, laddove comportino una variazione della percorrenza annua superiore al limite di cui al comma 2, determinano una variazione del corrispettivo dovuto, senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del Contratto non direttamente correlati alla variazione, da calcolarsi in base al corrispettivo unitario chilometrico di cui al precedente art. 4 comma 2, per la sola parte di variazione eccedente al limite di cui al comma 2.
4. L’informazione all’utenza sulle modifiche di cui al presente articolo è a carico del Gestore; il costo della campagna informativa è a carico della Stazione affidante.
ART. 7 Modifiche del programma di esercizio su richiesta del Gestore
1. Il Gestore può proporre modifiche al programma d’esercizio allegato al Contratto, che verranno apportate previa approvazione della Stazione affidante.
2. Tali modifiche dovranno essere mirate al miglioramento dell’offerta ed assicurare comunque il rispetto delle esigenze dell’utenza, ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di soddisfazione sia in termini quantitativi che in termini qualitativi della domanda.
3. Le modifiche di cui al comma 1, cumulate alle modifiche di cui all’art. 6, laddove comportino una variazioni della percorrenza annua contenuta nei limiti dello 0,5%, non determinano variazioni dell’ammontare del corrispettivo di cui all’art. 4 comma 1 né la revisione del Contratto.
4. Le modifiche di cui al comma 1, cumulate alle modifiche di cui all’art. 6, laddove implichino su base annua variazioni delle percorrenze superiori al limite di cui comma 3, determinano una variazione del corrispettivo dovuto, da calcolarsi in base al corrispettivo unitario chilometrico di cui al precedente art. 4 comma 2, per la parte di variazione eccedente il limite di cui al comma 3.
5. Complessivamente nell’intero periodo di affidamento la flessibilità del programma di esercizio di cui al presente articolo ed al precedente art. 6, sarà gestita nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 11 del RD 2440/23.
6. L’informazione all’utenza deve essere tale da garantire la necessaria comunicazione a partire almeno dai 15 (quindici) giorni antecedenti l’introduzione delle modifiche e fino alla data di entrata in vigore delle stesse, provvedendo perlomeno, e comunque salvo quanto previsto agli artt. 14 e 15, a esporre presso le biglietterie, le paline sulle linee interessate e a bordo dei mezzi un apposito avviso che segnali le variazioni di servizio (percorsi e/o orari e/o fermate, ecc.) apportate.
ART. 8 Modifiche del programma di esercizio per scioperi o eventi straordinari e imprevedibili
1. L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (quali terremoti, frane, alluvioni), nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine, sicurezza e salute pubblici, legati alla viabilità e manifestazioni pubbliche. Ai fini del presente articolo, per casi di forza maggiore si intendono eventi straordinari o imprevedibili non imputabili o riferibili alla parte che ne invochi la sussistenza, sempreché tali eventi non possano essere evitati con l’uso dei mezzi disponibili e un ragionevole sforzo teso a prevenirne l’insorgere e a impedirne e comunque a rimuoverne tempestivamente le conseguenze.
2. Le temporanee interruzioni, sospensioni o riduzioni del servizio e le corse effettuate non in orario in dipendenza degli eventi di cui al comma 1, non comportano l’applicazione di penali né variazioni del corrispettivo, ancorché eccedenti su base annua il limite di cui all’art. 6 c. 2, a condizione che il Gestore stesso, garantendo la contestuale effettiva informazione scritta alla Stazione affidante e informandone tempestivamente in modo appropriato l’utenza, abbia provveduto a promuovere soluzioni atte a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche con il ricorso a modalità di servizio sostitutive o alternative e assicuri, una volta venuta meno la causa di interruzione o sospensione, il pronto ripristino del servizio. L’adozione temporanea da parte del Gestore di modalità di esercizio sostitutive o alternative in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo alla Stazione affidante, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
3. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dal Gestore in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente essere verificate ed eventualmente modificate in accordo con la Stazione affidante. Le riduzioni del servizio di cui al precedente comma 2 dovranno essere debitamente rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di periodo, nei termini di cui all’art. 25.
4. Qualora gli eventi di cui al comma 1 dovessero determinare una variazione delle percorrenze autorizzate che, cumulata a quelle di cui agli artt. 6 e 7, fosse superiore su base annua al limite dell’art. 6 c. 2, il corrispettivo sarà variato, per la parte di variazione eccedente il limite di cui all’art. 6 c. 2, in base ai corrispettivi unitari chilometrici di cui al precedente art. 4 c. 2 o in base a specifici accordi intervenuti tra le parti.
5. Il Gestore non potrà sospendere in alcun caso il servizio, se non per le cause e gli eventi di cui al precedente comma 1 e fatto salvo l’obbligo di promuovere modalità di servizio alternative e sostitutive, né potrà invocare l’inadempimento di alcun obbligo contrattuale da parte della Stazione affidante quale causa di sospensione del servizio. Nel caso in cui il Gestore non effettui il servizio e/o una o più corse programmate, fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 15 c. 2, la Stazione affidante provvederà alla decurtazione annuale del relativo corrispettivo.
6. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, la Stazione affidante, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 21 nonché, ai sensi del successivo art. 23, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere il Contratto, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute
mediante corrispondente trattenuta sulla prima rata utile in pagamento allo stesso. Per lo svolgimento del servizio la Stazione affidante può avvalersi di altre imprese.
7. Il Gestore è tenuto a norma dell’art. 2 c. 2, ultimo periodo della legge 146/90, a comunicare alla Stazione affidante, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti in caso di sciopero e le relative fasce orarie descritte nell’allegato 10.
8. In caso di proclamazione dello sciopero il Gestore garantisce la specifica comunicazione alla Stazione affidante, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l’astensione dal lavoro.
9. La variazione in diminuzione dei servizi offerti in conseguenza dello sciopero comporta la riduzione del 70% del corrispettivo dovuto, da calcolarsi sulla base delle percorrenze effettuate in meno e al corrispettivo unitario di cui al precedente art. 4 c. 2.
10. In caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori, conseguente a eventi a carattere turistico, artistico-culturale, sportivo ed ambientale, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d’esercizio e che richiedano l’istituzione di servizi ad hoc o l’intensificazione delle frequenze di servizi esistenti, il Gestore sottopone alla Stazione affidante specifiche proposte di potenziamento dei servizi, con le modalità e secondo quanto previsto all’art. 7. Parimenti la Stazione affidante può disporre, con le modalità dell’art. 6, l’adeguamento dei servizi secondo un programma dalla stessa progettato.
11. Sono sempre a carico del Gestore le intensificazioni temporanee del servizio con corse di rinforzo al fine di contenere i livelli di affollamento entro i limiti di sicurezza.
12. In tutti i casi previsti nel presente articolo il Gestore, in base alle indicazioni della Stazione affidante, è obbligato ad adottare le necessarie iniziative per informare tempestivamente l’utenza sulle modifiche intervenute e sulle eventuali modalità di servizio alternative e sostitutive.
ART. 9 Beni funzionali all’esercizio
1. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore ha sottoscritto con la Stazione affidante un Contratto di Concessione in uso di beni funzionali al TPL”, di cui all’Allegato 4
2. Sono a carico del Gestore secondo le disposizioni di cui all’allegato H dell’allegato 4, gli interventi e gli oneri connessi alla manutenzione e al mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, ivi comprese le infrastrutture di rete, gli impianti e i depositi, nonché quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro,
3. E’ inoltre a carico del gestore la manutenzione delle apparecchiature di convalida attualmente in uso a bordo dei veicoli.
4. Il Gestore attua il piano di manutenzione del parco mezzi e degli impianti in conformità con le modalità descritte all’Allegato 5 bis.
ART. 9 BIS Obblighi del Gestore concernenti l’adozione del sistema di tariffazione integrato zonale (STIMER)
1. Nel corso del Contratto il Gestore si impegna a fornire tutto il supporto necessario in termini di risorse umane e materiali per garantire la corretta installazione e messa in esercizio del sistema STIMER nei modi e nei tempi concordati con la Stazione affidante ed il soggetto realizzatore; in particolare sono a suo carico le seguenti attività ed i relativi oneri:
a. la descrizione completa di tutte le tipologie di veicoli del parco per consentire alla Stazione affidante, unitamente al soggetto realizzatore, di predisporre il progetto esecutivo di installazione dei dispositivi e di avvio del sistema STIMER;
b. le opere di carrozzeria ed impiantistiche per la corretta installazione degli apparati di bordo;
c. al fine di procedere all’installazione degli apparati di bordo, la messa a disposizione delle vetture indicate dalla Stazione affidante (indicativamente tra 4 e 10 veicoli/giorno) adeguatamente predisposte ai sensi del precedente comma b;
d. la formazione del personale del Gestore sui dispositivi installati e sul sistema STIMER, in base ad un programma di formazione che sarà concordato con la Stazione affidante e con il soggetto realizzatore.
2. Dopo la messa in esercizio del sistema STIMER, il Gestore deve svolgere il servizio solo con mezzi dotati di apparecchiature di convalida dei titoli di viaggio/apparati di bordo del sistema STIMER sempre in perfetto stato di funzionamento.
3. In occasione della revisione del contratto di cui all’Allegato 3 “Attività operative connesse al gross cost” successivamente all’avvio del sistema STIMER, saranno definiti i seguenti elementi:
a. modalità e tempi di trasferimento dei dati rilevati dagli apparati di bordo;
b. criteri di calcolo per la determinazione delle penali per l’inosservanza dell’obbligo di cui al precedente comma 2; la penale sarà commisurata in misura almeno pari al mancato incasso derivante dalle corse erogate con mezzi con apparati di bordo non funzionanti correttamente;
c. modalità e oneri di manutenzione degli apparati di bordo, comprese le procedure per la messa a disposizione dei mezzi;
d. modalità e oneri relativi alla eventuale richiesta del Gestore di distacco totale e/o parziale dei mezzi verso altri bacini.
ART. 10 Obblighi del Gestore concernenti il personale addetto al servizio
1. Il Gestore assicura la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Il numero degli addetti, suddiviso per mansione – con indicazione della tipologia di contratto relativa – è riportato nell’Allegato n. 6. È a carico del
Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.
3. Il Gestore si impegna ad accettare le seguenti clausole sociali ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 30/98:
a. applicare il C.C.N.L. dei lavoratori autoferrotranviari e della mobilità e ad imporne l’applicazione agli eventuali subaffidatari, ai sensi dell’art. 20 c. 3;
b. mantenere in vigore contratti ed accordi integrativi di cui all’Allegato 7, fino a loro naturale scadenza con il mantenimento delle residenze di servizio e dell’anzianità aziendale maturata come descritte nell’Allegato 6;
c. promuovere con regolarità l’aggiornamento e la formazione del personale e cercare percorsi di riqualificazione e ricollocazione del personale dichiarato inidoneo alla propria mansione.
4. Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico- attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’elenco nominativo del personale dovrà essere comunicato dal Gestore alla Stazione affidante almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio e aggiornato successivamente ogni 6 (sei) mesi con le variazioni intervenute.
5. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa sociale e apposito cartellino di identificazione.
6. Il Gestore comunica alla Stazione affidante il nominativo del Direttore o Responsabile d’Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM n. 448/91; il nominativo, così come l’eventuale modifica dello stesso, dovrà essere comunicato nei termini di cui al precedente comma 3, che risponda, nei confronti della Stazione affidante e nei confronti dell'ente competente, del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio ai sensi del DPR n. 753/1980 e del DM n. 448/91.
7. Il Gestore promuove con regolarità l’aggiornamento e la formazione del proprio personale, sulla base del piano di gestione delle risorse umane di cui all’Allegato 6 bis.
ART. 11 Obblighi delle parti concernenti il parco mezzi
1. Il Gestore deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l’effettuazione del medesimo, in conformità con gli standard minimi di qualità indicati nell’Allegato n. 2 e nel presente Contratto.
2. Il Gestore può realizzare politiche di investimento più accelerate di quelle proposte in sede di offerta e recepite nell’allegato 2 nonché modalità di utilizzo del parco mezzi esistente che consentano di minimizzare l’impatto ambientale, migliorative rispetto agli standard minimi indicati nel medesimo allegato.
3. Nel periodo di vigenza contrattuale, il Gestore si impegna a procedere alla sostituzione annua dei mezzi utilizzati per il servizio con mezzi in grado di
garantire, per numero e tipo, il rispetto degli obblighi assunti; tipologie e caratteristiche dei mezzi da acquistare devono sempre essere preventivamente concordati con la Stazione affidante.
4. Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine, pulizia e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli standard minimi definiti nell’allegato 2. Il Gestore è altresì tenuto a comunicare l’elenco dei mezzi da inviare e inviati alla revisione annuale presso la Motorizzazione Civile secondo le periodicità indicate nell’allegato 9.
5. L’aggiornamento dell’elenco dettagliato dei mezzi di cui all’Allegato 5 dovrà essere comunicato dal Gestore alla Stazione affidante almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio. Ogni successiva variazione riguardante la composizione del parco, anche se temporanea, dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data di presa servizio dello stesso. Il Gestore, con cadenza semestrale, deve trasmettere alla Stazione affidante il dato aggiornato sulle caratteristiche del parco mezzi utilizzato nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e dei rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni, secondo quanto previsto nel successivo art. 25 e nel relativo Allegato. In tale circostanza verranno altresì comunicate le percorrenze effettuate ripartite secondo le caratteristiche indicate nell’Allegato 2.
6. La Stazione affidante può verificare in qualsiasi momento in contraddittorio con il gestore, mediante propri incaricati, con ispezioni d’ufficio e con controlli a campione, la composizione del parco ed il relativo stato di efficienza nonché l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21.
7. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di revoca/risoluzione/decadenza dello stesso, la Stazione affidante si riserva di sottoporre a perizia i mezzi al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi.
8. Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale non potrà distrarre i mezzi destinati al servizio fuori dal bacino di riferimento, salvo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in vigore in materia; la Stazione affidante effettuerà una trattenuta sul corrispettivo dovuto, a titolo compensativo e comparativo in misura e ai sensi della D.G.R. 2640 del 30 dicembre 1998.
ART. 12 Tariffe e servizi commerciali all’utenza
1. I servizi sono svolti sulla base dei titoli, delle tariffe e delle relative modalità di applicazione di cui alle deliberazioni n. 4475/95 e 449/97 dalla Giunta Regionale dell’Xxxxxx-Romagna, nonché delle deliberazioni assunte dall’Assemblea di AMI in quanto applicabili; i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono attribuiti alla Stazione affidante.
2. La Stazione affidante, nel periodo di vigenza del Contratto, persegue l’obiettivo di estendere l’integrazione tariffaria ai servizi in relazione ai quali appaia opportuno, nella prospettiva dell’integrazione su scala regionale promossa dalla Regione col progetto STIMER, secondo quanto previsto dalle relative delibere attuative ed integrative in essere e di futura adozione e dall’Accordo di Programma. Il Gestore è tenuto a collaborare coordinandosi con la Stazione affidante e nel rispetto della normativa vigente per il conseguimento di tale obiettivo.
3. La Stazione affidante, quale supporto dell’integrazione e in considerazione delle opportunità che ne derivano per il miglioramento del servizio sul piano quantitativo e qualitativo, in osservanza del citato regolamento, intende dotarsi nello stesso periodo di un sistema di bigliettazione tecnologicamente adeguato. Il Gestore è tenuto a collaborare in relazione alle modalità attuative ed al proprio coinvolgimento relativo, tra l’altro, all’acquisizione in sede di esercizio dei dati di base funzionali allo stesso, alla sperimentazione e messa a regime del sistema, alla realizzazione e gestione delle diverse componenti di governo e operatività del sistema, alla rilevazione e accessibilità delle diverse informazioni che con esso possono essere acquisite.
4. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio sono titolarità della Stazione affidante, tali attività sono date in esercizio al Gestore in base alle condizioni descritte nell’Allegato 3.
5. Il Gestore garantisce la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice.
ART. 13 Valorizzazione commerciale
1. Il Gestore ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio. Al Gestore, dove ne abbia la disponibilità e fatti salvi i diritti di terzi, competono i ricavi che ne dovessero derivare.
2. Il Gestore, in accordo con la Stazione affidante e senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico della stessa e disagi per l’utenza, determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1.
ART. 14 Qualità dei servizi e carta della mobilità
1. Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’Allegato n. 2 e in coerenza con gli obiettivi regionali e della Stazione affidante per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dei servizi.
2. Il Gestore si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità del comfort e dell’ambiente.
3. Il Gestore si doterà di un sistema per la rilevazione della qualità percepita dall’utenza, concordato con la Stazione affidante inteso a verificare e individuare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso di cui all’Allegato n. 2. A tal fine il Gestore si impegna:
a. ad avvalersi di una società terza, non controllata né collegata ai sensi dell’art. 2359 cod.civ., specializzata e di riconosciuta esperienza e professionalità, per le attività di rilevazione ed elaborazione dei risultati;
b. a effettuare almeno una indagine all’anno, in periodi di effettuazione del servizio significativi dal punto di vista della domanda servita, prevedendo una sezione dedicata ai servizi a chiamata.
4. Il sistema qualità adottato dal Gestore deve prevedere un reporting annuale nell’ambito del Rapporto annuale dei servizi di cui all’art. 25, che contenga i piani di miglioramento e i relativi stati di avanzamento riferiti ai risultati del monitoraggio sui parametri di qualità erogata ed ai risultati delle indagini di qualità percepita. Per piani di miglioramento si intendono le azioni necessarie almeno al mantenimento degli standard di qualità erogata di cui all’Allegato 2.
5. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’ Allegato
n. 2 sarà effettuata sulla base:
a. dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata del Gestore;
b. dell’esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse della Stazione affidante, secondo quanto previsto dall’art. 25;
c. delle segnalazioni e dei reclami dell’utenza.
La Stazione Affidante si riserva di comunicare all’Ente Certificatore del Gestore eventuali gravi inadempienze rilevate durante le proprie verifiche.
6. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell’Allegato 2 comporta l’applicazione delle penali definite al successivo art. 21.
7. Il Gestore si impegna a redigere annualmente la Carta dei Servizi che soddisfi i requisiti minimi di legge e comprenda i contenuti e gli standard di cui all’Allegato n. 2. L’aggiornamento della carta deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno. La Carta della Mobilità è pubblicata nel sito internet aziendale. Ogni anno sarà definito un numero di copie da stampare tenendo conto:
a. dell’esigenza di disporre sempre di almeno una copia in ogni punto di contatto con l’utenza a bordo dei mezzi;
b. delle esigenze della Stazione affidante, degli altri Enti interessati o delle Associazioni degli utenti e dei consumatori in genere;
c. del livello di conoscenza della Carta dei Servizi da parte dell’utenza.
8. La Stazione affidante, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e/o le verifiche e l’acquisizione dei dati. Per l’effettuazione delle suddette verifiche il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione sui mezzi impiegati per l’effettuazione del servizio al personale autorizzato dalla Stazione affidante, munito di apposito cartellino di identificazione.
9. Il Gestore è tenuto, su richiesta della Stazione affidante, a partecipare e a collaborare con il Comitato degli Utenti, che la Stazione affidante costituirà ai sensi dell’art. 17 della legge Regionale 1988/n. 30, nonché a trasmettere alla Stazione affidante il nominativo degli utenti che avessero manifestato al Gestore medesimo la richiesta di partecipazione al comitato.
10. Il Gestore tiene sotto controllo il livello di affollamento dei mezzi attraverso:
a. una rilevazione annuale dei passeggeri saliti e discesi, effettuata durante il mese di novembre;
b. le segnalazioni dei conducenti;
c. le segnalazioni del personale di controlleria;
d. le informazioni ricevute dalla Stazione affidante e dagli altri Enti Competenti (Polizia di Stato, Enti Locali) relative a situazioni prevedibili di eccessivo affollamento.
ART. 15 Informazioni all’utenza
1. Il Gestore si impegna a collaborare con la Stazione affidante al fine di garantire la più ampia diffusione al pubblico delle informazioni relative al servizio reso.
2. Il Gestore ha l’obbligo di assicurare la massima diffusione (es. affissione sui mezzi, affissione alle fermate, comunicati stampa) degli orari dei servizi e delle relative variazioni, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa ed alle modifiche al servizio ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
3. Il Gestore si impegna altresì a:
a. esplicitare le procedure per la registrazione e gestione dei reclami, attraverso l’individuazione dei modi e dei tempi di risposta (non superiori a 30 giorni);
b. esplicitare nella carta dei servizi le forme di indennizzo e/o di rimborso e la relativa procedura/regolamento;
c. fornire il necessario supporto ai canali di comunicazione della Stazione affidante.
4. Il Gestore provvederà alla stampa degli orari estivi ed invernali e della mappa della rete e delle singole relazioni comprensivi dei principali collegamenti con altri vettori. I relativi contenuti e le modalità di distribuzione di un numero di copie pari al doppio degli abbonamenti annuali e comunque non inferiore a 12.000, saranno concordate con la Stazione affidante.
5. Le relazioni con il pubblico sono tenute negli uffici aperti al pubblico indicati nell’Allegato 2, ove sono sempre presenti:
a. una copia del libretto orario, una mappa della città di Ferrara e della Provincia, una copia della carta dei servizi per consultazione;
b. i libretti orari da distribuire ai clienti;
c. le comunicazioni (ordini di servizio e altre forme di comunicazione interna) relative a nuovi servizi e a variazioni del servizio esistente;
d. l’elenco dei numeri telefonici aziendali utili a conoscere la situazione del servizio erogato.
ART. 16 Ulteriori obblighi del Gestore
1. Il Gestore è tenuto a comunicare in forma scritta alla Stazione affidante, entro il secondo giorno feriale, le corse programmate non effettuate, elencandole in forma analitica nonché raggruppata per linea e per singola causale di non effettuazione.
2. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento e a porre in essere, con la massima diligenza e urgenza, tutte le modifiche apportate dalla Stazione affidante e di tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio.
3. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, in particolare deve provvedere:
a. all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti;
b. all’adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive della Stazione affidante, di cui all’Allegato n. 9, e alla trasmissione alla stessa Stazione delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard indicati nel medesimo allegato.
4. Il Gestore, laddove intraprenda direttamente attività diverse dal trasporto pubblico locale, è obbligato alla tenuta di una contabilità separata per le attività svolte e non comprese tra quelle oggetto del affidamento. Il gestore è inoltre tenuto, in caso di predisposizione di un sistema centralizzato di controllo del servizio offerto, a consentirne libero accesso alla Stazione affidante e alla Regione Xxxxxx-Romagna ai sensi degli artt. 14, c. 3 e 16, c.5-quater della LR 30/98.
5. Il Gestore per agevolare la richiesta di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione inerente all’esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso e, più in generale, per agevolare le comunicazioni ed i rapporti con la Stazione affidante, è altresì obbligato a garantire, nell’ambito del territorio della Stazione stessa, almeno una propria sede secondaria, nonché ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per tutta la durata dell’affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso la Stazione affidante, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, anche utilizzando i supporti informatici eventualmente predisposti ai fini suddetti dalla Stazione stessa. In particolare il Gestore collaborerà con la Stazione affidante per la costruzione di data base georeferenziati, aggiornati, descrittivi della rete, delle fermate, dei percorsi e degli orari, secondo gli standard definiti dalla Stazione affidante stessa ai fini del progetto EU SPIRIT.
6. Sono posti a carico del Gestore tutti gli obblighi dei gestori, previsti ai sensi dell’Accordo di Programma 2004-2006 tra la Regione Xxxxxx-Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e l’Agenzia mobilità e Impianti.
7. Il Gestore si impegna a eseguire per conto della Stazione affidante le attività operative connesse alla tipologia di gara “gross cost” relative alla distribuzione dei titoli di viaggio, alla controlleria ed alla manutenzione delle fermate; le modalità di erogazione di queste attività operative sono descritte nell’Allegato 3 e sono regolate da apposito Contratto stipulato contestualmente al presente Contratto di servizio.
ART. 17 Obblighi di comunicazione del Gestore in relazione alla scadenza del contratto di servizio
1. Il Gestore è tenuto a presentare alla Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxxx) 0 (xxx) mesi prima della scadenza del Contratto:
a. l’elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del nuovo Aggiudicatario in caso di subentro, redatto secondo le specifiche di cui all’Allegato 5;
b. l’elenco delle dotazioni realizzate in attuazione dei piani di investimento indicati in sede di offerta o comunque acquisiti con finanziamenti pubblici per lo sviluppo, il potenziamento, il rinnovo, la manutenzione di rete e di impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene pari al valore dello stesso non ancora ammortizzato;
c. l’elenco non nominativo del personale dipendente preposto all’esercizio da trasferire al nuovo Aggiudicatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica- mansione e costo complessivo, secondo le specifiche di cui all’Allegato n. 6;
d. i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di trasporto di cui al presente affidamento, con l’indicazione degli eventuali oneri gravanti sul nuovo Aggiudicatario;
e. i beni di proprietà per i quali non sussista l’obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo Aggiudicatario.
2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, la Stazione affidante sospende l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di ritardo nella trasmissione.
3. Il Gestore è tenuto inoltre a presentare alla Stazione affidante, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto l’elenco nominativo del personale di cui al comma 1 lett. c).
ART. 18 Garanzie finanziarie
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, il Gestore ha costituito, nel rispetto delle condizioni generali e particolari di cui al Bando di gara e alla lettera di invito e nelle forme e secondo le modalità di cui alla L. n. 348/1982, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la cauzione definitiva, nella forma di garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria, pari al 5% del corrispettivo di cui al precedente art. 4.1 e di durata non inferiore alla durata dell’affidamento aumentata di 12 mesi. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto della Stazione affidante al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
2. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Gestore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto entro il termine di giorni 15 (quindici). La ritardata reintegrazione, comporterà l’applicazione di una penale, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di giorni 30 (trenta).
ART. 19 Assicurazioni
1. E’ fatto obbligo al Gestore di stipulare, prima dell’attivazione del servizio e per l’intero periodo contrattuale, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, ivi compresa quella a copertura della responsabilità civile derivante da circolazione stradale, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi
prescritti e comunque prevedendo un massimale minimo pari a € 5.000.000,00 per singolo veicolo.
2. E’ a carico esclusivo del Gestore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal uopo il Gestore è obbligato a manlevare e garantire la Stazione affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse esser proposta a tale titolo nei suoi confronti.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, oltre a quanto previsto al comma 1, il Gestore ha prodotto una polizza di assicurazione per le responsabilità di cui al comma 2 con i seguenti massimali minimi: per persona € 2.000.000,00; per cose € 2.000.000,00; per ciascun sinistro € 5.000.000,00.
4. La polizza di cui al comma 3 è stata stipulata con specifico riferimento al servizio oggetto del presente affidamento e contiene le seguenti clausole particolari:
a. l’obbligo della compagnia, di dare avviso alla Stazione affidante dell’eventuale mancato pagamento da parte del Gestore dei premi successivi al primo, mantenendo valida la copertura assicurativa per i successivi 45 giorni, durante i quali la Stazione affidante ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio trattenendolo sul corrispettivo dovuto;
b. l’obbligo della compagnia di dare comunicazione alla Stazione affidante dell’eventuale recesso con preavviso non inferiore a 45 giorni;
c. il riconoscimento in capo alla Stazione affidante della qualità di terzo.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 3, il Gestore ha prodotto una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di incendio dell’autoparco, compresi gli incendi determinati da atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse, limitatamente ai mezzi che risultano ancora quotabili sul mercato, con inserimento costante dei mezzi di nuovo acquisto all’atto della loro immissione in circolazione.
6. La Stazione affidante si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.
ART. 20 Subaffidamento
1. E’ consentito al Gestore, previa autorizzazione della Stazione affidante, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, il subaffidamento del servizio e il suo esercizio, a soggetti che siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada (D.M. 448/91) e ai titolari, singoli o associati, di autorizzazioni all’autonoleggio con conducente, nei limiti previsti dall'art. 14 bis e 14 ter comma 5 della L.R. n. 30/98. In ogni caso il Gestore deve comunicare, secondo le disposizioni di cui allegato 9, alla Stazione Affidante le quote di servizio effettuate direttamente o per il tramite delle imprese ad esso associate.
2. Il Gestore, al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dalla legge 55/1990, art. 18, e dovrà,
altresì attestare nelle forme di legge, oltre alla sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, anche la capacità professionale ed economica del subappaltatore di assolvere alle prestazioni affidategli nel pieno rispetto dei documenti di gara e di tutti gli obblighi previsti dal Contratto. Il Gestore dovrà comunicare alla Stazione affidante, successivamente all’autorizzazione del sub- affidamento, la quota effettiva del programma di esercizio subaffidato.
3. Il subaffidamento dei servizi di cui al comma 1 deve essere regolato con Contratto di Servizio tra il Gestore e il Subaffidatario riportante gli stessi obblighi e oneri imposti al Gestore in base al presente Contratto ed in particolare con l’applicazione del Contratto Nazionale dei Lavoratori Autoferrotranviari e della Mobilità.
4. Il Gestore conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, degli impegni e degli obblighi assunti ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, sia nei confronti della Stazione affidante sia nei confronti dell’utenza. Il subaffidamento decade comunque alla cessazione dell’affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto.
5. La Stazione affidante non provvederà al pagamento diretto dei subaffidatari. Il Gestore è tenuto a comprovare, nei tempi e nelle forme previste dall’art. 18 della L. 55/90 presentando la relativa documentazione con le modalità di cui all’art. 4 comma 4, l’avvenuto pagamento ai subaffidatari del corrispettivo loro dovuto in base al rispettivo contratto di servizio e la regolarità contributiva ai fini previdenziali e assicurativi. La Stazione affidante, in caso di mancata ottemperanza del Gestore a quanto previsto dal presente comma, sospenderà tutti i pagamenti dovuti al Gestore stesso, trattenendo in garanzia le somme dovute fino a completo soddisfacimento di tutti gli obblighi citati;
ART. 21 Penali
1. La Stazione affidante qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto, provvederà a darne tempestiva e adeguata comunicazione al Gestore, contenente la descrizione degli inadempimenti contestati, l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento e la quantificazione delle relative penali ai sensi di quanto previsto nell’Allegato n. 2.
2. Il Gestore si impegna a rimuovere entro il termine ordinato dalla stazione affidante le cause e/o le conseguenze dell’inadempimento.
3. In caso di recidività degli inadempimenti di cui al comma 1, la Stazione affidante provvederà, se del caso, a dichiarare la decadenza dall’affidamento e la risoluzione del Contratto, provvedendo alla sospensione del pagamento del corrispettivo, all’escussione della cauzione. L’importo complessivo delle penali applicate, non potrà comunque superare su base annua la percentuale del 10% del corrispettivo annuo dovuto.
4. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’ Allegato n. 2 sono quantificate sulla base dei riscontri mensili e conguagliate annualmente.
5. Ai sensi dell’art. 16 comma 5 ter della L.R. 30/1998, il Gestore ha diritto allo scomputo dagli importi dovuti alla Stazione affidante in caso di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, degli importi che lo stesso dimostri di avere
già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.
ART. 22 Premi
1. In considerazione degli obiettivi della Stazione affidante nonché di quelli della Regione stabiliti negli Accordi di Programma 2004-2006, il Gestore si impegna ad incrementare gli indicatori di seguito riportati secondo le specifiche di cui all’allegato n. 8:
a. ammontare annuo dei ricavi tariffari relativi alla totalità del servizio oggetto di gara;
b. indici di soddisfazione dell’utenza da rilevarsi secondo le modalità di cui all’art. 14 oltre che di quanto precisato nell’Allegato n. 8;
c. indice di controllo dell’evasione;
d. numero annuo dei passeggeri trasportati con servizi a chiamata
2. La Stazione affidante determina i premi di cui al presente articolo in ragione del livello di raggiungimento dei suddetti obiettivi, secondo le condizioni e il metodo di calcolo previsti nell’Allegato n. 8.
3. Ogni anno la Stazione affidante comunicherà al Gestore l’ammontare del fondo premi in relazione alle proprie disponibilità.
4. La Stazione affidante liquida l’eventuale premio in sede di conguaglio annuo del corrispettivo dovuto, secondo quanto previsto al precedente art. 4, comma 7.
ART. 23 Decadenza e revoca dell’affidamento
1. Il Gestore è dichiarato decaduto dall’affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto ed escussione della cauzione, nei seguenti casi:
a) abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
b) per gravi e ingiustificate irregolarità nell’erogazione del servizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;
c) mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari;
d) qualora sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
e) qualora perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
f) avvenuta escussione della cauzione definitiva, in tutto o in parte, qualora non ricostituita nel termine di 30 giorni;
g) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall’Ente competente nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo sul servizio.
2. La Stazione affidante ha facoltà di risolvere il Contratto per fatto del Gestore in tutti i casi di grave inadempimento delle obbligazioni previste a suo carico ivi compreso il caso della perdita della certificazione di qualità, una volta decorso inutilmente il termine di sei mesi senza il riottenimento della stessa.
3. In caso di annullamento dell’aggiudicazione, di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati ai precedenti commi e comunque
in ogni caso imputabile al Gestore, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest’ultimo, il quale dovrà risarcire la Stazione affidante dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso Gestore.
4. Ai sensi dell’art.15, comma 2 della L.R.30/98, la Stazione affidante ha facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione di diritto del presente Contratto nei seguenti casi:
a. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione degli stessi;
b. qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze della utenza;
d. in tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente.
5. In caso di revoca dell’affidamento per fatto non imputabile al Gestore, la Stazione affidante può riconoscere un indennizzo a quest’ultimo, che in ogni caso non potrà superare l’importo percentuale del 4% del corrispettivo relativo ad una annualità di servizio. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo Gestore.
ART. 24 Normativa di riferimento
1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento, ivi compresi quelli provinciali, applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto.
2. Il Gestore è soggetto alle condizioni del Contratto. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente e in particolare alle norme del codice civile e alla legislazione in materia di trasporti.
ART. 25 Sistema di monitoraggio, documenti e informazioni
1. Il Gestore, si impegna a predisporre in regime di autocertificazione il "Rapporto annuale sui servizi", articolato secondo quanto descritto nell’allegato 9, costituito da due Rapporti semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto e della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tali rapporti sui servizi dovranno essere redatti per ciascuno degli anni di affidamento del servizio e presentati entro 60 giorni dal termine del periodo cui rispettivamente si riferiscono. Il rapporto annuale riferito al secondo semestre contiene altresì il reporting annuale con i piani di miglioramento e i relativi stati di avanzamento riferiti ai risultati del monitoraggio sui parametri di qualità erogata ed ai risultati delle indagini di qualità percepita.
2. Il Gestore riconosce al Rapporto di cui al comma 1 la funzione di strumento di base per la valutazione da parte della Stazione affidante, del rispetto degli impegni assunti dal Gestore nel presente Contratto, ai fini della eventuale
applicazione del sistema delle penali di cui all’art.21, nonché per la valutazione del livello di miglioramento degli indicatori presi a riferimento ai fini dell’applicazione del sistema dei premi di cui all’art.22.
3. Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l’efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi ed il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti in base al presente Contratto, la Stazione affidante si riserva la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni, sia su singole segnalazioni sia su base campionaria.
4. Il Gestore si impegna ad effettuare, almeno una volta l’anno, la rilevazione della qualità percepita dall’utenza finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione degli utenti.
5. Il Gestore è tenuto a presentare su base mensile, in accompagnamento alle fatture ed entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, un rapporto di rendicontazione articolato nei termini di cui all’allegato 9, termini che la Stazione affidante si riserva di modificare e integrare in qualunque momento in dipendenza delle proprie esigenze conoscitive e di monitoraggio.
6. Oltre alle comunicazioni già previste e riportate in allegato 9, la Stazione affidante, secondo idonee modalità e tempistiche concordate, si riserva di chiedere al Gestore, in corso di vigenza del Contratto, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli indicati nel Contratto e contenuti nei Rapporti periodici sui servizi, in dipendenza di proprie esigenze informative e conoscitive e, in particolare, ai fini dell’implementazione del sistema informativo sui servizi di trasporto pubblico locale proprio e della Regione.
ART. 26 Comitato tecnico per la gestione del contratto
1. Al fine di gestire efficientemente il Contratto, nello spirito di reciproca collaborazione, le parti si impegnano a costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, la "Commissione tecnica per la gestione del Contratto", di seguito denominata, per brevità, "Commissione", alla quale partecipano:
• due rappresentanti della Stazione affidante;
• due rappresentanti del Gestore.
2. La Commissione svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) valutazioni di varianti contrattuali, di studi e sperimentazioni rivolte al miglioramento del servizio;
b) assistenza alle parti nella messa a punto del sistema di monitoraggio del Contratto;
c) valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica e adeguamento dei servizi;
d) valutazioni relative alla gestione del sistema dei premi e delle penali;
e) ogni altra valutazione in ordine alla gestione e all’esecuzione del Contratto.
3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti nelle diverse materie connesse alla mobilità e al trasporto pubblico. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle parti che concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale della Stazione affidante.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.
ART. 27 Definizione delle controversie
1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e all’esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà esclusivamente competente il Foro di Ferrara.
ART. 28 Clausole finali
1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Il Contratto di servizio è comunicato all’Organo di Garanzia del trasporto
pubblico entro giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
4. La presente scrittura privata, avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art.1, lett.B) della Parte II della Tariffa di cui al DPR 26/4/1986, n.131.
ART. 29 Norma Transitoria
Fatta salva a regime la titolarità dei rapporti tra Affidatario e Stazione affidante, si conviene che, in via transitoria fino alla definizione degli accordi relativi al nuovo sistema di servizi taxibus e al servizio navetta MOF – centro, e comunque entro 6 mesi, i corrispettivi di cui all’art. 4 c. 1 sono limitati ai servizi minimi. Restano pertanto validi gli accordi stipulati direttamente con gli Enti Locali interessati.
I corrispettivi relativi ai km. dei servizi convertiti in servizi taxibus, in questa fase, sono comunque riconosciuti al gestore e sono ricompresi nell’importo indicato a titolo di corrispettivo per i servizi minimi.
SONO ALLEGATI AL CONTRATTO, E NE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE, I SEGUENTI DOCUMENTI TECNICI:
Allegato 1 Programma di esercizio annuale
Allegato 2 Standard minimi di qualità del servizio offerto e sistema di penali
Allegato 3 Attività operative connesse alla gara “Gross Cost”
Allegato 4 Contratto di concessione in uso di beni funzionali al TPL
Allegato 5 Anagrafica del parco mezzi
Allegato 5 bis Piano di manutenzione del parco mezzi
Allegato 6 Elenco del personale dipendente Allegato 6 bis Piano di gestione delle risorse umane
Allegato 7 Accordi integrativi dei gestori uscenti
Allegato 8 Premi
Allegato 9 Comunicazioni e Rapporti periodici sui servizi Allegato 10 Servizi garantiti in caso di sciopero
Ferrara 27/01/2006
Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
di AMI Ferrara Consorzio di TPF soc. cons a r.l.
(Xxxxxxxx XXXXXXXXX) (Xxxxxxxx XXXXXXXXXX)