CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE
Allegato 1
CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE
Area Gestione del Territorio
Settore Lavori Pubblici-Manutenzione Patrimonio
ART. 1. - OGGETTO 4
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE VALORE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO 5
ART. 4 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 5
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 5
ART. 6 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO 7
ART. 7 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 8
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA 8
ART. 9 - OBBLIGHI DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO 8
ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 9
ART. 11 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE 9
ART. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 9
ART. 13 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 9
ART. 14 OBBLIGHI DEL COMUNE DI RUBANO 10
ART. 15 - CONTROLLI E PENALI 10
ART. 16 - REVOCA DELLA CONCESSIONE - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 11
ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE 12
ART. 19 - FORO COMPETENTE 12
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il comune di Rubano e l’Impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto l’affidamento mediante concessione delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell’area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza comunale.
Il servizio oggetto della presente concessione di servizi, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.
Art. 2 - Descrizione del servizio
La presente concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Rubano.
Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
a) fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne,ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordonate stradali, alberature, ecc.);
b) pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, anche nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale;
c) recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
d) recupero e smaltimento (nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasporto e smaltimento), di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante ai fini della normativa igienico-sanitaria e ambientale, disperso nell’ambito stradale;
e) ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.
In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:
A) “intervento standard”: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell’area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all’equipaggiamento dei veicoli; l’intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
B) “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: interventi standard eseguiti in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento o nel caso di veicolo non assicurato e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
C) “interventi perdita di carico”: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti; l’intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
Art. 3 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio
L’affidamento in concessione avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune di Rubano e l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio.
Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell’art. 57, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006.
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (art. 29 D.Lgs. n. 163/2006), il valore presunto triennale della concessione è stimato, per la durata triennale in € 15.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.
Ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del Comune di Rubano né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Comune di Rubano, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Rubano qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.
I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti o il veicolo responsabile risultasse scoperto da assicurazione, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Rubano e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento.
In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto al Comune di Rubano, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.
Alla scadenza del termine contrattuale, il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, individuato a seguito dell’espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.
Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio
Gli interventi di ripristino, dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del comune di Rubano, interessate da incidenti stradali che necessitano di un’attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi
La gara per il servizio in oggetto sarà aggiudicata analogamente al criterio dell’offerta più vantaggiosa, per quanto applicabile, come metodo per l’individuazione del migliore contraente sotto il profilo “tecnico” e delle relative capacità.
L’Amministrazione procedente precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l’Amministrazione e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.
Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico–qualitativi richiesti dall’Amministrazione procedente. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione.
Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:
CRITERI | SOTTOCRITERI | SOTTOPUNTEGGI | PUNTEGGI | ||
A) | ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO | MAX 40 PUNTI | |||
A1) | Struttura organizzativa impiegata nel servizio in affidamento e metodologie utilizzate | max 20 punti | |||
a2) | Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente | max 10 punti | |||
a3) | Strumentazioni ritenute essenziali e garantite nello svolgimento del servizio | max 5 punti | |||
a4) | materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino | max 5 punti | |||
B) | CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA’ DI RIPRISTINO POST SINISTRO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ECOCOMPATIBILITA’ E AL RISPETTO DELLA QUALITA’ ECOLOGICA | MAX 40 PUNTI | |||
B1) | Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e strumentazione utilizzati per il servizio | max 20 punti | |||
B2) | procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni | max 10 punti | |||
B3) | Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall’utilizzo di tecniche ecocompatibili per l’approvvigionamento, l’uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc- | max 10 punti | |||
C) | ELEMENTI AGGIUNTIVI E PREFERENZIALI | MAX 20 PUNTI | |||
C1) | elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti all'amministrazione procedente, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino | max 15 punti |
C2) | Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 45 minuti stabiliti negli atti di gara. | max 5 punti |
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub-parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
Ottimo | 1 |
Più che buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Più che sufficiente | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Non completamente adeguato | 0,5 |
Limitato | 0,4 |
Molto limitato | 0,3 |
Minimo | 0,2 |
Appena valutabile | 0,1 |
Non Valutabile | 0 |
Art. 6 - Requisiti del concessionario
Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;
b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
c) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
d) garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade);
e) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;
f) garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
g) garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
h) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative
Il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
Il concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell’esecuzione del servizio.
La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l’affidamento del servizio de quo, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.
La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all’art.3 del presente Capitolato.
Su detta garanzia l’Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione.
La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.
Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario
Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Rubano circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.
Il Comune di Rubano, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l’unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.
Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale.
Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto.
Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale del Comune di Rubano, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.
Nel caso in cui l’attivazione del servizio avvenga da personale terzo al Comune di Rubano, il concessionario dovrà comunicare a mezzo mail al Comune stesso l’avvenuta richiesta di intervento.
I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:
• 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
• 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.
Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.
Il concessionario dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune di Rubano possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell’esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune di Rubano per iscritto all’atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.
Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale
L’impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.e i.
Il concessionario si impegna inoltre, qualora l’addetto intervenuto sul luogo dell’incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l’attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente il Comune di Rubano, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.
Art. 11 - Obblighi verso il personale dipendente
Il concessionario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
Art. 12 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
Il concessionario del servizio ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Art. 13 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati
Il concessionario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
Il concessionario si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
Il concessionario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..
Il comune di Rubano, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 14 Obblighi del Comune di Rubano
Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi il Comune di Rubano si impegna inoltre a:
• emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l’attivazione e l’esecuzione del servizio;
• trasmettere al concessionario, l’elenco delle strade di competenza.
Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.
Il controllo del servizio nell’immediatezza sul luogo dell’incidente, sarà effettuato dal personale del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest intervenuto sul sinistro.
In caso di inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il Comune applicherà una penale di € 500,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.
In caso di reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all’attività svolta, il concessionario deve assicurare al Comune di Rubano, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:
elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
1. incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
2. incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
documentazione fotografica.
Art. 16 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto
E’ prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:
nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Rubano mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell’esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all’applicazione di penali;
nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.
Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Rubano dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune di Rubano è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.
Il Comune di Rubano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso il Comune di Rubano sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
Il concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Rubano e alla Prefettura di Padova.
La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione
Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.
Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all’arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà individuato ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile.