CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA RECIPROCITA’ DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
TRA L'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO E L'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
PREMESSO
che è interesse comune delle due Università utilizzare nel modo migliore le proprie risorse finanziarie e di personale, e facilitare l'accesso a tutte le biblioteche ai propri utenti istituzionali (i docenti, i ricercatori, i collaboratori linguistici, i borsisti, i dottorandi, i titolari di assegni di ricerca, gli iscritti alle scuole di specialità, il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e gli studenti regolarmente iscritti ai corsi dell’Ateneo);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (accesso alle strutture bibliotecarie)
Ciascuna Università si impegna ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie agli utenti dell'altra Università secondo le norme in vigore per le proprie categorie di utenti. Nel seguito della convenzione saranno pertanto specificati i servizi bibliotecari che saranno garantiti secondo il principio di reciprocità.
Dove richiesto dalla biblioteca gli utenti dovranno iscriversi secondo le modalità previste per i propri utenti.
Art. 2 (consultazione in sede)
Per consultazione si intende esclusivamente l'accesso alle biblioteche per utilizzare il materiale ivi collocato: in particolare gli studenti di un’università non potranno utilizzare le biblioteche dell'altra università come sale per lo studio sui propri libri.
Il patrimonio librario delle biblioteche delle due università, ovunque collocato, deve essere accessibile alla consultazione secondo le norme in vigore per le proprie categorie di utenti.
L'accesso alle risorse elettroniche, di qualunque genere, disponibili in una delle due università, è garantito solo dalle postazioni al pubblico dell’Ateneo sottoscrittore e secondo le norme relative alle licenze d'uso. La consultazione assistita è garantita solo per le risorse non presenti nell'università di provenienza dell'utente.
L’identificazione mediante l’esibizione del tesserino universitario unitamente a un documento di identità provvisto di fotografia è sufficiente per essere ammessi alla consultazione del materiale collocato nelle biblioteche.
Art. 3 (prestito a domicilio)
Il diritto di prestito a domicilio spetta ugualmente agli utenti di entrambe le università, ad eccezione delle restrizioni legate al tipo di materiale e secondo le norme in vigore nelle strutture.
L’identificazione mediante l’esibizione del tesserino universitario unitamente a un documento di identità provvisto di fotografia è sufficiente per essere ammessi al prestito.
In caso di mancata restituzione dell'opera allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l’Ateneo di provenienza, il quale è tenuto a riacquistare l'opera se questa non dovesse essere restituita ma avrà diritto di rivalersi sul proprio utente.
Art. 4 (fotocopiatura)
Il servizio di fotocopiatura è consentito secondo le norme in vigore nelle strutture delle due università.
Art. 5 (richiesta e fornitura di documenti)
I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di fotocopie) tra le due Università sono previsti per docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, studenti iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo. Gli studenti possono usufruire del servizio di prestito a domicilio recandosi presso la sede della singola biblioteca, come previsto dall’art. 3.
I servizi interbibliotecari tra le due Università sono erogati in regime di reciprocità. Le specifiche modalità di erogazione agli utenti sono definite dai Regolamenti di ciascuna biblioteca (tipologie di materiale ammesso, durata del prestito, modalità di spedizione, eventuali tariffe o rimborsi spese a carico degli utenti, ecc.).
Eventuali richieste di prestito interbibliotecario indirizzate a strutture diverse dalle biblioteche dei due Atenei saranno effettuate dalla biblioteca di afferenza di ciascun utente
Art. 6 (progetti comuni e interbibliotecari)
Le biblioteche delle due università partecipano a progetti di interesse comune, anche mediante distacco di personale e impiego concordato delle proprie risorse finanziarie.
Art. 7 (coordinamento acquisti)
Ferma restando l'esigenza di dotare ciascuna biblioteca di una solida consistenza di base di volumi, periodici e risorse elettroniche per tutte le aree disciplinari di interesse, i due organismi direttivi (Commissione d’Ateneo per le Biblioteche e SIBA) si impegnano a realizzare una politica degli acquisti il più possibile coordinata ed integrata.
Art. 8 (validità e verifiche)
La presente convenzione ha validità di due anni dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di una delle due Università almeno 3 mesi prima della scadenza.
Art. 9 (Referenti)
Referenti e responsabili dell’attuazione dell’accordo saranno:
- Per l’Università degli Studi dell’Insubria: dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore del Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SiBA
- Per l’Università degli Studi di Milano: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Capo Divisione Coordinamento delle Biblioteche
Art. 10 (Tutela della Privacy)
Le biblioteche delle due università trattano i dati ad esse forniti esclusivamente per la gestione della convenzione e per la sua esecuzione, in particolare per l’adempimento degli obblighi legali connessi ai servizi da essa previsti. I dati anonimizzati potranno altresì essere utilizzati per fini di studio, statistici e gestionali. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito nel D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Art. 11 (Disposizioni fiscali)
La presente convenzione, sottoscritta digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni:
è soggetta, ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo, con onere a carico dell’Università degli studi dell’Insubria;
è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26 04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.
Data di firma della convenzione: 11.1.2018
Università degli Studi dell’Insubria Università degli Studi di Milano
IL MAGNIFICO RETTORE IL MAGNIFICO RETTORE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Porisini Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx