PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI MONASTIR
PROVINCIA DI CAGLIARI
AREA AMMINISTRATIVA
CAPITOLATO D’APPALTO. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SCUOLABUS PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.
ART. 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e assistenza degli alunni della scuola dell’Infanzia del Comune di Monastir.
ART.2
Durata dell’appalto
I1 contratto d'appalto ha durata presunta per mesi 5 a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
ART.3
Procedura di aggiudicazione e importo della gara
L'appalto viene aggiudicato con acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara.
L’importo a base d’asta (costo per un’ora di servizio)è di € 16,50+ IVA di legge, per l’intera durata del servizio, con esclusione delle offerte in aumento.
All’aggiudicazione definitiva si procederà con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo.
ART.4
Destinatari
I1 servizio è destinato agli alunni pendolari frequentanti la scuola dell'Infanzia e residenti al di fuori dell’agglomerato urbano di Monastir e degli altri studenti della Scuola dell’Obbligo (Primaria e Secondaria di 1° grado) qualora gli orari di ingresso/uscita coincidano.
ART.5
Erogazione del servizio
Il servizio assistenza deve essere effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dalla stazione appaltante come meglio indicato all’art. 6.
ART. 6
Obblighi e prestazioni
L’appaltatore sarà responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento del servizio.
L’appaltatore ha l'obbligo nell'esecuzione del servizio di rispettare le condizioni del presente capitolato e le disposizioni emanate dalla stazione appaltante.
I1 servizio di trasporto e assistenza dovrà essere effettuato in orari da concordare con la stazione appaltante sulla base degli orari determinati dall’Istituto Comprensivo e comunicati dalla stazione appaltante con l’utilizzo dello Scuolabus comunale che dovrà prelevare gli alunni dal luogo di residenza del singolo alunno fino alla sede scolastica e al termine delle lezioni, dalla sede scolastica al luogo di residenza del singolo alunno.
L’appaltatore dovrà provvedere ad assicurare il servizio di assistenza degli studenti con le seguenti modalità:
- l’assistente dovrà assicurare 2 ore e 30 di servizio al giorno in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita dalla scuola;
l’assistente durante il servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato durante l’orario di lavoro;
- gli orari di ingresso a scuola potranno essere diversificati a seguito di indicazioni da parte del Dirigente Scolastico e l’appaltatore dovrà adeguarsi senza riserva alcuna.
- all’ingresso gli studenti saranno accompagnati dall’assistente all’ingresso del plesso scolastico dove saranno presi in custodia dal personale scolastico; viceversa all’uscita, verranno presi in consegna dall’assistente dello scuolabus.
- a bordo del pullman l’assistente assicurerà l'assistenza e la custodia dei bambini della scuola dell’infanzia.
L’appaltatore dovrà assicurare la presenza dell’assistente scuolabus in caso di cambiamenti occasionali di orario scolastico (riunioni sindacali etc), che saranno comunicate anticipatamente dalla stazione appaltante almeno 48 ore prima del verificarsi della necessità della variazione dell'orario, mentre saranno consentiti termini ridotti per cause di forza maggiore;
L’appaltatore per le suddette modifiche di orari non potrà esigere nessun ulteriore compenso. Qualsiasi modifica rispetto alle sopra elencate modalità dovrà essere concordata con la stazione appaltante.
ART. 7
Personale e relativi obblighi
N.1 assistenti
Gli operatori dovranno essere in particolare in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- essere fisicamente idonei al servizio;
L’appaltatore ha l’obbligo di depositare, prima dell’avvio del servizio e comunque entro e non oltre due giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l’elenco del personale con relative generalità, qualifiche ed esperienze professionali unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai dipendenti e corredate da fotocopia di documento di identità e il
nominativo di un responsabile referente e dovrà assicurare la reperibilità durante l'orario d'ufficio. Qualora l’operatore venga sostituito definitivamente o temporaneamente,l’appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e dovrà impegnarsi a reintegrare immediatamente il personale necessario al servizio con altro personale regolarmente
assunto e con i requisiti previsti dal presente capitolato e dalle leggi vigenti . L’appaltatore dovrà garantire l’immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché quello che, a giudizio concorde con le parti, dovesse risultare
inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, con altri di idonea qualifica, professionalità ed esperienza.
Il servizio non potrà essere interrotto per nessun motivo, trattandosi di servizio di interesse pubblico.
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria per i dipendenti delle imprese del settore, negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione. Tutti gli obblighi ed oneri di natura retributiva, previdenziale, assicurativa relativa al personale sono ad esclusivo carico dell’appaltatore che esonera espressamente la stazione appaltante, dichiarandosi esclusivo obbligato.
ART.8
Competenze del personale addetto al servizio
I1 personale addetto al servizio è obbligato a tenere un comportamento dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti e ad assicurare la massima diligenza e cura nello svolgimento del servizio. L'assistente dovrà essere sempre presente durante il trasporto degli alunni ed avere cura di assisterli nel modo migliore onde prevenire, o prontamente intervenire in caso di eventuali disagi quali, cadute accidentali, malori o altro.
Dovrà inoltre accompagnare i bambini durante i percorsi a piedi verso l'ingresso della scuola, dove verranno presi in custodia dal personale scolastico, avere cura che non stiano in piedi durante il trasporto e quant'altro egli sia in grado di fare per poter garantire la sicurezza del viaggio; dovrà altresì accertarsi che sullo scuolabus nel viaggio di ritorno a casa, siano presenti tutti i bambini trasportati nel viaggio d'andata;
Sarà ritenuta grave negligenza abbandonare a scuola e tralasciare di trasportare un minore;
ART.9
Controlli e Verifiche
La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare mediante proprio personale tutti i controlli e verifiche che riterrà opportune per accertare lo stato del servizio e disporre gli adempimenti che riterrà necessari per il buon andamento dello stesso, purché rientranti nell’ambito del contratto.
L’appaltatore accetta di sottostare a tutte le verifiche e controlli eventuali da parte della stazione appaltante e di uniformarsi alle disposizioni impartite dalla medesima.
I controlli e le ispezioni potranno avvenire senza alcun preavviso.
ART.10
Copertura assicurativa
L’appaltatore si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni, per eventuale responsabilità civile verso terzi, al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato, esonerando espressamente la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni , che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere depositata dall’appaltatore prima dell’attivazione del servizio.
Sarà in ogni caso obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio, ricadrà sull’appaltatore, restando salvo da ogni responsabilità e onere la stazione appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla vigilanza.
L'esercizio delle attività di cui al presente e l'impiego del personale deve essere in regola con le norme di legge che disciplinano l’attività di assistenza degli alunni della scuola dell'obbligo e dell’infanzia.
Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell’assuntore del servizio. L’appaltatore si impegna altresì ad osservare tutte le disposizione di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio e libera sin d’ora la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che possa derivare dall’espletamento del servizio.
Ha l’obbligo di osservare oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore emanate in corso d’opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i
contratti di lavoro, le norme sanitarie e le norme sulla sicurezza del lavoro.
L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all’Amministrazione comunale, in dipendenza di manchevolezze e /o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale ed è
sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.
ART. 11
Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere
durante l’appalto per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o interruzione del servizio, l’appaltatore deve costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del contratto ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 163/2006.
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere integrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone di appalto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita al termine del contratto, sempre che non risultino a carico dell’appaltatore inadempienze comminatorie di penalità o cause ostative alla restituzione. Detta cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ART. 12
Inosservanza delle prescrizioni contrattuali - penalità
Qualsiasi inadempienza o violazione degli obblighi contrattuali, rilevata a seguito dei controlli, o del quale la stazione appaltante dovesse venire a conoscenza, a seguito di accertamento da parte del personale comunale sarà contestata alla ditta appaltante, il quale dovrà presentare le proprie deduzioni scritte, sulle quali deciderà il Responsabile del Settore Amministrativo.
Alla contestazione della inadempienza l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito, trascorsi i quali il Comune darà luogo alle penali.
L’appaltatore, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e del presente capitolato.
Xxx non attenda agli obblighi imposti per legge ovvero violi le disposizioni del presente
capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell’infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00;
La stazione appaltante, previa contestazione all’appaltatore, applica sanzioni nei casi in cui
non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:
♦ penale di Euro 100,00 Per ogni mancata giornata di servizio.
♦ penale di Euro 100,00 Per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni giorno di assenza per malattia, ferie od infortunio.
♦ penale di Euro 500,00 In caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti (importo giornaliero), salvo facoltà dell’ente di procedere alla risoluzione del contratto di cui al successivo art.13.
♦ penale di Euro 100,00:
- Per ogni giorno di mancato avvio del servizio.
- in caso di rifiuto di adeguarsi alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio.
- penale di Euro 500,00 per gravi e ripetute scorrettezze e/o negligenze commesse dal personale impiegato dall’appaltatore nei confronti degli utenti e del personale della stazione appaltante
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
Dopo l’applicazione di n.3 penali, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il
contratto d’appalto, senza ulteriori diffide, incamerando la cauzione prestata dalla ditta appaltatrice.
L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.
La stazione appaltante procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati nel mese successivo all’inadempienza.
ART. 13
Risoluzione del contratto
Salvo i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto di appalto
può essere risolto dalla stazione appaltante quando, per reiterata inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, l’appaltatore non sia in grado di assicurare l’osservanza del presente capitolato, in ordine alla qualità del servizio, alla corretta e puntuale esecuzione di
tutti gli interventi appaltati. In tali casi la stazione appaltante ha facoltà di diffidare l’appaltatore all’adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti dell’appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. In questo caso, all’appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto.
La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di 15 (quindici giorni), da trasmettere con lettera raccomandata A/R oppure via posta elettronica certificata.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni con raccomandata A/R, qualora fosse modificato il tipo di gestione del Servizio, venissero meno le esigenze, totalmente o parzialmente, del presente appalto, nonché di recedere dallo stesso contratto per motivi di pubblico interesse.
A fronte di risoluzione per causa imputabile all’appaltatore, quest’ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni 2 (due) dalla data di risoluzione del contratto.
La stazione appaltante avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata, seguendo la graduatoria di aggiudicazione, la continuazione del Servizio fino alla scadenza del contratto.
ART. 14
Liquidazione delle competenze.
Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto,
I1 pagamento del corrispettivo avverrà posticipatamente, a scadenze mensili, previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Settore Amministrativo per regolarità della fornitura del servizio e successiva determinazione di liquidazione.
Alla liquidazione si provvederà entro 30 gg. dalla presentazione della fattura all'ufficio protocollo del Comune.
ART.15
Divieto di cessione e di subappalto del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi e di subappaltare l’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, pena la risoluzione automatica del contratto ed il risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivino alla stazione appaltante.
Non è ammessa la revisione dei prezzi se non ai sensi della normativa vigente in materia.
ART.16
Obblighi reciproci
Mentre l’appaltatore resta obbligato per effetto della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante non assumerà verso di essa obbligo alcuno se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione avranno conseguito piena efficacia giuridica.
ART.17
Spese del contratto
Tutte le spese inerenti il contratto dell’appalto in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico dell’appaltatore, con rinuncia di rivalsa nei
confronti del Comune. L’I.V.A. si intende a carico della stazione appaltante, se ed in quanto dovuta.
ART. 18
Domicilio dell'appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Monastir.
ART.19
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si rinvia alle norme
previste dalla legislazione vigente in materia di appalti di servizi pubblici e alle norme del Codice Civile disciplinanti la materia.
Il foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra l’appaltatore del servizio e
la stazione appaltante circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è quello di Cagliari.
Monastir, 09 gennaio 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA