CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
Comune di Carmignano
P.O. Servizi Cimiteriali
CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
INDICE
Art. 1 – Oggetto della concessione Art. 2 – Durata della concessione Art. 3 – Ammontare dell’appalto Art. 4 – Prestazioni e obblighi Art. 5 – Modalità di esecuzione
Art. 6 – Misure specifiche di sicurezza dei cantieri
Art. 7 – Personale dell’impresa – disciplina sul luogo del lavoro Art. 8 – Verbale di consegna e riconsegna dell’impianti
Art. 9 – Tariffe lampade votive Art. 10 – Riscossione
Art. 11 – Interruzione del servizio per black out Art. 12– Responsabilità civile e polizza assicurativa Art. 13- Deposito cauzionale
Art. 14 – Sede operativa, reperibilità e comunicazioni Art. 15– Automezzi e attrezzature
Art. 16 – Controlli della stazione appaltante Art. 17 – Inadempienze e penali
Art.18 – Risoluzione del contratto
Art. 19 - Divieto di subappalto e divieto di cessione del contratto Art.20 – Controversie Trattamento dei dati personali
Art.21 – Trattamento dei dati personali Art.22 –Disposizioni normative
Art.23 - Norme finali
Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Carmignano affida in concessione la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica delle tombe nei cimiteri comunali, la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, avverrà a cura della Ditta concessionaria.
Gli impianti di illuminazione esistenti alla data predetta consistono in circa 5.000 lampade in esercizio, suddivise nei 6 cimiteri comunali sotto elencati:
CARMIGNANO XXXXX XXXXXXX
POGGIO ALLA MALVA ARTIMINO BACCHERETO
Art. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è data con diritto di esclusiva, per il periodo di anni 5 (cinque), a partire dal 01/01/2011 fino al 31/12/2015.
Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta. L’Amministrazione, al termine dell’appalto, si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un periodo non superiore a 12 mesi, previa adozione di apposito atto amministrativo.
Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo di massima a base d’asta ammonta ad € 375.000,00, oltre onere IVA per complessivi anni 5 (cinque ) pari ad un importo annuale stimato di Euro 75.000,00 oltre onere IVA.
Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione.
I nuovi contratti lampade votive, in abbonamento ed occasionali che saranno stipulati nel corso dell’Appalto, dovranno essere gestiti agli stessi prezzi, patti e condizioni così come disciplinato nelle “condizioni generali di abbonamento per il servizio di illuminazione elettrica votiva”, allegato al presente capitolato.
Art. 4 PRESTAZIONE E OBBLIGHI
L’impresa concessionaria avrà inoltre a suo carico, compensate dalla riscossione dei canoni di abbonamento delle tariffe contrattuali, quanto segue:
1. Presentare al Comune, entro il 6° mese dall’aggiudicazione dell’appalto, un proprio piano d’intervento sulla sostituzione delle lampade ad incandescenza con quelle a led, nei cimiteri e nei quadri, ove lo stato di manutenzione ne consente l’utilizzo. La ditta dovrà presentare campioni delle luci a led ed un eventuale riorganizzazione impiantistica dell’illuminazione votiva; detto piano d’intervento dovrà essere coordinato con il progetto esecutivo di adeguamento dell’impianto elettrico delle intere aree cimiteriali. Detto piano ed il tipo di lampada a led dovrà ottenere specifico assenso scritto di accettazione da parte del Settore 5 – LL.PP. e Manutenzioni, prima dell’esecuzione di detti lavori.
2. Mantenere in piena efficienza gli impianti di cui all’art. 1 ed eventualmente ripristinare quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l’erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d’isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue varazioni per effetto dell’aggiunta di nuove lampade.
L’esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento
dovrà essere compiuta a regola d’arte e secondo norme CEE e certificata ai sensi del Decreto n. 37 del 22/01/2008;
La Concessionaria avrà,inoltre, a suo carico, compensate dalla riscossione dei canoni di abbonamento delle tariffe contrattuali, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto elettrico votivo esistente nei Cimiteri Comunali e, precisamente:
a) ricambio lampade;.
b) l’onere dell’allacciamento principale alla rete urbana e l’intestazione del contatore ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l’illuminazione votiva per tutta la durata dell’appalto nonché l’adeguamento della potenza contrattuale in base all’assorbimento delle lampade in gestione.
c) mantenere gli impianti di cui trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l’esecuzione degli impianti elettrici Decreto 37/2008.
d) censire con software “excel” Microsoft Office Excel tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto magnetico e su supporto cartaceo, da consegnare entro il mese di Gennaio di ogni anno, riferito all’annualità trascorsa, con evidenziazione dei nuovi abbonamenti.
e) a estendere l’impianto nelle zone di ampliamento del cimitero interessate dalla predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura.
f) dovrà eseguire gli impianti entro 15 giorni dall’accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti.
h) su semplice richiesta motivata del Comune dovrà provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto a qualsiasi spostamento o modifica dell’impianto che dovesse rendersi necessario per l’esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili.
ART. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE
La concessionaria dovrà realizzare gli impianti di illuminazione votiva delle tombe nelle nuove zone dei cimiteri comunali per effetto dei loro futuri ampliamenti intendendo per ampliamenti quelli realizzati oltre l’attuale perimetro dei cimiteri stessi ivi compresi quelli realizzati entro il perimetro stesso, qualora le nuove strutture vengano a modificare lo stato preesistente dei luoghi. Detti lavori di ampliamento saranno a carico dell’Amministrazione mentre quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, sono a carico del concessionario il quale se ne assume ogni e qualsiasi onere, ivi compresi quelli che si rendono necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, sollevando, inoltre, il Comune da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori di cui sopra. La concessionaria, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti a tensione primaria oltre quelli previsti al punto 4, dovrà presentare al Settore 5 LL.PP. e Manutenzioni un progetto dettagliato per l’approvazione. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d’arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.
Nel caso che l’ufficio tecnico riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni farà eseguire i necessari lavori di restauro a spese dell’appaltatore, usufruendo insindacabilmente della cauzione di cui all’art.13 .
Dei suddetti impianti la concessionaria dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio di cui all’art. 4.
Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a 30V.
Sulle tombe, sui colombari e su tutte le altre strutture e/o manufatti funerari accessibili al pubblico, esternamente alle stesse, non devono essere distribuite tensioni superiori a 30 V (queste ultime, comunque, facenti parte di circuiti a bassissima tensione di sicurezza - SELV -, ) ne' posati in alcun modo e per qualsiasi ragione cavi di energia (220/380V). Inoltre, i circuiti a 30 V di cui sopra devono essere destinati esclusivamente alla alimentazione delle lampadine votive a LED.
I cavi previsti per tali installazioni sono di tipo FG7 con tensione nominale 300/500V.
Entro i colombari non devono essere realizzati, circuiti di alimentazione multipla delle lampadine, privilegiando una singola derivazione dalla linea magistrale per ciascuna lampada.
Nella "posa interrata" i cavi del circuito SELV a 30V: debbono possedere le stesse caratteristiche previste per i cavi di energia, con un isolamento di 0,6/1 kV; salvo nel caso della derivazione unitaria terminale per l'alimentazione della singola utenza, dove i cavi potranno avere un isolamento 0,3/0,5 kV; possano essere posati a qualsiasi quota, anche inferiore a 0,5 m verso la superficie, la loro posa deve avvenire ad una profondità superiore (verso il basso) a 20 cm dal piano di campagna, considerato nel punto più "basso" e non nella "media" delle quote planimetriche;
negli incroci con i cavi di energia devono essere posati superiormente agli stessi;
nei parallelismi con i cavi di energia non devono essere posati superiormente agli stessi sulla stessa direttrice, bensì disposti lateralmente in modo tale da lasciare uno spazio per permettere interventi mantenutivi diretti sui sottostanti cavi di energia.
Le giunzioni e derivazioni nella “posa interrata” devono essere utilizzate giunzioni e derivazioni di tipo "rapido", di Classe 2, con isolamento primario in gel polimerico reticolato ed involucro plastico isolante, certificato corrispondente alle Norme CEI 64-8.
Nei collegamenti terminali dei cavi di segnalazione di alimentazione della singola lampada, possono essere utilizzate giunzioni composte da morsetti a vite da inserire in tubetti in materiale plastico contenente gel riaccessibile
La struttura del morsetto a vite deve presentare l'isolante sporgente per garantire una adeguata protezione dei conduttori dai contatti accidentali, nonché permettere il serraggio a mano del connettore Tutti i cavi di distribuzione dell’energia elettrica saranno posti in tubo corrugato pesante, corrispondenti alle norme C.E.I., incassati nei muri in maniera che per tutta la loro lunghezza siano nascosti alla vista e sfilabili. Il complesso di trasformazione sarà collocato in un quadro in vetro resina secondo le normative C.E.I. vigenti incassato in adatta ubicazione in accordo con l’ufficio tecnico, completo di serratura.
I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme.
L’impianto elettrico sarà progettato in maniera tale da rendere ciascuna tomba indipendente dalle altre, mentre per nessuna ragione si dovranno rimuovere i marmi delle tombe limitrofe a quella in cui si lavora. A tale scopo, per le nuove costruzioni il Comune provvederà a ricavare opportune tracce nelle opere murarie, e soltanto in queste avranno sede i conduttori.
ART. 6
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEI CANTIERI
La concessionaria dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l’area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.
La concessionaria dovrà porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti. Sempre per tale ragione, qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dalla Stazione/Appaltante, la concessionaria riscontri nell’area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, l’ Impresa stessa dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l’area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione.
Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all’ utilizzo dei siti, l’ Impresa dovrà prendere opportuni accordi con il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione. In caso di emergenza, però, l’ Impresa ha l’espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l’igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione.
La concessionaria non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di Contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne’ potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l’ Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.
La concessionaria è tenuta, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico.
ART. 7
PERSONALE DELL’ IMPRESA - DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO
La concessionaria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi.
La concessionaria risponde dell’idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti.
Il personale della concessionaria dovrà essere in particolare formato, informato, addestrato circa l’esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi oltre che a quello principale elettrico. La concessionaria curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.
Il Comune di Carmignano avrà diritto di inibire l’accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti dell’Impresa Concessionaria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune.
Al personale dell’ impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.
Sarà pure consentito all’Impresa Concessionaria prendere visione dei decessi giornalieri.
ART. 8
VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, l’Impresa concessionaria prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano. Alla cessazione del servizio, dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare un elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero, con altresì l’indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, un elenco utenti morosi, un elenco dei depositi cauzionali, un elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.
ART. 9
TARIFFE LAMPADE VOTIVE
L’Impresa concessionaria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe che saranno determinate annualmente dalla Giunta Municipale, in sede di approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di servizio a domanda individuale, senza che l’Impresa possa eccepire alcun che, fatto salvo il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario.
Attualmente il canone annuale di abbonamento all’illuminazione votiva delle tombe resta fissato in
€15,00 oltre IVA per ogni lampada installata, che dovrà risultare accesa permanentemente.
Nel prezzo suddetto si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione etc., con l’obbligo di ogni adempimento fiscale a carico dell’appaltatore.
La riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in una unica soluzione anticipata, con facoltà anche di riscossione semestrale anticipata su richiesta degli utenti.
Per ottenere l’allacciamento dell’impianto completo di lampada votiva di cui al primo comma, l’utente dovrà versare alla ditta concessionaria un contributo a fondo perduto € 20,00 , oltre I.V.A. per le spese di impianto relativo alla adduzione della corrente della tomba, compreso lampada e portalampada
Gli impianti di proprietà del Comune che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell’utente dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura dell’impresa appaltatrice, o tenuto a disposizione del Comune, il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.
ART. 10 RISCOSSIONE
La Concessionaria per la riscossione dei canoni di abbonamento di cui all’art. 9 precedente dovrà fare uso di bollettari la cui forma dovrà essere preventivamente concordata con il comune. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni dovrà trasmettere al Settore 5 – LL.PP. e Manutenzioni tutto il materiale di riscontro delle riscossioni stesse e dei canoni effettuati divisi per cimitero per gli opportuni controlli, mentre il versamento del corrispettivo dovuto al comune sull’aggio dei canoni riscossi dovrà avvenire entro il mese di febbraio.
ART. 11
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT
L’Impresa affidataria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d’interruzione dell’erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dalla Società distributrice di energia e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza dell’Impresa affidataria.
ART. 12
RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
L’Impresa affidataria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso Il Comune di Carmignano che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l’erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
A tal fine dovrà sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad €.1.000.000,00.
ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE
L’impresa affidataria costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell’importo contrattuale annuo, pari ad € 7.500,00, da rinnovarsi annualmente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle somme che il Comune di Carmignano dovesse, eventualmente, sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto del concessionario a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Carmignano.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Carmignano che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 14
SEDE OPERATIVA, REPERIBILITA’ E COMUNICAZIONI
L’Impresa concessionaria del servizio, dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, una sede operativa nelle province di Prato, Firenze o Pistoia presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all’affidamento.
L’Impresa concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche telefonicamente (telefono fisso e cellulare). I rapporti fra la Concessionaria e il Comune di Carmignano, Settore 5 saranno tenuti dal responsabile individuato.
Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto l’impresa dovrà comunicare il nominativo del coordinatore /responsabile
ART. 15 AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
Per lo svolgimento dei servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.
ART. 16
CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Comune di Carmignano, settore 5 LL.PP. e manutenzioni controlla:
l’adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
E’ inoltre facoltà del Comune di Carmignano chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.
ART. 17 INADEMPIENZE E PENALI
Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Carmignano provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. L’Impresa affidataria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune di Carmignano, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:
A) euro 30,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l’attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell’abbonamento, purchè l’utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell’abbonamento stesso;
B) di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini;
C) Euro 3,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima entro le 24 ore;
D) di Euro 200,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti o cittadini
E) di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione delle lampade di cui all’art.4
Non è precluso al Comune di Carmignano il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il reiterato inadempimento dell’Impresa affidataria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato compresa la mancata costituzione da parte della Ditta di una sede operativa nella Province di Prato, Firenze o Pistoia, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, potrà comportare la risoluzione del presente contratto.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi :
1) non reintegrazione della cauzione a seguito dell’incameramento parziale della cauzione in applicazione dell'art. 13 del presente capitolato;
2) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’affidatario dei servizi di cui al presente capitolato;
3) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;.
4) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.
5) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato.
6) in caso di cessione di contratto non autorizzato dal Comune di Carmignano
7) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
ART. 19
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE
E' vietato il subappalto ed è nulla la cessione, totale o parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione secondo quanto previsto dall’art. 118, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 20 CONTROVERSIE
Nel caso di controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, l’affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Carmignano.
In ogni caso, come previsto dal c. 7 dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni della parte IV del D.Lgs. 163/2006, come modificata in ultimo dal D.Lgs. 104/2010.
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’impresa potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni..
ART. 22 DISPOSIZIONE NORMATIVE
Lo svolgimento dei servizi di cui all’art.1 è regolato, oltre che dal presente Capitolato, dal D.Lgs.81/2008, dal D.M. n. 37 del 22/01/2008 Norme CEI – UNI, Direttive comunitarie, nella duplice veste di committente e di esecutore, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari
ART.23 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.