DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
555/39/RS/O1/113/2081 Roma, 5 giugno 2000
OGGETTO: Accordo Nazionale Quadro in attuazione dell’art.3 commi 3 e 7 del decreto legislativo 12/5/1995
n.195 e dell’art.23 del DPR 16/3/1999 n. 254. Disposizioni.
Indirizzi …. Omissis ….
In data 15 maggio 2000 è stato sottoscritto l’accordo nazionale quadro, in attuazione di quanto previsto dall’art.3, commi 3 e 7, del D.Lg.vo 12/5/1995 n.195 e dall’art.23 del D.P.R. 254/99. Considerate le novità introdotte, si ritiene utile fornire un primo indirizzo interpretativo rispetto a taluni significativi istituti.
Accordi decentrati
Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dal DM 2/2/1996 o loro delegati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo: SIULP, SIAP, FSP, C0ISP, ITALIA SICURA.
Le materie oggetto di contrattazione decentrata sono quelle di cui al precedente accordo alle quali è stata aggiunta la lettera e), concernente la gestione e l'applicazione di quanto previsto al 5° comma lettera a) dell’art.23 del DPR 254/99 che fra le materie oggetto di contrattazione elenca "l'individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art.14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L’accordo su tale punto avrà cadenza annuale”.
Per l'anno 2000 sono individuate, nell'art.19 sia le fattispecie sia le misure da attribuire a ciascuna di esse. Per le fattispecie di cui alle lettere e) e f), d’accordo con le 00.XX., in sede nazionale, saranno individuati criteri, modalità e compensi per la definizione dei relativi progetti. Per il cambio turno e l’impiego in turni esterni per il controllo del territorio previsti rispettivamente nelle lettere c) e d) dell’art.19, avendo in sede di accordo quadro definito criteri oggettivi (appunto la modifica del turno e l'orario di espletamento del servizio) ai quali legare l’attribuzione dei relativi compensi, appare evidente che la contrattazione periferica null'altro possa aggiungere alla disciplina contenuta nell‘accordo quadro. In sede di verifica che, in via sperimentale per le materie in commento è trimestrale e può coincidere con il confronto previsto in materia di informazione preventiva, le SS.LL. vorranno comunicare alle 00.XX. il numero dei cambi turno per ciascun dipendente. In materia di contrattazione decentrata si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine a problematiche poste. Il 1° comma dell'art.3 prevede che le trattative possano essere condotte a tavoli separati.
Tale possibilità è indicata come principio, privo peraltro di disciplina sotto il profilo procedimentale. Il tema della trattativa a tavoli separati ha formato oggetto di un parere fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica in data 16/5/1996 che, nel definire la procedura da seguire, chiarisce che nel corso dell’ultima riunione la parte pubblica sottopone a tutte le Organizzazioni Sindacali l'ipotesi di soluzione finale, quale sintesi dell'attività svolta separatamente, su cui si ritiene si possa addivenire alla sottoscrizione. L’efficacia degli accordi è subordinata alla sottoscrizione degli stessi secondo le indicazioni di cui al 4° comma dell'art.3 dell'A.N.Q..
Si soggiunge, infine, la necessità dell'assoluto rispetto sia dei termini per la convocazione delle riunioni che di quelli connessi alla verifica, fornendo entro breve tempo alle 00.XX. i relativi verbali.
Informazione preventiva
E' disciplinata dall'art.24 comma 2° del DPR 254/99 che prevede che essa sia fornita da ciascuna amministrazione inviando con congruo anticipo alle 00.XX. firmatarie dell'accordo recepito con DPR 254/99 la documentazione necessaria relativamente ai criteri previsti ed alle iniziative concernenti le materie indicate nello stesso articolo alle lettere a), c), d), e). Appare evidente che la documentazione si riferisca a quella relativa alla concreta attuazione degli istituti in esame (in tal senso ad es. il dirigente dovrà fornire alle XX.XX. comunicazione scritta dell'articolazione dell'orario che intende adottare).
In materia di lavoro straordinario programmato si ritiene che la documentazione debba indicare :
- il periodo al quale si riferisce la programmazionE;
- le esigenze che con l'istituto si vogliono soddisfare, che rispetto alla precedente formulazione appaiono di più ampia portata;
- le fasce orarie di impiego del personale;
- l'acquisizione della preventiva disponibilità del personale alla esecuzione delle prestazioni.
L'obbligo di programmare il 20% del monte ore di straordinario è subordinato alla adesione (volontarietà) del personale al programma predisposto; ove tale condizione manchi è evidente che nessun obbligo incombe al Dirigente.
L'art.27 del DPR 254/99 dedicato alle forme di partecipazione prevede che, con cadenza trimestrale, i responsabili degli Uffici centrali e periferici si incontrano con le rispettive strutture periferiche delle 00.XX. firmatarie dell'accordo recepito con DPR 254/99, per un confronto sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, del riposo compensativo e dei turni di reperibilità. Per il confronto l'art.13, 3° comma, dell'A.N.Q. chiarisce che i Dirigenti forniscono, entro due giorni dalla richiesta, adeguate e documentate notizie sulle materie oggetto di confronto e tale norma è richiamata sia dall'art.14 che dall'art.15. I dati richiesti, ai quali fa riferimento la norma, potranno essere forniti anche a mezzo dell'allegata scheda (all. 1), inviata con lettera alle 00.XX.; in sede di verifica la visione degli ordini di servizio, per servizi già effettuati, deve essere consentita in quanto l 'efficienza dell'organizzazione della Polizia non è minimamente scalfita dalla loro visione postuma (Cons. Stato - Sez. IV^ 5/5/1998 n. 752).
Si chiarisce, infine, che non sono ipotizzabili, né in materia di informazione preventiva né per gli istituti connessi (esame congiunto e verifiche trimestrali) incontri a tavoli separati sia perché l'istituto, previsto dall'art.3 1° comma dell'A.N.Q. si riferisce alle trattative che sono parte di un momento contrattuale (e tale non è l’istituto in esame) sia perché manca una previsione normativa in tal senso. Anche in materia di informazione preventiva e istituti connessi i termini previsti dalle norme vanno rigorosamente osservati; pertanto, entro breve tempo alle 00.XX. dovranno essere forniti i relativi verbali.
In ordine alle procedure connesse alle materie oggetto di informazione successiva e consultazione non sembra vi siano problemi interpretativi di particolare rilevanza.
Turni di servizio
Si dà, di seguito, conto delle novità intervenute in materia, che richiedono una breve illustrazione. L'art.6, 3°comma introduce, per periodi determinati e per l’espletamento di compiti esclusivamente operativi o
investigativi, la possibilità di adottare orari non compresi nelle tipologie di cui agli artt.7 e 8 dell'accordo. Al fine di evitare la introduzione di nuovi strumenti, la materia è regolata proceduralmente sulla scorta di quanto previsto per l'informazione preventiva, ma esclusivamente sotto tale profilo. Infatti, una volta informate le 00.XX. della ravvisata necessità di procedere a modifica degli orari, la fase successiva è regolata dal raggiungimento di intese con le maggioranze previste nello stesso articolo. Le intese diventano applicabili in sede locale ove approvate dalle parti sottoscrittrici l'accordo in sede nazionale. L'art.6, 4° comma, riconferma il principio della pianificazione degli orari in cui dipendenti saranno chiamati alla esecuzione della prestazione lavorativa nella settimana successiva. Attraverso la pianificazione, sulla scorta della quale vanno redatti gli ordini di servizio giornalieri, è possibile definire i cambi dei turni, nei limiti indicati in allegato, che danno luogo al compenso previsto dall'art.21 dell'A.N.Q.. La norma in commento va correlata con l'ipotesi prevista dall'art.8, 2° comma, in funzione della quale il dirigente, al fine di assicurare la presenza in servizio anche nelle giornate di sabato e/o domenica, individua le aliquote di personale, seguendo un ovvio criterio di rotazione, che dovranno osservare il riposo in giornate diverse. In sostanza, attraverso tale duplice meccanismo è possibile sia pianificare gli orari, tenendo conto degli impegni dell’ufficio per l’intera settimana, sia procedere alla esecuzione dei cambi di turno.
L'art.7, al 6° comma, prevede l'ampliamento delle possibilità di procedere al cambio del turno rispetto al vecchio accordo. In base a tale previsione, il cambio di turno è possibile per 1 volta a settimana e, comunque, per non più di 1 volta al mese relativamente al quadrante notturno. E' di tutta evidenza come il ricorso all'istituto in esame vada attentamente valutato e utilizzato in casi di assoluta necessità e che in via prioritaria si possa procedere al cambio del turno soprattutto per esigenze operative o investigative (ad esempio l'imprevedibile assenza del personale comandato in turni di vigilanza o alle sale operative per cui si renda necessario provvedere alla sostituzione). Nell'ipotesi di modifica della tipologia di servizio (es. da ufficio a turno di volante) svolto con lo stesso orario non compete alcun compenso; il medesimo dovrà essere invece attribuito ove alla modifica della tipologia di servizio corrisponda anche una variazione di turno (es. da 8/14 a 13/19). Attesa invece l'ampia griglia degli orari prevista per i servizi non continuativi non appare sostenibile, in linea di massima, la necessità di procedere al cambio di turno per i servizi di natura burocratica. E' di tutta evidenza che detto emolumento non compete ove il cambio del turno sia richiesto dal dipendente.
L'art.8 introduce una nuova tipologia di orario che prevede la possibilità che uno dei due rientri per il completamento dell'orario di obbligo possa essere svolto con orario antimeridiano (es. 9/12 – 14/20). Per quanto riguarda l'impiego del personale degli uffici nei servizi di ordine pubblico che abbiano i caratteri della prevedibilità (es. incontri di calcio), le SS.LL. vorranno pianificare, ai sensi dell'art.6 settimanalmente e con criteri di rotazione i relativi servizi, consentendo al personale, su sua richiesta, di recuperare la giornata di riposo nella stessa settimana o in quella successiva all'impiego.
Straordinario programmato
In materia di straordinario programmato, disciplinato dall'art.13, si rilevano modifiche sostanziali. Viene previsto l'obbligo di programmare il 20% del monte ore assegnato per fronteggiare prevedibili esigenze di servizio connesse con l'attività dell’ufficio in senso ampio, rendendo perciò disponibile al dirigente, nell'ambito dell'attività istituzionale, l'individuazione dell'obiettivo o degli obiettivi che intende perseguire. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità, rispettando ovviamente le procedure previste in materia di informazione preventiva ed i criteri fissati dall'art.13, il dirigente può provvedere alla programmazione di ulteriori quote di lavoro straordinario. Si precisa comunque che rimane confermata e pertanto obbligatoria la previsione contenuta nell'art.13 lettera d) dell'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto in data 12/6/1997, per cui ciascun dipendente non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per non più di due volte a settimana e per non più di tre ore per ciascun turno.
Al di fuori delle ipotesi programmate, appare comunque perfettamente legittimo disporre prestazioni di lavoro straordinario allorquando le esigenze di servizio lo richiedono, prescindendo dalla informazione preventiva. A tal fine si ritiene necessario chiarire la portata del concetto di lavoro straordinario quale risulta
dall'art.63 della legge 121/1981 rilevandone gli elementi di differenziazione rispetto all'istituto in esame. L'art.63 della legge 121/1981 prevede al terzo comma che, quando le esigenze lo richiedono, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario di lavoro ordinario. Sulla materia sono intervenute più direttive del Dipartimento per la Funzione Pubblica le quali, nel fornire chiarimenti ai fini della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3/2/1993, n.29, hanno subordinato l'effettuazione dello straordinario alla presenza di concrete esigenze di servizio, previa autorizzazione del Capo Ufficio, il quale deve farsi carico di accertare che esso sia stato effettivamente reso (circolare 10/2/1994, n. 3/94). Nella circolare del 20/10/1992, n. 4797/92 è stato, peraltro, precisato che le prestazioni possono essere autorizzate per fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro. Alla luce delle cennate disposizioni risulta quindi chiaro che il ricorso allo straordinario è consentito solo in presenza di esigenze di servizio che richiedono una prestazione lavorativa in eccedenza all'orario normale di lavoro, le quali non devono pertanto necessariamente rivestire il carattere dell'imprevedibilità e della eccezionalità. Ricorrendo dunque i presupposti richiesti dalla normativa cennata (ordine del dirigente dell'Ufficio, esigenze di servizio non fronteggiabili con il normale orario di lavoro) il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di lavoro straordinario.
Reperibilità
L'istituto della reperibilità, disciplinato dall'art.14, è strutturato su due fattispecie.
a) L’una di natura normativa, prevista nella prima parte della norma in commento, ancorata alle previsioni di cui all'art.64 della legge 121/1981, è modulata sulla scorta della precedente disciplina ed è soggetta, come noto, ad informazione preventiva ed eventuale esame congiunto;
b) l'altra, di natura pattizia, prevista nella seconda parte del comma 1 dell'art.14, consente di prevedere ipotesi di reperibilità da definire sulla base di turni trimestrali con le procedure indicate nell'art.6, 3° comma, e nel rispetto di quanto indicato nell'art.19 lettera a), d'intesa con le 00.XX..
Per quanto riguarda l'istituto disciplinato sub lettera b), appare evidente che, sebbene l'applicazione possa essere solamente eventuale, è opportuno provvedere alla programmazione dei turni di reperibilità secondo la normativa delineata, fermo restando che, nei casi nei quali occorra prevedere la reperibilità anche per settori non espressamente disciplinati dall'accordo con le 00.XX., potrà trovare applicazione, ricorrendone i presupposti e adeguatamente motivando il relativo provvedimento, il disposto di cui all'art.64 della legge 121/1981. La reperibilità va, complessivamente, contenuta nei limiti indicati in allegato (all.2). Per entrambe le fattispecie rimangono inalterati i criteri previsti in materia di impiego del personale (art.14, 1° comma lett. a, b, c, d ed e).
Le somme del capitolo relative alla presenza qualificata, per effetto dell’art.14 lettera e) del DPR 254/99 sono confluite nel fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e l'istituto in esame è stato modulato anche in base alle rilevazioni contabili che ne hanno evidenziato l’utilizzazione.
Aggiornamento professionale
In materia di aggiornamento professionale è stato introdotto il principio, nella previgente normativa limitato esclusivamente ai ruoli sanitari ed a quelli tecnici, sulla scorta del quale il personale può essere autorizzato a partecipare a seminari, convegni o congressi in materia di specifico interesse. La norma va correlata con quanto previsto dal comma 1, lettera b, dello stesso articolo in materia di aggiornamento professionale. Sul punto si ritiene di poter chiarire che, soprattutto in settori caratterizzati da rapido sviluppo tecnologico, le SS.LL., trattandosi di attività sottoposta ad autorizzazione, non mancheranno di valutare l’utilità dello svolgimento delle attività di cui innanzi ai fini istituzionali. Si ritiene infine opportuno che le SS.LL. prevedano, ove possibile, stante la diversità delle funzioni svolte e delle connesse responsabilità, cicli addestrativi specifici per appartenenti alle varie qualifiche del personale.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
L'art.23, 5° comma, lettera a), del DPR 254/99 chiarisce che sono oggetto di contrattazione, a livello di accordo nazionale quadro, la individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
L'accordo su tale punto ha cadenza annuale.
L'art.19 individua le prestazioni oggetto di remunerazione nelle seguenti :
a) reperibilità,
b) intervento per attività in servizio di reperibilità,
c) cambio turno,
d) impiego in turni continuativi per il controllo del territorio,
e) produttività collettiva e servizi resi in alta montagna.
L'art.2 del presente accordo, annovera fra le materie oggetto degli accordi decentrati, nella lettera e) "la gestione e l'applicazione di quanto previsto dal 5° comma lettera a) dall'art.23 del DPR 254/99". Si chiarisce che l’istituto della reperibilità è indicato in questa sede esclusivamente in relazione al fatto che si provvede alla remunerazione della prestazione attraverso le risorse di cui all'art.18.
Reperibilità e compenso per l’intervento per attività in servizio di reperibilità vanno esaminati in modo congiunto.
Accanto alla reperibilità, infatti, l'art.20 prevede un compenso da assegnare al personale collocato in reperibilità nel caso di effettivo intervento sul posto di lavoro per l'espletamento dell'attività di servizio.
Anche per l'attività di intervento sono state attribuite risorse in relazione agli interventi rilevati. Si chiarisce, tuttavia, che le risorse sono assegnate ai due istituti su base trimestrale per cui, fatti salvi i limiti posti dall'art.19, 2° comma, lett. b), sarà possibile una gestione più oculata delle stesse. In via esemplificativa si chiarisce che, ove per un certo periodo non si rendesse necessario ricorrere all'attuazione dell'istituto mentre in un altro se ne ravvisasse maggiore necessità, è ben possibile compensare gli interventi nell'arco del trimestre. L'art.21 prevede l'attribuzione di un compenso per i cambi turno, qualificando questi ultimi come la variazione del turno di servizio disposta d’ufficio rispetto al turno di servizio risultante dalla pianificazione prevista dall'art.6, 4° comma. E' evidente che di cambio turno possa parlarsi esclusivamente per la modifica del primo turno di servizio, per il quale è corrisposto il compenso, in quanto le modifiche degli altri turni sono necessitate dalla variazione iniziale per non gravare ulteriormente sul personale che ha già attuato il cambio turno. Così come per la reperibilità e l’indennità di intervento, anche per il cambio di turno è stata prevista una gestione a carattere trimestrale. La gestione trimestrale consente di utilizzare l’istituto in modo funzionale alle esigenze di ogni singolo ufficio, con la possibilità di poter comunque utilizzare le risorse previste nell'arco di tre mesi. Esemplificativamente, se in una giornata non è stato effettuato alcun cambio turno, le quote relative a quella giornata possono essere utilizzate successivamente purché nell'arco del trimestre non venga superato il tetto delle disponibilità assegnate.
L'allegato prospetto individua, per gli istituti esaminati, la media giornaliera dei dipendenti impiegabili (all. 2).
L'art.22 prevede l'attribuzione di un compenso per l'impiego in turni continuativi per il controllo del territorio.
L'attribuzione del compenso compete ai dipendenti impiegati in servizi stabilmente organizzati nell'arco delle 24 ore anche se occasionali. Sul punto si chiarisce che tutti i servizi di istituto, il cui espletamento deve assicurare una copertura oraria h/24, devono esser ricompresi nella turnazione su quattro o tre quadranti laddove si tratti di servizi interni.
La mancata copertura di alcuni dei citati turni, causata da momentanea carenza di personale, non inficia la validità della tipologia concretamente adottata. In sostanza e a titolo esemplificativo se in un reparto di polizia stradale, ferroviaria o in un commissariato o nella squadra mobile, uffici caratterizzati dalla necessità di assicurare la copertura h/24, il servizio non viene attuato h/24, l'indennità in parola dovrà comunque erogarsi a personale che espleta effettivo servizio nei quadranti indicati nell'art. in commento. L'emolumento compete altresì al personale che pur non essendo stabilmente addetto ai servizi di cui sopra, in essi sia occasionalmente impegnato (ad esempio addetto ai servizi di ufficio impiegato nel turno 01/07 in attività di
controllo del territorio), nonché a quelli addetti alle sale operative. Viene esclusa la possibilità di attribuire il compenso al personale impiegato nei servizi di vigilanza a strutture dell'Amministrazione (corpi di guardia, ecc.). E' previsto, nello stesso articolo, un compenso da erogare ai dipendenti in servizio nei Reparti Mobili. La ragione della previsione normativa risiede nel fatto che nell’impiego nei servizi di ordine pubblico, connessi ad eventi il cui inizio e fine non sono determinati dall'Amministrazione e la cui durata non è prevedibile, 1'art.10 individua solamente l’orario d'obbligo giornaliero. Tale previsione non esime tuttavia dal programmare settimanalmente l'attività del reparto che, salvo nei casi di impiego in ordine pubblico, dovrà essere aderente alle scelte effettuate in materia di orario di lavoro; la variazione rispetto alla programmazione è giustificata dall’impiego in servizio di ordine pubblico disposto dal Questore con la relativa ordinanza. La norma in commento esclude che il compenso in esame possa essere attribuito al personale in forza ai Reparti Mobili, ma in servizio presso altri Uffici; tale il caso di aggregazioni singole per servizi che non siano quelli tipici svolti dai Reparti Mobili, intesi questi ultimi nella loro evoluzione in aderenza alle esigenze dell'attività di polizia.
I Signori Dirigenti dei Reparti Mobili vorranno inviare, a fine anno ed a scopi esclusivamente statistici, all’Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le 00.XX. della Polizia di Stato, una breve nota nella quale dovranno essere indicati, numericamente e per ogni dipendente, i cambi turno attuati nei confronti del personale e distinti a seconda delle esigenze che li hanno generati (servizi di O.P. o connessi, o servizi interni).
Decorrenza economica
L'art.23, 3° comma dell’A.N.Q. chiarisce che l’utilizzazione degli istituti, che per la parte economica hanno decorrenza dal 1° gennaio 2000, è sottoposta ad una sperimentazione della durata di sei mesi. A tal fine si rende necessario acquisire, con le modalità sotto indicate, i relativi dati per il periodo 1/1-30/6/2000 che andranno comunicati con l'allegato modello (all. 3) all’Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le 00.XX. del personale della Polizia di Stato improrogabilmente entro il 20/7/2000:
a) i dati numerici saranno raccolti da ogni ufficio sede di contrattazione decentrata (in via esemplificativa le Questure provvederanno anche per i Commissariati, i Compartimenti per tutte le rispettive articolazioni, le Direzioni Centrali e gli Uffici equiparati anche per gli eventuali organismi territoriali dipendenti non sedi di contrattazione decentrata);
b) saranno fornite successivamente istruzioni per la liquidazione dei compensi.
Si sottolinea come un costante e corretto dialogo tra la dirigenza e le organizzazioni sindacali debba essere intrattenuto anche al di fuori dei momenti istituzionali regolamentati e che in tale ottica, anche i movimenti del personale nell'ambito della stessa sede di servizio, ancorché non oggetto di informazione preventiva, una volta adottati, dovranno essere comunicati alle XX.XX. maggiormente rappresentative per opportuna conoscenza. Si sottolinea, infine, come la rappresentazione delle istanze e degli umori del personale che, in uno spirito di collaborazione, venga offerta dalla base sindacale può ben essere di stimolo ad approfondire problematiche, emerse od emergenti, che, se non tempestivamente affrontate, potrebbero generare situazioni di conflittualità che non gioverebbero al sereno svolgimento delle attività di istituto.
Le SS.LL. vorranno avviare le procedure concernenti la contrattazione decentrata e l’informazione preventiva improrogabilmente entro il 30 giugno p.v.
Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni.
IL CAPO DELLA POLIZIA DE XXXXXXX
All.1
U F F I C I O
OGGETTO: Confronto trimestrale di cui all’art.27 del DPR 254/99. Trasmissione delle notizie ai sensi degli artt.13,14 e 15 dell’A.N.Q..
1. STRAORDINARIO PROGRAMMATO:
a. numero ore destinate allo straordinario programmato nel periodo (1)
b. numero dei dipendenti che hanno aderito al programma predisposto (1)
- Ufficio di Gabinetto n. per n. ore
- Squadra Mobile n. per n. ore
- DIGOS n. per n. ore
-
-
c. numero dei dipendenti che nel periodo considerato hanno svolto prestazione di straordinario programmato:
- Ufficio di Gabinetto n. per n. ore
- Squadra Mobile n. per n. ore
- DIGOS n. per n. ore
-
-
2. REPERIBILITA’:
a. numero di servizi previsti nel periodo considerato
b. numero di servizi svolti nel periodo considerato
c. numero degli interventi nel periodo considerato
3. RIPOSI COMPENSATIVI:
- numero dei riposi compensativi concessi nel periodo considerato
All. 2
Nella circolare allegata all’Accordo Nazionale Quadro sono state commentate le novità introdotte e dirette a consentire una utilizzazione funzionale degli istituti previsti al Titolo IX, dedicato alla disciplina del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.
Viene di seguito individuata, per ogni istituto, la media delle risorse giornaliere, da. gestire su base trimestrale assegnata ai singoli uffici.
UFFICI | Reperibilità | Indennità di intervento | Cambi di turno |
Questure con forza effettiva fino a 300 dip. | 5 | 3 | 6 |
Questure con forza effettiva da 301 a 500 dip. | 7 | 4 | 8 |
Questure con forza effettiva da 501 a 800 dip. | 9 | 5 | 10 |
Questure con forza effettiva da 801 a 1200 dip. | 11 | 6 | 12 |
Questure con forza effettiva da 1201 a 2000 dip. | 14 | 8 | 15 |
Questure con forza effettiva da 2001 a 4000 dip. | 16 | 10 | 17 |
Questure con forza effettiva superiore a 4000 dip | 23 | 15 | 24 |
Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica | 3 | 3 | = = |
Compartimenti Polizia Stradale con forza effettiva fino a 300 dipendenti | 7 | 4 | 9 |
Compartimenti Polizia Stradale con forza effettiva da 301 a 500 dipendenti | 9 | 4 | 11 |
Compartimenti Polizia Stradale con forza effettiva da 501 a 800 dipendenti | 11 | 5 | 13 |
Compartimenti Polizia Stradale con forza effettiva da 801 a 1200 dipendenti | 13 | 6 | 15 |
Compartimenti Polizia Stradale con forza effettiva oltre 1200 dipendenti | 16 | 8 | 18 |
Compartimenti Polizia Ferroviaria con forza effettiva fino a 300 dipendenti | 7 | 4 | 8 |
Compartimenti Polizia Ferroviaria con forza effettiva da 301 a 500 dipendenti | 9 | 4 | 10 |
Compartimenti Polizia Ferroviaria con forza effettiva da 501 a oltre | 11 | 5 | 12 |
Compartimenti di Polizia Postale | 3 | 2 | 4 |
Zone di Polizia di Frontiera con forza effettiva fino a 300 dipendenti | 7 | 4 | 8 |
Zone di Polizia di Frontiera con forza effettiva da 301 a 500 dipendenti | 9 | 4 | 10 |
Zone di Polizia di Frontiera con forza effettiva oltre 500 dipendenti | 11 | 5 | 11 |
Reparti Mobili | 2 | 1 | == |
Reparti Volo | 3 | 3 | 2 |
Istituti di Istruzione | 1 | 1 | 2 |
Zone TLC | 1 | 1 | == |
N.O.P. | 2 | 1 | == |
Reparti Prevenzione Crimine | 2 | 1 | == |
C.N.S. | 1 | 1 | 2 |
Magazzini VECA | 1 | ||
Autocentri | 1 | ||
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | 0 |
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ E DI INTERVENTO PREVISTA PER ENTI VARI
UFFICIO REPERIBILITA’ INTERVENTO CAMBIO TURNO
- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
1. | Segreteria Capo della Polizia | 10 | 5 | 3 |
2. | Ufficio Relazioni Esterne | 2 | 1 | 2 |
3. | Segreteria Vice Capo Polizia Vicario | 2 | 1 | |
4. | Ufficio Organizzazione Tecnica Uff PS. | |||
5. | Ufficio per i Rapporti con 00.XX. | |||
6. | Ufficio Coordinamento e Pian.FF.PP. | 2 | ||
7. | Ufficio Centrale Ispettivo | |||
8. | Direzione Centrale Polizia Criminale | 25 | 15 | 5 |
9. | Dir. Invest. Antim. e Centri Periferici | 50 | 22 | 8 |
lO. | Dir. Centrale Antidroga | lO | 4 | 2 |
I I. | Dir. Centrale Affari Generali | 2 | 1 | |
12. | Dir. Centrale PoIizia Prevenzione | 10 | 5 | 4 |
13. | Dir. Centrale Polizia Strad.Ferr.Front. | 7 | 5 | 2 |
14. | Dir. Centrale del Personale | 2 | 1 | |
15. | Dir. Centrale di Sanità | 2 | 1 | 2 |
16. | Dir. Centrale Ist. Istruzione | |||
17. | Dir. Serv.Tecn.Log. e della Gest.Patr.le | 2 | ||
18. | Dir. Centrale Serv. di Ragioneria | |||
19. | Autoparco Ministero Interno | 2 | 1 | 2 |
20. | Ispettorato Gen. P.S. Viminale | 4 | 2 | 6 |
21. | Ispettorato Gen. P.S. Senato Repubblica | 4 | 1 | 2 |
22. | Ispettorato Gen. P.S. Camera Deputati | 4 | 1 | 2 |
23. | Ufficio Speciale P.S. Palazzo Chigi | 2 | 1 | 2 |
24. | Ufficio Presidenziale | 4 | 2 | 2 |
25. | Ispettorato Gen. P.S. Min. XX.XX. | |||
26. | Ispettorato Gen. P.S. Vaticano | 4 | 2 | 2 |
27. | Ispett.Gen.P.S. Min.Trasp.e Av.C.le | |||
28. | Ispeu.Gen.X.X.Xxx.Xxxxxx e Prev.Soc. | |||
29. | Reparto Autonomo Ministero Interno | 4 | 1 | 1 |
30. | Infermeria Reparti Polizia Capitale | |||
31. | Reparto a Cavallo Roma | |||
32. | Gruppo Sport. FF.00. | |||
33. | Autocentri | 1 | ||
34. | Centri Elettronici Regionali | |||
35. | Cinofili | |||
36. | Zona TLC Viminale | 2 |
ALL.3
UFFICIO
OGGETTO: Rilevamento dati per il primo semestre (1/1-30/6) dell’anno 2000 ai sensi della circolare
a) dati rilevativi alla fattispecie di cui all’art.14 dell’A.N.Q. (reperibilità) numero servizi
b) dati relativi alla fattispecie di cui all’art.20 dell’A.N.Q. (compenso per attività di intervento) numero servizi
c) dati relativi alla fattispecie di cui all’art.21 dell’A.N.Q. (cambi di turno ) numero servizi
d) dati relativi alle fattispecie di cui all’art.22 delI’A.N.Q. (impiego in turni continuativi per il controllo del territorio)
- nr. Servizi svolti con orario 19/01 (o 18/24 o 19/24)
- nr. Servizi svolti con orario 01/07 (o 00/06 o 00/07)
- nr. Servizi svolti con orario 22/07