Comitato Professioni Tecniche
Comitato Professioni Tecniche
Documento di studio n. 3
Istituzione di un Registro dei contratti di prestazione professionale
Proposta del Comitato Professioni Tecniche
21 Aprile 2015
Sommario
Premessa 5 Capo I: lo stato dell’arte 6 Il rapporto con la Committenza 6
Il danno economico prodotto dalla mancanza di certezza del pagamento 7 Capo II: la proposta 9 Il registro pubblico dei contratti di prestazione professionale 9 Procedura d’uso del registro 10 Dati da comunicare al registro 11 Capo III: gli effetti 13 Benefici nella lotta all’evasione 13 Benefici in termini di trasparenza 13 Controllo delle competenze 14 Garanzie per il Committente 14 Accesso al credito 14 Contezioso 15 Conclusioni 15
L’esercizio delle professioni tecniche come quelle di ingegneri ed architetti viene oggi svolto in una condizione di pericolosa de-regolamentazione di fatto, nonostante il proliferare di leggi, gli organismi di controllo necessitano di strumenti più veloci ed efficaci.
Una serie di concause (tra le quali la modifica della funzione originaria degli Ordini Professionali, l’abolizione dei minimi tariffari, la mancanza di controllo sulle competenze tra figure tecniche diplomate e laureate, la mancanza di controllo e sanzioni per la concorrenza sleale) ha fatto sì che la classe dei liberi professionisti tecnici, abbia risentito oltremodo della crisi, stretta nella morsa di una pressione fiscale sproporzionata e della difficoltà ad essere pagati a fronte del lavoro svolto.
La proposta, illustrata nel presente documento, che il Comitato Professioni Tecniche (nel seguito CPT) vuole portate all'attenzione degli organi politici e decisionali, mira a raggiungere una maggiore trasparenza nei rapporti tra il Professionista, la Committenza e lo Stato, e tende ad innescare un circolo virtuoso con effetti benefici in termini economici e qualitativi.
Il rapporto con la Committenza
Oggi il Professionista, secondo il decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 con modificazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53) è obbligato per legge alla stipula di un contratto per le prestazioni a favore del committente privato, ma non esiste nessun obbligo di registrazione di tale contratto. La stessa legge abolendo le tariffe indebolisce la funzione degli Ordini nella regolamentazione e nei controlli dei rapporti tra professionisti e committenti. Ciò ha prodotto disorientamento sul tipo di disciplinare di incarico da impiegare e sulle modalità di determinazione degli onorari.
Il CPT, ha accertato la presenza di un diffuso disagio che attanaglia i liberi professionisti, provocato dai ritardi o addirittura dal mancato pagamento delle prestazioni professionali. La consapevolezza della difficile situazione è emersa a seguito dei numerosi dibattiti in corso avuti con gli oltre 4000 contatti presenti sui social network ed agli oltre 300 iscritti all’associazione “Comitato Professioni Tecniche” nelle attività associative svolte, fra le quali, una raccolta di oltre 1000 firme con cui i professionisti hanno mostrato la loro piena adesione al documento che propone norme per la certezza dei pagamenti.
Allo stato attuale il Libero Professionista non possiede, infatti, idonei strumenti per esigere il pagamento del proprio lavoro, versando in una condizione precaria e svantaggiata. A questo si aggiunge il diffuso malcostume, posto in essere dalla committenza, di ritardare o addirittura mancare totalmente di assolvere ai propri obblighi.
Xxxxxxx, inoltre, aggiungere che tale malcostume è certamente favorito dalla difficoltà del Professionista di perseguire il cliente debitore a causa dei proibitivi costi necessari ad intraprendere un percorso di recupero crediti ricorrendo al Tribunale competente. La committenza conosce bene queste procedure lunghe e costose, facendone strumento e usando egli stesso il Tribunale per intraprendere, a sua volta, cause pretestuose contro il Professionista, ad esempio accusato di aver commesso errori progettuali o altro, il tutto al fine di rendere ancora più sfiancante il recupero di quanto dovuto.
Per le ragioni su esposte è noto alla committenza che il Professionista non trae convenienza economica nell’intraprendere una procedura di recupero del credito e questa leva viene usata regolarmente nel rapporto che da fiduciario diventa ricattatorio.
Inoltre il mancato pagamento sottrae all’erario la quota di tassazione spettantele, e altrettanto alla cassa previdenziale, quindi il danno non è solo del singolo professionista ma anche della collettività.
Il danno economico prodotto dalla mancanza di certezza del pagamento
Il ritardo o il mancato pagamento degli onorari ha implicazioni gravissime nella gestione dello studio professionale, a causa dell’eccessiva pressione fiscale e previdenziale in capo ai liberi professionisti. Secondo uno studio operato dal CPT e confermato da fonti più autorevoli, la pressione fiscale e previdenziale sfiora il 70% del fatturato.
Con i dati raccolti nel suddetto studio è stato costruito un abaco in cui l’asse X rappresenta il fatturato annuo lordo e l’asse Y il guadagno al netto delle spese, tasse, oneri previdenziali. Nel grafico sottostante la curva blu quindi rappresenta la correlazione che si ottiene tra fatturato e guadagno.
Dall’andamento della curva si nota da subito non solo l’enorme pressione fiscale e previdenziale in capo alla categoria, ma che la curva tende a ridurre la propria inclinazione all’aumentare del fatturato, per cui ad un incremento di fatturato corrisponde una riduzione del rendimento dell’attività, fenomeno che scoraggia di fatto ogni propensione alla crescita di un’attività economica.
Le altre curve del grafico sono state costruite al variare degli insoluti degli onorari. Si vede come il rapporto tra insoluto e guadagno netto non sia lineare, ma un piccolo insoluto del 10% del fatturato globale riduca il guadagno di ben oltre il 20%.
Si consideri, a titolo di esempio, un fatturato annuo di 40.000,00 che produce un guadagno annuo di 13.000,00 euro. In questo caso un insoluto del 10% pone il professionista in condizione di non riuscire a pagare le tasse o le quote previdenziali trasformandolo, suo malgrado, in un evasore, impedendogli l’accesso a tutti quei lavori in
cui è necessario dimostrare la regolarità contributiva e ponendolo al di sotto della soglia di povertà; un insoluto del 20% annulla quasi ogni forma di guadagno.
Il registro pubblico dei contratti di prestazione professionale
Il Comitato Professioni Tecniche propone l’istituzione di un Registro Pubblico dei contratti di prestazione professionale presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Registro proposto verrebbe impiegato per regolamentare e controllare i rapporti tra i professionisti ed i committenti privati, in analogia con quanto già avviene per i contratti con gli enti pubblici tramite l’AVCP.
Il registro dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. obbligatorietà,
2. gratuità,
3. possibilità d’uso solo da parte di soggetti certificati,
4. funzionamento on-line sulla rete Internet.
Committente e Professionista, che sono già obbligati per legge alla stipula del contratto, dovranno procedere alla registrazione immediata per acquisire un numero di contratto che viene generato ed assegnato dal Registro in automatico. Tale numero seguirebbe ogni passaggio dell’iter autorizzativo del progetto e della realizzazione dell’opera e nel caso della maggior parte dei contratti per professionisti dell’area tecnica si creerebbe una relazione tra opera, titoli abilitativi e prestazione.
Procedura d’uso del registro
La procedura d’uso del registro è illustrata nel seguente schema:
1. il Committente ed il Professionista al momento dell’affidamento dell’incarico registrano on-line il contratto, al quale viene assegnato un numero univoco;
2. il Professionista espleta l’incarico e riceve i pagamenti secondo le modalità stabilite dal contratto tra le parti;
3. il Professionista chiede ed ottiene tutte le autorizzazioni da parte degli enti pubblici, che devono esprimersi in relazione all’opera o all’attività edilizia oggetto dell’incarico, comunicando agli uffici il numero di contratto legato a quella prestazione.
4. il Committente esegue il pagamento a saldo della prestazione del Professionista, il quale comunica al registro di avere esaurito la sua prestazione e di essere stato
pagato secondo quanto concordato. Il registro emette una quietanza correlata al numero di contratto in questione.
5. Il Committente può ritirare dagli uffici pubblici le autorizzazioni. A questo punto, a maggiore garanzia di tutti i soggetti coinvolti, si potrebbe legare il rilascio delle autorizzazioni alla quietanza di pagamento emessa dal registro.
Anche quando l’attività del Professionista non comporti un rapporto con un ente pubblico, come può essere il caso di una consulenza, o per i professionisti freelance delle professioni non ordinistiche, rimarrebbe l’obbligo di registrazione del contratto, che ha una serie di implicazioni sul piano legale e fiscale.
Questa procedura garantirebbe al Professionista la certezza del pagamento delle prestazioni professionali, allo Stato la certezza del pagamento delle imposte sulle prestazioni professionali, al Committente la qualità del servizio tecnico.
Dati da comunicare al registro
I Professionisti devono essere accreditati all’uso del Registro, mediante una procedura che si effettua una tantum. Con questa procedura il Professionista comunica:
● i dati personali,
● il titolo di studio e le abilitazioni,
● il numero di iscrizione e l’Albo di appartenenza,
● PEC e Firma digitale,
● i dati fiscali,
● la dichiarazione sotto responsabilità di non essere in condizione di incompatibilità con l’esercizio della libera professione.
Al momento della registrazione di ogni singolo contratto, eseguita dal Professionista, vengono comunicati:
● i dati del committente;
● il titolo che ha il committente nel richiedere la prestazione (es: proprietà dell’immobile su cui eseguire una ristrutturazione);
● l’elenco delle prestazioni da effettuare (progettazione architettonica, calcoli statici, calcolo energetico, ecc...); per le voci di tale elenco si può fare riferimento a Decreto del Ministero della Giustizia 31 Ottobre 2013, n. 143; ogni contratto
può essere integrato con altre prestazioni o modificato con l’accordo tra le parti, qualora fosse necessario.
● l’importo pattuito per le prestazioni;
● un modulo generato dal registro stesso, che dovrà essere stampato, firmato dal cliente, scansionato e firmato digitalmente dal professionista.
I dati comunicati al registro sono di fondamentale importanza per quanto riguarda gli
effetti positivi prodotti da tale procedura e di seguito descritti.
Volendo i professionisti tecnici scrollarsi di dosso l’aura di evasori tout court che viene loro attribuita, e volendo essere parte attiva nel rapporto con la società attraverso una completa trasparenza del proprio agire, con questa proposta vogliono mettere in luce i vantaggi che tale nuova modalità può avere nei rapporti tra Professionista e Committente, Professionista e Stato, Committente e Stato.
Benefici nella lotta all’evasione
L’obbligo di impiego del registro e la comunicazione dell’avvenuto pagamento a saldo di ciascun contratto rendono di fatto immediato ogni controllo fiscale in capo ai professionisti, perché ogni entrata viene comunicata dal professionista stesso ad ogni step di avanzamento del contratto.
In tal modo nessuno potrà più eseguire prestazioni professionali con pagamenti “in nero”, con evidenti benefici non solo in termini di lotta all’evasione ma anche di controllo della concorrenza sleale: infatti chi accetta pagamenti in nero è sempre in condizione di praticare prezzi di gran lunga più bassi di chi lavora onestamente.
Benefici in termini di trasparenza
L’uso obbligatorio del Registro consentirebbe un controllo immediato delle incompatibilità di incarico sotto svariati profili di competenza e di incongruenza.
Il Registro infatti rimarrebbe interdetto a quei professionisti che svolgono attività non compatibili con l’incarico oggetto del contratto, come per esempio direttori dei lavori che hanno quote in società che eseguono l’opera.
Il Registro costituirebbe un ottimo mezzo di indagine per l’Autorità Anti Corruzione, infatti sarebbe molto semplice individuare i casi di tangenti che vengono erogate come compenso a prestazioni professionali anomale o l’assegnazione di incarichi attraverso enti pubblici effettuata senza criteri di rotazione.
Controllo delle competenze
Il software che gestisce il registro esegue un controllo immediato, durante la fase di registrazione del contratto, sulle abilitazioni del professionista, escludendo nella fase di descrizione delle prestazioni tutte quelle attività che non rientrano nelle competenze del professionista che sta eseguendo la registrazione.
Per esempio un Ingegnere non può selezionare come prestazione il restauro monumentale, un Architetto la progettazione di un’opera idraulica, un geometra il calcolo statico di una struttura.
Garanzie per il Committente
Nel mercato del lavoro delle prestazioni professionali non sempre è chiara al Committente la differenza tra diverse figure tecniche. Potrebbe avvenire che Committente/consumatore, si ritrova con la possibilità di aver conferito un incarico a chi non può svolgere tale prestazione , se non dopo un certo tempo e possibilmente dopo avere erogato un certo numero di acconti.
L’uso del Registro tutela la committenza rispetto a questa evenienza.
Il controllo eseguito in maniera automatica dal software garantisce che il Professionista sia abilitato e possa portare fino in fondo il mandato.
Accesso al credito
I Professionisti spesso non hanno i requisiti imposti dalle banche per l’accesso al credito: l’incertezza dei pagamenti, della continuità lavorativa, la mancanza di tutele in caso di malattie, rendono il Professionista non affidabile dal punto di vista bancario, indipendentemente dalla sua storia di fatturato pregressa e dalle sue capacità ad espletare incarichi.
Con l’introduzione del Registro dei Contratti, il Professionista potrebbe accedere al credito dimostrando agli istituti di credito la propria affidabilità in base agli incassi futuri e certi, ed usufruire del credito bancario come un lavoratore dipendente, in quanto avrebbe la certezza del pagamento che fino ad oggi manca.
La capacità di accedere al credito è fondamentale, specialmente nel caso di giovani professionisti che hanno necessità di investire nel proprio lavoro o nella formazione di una famiglia.
Contezioso
Ove non sia previsto un rilascio di autorizzazione il contratto registrato può essere via preferenziale nel recupero eventuali crediti. In caso di mancato pagamento, la presentazione al giudice del contratto registrato dovrebbe consentire una procedura celere e privilegiata per la definizione della controversia. La riduzione dei tempi del tribunale è un ovvio vantaggio per tutte le parti in causa.
Il Comitato Professioni Tecniche nasce dall’esperienza di alcuni professionisti che hanno deciso nel 2013 di promuovere una petizione rivolta al Presidente della Repubblica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo di porre tra gli obiettivi del parlamento una riforma delle professioni tecniche basata sull’ascolto delle istanze degli stessi professionisti e di mettere in campo, in attesa di una riforma delle professioni equa, una misura che consenta ai professionisti di avere certezza dei compensi, pattuiti attraverso contratto con la committenza. Con lo scopo preciso di ridare dignità e promuovere la cultura delle professioni tecniche, la petizione propone che il rilascio di qualsiasi tipo di autorizzazione, permesso, licenza, concessione, nulla osta o altro titolo abilitativo all’esecuzione di opere d’architettura ed ingegneria, avvenga solo su presentazione di quietanza del pagamento e prova di pagamento dei compensi pattuiti, a firma dei professionisti incaricati e coinvolti nel procedimento. Una norma con questa fattispecie giuridica produrrebbe più di un effetto positivo: certezza dei pagamenti per i professionisti, trasparenza fiscale, regole per la libera concorrenza nel mercato delle professioni.
La petizione ha ricevuto oltre 1.100 firme, a seguito delle quali si è cominciato un dibattito in Rete per stabilire gli aspetti operativi della proposta.
La proposta del Comitato Professioni Tecniche, illustrata nel presente documento, è frutto di tale dibattito, durato oltre un anno e passato attraverso delle consultazioni “on line” a cui hanno partecipato centinaia di professionisti.
Si è stabilito che attraverso l’istituzione di un “Registro Pubblico dei Contratti di Prestazione Professionale” si raggiungerebbe lo scopo di regolamentare e controllare i rapporti tra i professionisti ed i committenti privati, in analogia con quanto già avviene per i contratti con gli enti pubblici tramite l’ANAC, consentendo una verifica immediata delle incompatibilità di incarico sotto svariati profili di competenza e di incongruenza, garantendo al Committente/Consumatore la stipula di contratti con soggetti trasparenti e professionalmente competenti, eseguendo un controllo fiscale delle entrate per i Professionisti ed infine garantendo una certezza del pagamento per la prestazione fornita.
Comitato Professioni Tecniche
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Presidente Ingegnere Civile
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
vice Presidente
Architetto Ingegnere Civile e Ambientale